Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 marzo 2025, n. 67
Regolamento recante la disciplina dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 39 e 39-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, espresso nell'adunanza del 18 luglio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 394 dell'8 gennaio 2025 e successiva integrazione dell'11 febbraio 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione

1. L'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' costituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contiene i dati relativi alle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata e il relativo sistema informatico e' distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, tra loro interconnesse e idonee a fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
3. La «sezione anagrafica» contiene i dati anagrafici e le loro variazioni dei soggetti titolari di patente nautica.
4. La «sezione patenti» contiene, per ciascun titolare, i dati relativi alle singole patenti nautiche, al loro rilascio, al rinnovo, all'eventuale sospensione o revoca e all'eventuale revisione o duplicato rilasciato.
5. La «sezione prescrizioni e limitazioni» contiene le prescrizioni e le limitazioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005.
6. La «sezione violazioni» contiene i dati relativi alle violazioni, commesse con un'unita' da diporto dal titolare della patente nautica, di norme previste dal decreto legislativo n. 171 del 2005, dal relativo regolamento di attuazione o da altre leggi o regolamenti applicabili in materia e che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie. I dati riportano l'indicazione del luogo, della data, del tipo di violazione commessa e dell'organo accertatore e con menzione del verbale di accertamento e contestazione e dell'eventuale ordinanza-ingiunzione o di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' del numero di individuazione dell'unita', ove previsto, con cui la violazione e' stata commessa.
7. La «sezione sinistri marittimi» contiene i dati relativi ai sinistri in cui e' stato coinvolto, con addebito di responsabilita', il titolare della patente nautica, ai quali ha fatto seguito l'irrogazione di sanzione amministrativa accessoria oppure l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, con l'indicazione, per ciascun sinistro, dei dati dell'unita' coinvolta, del tempo e del luogo ove lo stesso si e' verificato e con menzione degli estremi della sanzione irrogata o della sentenza emanata.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 39-bis del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante: «Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 2005.
«Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica
per unita' da diporto di lunghezza non superiore a
ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in
relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla
costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la
navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore
di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due
tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000
cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori
bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a
quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel
non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel
sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a
40,8 CV.
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di
lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in
possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da
diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri,
che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle
quali e' installato un motore di potenza e cilindrata
inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo
di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le
imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i
natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i
natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro
metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano
oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma
3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta
dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite
dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana,
ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a
condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano
coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i
danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio
decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge
20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini
dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti
categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da
diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica
di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di
natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua.
6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C
possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla
durata della loro validita', conseguenti all'esito degli
accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede
di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche
di categoria D possono essere indicate anche limitazioni
relative alla tipologia di unita' da diporto, alle
caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori
installati, ai limiti di navigazione, anche entro
specifiche distanze dalla costa e alle condizioni
meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono
essere indicate anche limitazioni alla durata della loro
validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di
specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o
mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle
limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e
fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le
limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente
nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati,
ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente
codice, adottato anche di concerto con il Ministro della
salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e
D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti
psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti
nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e
sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono
conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di
stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in
servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
in possesso di specializzazione di comandante di unita'
navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia
in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali
d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali
della Marina militare senza alcun limite dalla costa o
dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che
abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici
mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A e'
conseguita senza esami dal personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o
volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato
al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da
parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. La
stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal
personale militare della Guardia di finanza in servizio
permanente o in ferma volontaria, in possesso di
abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e
6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal
servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici
e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente
codice.
Art. 39-bis (Anagrafe nazionale delle patenti
nautiche). - 1. Per finalita' di sicurezza della
navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di
prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso
di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione
amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati
sull'utenza diportistica, anche a favore di altre
Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso
codice.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono
essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei
titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio
delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli
relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come
quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui
all'articolo 39, comma 6-bis;
c) i dati relativi alle violazioni di norme
previste dal presente codice, dal relativo regolamento di
attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in
materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni
amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il
titolare e' stato coinvolto con addebito di
responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di
sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di
sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti
annotate in anagrafe.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente
informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale, forniti dalle
Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi
e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle
compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati
di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere
i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale
per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza
del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro
elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero
dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo
Ministero ai sensi del citato articolo 62.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli
articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali
di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati,
le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico
rilevante e le misure di tutela per gli interessati,
assicurando la protezione dei dati personali per i diritti
e le liberta' degli interessati attraverso misure di
garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee
misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di
accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei
dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 634 recante: «Regolamento per
l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
centro di elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre
1994.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante: «Regolamento di
attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da
diporto» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del
22 settembre 2008.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti agli articoli 39 e 39-bis del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine
di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo'
essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
 
