Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 22 aprile 2025 |
Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone d'importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Visto la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e, in particolare, l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 4, con il quale il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto l'art. 34, comma 1, lettera f-bis), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Matese, e la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, all'art. 1, commi 1117 e 1118, ne prevede le relative dotazioni finanziarie; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Considerato che il territorio amministrativo interessato dall'area protetta e' condiviso, quanto alle competenze, dalla Regione Campania e dalla Regione Molise e che l'istituendo Parco nazionale del Matese, oltre ad includere il territorio del Parco regionale del Matese - gia' istituito con delibera di giunta della Regione Campania n. 1407 del 12 aprile 2002 -, si estendera' includendo nuovi comuni sul versante campano con un ampliamento territoriale anche sul versante molisano; Considerato che, la Direzione generale competente dal 2018 ha avviato un tavolo istituzionale finalizzato all'istituzione del Parco nazionale del Matese con il coinvolgimento partecipativo degli enti locali territorialmente interessati avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Considerato che in data 8 settembre 2020 e' stata presentata alle Regioni Campania e Molise la rimodulazione della proposta gia' predisposta dall'ISPRA con nota prot. n. 30566 del 10 luglio 2020 acquisita al prot. n. 53788 in data 11 luglio 2020; Considerato che sono stati valutati i contributi nel frattempo pervenuti da parte delle regioni interessate e l'ISPRA con nota prot. n. 55107 del 18 ottobre 2021, ha trasmesso la proposta tecnica complessiva di perimetrazione relativa sia al versante campano che a quello molisano; Considerato che, a seguito della complessa ed articolata fase istruttoria, nel tavolo istituzionale del 15 novembre 2021, di concerto con ISPRA, e' stata definita la proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione del Parco nazionale del Matese, e con nota prot. n. 131091 del 24 novembre 2021 si e' provveduto a formalizzare sia alla Regione Campania che alla Regione Molise, la richiesta di acquisire il previsto parere tecnico di rispettiva propria competenza entro il 3 gennaio 2022; Considerato che non essendo pervenuto alcun riscontro, al fine di consentire la piu' ampia partecipazione degli enti locali interessati, con nota PNA prot. n. 7141 del 21 gennaio 2022 trasmessa sia alla Regione Campania che alla Regione Molise e' stata concessa una proroga al 30 marzo 2022 per l'acquisizione dei suddetti pareri tecnici; Vista la nota PNM prot. n. 46293 del 15 aprile 2022 con la quale e' stato rinnovato l'invito alle regioni interessate a fornire con l'urgenza del caso le osservazioni ed i contributi di competenza, al fine di dare seguito ai lavori del tavolo tecnico istituzionale e pervenire alla definizione della proposta conclusiva di istituzione del Parco da sottoporre alle intese di legge delle regioni stesse e al parere della Conferenza unificata; Vista la nota della giunta della Regione Campania prot. n. 357624 dell'11 luglio 2022 con la quale in merito al procedimento istitutivo del Parco nazionale del Matese, d'intesa con l'Ente Parco regionale del Matese, ha chiesto la disponibilita' ad essere presenti in loco con i funzionari tecnici dell'ISPRA «per un confronto sulla perimetrazione del Parco nazionale con i funzionari tecnici dei comuni interessati»; Considerato che con nota PNM prot. n. 90929 del 20 luglio 2022, la Direzione generale competente con riferimento alla nota della Regione Campania in data 11 luglio 2022, nel confermare la propria disponibilita' alla massima collaborazione istituzionale, ha ritenuto necessario, considerato il tempo trascorso, che al fine di valutare un eventuale nuovo coinvolgimento da parte di ISPRA, fosse ormai improcrastinabile acquisire preventivamente la proposta regionale di perimetrazione e zonizzazione relativa al versante campano del Parco; Considerato che la Regione Molise ha completato i diversi adempimenti di competenza mentre la Regione Campania, nuovamente sollecitata con nota PNM prot. n. 35249 del 9 marzo 2023, non forniva alcun riscontro; Vista la nota UDCM prot. n. 28781 del 19 dicembre 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica inviata al Presidente della Regione Campania al fine di consentire il proseguo del percorso condiviso per l'istituzione del Parco nazionale del Matese; Vista la nota PNM prot. n. 35215 del 23 febbraio 2024 con la quale, preso atto che la Regione Molise ha gia' completato da tempo i diversi adempimenti di competenza, mentre l'assenza di una posizione da parte della Regione Campania non consente al MASE di concludere in autonomia il procedimento istitutivo del Parco nazionale - ampiamente attenzionato nei territori matesini, con il conseguente rischio di compromissione della conservazione dello stato dei luoghi -, e' stata comunicata l'intenzione dell'amministrazione di avviare le procedure per addivenire alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991 e all'individuazione delle relative misure di salvaguardia; Considerata, pertanto, la necessita' di richiedere all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) «sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, di elementi fisici ben riconoscibili sul territorio, nonche' delle carte di valore ecologico e di sensibilita' ambientale gia' disponibili dalla precedente istruttoria di area vasta condotta nel 2021», di acquisire una proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, ovvero di confermare la precedente perimetrazione e zonizzazione provvisoria, unitamente alle misure di salvaguardia da applicare alle diverse zone del Parco»; Vista la nota prot. n. 13638/2024 dell'8 marzo 2024 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) con riferimento alla richiesta di una cartografia definitiva per avviare le procedure di delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese - rispetto alla proposta tecnica di perimetrazione elaborata nel 2021 -, ha chiesto di posticipare la data di trasmissione della documentazione richiesta al 29 marzo 2024, stante la necessita' di un'ulteriore verifica cartografica puntuale con il supporto di ortofoto e immagini satellitari tenuto conto, altresi', delle intervenute numerose e complesse richieste di modifica delle misure di salvaguardia inviate dalla Regione Molise che ha raccolto le istanze dei comuni che rientrerebbero nell'istituendo Parco nazionale; Vista la nota prot. n. 20197 del 10 aprile 2024 con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha trasmesso la relazione relativa alla perimetrazione e zonizzazione dell'istituendo Parco nazionale del Matese unitamente alle modifiche apportate alle misure di salvaguardia (di cui all'art. 6 della legge n. 394/1991) rispetto al testo dell'ex MITE che aveva gia' recepito le proposte delle Regioni Campania e Molise, definite prevalentemente sulla base delle richieste dei comuni molisani (pervenute tramite la Regione Molise) ritenute accettabili dal punto di vista tecnico-scientifico; Considerato che la proposta presentata da ISPRA, coerentemente a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, tiene conto degli elementi fisici riconoscibili sul territorio; delle zone ad alto valore ecologico presenti nell'area di interesse nel Parco (tra cui quattro aree protette regionali); delle informazioni relative alle carte di sensibilita' ambientale; della presenza di corridoi ecologici e dei siti Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE «Habitat» e n. 147/2009 «Uccelli» (per un totale di dodici siti) che indicano l'importanza di questo territorio a livello comunitario ; Considerato che la proposta tecnica di perimetrazione provvisoria interessa esclusivamente il territorio della Regione Campania e della Regione Molise e, a livello di enti di locali, del tutto o in parte, i territori dei Comuni di Letino, Cusano Mutri, San Gregorio Matese, Valle Agricola, Pietraroja, Gallo Matese, Sassinoro, Castello del Matese, Capriati a Volturno, Piedimonte Matese, Cerreto Sannita, San Potito Sannitico, San Lupo, Prata Sannita, Fontegreca, Raviscanina, Pontelandolfo, San Lorenzello, Faicchio, Sant'Angelo d'Alife, Gioia Sannitica, Morcone, Ailano, San Salvatore Telesino, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Alife, Casalduni, Ciorlano, Telese Terme, Pratella, Castelpizzuto, Longano, Monteroduni, Roccamandolfi, Guardiaregia, Sant'Agapito, San Massimo, Macchia d'Isernia, Campochiaro, Sepino, San Polo Matese, Pettoranello del Molise, Cantalupo nel Sannio, Bojano, Castelpetroso, Colli a Volturno, San Giuliano del Sannio, Santa Maria del Molise, Montaquila, Fornelli, Pozzilli, Isernia, Venafro e che la stessa ricomprende il perimetro del Parco regionale del Matese, per un totale di cinquantaquattro comuni, di cui trentuno nella Regione Campania e ventitre nella Regione Molise per una estensione complessiva della delimitazione provvisoria pari a 93.347,47 ha, di cui 54.320,91 ha in Campania (58,2% della superficie totale) e 39.026,56 ha in Molise (41,8 % della superficie totale); Viste le note del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. PNM n. 108403 e n. 108404 del 12 giugno 2024, con le quali, sulla base di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' stata trasmessa alle Regioni Campania e Molise ed agli enti locali interessati, la proposta di misure di salvaguardia da applicare alle diverse zone dell'istituendo Parco nazionale del Matese e la relativa cartografia chiedendo agli stessi di esprimere il «sentito» di competenza nel termine per il riscontro, di venti giorni per gli enti locali interessati e quarantacinque giorni per le Regioni Campania e Molise; Acquisiti, entro i termini prestabiliti nella citata richiesta ministeriale del 12 giugno 2024, i pareri, le richieste e le osservazioni dei seguenti enti: 1. Comune di Bojano, comunicazione acquisita al prot. n. 120498 in data 1° luglio 2024; 2. Comune di Campochiaro, comunicazione acquisita al prot. n 120878 in data 1° luglio 2024; 3. Capriati a Volturno, comunicazione acquisita al prot. n. 122438 in data 3 luglio 2024; 4. Casalduni, comunicazione acquisita al prot. n. 120891 in data 1° luglio 2024; 5. Castelpizzuto, comunicazione acquisita al prot. n. 121974 in data 2 luglio 2024; 6. Castelvenere, comunicazione acquisita al prot. n. 122463 in data 3 luglio 2024; 7. Colli a Volturno, comunicazione acquisita al prot. n. 121533 in data 2 luglio 2024; 8. Longano, comunicazione acquisita al prot. n. 121023 in data 2 luglio 2024; 9. Monteroduni, comunicazione acquisita al prot. n. 122906 in data 3 luglio 2024; 10. Morcone, comunicazione acquisita al prot. n. 121025 in data 2 luglio 2024; 11. Pietraroja, comunicazione acquisita al prot. n. i123349 in data 4 luglio 2024; 12. Pontelandolfo, comunicazione acquisita al prot. n. 122211 in data 3 luglio 2024; 13. Prata Sannita, comunicazione acquisita al prot. n. 121528 in data 2 luglio 2024; 14. Pratella, comunicazione acquisita al prot. n. 121916 in data 2 luglio 2024; 15. Roccamandolfi, comunicazione acquisita al prot. n. 120698 in data 1° luglio 2024; 16. San Giuliano del Sannio, comunicazione acquisita al prot. n. 122894 in data 3 luglio 2024; 17. San Gregorio Matese, comunicazione acquisita al prot. n. 122209 in data 3 luglio 2024; 18. San Massimo, comunicazione acquisita al prot. n. 121929 in data 2 luglio 2024; 19. San Polo Matese, comunicazione acquisita al prot. n. 120906 in data 1° luglio 2024; 20. Sassinoro, comunicazione acquisita al prot. n. 120498 in data 1° luglio 2024; 21. Venafro, comunicazione acquisita al prot. n. 121578 in data 2 luglio 2024; Considerato che con note TBM prot. n. 130078; n. 130080, n. 130082, n. 130083 e n. 130084 del 15 luglio 2024, e' stato chiesto ad ISPRA, di valutare quanto pervenuto da parte degli enti sopra richiamati; Vista la nota della giunta regionale Campania n. 293016 in data 12 giugno 2004 acquisita al prot. n. 109026 in data 13 giugno 2024 con la quale e' stata trasmessa la «proposta definitiva di perimetrazione e zonazione del Parco nazionale del Matese», composta da stralci cartografici in formato immagine, non utilizzabili per i dovuti controlli ed approfondimenti cartografici; Vista la nota n. 299393 in data 17 giugno 2024 acquisita al prot. n. 111390 del 17 giugno 2024 con la quale la giunta campana, Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema, ha assicurato, l'inoltro - nel termine di cui alla nota PNM prot. n. 108403 del 12 giugno 2024 - delle «eventuali osservazioni alle misure di salvaguardia provvisorie predisposte dall'ISPRA»; Vista la nota PNM prot. n. 112998 del 19 giugno 2024, con la quale e' stato chiesto ad ISPRA, di valutare quanto trasmesso dalla Regione Campania con note prot. n. 109026 del 13 giugno 2024 e prot. n. 111390 del 17 giugno 2024; Vista la nota dell'ISPRA acquisita al prot. n. 115554 del 24 giugno 2024, con al quale l'Istituto ha rappresentato l'esigenza di acquisire, per poter procedere alla valutazione tecnica, le cartografie relative alla proposta della Regione Campania in formato vettoriale; Vista la nota TBM prot. n. 119037 del 27 giugno 2024, con la quale al fine di poter consentire il proseguo dell'iter istituivo nel rispetto della tempistica prevista, e' stato chiesto alla Regione Campania di acquisire quanto richiesto da ISPRA; Vista la nota TBM prot. n. 128988 del 12 luglio 2024, con