Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25
Testo del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 61 del 14 marzo 2025), coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure urgenti per l'attrattivita' della pubblica amministrazione per
i giovani

1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, ((in fine,)) i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, ((le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,)) una ulteriore ((quota del 15 per cento)) puo' essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ((oppure)) dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi ((compreso)) quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ((dei ministri provvedono alla stipulazione)) di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
((1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi» sono sostituite dalle seguenti: «che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di eta'».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3-ter (Misure per favorire il reclutamento di
giovani nella pubblica amministrazione).- 1. Fino al 31
dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali
esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia,
possono assumere, con contratto di lavoro a tempo
determinato di apprendistato di durata massima di trentasei
mesi, giovani laureati individuati su base territoriale
mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento
(www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei
punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato,
compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli
esami, la valutazione degli eventuali titoli di
specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze
professionali documentate, conferenti con la tipologia dei
posti messi a concorso, nonche' una prova orale in cui e'
valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo
35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. A parita' di punteggio
e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una
ulteriore quota del 15 per cento puo' essere destinata al
reclutamento di soggetti in possesso del diploma di
specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma
di specializzazione superiore per le tecnologie applicate
rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS
Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15
luglio 2022, n. 99, oppure dei diplomi di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici
banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente
articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego, ivi compreso quello relativo al possesso
del titolo di studio, e della valutazione positiva del
servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in
rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facolta'
assunzionali gia' autorizzate. Per agevolare il percorso di
formazione del personale reclutato ai sensi del quarto
periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri provvedono alla stipulazione di un protocollo
d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110
e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il
triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui
al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con
istituzioni universitarie legalmente riconosciute ai sensi
della normativa vigente in materia per l'individuazione,
attraverso le modalita' di cui al medesimo comma 1 e nel
rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165
del 2001, di studenti di eta' inferiore a 24 anni, che
siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e
che siano in regola con il conseguimento dei crediti
formativi universitari, da assumere a tempo determinato con
contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per
cento delle facolta' assunzionali esercitabili, in
relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con
il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresi' i
contenuti omogenei delle convenzioni. I requisiti per
l'ammissione alle procedure selettive devono essere
posseduti dai candidati alla scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura medesima. Possono essere assunti in servizio
anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione
abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il
ventiquattresimo anno di eta'.
3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 e'
inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei
contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei
requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della
valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di
lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei
limiti delle facolta' assunzionali gia' utilizzate ai sensi
dei medesimi commi 1 e 2.
4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico
impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di
studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il
titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque
anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
4-bis. Per le regioni, i comuni, le unioni di comuni,
le province e le citta' metropolitane, le percentuali di
cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20
per cento delle facolta' assunzionali esercitabili e,
comunque, per almeno una unita'. Fermo restando il rispetto
dei principi generali di reclutamento del personale
stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalita'
formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di
accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni
previste dal presente articolo, non si applicano le
procedure di mobilita' previste dagli articoli 34, comma 6,
e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto
previsto in materia di adeguamento dei limiti dei
trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo
periodo del comma 1, e dall'ultimo periodo del comma 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.».
 

ALLEGATO I - (art. 18, comma 5) Tabella - Ambiti territoriali
===================================================================== | | | AMBITO | | AREA | RTS | TERRITORIALE | +==================+==============================+=================+ | | |Piemonte, Valle | | | |d'Aosta, Liguria,| |Area Nord-Ovest |RTS Milano/Monza e Brianza |Lombardia | +------------------+------------------------------+-----------------+ | | |Veneto, | | | |Friuli-Venezia | | | |Giulia, | | | |Trentino-Alto | |Area Nord-Est |RTS Venezia |Adige | +------------------+------------------------------+-----------------+ | | |Emilia-Romagna, | |Area Centro-Nord |RTS Bologna/Ferrara |Toscana e Marche | +------------------+------------------------------+-----------------+ |Area | |Lazio, Umbria, | |Centro-Sardegna |RTS Roma |Sardegna | +------------------+------------------------------+-----------------+ | | |Campania, | |Area Sud-Ovest |RTS Napoli |Basilicata | +------------------+------------------------------+-----------------+ | | |Puglia, Abruzzo, | |Area Sud-Adriatica|RTS Bari/Barletta-Andria-Trani|Molise | +------------------+------------------------------+-----------------+ |Area Sud-Sicilia |RTS Palermo |Sicilia, Calabria| +------------------+------------------------------+-----------------+

 
Art. 2
Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani
nella pubblica amministrazione

1. Le modalita' e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi ((dell'articolo 2-bis del)) decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche' per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44 ((unita'.)) Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unita' di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare ((nell'Area dei funzionari)), in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti e' riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione pubblica, attivita' di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attivita' svolta. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' incrementata di 50 unita' di personale ((dell'Area dei funzionari)). A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto. Per l'attuazione ((del presente comma)) e' autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e ((di euro)) 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, ((di euro)) 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, ((di euro)) 17.500 per l'anno 2025 e ((di euro)) 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole: «nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».
((2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, e' istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW e' composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanita' e all'ENEA, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2-ter. Per il potenziamento delle attivita' finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonche' alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attivita' di pianificazione e di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorita' di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))

3. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonche' di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i ((termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20)) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ((sono differiti)) al 31 dicembre 2025.
((3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia puo' procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facolta' assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 17, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»:
«Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). -
Omissis.
17. Al fine di valorizzare la professionalita'
acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto
personale possono procedere, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale,
che abbia prestato servizio continuativo per almeno
ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di
personale di cui al presente articolo sono effettuate a
valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia.»:
«Art. 2-bis (Apprendistato presso l'Agenzia industrie
difesa).- 1. Nelle more della revisione della dotazione
organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi
stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle
capacita' tecnico-amministrative connesse alle attivita'
derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal
1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad
attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i
propri stabilimenti.
Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, adottato su proposta del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate le qualifiche professionali e
tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento
economico ed e' stabilita la distribuzione del relativo
personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite
massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro
1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno
2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di
spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai
sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul
fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)»:
«Art. 16 (Potenziamento della capacita' amministrativa
del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR).- 1. Al
fine di garantire le attivita' connesse alla gestione,
all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei
finanziamenti statali agli investimenti comunali e di
quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla
disciplina vigente, il Ministero dell'interno e'
autorizzato per il triennio 2022-2024 ad assumere per le
esigenze del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali - Direzione centrale per la finanza locale e
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le
risorse logistiche e strumentali, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30
unita' di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili
professionali economico, informatico, giuridico e
statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, di durata complessiva anche superiore a
trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei
progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 653.132
per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e
speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale).- 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a
contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati
dalle singole amministrazioni responsabili dello
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le
quali adottano la tipologia selettiva piu' conferente con
la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per
l'assunzione di profili specializzati, oltre alle
competenze, siano valutate le esperienze lavorative
pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in
sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- Si riporta il testo del comma 503, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al
fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di
diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID Spa.».
- Si riporta il testo del comma 317, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come
modificato dalla presente legge:
«317. Al fine di potenziare l'attuazione delle
politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed
efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla
tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire
l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e
di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio
2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo
indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in
relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante
apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed
esami, un contingente di personale di 350 unita'
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50
unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami, di un contingente di
personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale
non generale, di complessive 20 unita', con riserva di
posti non superiore al 50 per cento al personale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la
dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300
unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla
progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le
attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico
e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10
per cento nell'anno 2027, fino al 20 per cento nell'anno
2028, fino al 50 per cento nell'anno 2029, fino al 70 per
cento nell'anno 2030 e del 100 per cento nell'anno 2031,
avendo come riferimento il totale delle convenzioni
vigenti, per le medesime attivita' nell'anno 2018. Agli
oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma,
nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per
l'anno 2019, ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro
19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a
valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma
365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro
800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, del
decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme
in materia ambientale», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).
- 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:974
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;971
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici
per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini
dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino
il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della
qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualita',
l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure
semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente delegata dal
predetto Istituto, controlla a campione, sentita
l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater.
3-quinquies.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 gennaio.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
(RECER) concluse ai sensi del presente articolo. Le
autorita' competenti, al momento del rilascio, comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per
la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di
assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle
attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di
cui al comma 2, e' istituito il Nucleo end of waste (NEW),
posto alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW e'
composto da cinque membri scelti tra professori o
ricercatori universitari, tra il personale di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di
cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto
superiore di sanita' e all'ENEA, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale in materia
ambientale, con particolare riferimento al settore
dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, senza obbligo di procedura
concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in
ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo,
durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola
volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o
appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto
dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico,
quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun
membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo
degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a
40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63, del decreto
legislativo 03 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in
materia ambientale»:
«Art. 63 (Autorita' di bacino distrettuale).- 1. In
ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito
denominata "Autorita' di bacino", ente pubblico non
economico che opera in conformita' agli obiettivi della
presente sezione e uniforma la propria attivita' a criteri
di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza nonche' di efficienza e
riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui
territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai
principi del presente decreto, istituiscono l'Autorita' di
bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni
previsti nel presente articolo; alla medesima Autorita' di
bacino distrettuale sono altresi' attribuite le competenze
delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di
indirizzo dell'Autorita' di bacino distrettuale e di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino
distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la conferenza
istituzionale permanente, il segretario generale, la
conferenza operativa, l'osservatorio distrettuale
permanente sugli utilizzi idrici, la segreteria tecnica
operativa e il collegio dei revisori dei conti,
quest'ultimo in conformita' alle previsioni della normativa
vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi
dell'Autorita' di bacino si provvede con le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni,
di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle
stesse e di sussidiarieta'. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il
trasferimento alle Autorita' di bacino di cui al comma 1
del presente articolo del personale e delle risorse
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle
Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli
occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo
determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di
garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
Autorita' di bacino di cui al comma 1 del presente
articolo, il decreto di cui al periodo precedente puo'
prevederne un'articolazione territoriale a livello
regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
Autorita' di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico, sono
individuate le unita' di personale trasferite alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni
organiche delle medesime Autorita'. I dipendenti trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e
il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'ente incorporante, e' attribuito, per
la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono,
altresi', individuate e trasferite le inerenti risorse
strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorita' di bacino di cui al comma 1
sono adottati in sede di conferenza istituzionale
permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario
generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla
conferenza istituzionale permanente partecipano i
Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui
territorio e' interessato dal distretto idrografico o gli
assessori dai medesimi delegati, nonche' il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i
rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti
delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
a livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre
membri, tra i quali necessariamente il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della
conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione
dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano
di bacino in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui
all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano
di bacino, che puo' articolarsi in piani riferiti a
sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino
costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire
comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento
sulla base delle relazioni regionali sui progressi
realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in
caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma,
diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine
massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente
tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad
assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva,
il Presidente della regione interessata che, a tal fine,
puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei principi di
differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle
risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di
sussidiarieta', lo statuto dell'Autorita' di bacino in
relazione alle specifiche condizioni ed esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonche' i
bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di
bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilita',
la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e
gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata
quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell'Autorita' di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della
conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni
statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento
delle rispettive attivita';
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza
operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza
istituzionale permanente sullo stato di attuazione del
Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi
programmati e attuati nonche' alle risorse stanziate per le
finalita' del Piano di bacino da parte dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da
attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano
attinenza con le finalita' del Piano medesimo, rendendoli
accessibili alla libera consultazione nel sito internet
dell'Autorita'.
9. La conferenza operativa e' composta dai
rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; e' convocata dal
segretario generale che la presiede. Possono essere
invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e un rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e
tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi
legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque
irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati. La conferenza operativa delibera a
maggioranza dei tre quinti dei presenti e puo' essere
integrata, per le attivita' istruttorie, da esperti
appartenenti a enti, istituti e societa' pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La
conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche
qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto
delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i
relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di
gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7
della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi di
intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi
del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione
europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa
del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela
delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai
sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorita'
di bacino coordinano e sovrintendono le attivita' e le
funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica integrale
di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera
regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio
dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed
esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi
d'acqua e alla fitodepurazione.»
- Si riporta il testo del comma 698 dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«698. Al fine di consentire alle Autorita' di bacino
distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po,
dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale,
dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia
di far fronte ai compiti straordinari previsti
dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e
territoriale, provvedendo altresi' all'implementazione e
all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi
e applicativi per il monitoraggio e la previsione
ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi
compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli
impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di
cambiamento climatico e uso del suolo, nonche' ad
integrazione delle risorse economiche programmate per le
spese correnti, e' assegnato uno stanziamento di 14,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cosi'
ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino
distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro
all'Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5
milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale
dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro
all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino
centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino
distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro
all'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, 1
milione di euro all'Autorita' di bacino distrettuale della
Sicilia.».
La legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
2023.
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n.205 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«200. Al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27,
lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere
effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».
- Si riporta il testo dell'artico 20, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante: «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni).- 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 202320, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma
2, e con l'indicazione della relativa copertura
finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 202218, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono
bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso14. 9 13 17
2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31
dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,
calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio
nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime
amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la
relativa spesa di personale previa certificazione della
sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte
dell'organo di controllo interno di cui all'articolo
40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la
contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa
utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria
spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento
erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I
predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti
delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga
di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o
degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6
del presente articolo non si applicano agli enti pubblici
di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2
si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in
possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo
non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e'
prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020
per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'
stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva
l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale).- 1. L'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto
individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di
limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando nonche' con una riserva pari al 10 per cento dei
posti messi a concorso in favore delle persone con
disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano
ferme le tutele gia' stabilite dalla citata legge n. 68 del
1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative
riserve;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando281.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della
giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i
criteri di valutazione del titolo di dottore di ricerca di
cui alla lettera e-ter) del comma 3 e degli altri titoli di
studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo,
rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle
modalita' di conseguimento, nonche' alla loro pertinenza ai
fini del concorso.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo
6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure
concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici. A
decorrere dall'anno 2025, le facolta' assunzionali
autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno
una validita' non superiore a tre anni. Tali facolta'
assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali
disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere
prorogate. In via transitoria, le facolta' assunzionali non
ancora esercitate relative ad annualita' pregresse all'anno
2025, gia' autorizzate o da autorizzare con il suddetto
decreto, ivi comprese quelle previste da speciali
disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data
del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il
31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50
per cento dei posti da ricoprire, destinata al
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28,
nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e
le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge
mediante concorsi pubblici unici organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del
regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo
indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della
funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere
autonomamente per il reclutamento di specifiche
professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma
4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali
comuni e delle elevate professionalita' delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
Con le medesime modalita' di cui al comma 4-ter si
svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e
delle elevate professionalita' delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli
enti pubblici non economici, che, ove richiesto, possono
essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica
a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il
reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di
specifiche professionalita'.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure
concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento
delle figure professionali di cui al comma 4-quater,
possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica
e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche
per il reclutamento di un'unica figura professionale e per
una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita' della
pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del
personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di
cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a
4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una riserva
del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle
persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del
1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative
riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di
personale per la transizione digitale e la sicurezza
informatica delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del
reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per
l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia
del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei
concorsi unici nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica,
anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento
e al Governo una relazione annuale sullo stato del
reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. La Commissione RIPAM e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni 279, ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti
per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello
impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei
ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3,
sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in
numero non superiore al 20 per cento 298 dei posti messi a
concorso. Entro il termine di validita' delle graduatorie e
nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate, le
amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle
graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La
disposizione del quarto periodo non si applica alle
procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle
province, dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, dagli enti locali o da enti o agenzie da
questi controllati o partecipati che prevedano un numero di
posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per
l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con
decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma.Espletata
la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo,
purche' in presenza di profili professionali sovrapponibili
a quelli individuati nei propri atti di programmazione,
possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato
o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie
graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di
altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74.
5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni
di concorso, al termine dello svolgimento delle prove
d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei
soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria
sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal
bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le
preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni
applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla
graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20
per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal
bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura
concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante
dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e
quella finale sulla quale si applicano le riserve previste
dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un
unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui
all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione
procedente, anche tramite apposito collegamento
ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai
partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita'
previste dal predetto Portale. E' assicurata la
minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del
personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area
ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle
precedenze e delle preferenze applicate, assicurando
comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa
quando, entro il limite temporale di validita',
l'amministrazione titolare individua, o cede ad
amministrazioni terze, candidati idonei individuati
numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria,
per la successiva convocazione da parte
dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il
momento della stipulazione del contratto di assunzione.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.»
 
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ((nonche' in
materia di incompatibilita' dei componenti di organi collegiali
cessati dall'incarico))


1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
((a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: «nei limiti dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1»;))
b) all'articolo 28, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. ((A decorrere dall'anno 2026,)) le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ((degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)), destinano alle procedure di mobilita' di cui al ((presente articolo)) una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facolta' assunzionali ((impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unita' di personale)), provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ((ovvero presso gli assessorati regionali alla sanita' e gli uffici a essi afferenti)), che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che ((abbiano conseguito)) una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. ((Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis)). Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del ((Piano integrato di attivita' e organizzazione)) relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
((c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri e» sono soppresse;))
d) all'articolo 35:
((01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele gia' stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve»));
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. ((Fatte salve)) la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonche' le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici ((non economici)) si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalita'.
4-quater. Con le medesime modalita' di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, ((che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita')).
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattivita' della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;
((b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve;))
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di ((valutatori)), specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al ((Parlamento)) e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a ((quello di riferimento.».))
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo e' soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
3.2) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il termine di validita' delle graduatorie e nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»;
((3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: «dalle province,» sono inserite le seguenti: «dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,»;))
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purche' in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato ((o a tempo indeterminato)), mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste ((dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento)), sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, ((anche tramite apposito collegamento ipertestuale,)) in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalita' previste dal predetto Portale. ((E' assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.))
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, ((in un'area ad accesso riservato ai partecipanti,)) delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, ((assicurando comunque)) la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validita', l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati ((numericamente o)) nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della ((stipulazione)) del contratto di assunzione.»;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo ((sono inseriti i seguenti:)) «All'atto della registrazione l'interessato puo' chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. ((Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalita' del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresi' affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si e' svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata.»;))
2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: ((«quarto periodo»;))
((e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma e' valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso»;))

f) all'articolo 38, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'universita' e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero ((sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo.)) Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'universita' e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito».
((1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).))
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, ((in tale posizione)), almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilita' entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralita' finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del ((Piano integrato di attivita' e organizzazione)) relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attivita' e organizzazione relativo all'anno 2025, che puo' essere presentato entro il 31 marzo 2025, ((e banditi nell'anno 2025.))
((3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorita' indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 23, comma 1, 28,
comma 1, 30, comma 2-bis e 2-ter, 36, commi 1-2.1, 38,
comma 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Disciplina per l'individuazione di superfici
e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili).- 1. In ogni amministrazione dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei
dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda
fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in
modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I
dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i
meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti
della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano
ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti
di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari
almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure
previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale, nei limiti dei posti complessivamente
disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo
28-bis, comma 1, ovvero nel momento in cui si verifica la
prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale
criterio di precedenza ai fini del transito, della data di
maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di
data di maturazione, della maggiore anzianita' nella
qualifica dirigenziale.
Omissis.».
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia).-1.L'accesso alla qualifica di dirigente di
seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso
unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.
Omissis.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse).-Omissis.
2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni,
ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo
indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinano alle procedure di mobilita' di cui al
presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per
cento delle facolta' assunzionali impegnate in ciascun
esercizio finanziario, nel caso in cui il piano
assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o
superiore a 10 unita' di personale, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con
esclusione del personale comandato presso gli uffici di
diretta collaborazione o equiparati, ovvero presso gli
assessorati regionali alla sanita' e gli uffici a essi
afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno
dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della
performance pienamente favorevole. Le posizioni
eventualmente non coperte all'esito delle predette
procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata
attivazione delle procedure di mobilita' entro l'anno di
riferimento, le facolta' assunzionali autorizzate per
l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con
conseguente adeguamento della dotazione organica, e i
comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo
scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure
concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto
mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato.
In caso di mancata presentazione della domanda di
inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale
scadenza e non puo' essere ulteriormente comandato anche
presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto
mesi. Le disposizioni del quarto pe-riodo si applicano al
personale, escluso quello delle Forze di polizia ad
ordina-mento civile e militare con qualifica non
dirigenziale, in posizione di comando ai sensi
dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere
dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di
una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento
della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo
113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma
avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella
posseduta presso le amministrazioni di provenienza e
possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria, previa rimodulazione
della dotazione organica da inserire nella sezione del
Piano integrato di attivita' e organizzazione relativa alla
programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente al Ministero degli affari esteri, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti
comandati o fuori ruolo al momento della presentazione
della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti
effettivamente disponibili.
Omissis.».
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). -
Omissis.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico.
All'atto della registrazione l'interessato puo'
chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche
relative alla pubblicazione di bandi o avvisi
corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. Il
diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale
convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno
superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati
e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad
accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalita'
del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo
35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei
candidati esaminati, sono altresi' affissi al termine di
ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui
si e' svolta la prova e rimangono pubblicati fino al
termine di ciascuna giornata. La registrazione al Portale
e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente
mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo
64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le
caratteristiche e le modalita' di funzionamento del
Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al
medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e
di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di
cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi
di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di
selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le
comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle
graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o
comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e
la riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita'
per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche
tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il
reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3,
il decreto di cui al quarto periodo, tiene conto delle
specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo
termine di cui al quarto periodo, per le amministrazioni di
cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e'
adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze e della
giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per
la protezione dei dati personali. La veridicita' delle
dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle
amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il
Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Non si
tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di
concorso.
Omissis.».
«Art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile).- 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca
dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, previo svolgimento di procedure selettive
conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono
coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento
in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo
determinato della durata massima di trentasei mesi,
comunque non superiore all'effettiva durata
dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si
intendono risolti alla data di rientro in servizio del
personale collocato in aspettativa di cui al presente
comma. Nel periodo di aspettativa non re-tribuita, il
personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo
periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio. Il servi-zio prestato ai
sensi del presente comma e' valorizzato nei concorsi per
l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, an-che
attraverso la previsione di riserve di posti in misura non
superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso.
Omissis.».
«Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri
della Unione europea).- Omissis.
3. Sino all'adozione di una regolamentazione della
materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei
titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello
Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici destinati al
reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del
merito ovvero del Ministero dell'universita' e della
ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di
ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a
partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il
Dipartimento della funzione pubblica conclude il
procedimento di riconoscimento di cui al presente comma
solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno
l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di
riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione
della graduatoria finale, al Ministero dell'universita' e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del
merito.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione).-
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis della legge
28 dicembre 2005, n. 262, recante: «Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari»:
«Art. 29-bis (Incompatibilita' per i componenti e i
dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).- 1. I
componenti degli organi di vertice e i dirigenti della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, fino a un
anno dalla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di
consulenza o di impiego con i soggetti regolati ne' con
societa' controllate da questi ultimi. I contratti conclusi
in violazione del presente comma sono nulli. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che nell'ultimo anno di servizio sono stati
responsabili esclusivamente di uffici di supporto. Le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma
sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni per un periodo, non superiore all'anno,
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo»:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.».
 
Art. 3 bis

((Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni))

((1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacita' amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle citta' metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta unita' e' subordinato, fino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.))
 
Art. 4

Misure urgenti in materia di reclutamento

1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, ((n. 125,)) si interpreta nel senso che il concorso e' lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».
((2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR e' riconosciuta una premialita', ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.))
3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».
4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, ((n. 64,))».
((4-bis. Per la prosecuzione delle attivita' dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e' autorizzata la spesa di euro 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.))
5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali misure».
6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di ((risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl,)) le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilita' di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 ((del medesimo articolo 1)) possono adottare nuovi bandi nonche' avvalersi degli esiti delle procedure selettive gia' svolte.
((7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonche' avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive gia' svolte.))

((7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le universita' statali e le istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, purche' l'incremento delle unita' di personale dirigenziale non determini il superamento di un contingente finale superiore a 16 dirigenti per gli atenei con piu' di 3.500 unita' di personale, a 12 dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unita' di personale, a 8 dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unita' di personale e a 4 dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unita' di personale. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il predetto fondo e' adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024.))
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attivita' delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
((8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni gia' autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili».))

9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, ((nonche' a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,)) non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, e' istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo e' scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a 2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a 5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze del candidato, il merito sportivo puo' essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le modificazioni necessarie per adeguare le norme regolamentari vigenti alle disposizioni del comma 9-septies.
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualita' dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonche' la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformita' agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3,
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante:
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 4 Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
Omissis.
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate.
b).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 80:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3,
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: "Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia", come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 Modalita' speciali per il reclutamento del
personale e il conferimento di incarichi professionali per
l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni
pubbliche
Omissis.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale
maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al
comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata
al predetto personale che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I
bandi di concorso per il reclutamento di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato sono pubblicati come
documenti in formato aperto ed organizzati in una base di
dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento
di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-bis,
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: "Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025", come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche). - Omissis.
1-bis. Gli enti locali possono prevedere, nel limite
dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento
di personale dirigenziale, una riserva di posti non
superiore al 50 per cento da destinare al personale,
dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso i
predetti enti, che abbia maturato con pieno merito almeno
trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo
determinato previo esperimento di procedure selettive e
comparative a evidenza pubblica, o al personale non
dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per
lo stesso periodo di tempo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 4,
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante:
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Crediti formativi universitari ed inserimento
nel mondo del lavoro).- Omissis.
4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile universale ovvero il servizio
civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64,
senza demerito e' riservata una quota pari al 15 per cento
dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non
dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi
restando i diritti dei soggetti aventi titolo
all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo
comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo
periodo non puo' operare integralmente o parzialmente,
perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla
medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 253, dell'articolo 1,
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»:
«253. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via
sperimentale di un contingente di corpi civili di pace
destinato alla formazione e alla sperimentazione della
presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di
pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di
conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.
All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77.».
- Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante:
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, della
legge 11 agosto 2014, n. 125, recante: «Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»:
«Art. (18 Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo).- Omissis.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante: «Misure
urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del
lavoro», come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Supporto per la formazione e il lavoro). - 1.
Al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro
delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa,
e' istituito, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la
formazione e il lavoro quale misura di attivazione al
lavoro, mediante la partecipazione a progetti di
formazione, di qualificazione e riqualificazione
professionale, di orientamento, di accompagnamento al
lavoro e di politiche attive del lavoro comunque
denominate.
Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro
rientra il servizio civile universale di cui al decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del
quale gli enti preposti possono riservare quote
supplementari per l'attuazione di tali misure. Nelle misure
del Supporto rientrano anche i progetti utili alla
collettivita' definiti ai sensi dell'articolo 6, comma
5-bis, del presente decreto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante:
«Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 2 (Definizione dei soggetti utilizzati).- 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano, salvo
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 10 gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 495 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»:
«495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti
nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in
attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di
lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie
contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa
limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo
periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016
erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai
sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25,
lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche
amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta
data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro
a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022
in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale previsti
dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui
al primo periodo del comma 497 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dei commi 308 e 309,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026»:
«308. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1,
comma 310, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una
dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024, da ripartire in favore del
personale in servizio presso l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di
sanita' (ISS), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), l'Istituto
nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP),
l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la
radioprotezione (ISIN), il Consorzio Laboratorio di
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile (LAMMA), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
limitatamente al personale ex ISPESL, l'Agenzia spaziale
italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
309. Le risorse di cui al comma 308 sono destinate,
quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello
sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo
di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di
ricerca possono indire procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per
l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse
assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti
20,80 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione
del personale tecnico-amministrativo in ragione delle
specifiche attivita' svolte nonche' del raggiungimento di
piu' elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 310 sono individuati i principi generali per
la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle
predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli
enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale
tecnico amministrativo in ragione della partecipazione
dello stesso ad appositi progetti finalizzati al
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di
cui al comma 310.».
-Si riporta il testo dei commi 297 e 310, dell'articolo
1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«297. Il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di
250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro
per l'anno 2023, di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di
815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2026, di cui:
a) 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024,
690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di
professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e di personale tecnico-amministrativo delle
universita', in deroga alle vigenti facolta' assunzionali,
al fine di favorire il graduale raggiungimento degli
standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo delle
universita' e quello degli studenti. Con riferimento alle
assunzioni di professori universitari, le risorse di cui
alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle
procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le
chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18
della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo
periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente
lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
criteri di riparto delle risorse di cui alla presente
lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati
conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualita'
della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di
reclutamento;
b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo delle universita' statali e al
raggiungimento, da parte delle universita', di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e
della terza missione. Le singole universita' provvedono
all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al
personale di cui al primo periodo in ragione della
partecipazione dello stesso ad appositi progetti
finalizzati al raggiungimento di piu' elevati obiettivi
nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza
missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento
del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo
nazionale. Il restante 50 per cento e' destinato
all'integrazione delle componenti del trattamento
fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da
definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le
chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di
euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024 destinati alle Scuole superiori ad
ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento disposto
ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno
2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di
euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
e) 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 destinati per
l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse
per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
L'adeguamento dell'importo della borsa di studio e'
definito con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
«310. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni
di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 90 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c),
una quota pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2025 e' ripartita tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca, ad eccezione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR). Nell'ambito della quota di cui al periodo
precedente, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022
sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle
procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti
pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente
lettera;
b) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
destinati alla promozione dello sviluppo professionale di
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse
di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca. Gli enti pubblici di ricerca possono indire
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di
terzo livello professionale per l'accesso al secondo
livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto
di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni
per le procedure selettive di cui alla presente lettera
sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata
qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori
tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Gli enti
pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di
10 milioni di euro, ripartiti con le modalita' di cui al
secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a
ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello
professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle
disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili
di ricercatore e tecnologo di terzo livello;
c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono
finalizzati alla valorizzazione del personale
tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in
ragione delle specifiche attivita' svolte nonche' del
raggiungimento di piu' elevati obiettivi nell'ambito della
ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonche'
i principi generali per la definizione degli obiettivi e
l'attribuzione delle predette risorse al personale
tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di ricerca
provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in
ragione della partecipazione dello stesso ad appositi
progetti finalizzati al raggiungimento di piu' elevati
obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro
capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo
lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal
decreto di cui al secondo periodo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»:
«Art. 20 (Strumenti).- 1. Gli strumenti per premiare il
merito e le professionalita' sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui
all'articolo 21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui
all'articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilita', di
cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale, in ambito nazionale e
internazionale, di cui all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e)
del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 recante:
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione).- 1. Al
fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e
coreutica). - 1. Al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014
e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite
percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste
dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie
nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in
graduatorie nazionali a esaurimento, utili per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante: «Misure di
straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti» come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica)
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2024,
previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
procedura straordinaria riservata agli insegnanti di
religione cattolica che siano in possesso del titolo
previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del
riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e che abbiano svolto
almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 70
per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio
scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna
graduatoria di merito, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del
bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalita' di svolgimento della prova orale
didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei
titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il
quale prevede, altresi', un contributo per l'intera
copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della
copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale.
2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni
dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un
numero pari a quello dei posti banditi con il concorso
ordinario di cui al comma 1 e con la procedura
straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle
assunzioni gia' auto-rizzate per l'anno scolastico
2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della
procedura straordinaria di cui al presente articolo,
continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un
concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito
territoriale di ciascuna diocesi nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Per i riferimenti all'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»
«Art. 5 (Categorie riservatarie, preferenze e parita'
di genere).- Omissis.
4. A parita' di titoli e di merito, e in assenza di
ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di
preferenza dei titoli e' il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al
valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli
invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni
di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i
figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e degli
operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione
da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria
attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove
non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del
servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano
nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso
gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di
collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato
nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione
alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo
quanto previsto dall'articolo 6;
p) minore eta' anagrafica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati»
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di
arte drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di
musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti
musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle
istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante: «Riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati»
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale).- Omissis.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica
e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione
dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma
3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione
degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'articolo 1.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale
dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla
funzionalita' di strutture territoriali del Ministero

1. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, e' incrementata di 200 unita'.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per ((accelerare)) il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonche' di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «all'area degli assistenti,» sono aggiunte le seguenti: «profilo di assistente amministrativo,».
4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attivita' lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti ((di competenza dello)) sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le liberta' civili ((e l'immigrazione)) del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero ((nel territorio)) nazionale, comunicandone gli esiti.

