Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2025 (vai al sommario)
LEGGE 9 maggio 2025, n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 2025

MATTARELLA
>
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 61 del 14 marzo 2025.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento
ordinario.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
MARZO 2025, N. 25

All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «infine» e' sostituita dalle seguenti: «in fine», dopo le parole: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis,» sono inserite le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», le parole: «percentuale del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quota del 15 per cento», la parola: «, ovvero» e' sostituita dalla seguente: «o», la parola: «nonche'» e' sostituita dalla seguente: «oppure», la parola: «incluso» e' sostituita dalla seguente: «compreso» e le parole: «dei ministri, provvedono alla stipula» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri provvedono alla stipulazione»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi" sono sostituite dalle seguenti: "che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di eta'"».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dell'articolo 2-bis, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2-bis del»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di 44» e' aggiunta la seguente: «unita'»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «nell'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Area dei funzionari»;
al terzo periodo, dopo le parole: «dei requisiti ivi previsti» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, le parole: «dell'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Area dei funzionari»;
al settimo periodo, le parole: «del presente comma, e'» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma e'» e le parole: «a euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro»; all'ottavo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2026» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, e' istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW e' composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanita' e all'ENEA, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
2-ter. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attivita' di pianificazione e di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 3, le parole: «il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20» e le parole: «e' differito» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia puo' procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento».
All'articolo 3:
al comma 1:
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: "nei limiti dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1"»;
alla lettera c), capoverso 2-bis:
al primo periodo, alle parole: «Le amministrazioni» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'anno 2026,», dopo le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale», le parole: «presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo», dopo le parole: «facolta' assunzionali» sono inserite le seguenti: «impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale,», dopo le parole: «diretta collaborazione o equiparati» sono inserite le seguenti: «ovvero presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici a essi afferenti» e le parole: «abbia conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito»;
dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis»;
al quinto periodo, dopo le parole: «di inquadramento» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «PIAO» e' sostituita dalle seguenti: «Piano integrato di attivita' e organizzazione»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri e" sono soppresse»;
alla lettera d):
al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve"»;
al numero 1):
al capoverso 4-ter, primo periodo, le parole: «Fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve» e le parole: «non economici,» sono sostituite dalle seguenti: «non economici»;
al capoverso 4-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita'»;
al capoverso 4-sexies, dopo le parole: «Il Dipartimento della funzione pubblica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 4-septies:
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve»;
alla lettera d), la parola: «assessor» e' sostituita dalla seguente: «valutatori»;
al capoverso 4-octies, la parola: «parlamento» e' sostituita dalla seguente: «Parlamento» e le parole: «quello cui di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «quello di riferimento»;
dopo il numero 3.2) e' inserito il seguente:
«3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: "dalle province," sono inserite le seguenti: "dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"»;
al numero 3.3), dopo le parole: «n. 101, convertito, con modificazioni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «o tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «o a tempo indeterminato» e la parola: «b)-bis» e' sostituita dalla seguente: «b-bis)»;
al numero 4):
al capoverso 5-quater:
al quinto periodo, le parole: «dal bando, sono pubblicate contestualmente» sono sostituite dalle seguenti: «dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento,» e dopo le parole: «sul sito dell'amministrazione procedente» sono inserite le seguenti: «, anche tramite apposito collegamento ipertestuale,»;
al sesto periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «E' assicurata»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
al capoverso 5-quinquies, dopo le parole: «danno evidenza» sono inserite le seguenti: «, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti,» e le parole: «ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando comunque»;
al capoverso 5-sexies, dopo le parole: «candidati idonei individuati» sono inserite le seguenti: «numericamente o» e la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «e' inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «requisiti di registrazione.» sono aggiunte le seguenti: «Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalita' del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresi' affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si e' svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata»;
al numero 3), le parole: «quarto periodo".» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo";»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma e' valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso"»;
alla lettera f), capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istanza di riconoscimento» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «in tali posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in tale posizione»;
al quarto periodo, le parole: «con inquadramento» sono soppresse, dopo le parole: «da quella di inquadramento» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «PIAO» e' sostituita dalle seguenti: «Piano integrato di attivita' e organizzazione»;
al comma 3, la parola: «(PIAO)» e' soppressa e le parole: «o gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e banditi nell'anno 2025»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorita' indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' in materia di incompatibilita' dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni). - 1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacita' amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta unita' e' subordinato, fino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «n. 125» sono sostituite dalle seguenti: «n. 125,»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR e' riconosciuta una premialita', ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti»;
al comma 4, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64,»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la prosecuzione delle attivita' dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «superare il caso EUP (2021)9915» sono sostituite dalle seguenti: «risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl»;
al comma 7, dopo le parole: «comma 308» sono inserite le seguenti: «del medesimo articolo 1»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonche' avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive gia' svolte.