la quale la Regione Campania e' stata sollecitata a fornire riscontro; Vista la nota della giunta regionale Campania n. 363309 del 23 luglio 2024 acquisita al prot. n. 136732 del 23 luglio 2024, con la quale sono pervenute le cartografie richieste in formato vettoriale nonche' la bozza di disciplina di tutela del Parco, non presente come allegato nel precedente invio; Vista la nota TBM prot. n. prot. n. 137668 del 24 luglio 2024, con la quale la Direzione ha provveduto a trasmettere ad ISPRA quanto da ultimo pervenuto da parte della giunta regionale Campania in data 23 luglio 2024; Vista la nota dell'ISPRA, prot. n. 45101/2024 del 9 agosto 2024 acquisita al prot. n. 149403 del 9 agosto 2024, con la quale l'Istituto ha trasmesso la relazione contenente le valutazioni relative alle proposte della Regione Campania e dei comuni inoltrate dal MASE e i dati cartografici in formato vettoriale della proposta tecnica di perimetrazione e zonazione; Considerato che sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche e delle modifiche apportate da ISPRA su richiesta della Regione Campania e dei comuni, e' stata definita una nuova proposta di perimetrazione e zonazione. La superficie totale dell'area protetta e' pari a 92.705, di cui 53.701 ha in Campania (58% della superficie totale) e 39.004 ha in Molise (42% della superficie totale). All'interno della perimetrazione definitiva ricadono in totale cinquantaquattro comuni, di cui trentuno nella Regione Campania e ventitre nella Regione Molise; Considerato che riguardo la perimetrazione del Parco nazionale del Matese, la nuova proposta trasmessa dall'ISPRA in data 9 agosto 2024 ha tenuto conto di alcune richieste di riduzione del territorio rispetto alla proposta trasmessa dall'Istituto in data 10 aprile 2024 e, pertanto, a conclusione dell'istruttoria condotta sulle proposte del Molise e della Campania, le porzioni di territorio che si e' ritenuto includere interessano, per la Regione Campania: Letino, Cusano Mutri, San Gregorio Matese, Valle Agricola, Pietraroja, Gallo Matese, Sassinoro, Castello del Matese, Capriati a Volturno, Piedimonte Matese, Cerreto Sannita, San Potito Sannitico, San Lupo, Fontegreca, Raviscanina, Pontelandolfo, San Lorenzello, Prata Sannita Faicchio, Sant'Angelo d'Alife, Gioia Sannitica, Morcone, San Salvatore Telesino, Ailano, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Alife, Casalduni, Ciorlano, Telese Terme, Castelvenere. Per la Regione Molise: Castelpizzuto, Longano, Monteroduni, Roccamandolfi, Guardiaregia, Sant'Agapito, San Massimo, Macchia d'Isernia, Campochiaro, Sepino, San Polo Matese, Pettoranello del Molise, Cantalupo nel Sannio, Bojano, Castelpetroso, Colli a Volturno, San Giuliano del Sannio, Santa Maria del Molise, Montaquila, Fornelli, Pozzilli, Isernia, Venafro; Vista la nota dell'ISPRA, prot. n. 52502 acquisita al prot. n. 175028 in data 26 settembre 2024, con la quale l'Istituto ha trasmesso l'integrazione relativa alla valutazione della proposta di modifica delle misure di salvaguardia dell'istituendo Parco nazionale del Matese elaborate dalla Regione Campania, non fornite nella precedente relazione dell'Istituto acquisita in data 9 agosto 2024; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 18581/2024 del 24 ottobre 2024 con la quale e' stato ordinato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica «di provvedere - visto il lungo tempo trascorso dall'istituzione del Parco nazionale con l'inserimento della lettera f-bis al comma 1 dell'art. 34 della legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1, comma 1116, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria, nonche' all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi». Vista la nota dell'ISPRA, prot. n. 61050 in data 8 novembre 2024 acquisita al prot. n. 204580 in pari data, con la quale sono state trasmesse ulteriori integrazioni in merito alle valutazioni trasmesse dall'Istituto stesso con precedente nota acquisita al prot. n. 175028 in data 26 settembre in merito alle proposte di modifica delle misure di salvaguardia proposte dalla Regione Campania e relative all'istituendo Parco nazionale del Matese; Vista la nota TBM prot. n. 210297 del 18 novembre 2024 con la quale considerata la complessita' ed eterogeneita' dei profili da valutare in considerazione della rilevanza degli effetti che l'inclusione delle aree nel (pur provvisorio) perimetro del Parco produce sotto il profilo ambientale, economico e dell'organizzazione amministrativa, sono stati sottoposti ad ISPRA per opportuna conoscenza e condivisione, i prospetti relativi rispettivamente alle proposte presentate dai comuni interessati e dalla Regione Campania ritenute «non accoglibili» e le relative motivazioni; Vista la nota dell'ISPRA prot.n. 64716 in data 26 novembre 2024 acquisita al prot. n. 216535 in pari data, con la quale l'Istituto ha condiviso i contenuti dei prospetti relativi rispettivamente alle proposte presentate dai comuni interessati e dalla Regione Campania ritenute «non accoglibili» e le relative motivazioni ritenendoli coerenti con le valutazioni precedentemente inviate; Vista la nota TBM prot. n. 219795 del 29 novembre 2024 con la quale sono stati comunicati alla Regioni Campania e Molise ed ai comuni territorialmente interessati gli esiti dell'istruttoria espletata unitamente ai prospetti relativi rispettivamente alle proposte presentate dai comuni interessati e dalla Regione Campania ritenute «non accoglibili» e le relative motivazioni condivisi con l'ISPRA; Vista la nota TBM prot. n. 14374 del 28 gennaio 2025 con la quale, in considerazione delle istanze e delle osservazioni nel frattempo pervenute da parte di alcuni comuni interessati, e' stata indetta una riunione in data 5 febbraio 2025 presso l'Auditorium del MASE per un confronto tecnico sullo stato del procedimento in corso in esito alla quale e' stata condivisa la proposta per la costituzione di un tavolo tecnico composto da due referenti per le province della Regione Campania e due referenti per le province della Regione Molise titolati a farsi carico di raccogliere e uniformare ogni ulteriore aspetto circa le esigenze espresse dai comuni dei territori interessati; Vista la nota TBM prot. n. 28104 del 14 febbraio 2025 con la quale nel comunicare i nominativi del tavolo tecnico condiviso in data 5 febbraio 2025 - nel frattempo pervenuti da parte della Regione Campania e dalla Regione Molise -, stante l'urgenza di ottemperare a quanto disposto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nella sentenza n. 18581/2024 del 24 ottobre 2024, e' stato chiesto all'ISPRA, nelle more del perfezionamento e della operativita' del suddetto tavolo tecnico, di avvalersi di un supporto tecnico per incontri mirati presso la Direzione con alcuni dei comuni interessati che hanno chiesto chiarimenti; Vista la