Riferimenti normativi

- Per i riferimenti all'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche»
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
Omissis.
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono
stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui
necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei
concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione
RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime
di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di
protezione internazionale, nonche' dei relativi
procedimenti giurisdizionali» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di personale
dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici
consolari). - Omissis.
5. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed
efficienza delle strutture territoriali, anche con
riferimento alla trattazione delle problematiche connesse
alla gestione dei flussi migratori e della protezione
internazionale, il Ministero dell'interno, per il triennio
2025-2027, e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di
personale pari a 200 unita' appartenente all'area degli
assistenti, profilo di assistente amministrativo, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita',
mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero
dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui
all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle procedure
di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno
2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026
per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025
ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo
di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per
l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno
2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per
l'anno 2025.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero»:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2 d del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242, recante: «Regolamento per la razionalizzazione e la
interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni
pubbliche in materia di immigrazione»:
«Art. 2 (Sistemi informativi).- Omissis.
2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e
dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti
di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e
tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione archivi automatizzati in
materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono
le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con
decreto del Ministro dell'interno.
Omissis.».
 
Art. 5 bis
((Disposizioni per rafforzare la capacita' amministrativa del
Ministero della salute

1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attivita' di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonche' di rafforzare la capacita' amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute e' autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitre' dirigenti sanitari e di novanta unita' di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata in misura corrispondente. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto nonche' di 166.319 euro per l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Per fare fronte alle accresciute attivita' di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, e' incrementato di dieci unita' di personale non dirigenziale.
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, e' incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.))


Riferimenti normativi

Per i riferimenti agli articoli 30 e 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 65 si vedano rispettivamente
i riferimenti normativi all'articolo 2 e 3.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 8, comma 1,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 195, recante: «Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance»:
«Art. 1 (Ministro, sottosegretari e uffici di diretta
collaborazione del Ministro). - 1. Il Ministro della
salute, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di
direzione politica del Ministero della salute, di seguito
denominato «Ministero», e avvalendosi degli uffici di
diretta collaborazione, ne determina gli indirizzi e gli
obiettivi, verificando la rispondenza ai medesimi dei
risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della
gestione, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e
svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro
con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. Gli uffici di diretta collaborazione esplicano
funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo
tra questa e quella delle strutture della Amministrazione,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) l'ufficio di Gabinetto;
b) la segreteria del Ministro;
c) la segreteria tecnica del Ministro;
d) l'ufficio legislativo;
e) l'ufficio stampa;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono
operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8,
comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, i cinque consiglieri giuridici di
cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, i quindici
consulenti ed esperti di cui all'articolo 8, comma 2, primo
periodo, e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo. Possono, inoltre, essere nominati fino a
dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto
dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo.
6. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici
e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o
contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari
nonche' fra professori universitari di ruolo di prima
fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di
adeguate capacita' ed esperienza nel campo della consulenza
giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per
lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del
Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio
legislativo, d'intesa con il suo capo.
7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica
di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste
il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e
comunitario in raccordo con i competenti uffici del
Ministero.
8. I titolari degli uffici di diretta collaborazione di
cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati
dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima
del mandato governativo, e possono essere da questi
revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle
segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono nominati su
proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche
fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un
rapporto fiduciario.
9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali
delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si
avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.».
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a
quello previsto dall'articolo 7, comma 2 - non puo'
superare complessivamente le centoventi unita'. Entro tale
soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati
dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando,
fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei
rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze
non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti
della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a
complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di
cinque unita' del predetto contingente complessivo,
personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto
con contratto a tempo determinato, - nonche', nel limite
massimo di cinque unita', consiglieri giuridici, nominati
dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo
di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze
giuridiche. Entro la medesima soglia vengono anche
assegnati ai predetti uffici i due consiglieri di cui
all'articolo 1, commi 6 e 7.
Omissis.».
 
Art. 6
Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del ((testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al)) decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale e' ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria, e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando ((competente per il luogo)) di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternita'. ((Fuori dei casi)) previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di ((dimissione ed espulsione)) dal corso.
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
((4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale,» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»;
b) dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attivita',»;
c) le parole: «Protezione civile e servizi antincendi» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante: «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»
«Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo
di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma dei
periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30
settembre 2004, n. 252» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005.
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante:
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2006.
- Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,» come
modificato dalla presente legge:
«347. In relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge
4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e
2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina
degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici
accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 31 dicembre 2025, l'importo annuale
di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei
fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 10 agosto 2000, n. 246, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» come modificato dalla presente
legge:
«Art. 17 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco). - 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che
il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, e il Dipartimento della pubblica
sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti
pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti
istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della Polizia di Stato, anche ai fini della promozione e
della valorizzazione delle proprie attivita', vengono
versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio
dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti
unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di
responsabilita' «Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile» e del centro di
responsabilita' «Pubblica sicurezza» dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
Omissis.».
 
Art. 6 bis
((Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la
funzionalita' dell'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilita'»

1. L'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'» e' autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalita' specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attivita' specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita', anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante:
«Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti
delle persone con disabilita', in attuazione della delega
conferita al Governo»:
«Art. 3 (Ufficio del Garante). - Omissis.
3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 2026, e' costituita da una unita'
dirigenziale di livello generale e una unita' dirigenziale
di livello non generale e 20 unita' di personale non
dirigenziale di cui 10 unita' di categoria A e 10 unita' di
categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e
alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' del
Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico
concorso.
Omissis.».
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili.» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999.
- Per i riferimenti all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
 
Art. 6 ter
((Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia in convenzione con altri comuni

1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:))

«1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia puo' essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 recante: «Norme per l'attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia). - 1. Entro il 30 aprile di ogni
anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno
avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia.
1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti
alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in
forma associata con altri comuni, anche di dimensione
superiore, secondo le modalita' previste dalle disposizioni
della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del
responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia puo' essere effettuata in forma associata
anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti
obbligati.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei
contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i
dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia individuano le azioni, gli
interventi, le procedure e quanto altro necessario per
promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei
parametri economici e degli usi energetici finali,
predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi
d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente
legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a
realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica.».
 
Art. 7
Misure urgenti per la funzionalita' della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunita' ((e della
struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei))


1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessita' di rafforzamento delle attivita' della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di un contingente costituito da non piu' di 30 unita' di personale non dirigenziale, ((di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte)) nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. ((All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo e' reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario)). Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma ((pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026,)) si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate ((all'associazione Formez PA - Centro servizi,)) assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento ((delle P.A.)) e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attivita' di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ((dopo le parole: «gestione corrente» sono inserite le seguenti: «, la manutenzione»)) e dopo le parole: «fascicolo elettronico del dipendente,» sono inserite le seguenti: «oltre che per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalita' sociali, culturali, per l'innalzamento della qualita' delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza ((scopo di lucro».))
4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessita' di rafforzamento delle attivita' di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con ((la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non piu' di 6 unita' di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. ((All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo e' reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.)) Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. ((Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4-bis All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «due uffici di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici di livello dirigenziale non generale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Il coordinatore» sono inserite le seguenti: «opera a titolo gratuito ed»;
b) al comma 3, le parole: «due unita' dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre unita' dirigenziali di livello non generale» e le parole: «quindici unita' di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici unita' di personale non dirigenziale».
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «Limitatamente all'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 613 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«613. Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena
formazione digitale, ecologica e amministrativa dei
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per
finanziare la gestione corrente, la manutenzione e
l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri necessari a garantire il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento
e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo
elettronico del dipendente, oltre che per le finalita' di
cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalita'
sociali, culturali, per l'innalzamento della qualita' delle
azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza
scopro di lucro, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante:
«Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo
in Stati del Continente africano», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Struttura di missione). - 1. Per le finalita'
di cui al presente decreto, e' istituita, a decorrere dal
1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di
missione alla quale e' preposto un coordinatore e che e'
articolata in tre uffici di livello dirigenziale non
generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici
di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore opera
a titolo gratuito ed e' individuato tra gli appartenenti
alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori
ruolo. 8
2. La struttura di missione svolge le seguenti
attivita':
a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei
ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento dell'azione strategica del Governo
relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi
aggiornamenti;
b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente
della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive
funzioni;
c) cura il segretariato della Cabina di regia;
d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui
all'articolo 5.
3. La struttura di missione e' composta da tre unita'
dirigenziali di livello non generale, tra cui il
coordinatore, da due unita' dirigenziali di livello non
generale e da quattordici unita' di personale non
dirigenziale. Le unita' di personale non dirigenziale di
cui al primo periodo sono individuate tra il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il
personale dei Ministeri e di altre amministrazioni
pubbliche, autorita' indipendenti, enti o istituzioni, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il predetto contingente di personale non
dirigenziale puo' essere, altresi', composto da personale
di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle
amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto
regolato mediante convenzioni. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903
annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Alla struttura di missione e' assegnato un
contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che
prestano la propria attivita' a titolo gratuito con
rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione
di cui al primo periodo nonche' per le attivita' della
struttura di missione di cui al comma 2 e' autorizzata la
spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000
annui a decorrere dall'anno 2024.8
5. Il personale della struttura di missione non
appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e'
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo,
e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico
del personale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter,
del decreto legislativo n. 303 del 1999.
6. Ai fini del conferimento degli incarichi
dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della
struttura di missione, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 7-bis, del
decreto-legge 02 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure
del PNRR e dei soggetti attuatori) - Omissis.
7-bis. Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, per
gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in
tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti
inerenti all'anzianita' di servizio necessari per la
qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di
selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
connesse all'oggetto dell'incarico nonche' i limiti di
legge in materia di incompatibilita' e inconferibilita'.
Omissis.».
 
Art. 7 bis
((Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennita' accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresi' il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis»;
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta»;
c) al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal quarto periodo e' aumentato a 350.000 euro annui»;
d) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o piu' regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennita' accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio».
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione e' autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 4,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante: «Norme in
materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei
partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei
medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo
unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti
e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime
relativo alle detrazioni fiscali» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici). - 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la
correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria,
i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di
candidati che non siano diretta espressione degli stessi,
che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o
al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si
avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo
speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, o, successivamente alla sua
istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della
gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla
medesima societa' di revisione con un incarico relativo a
tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di
ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di
revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti
politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la
regolare tenuta della contabilita' e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di
esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e
alle norme che lo disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una
competizione elettorale mediante la presentazione di una
lista comune di candidati, ciascun partito e movimento
politico che abbia depositato congiuntamente il
contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi
della societa' di revisione di cui al comma 1.
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici 8, di seguito denominata «Commissione». La
Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che
provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad
assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie
dotazioni di personale di segreteria. Per lo svolgimento
dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione
puo' altresi' avvalersi di cinque unita' di personale,
dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita' di
revisione, e di due unita' di personale, dipendenti da
altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita' di
controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo
sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di
appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento
economico lordo annuo in godimento al momento
dell'incarico, ivi comprese le indennita' accessorie aventi
carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle
amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento
economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi
dipendenti spettano altresi' il trattamento economico
accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma
3-tere il compenso per le prestazioni di lavoro
straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto
periodo del comma 3-bis. All'atto del collocamento fuori
ruolo dei predetti dipendenti, e' reso indisponibile per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di
posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. La
Commissione e' composta da cinque componenti, di cui uno
designato dal Primo presidente della Corte di cassazione,
uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre
designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i
componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi
ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella
di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione
e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai
sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto
e' individuato tra i componenti il Presidente della
Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della
Commissione non e' corrisposto alcun compenso o indennita'
per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge. Per
la durata dell'incarico, i componenti della Commissione
sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di
appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1,
commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il
mandato dei componenti della Commissione ha la durata di
cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si
svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla
Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il
rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e
il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati
nella sezione relativa alla Commissione del sito internet
del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni
ordinarie della Commissione e' autorizzata la spesa
complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da
ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento
di ciascuna Camera. A decorrere dall'anno 2025, l'importo
previsto dal terzo periodo e' aumentato a 350.000 euro
annui.
3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione,
provvede alla sua convoca-zione e ne stabilisce l'ordine
del giorno. La Commissione adotta uno o piu' regola-menti
recanti le norme di organizzazione e di funzionamento,
quelle concernenti il trattamento economico accessorio del
per-sonale operante presso la Commissione nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese. La
Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per
il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle
indennita' accessorie attribuite al personale, nei limiti
delle proprie disponibilita' di bilancio.
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita'
e di conformita' alla legge del rendiconto di cui
all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da
ultimo modificato dal presente articolo, e dei relativi
allegati, nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui
alla presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni
anno13, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e
dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2
per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato
della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio
regionale o nei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato
dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei
predetti organi. Unitamente agli atti di cui al secondo
periodo del presente comma, sono trasmessi alla Commissione
la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto
dalla societa' di revisione di cui al comma 1 del presente
articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
medesimo da parte del competente organo del partito o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la
presentazione di una lista comune di candidati, ciascun
partito e movimento politico che abbia depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli
obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai
movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di
trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo
periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente
prorogati da norme di legge, la Commissione applica una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8, della
legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante: «Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione
indiretta in loro favore», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Controllo dei rendiconti dei partiti). -
Omissis.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo,
nonche' ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano
le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, salvo quanto diversamente previsto
dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come
modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo
quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli
articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e
successive modificazioni. La Commissione e' autorizzata
alla formazione del ruolo ai fini della riscossione
coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate
ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del
bilancio dello Stato.
Omissis.».
 
Art. 7 ter
((Misure organizzative urgenti per la funzionalita' della Segreteria
tecnica per le politiche in materia di disabilita'

1. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonche' il compimento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente e' incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, di un'unita' di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacita' professionali dirigenziali possedute nonche' in ragione della specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilita', per il cui incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - Omissis.
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-quater, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»:
«Art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in
materia di disabilita'). - 1. A decorrere dalla data del 30
settembre 2025, le attivita' di sperimentazione di cui
all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3
maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si
svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di
seguito individuati:
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) Provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre
2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026";
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "31
dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le parole: "1°
gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2027";
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1°
gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2027";
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal
regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei
territori individuati dal comma 1 del presente articolo,
nonche' nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1,
del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per le disabilita' e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per
l'accertamento della disabilita' connessa all'artrite
reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle
malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di
sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di
cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le
disabilita' e al Dipartimento per le politiche in favore
delle persone con disabilita', sullo stato di attuazione
della riforma in materia di disabilita', ivi compresa la
fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo,
con connessa attivita' di affiancamento e assistenza ai
territori coinvolti nell'attuazione della riforma,
sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,
sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024,
che istituisce la carta europea della disabilita' e il
contrassegno europeo di parcheggio per le persone con
disabilita', nonche' sulla gestione dei rapporti con
l'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con
disabilita', l'operativita' della Segreteria tecnica, quale
struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' fissata
al 31 dicembre 2027. Per le finalita' di cui al presente
comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n.
234".»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165:
«Art. 19-quater (Disposizioni concernenti termini in
materia di disabilita'). - Omissis.
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
Omissis.».
- Per il testo del comma 613 dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 7.
- Si riporta il testo del comma 178 dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»:
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.».
 
Art. 7 quater
((Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari

1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis».
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente:
«i-ter) aspettativa sindacale non retribuita»;
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale e' equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 46 decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni
in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. Per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in
materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori,
di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.
1-bis. Per i dirigenti delle Forze di polizia a
ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate
agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e
ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto
del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti
dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia,
ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il
personale dirigente civile e militare sono:
a) il trattamento accessorio:
b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o le
licenze;
d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia o
l'aspettativa per infermita' e per motivi privati;
e) i permessi brevi per esigenze personali;
f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
g) il trattamento di missione e di trasferimento;
h) i criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
i) i criteri di massima per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
3. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni
vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento
della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del
riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di
espressione del dato elettorale, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di
cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della
giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle
delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza, e da una
delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di
livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i
criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi
previste al solo personale dirigente. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla
Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente
il personale delle Forze di polizia.
3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle
Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato
da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della
difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di
stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e
da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti
di livello dirigenziale delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le
misure percentuali ivi previste al solo personale
dirigente. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui al presente comma con rappresentanti di livello
dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
Presidente della Repubblica.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il
Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter,
attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle
procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e
delle modalita' di accertamento della rappresentativita'
sindacale.
5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione
dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1,
comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli
anni dal 2018 ((al 2026)) non si applicano le disposizioni
di cui al precedente periodo.
6. Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione,
della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere
estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche
attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle
peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in
attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di
assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti
economici accessori e degli istituti normativi dei
dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e
delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile.
All'attuazione del presente comma si provvede nei
limiti della quota parte di risorse destinate alla
rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per
gli anni dal 2018 ((al 2026)) non si applicano le
disposizioni di cui al precedente periodo.
7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo
decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al
comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,
lettera f), del presente arti-colo, il personale con
qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita'
sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative
puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi,
nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per
i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione,
rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui
al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle
procedure negoziali di cui al comma 1-bis.».
- Si riporta il testo degli articoli 884 e 913-bis, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell'ordinamento militare», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 884 (Aspettativa). - 1. L'aspettativa e' la
posizione di stato del militare temporaneamente esonerato
dal servizio per una delle cause previste dal presente
codice.
2. L'aspettativa puo' conseguire a:
a) stato di prigionia o di disperso, ai sensi
dell'articolo 621 960;
b) infermita' temporanee;
c) motivi privati;
d) riduzione dei quadri;
e) elezione in cariche politiche e amministrative;
f) prestazione di servizio all'estero del coniuge,
dipendente - civile o militare - dello Stato;
g) ammissione a un dottorato di ricerca;
h) applicazione delle disposizioni di cui alla sezione
III del capo IV del titolo III del presente libro;
i) applicazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,
nonche' del decreto interministeriale di cui all'articolo
930;
i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4
novembre 2010, n. 183;
i-ter) aspettativa sindacale non retribuita.
3. L'aspettativa per riduzione dei quadri riguarda
esclusivamente gli ufficiali.».
«Art.913-bis (Distacco sindacale). - 1. Il distacco
sindacale e' disposto, a domanda dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari
riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 1478,
secondo la procedura di cui all'articolo 1480, comma 6.
2. Il periodo in cui il militare e' collocato in
distacco sindacale:
a) e' valido ai fini dell'anzianita' di servizio, salva
la necessita' dell'effettivo compimento nonche' del
completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco,
ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado
superiore;
b) da' diritto all'intera retribuzione spettante nel
momento del collocamento in distacco sindacale, con
esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo
svolgimento delle prestazioni;
c) non e' valido ai fini della maturazione della
licenza.
2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la
posizione di stato giuridico del distacco sindacale e'
equiparata, quanto agli effetti, a quella
dell'aspettativa.».
 
Art. 8
Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti: «nonche' gli enti del comparto funzioni locali ((compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)), a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e gli Uffici speciali per la ((ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016»)).
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri ((del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonche', sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti».))
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:)) «Le regioni possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo ((e personale proveniente da societa' a partecipazione pubblica)), applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. ((Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi».
3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «Per» sono inserite le seguenti: «le regioni,»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «accessori del personale» sono inserite le seguenti: «dall'ultimo periodo del comma 1,».
3-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni di comuni».))

4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di committenza».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente ((all'Area dei funzionari)), assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il ((contrasto del dissesto)) idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta. ((All'attuazione del)) presente comma si provvede nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.
7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ((al primo periodo, le parole: «anche in primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «anche con provvedimento non definitivo» e)) dopo il quarto periodo, e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilita' sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarita' o criticita' relative agli esercizi precedenti l'elezione.».
((7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.))
8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20,)) e' autorizzato a utilizzare risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilita' speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi gia' previsti compatibili con le finalita' di cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono definite le modalita' per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilita' speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1».
((8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143:
1) al primo periodo:
1.1) alla lettera a), le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»;
1.2) alla lettera b), le parole: «entro dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tredici mesi»;
1.3) alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
1.4) alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventitre' mesi»;
2) il sesto periodo e' soppresso;
b) al comma 148-bis, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto».
8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
b) al quarto periodo, le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».))

9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalita' definite con la convenzione di cui al sesto periodo, e' erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA.»;
2) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Con apposita convenzione ((stipulata)) tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA sono stabilite le modalita' organizzative del corso di formazione.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilita' per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale ((nell'ambito delle convenzioni)) di cui all'articolo 30 del ((testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».
((10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31,» sono inserite le seguenti: «e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,»;
b) le parole: «70 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «252 unita'»;
c) dopo le parole: «aventi sede nel territorio regionale» sono inserite le seguenti: «e dall'Ente Parco nazionale del Pollino».
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 557, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» come
modificato dalla presente legge:
«557. I comuni con popolazione inferiore ai 25.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
di comuni nonche' gli enti del comparto funzioni locali
ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere
dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali
per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi 2009 e
del 2016 possono servirsi dell'attivita' lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.».
- Si riporta il testo del comma 186, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 186. Al fine del
coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento
della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti
misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Le funzioni del difensore civico comunale possono
essere attribuite, mediante apposita convenzione, al
difensore civico della provincia nel cui territorio rientra
il relativo comune. In tale caso il difensore civico
provinciale assume la denominazione di "difensore civico
territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita'
e il buon andamento della pubblica amministrazione,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le
disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione
nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni , tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti e, al fine di gestire la conclusione del processo
di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei
comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del
sisma del 2009 e del sisma 2016, nonche', sino al 31
dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a
70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali
all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica
dell'anno 2025, nei limiti delle facolta' assunzionali
vigenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa degli enti territoriali). - 1. Le
regioni possono applicare, senza aggravio di spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo
decreto legislativo.
Resta fermo il divieto per il personale addetto di
effettuare qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche
laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia
stato parametrato al personale di livello dirigenziale. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione
proprio personale di ruolo e personale proveniente da
societa' a partecipazione pubblica, applicando gli istituti
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti
dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.
Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle
regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' gli effetti
prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli
stessi.
1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma
5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro
subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di
direzione politica delle regioni e degli enti locali,
purche' la carica elettiva non sia esercitata presso il
medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel
rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione
vigente senza aggravio per la finanza pubblica".
2. Le risorse relative all'annualita' 2022 del fondo di
cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni
beneficiari individuati dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a
9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute
nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale
nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del
fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro,
sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro
per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' dell'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di
spesa di cui all'Allegato 1». All'articolo 31-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva
individuata in applicazione del presente comma".
3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente
l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio
nazionale, con particolare riferimento alla regione
Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le
iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di
accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi
volti a determinare condizioni di utile integrazione nel
territorio, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi
sede nel territorio regionale interessate sono autorizzate,
anche in deroga alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie
di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare
nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i
tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale
rivolti a disoccupati gia' percettori di trattamenti di
mobilita' in deroga, realizzati a seguito dell'accordo
quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori
sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto
tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico
impiego, previo superamento di una procedura concorsuale,
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti
banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento
delle procedure concorsuali di cui al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono
essere finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti
connessi nonche' di interventi e iniziative per
fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al
personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata
e la competenza necessaria allo svolgimento delle attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione
Calabria sono altresi' autorizzati, a valere sulle risorse
di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in
deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme
contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di
diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi,
alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti
rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a
disoccupati gia' percettori di trattamenti di mobilita' in
deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui
criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga
in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione
Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonche' i
soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di
programma di cui alle deliberazioni della giunta della
regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30
agosto 2017, in possesso dei requisiti per l'accesso al
pubblico impiego.
3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto
dai commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1 del presente articolo.
3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di
inclusione sociale rivolti ai disoccupati gia' percettori
di trattamenti di mobilita' in deroga, realizzati a seguito
dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno
2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti
sociali il 7 dicembre 2016, nonche' dei soggetti
destinatari degli accordi di programma di cui alle
deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258
del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in
deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualita' di lavoratori
sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai
vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma
3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel
territorio regionale per le assunzioni previste dai commi
3-bis, 3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono
ripartite tra le amministrazioni con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. A tale fine le amministrazioni interessate
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre
2026, le esigenze di personale strettamente necessarie
all'attuazione delle finalita' di cui ai commi 3-bis,
3-ter, 3-ter.1 e 3-quater.1, il cui costo non sia
sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Le
amministrazioni beneficiarie sono tenute a riversare ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio
finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse non utilizzate di cui al presente comma sono
riassegnate, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alla regione
Calabria per essere destinate alle stesse finalita' e ai
medesimi soggetti di cui al comma 3.ter.1. La regione
Calabria e' autorizzata a incrementare le risorse di cui al
presente comma con risorse proprie, a carico della finanza
regionale.
4. Al fine di potenziare la capacita'
tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla
progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di
lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo
restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio
pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
5. Le regioni, le province, i comuni, le unioni di
comuni e le citta' metropolitane, fino al 31 dicembre 2026,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della
vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attivita'
lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica
ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il
predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che
sia stato assunto a tempo determinato a seguito di
procedure concorsuali conformi ai principi di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di
personale di cui al presente comma sono effettuate a valere
sulle facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.».
- Per i riferimenti all'articolo 3-ter del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma1, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Interventi in favore del Comune di Lampedusa e
Linosa). - 1. Al fine di fronteggiare la grave situazione
socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a
seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti
dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e
Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in
Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli
interventi finalizzati alla realizzazione e alla
manutenzione straordinaria di strade e altre opere di
urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di
depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di
carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici
nonche' di interventi di riqualificazione ed
efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano
degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli
interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma
319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale,
con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al
primo periodo, puo' essere prevista la rimodulazione, e del
fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro
realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e'
approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai
periodi precedenti, identificati dal codice unico di
progetto (CUP), e sono assegnate le relative risorse al
Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45
milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e in coerenza con le disponibilita' finanziarie
annuali dello stesso, nonche' stabiliti i casi e le
modalita' di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa - INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di centrale
di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con
oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal
secondo periodo del presente comma, come determinato nella
delibera del CIPESS, e comunque nel limite massimo del 2
per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
al periodo precedente.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17-octies, comma 3,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia»:
«Art. 17-octies (Misure di accelerazione delle
attivita' dei commissari in materia ambientale). - Omissis.
3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della
transizione ecologica e' autorizzato per l'anno 2021132 a
reclutare, con le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata complessiva
anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva
al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di
centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da
assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2
sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 17-bis,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune»:
«Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). -
Omissis.
17-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 17, le
regioni, le province, le citta' metropolitane e gli enti
locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai
sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n.
178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili
della vigente dotazione organica, del medesimo personale
che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi
nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attivita'
lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente
comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere
maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella
che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di
cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, dal comma 6-ter
al comma 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e industriali», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Misure straordinarie in favore degli enti
locali). - Omissis.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio
2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno eliminato
il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel
risultato di amministrazione, in sede di approvazione del
rendiconto 2025 provvedono ad accantonare un apposito
fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni
di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi
precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2025.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma
6-ter e' utilizzato secondo le modalita' previste
dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento
della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni
fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo
al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente,
derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma
6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2026, in
quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per
un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto
delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre
2025.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli
enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il
fondo anticipazioni di liquidita' in sede di rendiconto
2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore
disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. Il comma
6-quinquies si applica, altresi', agli enti locali in
occasione del primo conto consuntivo successivo
all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria
di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 248, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», come
modificato dalla legge di conversione del decreto-legge 14
marzo 2025, n. 25:
«Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di
dissesto). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la
Corte dei conti ha riconosciuto, anche con provvedimento
non definitivo, responsabili di aver contribuito con
condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che
commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non
possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi
di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di
presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del
Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi'
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna
carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione. Le disposizioni di cui al primo, secondo e
terzo periodo del presente comma non si applicano agli
amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilita'
sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano
di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due
anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito
di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarita' o
criticita' relative agli esercizi precedenti l'elezione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante: «Misure
organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di
particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Interventi infrastrutturali e di
riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni
di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile). -
1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario
di interventi infrastrutturali o di riqualificazione
funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato
con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11
gennaio 2024, al fine di fronteggiare le situazioni di
degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta
vulnerabilita' sociale, al Commissario straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e'
demandato il compito di predisporre ed attuare un piano
straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti
di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai
comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita'
sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere
Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere
Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San
Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo
- Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una
semplificazione per le procedure di concessione di immobili
pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al
sostegno a enti del terzo settore operanti negli ambiti
artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, nel
contrasto della poverta' educativa e per l'integrazione. Il
piano straordinario e' predisposto dal Commissario
straordinario entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni
interessati e con il Dipartimento per le politiche di
coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ed e' approvato con delibera del Consiglio dei
ministri. Per la realizzazione del piano e' autorizzata la
spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di
euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50
milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per
l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni
centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b),
numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020 come
determinata dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)
con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1,
comma 178, lettera b), numero 1), nella seduta del 29
novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo
sport e i giovani. Con la delibera di approvazione del
piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e
stabilite le modalita' attuative per il trasferimento e
l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da
definire tra il Ministro per lo sport e i giovani e il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di
coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c),
della legge n. 178 del 2020 da' evidenza delle risorse di
cui al citato terzo periodo destinate alla realizzazione
degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione
degli interventi inseriti nel piano possono essere,
altresi', utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione
dalle regioni, dai comuni e da altri enti o istituzioni
locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e
nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai
sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli
interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il
Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della
Societa' Sport e Salute Spa, che svolgono altresi' le
funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo
63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico
dello stanziamento previsto dal comma 1, comunque nel
limite massimo del due per cento delle risorse destinate.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e
si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 159, posta alle sue dirette dipendenze, il cui
contingente massimo di personale e' incrementato di
ulteriori ventisette unita', di cui una di personale
dirigenziale di livello generale, quattro di personale
dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di personale non
dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni
centrali e di enti locali o territoriali, individuati
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti per il perseguimento delle
finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di
appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura
di supporto e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione,
del personale non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e, con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della
disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento
economico del personale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70,
comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al
personale dirigenziale di livello generale e non generale
della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione
di parte variabile e di risultato in misura pari a quella
riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello
generale e di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del
provvedimento istitutivo della struttura di supporto, sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le
specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche'
quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo
periodo del presente comma, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di
cui al presente articolo, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni
locali e degli enti territoriali, nonche', mediante
apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, delle strutture, anche
periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al
personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura
di supporto non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato
ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina
sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le
attivita' e le funzioni proprie. I subcommissari sono
scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in
possesso di specifica professionalita' ed esperienza in
relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei
subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
subcommissario, prevista al quinto periodo del presente
comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario straordinario puo' altresi' avvalersi di un
numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione
professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento,
cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per
l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo,
il compenso del Commissario straordinario e dei
subcommissari e' determinato con oneri a carico delle
risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite
previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore
a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla
realizzazione degli interventi inseriti nel piano
straordinario di cui al comma 1 e le eventuali risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo
comma 1.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a
complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840
per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.3
7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le
parole: «resta in carico un anno, prorogabile di un
ulteriore anno,» sono sostituite dalle seguenti: «resta in
carica fino al 31 dicembre 2027».
8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del
Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e
supporto dell'attuazione degli interventi del PNRR,
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «In ragione della specificita' ed unitarieta'
della carriera ed al fine di garantire la continuita' dei
servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente
comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano
la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza
o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti
vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di
temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso
per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un
eguale periodo, anche piu' volte, entro il successivo
biennio.».
- Si riporta il testo dei commi 143, 148-bis e 148-ter
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021», come modificato dalla presente legge:
«143. L'ente beneficiario del contributo di cui al
comma 139 e' tenuto ad aggiudicare i lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di
seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 141:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro
l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro nove mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001
euro e 750.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve
avvenire entro tredici mesi;
c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001
euro e 2.500.000 euro l'aggiudicazione dei lavori deve
avvenire entro diciotto mesi;
d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001
euro e 5.000.000 di euro l'aggiudicazione dei lavori deve
avvenire entro ventitre' mesi. Ai fini del presente comma,
per costo dell'opera pubblica si intende l'importo
complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Con
riferimento alle annualita' 2021-2022, il termine di cui al
primo periodo e' riferito all'affidamento dei lavori che
coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con
la lettera di invito, in caso di procedura negoziata,
ovvero con l'affidamento diretto. I termini di cui al primo
periodo sono prorogati di tre mesi e, per il contributo
riferito all'annualita' 2022, di sei mesi con riferimento
alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31
dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le
condizioni di cui al comma 139-ter. I termini per gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il
1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque
prorogati al 31 marzo 2023.
I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione
di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera,
eventuali economie di progetto non restano nella
disponibilita' dell'ente e sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Per le
annualita' dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle
risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi
dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.».
«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.».
«148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma
857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto
attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di
cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque
mesi. Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021 e i contributi riferiti
all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 30 giugno 2023. Parimenti non sono
soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022,
assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18
luglio 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2022, relativi alle opere
per le quali alla data del 15 settembre 2024 abbia avuto
luogo l'affidamento dei lavori che si considera coincidente
con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data
di invio della lettera di invito, in caso di procedura
negoziata, ovvero con l'affidamento diretto e i contributi
assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo
2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali
alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo
l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con
la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di
invio della lettera di invito, in caso di procedura
negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.».
- Si riporta il testo del comma 42-quater,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», come modificato dalla presente legge:
«42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui
al comma 42-bis rispettano ogni disposizione impartita in
attuazione del PNRR per la gestione, controllo e
valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in
materia di comunicazione e informazione previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di
monitoraggio. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati
attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi
finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali
di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la
realizzazione dei medesimi interventi e le relative
modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni
soggetti attuatori degli interventi individuati con il
decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di
affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 e concludono
i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
settembre 2025, si provvede alla revoca delle risorse
assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla
data del 30 giugno 2025, non risulta stipulato il contratto
di affidamento dei lavori.»
- Si riporta il testo del comma 539, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come
modificato dalla presente legge:
«539. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui
al comma 538, il contributo e' revocato con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15
settembre 2025. Non sono soggetti a revoca i contributi
relativi a interventi per i quali alla data del 30 giugno
2025 risulta stipulato il contratto di affidamento dei
lavori.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 6-7, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Rafforzamento della capacita' amministrativa
degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri). -
Omissis
6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del
concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle
politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi.
Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a
distanza secondo le modalita' definite con la convenzione
di cui al sesto periodo, e' erogato dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione - SNA.
Il corso di formazione prevede, altresi',
l'espletamento di apposita sessione formativa mediante
l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso
di formazione e' riconosciuta una borsa di studio di mille
euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di
cui al secondo periodo e' effettuato, successivamente
all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di
assegnazione.
Con apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento
per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza
del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale
dell'amministrazione - SNA sono stabilite le modalita'
organizzative del corso di formazione.
Per l'erogazione delle borse di studio e per lo
svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente
comma la spesa e' quantificata nel limite massimo di
11.000.000 di euro per l'anno 2024.
7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato
secondo le modalita' di cui al comma 5 ed assegnato alle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non puo'
accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne' essere
utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o
altro provvedimento di contenuto o effetto analogo, fatta
salva la possibilita' per le amministrazioni assegnatarie
di utilizzare detto personale nell'ambito delle convenzioni
di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 365, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«365. Al fine di sostenere l'erogazione delle
prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di
assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici,
pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese
in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di
cittadini dipendenti da sostanze, una quota del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a
15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, e'
vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni. Al
rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente.».
- Si riporta il testo del comma 133, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«133. I lavoratori di cui alla legge della regione
Calabria 2 agosto 2013, n. 40, nonche' quelli di cui alla
legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31 e alla
legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, possono
essere assunti, nel limite massimo di 252 unita', dalle
amministrazioni utilizzatrici aventi sede nel territorio
regionale e dall'Ente Parco nazionale del Pollino, a tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo
parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in
qualita' di lavoratori sovrannumerari, al piano di
fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti
dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse
disponibili, a valere sulle risorse stanziate dalla regione
Calabria, a carico della finanza regionale.»
- Si riporta il testo del comma 582, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a
titolo di compensazione del minor gettito nell'importo
massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati
comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle
entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e
relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero
d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte
in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 giugno 2021,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede
al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni
interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto
anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al
primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto
nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base
dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e
relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro
il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, si procede, nel limite del contributo
annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di
euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei
contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a
seguito della verifica effettuata sulla base dei dati
comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle
entrate al Ministero dell'economia e delle finanze,
concernenti le rendite definitive, determinate sulla base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno
2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del
comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1°
gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla
base degli atti di aggiornamento presentati nel corso
dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.».
 