7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le universita' statali e le istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, purche' l'incremento delle unita' di personale dirigenziale non determini il superamento di un contingente finale superiore a 16 dirigenti per gli atenei con piu' di 3.500 unita' di personale, a 12 dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unita' di personale, a 8 dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unita' di personale e a 4 dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unita' di personale. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il predetto fondo e' adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024»;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni gia' autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili"»;
al comma 9, dopo le parole: «nell'anno 2025,» sono inserite le seguenti: «nonche' a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, e' istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo e' scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a 2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a 5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze del candidato, il merito sportivo puo' essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le modificazioni necessarie per adeguare le norme regolamentari vigenti alle disposizioni del comma 9-septies.
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualita' dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonche' la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformita' agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi».
All'articolo 5:
al comma 2:
al secondo periodo, la parola: «velocizzare» e' sostituita dalla seguente: «accelerare»;
al terzo periodo, dopo le parole: «euro 7.990.494» nonche' dopo le parole: «euro 336.000» e' inserita la seguente: «annui»;
al comma 6, le parole: «in capo allo» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza dello», le parole: «e l'immigrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'immigrazione», dopo le parole: «dell'articolo 2, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni per rafforzare la capacita' amministrativa del Ministero della salute). - 1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attivita' di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonche' di rafforzare la capacita' amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute e' autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitre' dirigenti sanitari e di novanta unita' di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata in misura corrispondente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto nonche' di 166.319 euro per l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Per fare fronte alle accresciute attivita' di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, e' incrementato di dieci unita' di personale non dirigenziale.
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, e' incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «articolo 16, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di astensione obbligatoria» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «presso il comando» sono inserite le seguenti: «competente per il luogo»;
al quarto periodo, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «dimissioni ed espulsioni» sono sostituite dalle seguenti: «dimissione ed espulsione»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale," sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
b) dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attivita',";
c) le parole: "Protezione civile e servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile"».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalita' dell'Autorita' "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'"). - 1. L'Autorita' "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'" e' autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalita' specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attivita' specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita', anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
Art. 6-ter (Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni). - 1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia puo' essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati"».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «che possono essere scelte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo e' reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
al terzo periodo, le parole: «quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «a Formez PA - Centro servizi» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione Formez PA - Centro servizi,» e le parole: «della P.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle P.A.»;
al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» sono inserite le seguenti: «, dopo le parole: "gestione corrente" sono inserite le seguenti: ", la manutenzione" e» e le parole: «scopro di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «scopo di lucro»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo e' reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "due uffici di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici di livello dirigenziale non generale" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il coordinatore" sono inserite le seguenti: "opera a titolo gratuito ed";
b) al comma 3, le parole: "due unita' dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre unita' dirigenziali di livello non generale" e le parole: "quindici unita' di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici unita' di personale non dirigenziale".
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "Limitatamente all'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici). - 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennita' accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresi' il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta";
c) al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal quarto periodo e' aumentato a 350.000 euro annui";
d) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennita' accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio".
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione e' autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato".
Art. 7-ter (Misure organizzative urgenti per la funzionalita' della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita'). - 1. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' il compimento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente e' incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, di un'unita' di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacita' professionali dirigenziali possedute nonche' in ragione della specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilita', per il cui incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 7-quater (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis".
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) aspettativa sindacale non retribuita";
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa"».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016», dopo la parola: «demografica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ricostruzione del sisma 2009 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016»;
al comma 2, le parole: «del sisma 2009 e del sisma 2016.» sono sostituite dalle seguenti: «del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonche', sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti»;
al comma 3, le parole: «e' aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse, dopo le parole: «personale di ruolo» sono inserite le seguenti: «e personale proveniente da societa' a partecipazione pubblica» e dopo le parole: «propri dipendenti.» sono aggiunte le seguenti: «Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "Per" sono inserite le seguenti: "le regioni,";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "accessori del personale" sono inserite le seguenti: "dall'ultimo periodo del comma 1,".
