Gazzetta n. 105 del 8 maggio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025, n. 66 |
Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta; Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a norme nazionali; Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004; Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione; Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante il regolamento in materia di criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020; Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della politica di coesione sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come declinati, per il ciclo di programmazione 2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, e volti a realizzare: un'Europa piu' competitiva e intelligente; un'Europa resiliente, piu' verde e a basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio; un'Europa piu' connessa; un'Europa piu' sociale e inclusiva; un'Europa piu' vicina ai cittadini; Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e armonizzata di tutti i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, il richiamato regolamento (UE) 2021/1060 ne stabilisce le regole finanziarie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 12 settembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'interno;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti di seguito elencati: a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR e Fondo di coesione»; b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»; c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»; d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»; e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»; f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»; g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»; h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF». 2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu' restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche. 3. Le disposizioni in materia di ammissibilita' delle spese previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea, effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilita' della spesa non e' diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059 nonche' da regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea. 4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorita' di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformita' ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame. 5. Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi dei programmi, condizioni piu' restrittive rispetto alle previsioni di cui al presente decreto.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti).- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). (Omissis).». - Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2013, n. L 354. - Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193. - Il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilita' delle spese e' determinata in base a norme nazionali, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231. - Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 luglio 2021, n. L 247. - Il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna, e' pubblicato nella G.U.U.E. 15 luglio 2021, n. L 251. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante il regolamento in materia di criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2018, n. 71.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1056, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1059, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1139, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1147, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1148, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1149, si vedano le note alle premesse. - Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. |
| Art. 2 Principi generali
1. I fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari o mediante una combinazione degli stessi. 2. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i costi diretti alla base dell'applicazione delle forme di sovvenzione di cui alla lettera d) del medesimo articolo, se a costi reali, la spesa puo' essere ritenuta ammissibile se soddisfa tutti i requisiti di carattere generale di seguito indicati. La spesa deve essere: a) pertinente e imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile; b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; c) sostenuta nel periodo di ammissibilita' delle spese, come previsto dall'articolo 3 del presente decreto; d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformita' con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti piu' restrittivi fissati dall'Autorita' di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento; e) contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorita' di gestione. 3. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d), ove diversi da quelli di cui al comma 2, e f), del regolamento (UE) 2021/1060, e' necessaria la sussistenza di tutte le condizioni di seguito indicate: a) l'operazione e' selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile; b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate nel periodo di ammissibilita', come previsto dall'articolo 3 del presente regolamento; c) e' assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformita' con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6, e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. 4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMPA che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto pubblico erogato al beneficiario medesimo. 5. L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione, sostenuta da uno o piu' fondi di cui all'articolo 1, comma 1, o da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3 Periodo di ammissibilita'
1. Il periodo di ammissibilita' a una partecipazione dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e' disciplinato dall'articolo 63 del regolamento (UE) 2021/1060.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 4 Norme specifiche in materia di ammissibilita' in caso di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni assumono una delle forme previste dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. 2. Nell'ambito del programma possono essere previste sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060. 3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sono stabiliti secondo uno dei modi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo 53. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle predette lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 53 possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche afferenti a precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. In conformita' all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 le opzioni di semplificazione dei costi applicate per la rendicontazione delle spese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1. 4. Le metodologie approvate in un programma ai sensi dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 o stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo possono essere utilizzate dall'Autorita' di gestione anche per le opzioni semplificate in materia di costi applicate a livello di beneficiario. 5. I costi del personale si dividono in due categorie di costi: a) costi del personale dipendente; b) costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente. 6. Per il calcolo dei costi diretti di un'operazione relativi al personale possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/1060. Relativamente alla disciplina di cui al paragrafo 2 del citato articolo 55, il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale e' rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura, delle altre indennita' aggiuntive, dei premi e della retribuzione per il lavoro straordinario, delle tasse e dei contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonche' dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. E' ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci di cui al secondo periodo o a parte di esse. 7. In conformita' all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per le unita' di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato mensilmente all'operazione. Per le unita' di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale e' pari al cento per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione. 8. Per il calcolo dei costi indiretti a tasso forfettario di un'operazione possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/1060. 9. Per il calcolo dei costi ammissibili a tasso forfettario di un'operazione, diversi dai costi diretti per il personale possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2021/1060. 10. Per le forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. 11. Con riferimento alle forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), e all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel documento previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del medesimo regolamento, o in altri provvedimenti, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di una riduzione percentuale forfettaria, in applicazione del principio di proporzionalita', se non risultano soddisfatti i livelli qualitativi o quantitativi ovvero quando sono riscontrati inadempimenti alle disposizioni di riferimento. 12. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per l'erogazione del sostegno sono contenute nel documento di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, fatto salvo quanto stabilito dalle Decisioni unionali ovvero dagli atti delegati che approvano le sovvenzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 5 Contributi in natura
1. I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame. 2. I contributi in natura, sotto forma di indennita' o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione, sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti dall'Autorita' di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilita' delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilita' delle spese per i programmi in esame.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6 Ammortamento