Art. 8 bis

((Misure urgenti in materia di edilizia scolastica

1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonche' i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per l'edilizia
scolastica»:
«Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In
attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della
legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione,
alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico ((associano negli atti stessi)) il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il ((Dipartimento della
Ragioneria))
Generale dello Stato e il Dipartimento per le
Politiche di Coesione concordano modalita' per fornire il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento
dell'attivita' di cui al periodo precedente al fine di
garantire la corretta programmazione e il monitoraggio
della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti
finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il ((Ministro per il
Sud))
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
((24 dicembre 2007, n. 244)).
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina»:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - Omissis.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui
al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16
del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Omissis.».
 
Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali

1. Al fine di potenziare la capacita' tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonche' della conseguente maggiore complessita' dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, ((nonche' agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalita' geografica, criticita' amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR,)) su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, puo' essere assegnato in titolarita', con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. ((Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma e' a carico dei comuni interessati.))
2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualita' di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni gia' individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.
((2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, e' tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali e' in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, e' comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano gia' iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facolta' assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 5,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose»:
«Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). - Omissis.
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere
sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le
predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei
progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle
esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati
comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio
2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle
professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a valere
sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il
comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del
contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465 recante: «Regolamento recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a
norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio
1997, n. 127»:
«Art. 13 (Accesso in carriera). - Omissis.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
automaticamente la cancellazione dall'albo e la
restituzione di una percentuale della borsa di studio
percepita, fissata dal consiglio nazionale di
amministrazione secondo le modalita' dallo stesso
stabilite.».
 
Art. 10
Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in
materia di personale a supporto delle attivita' di ricostruzione
nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana
colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di
maggio 2023, nonche' per la situazione emergenziale nella Terra dei
fuochi

1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva ((attuazione)) delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalita' gia' oggi previste, per i medesimi enti locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti ((dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024,)) resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operativita' della ((sua)) struttura di supporto, valorizzando ((l'esperienza e le competenze maturate)) dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi ((dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,)) fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facolta' di provvedere, in alternativa alle modalita' di individuazione delle unita' ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facolta' previste dall'articolo 10 ((del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,)) ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unita' di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali e' preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del ((decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,)) allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalita' ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-ter, comma 4, le parole: «di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. ((Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se piu' favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalita' di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.))
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonche' delle iniziative volte a garantire la salubrita' dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ((insediate)) nell'area interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui ((alla lettera a)));
c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonche' stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative ((attuati e programmati.))
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonche' la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), ((comunicano)) al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.
7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attivita' di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonche' un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata «Terra dei fuochi».
8. La relazione di cui al comma 7 e' trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonche' a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilita' speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.
9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attivita' svolte e sulle eventuali criticita' almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione e' ((pubblicata)) in un'apposita sezione del sito ((internet)) istituzionale del Commissario.
10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresi' al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 5.
11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano gia' integralmente finanziati a legislazione vigente, con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonche' ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
12. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del ((decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141)), e' incrementato di dieci unita' per il triennio 2025-2027. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 659.290 ((euro)) per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attivita' di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), ((e pubblica)) i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito ((internet)) istituzionale, che garantisca il piu' ampio accesso ai dati stessi da parte della societa' civile e dei soggetti interessati. Per le finalita' di cui al primo periodo, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 20-septies, comma
8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante:
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»:
«Art. 20-septies (Procedura per la concessione e
l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata).-
Omissis.
8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle
regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del
Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio
2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle
attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a
20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto
degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti
capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo
determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro
mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e
comunque sino al 31 dicembre 2025, fino a un massimo
complessivo di 250 unita' di personale con professionalita'
di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164
funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unita' di
cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati
e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti
di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le
regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma
sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie
vigenti di concorsi gia' banditi o derivanti dalle
procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, gia' avviate, formate anche
per assunzioni a tempo indeterminato, per profili
professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta'
di attingere alle graduatorie vigenti di altre
amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, gia' avviate da altre amministrazioni, ad eccezione
di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e
delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione
previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo
colloquio, sulla base di criteri di pubblicita',
trasparenza e imparzialita'. A tale fine e' autorizzata la
spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000
per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per
l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si
provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a
7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Le assunzioni di cui al presente comma sono
autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del citato
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di conferimento di
incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari
di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in
deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a
lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo
5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in
quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
risorse finanziarie gia' destinate per tale finalita' nei
propri bilanci, sulla base della legislazione vigente,
fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La
facolta' di cui al primo periodo e' consentita anche per
gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei
Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di
investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.
Della facolta' di cui al primo periodo possono avvalersi
anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di
ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del
2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del
terzo periodo, al fine di assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione
degli investimenti finanziati con le risorse del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)
nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono
essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche
se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che
abbiano maturato significative esperienze e
professionalita' tecnico-amministrative nel campo della
programmazione, della gestione, del monitoraggio e del
controllo dei fondi pubblici nonche' dello svolgimento
delle attivita' di responsabile unico del procedimento,
anche prescindendo dalla formazione di livello
universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26.
1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Per il personale in quiescenza delle
fondazioni liriche di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310,
il divieto di conferimento di incarichi si applica al
raggiungimento del limite ordinamentale di eta' piu'
elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165».
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere
conferiti gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche', in presenza di
particolari esigenze alle quali non e' possibile far fronte
con personale in servizio e per il tempo strettamente
necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento
del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico
del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo
31.
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le
parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite
le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti
dal medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacita'
amministrativa, anche nell'ambito degli interventi
attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per
il conferimento di incarichi professionali le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento a
procedure da avviare e gia' avviate, possono ricorrere alle
modalita' di selezione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le amministrazioni di cui al comma 1,
qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi
nell'esercizio dell'attivita' del professionista,
inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione
dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attivita'
professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro
con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione
e' espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto
di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica
amministrazione e l'esercizio dell'attivita'
professionale».
4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si
applica in caso di contratti di prestazione professionale
in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 165, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207:
«165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attivita' di
tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze
funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere
in servizio, previa disponibilita' dell'interessato, nel
limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali
autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente
di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi
compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale
delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello
Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini
della salvaguardia della specificita' della funzione ai
sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate
esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di
cui al primo periodo e del merito, non puo' permanere in
servizio oltre il compimento del settantesimo anno di
eta'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20-ter, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei
territori colpiti dai medesimi eventi»:
«Art. 20-ter (Commissario straordinario alla
ricostruzione). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario
straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti
dotati di professionalita' specifica e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della
complessita' e della rilevanza del processo di
ricostruzione. Il Commissario straordinario resta in carica
sino al 31 dicembre 2024. Con la medesima procedura di cui
al primo periodo si puo' provvedere alla revoca
dell'incarico di Commissario straordinario, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario
straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo
restando il limite massimo retributivo di legge, ove
nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in
aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il
trattamento economico fisso e continuativo nonche'
accessorio dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con una o piu' ordinanze del Commissario
straordinario, adottate di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
costituzione e alla disciplina del funzionamento della
struttura di supporto che assiste il Commissario
straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate
dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies. La predetta
struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico
del Commissario straordinario.
3. Entro il 5 agosto 2023, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una
relazione redatta dal Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri recante la ricognizione delle residue attivita'
proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse
finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla
disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni
di assistenza alla popolazione e delle altre attivita'
previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n.
1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione
commissariale straordinaria di cui al presente articolo
nonche' delle relative risorse finanziarie.
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano
efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo,
cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati
nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del
2018.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e'
assegnato personale, di livello dirigenziale e non
dirigenziale, nel limite di sessanta unita', dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa intesa con le amministrazioni e con gli enti
predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' richiesti in materia di ricostruzione, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il
personale militare assegnato alla struttura di supporto di
cui al comma 2 e' consentito l'impiego congiunto con
l'amministrazione di appartenenza con conservazione del
trattamento economico riferito all'incarico principale, con
oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con
il provvedimento istitutivo della struttura di supporto
sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma
6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa
di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al
precedente periodo e' determinato, altresi', il trattamento
accessorio aggiuntivo spettante al personale militare
assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 in
impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza,
previa convenzione con le amministrazioni stesse.
5. La struttura di supporto di cui al comma 2 puo'
avvalersi altresi' di esperti o consulenti fino a un
massimo di cinque, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti o
consulenti nominati ai sensi del primo periodo, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo
in materia di limiti di spesa, spettano compensi
onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non
superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo
complessivo lordo non superiore a euro 150.000 annui.
6. Per il compenso del Commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
7. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il Capo del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa
Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
fine di coordinare le attivita' disciplinate dagli articoli
da 20-bis a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva
competenza;
b) definisce la programmazione delle risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e
pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei
limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili
nella contabilita' speciale di cui alla lettera e);
c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e
disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera
e):
1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui
agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1,
provvede alla ricognizione e all'attuazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni
interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di
ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche
ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui
all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli
eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli
immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e le
infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e
vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di
ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici
pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e
delle opere pubbliche, anche di interesse turistico,
ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis,
danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo
articolo;
d) informa periodicamente, con cadenza almeno
semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione
di cui all'articolo 20-quater sullo stato di avanzamento
della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e
sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati
desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
e) gestisce la contabilita' speciale appositamente
aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per
le finalita' di ricostruzione e di funzionamento della
struttura di supporto di cui al comma 2, come
rispettivamente finanziate;
f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra
attivita' prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies
nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di
coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo
20-quater.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle
strutture delle amministrazioni centrali dello Stato,
compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in
house delle medesime amministrazioni, della societa' Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e delle societa' da questa
controllate, nonche' dell'Agenzia regionale per la
ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge
della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6, sulla
base di apposite convenzioni. Per la copertura degli
eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro per l'anno 2024. Per l'esercizio delle
funzioni di cui al medesimo comma 7, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa
intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono
disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a
condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto
salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,
all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione. Le
ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i
Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine
di trenta giorni dalla richiesta.
9. Il Commissario straordinario, al fine di garantire
il necessario coordinamento istituzionale e territoriale
degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei
presidenti delle regioni interessate in qualita' di
sub-commissari. I presidenti delle regioni interessate, in
qualita' di sub-commissari, operano in stretto raccordo con
il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare
nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai
sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4.
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e
8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto
nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di
cui al primo periodo e' ripartita in parti uguali tra il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a
valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili
nella contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
11. Al termine della gestione straordinaria di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorita'
politica delegata per la ricostruzione, e' disciplinato il
subentro dell'autorita' competente in via ordinaria nel
coordinamento degli interventi di cui agli articoli da
20-bis a 20-duodecies pianificati e non ancora ultimati e
nella titolarita' della contabilita' speciale di cui
all'articolo 20-quinquies, comma 4, fino alla conclusione
degli interventi medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 693, della
citata legge 30 dicembre 2024, n. 207:
«693. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma
1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e'
prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del
Commissario straordinario e per il funzionamento della
struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e
2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata
la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno
2025. Per le attivita' di cui all'articolo 20-ter, comma 8,
del decreto-legge n. 61 del 2023 e' autorizzata la spesa di
12,5 milioni di euro per l'anno 2025.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165:
«Art. 2 (Fonti).- 1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di
conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di
attivita', nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicita'. A tal fine, periodicamente e
comunque all'atto della definizione dei programmi operativi
e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica
verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici,
adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna,
ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione
di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e
attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento,
della responsabilita' complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari
delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 2, e
14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi)»:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - Omissis.
2.La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
Omissis.
Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione
procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi
coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2,
lettera d), la riunione della conferenza in modalita'
sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»:
«Art. 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza
di servizi).- 1. Fino al 31 dicembre 2024, in tutti i casi
in cui debba essere indetta una conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano
lo strumento della conferenza semplificata di cui
all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti
modificazioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le
determinazioni di competenza entro il termine perentorio di
trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute il suddetto termine e'
fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori
termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione
europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro
quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per
il rilascio delle determinazioni di competenza delle
singole amministrazioni, con le modalita' di cui
all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990,
una riunione telematica di tutte le amministrazioni
coinvolte nella quale prende atto delle rispettive
posizioni e procede senza ritardo alla stesura della
determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi verso la quale puo' essere proposta opposizione
dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies,
della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi
indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso
senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano
partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non
abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni
che non costituiscono oggetto della conferenza;
b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le
amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le
misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso,
quantificando altresi' i relativi costi. Tali prescrizioni
sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente
presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese
quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica,
archeologica e di tutela del patrimonio culturale.
2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda
necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello
successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti
della meta' e gli ulteriori atti di autorizzazione, di
assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente
necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni
caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
Omissis.».
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129
del 31 maggio, convertito con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
47 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - 1.Il
Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la
realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione
europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea
vigente, di societa' in house delle amministrazioni
centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando
le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si
avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di
cui al comma 3 eccetto i subcommissari eventualmente
individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis,
puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore
mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette
convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante:
«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate»:
«Art. 1 (Interventi urgenti per garantire la sicurezza
agroalimentare in Campania). - Omissis.
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva
di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1
presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e della salute una relazione con i risultati delle
indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui
tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro
trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa
con il Presidente della regione Campania, possono essere
indicati altri terreni della regione Campania, destinati
all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche
temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle
indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal
caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al
comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al
primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni
oggetto dell'indagine.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - Omissis.
3. Il Commissario unico di cui al comma 1 si avvale
altresi' di una struttura di supporto composta da non piu'
di quindici unita' di personale in posizione di comando,
fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti
dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche
e in materia di affidamento dei contratti pubblici in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela
ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per tutta
la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
unico.
Omissis.».
 
Art. 10 bis
((Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo
svolgimento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione
di cui al titolo VIII della legge 14 maggio1981, n. 219, al Capo
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, sono trasferiti al Capo dell'Unita' Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, che subentra nella titolarita' della contabilita' speciale n. 1420.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilita' speciale n. 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'Unita' Tecnica- Amministrativa si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
6. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42 della legge 17
maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»:
«Art. 42 (Disposizioni concernenti il titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219). - 1. Gli alloggi realizzati
nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, ed indicati nel decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica 4
novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono
acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio
disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati
realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al
comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al
demanio o al patrimonio del comune destinatario degli
alloggi. Con tali opere e' trasferita ai comuni l'eventuale
residua dotazione finanziaria loro afferente.
Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative
pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente
per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi
decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato
e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano
per la definizione e chiusura del programma di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello
stato di attuazione, individua gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento
necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche,
degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore
della presente legge e delle relative opere di
urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di
ricostruzione delle opere non ancora iniziate 0 in avanzato
stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri
previsti per la realizzazione, non risultino piu'
compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva
chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le
convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere
stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui
all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il pi-
ano individua altresi' le relative esigenze finanziarie,
inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorita'
da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello
Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi
verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e
degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6,
lettera a). Il piano e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento
delle sue funzioni, si avvale del personale gia' in
servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal
CIPE alla data del 3 1 marzo 1996 e di personale comandato
da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresi,
della consulenza di un gruppo di supporto
tecnico-giuridico, composto da un consigliere di Stato, da
un avocato dello Stato e da un membro del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il cui parere e' sostitutivo
di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1 933, n. 1 6 11. Il
gruppo di supporto e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con
il medesimo decreto e' stabilito il relativo compenso da
imputare alle disponibilita' della contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario di cui al comma 3 per le
finalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del
piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative
alla gestione commissariale e' autorizzato il limite
d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere
dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di contributi ai soggetti competenti che
provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto
approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per la definitiva
chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo
VIII tella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi, il Governo e' delegato ad
emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti
legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e
criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma
3:
a) definire, da parte del Commissario straordinario di
cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli
alloggi, ove gia' non avvenuto, agli enti e comuni
destinatari, che dovra' avere luogo, comunque, entro e non
oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui
al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo
allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo
comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di
semplificazione procedurale e amministrativa per
l'ultimazione dell'intervento;
d) disciplinare le modalita' di utilizzazione degli
alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i
seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o
danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del
rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi,
gestire i relativi rapporti e individuare condizioni
agevolative per favorire l'attribuzione in proprieta' degli
alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli
occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di
urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante
affidamento a terzi, in base a criteri di finalita' sociale
dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti
istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali
finalita' ovvero, quando cio' non risulti possibile, in
base a criteri di economicita' della gestione;
4) prevedere la possibilita' per i comuni di stipulare
convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari
(IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un
rapporto di consulenza per la determinazione, ove
necessaria, dei canoni e degli algoritmi di
capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli
alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione
degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione
degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente
articolo per agevolare i nuclei familiari con basso
reddito;
6) prevedere la detraibilita', ai fini del riscatto,
delle spese documentate sostenute successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge dai soggetti
assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria
del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a
conferenze di servizi, la definizione possibilmente
transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla
ultimazione delle opere, nonche' le relative modalita' di
pagamento, prevedendo altresi la possibilita', per
l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento
di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni
esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme
eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto
sulle somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle
procedure di espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati
sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle
precedenti lettere, la compatibilita' finanziaria con le
risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di
finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
6, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro il
quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In
caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione,
il Governo decade dall'esercizio della delega. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996,
n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n.
306, 2 agosto 1996, n. 407, 1° ottobre 1996, n 513, e 20
dicembre 1996, n. 643.».
- Il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354
recante: «Disposizioni per la definitiva chiusura del
programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a
norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio
1999, n. 144» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243
del 15 ottobre 1999.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre
1933.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
citato decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e
successive modificazioni e integrazioni). - 1.Al fine di
consentire il completamento delle attivita' amministrative,
contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni
commissariali e di amministrazione straordinaria
nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione
Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2028 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Omissis.».
 
Art. 10 ter
((Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva))


((1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma
5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi»:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - Omissis.
5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro
il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in
cui il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione
degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per
la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in
occasione della prima variazione utile.
Omissis.».
 
Art. 10 quater
((Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalita'
dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e
dell'Ente parco nazionale della Maiella))


((1. Al fine di assicurare la costante funzionalita' degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e' incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di nove unita' di personale non dirigenziale, di cui due funzionari e sette operatori.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti della normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella e' incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ventiquattro unita' di personale non dirigenziale, di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori.))