3-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "le province, i comuni" sono inserite le seguenti: ", le unioni di comuni"»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse, le parole: «all'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area dei funzionari» e le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;
al secondo periodo, le parole: «Agli oneri di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del»;
al comma 7, dopo le parole: «n. 267,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: "anche in primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "anche con provvedimento non definitivo" e»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato»;
al comma 8, dopo le parole: «decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20,»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143:
1) al primo periodo:
1.1) alla lettera a), le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
1.2) alla lettera b), le parole: "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro tredici mesi";
1.3) alla lettera c), le parole: "entro quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
1.4) alla lettera d), le parole: "entro venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventitre' mesi";
2) il sesto periodo e' soppresso;
b) al comma 148-bis, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto".
8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
b) al quarto periodo, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025" e le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "15 maggio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2025";
b) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
al comma 9:
alla lettera a), numero 2), la parola: «stipulate» e' sostituita dalla seguente: «stipulata»;
alla lettera b), le parole: «nell'ambito convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle convenzioni» e dopo le parole: «all'articolo 30 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31," sono inserite le seguenti: "e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,";
b) le parole: "70 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "252 unita'";
c) dopo le parole: "aventi sede nel territorio regionale" sono inserite le seguenti: "e dall'Ente parco nazionale del Pollino".
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Misure urgenti in materia di edilizia scolastica). - 1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
All'articolo 9:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «al comune di Lampedusa e Linosa,» sono inserite le seguenti: «nonche' agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalita' geografica, criticita' amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR,»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma e' a carico dei comuni interessati»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, e' tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali e' in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, e' comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano gia' iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facolta' assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «implementazione» e' sostituita dalla seguente: «attuazione» e le parole: «con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024»;
al comma 2, la parola: «propria» e' sostituita dalla seguente: «sua», le parole: «il bagaglio esperienziale e di competenze maturato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esperienza e le competenze maturate», le parole: «di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», le parole: «decreto-legge n. 36 del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» e le parole: «n. 207,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 207.»;
al comma 3, le parole: «decreto-legge n. 61 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se piu' favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;
al comma 5:
alla lettera a), la parola: «ricadenti» e' sostituita dalla seguente: «insediate»;
alla lettera b), le parole: «al punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
alla lettera f), le parole: «attuate e programmate» sono sostituite dalle seguenti: «attuati e programmati»;
al comma 6, la parola: «comunica» e' sostituita dalla seguente: «comunicano»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «e' resa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «e' pubblicata» e dopo le parole: «del sito» e' inserita la seguente: «internet»;
al comma 11, dopo le parole: «a legislazione vigente» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 111 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141»; al secondo periodo, dopo le parole: «la spesa di 659.290» e' inserita la seguente: «euro»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «rendendo pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «e pubblica» e dopo le parole: «proprio sito» e' inserita la seguente: «internet»;
alla rubrica, la parola: «implementazione» e' sostituita dalla seguente: «attuazione».
Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10-bis (Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, sono trasferiti al Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, che subentra nella titolarita' della contabilita' speciale n. 1420.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilita' speciale n. 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".
6. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10-ter (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva). - 1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale.
Art. 10-quater (Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalita' dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella). - 1. Al fine di assicurare la costante funzionalita' degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e' incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di nove unita' di personale non dirigenziale, di cui due funzionari e sette operatori.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella e' incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ventiquattro unita' di personale non dirigenziale, di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori».
All'articolo 11:
al comma 1:
al capoverso 3-bis:
al terzo periodo, dopo le parole: «in materia di casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; al quarto periodo, le parole: «I requisiti richiesti sono posseduti» sono sostituite dalle seguenti: «I prescritti requisiti devono essere posseduti»;
al capoverso 3-ter:
al secondo periodo, le parole: «per tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «con modalita' idonee a tutelare»;
al terzo periodo, dopo le parole: «sono indicate» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al sesto periodo, la parola: «potranno» e' sostituita dalla seguente: «possono»;
al comma 2, la parola: «pure» e' sostituita dalla seguente: «anche» e le parole: «della funzione del comitato anche di alta consulenza» sono sostituite dalle seguenti: «della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di alta consulenza»;
il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di coadiuvare le attivita' del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, presso il medesimo Ministero e' costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove nominato, per il vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, fiscale e della disciplina antiriciclaggio.
3-bis. Il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze e' costituito da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonche' tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di eta'. Gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.