nota dell'ISPRA prot. n. 10755 del 25 febbraio 2025 con la quale l'ISPRA ha confermato l'impegno ad assicurare il supporto tecnico nell'ambito degli incontri con i comuni che hanno richiesto chiarimenti garantendo la partecipazione attiva alle riunioni; Vista la nota TBM prot. n. 42996 del 6 marzo 2025 trasmessa alla Regione Campania e alla Regione Molise con la quale e' stato chiesto di acquisire le conclusioni del tavolo tecnico al fine di sottoporle all'ISPRA, per l'espressione della valutazione in relazione agli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili e degli elementi fisici ben riconoscibili sul territorio, nonche' delle carte di valore ecologico e di sensibilita' ambientale; Vista la nota TBM prot. n. 56273 del 25 marzo 2025 con la quale sono stati convocati per il giorno 2 aprile 2025 i componenti del suddetto tavolo tecnico presso il Ministero al fine di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori nel corso del quale e' stato condiviso, previa riserva di un piu' puntuale e necessario approfondimento, il documento trasmesso dal Comune di Longano con nota prot. n. 1312 del 31 marzo 2025 acquisita al prot. n. 61146 del 1° aprile 2025, relativo alle proposte di modifica delle misure di salvaguardia nonche' convenuto di indire incontri tecnici con l'ISPRA per definire la perimetrazione del Parco con i comuni interessati; Viste le note dell'ISPRA rispettivamente acquisite al prot. n. 65162, al prot. n. 65136, prot. n. 65149 e prot. n. 65190 in data 7 aprile 2025 con le quali, in esito alla riunione tenutasi in data 2 aprile 2025, sono stati convocati per i giorni 9 e 10 aprile 2025 i comuni della Provincia di Campobasso, della Provincia di Caserta, della Provincia di Benevento e della Provincia di Isernia che hanno inviato, entro i termini concordati, le proposte di modifica e integrazione relative alla delimitazione provvisoria del parco del Matese; Vista la nota dell'ISPRA, prot. n. 21501 in data 15 aprile 2025 acquisita al prot. n. 72125 del 15 aprile 2025, con la quale l'Istituto ha trasmesso la relazione di accompagnamento sulla perimetrazione/zonazione provvisoria ed il relativo elaborato planimetrico - shape file - dell'istituendo Parco nazionale del Matese a seguito degli incontri tenutosi presso il MASE in data 5 febbraio 2025 e 2 aprile 2025 nonche' degli incontri in modalita' remota indetti dall'Istituto stesso al fine di effettuare un confronto diretto e puntuale sulle richieste e sulle necessita' dei sindaci dei comuni della Provincia di Campobasso, della Provincia di Caserta, della Provincia di Isernia e della Provincia di Benevento convocati nelle giornate del 9 e 10 aprile 2025; Considerato che sulla base delle valutazioni tecnico-scientifiche e delle modifiche apportate da ISPRA sulla base delle proposte di modifica pervenute dai comuni territorialmente analizzate e valutate dal punto di vista tecnico-scientifico, e' stata definita una nuova proposta di perimetrazione e zonazione provvisoria da cui risulta che la superficie totale dell'area inclusa nel perimetro proposto e' pari a 89.747 ha, di cui 51.172,5 ha in Campania (57% della superficie totale) e 38.574,5 ha in Molise (43% della superficie totale). I comuni ricadenti nella perimetrazione provvisoria proposta da ISPRA sono in totale cinquantatre, di cui trentuno nella Regione Campania e ventidue nella Regione Molise; Considerato pertanto, che a conclusione dell'istruttoria condotta da ISPRA in data 15 aprile 2025, le porzioni di territorio che si e' ritenuto includere interessano, per la Regione Campania: Letino, Cusano Mutri, San Gregorio Matese, Valle Agricola, Pietraroja, Gallo Matese, Sassinoro, Castello del Matese, Capriati a Volturno, Piedimonte Matese, Cerreto Sannita, San Potito Sannitico, San Lupo, Fontegreca, Raviscanina, Pontelandolfo, San Lorenzello, Prata Sannita, Faicchio, Sant'Angelo d'Alife, Gioia Sannitica, Morcone, San Salvatore Telesino, Ailano, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Alife, Casalduni, Ciorlano, Telese Terme, Castelvenere. Per la Regione Molise: Castelpizzuto, Longano, Monteroduni, Roccamandolfi, Guardiaregia, Sant'Agapito, San Massimo, Macchia d'Isernia, Campochiaro, Sepino, San Polo Matese, Pettoranello del Molise, Cantalupo nel Sannio, Bojano, Castelpetroso, Colli a Volturno, Santa Maria del Molise, Montaquila, Fornelli, Pozzilli, Isernia, Venafro; Vista la nota della giunta della Regione Campania prot. n. 91/Sp in data 15 aprile 2025 acquisita al prot. n. 71858 del 15 aprile 2025 con la quale nel confermare quanto prodotto dal tavolo tecnico ha ritenuto irrinunciabili le proposte: «1) non sono soggette al regime autorizzativo previsto dalle misure di salvaguardia le opere/gli interventi per le quali, alla data di entrate in vigore delle misure di salvaguardia, sia stato rilasciato il titolo abilitativo e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente, o sia in corso l'iter per ottenerle; 2) sono sempre consentiti interventi di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti di produzione d'energia con uso di fonti rinnovabili; 3) nel Comitato di gestione del Parco e' garantita la presenza di rappresentanti delle Regioni, Campania e Molise»; Vista la nota della Citta' di Isernia acquisita al prot. n. 73315 del 17 aprile 2025 con la quale e' pervenuta la richiesta di rettifica della perimetrazione del Parco del Matese all'interno del territorio comunale di Isernia «alla luce di successive riflessioni sorte a seguito di confronto con il territorio e di provvedimenti assunti in sede di consiglio comunale»; Vista la nota del Comune di Fornelli (IS) acquisita al prot. n. 73776 del 17 aprile 2025 con la quale e' stata contestata la perimetrazione e relativa inclusione del territorio comunale nel Parco nazionale del Matese; Vista la richiesta acquisita in data 17 aprile 2025 relativa alla proposta di variazione della perimetrazione dell'istituendo Parco nazionale del Matese nel territorio del Comune di Pontelandolfo; Vista la nota dell'ISPRA acquisita in data 17 aprile 2025 con la quale a seguito di ulteriori e tardive richieste di rettifiche sulle proposte di perimetrazioni provvisoria, gia' concordate durante gli incontri on-line del 9 e 10 aprile 2025, pianificate da ISPRA con il concerto del MASE, le amministrazioni locali di Citta' di Isernia, Pontelandolfo (BN) e Fornelli (IS), hanno evidenziato le loro richieste maturate nel corso di pubblico confronto con cittadini e territori, ivi compresi gli esiti di atti assunti in sede di consiglio comunale e, pertanto, l'Istituto stesso ha provveduto ad espungere dalla perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, elaborata in data 15 aprile c.a., l'intero Comune di Fornelli (IS) ivi compreso il percorso del corpo idrico del Fiume Vandra che corre nel territorio comunale; Considerato che a conclusione