 
Art. 11
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' delle agenzie
fiscali e ((dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura))

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilita' e presupposti di affidabilita' dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti)), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I ((prescritti requisiti devono essere posseduti)) sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.
3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-bis in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito ((con modalita' idonee a tutelare)) i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonche' le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresi', periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati ((possono)) essere conservati per finalita' di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilita' ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.».
2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ((anche)) in servizio, in ragione ((della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di alta consulenza)) nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza».
((3. Al fine di coadiuvare le attivita' del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, presso il medesimo Ministero e' costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove nominato, per il vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, fiscale e della disciplina antiriciclaggio.))
((3-bis. Il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze e' costituito da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonche' tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di eta'. Gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.
3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.
3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-quinquies. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unita' di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilita' territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilita' complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
3-octies. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia e' incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della societa' SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione della societa' SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia e' autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unita' di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unita' di personale dirigenziale di cui al primo periodo e' finanziata con le risorse gia' stanziate nel bilancio della societa' SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
10-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia e' autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unita' di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unita', di cui dieci unita' da inquadrare nell'area delle elevate professionalita', tredici unita' nell'area dei funzionari e tredici unita' nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalita' di cui al comma 10-ter, e' autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento nonche' di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, recante: "Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili", come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). -
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo
Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di cui
alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse
dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal
registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa'
di cui al presente comma di effettuare assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di
cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la
funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico,
denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente
strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto
all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia
delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita',
secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente
subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici
attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di
agente della riscossione con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere le attivita' di
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle
amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi
dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e'
scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
3-bis. Il personale dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di
onorabilita' e presupposti di affidabilita' dei dipendenti
dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere
assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che
abbiano riportato condanne con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento
all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro
che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o
di prevenzione o precedenti penali a proprio carico
iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia
all'ente strumentale, anche al momento della candidatura,
precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale
penda un eventuale procedimento penale. I prescritti
requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza
del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia
all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per
tutta la durata del rapporto di lavoro.
3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i
dati personali di cui al comma 3-bis in conformita' al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua
adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e
fisiche per garantire che il trattamento dei dati
personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali,
informatici e telematici, sia eseguito con modalita' idonee
a tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione,
dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o
illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione,
integrita' e riservatezza dei dati personali stessi. Nella
valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono
indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio, nonche' le eventuali misure poste a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati. L'ente
strumentale verifica, altresi', periodicamente, l'esattezza
e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le
misure ragionevoli per cancellare o rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per
le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per
il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
finalita' indicate nell'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del
regolamento (UE) 2016/679. I dati possono essere conservati
per finalita' di difesa di diritti, anche di terzi, in sede
giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con
riferimento a contenziosi in atto o a situazioni
precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini
prescrizionali per eventuali pretese o responsabilita'
ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia
giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati
personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da
impedire, anche indirettamente, l'identificazione
dell'interessato.
4. Il direttore dell'ente e' il direttore dell'Agenzia
delle entrate. Il comitato di gestione e' composto dal
direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati
dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai
componenti del comitato di gestione non spetta alcun
compenso, indennita' o rimborso spese.
5. Lo statuto, approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui
al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze
degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a
garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i
criteri concernenti la determinazione e le modalita' di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso,
nonche' i criteri per la definizione degli altri
corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
privati, incluse le amministrazioni statali. Lo statuto
disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di
consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale,
altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti
interessati. Il comitato di gestione, su proposta del
direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi,
i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo
statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano
triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle
spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i
contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto
dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di
trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento
e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati
dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in
materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli
adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e
imparzialita', con criteri di efficienza gestionale,
economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione
di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza
degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei
risultati conseguiti.
5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative allo statuto sono trasmesse al Ministero
dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo
le forme e le modalita' previste dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di
carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai bilanci
e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per
l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione
puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito.
Le deliberazioni si intendono approvate se nei
quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non e'
emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima
ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino a
quando non pervengono gli elementi richiesti; per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di
investimento si applicano i termini previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli altri atti di gestione
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti
all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' nello svolgimento sinergico
delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle
entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono
stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite
convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche
forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di
personale da un'agenzia all'altra.
5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione
logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta
dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione puo' avvalersi, alle medesime
condizioni, di tutte le soluzioni allocative nella
disponibilita' dell'Agenzia delle entrate, anche nel caso
di utilizzo di immobili demaniali, ovvero, previo rimborso
della corrispondente quota di canone, di edifici
appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare
o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle
entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili,
ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni
dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del
demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi
dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle
disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare
anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di
spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione sono versati
dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del
risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno
2017, sono validi i costi determinati, approvati e
pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato
articolo 9.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo
stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di
avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche'
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle
societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti
iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute
sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
proprie della riscossione fiscale e delle competenze
tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle
senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di
cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo
Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di
continuita' e con la garanzia della conservazione della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata
alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente
pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle
esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono individuate le modalita' di
utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle
risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo
Equitalia con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
10.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore
nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203
del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta
societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le
funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle societa' di cui al comma
1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle
relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione
al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' soppresse sono corrisposti
compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla
data di soppressione. Per gli adempimenti successivi
relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello
scioglimento delle societa' di cui al comma 1, gli organi
dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali
delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge.
Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai
componenti degli organi delle predette societa' sono
corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti
esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i
bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al
comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da
imposizione fiscale.
13. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore
dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attivita'
svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di
funzionamento del servizio nazionale della riscossione,
stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in
favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
1) gli oneri di gestione calcolati, per le attivita'
svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione
aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di
carattere generale;
2) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati;
c) le strategie per la riscossione dei crediti affidati
dagli enti impositori, con particolare riferimento alla
definizione delle priorita', mediante un approccio
orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
di economicita' della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle
entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di
prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di indirizzo operativo e controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate,
anche in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con
modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
necessita' di specializzazioni tecnico-professionali,
mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,
ovvero sulla base di altri criteri oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni
preventive volte ad evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con
l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27
luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno
sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione
di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano
al contribuente anche di individuare con certezza il debito
originario.
13-bis.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo
della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato
raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al comma 13,
non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate e, a
cura di quest'ultima, al Ministero dell'economia e delle
finanze, per consentire l'adozione dei necessari
correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
redige una relazione annuale sui risultati conseguiti,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti
ancora da riscuotere, le quote di credito divenute
inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto
ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del
rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede
di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario
straordinario per gli adempimenti propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per
l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex
concessionari del servizio nazionale della riscossione e
agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si
intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di
cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie
ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica
amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole:
«dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: "o dal
rinnovo" e dopo le parole: "corsi di formazione" sono
inserite le seguenti: ", anche in modalita' a distanza,".».
- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30 recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla
presente legge:
«Articolo 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie
fiscali:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato di gestione, composto da quattro membri
e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede.
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita
la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale
privata.
3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti
di pubbliche amministrazioni, ferma restando ai fini della
scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli
rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6,
terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di
specifica competenza professionale attinente ai settori nei
quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti
tra i dirigenti dell'agenzia, anche in servizio, in ragione
della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di
alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente
alle attribuzioni di competenza.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal
presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con
decreto del ministro delle finanze di concerto con il
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I revisori durano in carica tre anni e possono
essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del
codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione non possono
svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di
intervento dell'agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali
sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di
concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
dell'agenzia.».
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: "Delega al
Governo per la riforma fiscale" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 123, nonche' alle pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due
anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 489, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)":
«489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti
pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche,
le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco
ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che,
sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite
fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei
trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche
elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in
corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli
stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di
cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni", convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). -
Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis.
Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2012.
- Si riporta il testo dell'articolo 9-quater del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: "Disposizioni
urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse
strategico nazionale", come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-quater (Incorporazione della societa' Sistema
informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura -
SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA). - 1. Al fine di razionalizzare e di aumentare
l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del
sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonche'
al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica,
la societa' Sistema informativo nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura - SIN S.p.A. e' incorporata di diritto,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i
compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni
vigenti.
3. Il Registro delle imprese provvede alla
cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da
presentare successivamente al completamento delle attivita'
di cui al comma 4.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione
patrimoniale della societa' sono deliberati dagli organi in
carica alla data dell'incorporazione e trasmessi
all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono
corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di
cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai
componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine
di cui al medesimo periodo.
6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali
materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti
dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono
trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n.
74.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525
dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a decorrere dall'anno 2024 le risorse stanziate sul
capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.
8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in
servizio alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per effetto
dell'incorporazione di cui al comma 1, e' trasferito alle
dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una
procedura di selezione pubblica finalizzata
all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo
professionale di destinazione, nonche' alla valutazione
delle capacita' in ordine alle funzioni da svolgere anche
sulla base dell'esperienza maturata presso la societa' di
provenienza. La procedura di selezione pubblica, da
svolgere secondo le modalita' indicate con atto del
direttore dell'Agenzia, e' completata entro due mesi dalla
data della pubblicazione del decreto di approvazione della
tabella di comparazione di cui al comma 9.
9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento
del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli
dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione
definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, assicurando che la spesa massima
sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN
S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di
previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9,
la dotazione organica dell'Agenzia e' incrementata del
numero dei dipendenti a tempo indeterminato della societa'
SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze
dell'Agenzia.
10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle
funzioni istituzionali acquisite per effetto
dell'incorporazione della societa' SIN S.p.A., a decorrere
dall'anno 2025, l'Agenzia e' autorizzata ad assumere, con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in
incremento rispetto alla dotazione organica, tre unita' di
personale di livello dirigenziale non generale, mediante
l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche.
L'assunzione delle unita' di personale dirigenziale di cui
al primo periodo e' finanziata con le risorse gia'
stanziate nel bilancio della societa' SIN S.p.A. e
trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del
comma 6.
10-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia e'
autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure
concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unita' di personale di livello
dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione
organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a
trentasei unita', di cui dieci unita' da inquadrare
nell'area delle elevate professionalita', tredici unita'
nell'area dei funzionari e tredici unita' nell'area degli
assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalita' di cui al comma 10-ter e'
autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per
gli oneri connessi all'espletamento delle procedure
concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388
euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri
assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di
14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli
oneri connessi alle spese di funzionamento nonche' di
17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a
decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni
pasto.
11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresi'
all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo
statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento
del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al
comma 1.
12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al
personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante
utilizzo delle risorse di cui al comma 7:
a) il trattamento economico fondamentale in godimento
al restante personale dipendente dell'Agenzia;
b) un differenziale, riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti,
anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale
e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale
percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto maggiore
rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento
al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli
elementi del trattamento economico qualificati non
riassorbibili da disposizioni di legge o dalla
contrattazione collettiva;
c) un trattamento retributivo accessorio fino a
concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento
economico complessivo spettante, a parita' di
inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore
complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere
a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse
decentrate e del Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti;
d) il regime previdenziale in godimento.
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il
direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che
trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie
ad assumere in proprio le attivita' di gestione unitaria
del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e
all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di
controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione,
al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa
possibile.
14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano
di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01
del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "il Ministero" sono
sostituite dalla seguente: "AGEA";
b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di
cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di
organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi
gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in
un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
 
Art. 11 bis
((Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Ispettorato
nazionale del lavoro

1. Al fine di rendere piu' efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestivita' delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonche' di potenziare il coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato»;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «non superiore a 7.846 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.812 unita'» e le parole: «ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale». A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unita' di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralita' finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 12, del
decreto-legge2 marzo 2024, n. 19, recante: "Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
-
«Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
lavoro). - Omissis.
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo
7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono
incrementate del numero di posti corrispondenti alle unita'
di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio
2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo
periodo, sono soppresse le parole «dall'INPS e dall'INAIL»
e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole
«INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le
rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli
interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le
cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a
decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
dall'INAIL ai fini della determinazione del budget
assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in
materia. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e
dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto
budget assunzionale nel rispetto del limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il personale amministrativo
dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in
virtu' del precedente inquadramento nel profilo di
vigilanza, puo' chiedere di essere reinquadrato nei
corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi
Istituti, nei limiti delle disponibilita' previste dalle
relative dotazioni organiche.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 6, comma 1,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.149, recante:
"Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183" come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ispettorato nazionale del lavoro). - 1. Al
fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi
ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato
nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che
integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia'
esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Al fine di assicurare omogeneita' operative di
tutto il personale che svolge vigilanza in materia di
lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche'
legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e
dell'INAIL sono attribuiti i poteri gia' assegnati al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria secondo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto
pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile
ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli
obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un
massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la
sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un
immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali o un immobile
dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.
5. La Corte dei conti esercita il controllo
continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento
sull'efficienza economica e finanziaria dell'attivita'
svolta nell'esercizio esaminato.».
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). - 1. A
decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica
dell'Ispettorato, non superiore a 7.812 unita' ripartite
tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali,
e' definita con provvedimento del direttore
dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle
dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della
predetta dotazione organica sono ricompresi un numero
massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale,
di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non
generale. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di
ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.».
 
Art. 12
Ulteriori misure urgenti per la funzionalita' della pubblica
amministrazione



1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19)) non e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed e' computabile ai fini del periodo di comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo e' soppresso.
((1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2,» sono soppresse;
b) le parole: «31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) le parole: «, non sono ripetibili» sono sostituite dalle seguenti: «non sono ripetibili».
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresi' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanita', l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualita' non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato.))

2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi gia' percepiti dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato ((fuori del ruolo)) organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale e' riconosciuta l'indennita' prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali e' valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennita'.
4. ((All'articolo 8,)) comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo ((e' inserito il seguente:)) «La dotazione del ((fondo per il trattamento accessorio)) del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente ((disposizione,)) e' determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.»
5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalita' di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale ((e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data».
5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.))

6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennita' di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse gia' assegnate al finanziamento della suddetta indennita'.».
7. Al fine di rafforzare la capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di cui al primo periodo puo' essere rimodulata su proposta della societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.».
8. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del ((testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al)) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-bis del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa e' incrementata di 8 unita' di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025 ((e a euro 252.969 annui a decorrere)) dall'anno 2026, a compensazione, mediante ((la soppressione di otto posizioni equivalenti)) dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;
b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
((9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attivita' di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio «Montezemolo», di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, puo' avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unita' di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.))
10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonche' della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 e' istituito il programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del made in ((Italy)), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la gestione del programma e' autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 annui a decorrere ((dall'anno 2025.)) Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello ((stanziamento del fondo speciale)) di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo ((parzialmente)) utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
((10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attivita' economico- produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, e' integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o piu' CCIAA, la designazione del rappresentante di cui al primo periodo e' effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS gia' istituiti e' integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalita' di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.
10-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio»;
b) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al quarto comma, le parole: «per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «competente per gli affari giuridici e quelle»;
d) al quinto comma, le parole: «sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari».
10-quater. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «e' costituita una segreteria tecnica» sono inserite le seguenti: «, cui e' assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che puo' essere conferito con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e» e dopo le parole: «i compiti inerenti» sono inserite le seguenti: «al coordinamento delle attivita' e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita' di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,»;
b) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: «le finalita' di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «coordinare le attivita' e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,», le parole: «cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «a cui e' preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui e' assegnato un dirigente di livello non generale»;
2) il secondo periodo e' soppresso.
10-quinquies. Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «Da assegnare all'Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «e alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri».
10-sexies. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;
b) al quarto periodo, le parole: «due incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «un incarico dirigenziale».
10-septies. Per le finalita' di cui al comma 10-quater, lettera b), e' autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ai sensi del comma 10-octies del presente articolo.
10-octies. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il numero: «50» relativo alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico e' sostituito dal seguente: «42»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a decorrere dall'anno 2026».
10-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1, la parola: «esteri» e' soppressa;
b) al comma 2, la parola: «esteri» e' soppressa e dopo le parole: «programmi di investimento diretto» sono inserite le seguenti: «, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche,».))

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 e' inserito il seguente:
«164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di ((almeno)) sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'eta' anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ((compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,)) a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui ((al comma 10 dello)) stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unita' superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.»
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ((ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ((e dell'articolo 1-ter)) del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e' istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta ((formazione per l'agricoltura)) - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola ((di alta formazione)) e' attivata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale ((di valutazione)) del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalita' e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre universita', in ambito agronomico, digitale, di sostenibilita' ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'universita' e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate ((nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero)) entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore del presente decreto)). Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le universita' non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
((13-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lettere b), d) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), d), e) e f)» e dopo le parole: «non statali legalmente riconosciute» sono inserite le seguenti: «ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
b) al comma 2, la parola: «universitarie» e' soppressa.
14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unita' da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalita', di un'unita' di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalita' e alle procedure di mobilita', nei limiti della dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unita' di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, ai fini dell'adeguamento della loro struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dal regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita', in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione.))

15. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 524, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La societa' Stretto di Messina S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo ((Stretto)).»;>>;
b) ai commi 898 e 899, le parole «da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire»;
c) al comma 899, il secondo periodo e' soppresso;
d) al comma 900, le parole «sulla base delle» sono sostituite dalle seguenti: «tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle».
((15-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'incarico di sovrintendente puo' essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta'»;
b) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso.
15-ter. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere».
15-quater. All'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «o territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriale o internazionale».
15-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 231, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
b) al comma 232, dopo le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e di 7 milioni di euro per l'anno 2026».
15-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «ad assumere» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2026,»;
b) al comma 7:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.»;
2) al secondo periodo, le parole: «ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento».
15-septies. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;
b) le parole: «Autorita' politica delegata in materia di disabilita' nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' politica delegata in materia di disabilita' nonche' per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorita' politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo e' autorizzata, altresi',».
15-octies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementata di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Per le spese di funzionamento dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
15-novies. Agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
15-decies. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «, verificata l'impossibilita' di utilizzare il proprio personale dipendente,» sono soppresse e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) al terzo periodo, le parole: «e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
15-undecies. Agli oneri di cui al comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.))

16. All'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il dodicesimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, e' collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.».
((16-bis. In relazione alle attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, e' autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quater. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative gia' esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la cifra: «27» e' sostituita dalla seguente: «28»;
b) all'articolo 814:
1) al comma 1, la cifra: «1069» e' sostituita dalla seguente: «1070» e la cifra: «756» e' sostituita dalla seguente: «757»;
2) al comma 1-bis, lettera a), la cifra: «5» e' sostituita dalla seguente: «6»;
c) nel quadro V della tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), nella colonna relativa all'organico, la cifra: «5» e' sostituita dalla seguente: «6».
16-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-quater e 16-sexies e' autorizzata la spesa di 29.145,80 euro per l'anno 2025 e di 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-sexies. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater e per colmare prontamente la vacanza esistente nel grado superiore, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il 1° luglio dell'anno 2025 e', in via straordinaria, autorizzata un'ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), del medesimo codice.
16-septies. Agli oneri derivanti dal comma 16-quinquies, pari a 29.145,80 euro per l'anno 2025 e a 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16-octies. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 68-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 66-bis e 68-bis» e dopo le parole: «se informatici,» sono inserite le seguenti: «e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonche' per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «degli atti formati su supporto informatico,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;
c) al terzo periodo, dopo le parole: «il trasferimento degli atti» sono inserite le seguenti: «, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori» e le parole: «le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici periferici».
16-novies. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,».
16-decies. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: «all'Autorita' portuale di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale» e, al quarto periodo, le parole: «presidente dell'Autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «presidente dell'Autorita' di sistema portuale»;
b) dopo il comma 619 e' inserito il seguente:
«619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale puo' delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonche' in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che e' unico titolare del rapporto concessorio»;
c) al comma 620, le parole: «dell'Autorita' portuale di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico orientale».
16-undecies. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'universita' e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA e' incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
16-duodecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025.».
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quaterdecies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, l'INDIRE e' autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unita' di personale dirigenziale di livello non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) all'alinea, la parola: «trentasei» e' sostituita dalla seguente: «trentanove»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567»;
b) al comma 8, terzo periodo, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del».
16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacita' amministrativa e di potenziare le attivita' necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilita' e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies , primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16-duodevicies. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026».
16-undevicies. Agli oneri derivanti dal comma 16-duodevicies, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16-vicies. Agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e' consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.
16-vicies semel. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-ter. Per le finalita' di cui al comma 7-bis, e' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».))


Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali). - 1. Fino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile e' una delle
modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente
tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.».
- Si riporta l'articolo 24-bis, comma 1, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24-bis (Disposizioni urgenti in materia di
prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di
emergenza-urgenza). - 1. le somme corrisposte al personale
medico convenzionato fino al 31 dicembre 2024, a seguito di
prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi
collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali
regolarmente sottoscritti non sono ripetibili, salvo che
nei casi di dolo o colpa grave.».
- Si riporta il secondo comma dell'articolo 127 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante: «Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali»:
«Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro puo' essere attuata con forme
particolari di gestione e puo' anche essere limitata a
parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli
assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le
relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di
concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per la sanita'.»
- Si riporta l'articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (omissis).
5. A decorrere dall'anno 2017, con decreto annuale del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i costi di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e
della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei
compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei
costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi
delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati
agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino
a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al
primo periodo del presente comma, al netto delle risorse
allo scopo gia' iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022,
n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui
all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del
2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento
all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle
tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente
decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo
periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello
Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle
responsabilita' di ciascun membro della Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti
istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli
oneri relativi al trattamento economico fondamentale del
personale di cui al comma 2-bis restano a carico
dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno
2023, per i componenti della Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi
previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC,
i quali, in considerazione della specificita' dei compiti
attribuiti alle medesime Commissioni, della peculiare
disciplina prevista e della necessita' di accelerare
l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a
iniziare dagli importi gia' percepiti dall'anno 2021 sono
in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti
pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».
- Si riporta l'articolo 4-bis del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di riduzione dei
tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni). - 1.
Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei
tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle
autorita' sanitarie», della Missione 1, componente 1, del
PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano
specifiche misure, anche di carattere organizzativo,
finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di
spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al
rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare
annuale sul rendiconto generale dello Stato.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance
previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad
assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali,
ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture
commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive
strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto
dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni
e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione
di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai
fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa
riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui
all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento
degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento
e' effettuata dal competente organo di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile sulla base degli
indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione
degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la base di calcolo e
le modalita' di rappresentazione degli indicatori ivi
previsti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.».
- Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- Si riporta l'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante
«Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 2012, n. 245, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Norme transitorie e finali). - (omissis).
2. A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente e' posto in
liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al
presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di
cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono
rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di
sorveglianza. Detti organi, da nominare con decreto del
Ministro della salute, restano in carica fino alla fine
della liquidazione. La gestione separata di cui
all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017
con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva
del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, cosi'
individuate confluiscono nella procedura di cui al presente
comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla
conclusione di tutte le attivita' connesse alla gestione
liquidatoria, del personale individuato, secondo le
medesime modalita' di cui al presente comma, con
provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del
contingente di personale gia' individuato dallo stesso
Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria.
La dotazione del fondo per il trattamento accessorio del
personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e'
determinata quale somma del valore medio pro capite per
aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate
e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al
personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di
riferimento. Per detto personale, pur assegnato ad altra
amministrazione, il termine del 1° aprile 2018
sotto-indicato, operante per il trasferimento anche in
sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad
altra amministrazione, e' differito fino a dichiarazione di
cessata necessita' da parte del commissario liquidatore.
Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il
divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per
tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo
professionale. Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed
immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei
compiti istituzionali e di interesse pubblico
dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla
conclusione della liquidazione, i beni mobili e immobili
rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti
all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e
passivi. Il personale gia' individuato nella previsione di
fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria verra' individuato con specifico provvedimento
del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro
il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste
dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11. Il 1º aprile 2018 il suddetto
personale viene trasferito, con corrispondente
trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche
amministrazioni che presentano carenze in organico nei
corrispondenti profili professionali ovvero anche in
sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7
dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI ovvero
dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di
cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le
parti, puo' prestare temporaneamente la propria attivita'
presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini
di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche
con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI
ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile
nei confronti del lavoratore del trattamento economico e
normativo. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il
finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di
interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante
convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e
Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione
non puo' superare l'importo complessivamente attribuito
all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di
prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il
1° aprile 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure
di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma
6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione
civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo
6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
Omissis».
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia», convertito, con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, come modificato
dalla presente legge:
«2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalita' di
ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la
realizzazione della transizione digitale e per
l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo
all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e
alla gestione dei big data;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la
piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e
dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 25
febbraio 1999, n. 66 recante «Istituzione dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice
della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE
del Consiglio del 21 novembre 1994», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Personale). - 1. E' istituito il ruolo
organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite
massimo di cinquantacinque unita', secondo la ripartizione
indicata nella tabella organica allegata al presente
decreto.
2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il personale di qualifica dirigenziale e'
selezionato, nel rispetto della normativa vigente in
materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza
almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o
dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale
destinato ai compiti investigativi e' selezionato tra
persone che abbiano maturato una consolidata esperienza
tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle
investigazioni sugli incidenti aerei e puo' essere assunto
anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da
una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa
senza assegni.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
la dotazione organica dell'Agenzia e' coperta, a seguito di
procedura selettiva, con personale avente comprovata
capacita' e competenza, proveniente dai ruoli della
pubblica amministrazione in possesso di qualifica
corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verra'
data priorita' al personale dipendente dall'amministrazione
dei trasporti. Le unita' destinate ai compiti investigativi
possono altresi' essere individuate al di fuori della
pubblica amministrazione, con le modalita' di cui ai commi
2 e 3.
5. Al personale dell'Agenzia e' attribuito il
trattamento giuridico ed economico stabilito per le
corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile.
5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi
valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori
dell'indennita' di ente attualmente applicati. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
nei limiti delle risorse gia' assegnate al finanziamento
della suddetta indennita'.
6. Al personale proveniente da altra pubblica
amministrazione si applica, ai fini del trattamento
previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale e' iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha
diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi
dell'articolo 2120 del codice civile.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni relative ai
dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. L'Agenzia puo' avvalersi, per la formazione e
l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto
superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica
militare, nonche' di analoghe e qualificate strutture
nazionali ed estere.».
- Si riporta l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da queste ultime offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi
o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ed da altri enti pubblici ovvero da
societa' interamente partecipate dai predetti enti, ai
sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte
dell'emissione di quote del fondo medesimo, ovvero
trasferiti, beni immobili e diritti reali immobiliari, con
le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Tali apporti o
trasferimenti devono avvenire sulla base di progetti di
utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera
dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di
procedure di selezione della Societa' di gestione del
risparmio tramite procedure di evidenza pubblica. Possono
presentare proposte di valorizzazione anche soggetti
privati secondo le modalita' di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. Nel caso dei beni individuati sulla
base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda
prevista dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo puo' essere motivata dal trasferimento dei
predetti beni ai fondi di cui al presente comma. E'
abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
possono apportare beni ai suddetti fondi.
3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e
8-quater, e' compatibile con le vigenti disposizioni in
materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e 148 del
1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei
limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
del piano di impiego dei fondi disponibili previsto
dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per
gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,
per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il
venti per cento del piano di impiego di cui al precedente
periodo e' destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla
sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai successivi
commi 8-ter e 8-quater. La Cassa depositi e prestiti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, puo'
partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater.
3-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti
pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza
sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di
impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione
delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater,
di cui una quota non superiore al venti per cento per la
sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando
il complessivo limite del quaranta per cento, la
percentuale di cui al primo periodo puo' essere rimodulata
su proposta della societa' di gestione del risparmio di cui
al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento
dei diversi fondi.
4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di
conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2,
8-ter e 8-quater puo' essere conseguita mediante il
procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni
previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si
conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla
data della delibera con cui viene promossa la costituzione
dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai
commi 2, 8-ter e 8-quater e' sospensivamente condizionato
al completamento delle procedure amministrative di
valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la
valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, i soggetti
apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote
del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma
8-ter da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma
consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e di altri enti pubblici ovvero di
societa' interamente partecipate dai predetti enti, oggetto
di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti
soggetti alla societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, e'
riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare
pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni
in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla societa' di
gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
del valore e' corrisposta in denaro.
5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, si applicano gli
articoli 12 e 112 del citato decreto legislativo, nonche'
l'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
«9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento
immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in
itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla
legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro
il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla
cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente
locale. Con la medesima procedura si procede alla
regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili
conferiti.
7. Agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati
ai sensi del presente articolo si applicano le agevolazioni
di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto la societa' Patrimonio dello Stato
s.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con le
modalita' previste dal codice civile.
8-bis. I fondi istituiti dalla societa' di gestione del
risparmio costituita dal Ministero dell'economia e delle
finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
proprieta' degli enti territoriali e altri immobili
appartenenti al demanio dello Stato, utilizzati dagli
stessi o da altre pubbliche amministrazioni nonche' altri
immobili di proprieta' dei medesimi enti di cui sia
completato il processo di valorizzazione
edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Gli
immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della
difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente
comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima
di alloggi da alienare fissata dal comma 3 dell'articolo
306 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e i relativi introiti
sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale
di cui all'articolo 297 dello stesso codice. Le azioni
della societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1
possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito
all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo
oneroso, sono regolati i rapporti fra la societa' di
gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo
dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle
risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
utilizzate dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del
risparmio o delle societa', per il collocamento delle quote
del fondo o delle azioni della societa', nonche' per tutte
le attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni
di cui al presente articolo.
8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito
pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la
costituzione di uno o piu' fondi comuni d'investimento
immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di
proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita'
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
societa' controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
a tali fondi di immobili di proprieta'. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
disciplinano, altresi', le modalita' di concertazione con
le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di
governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al
presente comma possono conferire beni anche i soggetti di
cui al comma 2 con le modalita' ivi previste, ovvero con
apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche in deroga all'obbligo di allegare il piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni
urbanistiche non compatibili con le strategie di
trasformazione urbana. La totalita' delle risorse
rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli
immobili di proprieta' delle regioni, degli enti locali e
degli enti pubblici, anche economici, strumentali di
ciascuna regione, trasferiti ai fondi di cui al presente
comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'ente e,
solo in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento.
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero, a
fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il
30 per cento del valore di apporto dei beni, da impiegare
con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e alla
riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad
esclusione di spese di natura ricorrente. Le risorse
monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle spese di investimento dello stato di
previsione della spesa del Ministero della difesa, in
aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel
medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la
procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
completata, secondo le valutazioni effettuate dalla
relativa societa' di gestione del risparmio, il Ministero
della difesa non puo' alienare la maggioranza delle
predette quote. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio,
sono assegnate una parte delle restanti quote dello stesso
Ministero, nella misura massima del 25 per cento e minima
del 10 per cento delle stesse, agli Enti territoriali
interessati dalle procedure di cui al presente comma; le
risorse rivenienti dalla cessione delle stesse sono
destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in
assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente
eccedente, a spese di investimento. Le risorse derivanti
dalla cessione delle quote del Ministero dell'economia e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti
dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono
essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei
residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale
per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
stabilito dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla determinazione delle percentuali di riparto
tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
al secondo periodo del presente comma, non suscettibili di
conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli
strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del
supporto tecnico specialistico della societa' Difesa
Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a titolo
gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
8-quinquies. In deroga alla normativa vigente, con
provvedimenti dell'Agenzia del demanio e' disposto
d'ufficio, laddove necessario, sulla base di elaborati
planimetrici in possesso, l'accatastamento o la
regolarizzazione catastale degli immobili di proprieta'
dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
della difesa. A seguito dell'emanazione dei predetti
provvedimenti, la competente Agenzia fiscale procede alle
conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In caso di
dismissione degli immobili di proprieta' dello Stato,
eventuali regolarizzazioni catastali possono essere
eseguite, anche successivamente agli atti o ai
provvedimenti di trasferimento, a cura degli acquirenti.
Tutte le attivita' rese in favore delle Amministrazioni
dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente articolo e
del successivo articolo 33-bis, sono svolte da quest'ultima
a titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con
le parti interessate.
8-sexies. I decreti di cui al presente articolo sono
soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.
8-septies. La societa' di gestione del risparmio di cui
al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le funzioni
di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Tali fondi, nell'operativita' immobiliare, possono
investire, direttamente o indirettamente:
a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti
da concessione, strumentali all'operativita' delle societa'
delle filiere strategiche previste dalla citata normativa;
b) in strumenti di rischio emessi dalle societa' di cui
alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti
asset immobiliari strumentali.».
- Si riporta l'articolo 3, del decreto-legge 29
settembre 2023, n. 132, recante «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini normativi e versamenti
fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2023, n. 170, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Rimessione in termini concernente il
versamento di tributi e contributi). - 1. I versamenti dei
tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel
periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che,
alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la
sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati
dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo,
per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto
2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza
l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione
entro il 31 ottobre 2023.
2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle
somme che siano state gia' versate in adempimento del
dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con
applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso
l'istituto del ravvedimento.
2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace
svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento
dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla
valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare
pubblico, alla societa' di gestione del risparmio
costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma
restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa
non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla
legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento
dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 19 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta
societa' di gestione del risparmio non si applica inoltre,
ai fini della determinazione degli emolumenti di cui
all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la
disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche'
dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre
2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«10 dicembre 2023».
- Si riporta l'articolo 238-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, recante «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini normativi e versamenti
fiscali», convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77:
«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di
specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria
nazionale). - 1. Al fine di sviluppare percorsi formativi
che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il
sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel
settore della difesa nonche' di integrare il sistema della
formazione universitaria, post universitaria e della
ricerca a sostegno del rilancio e di un piu' armonico
sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria
nazionale, il Centro alti studi per la difesa si
riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola
superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta
qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della
difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della
difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del
Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente
agli aspetti di competenza.
2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226,
anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento
relativamente al numero minimo di docenti per la formazione
del collegio del dottorato, puo' emanare annualmente bandi
per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca in
scienze della difesa e della sicurezza a favore di un
massimo di otto candidati per la durata di tre anni
estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di
un numero di partecipanti non superiore a trentadue unita'.
3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1
e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto
da un comitato ordinatore, composto da due membri designati
dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata
professionalita' scelti dal Ministro dell'universita' e
della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura
l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti
attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti dalla
normativa vigente in materia di didattica, ricerca e
servizi agli studenti.
4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al
comma 3 non spettano compensi, indennita', gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati.
5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa
valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca,
la riconfigurazione puo' assumere carattere di stabilita',
mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e
regolamentare da attuare con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica
amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione
dello statuto e dei regolamenti interni, la valutazione
della qualita' della ricerca, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la
valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19.
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la
dotazione organica del personale civile del Ministero della
difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
incrementata di quattro unita' di personale, di cui due
professori ordinari e due professori associati, da assumere
entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e
nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e
6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A
seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i
professori e i ricercatori del Centro alti studi per la
difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore
universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il
trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e
24 della medesima legge n. 240 del 2010.
7. Le spese per il funzionamento e per le attivita'
istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese
quelle per il personale docente, ricercatore e non docente,
per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle
strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico
del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non
gravano sui fondi di competenza del Ministero
dell'universita' e della ricerca.
8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e'
autorizzata la spesa di euro 587.164 per l'anno 2021, di
euro 694.112 per l'anno 2022, di euro 801.059 per l'anno
2023 e di euro 908.007 annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento
militare previsto dall'articolo 616 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.»
- Si riportano gli articoli 6 e 6-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis. comma abrogato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.»
«Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di natura
non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le
amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a
fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei
nuovi profili professionali individuati dalla
contrattazione collettiva, con particolare riguardo
all'insieme di conoscenze, competenze e capacita' del
personale da assumere anche per sostenere la transizione
digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e
relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e
partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonche' alla
gestione dei relativi finanziamenti.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono
definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale
di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per
consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le
professioni e relative competenze professionali, nonche' i
dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
le modalita' definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema
informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni,
agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le
modalita' di cui al comma 3.».
- Si riporta il comma 311 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«311. Al fine di sviluppare i servizi offerti dal
poliambulatorio «Montezemolo», ente sanitario con
personalita' giuridica di diritto pubblico, la Corte dei
conti e' autorizzata a incrementare le prestazioni rese al
Servizio sanitario nazionale, fino all'importo massimo di 5
milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse di cui
all'articolo 20, comma 32, della legge 30 dicembre 2023, n.
213, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.80
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
- Il decreto-legge 15 novembre 2023 n. 161, recante
«Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo
in Stati del Continente africano», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2023, n.
267,
- Si riporta il comma 62 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O:
«62. La Zona logistica semplificata puo' essere
istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero
massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette
regioni sia presente almeno un'area portuale con le
caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della
rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Qualora in una regione ricadano piu' Autorita' di sistema
portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
nell'ambito di una delle dette Autorita' rientrino scali
siti in regioni differenti, la regione e' autorizzata ad
istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui
ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e
retroportuali relative all'Autorita' di sistema portuale
che abbia scali in regioni differenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40,
recante «Regolamento di istituzione di Zone logistiche
semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2024, n. 77:
«Art. 10 (Comitato di indirizzo). - 1. Il Comitato di
indirizzo e' il soggetto per l'amministrazione della ZLS.
E' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente della regione, ed e'
composto da:
a) il Presidente della regione o suo delegato, che lo
presiede. In caso di ZLS interregionale, la presidenza e'
assegnata a uno dei Presidenti delle regioni interessate
individuato nel Piano di sviluppo strategico, o a un suo
delegato;
b) il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale;
c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche
di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero delle imprese e del
made in Italy;
f) un rappresentante dei Consorzi di sviluppo
industriale, laddove esistenti;
g) il Presidente della provincia o delle province
ricomprese, in tutto o in parte, nella ZLS, in qualita' di
uditore, o suo delegato;
h) i Sindaci dei comuni ricompresi nella ZLS, in
qualita' di uditori, o loro delegati.
2. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni
di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato
di indirizzo si avvale, per l'esercizio delle funzioni
amministrative e gestionali di una struttura
tecnico-amministrativa di supporto, costituita all'interno
dell'amministrazione regionale, e composta da personale
appartenente alla medesima amministrazione e all'Autorita'
di sistema portuale, nonche' della collaborazione degli
uffici delle amministrazioni comunali ricomprese nella ZLS,
i quali provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Comitato di indirizzo adotta un proprio
regolamento interno, che definisce:
a) la periodicita' e le modalita' di convocazione delle
riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di
quelle straordinarie;
b) le modalita' delle deliberazioni e i requisiti per
la validita' delle stesse;
c) le modalita' e gli strumenti che assicurino la
consultazione periodica degli enti locali sul cui
territorio insiste la ZLS, nonche' delle associazioni
imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali.
4. Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio
interno un componente cui delegare le azioni di attuazione
in particolari aree o materie della ZLS, fermo restando la
natura collegiale delle decisioni e tenendo conto delle
funzioni precipue delle istituzioni rappresentate nel
Comitato stesso.
5. Il Comitato di indirizzo:
a) assicura gli strumenti che garantiscono
l'insediamento e la piena operativita' delle aziende
presenti nella ZLS, nonche' la promozione sistematica
dell'area verso i potenziali investitori internazionali,
l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici
nell'ambito ZLS, l'accesso alle prestazioni di servizi da
parte di terzi;
b) promuove e implementa forme di collaborazione tra lo
sportello unico amministrativo dell'Autorita' di sistema
portuale, di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio
1994, n. 84 e gli sportelli unici per le attivita'
produttive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160, istituiti presso i Comuni territorialmente
competenti;
c) definisce le condizioni di accesso alle
infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo
strategico nel rispetto della normativa europea, delle
normative vigenti in materia di sicurezza, nonche' di cui
all'articolo 6, comma 4, lettera b) della legge 28 gennaio
1994, n. 84, nonche' delle disposizioni vigenti in materia
di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
d) svolge la verifica per ciascuna impresa dell'avvio
del programma di attivita' economiche imprenditoriali o
degli investimenti di natura incrementale, oggetto delle
semplificazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20
giugno 2017 n. 91 ovvero di quelle previste dall'articolo
12 del presente decreto, e trasmette la relativa
comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 64, della legge n. 205 del 2017;
e) si attiva per la sottoscrizione di protocolli e
convenzioni tra le amministrazioni locali e statali
interessate, volti a disciplinare procedure semplificate;
f) effettua il controllo che le imprese beneficiarie
mantengano la loro attivita' nell'area ZLS per almeno sette
anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge
n. 205 del 2017, e trasmette la relativa comunicazione
all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli
eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e
goduti;
g) assicura il rispetto del Piano di sviluppo
strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento
degli obiettivi di sviluppo con la pianificazione e la
programmazione regionale e dell'Autorita' di Sistema
Portuale;
h) sovrintende all'espletamento delle procedure di
autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che
si intenda stipulare con le banche e gli intermediari
finanziari;
i) assicura l'individuazione del soggetto responsabile
dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola
iniziativa, nonche' dei dati di avanzamento delle
iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
l) propone le modifiche al perimetro della ZLS ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, fermo restando il rispetto del
limite massimo delle superfici indicate per ciascuna
regione nell'Allegato 1.
6. Le regioni promuovono la stipula di appositi
protocolli con le Prefetture territorialmente competenti,
ai fini della verifica dei profili di legalita', con
riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle
aree ZLS.».
- Si riporta l'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello competente per
gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio,
ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario.
Le funzioni di capo del servizio competente per gli
affari giuridici e quelle di capo dell'ufficio legislativo
possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente
dello Stato estraneo ai ruoli dei Ministero degli affari
esteri.
Le funzioni di vice direttore generale, di capo del
servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo
del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo
servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado
non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di
servizio possono essere incaricati di svolgere
temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 2, e
dell'art. 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita' delle
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia
di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita' di
attrazione degli investimenti esteri). - Omissis.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di
garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato
interministeriale per l'attrazione degli investimenti
esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' costituita una
segreteria tecnica, cui e' assegnato un dirigente di
livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al
Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f),
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con
incarico che puo' essere conferito con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e coordinata da un dirigente di
livello generale in servizio presso il Ministero dello
sviluppo economico e composta da personale in servizio
presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente
dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti,
tra l'altro, i compiti inerenti al coordinamento delle
attivita' e dei servizi di assistenza di competenza del
Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle
imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita' di
missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, alla
ricognizione di potenziali investitori strategici esteri,
all'elaborazione di proposte di investimento strutturate,
all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di
indicatori di performance, all'implementazione di banche
dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno
«sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori
esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle
pratiche utili alla concreta realizzazione
dell'investimento, nonche' all'attivazione di un sito web
unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale
tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli
strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori
esteri. Per le medesime finalita' il Ministero dello
sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di un contingente massimo di dieci esperti con elevate
competenze e qualificazioni professionali in materia, nel
limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico
al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui
al comma 1.
Omissis»
«Art. 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti). - Omissis
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente
articolo nonche' per coordinare le attivita' e i servizi di
assistenza successivi all'investimento estero e relativi
agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella
fase di relativa attuazione, e' istituita, presso il
Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura
denominata Unita' di missione attrazione e sblocco degli
investimenti, a cui e' preposto un dirigente di livello
generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica del Ministero medesimo, e a cui e' assegnato un
dirigente di livello non generale.
Omissis»
- Si riporta la nota (8) della tabella A dell'allegato
1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, come modificata dalla presente legge:
«Allegato 1, tabella A:
nota 8: Da assegnare all'Unita' di missione attrazione
e sblocco degli investimenti e alla segreteria tecnica del
Comitato interministeriale per l'attrazione degli
investimenti esteri».
- Si riporta il comma 446 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente
legge:
«446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero
delle imprese e del made in Italy e' incrementata di 15
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Conseguentemente, il medesimo Ministero e' autorizzato a
reclutare, nel triennio 2023-2025, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente
contingente di personale, mediante procedure di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure
concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette
procedure concorsuali pubbliche e' autorizzata la spesa di
150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese e
del made in Italy e' altresi' autorizzato a conferire un
incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali
previsti, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle
disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si
avvale di un corrispondente contingente di unita' di
personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 26
del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Attuazione
della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Assunzioni Ministero dello sviluppo economico
e Agenzia per l'Italia Digitale). - Omissis.
2. Per lo svolgimento delle medesime attivita' il
Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della dotazione
organica vigente, e' autorizzato a bandire procedure
concorsuali e ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato 42 unita' di personale
non dirigenziale da inquadrare nella posizione economica
iniziale dell'Area terza.
3. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali le
predette amministrazioni si avvalgono della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), ai sensi dell'art. 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di
euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a
decorrere dall'anno 2026».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 1 e 2,
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni
urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento di
interesse strategico nazionale). - 1. Il Consiglio dei
ministri puo' con propria deliberazione, su proposta del
Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il
preminente interesse strategico nazionale di grandi
programmi d'investimento sul territorio italiano, che
richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti
amministrativi integrati e coordinati di enti locali,
regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri
enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento si intendono
programmi di investimento diretto, anche esteri, a
eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul
territorio italiano dal valore complessivo non inferiore
all'importo di un miliardo di euro.
Omissis»
- Si riporta l'articolo 2 del Decreto Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 recante «Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo
ed alla programmazione del sistema universitario, nonche'
ai comitati regionali di coordinamento, a norma
dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59»:
«Art. 2 (Programmazione del sistema universitario). -
1.
2.
3.
4.
5. L'istituzione e la soppressione di universita'
previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono
disposte con appositi decreti del Ministro, che
disciplinano le modalita' attuative ed i tempi sulla base
dei seguenti principi:
a) nuove universita' o istituti di istruzione
universitaria statali si costituiscono mediante:
1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di
piu' facolta' e la determinazione delle procedure per la
costituzione degli organi accademici;
2) il trasferimento da altre universita' di strutture
gia' esistenti, subentrando la nuova universita' in tutti i
rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle
strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di nuove facolta' di cui
alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le
attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate
temporaneamente da un apposito comitato costituito da
cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di
seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai
professori di ruolo appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari afferenti alle predette facolta'.
Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I
membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione
alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui
tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre
tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata
la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri
non possono essere rieletti e si procede ad una nuova
elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora
abbiano optato per la nuova facolta' almeno tre professori
di prima fascia e due di seconda;
c) l'istituzione di nuove universita' o istituti di
istruzione universitaria non statali, legalmente
riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di
titoli aventi valore legale avviene contestualmente
all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico
di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341. A tali universita' o istituti si
applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243;
d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli
studenti il completamento degli studi, al personale
tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore
il mantenimento del posto, anche in altra sede
universitaria 10.
6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella
stessa o in altra sede di universita' esistenti, non
finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i
predetti atenei disciplinano la procedura per la
costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio
delle attivita' 11.
7. Per l'attuazione della programmazione del sistema
universitario sono prioritariamente utilizzate le quote
annue determinate per la predetta finalita' dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni.
8.»
- Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni urgenti per
l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43:
«Art. 1-ter (Programmazione e valutazione delle
universita'). - 1. A decorrere dall'anno 2006 le
universita', anche al fine di perseguire obiettivi di
efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30
giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto
altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4.»
- Il Decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, recante
«Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e
conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema
di accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo
indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 2012, n. 57.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 29
luglio 1991, n. 243, recante «Universita' non statali
legalmente riconosciute»:
«Art. 2.
1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti
stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli
istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che
abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di
studio universitario aventi valore legale, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15-bis del
decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15-bis (Misure urgenti per il sostegno agli
studenti universitari con disabilita' gravissima). - 1. In
via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo
studio degli studenti in condizione di disabilita'
gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b),
d), e) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a
corsi di laurea erogati con modalita' convenzionale o mista
presso le universita' statali e non statali legalmente
riconosciute ovvero a corsi accademici tenuti presso le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca un fondo con la
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024,
finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi
regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura
forfetario come contributo alle spese sostenute per la
remunerazione di personale qualificato che assista lo
studente durante le lezioni relative al proprio corso di
studi.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono disciplinati le modalita' e i criteri di
erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli
organismi regionali per il diritto allo studio competenti
per il territorio in cui gli studenti interessati
frequentano le attivita' didattiche.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.»
- Il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.
- Il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della
Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con
norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le
cauzioni e l'uso dell'euro e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
gennaio 2022, n. L 20.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della
Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalita' di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la
trasparenza e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 gennaio 2022,
n. L 20.
- Si riportano i commi 524, 898, 899 e 900
dell'articolo 1della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027», come modificati dalla presente legge:
«524. La societa' Stretto di Messina S.p.A. e'
autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per
le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di
meccanismi di compensazione in favore del Consorzio
medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo
svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena»
della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse
disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del
traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la
realizzazione del Ponte sullo Stretto. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»
«898. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, con una dotazione di 36.967.000 euro per l'anno
2025, di 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000
euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure
in favore degli enti locali, alla realizzazione di
interventi in materia sociale e socio-sanitaria
assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da
parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel
territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del
patrimonio storico, artistico e architettonico nonche'
all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture
stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilita'
e di riqualificazione ambientale e di interventi
riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il
sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi,
la ricerca e il digitale.
899. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, con una dotazione di 150.000 euro per l'anno
2025 e di 600.000 euro per l'anno 2026, da trasferire alla
provincia autonoma di Trento, finalizzato all'attuazione,
da parte degli enti locali, di misure collegate alla
sicurezza del territorio, alla conciliazione dei tempi di
cura della famiglia e dei tempi di lavoro, all'acquisto di
arredi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
nonche' al recupero e al mantenimento del patrimonio
storico, artistico e architettonico. La disposizione di cui
al presente comma e' approvata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
900. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei
fondi di cui ai commi 898 e 899 tra i ministeri, da
individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di
competenza in relazione alle destinazioni previste con
specifico atto di indirizzo delle Camere. I decreti di cui
al primo periodo disciplinano i termini di utilizzo delle
risorse, le modalita' di monitoraggio e rendicontazione
nonche' di revoca nel caso di mancato utilizzo del
contributo assegnato. Gli interventi di conto capitale
oggetto di finanziamento devono essere identificati dal
codice unico di progetto (CUP) e monitorati ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».
- Si riporta l'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale in fondazioni di diritto privato», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Sovrintendente). - (omissis).
2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di
specifica e comprovata esperienza nel settore
dell'organizzazione musicale e della gestione di enti
consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il
direttore musicale, ferme restando le competenze del
direttore artistico, della cui attivita' risponde
direttamente. L'incarico di sovrintendente puo' essere
conferito a soggetti che non abbiano il settantesimo anno
di eta'.
3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al
consiglio di amministrazione che lo ha nominato e puo'
essere riconfermato.».
- Si riporta il comma 236 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», come modificato
dalla presente legge:
«236. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5
milioni di euro per l'anno 2025, da destinare
all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi
e associazioni la cui finalita' e' la promozione dei
diritti delle persone con disabilita' e la loro piena ed
effettiva partecipazione e inclusione sociale. Con decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche in favore delle persone con disabilita',
si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo
periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere.»».
- Si riporta il comma 213, lettera h), dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», come
modificato dalla presente legge:
«213. Le risorse di cui al comma 210 sono destinate a
finanziare iniziative collegate a una o piu' delle seguenti
finalita':
(omissis)
h) promozione di iniziative e di progetti per
l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore delle
persone con disabilita', di particolare rilevanza
nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da
enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli
stessi, in attuazione del principio di sussidiarieta'».
- Si riporta il testo dei commi 231 e 232 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«231. In considerazione dei rilevanti impegni derivanti
dall'attuazione della riforma in materia di disabilita'
prevista dal PNRR e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227,
al fine di realizzare le attivita' concernenti la
sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati
dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024,
n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2024, n. 106, in attesa del completamento delle procedure
di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo n. 62 del 2024, l'Istituto nazionale
della previdenza sociale e' autorizzato a conferire
incarichi per prestazioni professionali, anche su base
convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, a medici
e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche
e sociali, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026.
232. Per le finalita' di cui al comma 231,
l'autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento di
cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e' incrementata di 4
milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per
l'anno 2026».
- Si riporta l'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato):
«6. Al fine di garantire piena attuazione alle
disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS per il
triennio 2024-2026, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, e' autorizzato, con incremento della propria
dotazione organica, a bandire e, conseguentemente, ad
assumere, per l'anno 2026, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure
concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici e
mediante bandi di mobilita', 1.069 unita' di personale da
inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per
l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria
competenza, 142 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e 920
unita' di personale non dirigenziale da inquadrare
nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni
Centrali.
7. Per le assunzioni di cui al comma 6 e' autorizzata
la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro
215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027. E' altresi'
autorizzata, in favore dell'INPS, una spesa pari ad euro
2.483.256 per l'anno 2024, di cui euro 2.086.769 per la
gestione delle procedure concorsuali ed euro 396.487 per le
spese di funzionamento, e una spesa pari a euro 6.625.593
per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle
procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di
funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere
dall'anno 2026 per le spese di funzionamento. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 34».
- Si riporta il comma 211, dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale
per il triennio 2024-2026), come modificato dalla presente
legge:
«211. Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di
quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere
dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui
al comma 210, al finanziamento di iniziative collegate a
una o piu' delle finalita' di cui al comma 213, lettere da
a) a h). A valere sulle risorse di cui al primo periodo
sono autorizzati la spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento
di attivita', anche di comunicazione, strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita' nonche' per il
finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e la
loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione
sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale
nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta
Autorita' politica. A valere sulle risorse di cui al primo
periodo e' autorizzata, altresi', la spesa di 4 milioni di
euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli
Special Olympics World Winter Games 2025».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 32, del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato):
«3. Per l'attuazione del presente articolo e' istituito
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 34».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 recante
«Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti
delle persone con disabilita', in attuazione della delega
conferita al Governo», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2024, n. 54 S.G.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni
e le attivita' culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo
economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione
dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate,
in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle
retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter (Misure per il servizio pubblico essenziale
di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e
luoghi della cultura). - 1. Il Ministero della cultura e'
autorizzato ad avvalersi della societa' Ales Spa per lo
svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei
musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri
istituti e luoghi della cultura e delle attivita' di
supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31
dicembre 2027 e delle ulteriori procedure necessarie a
soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da
impiegare in tali attivita'. Per le finalita' di cui al
primo periodo, oltre alle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente alla societa' Ales Spa e' assegnato un
contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a
330.000 euro nell'anno 2020, a 5.845.000 euro nell'anno
2021, a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026
e 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, comma 6,
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2021, n. 67, recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», come
introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2024, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n.
106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2024, n.
177, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica
dell'equilibrio economico e finanziario delle societa'
sportive professionistiche). - (omissis).
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e
finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed e' organo collegiale, composto da un
presidente e sei componenti, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte,
come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore
dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale
di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente
appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i
restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati
contabili, professori universitari nelle materie
economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero
foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente
competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al
patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori
commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori
contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel
settore della revisione contabile societaria, e due tra
essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque
nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta,
dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa
con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il
predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta,
l'Autorita' politica delegata in materia di sport invita il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere
entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il
quale l'Autorita' politica delegata in materia di sport
provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro
componenti e' effettuata previo parere favorevole delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a
maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime
Commissioni possono procedere all'audizione delle persone
designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il
parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del
mandato, per il presidente e per i componenti diversi da
quelli di diritto, e' di sette anni, a decorrere
dall'insediamento, senza possibilita' di conferma. Gli
incarichi di presidente e di componente della Commissione
sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso
gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive
nazionali con settori professionistici, presso gli organi
di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e
presso le societa' professionistiche. L'incompatibilita'
perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il
presidente e i componenti della Commissione non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente
e i componenti diversi da quelli di diritto non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore
dello sport professionistico ne' ricoprire incarichi negli
organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a
vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i
componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a
domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati
fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile
nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
e, in caso di parita' di voto, prevale quello del
presidente. Il presidente, i componenti e il personale
della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto
d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono determinate le
indennita' spettanti al presidente e ai componenti. Al
funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione
sovraintende il segretario generale, che ne risponde al
presidente. Il segretario generale e' organo della
Commissione ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di
sport, su proposta del presidente della Commissione, per
una durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario
Generale, se dipendente pubblico, e' collocato, secondo
l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa
o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la
durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo
e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata
del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal
punto di vista finanziario.
(Omissis)»
- Il Decreto Presidente del Consiglio dei ministri
29/07/2021, n. 128, «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2021, n.
228.
- Si riporta il testo degli articoli 812-bis, comma 1,
e 814, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare»,
come modificato dalla presente legge:
«Art 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei
capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche
complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di
vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 28.
Omissis.»
«Art. 814 (Organici degli ufficiali e dei
sottufficiali). - 1. La dotazione organica complessiva
degli ufficiali del Corpo e' di 1070 unita', di cui 757 del
ruolo normale e 313 del ruolo speciale.
1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva
di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i
gradi di ammiraglio e capitano di vascello e' la seguente:
a) ammiragli ispettori: 6;
b) contrammiragli: 17;
c) capitani di vascello: 127.
Omisiss.».
- Si riporta il quadro V della tabella 2 di cui
all'articolo 1136-bis del citato decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge:
«Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di
Porto

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta l'articolo 1079 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1079 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze
organiche degli ufficiali). - 1. Se per gli ufficiali,
effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno
dal presente codice, si constatano al 1° luglio ulteriori
vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con
promozioni aggiuntive decorrenti in pari data. Le stesse
non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni
da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere
inferiori all'unita'.
2. Se il numero degli ufficiali dichiarati idonei
all'avanzamento a scelta e' inferiore al numero delle
promozioni stabilite per l'anno dalle speciali disposizioni
del presente codice, le promozioni non effettuate sono
portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare
nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro della difesa
ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali
dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero
dall'ausiliaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Trasmissione di documenti per via telematica,
contratti della pubblica amministrazione e conservazione
degli atti notarili). - 1. - 4. (omissis).
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui agli articoli
66-bis e 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il
notaio, per la conservazione degli atti di cui agli
articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del
1913, se informatici, e delle copie informatiche di cui
all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913,
nonche' per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei
quali e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo
66-bis della medesima legge n. 89 del 1913, si avvale della
struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del
notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo
62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo
60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in
conformita' alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti
del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione
delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della
legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi
notarili degli atti formati su supporto informatico, delle
copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata
legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali
e' obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis
della medesima legge n. 89 del 1913, nonche' per la loro
conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio
o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di
cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con
provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili
viene disciplinato il trasferimento degli atti, delle copie
informatiche, dei registri e dei repertori di cui al
presente comma presso gli uffici periferici
dell'Amministrazione degli archivi notarili.
6. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 66-bis della legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66-bis.
1. Tutti i repertori e i registri dei quali e'
obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e
conservati su supporto informatico, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il notaio provvede alla tenuta dei repertori e dei
registri di cui al comma 1 avvalendosi della struttura di
cui all'articolo 62-bis.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
della giustizia, sentiti il Ministro della cultura, il
Consiglio nazionale del notariato ed il Garante per la
protezione dei dati personali e la DiitPA, sono determinate
le regole tecniche per la formazione e la conservazione dei
repertori, per il controllo periodico del repertorio di cui
all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e per la ricerca nei repertori
stessi delle annotazioni compiute dal notaio.».
- Si riportano i commi 619 e 620 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificati dalla presente
legge»:
«619. In conseguenza dei provvedimenti di cui al comma
618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti
al demanio marittimo comprese nel confine della
circoscrizione portuale, escluse le banchine,
l'Adriaterminal e la fascia costiera del Porto vecchio di
Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio
disponibile del comune di Trieste per essere destinate alle
finalita' previste dagli strumenti urbanistici. Il comune
di Trieste aliena, nel rispetto della legislazione
nazionale ed europea in materia, le aree e gli immobili
sdemanializzati e i relativi introiti sono trasferiti
all'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico
orientale per gli interventi di infrastrutturazione del
Porto nuovo e delle nuove aree destinate al regime
internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti
e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di
durata superiore a quattro anni in vigore, che sono
convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di
uso in favore del concessionario per la durata residua
della concessione. Il presidente dell'Autorita' di sistema
portuale, d'intesa con il presidente della regione
Friuli-Venezia Giulia e con il sindaco di Trieste, delimita
le aree che restano vincolate al demanio marittimo.»
«620. L'uso delle aree demaniali del Porto vecchio di
Trieste e' disciplinato da apposito regolamento
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico
orientale, da emanare in esecuzione di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, lettera a), dall'articolo 8,
comma 3, lettera h), e dall'articolo 13, comma 1, lettera
a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.».
- La legge 14 marzo 2025 n. 26, recante «Delega al
Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai
corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2025, n.
64.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante «Disposizioni
urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione
del territorio della citta' di Taranto», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1
1. Per assicurare l'attuazione degli interventi
previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di
seguito denominato: «Protocollo», compresi quelli
individuati per un importo complessivo pari ad euro
110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel
predetto Protocollo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
nominato un Commissario straordinario, di seguito
denominato: «Commissario» autorizzato ad esercitare i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Con il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il
compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario resta in
carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31
dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e' definita la struttura di supporto
per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle
dirette dipendenze del Commissario, composta da un
contingente massimo di personale pari a dieci unita' di
livello non dirigenziale, e due unita' di livello
dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di
reperimento e alla retribuzione del personale non
dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto
del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento
fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto
di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'
riconosciuta la retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
titolari di incarico dirigenziale di livello non generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche'
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione. Detto personale
dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico
della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a
carico esclusivo della struttura commissariale. Il
Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, puo'
altresi' nominare, per il biennio 2024-2025, non piu' di
due subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni
proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in
possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti ai
quali gli stessi sono preposti. La remunerazione dei
subcommissari e' stabilita nell'atto di conferimento
dell'incarico entro la misura massima, per ciascun
subcommissario, di 75.000 euro annui lordi onnicomprensivi.
La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in
materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi,
dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti
da un organo di un ente territoriale interessato che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere,
in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un
meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario
straordinario propone al Presidente del Consiglio dei
ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel
limite di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. Agli oneri relativi alle spese di
personale della struttura commissariale di cui al presente
comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021
e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Agli oneri relativi alle spese di personale della
struttura commissariale e dei subcommissari di cui al
presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per
l'anno 2024 e di 545.946 euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre
2021, n. 234. Per le esigenze di funzionamento della
struttura commissariale di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno2025.
(omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno
scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e
ricerca», convertito, con modificazioni della legge 29
aprile 2024, n. 106, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-bis (Riordino dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa). - 1. Dopo
il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' inserito il seguente:
«1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e
del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) ricerca educativa e sostegno dei processi di
innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni
scolastiche;
b) formazione e aggiornamento del personale della
scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa
l'attivazione dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico agli alunni con disabilita', di cui agli
articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71,
esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica,
didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) collaborazione alla realizzazione degli interventi
in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli
adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e
attivita' tesi al miglioramento delle prestazioni
professionali del personale della scuola e dei livelli di
apprendimento degli studenti;
f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica
telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di
esperienze e la diffusione di modelli e materiali a
sostegno dei processi di innovazione digitale della
didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione, attraverso il supporto alle
istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove
metodologie didattiche nonche' nella definizione e
nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualita'
dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti
degli studenti;
h) supporto ai processi di innovazione delle attivita'
amministrative delle istituzioni scolastiche;
i) supporto ai processi di innovazione delle
istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli
alunni con disabilita' e per la riduzione dei divari
territoriali e delle fragilita' negli apprendimenti degli
studenti;
l) funzioni di agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle
attivita' di competenza del Ministero dell'istruzione e del
merito e, in raccordo con il Ministero dell'universita' e
della ricerca, con riferimento alle attivita' di competenza
di quest'ultimo;
m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del
sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore, anche
mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS
Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della
legge 15 luglio 2022, n. 99;
n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle
attivita' della Scuola di alta formazione dell'istruzione,
con particolare riferimento alla formazione in servizio
incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del
sistema coordinato per la promozione e il potenziamento
della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica
delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60.».
2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE
alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito
il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nominato un
commissario straordinario in possesso di comprovata
competenza e professionalita', nel rispetto dei criteri di
imparzialita' e garanzia. Il compenso del commissario
straordinario e' determinato ai sensi dell'articolo 47,
comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei
revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del
commissario straordinario.
2-bis- Per le medesime finalita' di cui al comma 2,
l'INDIRE e' autorizzato a incrementare la propria dotazione
organica di due unita' di personale dirigenziale di livello
non generale. Ai relativi oneri, pari a 258.166 euro annui
a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle
risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE
provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per
la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai
sensi del medesimo comma 2.
4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il
commissario straordinario di cui al medesimo comma 2
adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo
statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero
dell'istruzione e del merito e al Ministero
dell'universita' e della ricerca, che esercitano il
controllo di legittimita' e di merito, secondo le
disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono
costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo
statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario
rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente
dell'INDIRE.
5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e'
abrogato.
6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
parola: «individuabile» e' sostituita dalla seguente:
«individuato».
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica
delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 223, recante «Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio
superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia
dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di
istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla quota
nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di
studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che
il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e
promuove indagini conoscitive sullo stato di settori
specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
formato da trentanove componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli
scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti
significativi del mondo della cultura, dell'arte, della
scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi,
tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti
designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di
lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno
dalle scuole della Valle d'Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni;
d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione
del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui
all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567.
6. Il Consiglio superiore e' integrato da un
rappresentante della provincia di Bolzano, a norma
dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e 4
dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o,
rispettivamente, da un rappresentante della provincia di
Trento, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato
dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e'
chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due
province concernenti la modifica degli ordinamenti
scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'istruzione
artistica superiore il consiglio e' integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il
personale in servizio nelle scuole statali componente del
consiglio superiore puo' chiedere di essere esonerato dal
servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo e'
valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla
dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento
di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto
nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni,
che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.»
- Si riporta il comma 601 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio».
- Si riporta il testo dell'articolo 30, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - (omissis).
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.».
- Si riporta il comma 830 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», come modificato
dalla presente legge:
«830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di
regolazione dell'attivita' economica, gli enti produttori
di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di
servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorita'
di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali,
non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto
economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei
rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere
ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei limiti della spesa determinata sulla base dei
rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. Le disposizioni del primo periodo si applicano
alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e
di rilevante interesse culturale nell'anno 2026. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle
amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a
20.».
- Si riporta il comma 199 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)»:
«199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria», come
modificato dalla presente legge:)
«Art. 50 (Interventi a favore dei perseguitati politici
e razziali). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17
agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2006, 2007, 2008 e 2009»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interventi di cui al presente comma possono essere
rifinanziati, per uno o piu' degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti
per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonche' della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni
vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955,
n. 96.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a
decorrere dal 15 settembre 2007.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000
di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere
dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al
medesimo Ministero;
b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007
utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di
parte dell'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro
utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la
proiezione di parte degli accantonamenti relativi al
Ministero della solidarieta' sociale e al Ministero della
salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di
parte dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca;
c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro
1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti
relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e al Ministero dell'universita' e della
ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la
proiezione di parte degli accantonamenti relativi al
Ministero degli affari esteri e al Ministero della
solidarieta' sociale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al primo periodo del presente comma sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede
alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21
del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-ter. Per le finalita' di cui al comma 7-bis, e'
autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
 
Art. 12 bis
((Ulteriori disposizioni per la funzionalita' della pubblica
amministrazione))


((1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le cause di inconferibilita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
b) all'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Le incompatibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico.».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Ambito di applicazioni). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
compresi gli enti pubblici, nonche' negli enti di diritto
privato in controllo pubblico.
2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli
enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello
di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale,
nonche' di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2-bis. Le cause di inconferibilita' di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b), del presente decreto di applicano
esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, a
all'articolo 110, comma 1 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
«Art. 12 (Incompatibilita' tra incarichi dirigenziali
interni e esterni e cariche di componenti degli organi di
indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e
locali). - 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e
esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti
pubblici e negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di
componente dell'organo di indirizzo nella stessa
amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha
conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il
mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di
presidente e amministratore delegato nello stesso ente di
diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
nazionale, regionale e locale sono incompatibili con
l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di
Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice
Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione;
c) con la carica di presidente e amministratore
delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico
da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle
pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti
di diritto privato in controllo pubblico di livello
provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del
consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del
consiglio di una provincia, di un comune con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra
comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella
stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito
l'incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo
negli enti di diritto privato in controllo pubblico da
parte della regione, nonche' di province, comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme
associative tra comuni aventi la medesima popolazione della
stessa regione.
4-bis. Le incompatibilita' di cui al presente articolo
non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello
dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o
ente di diritto privato in controllo pubblico che
conferisce l'incarico».
 