3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.
3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-quinquies. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unita' di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilita' territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilita' complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
3-octies. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia e' incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della societa' SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia";
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione della societa' SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia e' autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unita' di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unita' di personale dirigenziale di cui al primo periodo e' finanziata con le risorse gia' stanziate nel bilancio della societa' SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
10-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia e' autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unita' di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unita', di cui dieci unita' da inquadrare nell'area delle elevate professionalita', tredici unita' nell'area dei funzionari e tredici unita' nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalita' di cui al comma 10-ter e' autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento nonche' di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto"»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura».
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Ispettorato nazionale del lavoro). - Al fine di rendere piu' efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestivita' delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonche' di potenziare il coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non superiore a 7.846 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 7.812 unita'" e le parole: "ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale". A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unita' di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralita' finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2," sono soppresse;
b) le parole: "31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) le parole: ", non sono ripetibili" sono sostituite dalle seguenti: "non sono ripetibili".
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresi' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanita', l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualita' non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato»;
al comma 3, le parole: «fuori dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori del ruolo»;
al comma 4, le parole: «All'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 8,», le parole: «sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserito il seguente», le parole: «fondo del trattamento accessorio» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per il trattamento accessorio» e la parola: «norma» e' sostituita dalla seguente: «disposizione»;
al comma 5, capoverso c-bis), le parole: «e per assicurare la sicurezza informatica» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze»;
al comma 8, dopo le parole: «articolo 19 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al»;
al comma 9:
all'alinea, primo periodo, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
alla lettera a), le parole: «, e euro 252.969 annui, a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 252.969 annui a decorrere» e le parole: «la riduzione di un numero di posizioni equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «la soppressione di otto posizioni equivalenti»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attivita' di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio "Montezemolo", di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, puo' avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unita' di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza»;
al comma 10:
al primo periodo, la parola: «strategico» e' soppressa;
al secondo periodo, la parola: «Italy.» e' sostituita dalla seguente: «Italy,»;
al terzo periodo, le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025»;
al quarto periodo, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e dopo le parole: «allo scopo» e' inserita la seguente: «parzialmente»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attivita' economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, e' integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o piu' CCIAA, la designazione del rappresentante di cui al primo periodo e' effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS gia' istituiti e' integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalita' di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.
10-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio";
b) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al quarto comma, le parole: "per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari giuridici e quelle";
d) al quinto comma, le parole: "sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: ", di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari".
10-quater. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "e' costituita una segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", cui e' assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che puo' essere conferito con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e" e dopo le parole: "i compiti inerenti" sono inserite le seguenti: "al coordinamento delle attivita' e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita' di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,";
b) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: "le finalita' di cui all'articolo 25" sono sostituite dalle seguenti: "coordinare le attivita' e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,", le parole: "cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «a cui e' preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui e' assegnato un dirigente di livello non generale";
2) il secondo periodo e' soppresso.
10-quinquies. Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "Da assegnare all'Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti" sono aggiunte le seguenti: "e alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri".
10-sexies. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023-2025";
b) al quarto periodo, le parole: "due incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "un incarico dirigenziale".
10-septies. Per le finalita' di cui al comma 10-quater, lettera b), e' autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ai sensi del comma 10-octies del presente articolo.
10-octies. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il numero: "50" relativo alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico e' sostituito dal seguente: "42";
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a decorrere dall'anno 2026".
10-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1, la parola: "esteri" e' soppressa;
b) al comma 2, la parola: "esteri" e' soppressa e dopo le parole: "programmi di investimento diretto" sono inserite le seguenti: ", anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche,"»;
al comma 11, capoverso 164-bis, primo periodo, dopo le parole: «con un preavviso di» e' inserita la seguente: «almeno», dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» sono inserite le seguenti: «compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» e le parole: «al comma 10, dello» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10 dello»;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «ai sensi di cui all'articolo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al», le parole: «e all'articolo 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, e dell'articolo 1-ter» e dopo le parole: «di alta formazione» sono inserite le seguenti: «per l'agricoltura»;
al secondo periodo, dopo le parole: «La Scuola» sono inserite le seguenti: «di alta formazione» e le parole: «della valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «di valutazione»;
al quarto periodo, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero» e le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lettere b), d) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), d), e) e f)" e dopo le parole: "non statali legalmente riconosciute" sono inserite le seguenti: "ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";
b) al comma 2, la parola: "universitarie" e' soppressa»;
il comma 14 e' sostituito dai seguenti:
«14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalita', di un'unita' di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalita' e alle procedure di mobilita', nei limiti della dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unita' di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, ai fini dell'adeguamento della loro struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dal regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita', in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione»;
al comma 15:
alla lettera a), le parole: «dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,» sono soppresse e la parola: «Stretto."» e' sostituita dalla seguente: «Stretto.";»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incarico di sovrintendente puo' essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta'";
b) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso.