dell'istruttoria condotta da ISPRA in data 17 aprile 2025, si e' preso atto che l'Istituto ha provveduto ad espungere dalla perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, elaborata in data 15 aprile c.a., l'intero Comune di Fornelli (IS) ivi compreso il percorso del corpo idrico del fiume Vandra che corre nel territorio comunale. Per cui, i comuni ricadenti all'interno dell'attuale perimetrazione dell'istituendo Parco nazionale del Matese sono in definitiva cinquantadue ovvero: trentuno per la Regione Campania e ventuno per la Regione Molise e sulla base delle rimodulazioni le demarcazioni del perimetro provvisorio e le rispettive zonizzazioni, ed e' stata quindi ridefinita l'estensione della superficie totale dell'area inclusa nel perimetro che risulta pari a 87.897 ha, di cui per la Regione Campania 50.679 ha e per la Regione Molise di 37.218 ha; Ritenuto di corrispondere, per quanto possibile, alle istanze formulate da regioni e comuni di garantire un sostenibile esercizio di talune attivita' sin dalla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese, nelle more della piu' ampia e dettagliata disciplina delle attivita' consentite che avra' luogo allorquando si concludera' il processo di delimitazione definitiva, si realizzera' il pieno esercizio dei futuri organi di governance e, conseguentemente, saranno adottati il regolamento del parco ed il piano per il parco di cui agli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto che l'articolato procedimento partecipativo adottato assolva adeguatamente all'esigenza, prevista dall'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, di sentire le regioni e gli enti locali, ai fini della delimitazione provvisoria e dell'adozione delle misure provvisorie; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla adozione della perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di salvaguardia del Parco nazionale del Matese; Considerato che le predette perimetrazione e zonizzazione provvisorie restano in vigore sino all'istituzione definitiva del Parco nazionale che dovra' essere effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Decreta:
Art. 1
Perimetrazione e zonazione
1. Il territorio del Parco nazionale del «Matese», di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-bis), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' delimitato in via provvisoria cosi' come da cartografia allegata ed e' suddiviso nelle seguenti zone: zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione; zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione; zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, di connessione ecologica, con elevato grado di antropizzazione. |
| Allegato A
Perimetrazione e zonizzazione provvisorie del Parco nazionale del Matese
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Istituzione del Comitato di gestione provvisoria
1. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sara' nominato, nel rispetto del criterio della parita' di genere, il Comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale del Matese previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| Art. 3
Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1, sono assicurate: a) la conservazione di specie animali e vegetali, di habitat di interesse comunitario, di habitat di specie e di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE «Uccelli» e 92/43/CEE «Habitat», nonche' di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici; b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, dei manufatti e sistemi insediativi rurali, dei paesaggi; c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilita' ambientale; d) la promozione di attivita' di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni tra ambiente, paesaggio e territorio, nonche' di attivita' ricreative compatibili; e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei; f) la conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario, dei centri e dei nuclei abitati rurali; g) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche eco-sostenibili e di attivita' connesse alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti; h) forme di agevolazione e/o finanziamento che privilegino i territori comunali compresi interamente nella perimetrazione del Parco nazionale come le zone interne su cui si trovano i piccoli centri abitati. Qualunque forma di incentivo, agevolazione e/o finanziamento potra' essere utilizzata esclusivamente all'interno della perimetrazione del Parco, tenendo conto delle percentuali di territorio comunale facente parte del Parco nazionale del Matese; i) la promozione e la fruibilita' dell'intera area del Parco mediante la pianificazione di interventi ambientalmente sostenibili volti alla valorizzazione dei siti di notevole interesse paesaggistico, naturalistico, ambientale, nell'ottica di conciliazione tra l'ambiente e lo sviluppo socioeconomico sostenibile del territorio e delle popolazioni locali, con particolare attenzione al turismo e alle attivita' agro-silvo-pastorali e alle tradizioni locali; j) l'attivita' agricola secondo le metodiche in uso all'entrata in vigore delle presenti norme, le attivita' di manutenzione del territorio e la promozione e il sostegno del mantenimento e dello sviluppo dell'agricoltura biologica nelle aree del Parco; k) la promozione e lo sviluppo di forme di turismo sostenibile. |
| Art. 4
Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Matese le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previo nulla osta del Comitato di gestione. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, inclusi interventi di biosicurezza e controllo sanitario, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Comitato di gestione, sulla base di appositi piani di intervento da esso approvati. Tali piani di intervento, dovranno essere elaborati tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente presenti, degli effetti sulle specie della flora e della fauna tutelate da specifiche normative, nonche' delle eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nelle Linee guida redatte da ISPRA. Fino all'approvazione dei suddetti piani, i prelievi/abbattimenti controllati, esclusivamente rivolti alla fauna problematica e alle specie aliene invasive, saranno gestiti dagli enti regionali competenti per territorio utilizzando solo personale formato, munizioni atossiche e tecniche che minimizzano il disturbo ambientale, dando preferenza all'attivita' di cattura, e saranno possibili in tutto il territorio del Parco; b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previo nulla osta del Comitato di gestione. Sono comunque consentiti il pascolo e la raccolta di funghi, dei tartufi e di altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali; sono inoltre consentiti interventi di ripulitura da