Art. 2

Funzionamento

1. I dati di cui all'articolo 1 sono forniti al Centro elaborazione dati dai soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 171 del 2005.
2. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile, al termine dei procedimenti di rilascio, rinnovo, sospensione, revoca, revisione e duplicato della patente nautica, trasmettono i relativi dati al Centro elaborazione dati per via telematica.
3. Gli organi accertatori di cui all'articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le autorita' competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trasmettono per via telematica al Centro elaborazione dati le informazioni di cui all'articolo 1, comma 6, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria.
4. Le Capitanerie di porto, all'esito delle inchieste sui sinistri marittimi condotte da loro stesse o dalle Direzioni marittime in cui hanno sede o dagli uffici dipendenti, che comportano addebito di responsabilita' per il titolare di patente nautica nonche' l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, trasmettono al Centro elaborazione dati per via telematica i dati di cui all'articolo 1, comma 7, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che irroga la sanzione accessoria o dell'avvenuta conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 39-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della citata
legge 24 novembre 1981, n. 689:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20
giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 3

Popolamento

1. Per le patenti nautiche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il popolamento dell'anagrafe nazionale con i dati di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, avviene in modalita' dinamica con la loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati a cura delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli Uffici della motorizzazione civile che le hanno rilasciate, quando viene richiesto il rinnovo o il duplicato della patente nautica o e' disposta la sua sospensione, revoca o revisione.
2. Quando si verificano i casi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, gli organi accertatori di cui all'articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e le Capitanerie di porto, qualora si tratti di patenti nautiche non ancora migrate nell'anagrafe nazionale, comunicano i relativi dati all'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, il quale provvede alla loro trasmissione per via telematica al Centro elaborazione dati, contestualmente ai dati di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli Uffici della motorizzazione civile annotano sul registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, l'avvenuto trasferimento dei dati relativi alla patente nautica nell'anagrafe nazionale. Le successive operazioni relative alle patenti nautiche migrate sono eseguite esclusivamente nell'anagrafe nazionale.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all' articolo 39-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146:
«Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino
all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti
nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati
di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro
conforme al modello approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.».
 
Art. 4

Operazioni eseguibili

1. L'inserimento nell'anagrafe nazionale dei dati relativi a rinnovi, duplicati, sospensioni, revoche o revisioni, inerenti a patenti nautiche gia' migrate, e' eseguito a cura della Capitaneria di porto, dell'Ufficio circondariale marittimo o dell'Ufficio della motorizzazione civile che ha curato il corrispondente procedimento.
2. L'inserimento nell'anagrafe nazionale dei dati di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, e' eseguito, rispettivamente, dall'organo accertatore o dall'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 2, comma 3, o dalla Capitaneria di porto di cui all'articolo 2, comma 4.
3. L'anagrafe nazionale delle patenti nautiche rende disponibili i dati in essa contenuti, limitatamente a quelli indispensabili al perseguimento delle rispettive finalita', alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' alle autorita' pubbliche autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'accesso e' garantito a titolo gratuito ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994 e a titolo oneroso alle autorita' pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634:
«Art. 1. - 1. Le pubbliche amministrazioni e le
persone fisiche e giuridiche private possono essere ammesse
ad usufruire delle informazioni contenute nella banca dati
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
2. Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono
usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per
gli specifici compiti d'istituto.».
«Art. 3. - 1. L'utenza del servizio e' concessa,
valutati in ogni caso i motivi di interesse pubblico e
tenuto conto delle disponibilita' di collegamenti al
momento della concessione, nel seguente ordine di
preferenza per categoria:
a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia
di bilancio e di gestione; amministrazioni regionali,
provinciali, comunali; universita' ed istituti pubblici di
istruzione e di ricerca; societa' a prevalente
partecipazione statale; societa' concessionarie di pubblici
servizi;
b) categoria B: persone fisiche e giuridiche,
associazioni ed enti non compresi nella categoria A.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati).
- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' attivi.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 5