15-ter. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere".
15-quater. All'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "o territoriale" sono sostituite dalle seguenti: ", territoriale o internazionale".
15-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 231, le parole: "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";
b) al comma 232, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e di 7 milioni di euro per l'anno 2026".
15-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "ad assumere" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2026,";
b) al comma 7:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.";
2) al secondo periodo, le parole: "ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento".
15-septies. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "e' autorizzata";
b) le parole: "Autorita' politica delegata in materia di disabilita' nonche'" sono sostituite dalle seguenti: "Autorita' politica delegata in materia di disabilita' nonche' per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorita' politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo e' autorizzata, altresi',".
15-octies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Per le spese di funzionamento dell'Autorita' "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'", di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
15-novies. Agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
15-decies. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della cultura", le parole: ", verificata l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale dipendente," sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole: "e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
15-undecies. Agli oneri di cui al comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. In relazione alle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, e' autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quater. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative gia' esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la cifra: "27" e' sostituita dalla seguente: "28";
b) all'articolo 814:
1) al comma 1, la cifra: "1069" e' sostituita dalla seguente: "1070" e la cifra: "756" e' sostituita dalla seguente: "757";
2) al comma 1-bis, lettera a), la cifra: "5" e' sostituita dalla seguente: "6";
c) nel quadro V della tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), nella colonna relativa all'organico, la cifra: "5" e' sostituita dalla seguente: "6".
16-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-quater e 16-sexies e' autorizzata la spesa di 29.145,80 euro per l'anno 2025 e di 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-sexies. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater e per colmare prontamente la vacanza esistente nel grado superiore, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il 1° luglio dell'anno 2025 e', in via straordinaria, autorizzata un'ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), del medesimo codice.
16-septies. Agli oneri derivanti dal comma 16-quinquies, pari a 29.145,80 euro per l'anno 2025 e a 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16-octies. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 68-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 66-bis e 68-bis" e dopo le parole: "se informatici," sono inserite le seguenti: "e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonche' per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "degli atti formati su supporto informatico," sono inserite le seguenti: "delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,";
c) al terzo periodo, dopo le parole: "il trasferimento degli atti" sono inserite le seguenti: ", delle copie informatiche, dei registri e dei repertori" e le parole: "le strutture" sono sostituite dalle seguenti: "gli uffici periferici".
16-novies. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: "Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,".
16-decies. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: "all'Autorita' portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale" e, al quarto periodo, le parole: "presidente dell'Autorita' portuale" sono sostituite dalle seguenti: "presidente dell'Autorita' di sistema portuale";
b) dopo il comma 619 e' inserito il seguente:
"619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale puo' delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonche' in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che e' unico titolare del rapporto concessorio";
c) al comma 620, le parole: "dell'Autorita' portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale".
16-undecies. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'universita' e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
16-duodecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025.".
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quaterdecies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, l'INDIRE e' autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unita' di personale dirigenziale di livello non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) all'alinea, la parola: "trentasei" e' sostituita dalla seguente: "trentanove";
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567";
b) al comma 8, terzo periodo, le parole: "che sia stato eletto nel" sono sostituite dalle seguenti: "componente del".
16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilita' e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16-duodevicies. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026".
16-undevicies. Agli oneri derivanti dal comma 16-duodevicies, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16-vicies. Agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e' consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.
16-vicies semel. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Per le finalita' di cui al comma 7-bis, e' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Ulteriori disposizioni per la funzionalita' della pubblica amministrazione). - 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le cause di inconferibilita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Le incompatibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico".
Art. 12-ter (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
b) al comma 2, dopo le parole: "non lo ha commesso," sono inserite le seguenti: "ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,".
Art. 12-quater (Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal PNRR, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e' aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
3. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute".