vegetazione infestante (rovi, malerba, piante parassitarie), sia nei terreni incolti, sia lungo i cigli stradali, ad eccezione della zona 1, dove e' necessario il nulla osta del Comitato di gestione; c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona; d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previo nulla osta del Comitato di gestione; e) l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere; f) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee; eventuali interventi per la fruizione turistica sono consentiti previo nulla osta del Comitato di gestione nel rispetto delle previsioni di tutela e conservazione di specie ed habitat presenti nei siti interessati; g) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonche' l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino al termine della concessione dell'attivita' di cava, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione, messa in sicurezza, recupero e ripristino ambientale, per i quali il Comitato di gestione rilascia il proprio nulla osta anche al fine di escludere impatti sul sistema carsico-carbonatico e su quello di falda profonda, nonche' sui valori ambientali tutelati nell'area protetta. Il nulla osta e' integrato da apposito piano di monitoraggio delle diverse matrici ambientali da attuare in tutto il periodo di autorizzazione: qualora gli esiti dello stesso dimostrino possibili impatti sulla biodiversita' e/o alterazioni degli indicatori biologici e dei valori dei parametri, per le acque superficiali e sotterranee, di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il nulla osta viene sospeso al fine di attuare le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, fissando un termine congruo per la loro attuazione. Decorso tale termine il nulla osta e' revocato. Il nulla osta e' altresi' revocato quando non sia possibile attuare dal punto di vista tecnico misure di prevenzioni per prevenire il deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei o impatti significativi su suolo e biodiversita'. Il Comitato di gestione puo' rilasciare il nulla osta per specifici piani di coltivazione, dismissione, messa in sicurezza, recupero, ripristino ambientale delle cave non attive; h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici, fatti salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o di interventi di messa in sicurezza a seguito di frane o alluvioni, finalizzati alla salvaguardia della popolazione e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9 relativi al regime autorizzativo; i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle autorizzazioni e le licenze concesse per l'esercizio di funzioni istituzionali o lavorative e per motivi di difesa personale nonche' per esigenze di transito nel rispetto delle norme di ordine e sicurezza pubblica; e' consentita l'introduzione di fuochi pirotecnici, da far esplodere solo in occasione di tradizionali sagre e festivita' locali esclusivamente nelle zone 2 e 3, previo nulla osta del Comitato di gestione; j) il campeggio, il pernotto in veicoli ed il pic-nic al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. E' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente. Sono consentite deroghe per pic-nic e campeggio anche al di fuori delle aree predisposte, in concomitanza di feste religiose o tradizioni popolari limitatamente per le zone 2 e 3, previo nulla osta del Comitato di gestione; k) il sorvolo con ogni mezzo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo quanto espressamente regolamentato ed autorizzato dalle leggi sulla disciplina del volo; l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attivita' agro-silvo-pastorali o di altre attivita' esistenti, salvo specifiche restrizioni stabilite dal Comitato di gestione in funzione della necessita' di tutelare sistemi naturali e/o specie animali e vegetali; m) la distruzione dei muretti a secco esistenti, la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie, criteri, metodi e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche, nonche' le tradizionali recinzioni dei fondi rustici realizzati con materiali tradizionali. E' consentita la manutenzione e la sostituzione dei muretti a secco esistenti e delle recinzioni esistenti, qualora questi presentino evidenti condizioni di instabilita' e degrado; n) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie e l'apposizione di cartellonistica e manufatti pubblicitari al di fuori dei centri urbani, per le quali non sia stato rilasciato il nulla osta del Comitato di gestione; o) il danneggiamento e il taglio dei boschi e degli alberi isolati, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumita', e ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, lettera e). E' consentito, oltre all'inalienabile diritto di godimento degli usi civici, l'esecuzione dei Piani di assestamento forestale (PAF) dei singoli comuni gia' autorizzati nel rispetto della normativa vigente, comprensivi di valutazione di incidenza, e previa verifica con il Comitato di gestione delle modalita' di attuazione degli stessi; p) l'utilizzo di prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guida approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonche' di quanto previsto nei rispettivi decreti di aggiornamento e integrazione. |
| Art. 5
Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilita' di eseguire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come disciplinato dall'art. 7 comma 1; e' consentito nel caso di edifici diruti e abbandonati (bivacchi, case pastorali, ricoveri per animali, rifugi montani o forestali) procedere ad un recupero degli stessi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, come indicato all'art. 3, comma 1, lettera g), e le attivita' di rilevante interesse pubblico e le opere di adduzione per l'approvvigionamento di acque da destinare al consumo umano o alle attivita' agro-silvo-pastorali previo nulla osta del Comitato di gestione; d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente, di quella dedicata alla sentieristica e di quella informativa del parco; e) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera b), fatta eccezione per la realizzazione di opere strettamente correlate a motivi imperativi connessi alla sicurezza, all'incolumita' pubblica ed alla primaria importanza dell'ambiente e di quelle gia' autorizzate e finanziate; f) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti; g) apertura di nuove vie di arrampicata sportiva. |
| Art. 6
Divieti in zona 2
1. Nelle aree di zona 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lettera a), fatta eccezione per opere di rilevanza pubblica ovvero di opere gia' autorizzate e finanziate; b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo salvo quanto disposto all' art. 9, comma 1, lettera e). |
| Art. 7
Regime autorizzativo generale