Art. 12 ter
((Ulteriori misure per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni))


((1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19»;
b) al comma 2, dopo le parole: «non lo ha commesso,» sono inserite le seguenti: «ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 55-ter del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e
procedimento penale). - 1. Il procedimento disciplinare,
che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l'autorita' giudiziaria, e'
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento
penale. Per le infrazioni per le quali e' applicabile una
sanzione superiore alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a dieci giorni,
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei
casi di particolare complessita' dell'accertamento del
fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a
motivare l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento
disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi,
sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un
provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni
caso salva la possibilita' di adottare la sospensione o
altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente,
fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo
9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio
1990, n. 19.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si
conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con
una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che
il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo
non lo ha commesso ovvero con declaratoria di estinzione
del reato per intervenuta prescrizione, l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di
parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilita' della pronuncia penale, riapre il
procedimento disciplinare per modificarne o confermarne
l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con
l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari riapre il procedimento
disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive
all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare
e' riaperto, altresi', se dalla sentenza irrevocabile di
condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in
sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne e' stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento
disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto,
mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da
parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento
dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge
secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale
nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la
conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento
disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura
penale.».
 
Art. 12 quater
((Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio
sanitario nazionale))


((1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, e' aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
3. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma
9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). -
Omissis.
9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle esigenze del
Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli
essenziali di assistenza, in assenza di offerta di
personale medico convenzionato collocabile, le aziende del
Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026,
possono trattenere in servizio, a richiesta degli
interessati, il personale medico in regime di
convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza, fino al compimento del
settantaduesimo anno di eta' e comunque entro la predetta
data.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Disciplina della dirigenza medica e delle
professioni sanitarie). - Omissis.
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, disciplinato con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro della salute ivi compresa la possibilita' di
accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono
attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484.
Omissis».
 
Art. 12 quinquies
((Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale))


((1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico e' disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilita' disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al secondo periodo e' effettuata a valere sulle facolta' assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facolta' assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 899,
lettera b) e comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-2025»:
«899. Al fine di dare attuazione alla Strategia
nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di
rendere effettivo il relativo piano di implementazione,
sono istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:
a) omissis
b) Fondo per la gestione della cybersicurezza,
destinato a finanziare le attivita' di gestione operativa
dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50
milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2025.»
«902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da
899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono
incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 3
agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»:
«Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con
apposito regolamento e' determinato il contingente speciale
del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione
per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga
alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei
criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il
reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della
gestione, il relativo trattamento economico e
previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del
regolamento stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei
servizi di informazione per la sicurezza e del DIS,
prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative,
operative e tecniche;
b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e
selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica
amministrazione, per la scelta del personale;
c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo
determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro
che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite
concorso;
d) l'individuazione di una quota di personale chiamato
a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il
direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i
rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica
dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta
e particolare specializzazione debitamente documentata, per
attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS
e dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla
presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di
affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di
comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei
servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo
che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto
di parentela o di affinita' o di convivenza o di
cointeressenza economica riguardi il direttore generale del
DIS o i direttori dei servizi di informazione per la
sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta;
g) il divieto di affidare incarichi a tempo
indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal
rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di
informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio
della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui
alla lettera a);
l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad
esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari
profili professionali, competenze o specializzazioni;
m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale che rientra
nell'amministrazione di provenienza al fine del
riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli
avanzamenti di carriera conseguiti;
n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del
personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra
amministrazione.
3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS e
ai servizi di informazione per la sicurezza non si
applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti
previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle,
ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e
disciplinare di chi le ha disposte.
5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le
condizioni e le modalita' del passaggio del personale della
Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel
ruolo di cui al comma 2, lettera a).
6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente e fermo
restando quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 29
della presente legge, il trattamento economico
onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita'
integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una
indennita' di funzione, da attribuire in relazione al
grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle
funzioni svolte.
7. E' vietato qualsiasi trattamento economico
accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In
caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di
trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e'
escluso il mantenimento del trattamento economico
principale e accessorio maturato alle dipendenze dei
servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le
misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del
comma 2.
8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei
rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita'
preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di
informazione per la sicurezza, in relazione a determinate
condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita'
svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e,
in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma,
alle dipendenze del Sistema di informazione per la
sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive
nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla
Costituzione.
11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione
per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere
alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di
collaboratori o di consulenti membri del Parlamento
europeo, del Parlamento o del Governo nazionali,
consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle
rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali,
magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12. Tutto il personale che presta comunque la propria
opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di
informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su
tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle proprie funzioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante «Disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione
dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» convertito,
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento e'
dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.»
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio».
 
Art. 13
Misure urgenti per la funzionalita' dell'Unione italiana tiro a segno
e dei Gruppi sportivi

1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della societa' Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi, ((armati e no, dello Stato,)) ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e ((agli articoli 24 e 57)) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonche' all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;
b) all'articolo 48, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per cui e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei ((Gruppi)) sportivi militari, se idonei all'attivita' lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono collocati, secondo modalita' e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 25, comma 6, e 48
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante riordino e riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - (Omissis).
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo superiore ((all'importo complessivo)) di euro
5.000 annui, la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e ad atleti,
tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai corpi, armati e no,
dello Stato, ai quali, indipendentemente
dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale
od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle
Federazioni nazionali e delle discipline sportive
associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394 e agli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonche'
all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246 ».
«Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilita'
fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme
Gialle). - 1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme
Gialle» e' istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme
Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo
con atleti con disabilita' fisiche e sensoriali tesserati
con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP e con il
piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso
riconosciuto, curandone altresi' la direzione operativa e
il coordinamento strategico.
2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con
gli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali, risultati
idonei e in posizione utile all'esito delle procedure
selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo
secondo le modalita' previste dal presente decreto, nel
limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi
«Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti
della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza sono stabiliti:
a) le discipline sportive paralimpiche di interesse
istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme
Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).
4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con
disabilita' fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi
«Fiamme Gialle» e' instaurato previa selezione mediante
procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a
partecipare gli atleti:
a) tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta
dal CIP e con il piu' alto livello tecnico-agonistico dallo
stesso riconosciuto;
b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a
eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo
comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello
stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
c) in possesso di valido certificato di idoneita'
all'attivita' agonistica rilasciato ai sensi della vigente
normativa di settore per la specialita' per la quale
partecipano alla selezione;
d) che abbiano conseguito nella propria disciplina
risultati agonistici di livello almeno nazionale,
regolarmente certificati dal medesimo Comitato.
5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi
previsto relativamente all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge
4 novembre 2010, n. 183.
6. All'atleta con disabilita' fisiche e sensoriali che
instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi
sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta
la durata del rapporto, compensi di entita' pari al
trattamento economico fisso e continuativo spettante agli
appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del
contingente ordinario della Guardia di finanza, con
esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed
eventuale, secondo la progressione economica prevista per i
medesimi.
7. Qualora non piu' idonei all'attivita' agonistica per
cui e' stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con
la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con
disabilita' fisiche e sensoriali che abbiano maturato
almeno un triennio di esperienza nei Gruppi sportivi
militari, se idonei all'attivita' lavorativa e
compatibilmente con il relativo tipo di disabilita', sono
collocati, secondo modalita' e procedure da definire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei
limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al
medesimo personale si applica il regime pensionistico e
previdenziale dell'amministrazione di destinazione.»
 
Art. 13 bis
((Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalita' delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonche'
deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in
quiescenza))


((1. La designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalita' di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativita' delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata.
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,».
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita'.
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «e le citta' metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, le citta' metropolitane e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni di cui al primo periodo, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unita' in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresi' alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, puo' avere luogo, comunque, per non meno di un'unita', a valere sulle facolta' assunzionali previste. Analoga possibilita' e' ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.))


Riferimenti normativi


- Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:
«Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici
dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118
della Costituzione, funzioni di interesse generale per il
sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito
delle economie locali.
2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali
delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
seguito denominata: «Unioncamere», nonche' i loro organismi
strumentali costituiscono il sistema camerale italiano.
Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le
camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia
legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono quelle individuate dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.
Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del
suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le
sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio
accorpate.
4. Abrogato
5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono
proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi
dei componenti, l'accorpamento delle rispettive
circoscrizioni territoriali o le modifiche delle
circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la
camera di commercio derivante dall'accorpamento delle
circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono
approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio esistenti fermo
restando il numero massimo di 60 e la necessita' di
mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna
delle camere interessate.
5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere
patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di
immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di
accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle
loro circoscrizioni territoriali, nonche' le operazioni di
accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni
imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto.
5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato per
ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta,
scelto tra i segretari generali delle camere di commercio
accorpate o tra il personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai
sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di
costituzione del consiglio della nuova camera di commercio
e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione
del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le
modalita' per la successione nei rapporti giuridici
esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso
per l'espletamento del proprio incarico.
5-quater».
«Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I
componenti del consiglio sono designati dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti
ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma
6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo
10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro
rappresentativita' nell'ambito della circoscrizione
territoriale della camera di commercio interessata, sulla
base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3.
Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al
comma 1 sono depositati presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ai fini dello
svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i
dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalita'
telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente
predisposta dal sistema informativo delle camere di
commercio a cui possono accedere, oltre la Regione
competente e il Ministero dello sviluppo economico, i
soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che
ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo
degli indicatori di rappresentativita' sono presi in
considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio
abbiano versato almeno una quota associativa di importo non
meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche
in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i
dati disgiuntamente.
3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di
essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse
sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle
quali sono iscritte, considerandole con un peso
proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentativita'
delle associazioni stesse.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' al comma
1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi,
ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di
designazione dei componenti il consiglio, nonche'
all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse
modalita' sono apportate le successive modifiche. Con il
medesimo decreto sono individuati i criteri con cui
determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle
quali le quote associative sono ritenute meramente
simboliche ai fini del calcolo della rappresentativita'.
5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad
effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita'
indicate al decreto di cui al comma 4 del presente
articolo, la designazione o le designazioni vengono
richieste all'organizzazione o all'associazione
immediatamente successiva in termini di rappresentativita'
nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il
presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni
il componente o i componenti del consiglio camerale tra le
personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica
della circoscrizione territoriale con riferimento al
settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di
applicazione del presente comma nel caso di apparentamento
sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie
funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono
dimissionari singoli componenti, purche' siano in carica
almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo
possono prevedere nello statuto disposizioni relative al
rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei
componenti in rappresentanza delle categorie di cui
all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro
di cui all'articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione
di cui al comma 8, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o
attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano
il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al
numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per
settori delle rappresentanze.»
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - Omissis.
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 123, nonche' alle pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o
cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui
al primo periodo e degli enti e societa' da esse
controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi
elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per
i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando
la gratuita', la durata non puo' essere superiore a due
anni, non prorogabili ne' rinnovabili, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali
rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le
fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre
2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si
applica ai soggetti di cui al presente comma al
raggiungimento del settantesimo anno di eta'.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 79, comma 5, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). -
Omissis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Omissis».
- Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi). - Omissis
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis».
«Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile). - Omissis.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5-ter,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - Omissis
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti
per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello
impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei
ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3,
sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in
numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso. Entro il termine di validita' delle graduatorie e
nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate, le
amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle
graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La
disposizione del quarto periodo non si applica alle
procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle
province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi
controllati o partecipati che prevedano un numero di posti
messi a concorso non superiore a venti unita' e per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per
l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con
decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma.
Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere
organizzativo, purche' in presenza di profili professionali
sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di
programmazione, possono reclutare il proprio personale, a
tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo
di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di
quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.
Omissis».
- La legge 10 agosto 2023, n. 112 recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2023, n. 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, comma 4-bis,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter (Misure per favorire il reclutamento di
giovani nella pubblica amministrazione). - Omissis
4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province,
le citta' metropolitane e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le percentuali di cui
ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per
cento delle facolta' assunzionali esercitabili e, comunque,
per almeno una unita'. Fermo restando il rispetto dei
principi generali di reclutamento del personale stabiliti
dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in relazione alle specifiche finalita' formative del
contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso
all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal
presente articolo, non si applicano le procedure di
mobilita' previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni
di cui al presente comma si applica quanto previsto in
materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici
accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis
e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 165, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»:
«165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attivita' di
tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze
funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere
in servizio, previa disponibilita' dell'interessato, nel
limite del 10 per cento delle facolta' assunzionali
autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente
di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi
compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale
delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello
Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini
della salvaguardia della specificita' della funzione ai
sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate
esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di
cui al primo periodo e del merito, non puo' permanere in
servizio oltre il compimento del settantesimo anno di
eta'.».
 
Art. 14
Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti
economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie

1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2025, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
((1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento e' indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.))
2. Al fine di consentire una piu' efficiente ed efficace operativita' dell'Agenzia italiana per la gioventu' la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate e' incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, ((di 90.000 euro annui)) a decorrere dall'anno 2025. ((Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.))
3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base ((dell'area o della famiglia)) professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che, a far data dal predetto trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del ((contratto collettivo nazionale di lavoro del)) comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianita' di servizio. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ((al presente comma l'Agenzia)) provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facolta' assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.
4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo e' disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalita' tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, ((comma 511,)) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola e' autorizzata la spesa di euro ((65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. I criteri e le modalita')) di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. ((Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attivita' e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, e' incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennita' di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «si provvede destinando» sono inserite le seguenti: «una quota del fondo di cui all'articolo 32 e» e le parole da: «di componente del comitato» fino a: «della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dei compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
b) al comma 3, dopo la parola: «stabilendo» e' inserita la seguente: «altresi'».
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, puo' essere attribuito, nel limite massimo di venti unita', l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata si intende determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica di cui al comma 1 del medesimo articolo 113-bis, computando il valore medio pro capite individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del citato articolo 113-bis, comma 4-ter, per un numero di unita' comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalita' previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unita' in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il valore medio pro capite per i fini di cui al primo periodo e' pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025» sono soppresse.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 1, 1-bis
e 2 del decreto-legge 20 aprile 2019, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugni 2019, n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.201 206 208
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.203 210
1-ter. Omissis
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle «unioni dei comuni» ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018. 204 205 207 209
2-bis - 2-quater. (Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n, 75, recante «Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1,
comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate
al netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dell'indicatore di sostenibilita'
economico-finanziaria, come definito agli effetti
dell'applicazione dell'articolo 7 del medesimo decreto
legislativo n. 49 del 2012. Con il medesimo decreto e'
individuata la percentuale di cui al comma 4. Sulla base
degli esiti della sperimentazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.».
- Il titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e'
rubricato «CONTROLLO DELLA SPESA».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 8
luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza»:
«Art. 19.
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla
presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo, 6, comma 5, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021:
«Art. 6. Disposizioni urgenti per la funzionalita'
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali
5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi, di
seguito USTIF, del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e il relativo personale, pari a sei
unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue
unita' di personale delle aree funzionali, di cui
quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area
I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ferme restando le 38 posizioni di livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni di
livello dirigenziale non generale e 7.674 unita' di
personale delle aree funzionali di cui 2.966 di area III,
4.497 di area II e 211 di area I. Le risorse umane
trasferite includono il personale di ruolo dirigenziale e
non dirigenziale, nonche' il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
risulta in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Al personale non
dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma si
applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e
viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari
all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative
del trattamento economico dell'amministrazione di
provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso
l'amministrazione di destinazione. Nelle more dell'entrata
in vigore del regolamento di amministrazione di cui al
comma 4, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi i contratti
individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione del trattamento
economico spettante al personale trasferito nella misura
gia' corrisposta e le eventuali differenze sono a carico
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali. A decorrere
dalla medesima data, le risorse finanziarie sono allocate
sul pertinente capitolo di spesa del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere
trasferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
Tale importo considera i costi del trattamento economico
corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle
voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni
pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
amministrazione di cui al comma 4, l'attivita' facente capo
agli USTIF continua ad essere esercitata presso le sedi e
gli uffici gia' individuati dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014.».
- Si riporta il comma 334 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»:
«334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei
trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023
al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ,
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
dell'Agenzia italiana per la gioventu' appartenente alle
Aree previste dal sistema di classificazione professionale
a essi applicabile e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione nelle misure spettanti al personale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente
alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -
comparto Funzioni centrali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 511, 601e
602 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.»
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
«602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso
dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio
successivo. La quota del predetto fondo non ripartita
nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno 2007, alle
istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento
dell'offerta formativa e per la formazione del personale,
sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del
3 aprile 2006.».
- Si riporta il testo degli articoli 152 e 157 del
decreto legislativo 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.»
«Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base
e' fissata dal contratto individuale sulla base del costo
della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i
benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da
organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in
primo luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni
del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per
mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli
impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale a tale
fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a
livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle
indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni
sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite
dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque
essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli
elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione
in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di
cui al primo comma.
La retribuzione annua base e' determinata in modo
uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere
consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una
retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario
particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in
valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra
valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di
cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della
retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo
un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n.
98, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell'interno»:
«Art. 13 (Trattamento economico). - (omissis)
5. Al personale disciplinato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli
uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento
dei servizi. In attesa di specifica disposizione
contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo degli articoli 14, 17, comma 3 e
19, commi 9 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246»:
«Art. 14 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli
uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze
di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e
l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi
collaborano alla definizione degli obiettivi e
all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla
relativa valutazione e alle connesse attivita' di
comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi
benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla
qualita' e all'impatto della regolamentazione.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) la segreteria del Ministro;
b) l'Ufficio di Gabinetto;
c) l'Ufficio legislativo;
c-bis) l'Ufficio comunicazione Difesa;
c-ter) l'Ufficio studi strategici e innovazione
tecnologica;
d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per
lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo
politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le
strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale
della difesa, della Direzione nazionale degli armamenti e
degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro
nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre
attivita' istituzionali di interesse del dicastero;
coordina le attivita' degli uffici di diretta
collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle
questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare
l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice
politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per
l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge;
d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli
uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna
degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il
relativo personale; esercita le funzioni di comandante di
corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio
di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato
presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo
quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze
armate in servizio permanente.
4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei
rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi
di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a
lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla
pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei
giornalisti.
5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico
con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza
nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito
giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti
istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti
universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita'
ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il
Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue
funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con
il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.
5-bis. Il Ministro puo' nominare un Direttore per la
politica di difesa con funzioni di collaborazione e
supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative
nelle materie di interesse militare ed industriale. In
particolare, il supporto si esplica ai fini
dell'elaborazione delle direttive in materia di politica
militare e politica industriale e per le connesse
determinazioni di competenza dell'organo politico anche per
quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione
finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la
politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della
difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con
gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione
della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il
Direttore per la politica di difesa e' scelto tra gli
ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche
esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti
civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o
appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra
esperti in possesso di una preparazione altamente
qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di
difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale,
d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura
nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde
direttamente al Ministro.
6.
7. La segreteria del Ministro opera alle dirette
dipendenze del Ministro.
8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano
alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari,
garantendo il necessario raccordo con gli uffici del
Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione;
per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono
dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e
dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.»
«Art. 17 (Personale addetto agli uffici di diretta
collaborazione). - (omissis)
3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a
determinare il limite degli incarichi conferibili
dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n.
108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello
dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su
proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14;
nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1,
sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e
gradi corrispondenti in servizio permanente.»
«Art. 19 (Trattamento economico). - 1-8. Omissis
9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi
corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati
agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un
emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in un importo non superiore al trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei
dirigenti ai sensi del comma 8.
10. Omissis
11. Al personale non dirigenziale di cui agli articolo
17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli
obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria
dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori
prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta collaborazione,
sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il
lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per
la qualita' della prestazione individuale di cui ai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del
comparto Ministeri.
12. Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni
in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge
28 luglio 1999, n. 2662», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile). - 1. L'amministrazione
dell'interno garantisce, nei riguardi dei funzionari
prefettizi, la copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile connesso all'esercizio delle
funzioni e dei compiti propri della carriera e
all'espletamento dei diversi incarichi conferiti ai sensi
delle vigenti disposizioni.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dalla applicazione del comma 1 si provvede destinando una
quota del Fondo di cui all'articolo 32 e una aliquota
percentuale dei compensi corrisposti al personale della
carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di
commissario presso gli enti locali, di commissario
straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario
ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' dei compensi attribuiti ai sensi
degli articoli 25 e 26 del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, o
comunque conferiti dall'amministrazione presso cui il
funzionario prefettizio presta servizio o su designazione
della stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai
doveri d'ufficio.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2,
l'amministrazione dell'interno determina, entro il 30
novembre di ogni anno, le risorse occorrenti, sulla base
dei criteri di copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile definiti con il procedimento
negoziale di cui al Capo II, stabilendo altresi' l'aliquota
percentuale dei compensi di cui al comma 2 soggetta a
versamento.
4. I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso
detraggono dall'importo complessivamente dovuto la quota
parte corrispondente all'aliquota percentuale di cui al
comma 3 e provvedono a versarla direttamente all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per la copertura assicurativa del
rischio di responsabilita' civile.
5. Le somme che, alla fine di ciascun esercizio
finanziario, risultano eccedenti il fabbisogno affluiscono
nel fondo di cui all'articolo 32.
6. Ai funzionari della carriera prefettizia incaricati
della provvisoria amministrazione degli enti locali e'
assicurata la difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».
- Si riporta il testo dell'articolo 113-bis, commi 1 e
4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 113-bis (Disposizioni in materia di organico
dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia e'
determinata in trecento unita' complessive, ripartite tra
le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo
contingenti da definire nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
4-ter. Oltre al personale di cui al comma 1, l'Agenzia
e' autorizzata ad avvalersi di una aliquota non superiore a
100 unita' di personale non dirigenziale appartenente alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ad
enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della
stessa quota l'Agenzia puo' avvalersi in posizione di
comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un
massimo di 20 unita'. Il predetto personale e' posto in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche in
deroga alla vigente normativa generale in materia di
mobilita' temporanea e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso
da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza
dei soli oneri relativi al trattamento accessorio».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 189,
lettera h) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»:
«189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
h) dopo l'articolo 113 e' aggiunto il seguente:
«Art. 113-bis (Disposizioni volte a garantire la
funzionalita' dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica
dell'Agenzia e' determinata in trenta unita' complessive,
ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non,
secondo contingenti da definire con il regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 113, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 4, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di politiche di coesione), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di istruzione e di
contrasto alla poverta' educativa). - (omissis)
4. Anche al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti nell'ambito del piano «Agenda Sud», di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del
primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare,
nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo
periodo, contratti per incarichi temporanei di personale
ausiliario a tempo determinato in favore del personale
assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al
15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta
salva la possibilita' per le istituzioni scolastiche di
attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro
per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' incrementato di 14 milioni di euro per
l'anno 2025; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione e del merito. Ai soli fini della
partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle
graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex
aree A e B del personale ATA, si computa anche il periodo
intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva
stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con
riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al
periodo precedente, lo scioglimento della riserva e
l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente
prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma
sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»
 
Art. 15

Misure urgenti per il Giubileo

1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, puo' acquisire la disponibilita' ((di edifici)) scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.
2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilita' amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, ((la regione Lazio e' autorizzata a utilizzare)) la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attivita' giubilari, nonche' per l'assunzione a tempo determinato, fino al predetto termine del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unita' di personale, di cui 5 unita' da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unita' da inquadrare nell'Area degli Istruttori, e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore ((pro capite)), oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse ((di cui al primo periodo)) possono essere inoltre ((destinate)) al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112, ((incrementando)) la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unita' di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli ((assunzionali e alle previsioni)) del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di ((lavoro)) straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle societa' in house impegnato nelle attivita' giubilari, a valere sulle risorse disponibili.
4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per le opere pubbliche o di pubblica utilita' i cui progetti definitivi o esecutivi erano gia' affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purche' la consegna dei lavori avvenga entro il 31 marzo 2026.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina):
«Art. 13 (Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure
per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025). - 1.
Il Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con
riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche
conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma,
della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle
regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti
di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e degli indirizzi del Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
anche pericolosi;
c) elabora e approva il piano per la bonifica delle
aree inquinate;
d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione
di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di
tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli
articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) autorizza l'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte
salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma
4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1
il Commissario straordinario, ove necessario, puo'
provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio,
in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate
dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si
procede anche in mancanza della pronuncia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la
regione Lazio, possono essere nominati uno o piu'
subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di
una struttura commissariale anche sulla base di apposite
convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai
subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
4. Per le condotte poste in essere ai sensi del
presente articolo l'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e'
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente
voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.
5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato
individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto
attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo
dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del
quadro economico di ciascun intervento deve essere
riconosciuta alla societa' «Giubileo 2025» di cui al comma
427. L'ammontare di tale percentuale e' determinato in
ragione della complessita' e delle tipologie di servizi
affidati alla societa' «Giubileo 2025» e non puo' essere
superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei
lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa
applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a
copertura dei suddetti interventi.».
- Si riporta il comma 496 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027):
«496. Al fine di contribuire al finanziamento dei costi
connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e' autorizzata
la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025
per le seguenti finalita':
a) quanto a 37 milioni di euro, per il finanziamento
dei maggiori costi connessi all'organizzazione e
all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della
societa' Giubileo 2025 Spa;
b) quanto a 16,5 milioni di euro, per l'organizzazione
e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
c) quanto a 34,5 milioni di euro, destinati alla
regione Lazio, per il finanziamento dei maggiori costi
connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle
attivita' di competenza dell'ente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 2 e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(omissis)
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
(omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.»
- Si riporta il comma 422 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024).
«422. Il Commissario straordinario di cui al comma 421
predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui
all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma
dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La
proposta di programma include gli interventi relativi alla
Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il
Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario
straordinario alla stipula di specifici accordi con i
soggetti attuatori.»
- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 17 gennaio 2018, e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2018.
- Si riporta il testo integrale dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione).
«Art. 5 (Normative tecniche in materia di costruzioni).
- 1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
restando le competenze delle regioni e delle province
autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, secondo un programma di priorita' per
gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica,
relative alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di
ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
dei terreni. Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere
tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro
trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile.
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei
progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la
verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la
conformita' dei progetti alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo
periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al
capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo
sono depositati ai soli fini informativi, con modalita'
telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle
opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
stessa modalita' e per le medesime finalita' di cui al
terzo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,
commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater In relazione ai progetti di lavori pubblici di
interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra
la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, e la data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio
2018, l'accertamento della conformita' di detti progetti
alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 e' effettuato entro il 31
dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di
importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati
tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche per i lavori di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita',
l'accertamento di cui al primo periodo e' effettuato dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta
motivata del provveditore interregionale per le opere
pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento
di cui al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli
adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli
93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre
1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2
febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono
depositati, con modalita' telematica, presso l'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al
secondo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,
comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
 