Dati trattati

1. Nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche sono raccolte le seguenti informazioni sul titolare di patente nautica:
a) cognome;
b) nome;
c) codice fiscale, ove previsto;
d) luogo, data di nascita e nazionalita';
e) residenza anagrafica;
f) numero della patente nautica e numero del relativo stampato a rigoroso rendiconto;
g) autorita' che ha rilasciato la patente nautica;
h) data di rilascio della patente nautica;
i) validita' della patente nautica;
l) categoria e abilitazione della patente nautica;
m) eventuali limitazioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005;
n) eventuali prescrizioni mediche annotate sulla patente nautica;
o) eventuali sospensioni della patente nautica;
p) eventuale revoca della patente nautica e motivazione;
q) eventuali revisioni di cui all'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;
r) i dati di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.
2. I dati anagrafici possono essere verificati con i dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 171 del 2005 e dell'articolo 62, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti agli articoli 39 e 39-bis del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146:
«Art. 39 (Revisione delle patenti nautiche). - 1.
L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la commissione
medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti
nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di
patente posseduta. L'esito della visita medica e'
comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli
eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per
l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o
prescrizioni nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti
nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate
in determinati periodi o su disposizione dell'autorita'
giudiziaria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 62, commi 1-5, del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi
della popolazione residente" e all'Anagrafe della
popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita
ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base
di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza
annuale in conformita' alle regole tecniche di cui
all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati
personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i
servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i
dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo
1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita'
definite con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis. Le
modalita' e i tempi di adesione da parte dei comuni
all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente
dismissione della versione analogica dei registri di stato
civile, sono definiti con uno o piu' decreti di cui al
comma 6-bis.
2-ter. Con uno o piu' decreti di cui al comma 6-bis
sono definite le modalita' di integrazione nell'ANPR delle
liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle
liste di sezione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai
numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente
allineati con i medesimi dati resi disponibili
dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai
sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche
ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini
e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei
servizi, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici
eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati
con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di
servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. I Comuni
accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR,
nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con
modalita' automatiche, delle verifiche necessarie
all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle
proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita'
telematica. La certificazione dei dati anagrafici in
modalita' telematica e' assicurata dal Ministero
dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di
documenti digitali muniti di sigillo elettronico
qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e
2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la
piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche
mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR
assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.
L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice
identificativo univoco per garantire la circolarita' dei
dati anagrafici e l'interoperabilita' con le altre banche
dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli
ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un
costante allineamento dei propri archivi informatizzati,
integrati con il codice identificativo univoco di cui al
comma 3, con le anagrafiche contenute nell'ANPR.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note
all'articolo 4.
 
Art. 6

Trattamento dei dati

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati di cui all'articolo 5 per la tenuta dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e si avvale, per le finalita' previste dal presente regolamento, delle Capitanerie di porto, degli Uffici circondariali marittimi, degli Uffici della motorizzazione civile, degli organi accertatori di cui all'articolo 39-bis, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 171 del 2005 e del Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione degli illeciti compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre amministrazioni.
3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'articolo 39-bis del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2,
lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora
siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero,
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di
regolamento o da atti amministrativi generali che
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.
1-bis. I dati personali relativi alla salute,
pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante
interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto
superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana
del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della poverta' (INMP), nonche',
relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle
province autonome, nel rispetto delle finalita'
istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate
con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi
del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali.
1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno
o piu' decreti adottati ai sensi del comma 1,
l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi
incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi
quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da
altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i
propri sistemi informativi.
I decreti di cui al primo periodo adottati, previo
parere del Garante per la protezione dei dati personali,
nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida
emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di
interoperabilita', definiscono le caratteristiche e
disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno
del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o
pseudonimizzati, per le finalita' istituzionali di
ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di
altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo,
indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge
e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e
incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2-septies.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 7

Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso

1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate con le modalita' definite dal Piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
2. L'accesso alle funzioni e ai dati dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' regolato e consentito alle autorita' pubbliche di cui all'articolo 39-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2005 con le modalita' contenute nel Piano di Sicurezza di cui al comma 1.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti all'articolo 39-bis del citato
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 8
Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei
dati personali

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove riscontri, nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio, elementi per ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento UE/2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, si vedano le note all'articolo 6.
 
Art. 9

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2025

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica
Butti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1577