Art. 12-quinquies (Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e' disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilita' disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al secondo periodo e' effettuata a valere sulle facolta' assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facolta' assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 13:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «armati e non dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, armati e no, dello Stato,» e le parole: «degli articoli 24 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24 e 57»;
alla lettera b), capoverso 7, primo periodo, la parola: «gruppi» e' sostituita dalla seguente: «Gruppi».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalita' delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonche' deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza). - 1. La designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalita' di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata.
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175," sono inserite le seguenti: "dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,".
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita'.
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "e le citta' metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: ", le citta' metropolitane e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni di cui al primo periodo, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unita' in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresi' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, puo' avere luogo, comunque, per non meno di un'unita', a valere sulle facolta' assunzionali previste. Analoga possibilita' e' ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
All'articolo 14:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e' indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali»;
al comma 2, le parole: «annualmente di 90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 90.000 euro annui» e le parole da: «Agli oneri previsti» fino a: «n. 230.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2025.»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dell'area/famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'area o della famiglia», dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 5» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «CCNL» e' sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del»;
al terzo periodo, le parole: «al presente comma, l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma l'Agenzia» e dopo le parole: «valore finanziario» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «indebitamento netto» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «comma 511» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 511,»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «2 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029» sono sostituite dalle seguenti: «65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029»;
al secondo periodo, le parole: «La definizione dei criteri e delle modalita'» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri e le modalita'»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attivita' e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, e' incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "si provvede destinando" sono inserite le seguenti: "una quota del fondo di cui all'articolo 32 e" e le parole da: "di componente del comitato" fino a: "della legge 24 febbraio 1992, n. 225" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dei compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1";
b) al comma 3, dopo la parola: "stabilendo" e' inserita la seguente: "altresi'".
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, puo' essere attribuito, nel limite massimo di venti unita', l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata si intende determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica di cui al comma 1 del medesimo articolo 113-bis, computando il valore medio pro capite individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del citato articolo 113-bis, comma 4-ter, per un numero di unita' comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalita' previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unita' in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il valore medio pro capite per i fini di cui al primo periodo e' pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: "per l'anno scolastico 2024/2025" sono soppresse».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «degli edifici» sono sostituite dalle seguenti: «di edifici»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «si autorizza la regione Lazio a finalizzare» sono sostituite dalle seguenti: «la regione Lazio e' autorizzata a utilizzare», dopo le parole: «20 unita' di personale» nonche' dopo le parole: «nell'Area degli Istruttori» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «pro-capite» e' sostituita dalle seguenti: «pro capite»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «finalizzate» e' sostituita dalla seguente: «destinate» e la parola: «implementando» e' sostituita dalla seguente: «incrementando»;
al terzo periodo, le parole: «assunzionali, e alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «assunzionali e alle previsioni»;
al quarto periodo, dopo le parole: «di ore di» e' inserita la seguente: «lavoro»;
al comma 4, le parole: «e non oltre» sono soppresse.
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilita'). - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, in ragione dell'innovativita', delle modalita' e dei tempi di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonche' del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".
Art. 15-ter (Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia). - 1. Al fine di assicurare la continuita' di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilita' tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: «n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,».
All'articolo 17:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «contrasto all'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'utilizzo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro,»;
alla lettera a), le parole: «contrasto all'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'utilizzo»;
al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza nonche' in materia di enti e societa' a partecipazione pubblica). - 1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al PNRR, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come incrementata dall'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' ulteriormente incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145," sono soppresse;
b) dopo le parole: "comprese le province autonome di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,".
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e l'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: ", l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza".
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilita' esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilita' esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "Direttore Generale del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze" e le parole: "Dipartimento del tesoro, Direzione VI" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia".
7. All'articolo 4, secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze".
8. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze".