Art. 15 bis
((Disposizioni urgenti per le funzionalita' delle pubbliche
amministrazioni operanti nel settore della mobilita'))


((1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, in ragione dell'innovativita', delle modalita' e dei tempi di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonche' del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Misure finalizzate al miglioramento della
qualita' dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147,
n. 2015/2043 e n. 2020/2299). - 1. Al fine di concorrere
all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa
C-573/19, e del 10 novembre 2020, relativa alla causa
C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato uno specifico programma , in coerenza con il
Programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018,
n. 81, della durata massima di 60 mesi, finalizzato a
promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo
complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla
dotazione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle
seguenti annualita': 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5
milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per
l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140
milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per
l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le
risorse di cui al primo periodo, individuati ai sensi del
comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ai relativi interventi in materia di
mobilita'.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo
di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e
dalle citta' metropolitane, il cui territorio ricade, in
tutto o in parte, in zone nelle quali e' intervenuto il
superamento dei valori limite di qualita' dell'aria
ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa
C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati
del territorio italiano, dei valori limite di biossido di
azoto (NO2), ovvero dalla lettera di costituzione in mora
della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai
superamenti continui e di lungo periodo, in zone e
agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di
materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di
attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo
periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attivita' sono
definite con apposita convenzione, con oneri nel limite
delle risorse allo scopo complessivamente individuate al
comma 3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi',
le modalita' di gestione e di monitoraggio del programma di
cui al medesimo comma 1, i criteri di ripartizione delle
risorse tra i destinatari, che sono gli enti proponenti gli
interventi nonche' l'ANCI per il supporto indicato dal
comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di
presentazione delle proposte, di trasferimento delle
risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai
fini della gestione del programma di finanziamento, il
medesimo decreto puo' prevedere l'attribuzione di attivita'
a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle
risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti
percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei quali rientrano anche
gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con
successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero
dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione
delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del
cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti
delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono
identificati attraverso il Codice Unico di progetto ai
sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione
degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1,
in ragione dell'innovativita', delle modalita' e dei tempi
di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonche' del
concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse
nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si applicano le deroghe in materia di
conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,
al fine di individuare ulteriori misure e iniziative
finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre
2020, relativa alla causa C-644/2018, pronunciata ai sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di
costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo
2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in
merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio
italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10,
nonche' della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019,
in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del
territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto
NO2, e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare,
entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per
il miglioramento della qualita' dell'aria, comprensivo di
cronoprogramma, di seguito denominato «Piano».
5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed e' composta da un rappresentante del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, un
rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e
del made in Italy, un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un
rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR nonche' da un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia
e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle
regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al
comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia
sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, secondo modalita' definite con
apposito decreto adottato dai capi dei predetti
dipartimenti, d'intesa tra loro, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e'
approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di
approvazione del Piano contiene, altresi', l'individuazione
delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui e'
demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano
medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e
delle competenze delle amministrazioni interessate.
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi
decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera
del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalita'
di cui al comma 6, primo periodo, la durata del Piano puo'
essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro
mesi e possono essere disposti la revisione o
l'aggiornamento del Piano stesso, anche sulla base delle
risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma
9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di
approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative
misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti
delle risorse disponibili allo scopo, finanziario volte ad
assicurare il rispetto dei valori limite di materiale
particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui
all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati
dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa
C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza
pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione del Piano
e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli
eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a
carico della finanza pubblica, del supporto delle
Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione
del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale. In caso di mancata attuazione delle
misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma
approvato superiori al trimestre, la cabina di regia
riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita
deliberazione adottata su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, puo' anche autorizzare
l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al secondo periodo puo' essere
deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di
misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute
necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni
della Corte di giustizia dell'Unione europea e della
lettera di costituzione in mora della Commissione europea
di cui al comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita
senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla
cabina di regia non da' diritto alla corresponsione di
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 15 ter
((Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso
esclusivo delle Forze di polizia))


((1. Al fine di assicurare la continuita' di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilita' tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35-bis del
decreto-legge 7 maggio 2024, n.60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.95. (Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione):
«Art. 35-bis (Disposizioni in materia di interventi in
infrastrutture e trasporti). - 1. Al fine di promuovere lo
sviluppo infrastrutturale e la competitivita' dei territori
interessati nonche' l'attrazione di nuovi investimenti, e'
autorizzata la spesa di 18 milioni di euro, di cui 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e
13 milioni di euro per l'anno 2029, per garantire la
copertura degli extracosti per la messa in opera degli
interventi di prolungamento della linea M1 della
metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»

- Si riporta il comma 140 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n.232, (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019):
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.»
- Si riporta il comma 95 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n.145, (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.»
- Si riporta il comma 1072 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n.205, (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020):
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1,
comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per
1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480
milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette
risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.»
 
Art. 16
Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilita' e
inidoneita' al lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni

1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali e' prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita', inabilita' e inidoneita' al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidita' pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, ((n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,)) n. 140.
3. Ai fini della salvaguardia della specificita' della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferimenti normativi

La legge 12 giugno 1984, n. 222, recante «Revisione
della disciplina della invalidita' pensionabile», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165;
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140:
«Art. 3. (Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione). - 1. Il trattamento
pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente
provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono
dovuti gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal
compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio
con effetto immediato qualora presentino apposita istanza
entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento di fine servizio, comunque denominato.»
 
Art. 17
Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' del Ministero
dell'economia e delle finanze

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero e' incrementata di una unita' dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e ((contrasto dell'utilizzo)) del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.
2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unita' dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del ((Dipartimento del tesoro)), che svolge le seguenti funzioni:
a) analisi dei rischi di vulnerabilita' del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e ((contrasto dell'utilizzo)) dello stesso per fini illeciti;
b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -1. -
5-ter. Omissis
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).- 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 17 bis
((Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' del
Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e
del Corpo della guardia di finanza nonche' in materia di enti e
societa' a partecipazione pubblica

1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al PNRR, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come incrementata dall'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' ulteriormente incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «comprese le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,».
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e l'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza».
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilita' esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilita' esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «Direttore Generale del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «Dipartimento del tesoro, Direzione VI» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia».
7. All'articolo 4, secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze».
8. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze».
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la quota delle risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali prevista dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 puo' essere modificata, anche al fine di prevedere benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle quote di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 2 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche'
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico):
«Art. 11-bis. (Disposizioni in materia di piani di
rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del
Servizio sanitario nazionale e di personale non
dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero
dell'economia e delle finanze). - 1. All'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80 e'
inserito il seguente:
«80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e
terzo periodo, si interpretano nel senso che la
destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione
delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma
puo' essere effettuata anche nelle annualita' successive al
relativo accertamento ed anche per la riduzione della
pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari
concernenti il servizio del debito relativo al settore
sanitario».
2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli
enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario
nazionale, semplificando le procedure finalizzate al
trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e
degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui
all'articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni
culturali in favore degli enti e delle aziende del Servizio
sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di
locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo
periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica
dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, puo' essere formulata, entro sessanta giorni dal
riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso e il
riscatto non e' soggetto alla prelazione di cui agli
articoli 60 e seguenti del medesimo codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. All'articolo 16 delle norme di attuazione del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
«1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1,
nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento
dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti
del personale amministrativo non dirigenziale della
Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del
Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i
dipendenti che hanno concorso al raggiungimento
dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati,
all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della
Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente
comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse
ancora disponibili nel bilancio della Giustizia
amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma
1».
4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni
istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali
funzioni, nonche' per le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo-contabile, al personale non
dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici
interessati del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonche'
presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici
centrali di bilancio, e' corrisposta una maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione in godimento. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici
destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle
predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro
6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 3-quater,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 20. (Disposizioni per il potenziamento e la
funzionalita' del Ministero dell'economia e delle finanze).
- (omissis)
3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, e' incrementata di 300.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2023.»
-Si riporta il comma 1030 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023) come modificato dalla presente
legge:
«1030. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali
nonche' per le maggiori responsabilita' ad esse connesse,
ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato
situate nei capoluoghi di regione, comprese le province
autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione delle sette
posizioni dirigenziali di livello generale di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e' corrisposta una maggiorazione del 20 per
cento della retribuzione di posizione di parte variabile in
godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di
posizione e di risultato dei dirigenti e' incrementato di
1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le
finalita' di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2-octies,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 36 (Banche popolari e Fondo indennizzo
risparmiatori). - 1. - 2-septies. (Omissis)
2-octies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il
Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi,
definire i programmi e porre in essere le azioni per
favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in
cooperazione con soggetti esteri, nonche' di formulare
proposte di carattere normativo e agevolare il contatto
degli operatori del settore con le istituzioni e con le
autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca
d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia
delle entrate e il Corpo della guardia di finanza. Il
Comitato puo' invitare alle proprie riunioni, con funzioni
consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e
autorita', nonche' associazioni di categoria, imprese, enti
e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I
regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le
attribuzioni del Comitato. Per le attivita' svolte dal
Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle disposizioni dei
commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
-Si riporta il comma 511 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 29 recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007):
«511. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 9-sexies,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - (omissis)
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore generale del Dipartimento
competente del Ministero dell'economia e delle finanze o da
un suo delegato, e dal Direttore generale competente del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ed e' composto da sei membri, oltre i
copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi
supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono,
sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle
finanze, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno,
dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della
difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con
diritto di voto.
Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le
materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle
proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio
delle amministrazioni componenti il Comitato e puo'
richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed
operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in
economia assicura lo svolgimento delle funzioni di
segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non
spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi di spese. Dall'istituzione del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.»
-Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della
legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4
Il Provveditorato generale dello Stato esercita il
controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare,
sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli
stampati rappresentativi di valori.
Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di
vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale
competente per materia del Ministero dell'economia e delle
finanze ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di
biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato.
Nulla e', altresi', innovato per quanto concerne il
sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori
ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.»
-Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 153, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2
153. In caso di violazione del comma 152 del presente
articolo o delle disposizioni applicative del medesimo
comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro
5.000 secondo la gravita' della violazione. La competenza
ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla
direzione generale competente per materia del Ministero
dell'economia e delle finanze.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per
l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza
per il personale del Ministero delle finanze) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1985, n. 42.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034
(Approvazione del regolamento per l'amministrazione e
l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del
Ministero delle finanze):
«Art. 5
Per provvedere alle finalita' indicate nel presente
regolamento le entrate annuali del fondo sono ripartite
come segue:
a) l'84% e' destinato alla corresponsione delle
indennita' di cui al n. 1) dell'art. 4;
b) il 4% e' destinato alla corresponsione delle
anticipazioni sulle indennita' di cui al n. 2) dell'art. 4;
c) il 6% e' destinato alle erogazioni delle sovvenzioni
di cui al n. 3) dell'art. 4;
d) il 5% e' destinato a costituire un fondo di riserva
- per garantire la corresponsione delle indennita' di cui
al n. 1) dell'art. 4 - fino all'importo massimo pari alla
somma delle entrate dei due esercizi che nel quinquennio
precedente hanno raggiunto il massimo livello; l'eventuale
eccedenza e' destinata ad incrementare la disponibilita' di
cui alla precedente lettera b);
e) l'1% e' destinato alla copertura delle spese
inerenti alla amministrazione del fondo, al funzionamento
della segreteria, nonche' a quelle straordinarie ed
occasionali.
Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi di
cui ai precedenti punti a), b), c) Ð ed e) sono destinate
al fondo di riserva; se detto fondo ha raggiunto
l'ammontare massimo, esse costituiscono avanzo di
amministrazione.»
 
Art. 17 ter
((Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e
la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di
valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di regia e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa e del Corpo della guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:
a) a effettuare studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorita' di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attivita' di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unita' di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unita' di personale non dirigenziale di supporto alle attivita', da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' tra il personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo puo' essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo puo' essere compreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale proveniente da societa' a partecipazione pubblica nonche' il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unita' di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalita', previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalita' coloro che abbiano svolto attivita' presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Ai fini dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, e' autorizzata la spesa di 574.218 euro per l'anno 2025 e di 1.048.434 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata del numero di unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, e' autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di 945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Al fine di coadiuvare l'attivita' della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere istituito un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il consiglio tecnico-scientifico e' composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' della Cabina di regia, ivi compreso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attivita' della Cabina di regia nonche' ai fini della stipulazione di convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti nonche' dei membri del consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 5
marzo 2024, n. 21 (Interventi a sostegno della
competitivita' dei capitali e delega al Governo per la
riforma organica delle disposizioni in materia di mercati
dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
in materia di societa' di capitali contenute nel codice
civile, per la modifica delle disposizioni del codice di
procedura civile in materia di arbitrato societario,
nonche' per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti
al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonche'
delega al Governo per la riforma organica e il riordino del
sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie
recati dal medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998):
«Art. 19. (Delega al Governo per la riforma organica
delle disposizioni in materia di mercati dei capitali
recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di
societa' di capitali contenute nel codice civile, per la
modifica delle disposizioni del codice di procedura civile
in materia di arbitrato societario, nonche' per la modifica
di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il
miglior coordinamento). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili
di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o piu'
decreti legislativi per la riforma organica delle
disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e delle disposizioni in materia di societa' di
capitali contenute nel codice civile, per la modifica delle
disposizioni del codice di procedura civile in materia di
arbitrato societario nonche' per la modifica di ulteriori
disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior
coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste
dalla presente legge e con le disposizioni adottate in
attuazione della delega di cui al presente articolo. I
decreti legislativi di cui al presente articolo sono
adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e in
particolare della tutela del risparmio, dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale nonche'
sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso
delle imprese al capitale di rischio con particolare
riguardo ai mercati regolamentati, favorire l'accesso delle
piccole e medie imprese a forme alternative di
finanziamento e la canalizzazione degli investimenti verso
le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per
gli investitori internazionali;
a-bis) implementare le misure volte ad assicurare
l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;
b) aumentare la competitivita' del mercato nazionale e
semplificare e razionalizzare la disciplina degli
emittenti, ivi inclusi la partecipazione assembleare, la
disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche
con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con
gli standard internazionali, e la possibilita' di prevedere
sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo
gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;
c) facilitare il finanziamento dell'impresa in tutte le
sue fasi di crescita, ivi incluso il passaggio dalla
quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei
mercati regolamentati;
d) rivedere le regole in materia di attivita' di
investimento privato per favorirne la massima diffusione,
anche ampliando il novero delle forme societarie
ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del
risparmio, garantendo la correttezza e l'adempimento degli
obblighi informativi a tutela degli investitori;
e) semplificare le regole del governo societario anche
tenendo conto delle regole previste dai codici di
autodisciplina;
f) prevedere il riordino, il coordinamento e
l'aggiornamento della disciplina in materia di servizi e
attivita' di investimento, ivi inclusi gli obblighi
informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di
appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo
alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche
di acquisto e scambio;
g) contemperare il livello degli oneri amministrativi
imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare
l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;
h) assicurare un sistema coerente e integrato dei
controlli interni, eliminando sovrapposizioni o
duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e
individuando altresi' adeguate forme di coordinamento e di
scambio di informazioni per un piu' efficace contrasto
delle irregolarita' rilevate;
i) aggiornare e revisionare anche sotto il profilo
della tutela giurisdizionale il regime di responsabilita'
di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28
dicembre 2005, n. 262, tenuto conto della disciplina
applicabile al sistema di vigilanza italiano nonche' delle
raccomandazioni e degli standard internazionali, prevedendo
anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione
risarcitoria;
i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate
alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare
in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio;
l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al
coordinamento del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, nonche' delle altre disposizioni
applicabili nei medesimi ambiti, per assicurare una
maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative e
per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non
previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non
giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela,
provvedendo altresi' a correggere eventuali disfunzioni
riscontrate;
l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della
concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei
mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
fine della riduzione e del contenimento degli oneri
conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la
soppressione;
l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alla normativa vigente in materia di crisi degli
intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al
fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla
gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di
proporzionalita' della disciplina e di celerita' delle
relative procedure.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere affinche' su di essi sia
espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e'
prorogata di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove
necessario, puo' emanare decreti correttivi e integrativi
degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 2.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.»
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Uff. 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
- La dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 (Disposizioni
sull'ordinamento della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci
delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa'
per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle
direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato
dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del
risparmio) e' pubblicata nella Gazzetta Uff. 18 giugno
1985, n. 142, Supplemento Ordinario
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, nonche' i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle
leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed
integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio). - 1. Il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di
credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle
materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto
legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal
Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede,
dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle
infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro
per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
Governatore della Banca d'Italia.
2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a
intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli
stessi fini il Presidente puo' invitare i Presidenti delle
altre Autorita' competenti a prendere parte a singole
riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a
materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di
stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del
sistema finanziario.
3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di
segretario. Il CICR determina le norme concernenti la
propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per
l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della
Banca d'Italia.»
- Il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 17.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.»
 
Art. 17 quater
((Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalita' del
Ministero della giustizia

1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una piu' ampia possibilita' di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validita' per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, cosi' da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia e' conseguentemente aumentata di 2.600 unita' nell'Area dei funzionari e di 400 unita' nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al quarto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per lo svolgimento delle procedure selettive e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
4. Al fine di garantire la piena funzionalita' dell'amministrazione penitenziaria nonche' il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 135, della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027), come modificato
dalla presente legge:
«135. Per dare attuazione alla riforma relativa
all'efficientamento dei procedimenti civili e penali,
indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine
per gli anni 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della
proroga del periodo di aggiustamento di cui all'articolo 14
del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2024, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della
giustizia e' autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i
dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli
articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno
dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e
risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa
selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali
e degli uffici centrali, con possibilita' di scorrimento
tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di
2.600 unita' nell'area dei funzionari e di 400 unita'
nell'area degli assistenti previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto
Funzioni centrali. L'assunzione avviene a decorrere dal 1°
luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle
graduatorie di merito formate all'esito della selezione
comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato,
alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi
nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima
data. Completata la procedura di stabilizzazione, le
graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento
da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione
organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi del Ministero della giustizia
e' conseguentemente aumentata di 2.600 unita' nell'Area dei
funzionari e di 400 unita' nell'Area degli assistenti
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro -
comparto Funzioni centrali. Per le finalita' di cui al
primo e al quarto periodo e' autorizzata la spesa di
68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui
a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure
selettive e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per
l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e
speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis. (Stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato). - 1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della
giustizia e' autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i
dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo
13, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi
nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data
del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base
dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei
limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a
legislazione vigente e dei posti disponibili in organico,
con possibilita' di scorrimento fra i distretti.
2. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni
urgenti in materia di termini normativi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2024, n.
302:
«Art. 1. (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. All'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in
fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le
facolta' assunzionali autorizzate con il decreto di cui al
secondo periodo hanno una validita' non superiore a tre
anni. Tali facolta' assunzionali, ivi incluse quelle
derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza
non possono essere prorogate. In via transitoria, le
facolta' assunzionali non ancora esercitate relative ad
annualita' pregresse all'anno 2025, gia' autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle
previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a
scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate
entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere
prorogate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 858, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322:
«858. Al fine di garantire la piena funzionalita' degli
uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di
organico, il Ministero della giustizia e' autorizzato, per
l'anno 2022, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, a indire procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza
dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione
organica, un contingente di 120 unita' di Area III,
posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli
dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione
attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle
procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore
dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di
cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 27, della
legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per
l'efficienza del processo penale nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari):
«Art. 1. (Delega al Governo per la modifica del codice
di procedura penale, delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, del codice penale e della collegata
legislazione speciale nonche' delle disposizioni
dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, per la
revisione del regime sanzionatorio dei reati e per
l'introduzione di una disciplina organica della giustizia
riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
processo penale).
(omissis)
27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26,
il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un
contingente di 1.000 unita' di personale da inquadrare
nella III area funzionale, fascia economica F1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere
dall'anno 2023»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 867, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«867. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli
organici negli uffici giudiziari nonche' garantire nel
tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari
introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari,
il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio
2023-2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste
a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali
pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore
al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione
organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente
di 800 unita' di personale non dirigenziale, di cui 327 da
inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare
nell'Area degli assistenti previste dal sistema di
classificazione professionale del personale introdotto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -
Comparto Funzioni centrali».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti
in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n.112:
«Art. 13. (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della giustizia e di misure organizzative
finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di
analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa).
1. (omissis).
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con
le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle
vacanze della dotazione organica del personale di livello
dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, in deroga alle ordinarie facolta'
assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti
della vigente dotazione organica, settanta unita' di
personale dirigenziale di livello non generale. Una quota
non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando e'
ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e'
riservata, attraverso procedure comparative che tengono
conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28,
comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli
dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di
studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia
maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area
professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per
cento dei medesimi posti residui e' altresi' riservata al
personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo
indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di
livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
almeno un triennio e con valutazione positiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in
materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di
personale del Ministero della giustizia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:
«Art. 4-bis. (Commissario straordinario per l'edilizia
penitenziaria). - 1. Per far fronte alla grave situazione
di sovraffollamento degli istituti penitenziari, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' nominato
un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.
Il commissario straordinario e' individuato tra soggetti
esperti nella gestione di attivita' complesse e nella
programmazione di interventi di natura straordinaria,
dotati di specifica professionalita' e competenza
gestionale per l'incarico da svolgere. Con la medesima
procedura di cui al primo periodo, l'incarico di
commissario straordinario puo' essere revocato, anche in
conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento
delle funzioni commissariali.
2. Il commissario straordinario, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8 e sentiti il capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il capo del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del
Ministero della giustizia, nel limite delle risorse
disponibili compie tutti gli atti necessari per la
realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonche'
delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle
strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di
garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. A
tal fine il commissario straordinario redige, entro
centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina
da parte della Corte dei conti, un programma dettagliato
degli interventi necessari, specificandone i tempi e le
modalita' di realizzazione, tenuto conto delle eventuali
localizzazioni decise ai sensi dell'articolo 17-ter del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e
indicando le risorse occorrenti. Il programma riporta
altresi' l'elenco degli interventi programmati e in corso,
gia' integralmente finanziati, sulle infrastrutture
penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di
essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del
relativo stato di attuazione e delle attivita' da porre in
essere, nonche' le modalita' di trasferimento sulla
contabilita' speciale di cui al comma 11. Gli interventi
riportati nel programma devono essere identificati dal
relativo codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e corredati dei relativi
cronoprogrammi procedurali. Il programma e' adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il commissario straordinario, in raccordo con i
direttori generali delle articolazioni del Ministero della
giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di
edilizia penitenziaria, anche minorile, provvede
all'attuazione del programma di cui al comma 2, mediante:
a) interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, completamento e ampliamento delle
strutture penitenziarie esistenti;
b) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di
alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di
fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte
a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) destinazione e valorizzazione dei beni immobili
penitenziari;
d) subentro negli interventi sulle infrastrutture
programmati o in corso alla data del provvedimento di
nomina, se esso non pregiudica la celerita' degli
interventi medesimi.
4. Il commissario straordinario assume ogni
determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o
per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi,
adottando la soluzione piu' vantaggiosa rispetto agli
interessi perseguiti; a tal fine, puo' stipulare protocolli
per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti
qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, e del supporto di societa' partecipate dallo
Stato e puo' avvalersi della vigilanza collaborativa
dell'Autorita' nazionale anti-corruzione ai sensi
dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 36 del 2023. L'approvazione dei progetti da
parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di
tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i
procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di
autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta e' fissato nella
misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorita'
competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono
rilasciati. Se le autorita' competenti richiedono
chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al
terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento
di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad
accertamenti di natura tecnica, l'autorita' competente ne
da' preventiva comunicazione al commissario straordinario e
i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi
fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti
e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorsi i quali prosegue comunque il procedimento
autorizzatorio.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti, il commissario
straordinario ha, sin dalla data di registrazione del
decreto di nomina da parte della Corte dei conti, con
riferimento a ogni fase del programma e a ogni atto
necessario per la sua attuazione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario straordinario opera in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, nel
rispetto della Costituzione, dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Si applica l'articolo 17-ter del citato
decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010.
6. Il commissario straordinario resta in carica sino al
31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il
commissario straordinario trasmette al Ministro della
giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione
sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2
ed entro novanta giorni dalla data di cessazione
dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione
finale sull'attivita' compiuta e sulle risorse impiegate.
Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati
disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
7. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 1, che opera sino alla data di cessazione
dell'incarico del commissario straordinario. Con proprio
provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della
giustizia, il commissario straordinario disciplina il
funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad
un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti
estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso e'
definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti,
fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di
limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di
importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000,
nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a
euro 400.000 annui. Nell'ambito della predetta struttura,
il commissario straordinario puo' avvalersi di personale in
posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti,
amministrazioni pubbliche e societa' partecipate fino ad un
massimo di cinque unita', con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza.
8. Sono esclusi dalle competenze del commissario
straordinario gli interventi finanziati a valere sulle
risorse destinate alle infrastrutture carcerarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i quali risulta affidato
l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.
9. Al commissario straordinario, in ragione della
particolare complessita' dell'incarico, e' attribuito un
compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in
misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che
della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10
del presente articolo. Fermo restando il limite massimo
retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui
al presente comma, conserva il trattamento economico fisso
e continuativo nonche' accessorio dell'amministrazione di
appartenenza, che resta a carico della stessa.
10. Per il compenso del commissario straordinario e per
il funzionamento della struttura di supporto di cui al
comma 7 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
338.625 per l'anno 2024 e di euro 995.400 per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, cui si provvede, quanto ad euro
338.625 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e,
quanto ad euro 812.700 per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al commissario
straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili
destinate per ciascuna annualita' all'edilizia
penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma
8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di
previsione del Ministero della giustizia e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le
risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel
decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i
quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Nella contabilita' speciale di cui al primo periodo
possono confluire altresi' ulteriori risorse, da destinare
all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni
pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche
internazionali.
12. Per gli interventi finanziati con le risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR
riportati nel decreto di cui al comma 2 restano fermi il
rispetto del cronoprogramma procedurale riportato nel
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e delle
successive modifiche da adottare ai sensi dell'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56, nonche' le modalita' di monitoraggio degli
interventi previste dal citato decreto-legge n. 59 del
2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5-ter,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35. (Reclutamento del personale).
(omissis)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti
per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di
quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario
e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello
impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti
direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei
ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3,
sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in
numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso. Entro il termine di validita' delle graduatorie e
nei limiti delle facolta' assunzionali gia' autorizzate, le
amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle
graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La
disposizione del quarto periodo non si applica alle
procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle
province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi
controllati o partecipati che prevedano un numero di posti
messi a concorso non superiore a venti unita' e per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per
l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con
decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma.
Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere
organizzativo, purche' in presenza di profili professionali
sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di
programmazione, possono reclutare il proprio personale, a
tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo
di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di
quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74».
 
Art. 18
Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attivita'
di analisi e valutazione della spesa

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: ((«o nell'Area delle elevate professionalita'», la parola: «prevista» e' sostituita dalla seguente: «previste»,)) le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo, puo' essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalita' di cui alla lettera b) del presente comma. ((Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalita' di cui alla lettera b) e' accantonata e resa indisponibile»;))
2) alla lettera b), dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con universita' e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la ((stipulazione)) di convenzioni con universita' e centri ((di ricerca e)) l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».
b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:
«891-bis. Per le finalita' di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attivita', dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso universita', enti di ricerca e societa' specializzate, ovvero organismi internazionali.
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare ((nell'Area)) dei funzionari e il contingente da inquadrare ((nell'Area)) delle elevate professionalita' da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo puo' essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, e' autorizzato il numero di unita' di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalita' autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((di cui al comma 891-ter)) e' svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. In considerazione delle attivita' connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attivita' di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili ((extragerarchiche)) di normale complessita', e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono inserite le seguenti: «della nuova governance europea di cui ai regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonche' del monitoraggio».
5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti: «Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ((e' sostituita)) da quella di cui all'allegato I al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 891 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato
dalla presente legge:
«891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni
interessate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento,
al finanziamento delle assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari o nell'Area delle elevate professionalita' e
delle elevate professionalita' previste dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto
Funzioni centrali, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, con corrispondente
incremento della dotazione organica, nonche' nel rispetto
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo e'
autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unita' di
personale. Dall'anno 2025 la percentuale di cui primo
periodo, puo' essere ridotta, anche temporaneamente, sino
al 70 per cento, destinando le relative risorse alle
finalita' di cui alla lettera b) del presente comma. Ai
fini della compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dalla riduzione di cui al precedente periodo, una
corrispondente quota, in termini di saldo netto da
finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalita'
di cui alla lettera b) e' accantonata e resa indisponibile;
b) per l'eventuale restante quota all'acquisizione di
competenze professionali ad elevata specializzazione in
materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche
e della revisione della spesa, mediante il conferimento di
incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con
universita' e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di
consulenza e di formazione.»
-Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 13-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver tito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2. (Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19). - 1.-13. Omissis
13-bis. Ai fini del monitoraggio della nuova governance
europea di cui ai regolamenti UE 2024/1263 e 2024/1264 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e
alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile
2024, nonche' del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma
626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con
riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita'
di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso
al partenariato pubblico-privato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo
di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2023, di esperti individuati
all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante
avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,
pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante
misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 8. (Reclutamento di personale per le attivita' di
controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). - 1. In
considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con
le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR
assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e
del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di
monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette
posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e
Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli,
Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, ed una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale destinata
alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».
 