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale, fino alla approvazione del Piano del Parco e fermo restando quanto esposto ai precedenti articoli 4, 5 e 6, nonche' ai successivi articoli 8, 9 e 10, mantengono efficacia le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e le prescrizioni delle relative valutazioni d'incidenza regionali ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357. Non sono soggette al regime autorizzativo previsto dalle misure di salvaguardia le opere/gli interventi per le quali, alla data di entrata in vigore delle misure di salvaguardia, sia stato rilasciato il titolo abilitativo e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente, o sia in corso l'iter per ottenerle. Per tutte le aree del territorio del Parco si applicano le disposizioni piu' restrittive tra quelle urbanistiche vigenti e quelle introdotte dalle presenti disposizioni. Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito, deve essere necessariamente sottoposto al procedimento di valutazione d'incidenza; 2. Sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione: a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le loro eventuali varianti, totali o parziali; b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo, all'approvvigionamento idrico e alla sicurezza delle popolazioni; c) le opere di mobilita' di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), e all'art. 9, comma 1, lettera a); d) le opere inerenti i servizi primari idrici ed elettrici; e) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), nonche' i rimboschimenti in ogni caso effettuati con specie autoctone. Tutti gli interventi devono essere sottoposti a valutazione di incidenza qualora avvengano in aree comprese nei siti Natura 2000 presenti nel Parco; f) il piano economico forestale, nonche' l'apertura di nuove piste forestali. E' sottoposto al nulla osta del Comitato di gestione il taglio di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia e a ceduo ed il conseguente diritto dell'uso civico secondo la vigente normativa; g) i piani attuativi degli strumenti urbanistici vigenti, non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti. 3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE compresi in tutto o in parte nei confini del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, da espletarsi in modo conforme ai contenuti delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019). Il Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, esprime il proprio «sentito» all'interno della procedura di valutazione di incidenza, che deve essere rilasciato preventivamente alla conclusione della stessa. L'esito della valutazione di incidenza e' vincolante ai fini del rilascio del nulla osta di competenza del Comitato di gestione laddove previsti. 4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Comitato di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 11, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, il Comitato di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. 5. Fermo restando l'acquisizione dei necessari pareri paesaggistici e di valutazione di incidenza quando previsti, e' consentita la possibilita' di realizzare unicamente interventi di manutenzione ordinaria degli impianti a fune, delle pale eoliche, degli impianti tecnologici in genere e delle infrastrutture legittimamente esistenti e conformi alla disciplina edilizia e urbanistica dandone comunicazione preventiva al Comitato di gestione provvisoria; in caso di non conformita' dell'intervento il Comitato di gestione formalizza il diniego entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione gli interventi di manutenzione straordinaria ad esclusione di quelli relativi agli impianti esistenti di produzione di energia con uso di fonti rinnovabili che sono sempre consentiti previa comunicazione al Comitato di gestione da trasmettere entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento. 6. E' consentita la raccolta di specie animali, purche' non siano specie protette o inserite nelle Liste rosse regionali, nazionali e internazionali, da destinare esclusivamente al consumo alimentare nelle tradizionali sagre paesane, previo nulla osta del Comitato di gestione. |
| Art. 8
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5 sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione i seguenti interventi: a) la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 5, comma 1, del presente testo. Previo nulla osta del Comitato di gestione e' ammessa, altresi', la realizzazione di opere pertinenziali - conformemente alla normativa che regolamenta la materia, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni -, funzionali alla fruizione degli edifici esistenti, specie quelli di pubblica utilita'. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, del Testo unico per l'edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni lettera a), dandone preventiva comunicazione al Comitato di gestione; b) la realizzazione di nuovi tracciati stradali interpoderali e di nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso, nel caso di realizzazione di nuovi tracciati, la modifica della permeabilita' dei terreni e del loro assetto idraulico; c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio e per le telecomunicazioni fermo restando per gli stessi interventi la possibilita' di provvedere alla manutenzione e all'adeguamento di cui alla presente lettera dandone preventiva comunicazione al Comitato di gestione; d) opere di adduzione per l'approvvigionamento idrico di acque da destinare al consumo umano e alle attivita' agro-silvo-pastorale; e) la realizzazione di interventi di trasformazione del territorio di cui alle lettere da a) a d) del presente articolo che pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori; f) qualsiasi intervento selvicolturale tendente a favorire il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), con l'impiego di specie autoctone provenienti da ceppi genetici locali coerente con la vegetazione potenziale naturale. 2. Nelle aree di zona 1 in cui sono in atto coltivazioni agricole o sono presenti caratteri, segni e strutture della precedente attivita' agro-silvo-pastorale, sono in particolare sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento fondiario, gli interventi di ampliamento delle sole strutture rurali esistenti. Tali ampliamenti, in coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistici, territoriali e paesaggistici vigenti, devono essere destinati all'adeguamento igienico-sanitario ovvero a locali da destinare esclusivamente ad usi pertinenti alla conduzione del fondo agricolo e alle sole strutture esistenti, non devono comunque eccedere i cinque metri quadri di superficie utile. Qualora detti ampliamenti interessino siti della rete Natura 2000, questi possono essere sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione solo a seguito di esito positivo della valutazione di incidenza. |
