Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 marzo 2025
Trattamento economico dei direttori generali delle universita' per il quadriennio 2024-2027. (Decreto n. 272)


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al quale «sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che colloca il direttore generale tra gli organi dell'universita';
Visto il decreto interministeriale del 23 maggio 2001, con il quale sono stati determinati specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle universita', ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto interministeriale del 21 luglio 2011, n. 315, che ha fissato per il triennio 2011-2013 il trattamento economico dei direttori generali delle universita', in conformita' ai criteri e parametri stabiliti con il decreto interministeriale del 23 maggio 2001;
Considerato che la retribuzione annua lorda della posizione di vertice di un dirigente di II fascia del comparto universita', gerarchicamente subordinata a quella del direttore generale, comprensiva dell'indennita' di posizione, cosi' come previsto dal C.C.N.L. della dirigenza universitaria per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, e' quantificabile in circa euro 95.500;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la «sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico»;
Tenuto conto che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati;
Tenuto conto che l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, tra l'altro, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 194 del 30 marzo 2017, come integrato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 maggio 2018;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018;
Visto l'art. 45 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, che prevede l'incremento del trattamento economico fisso della dirigenza universitaria per il triennio 2016-2018;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021;
Visto l'art. 33 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, che prevede l'incremento del trattamento economico fisso della dirigenza universitaria per il triennio 2019-2021;
Considerato che l'art. 2 del decreto ministeriale del 21 luglio 2011, n. 315, ha stabilito che con successivo decreto, al termine del triennio 2011 - 2013, verranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle universita';
Tenuto conto che le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono state prorogate fino al 2014 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013 n. 122;
Considerato che ai sensi del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il limite massimo del trattamento economico del personale pubblico e' fissato nella misura di euro 240.000, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, riferito al livello retributivo del primo presidente della Corte di cassazione;
Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico della figura di direttore generale delle universita' e delle istituzioni ad ordinamento speciale statali;
Tenuto conto dell'opportunita' di adeguare il trattamento economico previsto per i direttori generali delle universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale dal decreto ministeriale n. 194 del 30 marzo 2017 sulla base dell'incremento stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018 e per il triennio 2019-2021;

Decreta:

Art. 1

1. Il trattamento economico dei direttori generali delle universita' statali e degli istituti statali ad ordinamento speciale e' fissato nelle sei fasce di cui all'art. 2, tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
importo del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno precedente

===================================
|FFO (milioni di euro)| Punti |
+=====================+===========+
|fino a 15 milioni | 10 |
+---------------------+-----------+
|da 15,001 milioni a | |
|30 milioni | 20 |
+---------------------+-----------+
|da 30,001 milioni a | |
|60 milioni | 30 |
+---------------------+-----------+
|da 60,001 milioni a | |
|120 milioni | 40 |
+---------------------+-----------+
|da 120,001 milioni a | |
|180 milioni | 50 |
+---------------------+-----------+
|da 180, 001milioni a | |
|280 milioni | 65 |
+---------------------+-----------+
|oltre 280 milioni | 75 |
+---------------------+-----------+

unita' di personale di ruolo (professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, personale dirigente e tecnico amministrativo a tempo indeterminato) in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente

=================================
| Personale | Punti |
+===================+===========+
|fino a 200 | 10 |
+-------------------+-----------+
|da 201 a 400 | 20 |
+-------------------+-----------+
|da 401 a 700 | 30 |
+-------------------+-----------+
|da 701 a 1000 | 40 |
+-------------------+-----------+
|da 1001 a 1500 | 50 |
+-------------------+-----------+
|da 1501 a 2000 | 60 |
+-------------------+-----------+
|oltre 2000 | 70 |
+-------------------+-----------+

numero di studenti in corso, inclusi gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e i dottorandi di ricerca. A tal fine sono presi in considerazione i dati utilizzati dal Ministero dell'universita' e della ricerca per il calcolo del costo standard per studente in corso del FFO dell'anno precedente e il numero di specializzandi e di dottorandi di ricerca al 31 dicembre dell'anno precedente

===============================
| Studenti | Punti |
+=================+===========+
|fino a 4.000 | 10 |
+-----------------+-----------+
|da 4.001 a 8.000 | 20 |
+-----------------+-----------+
|da 8.001 a 14.000| 30 |
+-----------------+-----------+
|da 14.001 a | |
|20.000 | 40 |
+-----------------+-----------+
|da 20.001 a | |
|30.000 | 50 |
+-----------------+-----------+
|da 30.001 a | |
|40.000 | 60 |
+-----------------+-----------+
|oltre 40.000 | 70 |
+-----------------+-----------+

presenza del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia o di centri residenziali per gli studenti gestiti dall'universita'

=============================================
| Medicina/centro residenziale | Punti |
+===============================+===========+
|Si' | 20 |
+-------------------------------+-----------+
|No | 0 |
+-------------------------------+-----------+

 
Art. 2

1. Sulla base dei criteri e punteggi di cui all'art. 1 e in relazione al totale del punteggio raggiunto
viene determinata la fascia di appartenenza e la retribuzione annua lorda minima e massima, comprensiva della tredicesima mensilita', del trattamento stipendiale del direttore generale, come indicato nella seguente tabella:
===================================================================== | | Punteggio | | Retribuzione | | Fascia | totale |Retribuzione minima | massima | +==========+===============+====================+===================+ | 1^ |superiore a 190| euro 183.429 | euro 194.032 | +----------+---------------+--------------------+-------------------+ | 2^ | da 166 a 190 | euro 169.645 | euro 182.369 | +----------+---------------+--------------------+-------------------+ | 3^ | da 141 a 165 | euro 155.861 | euro 168.585 | +----------+---------------+--------------------+-------------------+ | 4^ | da 121 a 140 | euro 138.897 | euro 154.801 | +----------+---------------+--------------------+-------------------+ | 5^ | da 101 a 120 | euro 121.932 | euro 137.837 | +----------+---------------+--------------------+-------------------+ | 6^ | fino a 100 | euro 108.149 | euro 120.872 | +----------+---------------+--------------------+-------------------+

2. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 1, la competente Direzione generale del Ministero dell'universita' e della ricerca comunica annualmente ad ogni Ateneo i dati da prendere in considerazione.
3. Entro l'intervallo della rispettiva fascia di riferimento, la determinazione della retribuzione da corrispondere al direttore generale e' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'universita', su proposta del rettore, tenendo conto del profilo professionale del soggetto individuato e dell'esperienza professionale posseduta.
4. Al direttore generale, in aggiunta alla retribuzione stipendiale, compete una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da erogarsi in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonche' qualsiasi incarico conferito al direttore generale dall'universita' presso cui presta servizio o su designazione della stessa.
6. Nel corso della durata del contratto il trattamento economico attribuito puo' essere rivisto, con le stesse modalita' di cui al comma 3, in caso di cambio di fascia di appartenenza a seguito di verifica dei criteri e applicazione dei parametri di cui all'art. 1.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al quadriennio 2024-2027 e sono comunque confermate per gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime.
8. Per gli anni 2021-2022-2023 restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 30 marzo 2017, n. 194.
9. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico delle singole amministrazioni universitarie.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 marzo 2025

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 648