Art. 19
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita'
amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi
europei e delle risorse delle politiche della coesione nonche' in
materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta

1. Al fine di garantire una maggiore e piu' efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, mediante la ((stipulazione)) di apposite convenzioni, della societa' in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualita', ivi compreso lo svolgimento di attivita' di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonche' alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del ((programma complementare)) al Programma operativo nazionale «Governance e capacita' istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' del predetto ((programma complementare)).
2. Al fine di garantire una piu' efficace realizzazione delle attivita' ad essa demandate, e' autorizzata la trasformazione della societa' Eutalia s.r.l. in societa' per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione e' composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della societa' Eutalia s.r.l. e' prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente ((comma si provvede)) nei limiti delle risorse ((umane, strumentali e finanziarie)) disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
((2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operativita' e sostenibilita' della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del PNRR - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilita' ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.))
3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC e' riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso ((onnicomprensivo)) annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC e' strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC e', altresi', determinata l'entita' del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessita' degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita'.
3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.».
4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate ((al reintegro)) delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilita' del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
((4-bis. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilita' residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilita' speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.))
5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive ((alla prima sono)) dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge ((n. 146 del 2021,)) calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ((come modificato dal comma 7 del presente articolo)).
6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali e' stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del ((comma 5)), e' divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e' subordinata alla rinuncia al contenzioso, ((da eseguire)) entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;
b) al comma 12, terzo periodo, le parole «e' prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di due anni».
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».
9. ((Alle minori entrate)) derivanti dall'applicazione del comma 5, ((valutate in)) euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante
"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
2024, n. 105:
«Art. 6. (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa).
(omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per
l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di
informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle
politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' autorizzato ad utilizzare le risorse del
Programma operativo complementare al Programma operativo
nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014-2020,
di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio
2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, gia' destinate alle
finalita' di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui
all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, nei limiti delle risorse che non
risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla
data del 31 luglio 2024 mediante la sottoscrizione dei
contratti con il personale selezionato sulla base delle
predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei
criteri di ammissibilita' del predetto Programma operativo
complementare».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante "Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, S.O:
«Art. 4. (Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche).
(omissis)
4. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali
societa', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento
del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, del
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante
"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di
coesione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio
2024, n. 105, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12. (Disposizioni in materia di contratti
istituzionali di sviluppo). - 1. Entro il 31 luglio 2024 il
Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua la
ricognizione sullo stato di attuazione, con particolare
riferimento all'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti, dei singoli interventi attuati nell'ambito dei
contratti istituzionali di sviluppo, gia' stipulati ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo
di cui al comma 1, nelle more della ricognizione ivi
prevista e della formalizzazione delle conseguenti
determinazioni da parte dei tavoli istituzionali previsti
dai medesimi contratti istituzionali, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni
di responsabile unico del contratto (RUC) sono trasferite
al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma
1, si provvede alla revisione della governance
istituzionale e delle modalita' attuative dei contratti
istituzionali di sviluppo.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli
articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico
di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti
istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo
svolgimento dell'incarico di RUC e' riconosciuto, a valere
sulle risorse destinate all'attuazione del contratto
istituzionale di sviluppo, un compenso omnicomprensivo
annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una
parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un
massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso
riconosciuto al RUC e' strettamente correlata al
raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del
cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di
sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC e', altresi',
determinata l'entita' del compenso riconosciuto in base al
valore e alla complessita' degli interventi previsti dal
contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle
competenze e delle responsabilita'.
3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di
sviluppo gia' stipulati alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, i tavoli istituzionali
previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con
apposita determinazione e senza pregiudizio per la
realizzazione degli interventi previsti, riconoscere
compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri
previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate
all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e
ancora disponibili."
- Si riporta il testo dell'articolo 246, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O:
«Art. 246. (Sostegno al Terzo settore nelle regioni del
Mezzogiorno e nelle regioni maggiormente colpite
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Con
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, sono concessi contributi volti al sostegno del
terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche' nelle
Regioni Lombardia e Veneto, con la finalita' di rafforzare
l'azione a tutela delle fasce piu' deboli della popolazione
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo
stanziamento complessivo per la misura e' pari ad euro 100
milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad
interventi per il contrasto alla poverta' educativa, e a
euro 20 milioni per l'anno 2021».
- Si riporta il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O:
«6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
- Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 4, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
"Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114:
«Art. 58. (Disposizioni finanziarie).
(omissis)
4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14,
18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per
l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023,
3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di
euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno
2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di
euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029,
478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro
per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1
milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, a 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8
milioni di euro per l'anno 2024, 1.908,4 milioni di euro
per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454
milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per
l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528
milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per
l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede:
a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4
milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per
l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 55;
d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1
milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che
aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di
euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per
l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e
0,198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 14 e 51;
e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023,
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese
derivanti dall'articolo 14;
f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il
20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della
relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 56, comma 2, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
"Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 2022, n. 114:
«Art. 56. (Disposizioni in materia di Fondo per lo
sviluppo e la coesione).
(omissis)
2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai
sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al
valore degli interventi definanziati in applicazione
dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o
piu' delibere da adottare entro novanta giorni dalla
scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7,
lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del
2019, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il
valore degli interventi definanziati e provvede
all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere
sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020.
Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare
la relativa disponibilita', con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa e'
corrispondentemente incrementata e ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di
cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di
definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui
al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili nel periodo
2026-2031 sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi
dell'articolo 58, ferma restando la possibilita' di
immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di
cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), della legge n.
178 del 2020.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, commi da 1 a 12
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili:
«Art. 5. (Disposizioni urgenti in materia fiscale). -
1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo
18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, pari complessivamente a 56.000.000 di euro a
decorrere dal 2021, sono destinate:
a) per un ammontare complessivo annuo non superiore a
44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per
l'anno 2022 ed a 44.970.000 euro a decorrere dall'anno
2023, all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1,
comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) per un ammontare pari a 11.673.830 euro per l'anno
2021, 11.210.000 euro per l'anno 2022 e a 11.030.000 euro a
decorrere dall'anno 2023 per le spese amministrative e di
comunicazione da attribuire alle amministrazioni che
sostengono i relativi costi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto residui, provvedendo
a rimodulare le predette risorse.
2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non e'
dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15
e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11
febbraio 1929, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929,
n. 810.10
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica
per i periodi d'imposta per i quali non e' decorso il
termine di accertamento del tributo nonche' ai rapporti
pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
3. All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Per l'esercizio 2020, le spese di cui al comma
1-bis sono gestite, d'intesa con il Dipartimento delle
finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze.».
3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24
mesi». La proroga di cui al primo periodo non si applica in
presenza di procedure di evidenza pubblica gia' definite
con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Qualora le
procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo
risultino gia' avviate a tale data, la proroga e' limitata
al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione.
4. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021,
all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, le parole: «le spese amministrative»
sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione dei premi e
le spese amministrative e di comunicazione».
5. All'articolo 36-bis, comma 5, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e'
stata sostenuta la spesa ovvero» sono soppresse.
6. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole da «e, fermo
restando quanto» fino a «delle societa' da esse
partecipate» sono soppresse.
6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui
all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni
di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli
interventi del Patrimonio Destinato nella forma di
operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto
di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un
risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato
dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal
bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione
legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data
di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi
l'utile riportato nel bilancio della societa'».
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno utilizzato in compensazione il
credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca
e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019, possono effettuare il riversamento
dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di
sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini
previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al
comma 7 e' riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta
indicati al medesimo comma 7 abbiano realmente svolto,
sostenendo le relative spese, attivita' in tutto o in parte
non qualificabili come attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito
d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma
1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del
2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla
disposizione d'interpretazione autentica recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. La procedura di riversamento spontaneo puo' essere
utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori
nella quantificazione o nell'individuazione delle spese
ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e
congruita' nonche' nella determinazione della media storica
di riferimento. L'accesso alla procedura e' in ogni caso
escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di
false rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo
di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni
inesistenti, nonche' nelle ipotesi in cui manchi la
documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle
spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti di cui
al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate
si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi
dovuti nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo,
accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura
di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al
comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle
entrate entro il 31 ottobre 2024, specificando il periodo o
i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta
per cui e' presentata la richiesta, gli importi del credito
oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed
elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle spese
ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione
del modello di comunicazione per la richiesta di
applicazione della procedura sono definiti con uno o piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione
indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle
entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il
versamento puo' essere effettuato in tre rate di pari
importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16
dicembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e
il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono
dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi
dovuti e' effettuato senza avvalersi della compensazione di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si
perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai
sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale,
il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza
prevista comporta il mancato perfezionamento della
procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento
degli stessi e degli interessi nella misura prevista
dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla
data del 17 dicembre 2024. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa
la punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater
del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo'
essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui
utilizzo in compensazione sia gia' stato accertato con un
atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti
impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del
credito d'imposta sia gia' stato constatato con un atto
istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero
crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente
riguardare l'intero importo del credito oggetto di
recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione
di sanzioni e interessi e senza possibilita' di applicare
la rateazione di cui al comma 10. Nelle ipotesi in cui la
procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti
di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un
contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui
al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e'
subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine
del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono
compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o
provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno
2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la
dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla
presentazione del ricorso. In deroga all'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di
decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di
ogni altro provvedimento impositivo, e' prorogato di due
anni con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma
7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.
Omissis»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 12 del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5. (Disposizioni urgenti in materia fiscale).
(omissis)
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo'
essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui
utilizzo in compensazione sia gia' stato accertato con un
atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti
impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'utilizzo del
credito d'imposta sia gia' stato constatato con un atto
istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero
crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente
riguardare l'intero importo del credito oggetto di
recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione
di sanzioni e interessi e senza possibilita' di applicare
la rateazione di cui al comma 10. Nelle ipotesi in cui la
procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti
di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un
contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui
al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento e'
subordinata alla rinuncia al contenzioso, da eseguire entro
il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di
giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di
recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data
del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come
rinuncia alla presentazione del ricorso. In deroga
all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di
recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, e'
prorogato di due anni con riferimento ai crediti d'imposta
di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.»
- Si riporta il comma 458 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale
per il triennio 2025-2027), come modificato dalla presente
legge:
«458. Ai soggetti che hanno fruito del credito
d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e
sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno presentato
richiesta di accesso alla procedura di riversamento
spontaneo entro il 3 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 5,
commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, e' riconosciuto un contributo in conto
capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo
del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite
di spesa di cui al comma 460 del presente articolo."
 
Art. 20
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori
pubblici

1. All'allegato I.11, articolo 8, del ((codice dei contratti pubblici,)) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente ((codice)) e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge ((29 luglio 2021)), n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi ((contenuta nel documento)) di fattibilita' delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, ((fino all'importo)) massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilita' delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale e' subordinato al versamento della predetta somma. Sono ((escluse)) dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovra' essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) "imprevisti", ((dell'allegato)) I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessita' operative connesse allo svolgimento dell'attivita' di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e' abrogato.
((2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione e' istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), che e' designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed e' retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unita' di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unita' nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero e' incrementata di una unita' dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonche' per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di cui al primo periodo puo' avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche' di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresi' autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonche' le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operativita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonche' la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementato di ulteriori due unita' dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le finalita' di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonche' di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalita' previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari complessivamente a euro 710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-septies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, modificative della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facolta' assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti di livello non generale con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il contingente di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' incrementato di quattro ulteriori unita' fino al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 152.479 per l'anno 2025 e di euro 304.958 per l'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per l'anno 2025 e di euro 200.000 per l'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonche' di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 per l'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-octies. L'Unita' di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unita' di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies del presente articolo.
2-novies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalita' di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilita', nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-decies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 dell'allegato I.11 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici", come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. (Disposizioni finali). − 1. La dotazione
organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonche'
del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nell'ambito della quale devono essere individuati, tra i
dirigenti tecnici di prima fascia, il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e, tra i dirigenti
tecnici, i Presidenti delle quattro Sezioni.
2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
costituisce centro di responsabilita' amministrativa
secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997 n. 279 e ai sensi dell'articolo
7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio
superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e
documenti di fattibilita' delle alternative progettuali di
cui all'articolo 47 del presente codice e all'articolo 48,
comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille
dell'importo complessivo del quadro economico relativo al
progetto o della stima sommaria dei costi contenuta nel
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della
Sezione speciale fino all'importo massimo di euro 100.000.
L'esame del progetto o dei documenti di fattibilita' delle
alternative progettuali da sottoporre al Consiglio
Superiore o alla Sezione speciale e' subordinato al
versamento della predetta somma. Sono escluse dal
versamento di cui al primo periodo le strutture a livello
centrale e quelle decentrate in cui si articola il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale
versamento dovra' essere detratto dall'importo stabilito
dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera e), numero 5) «imprevisti», dell'allegato
I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate,
nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche
tecniche e alle conseguenti necessita' operative connesse
allo svolgimento dell'attivita' di valutazione e di
consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
anche ai fini dell'integrazione della composizione del
Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera f).
3. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono iscritti in apposita unita'
previsionale di base dello Stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le risorse assegnate al Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono costituite:
a) dagli stanziamenti di cui al comma 3;
b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita'
del Servizio tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 7,
comma 9, della legge n. 166 del 2002;
c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di
legge;
c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al
comma 2-ter.
5. Al fine di garantire l'indipendenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e la continuita' assoluta
nello svolgimento delle funzioni, al Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applica il
disposto di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Dall'attuazione del presente allegato non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta l'articolo 19, comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali).
(Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».
- Il Regolamento del Parlamento Europeo del 13 giugno
2024, n. 1679 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che
modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento
(UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013
e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2024, Serie L.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 ottobre 2023 n. 186 recante "Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2023, n. 291.
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- Si riporta l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n.108:
«Art. 8. (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze».
- Si riporta l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9
giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 7. (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti).
(omissis)
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione
del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu'
efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro
8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1,
che possono avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale nelle materie
oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000
euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
al presente comma sono conferiti con le modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima
di trentasei mesi. Con le medesime modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli
incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
- Si riporta l'articolo 35-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142:
«Art. 35-bis. (Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza).
(omissis)
1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di
personale a tempo determinato in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026
sono destinate alle attivita' di assistenza tecnica
finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR
di competenza di ciascuna amministrazione. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000
annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
- Si riporta l'articolo 226, comma 9, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285 recante "Nuovo codice
della strada":
«Art. 226. (Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale).
(omissis)
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n.634 recante "Regolamento per l'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione." e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1994, n.
271.
- Si riportano l'articolo 50, commi 1 e 2, e l'articolo
50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante
"Codice dell'amministrazione digitale":
«Art. 50. (Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
personali ed il rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445».
«Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili
e accessibili le proprie basi dati ovvero i dati aggregati
e anonimizzati costituisce mancato raggiungimento di uno
specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte
dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e
comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei dirigenti
competenti, oltre al divieto di attribuire premi o
incentivi nell'ambito delle medesime strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale
Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla
titolarita' del trattamento, ferme restando le specifiche
responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 in capo al soggetto gestore della Piattaforma
nonche' le responsabilita' dei soggetti accreditati che
trattano i dati in qualita' di titolari autonomi del
trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' attivi.".
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 21
Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della
capacita' operativa del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «del sistema nazionale di protezione civile» sono inserite le seguenti «, con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,»;
b) le parole «e' consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015,» sono sostituite dalle seguenti: «e' consentito il riconoscimento»;
c) le parole «delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «delle integrazioni al trattamento economico accessorio gia' previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilita', articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.»
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacita' operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attivita' di coordinamento delle attivita' emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorita' nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del ((medesimo)) codice, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' incrementato al 17% della relativa dotazione organica a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
((2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a procedere, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attivita' lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7, del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante "Disposizioni
urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di
termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi",
pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2014, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 2014, n. 74,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile).
(omissis)
7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento,
il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema
nazionale di protezione civile, con particolare riferimento
alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al
presente articolo, nonche' al fine di assicurare
l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo e'
consentito il riconoscimento al personale non dirigenziale,
anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia,
impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del
Dipartimento della protezione civile nonche' presso il
Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e
monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze
marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al
trattamento economico accessorio gia' previste
dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011,
dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e
dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel
limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le
integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M.
n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle
prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze
Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilita',
articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni
dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze".
In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo
5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui
all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono
riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al
personale non dirigenziale impiegato presso il Centro
Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e
monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze
marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU)
e presso gli altri Presidi operativi attivati quali
Funzioni di supporto in fase di vigilanza».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazz.
Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:
«Art. 3. (Pubblico impiego).
(omissis)
63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di
fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono
cumulare indennita', compensi o emolumenti, comunque
denominati, anche se pensionabili, corrisposti
dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi
trattamenti economici accessori previsti da specifiche
disposizioni di legge a favore del personale
dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici
dipendenti prestano servizio».
- Si riporta il testo degli articoli 3, commi 1,
lettera a) e 2, lettera a) e 8 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione
civile", pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2018, n.
17:
«Art. 3. (Servizio nazionale della protezione civile
(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5,
commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001;
Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv.
legge 122/2010). - 1. Fanno parte del Servizio nazionale le
autorita' di protezione civile che, secondo il principio di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza,
garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in
relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di
indirizzo politico in materia di protezione civile e che
sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in
qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e
titolare delle politiche in materia;
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti,
strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti
concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza
con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto
stabilito dal presente decreto, operano con riferimento
agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di cui al
comma 1:
a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si
avvale il Presidente del Consiglio dei ministri
nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento
del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria
rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli
organismi internazionali in materia di protezione civile,
ferme restando le competenze del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le
Prefetture - Uffici Territoriali di Governo.
Omissis».
«Art. 8 (Funzioni del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
(Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107
decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5
e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo
4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005). -
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti
compiti che, nell'ambito delle attivita' di cui
all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative
forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni,
delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente
sul territorio nazionale in materia di protezione civile,
anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone
pratiche nelle attivita' di protezione civile;
b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla
gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale
previste o in atto;
c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui
all'articolo 15;
d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione
dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio
di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di
soccorso, contenenti il modello di intervento per
l'organizzazione della risposta operativa in caso o in
vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
e) il coordinamento dell'intervento del Servizio
nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo
nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite
una sala operativa nazionale e interforze operante con
continuita' presso il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di
assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni
colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste,
in raccordo con i Prefetti. Detto coordinamento e'
garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate
anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale
degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma
1, fatte salve le competenze delle Province autonome di
Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione
vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel
caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di
cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con
delibera del Consiglio dei ministri;
f) gli indirizzi generali per le attivita' di
formazione in materia di protezione civile, in raccordo con
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e
la prevenzione dei rischi naturali o connessi con
l'attivita' dell'uomo;
h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i
piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di
intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
i) la definizione dei criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al
processo di elaborazione delle norme tecniche per le
costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
l) il coordinamento della partecipazione del Servizio
nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione
europea in qualita' di autorita' competente ai sensi
dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed
il coordinamento delle operazioni del Servizio nazionale in
occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel
quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi
internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso
alle popolazioni colpite, con le modalita' di cui
all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo;
m) la formulazione delle richieste di assistenza
internazionale all'Unione europea o alla comunita'
internazionale per integrare l'intervento del Servizio
nazionale;
n) il coordinamento del supporto in qualita' di nazione
ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa
all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la
definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei
rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per
la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del
Dipartimento della protezione civile e' integrata nelle
commissioni, comitati od organismi competenti, comunque
denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla
programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali
attivita', sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura
delle autorita' competenti entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento
della protezione civile esprime pareri e proposte sugli
atti e i documenti prodotti, in materia, dalle
Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della
medesima Amministrazione».
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazz. Uff 9
maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).
(omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».
- Si riporta il testo dell'articolo 50-bis, comma 4,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016", pubblicato nella Gazz. Uff.
18 ottobre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 dicembre 2016, n. 294:
«Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
Comuni e del Dipartimento della protezione civile).
(omissis)
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita'
dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di
emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'articolo
1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un
anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di
emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui
al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di
960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52».
- Si riporta il comma 701 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella
Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli
investimenti concernenti il dissesto idrogeologico,
compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla
tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i
soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile possono, sulla base
della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel
limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di
lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro
flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2025, di
personale di comprovata esperienza e professionalita'
connessa alla natura degli interventi».
 
Art. 21 bis
((Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei
territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9
novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario
straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, le parole da: «il territorio della regione Marche» fino a: «marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023»;
b) al comma 678, secondo periodo, le parole da: «agli interventi necessari» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»;
c) dopo il comma 678 e' inserito il seguente:
«678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi
calamitosi e di protezione civile", pubblicato nella Gazz.
Uff. 11 gennaio 2023, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, pubblicata nella Gazz.
Uff. 11 marzo 2023, n. 60:
«Art. 2 (Poteri sostitutivi e nomina del Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).
(omissis)
2. Il Commissario straordinario del Governo per la
riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31
maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei
sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione della
ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali
ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da
applicare agli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 677 e 678,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2024, n. 305, S.O. come
modificato dalla presente legge:
«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione
pubblica a seguito degli eventi sismici che hanno colpitoi
territori della regione Marche compresi nei comuni di
Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori
della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide,
Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023 per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei
ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026
per le attivita' di progettazione, a seguito degli esiti
della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36,
comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,
n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, provvede alle attivita' di progettazione di cui al
primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono
trasferite alla contabilita' speciale intestata al medesimo
Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione
pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui
al comma 677 e delle esigenze connesse alla stessa si
provvede ai sensi e con le modalita' di cui ai commi da 644
a 646. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini,
nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse
allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli
1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies,
commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,
n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233. Al fine di assicurare l'immediato
avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno
2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60
milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232».
 
Art. 21 ter

((Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto gia' finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 392 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2024 n. 207 - Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2024, n. 305, S.O.
«392. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela
della salute dei lavoratori, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i
programmi di screening e di prevenzione di malattie
cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di
lavoro, comprese le relative campagne di formazione e
informazione, nonche' l'acquisizione di defibrillatori
semiautomatici e automatici da parte delle imprese.»
- Si riporta l'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 - Disposizioni in materia di universita' e di
ricerca scientifica e tecnologica. Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252.
«Art. 10. (Rifinanziamento di leggi e norme per gli
enti di ricerca). - 1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno
2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca
applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5
miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto
nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
attivita' secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50
miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si
provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono
corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi in
favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e
dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono
al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del
trattamento di missione e comunque per importi non
superiori al medesimo, uno specifico trattamento
forfettario, che tiene conto delle differenze del costo
della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere
attivita' di ricerca all'estero presso enti, centri e
istituzioni straniere o internazionali per periodi
continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui
al presente comma il Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine
perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. La Sincrotrone Trieste, societa' consortile per
azioni, e' costituita come societa' di interesse nazionale
ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La societa'
non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e avanzi
di gestione ai soci ed e' obbligata a reinvestire i
predetti utili o avanzi di gestione, nonche' eventuali
residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
acquistati, qualora non destinati alla costituzione della
riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di
cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attivita'
commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di
impresa. Alla societa' si applica dal 1° gennaio 2000 il
regime tributario degli enti non commerciali di cui agli
articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110,
110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' di cui agli articoli 19-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini
tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale, ai
fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando
cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive
soggette a tassazione in relazione alla prevista
destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le
posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di
imposta, con facolta' di richiesta dei relativi rimborsi.
Lo statuto e l'ordinamento contabile della societa', da
sottoporre al controllo del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito
il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono
modificati sulla base dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria, assicurando
una quota di partecipazione di soggetti pubblici non
inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di
componenti nominati dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche statutarie
delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al citato
decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della societa'
in termini di attivita' di ricerca e formazione, in
collegamento con il programma nazionale della ricerca e i
programmi europei internazionali, promuovendo la
collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche
stranieri e internazionali, nonche' in termini di
manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del
Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di
messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai
partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri,
pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle
procedure e la parita' di condizioni, con vincoli di
diffusione dei risultati per finalita' di ricerca e non
commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella
lettera d), del laboratorio, della strumentazione e del
personale da parte di soggetti privati, per obiettivi
funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle
componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga
ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformita' ai
compiti istituzionali della societa'.»
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204 - Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale
relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo
1997, n. 59. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
1998, n. 151.
«Art. 1. (Programmazione). - 1. Il Governo, nel
documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF),
determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli
interventi a favore della ricerca scientifica e
tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie
da attivare e assicurando il coordinamento con le altre
politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto,
il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale 3. Il PNR, con riferimento alla dimensione
europea e internazionale della ricerca e tenendo conto
delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi
comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel
rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali,
le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli
interventi possono essere specificati per aree tematiche,
settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche
prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello
Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura 4.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e
programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di
ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle
universita' e negli enti, operano in coerenza con le
finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il
monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di
loro competenza. I predetti piani e programmi sono
comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla
data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle
pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse
finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di
criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo
5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di
ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato,
degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle
universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e
indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante "Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n.
241.
- Si riporta il testo del capo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante
"Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1950, n. 112,
S.O.:
«Capo IV
Delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento
38.
I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze
nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti
disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a
procedimento disciplinare da parte del Consiglio
dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono
iscritti.
Il procedimento disciplinare e' promosso d'ufficio o su
richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.
39.
Quando risultano fatti che possono formare oggetto di
procedimento disciplinare, il presidente, verificatene
sommariamente le circostanze, assume le opportune
informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al
Consiglio per le conseguenti deliberazioni.
Il presidente fissa la data della seduta per il
giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare
all'interessato:
a) la menzione circostanziata degli addebiti;
b) il termine non inferiore a giorni venti e
prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale
egli puo' prendere visione degli atti relativi al suo
deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie
controdeduzioni scritte;
c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio
disciplinare;
d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti
alla seduta del Consiglio, si procedera' al giudizio in sua
assenza.
Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato puo'
chiedere di essere sentito.
40.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il
colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2) la censura, che e' una dichiarazione di biasimo per
la mancanza commessa;
3) la sospensione dall'esercizio della professione per
la durata da uno a sei mesi, salvo quanto e' stabilito dal
successivo art. 43;
4) la radiazione dall'Albo.
41.
La radiazione e' pronunciata contro l'iscritto che con
la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua
reputazione e la dignita' della classe sanitaria.
42.
La condanna per uno dei reati previsti dal Codice
penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento
di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto),
550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni
altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione
dall'Albo.
Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di
durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla
professione per una uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi
indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;
c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva
preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo,
n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di
lavoro).
La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo,
e' dichiarata dal Consiglio.
43.
Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della
professione preveduti dalla legge, importano di diritto
tale sospensione:
a) la emissione di un mandato o di un ordine di
cattura;
b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o
di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma
degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata
non superiore a tre anni;
d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza
detentive prevedute dall'art. 215 del Codice penale, comma
sccondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di
custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non
detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale,
comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (liberta' vigilata - divieto
di soggiorno in uno o piu comuni o in una o piu' province -
divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande
alcooliche - espulsione dello straniero dallo Stato).
La sospensione e' dichiarata dal Consiglio. Il
Consiglio puo' pronunciare, sentito il professionista, la
sospensione del sanitario ammonito dalla autorita' di
pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso
mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento
senza pregiudizio delle successive sanzioni.
Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione
dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il
provvedimento da cui essa e' stata determinata.
44.
Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il
sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento
penale e' sottoposto a giudizio disciplinare per il
medesimo fatto imputatogli, purche' egli non sia stato
prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non
averlo commesso.
E' altresi' sottoposto a procedimento disciplinare,
indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo
precedente, il sanitario a carico del quale siano state
applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o
l'ammonizione.
45.
Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone
i fatti addebitati e le circostanze emerse
dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente,
l'incolpato.
L'incolpato deve comparire personalmente.
Non e' ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti
tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non
ritenga necessario il loro intervento.
Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato,
il Consiglio decide.
46.
Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.
Per ogni seduta e' redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese ed anno;
b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun
procedimento.
I dispositivi delle decisioni sono riportati nel
verbale.
47.
La decisione deve, a pena di nullita', contenere
l'indicazione della data in cui e' stata adottata, dei
fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei
motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri
del Consiglio, che vi hanno preso parte. La decisione e'
pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di
segreteria che provvede a notificarne copia
all'interessato.
Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in
quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione
dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, da
adottarsi ai sensi dei precedenti artt. 42 e 43.
48.
Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento
disciplinare su richiesta del prefetto o del procuratore
della Repubblica ovvero nei procedimenti gia' iniziati
trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il
prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', con
la procedura stabilita per i sanitari condotti nell'art.
75, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 .
Il provvedimento del prefetto deve essere motivato a
norma dell'art. 47.
La disposizione dei precedenti commi si osserva anche,
in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione
dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale,
nei casi preveduti negli artt. 42 e 43.
49.
Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare
e' data immediata comunicazione, a cura del presidente, al
prefetto ed al procuratore della Repubblica
territorialmente competenti per l'Albo cui e' iscritto
l'incolpato, nonche' alle medesime autorita' di altra
circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
I provvedimenti di sospensione dall'esercizio
professionale e di radiazione, quando siano divenuti
definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi
della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o
radiato e alle autorita' ed agli enti ai quali deve essere
inviato l'Albo a norma dell'art. 2.
I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di
sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio
della libera professione, non possono avere esecuzione
prima che il prefetto della provincia, in cui i predetti
sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare
l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al
disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934,
numero 1265 .
50.
Il sanitario radiato dall'Albo puo' essere reiscritto,
purche' siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di
radiazione e, se questa derivo' da condanna penale, sia
intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto,
dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Sulla istanza di reiscrizione provvede il Consiglio con
la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
51.
L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
52.
Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati
centrali delle Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett.
g), del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 , ed
in quelli dinanzi alla Commissione centrale, ai sensi
dell'art. 18, lettera b), dello stesso decreto, si
osservano le precedenti disposizioni del presente capo.
Nel primo caso al presidente ed al Consiglio
dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente
sostituiti il presidente ed il Comitato centrale della
Federazione; nel secondo caso al presidente ed al Consiglio
dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente
sostituiti il presidente della Commissione centrale e la
stessa Commissione.
L'incolpato puo' essere sentito per rogatoria nelle
fasi istruttorie del procedimento.
Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli
per quanto riguarda le facolta' attribuite ai prefetti ed
ai procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a
carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni
da farsi alle medesime autorita'.»
- La legge 11 gennaio 2018 n. 31, recante "Delega al
Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della
salute", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio
2018, n. 25.
 
Art. 21 quater
((Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, e' costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente, nominato tra i consiglieri di Stato, nonche' da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non da' diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di conformare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.))

 
Art. 21 quinquies
((Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche

1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunita' terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunita' terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e gia' finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante
"Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di
processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di
recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura,
nonche' in materia di personale della magistratura e della
pubblica amministrazione", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2023, n. 186.:
«Art. 7. (Destinazione della quota dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa
alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello
Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento). −
1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione
statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti,
oggetto di ripartizione nell'anno 2023, e' utilizzata
prioritariamente per il finanziamento di interventi
straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e
dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle
domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre
2023.
Omissis».
- Si riporta il testo dell'articolo 104 del decreto
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
1972, n. 301.:
«Art. 104
Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del
titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate
con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della
regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o
della provincia di Bolzano.».
 
Art. 21 sexies
((Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.))

 
Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.