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la quota delle risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali prevista dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 puo' essere modificata, anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle quote di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17-ter (Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali). - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e del Corpo della guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:
a) a effettuare studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorita' di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attivita' di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unita' di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unita' di personale non dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' tra il personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo puo' essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo puo' essere compreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale proveniente da societa' a partecipazione pubblica nonche' il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unita' di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalita', previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalita' coloro che abbiano svolto attivita' presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Ai fini dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, e' autorizzata la spesa di 574.218 euro per l'anno 2025 e di 1.048.434 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata del numero di unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, e' autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di 945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Al fine di coadiuvare l'attivita' della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere istituito un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il consiglio tecnico-scientifico e' composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' della Cabina di regia, ivi compreso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attivita' della Cabina di regia nonche' ai fini della stipulazione di convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti nonche' dei membri del consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 17-quater (Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero della giustizia). - 1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una piu' ampia possibilita' di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validita' per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, cosi' da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e' conseguentemente aumentata di 2.600 unita' nell'Area dei funzionari e di 400 unita' nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali";
c) al secondo periodo, dopo le parole: "al primo" sono inserite le seguenti: "e al quarto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
4. Al fine di garantire la piena funzionalita' dell'amministrazione penitenziaria nonche' il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: «e delle elevate» sono sostituite dalle seguenti: «o nell'Area delle elevate» e dopo la parola: «professionalita'",» sono inserite le seguenti: «la parola: "prevista" e' sostituita dalla seguente: "previste",»;
al numero 1.2), le parole: «di cui primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo» e le parole da: «Al fine di garantire» fino a: «per la gestione;» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalita' di cui alla lettera b) e' accantonata e resa indisponibile»;
al numero 2), la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione» e le parole: «di ricerca,» sono sostituite dalle seguenti: «di ricerca e»;
alla lettera b):
al capoverso 891-ter:
al primo periodo, dopo la parola: «comunicano» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «nell'area», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'Area»;
al terzo periodo, dopo le parole: «30 giugno 2025» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 891-quater, primo periodo, le parole: «di cui al comma 891-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 891-ter»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «extra gerarchiche» sono sostituite dalla seguente: «extragerarchiche»;
al comma 4, la parola: «UE» e' sostituita dalla seguente: «(UE)» e dopo la parola: «direttiva» e' inserita la seguente: «(UE)»;
al comma 5, le parole: «e' sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, e' sostituita» e le parole: «, che ne costituisce parte integrante» sono soppresse.
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «stipula» e' sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al secondo periodo, le parole: «Programma operativo complementare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma complementare»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede» e le parole: «umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operativita' e sostenibilita' della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilita' ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 3, capoverso 3-bis, secondo periodo, la parola: «omnicomprensivo» e' sostituita dalla seguente «onnicomprensivo»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «all'imputazione» sono sostituite dalle seguenti: «al reintegro»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilita' residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
al comma 5:
al terzo periodo, le parole: «alla prima, sono» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima sono» e dopo le parole: «del citato decreto-legge» sono inserite le seguenti: «n. 146 del 2021»;
al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 7 del presente articolo»;
al comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e dopo le parole: «della medesima istanza» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, lettera a), dopo le parole: «rinuncia al contenzioso,» sono inserite le seguenti: «da eseguire»;
al comma 9, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alle minori entrate» e le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in».
All'articolo 20:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «articolo 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera a), capoverso 2-bis:
al primo periodo, la parola: «Codice» e' sostituita dalla seguente: «codice», le parole: «23 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «29 luglio 2021», le parole: «del documento» sono sostituite dalle seguenti: «contenuta nel documento» e le parole: «fino ad un importo» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'importo»;
al terzo periodo, la parola: «esclusi» e' sostituita dalla seguente: «escluse»;
al quarto periodo, le parole: «di cui all'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), che e' designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed e' retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unita' di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unita' nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero e' incrementata di una unita' dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di cui al primo periodo puo' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche' di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresi' autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonche' le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operativita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonche' la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementato di ulteriori due unita' dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche' di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalita' previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari complessivamente a euro 710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-septies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, modificative della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facolta' assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti di livello non generale con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il contingente di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' incrementato di quattro ulteriori unita' fino al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 152.479 per l'anno 2025 e di euro 304.958 per l'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per l'anno 2025 e di euro 200.000 per l'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonche' di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 per l'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-octies. L'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unita' di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies del presente articolo.
2-novies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalita' di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilita', nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-decies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla rubrica, dopo le parole: «per la funzionalita'» sono inserite le seguenti: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e».
All'articolo 21:
al comma 2, la parola: «medesime» e' sostituita dalla seguente: «medesimo»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a procedere, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, le parole da: "il territorio della regione Marche" fino a: "marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023";
b) al comma 678, secondo periodo, le parole da: "agli interventi necessari" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233";
c) dopo il comma 678 e' inserito il seguente:
"678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata".
Art. 21-ter (Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria). - 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto gia' finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 21-quater (Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie). - 1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, e' costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente, nominato tra i consiglieri di Stato, nonche' da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non da' diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di conformare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.
Art. 21-quinquies (Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche). - 1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunita' terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
 
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunita' terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e gia' finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 21-sexies (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».