| Art. 9
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 6, sono sottoposti al nulla osta del Comitato di gestione i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, fatti salvi gli interventi che alla data di entrata in vigore delle presenti norme siano stati autorizzati da parte delle competenti autorita' per i quali deve darsi comunicazione al Comitato di gestione; b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, ivi compresi i bacini idrici, elettrico ed antincendio e per le telecomunicazioni nonche' gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile; c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo e il relativo stoccaggio con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine; d) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti e conformi alla disciplina edilizia e urbanistica, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del Testo unico per l'edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), del Testo unico per l'edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone preventiva comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; e) la realizzazione di nuovi edifici, e l'ampliamento di quelli legittimamente esistenti e conformi alla disciplina edilizia e urbanistica, esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, con le limitazioni previste dai piani regolatori generali approvati e vigenti, dai piani di valenza ambientale e paesaggistica, e dalle prescrizioni della valutazione di incidenza condotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; |
| Art. 10
Regime autorizzativo in zona 3
1. Nelle aree di zona 3 di cui al all'art. 1 si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica qualora piu' restrittivi. 2. Tutte le opere di rilevante trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione provvisoria; le restanti opere, interventi ed attivita' sono autorizzate dai comuni in conformita' a quanto previsto dall'art. 12, comma 5, del presente decreto. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del Presidente della giunta regionale della Campania e del Presidente della giunta regionale del Molise. 3. Il Comitato di gestione e le Regioni Campania e Molise elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita' del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 11 Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni e nulla osta
1. L'eventuale rilascio di nulla osta da parte del Comitato di gestione provvisoria o delle autorizzazioni dei comuni competenti, per quanto disposto dai precedenti articoli 7, 8, 9, e 10 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 2. Il Comitato di gestione rilascia il nulla osta in conformita' con il presente decreto e con quanto previsto dal successivo art. 12. 3. Qualora la richiesta di nulla osta/autorizzazioni di cui al comma 1 interessi piani, progetti, interventi o attivita' ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 gli elaborati trasmessi devono contenere anche la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del «sentito» di valutazione di incidenza previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' con le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019. 4. Il nulla osta e' rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessita' di istruttoria. 5. Del rilascio delle autorizzazioni/nulla osta di cui al presente art. 11 e' informato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
| Art. 12
Gestione provvisoria
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di istituzione del Parco nazionale del Matese ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, lettera f-bis), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'individuazione del relativo Ente Parco nazionale ai sensi dell'art. 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'allegato A e' affidata al Comitato di gestione provvisoria di cui all'art. 2, istituito e nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con proprio decreto. 2. Il Comitato di gestione provvisoria e' cosi' composto: un Presidente nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; un componente su designazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; un componente su designazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; un componente su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); un componente su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; due componenti su designazione della Regione Campania; due componenti su designazione della Regione Molise. Il Comitato si intende regolarmente istituito allorquando siano nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica almeno il Presidente e quattro componenti. La partecipazione alle sedute di Comitato e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, ne' a gettoni di presenza. 3. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'art. 9, commi 8 e 11-bis, della legge n. 394/1991. 4. Il Comitato, qualora necessario, puo' avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonche' delle strutture dell'Ente Parco regionale del Matese, che fino all'istituzione del Parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni. 5. Nelle zone 1 e 2, nel periodo di gestione provvisoria, i nulla osta sono rilasciati dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta; l'istruttoria degli uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto. 6. Nelle zone 3, nel periodo di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 10 dal presente decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai comuni che, contestualmente, provvedono a darne comunicazione al Comitato di gestione provvisoria; in caso di non conformita', il Comitato di gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o indica ulteriori prescrizioni ed indicazioni entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 7. Nelle more dell'istituzione del Comitato di gestione, il riscontro delle istanze ed il rilascio dei provvedimenti di cui al presente decreto sono assicurati dall'Ente Parco regionale del Matese per il territorio ricadente nei confini attuali del Parco, dalla Regione Campania per il rimanente territorio regionale ricadente nei propri confini e non compreso nel Parco regionale, e dalla Regione Molise per il territorio di Parco nazionale provvisorio ricadente nella sua competenza. |
| Art. 13
Sorveglianza
1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto e' affidata al Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nonche' all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale. |
| Art. 14
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2025
Il Ministro: Pichetto Fratin |
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