1. Le spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, per le quali non e' stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture e calcolate conformemente alla normativa vigente, sono ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 7 Premi
1. Costituiscono spese ammissibili i premi definiti dall'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 2. Il sostegno finanziario mediante l'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno. 3. Le modalita' di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal citato regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 8 Spese connesse al credito d'imposta
1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni: a) il credito di imposta e' previsto e disciplinato da specifiche disposizioni normative nazionali; b) il credito d'imposta e' concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma; c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile. |
| Art. 9 Spese connesse all'esonero contributivo
1. In caso di sostegno dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni: a) l'esonero contributivo e' previsto e disciplinato da specifiche disposizioni normative nazionali; b) l'esonero contributivo e' concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma; c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile. |
| Art. 10 Strumenti finanziari
1. Il sostegno degli strumenti finanziari e' utilizzato al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorita'. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli da 58 a 62 e dagli articoli 68, 81 e 92 del regolamento (UE) 2021/1060, nonche', ove rilevanti, dai regolamenti di cui alle lettere da a) a n) dell'articolo 1, comma 1, del presente regolamento.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 11 Spese connesse all'operazione
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicita' dell'operazione medesima. 2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059. 3. Nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione, ai sensi della disciplina vigente, in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei confronti dei soggetti inadempienti.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1059, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 12 Spese connesse agli interventi delle politiche attive del lavoro e agli interventi di inclusione sociale
1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei destinatari. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060, dette indennita', cosi' come gli stipendi versati ai partecipanti, possono essere rimborsate, in conformita' alla lettera a), paragrafo 1, del medesimo articolo, anche nel caso di un'operazione il cui costo totale non supera 200.000 euro. 2. Sono ammissibili le spese relative alle indennita' di partecipazione per interventi volti a favorire la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, al mantenimento dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva, nonche' per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei destinatari.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 13 Spese connesse agli interventi per il contrasto alla deprivazione materiale
1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese relative agli interventi volti a contrastare la deprivazione materiale secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/1057.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 14 Spese connesse agli interventi di presa in carico sanitaria e sociosanitaria
1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, ai fini dell'inclusione sociale e del contrasto della poverta' sanitaria, sono ammissibili le spese relative agli interventi di presa in carico sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale, ivi incluse le spese per farmaci e per dispositivi medici a carico del paziente, delle persone in vulnerabilita' socioeconomica, fermo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1057.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 15 Spese non ammissibili
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento non sono altresi' ammissibili, ai fini del sostegno nel contesto dei predetti fondi, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione di ciascun fondo. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono ammissibili nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, i seguenti costi: a) i deprezzamenti e le passivita'; b) gli interessi di mora; c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014. 4. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1057 non sono ammissibili, per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, i costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, nonche' di infrastrutture. I costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli sono ammissibili solo quando tale acquisto e' necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o quando tali voci sono completamente ammortizzate durante l'operazione, ovvero l'acquisto di detti beni costituisce l'opzione piu' economica.
Note all'art. 15: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: (Omissis) u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; (Omissis).». - Il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1057, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 16 Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse
1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento. 2. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro se afferente a un'operazione. 3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, purche' direttamente afferenti a dette operazioni, costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico. 4. Se sono individuati uno o piu' organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la responsabilita' dell'Autorita' di gestione, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2021/1060, gli interessi debitori pagati dall'organismo individuato, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti. 5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse ai requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione. 6. Se l'esecuzione dell'operazione richiede l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute, unitamente alle spese ammesse nel contesto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1. 7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla disciplina vigente o da prescrizioni dell'Autorita' di gestione.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 17 Acquisto di materiale usato
1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese (PMI), il periodo sopraccitato puo' essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorita' di gestione; b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti. |
| Art. 18 Acquisto di terreni
1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni: a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non puo' superare il dieci per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata; il limite e' del 15 per cento in relazione ai siti in stato di degrado e a quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici; c) nei casi in cui non e' possibile averne conoscenza in modo diverso, la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonche' dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesta il valore di mercato del terreno. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'acquisto e' stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorita' di gestione; b) il terreno e' destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a); c) il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati individuati dall'Autorita' di gestione; d) l'acquisto e' effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico. 3. Nel caso di strumenti finanziari, le percentuali indicate nel comma 1 si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante. |
| Art. 19 Acquisto di edifici
1. L'acquisto di edifici gia' costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore come determinato ai sensi della lettera a) e purche' sia direttamente connesso all'operazione in questione, se sussistono le seguenti condizioni: a) e' presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 18, che attesta il valore di mercato del bene e la conformita' dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonche' alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; b) la perizia giurata di cui alla lettera a) esplicita i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; c) l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; d) l'immobile e' utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorita' di gestione; e) l'edificio e' utilizzato conformemente alle finalita' dell'operazione. 2. L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal fondo interessato. |
| Art. 20 Locazione finanziaria
1. Fatta salva l'ammissibilita' della spesa per locazione semplice o per noleggio, purche' direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) e' ammissibile al contributo dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, alle seguenti condizioni: a) quando il beneficiario e' il concedente: 1) il sostegno e' utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria; 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto; 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorita' competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorita' nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo; 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene dato in locazione; 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi; 6) l'aiuto versato al concedente e' utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto e' trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti; b) quando il beneficiario e' l'utilizzatore: 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non puo' superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi; 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) e' versato all'utilizzatore in una o piu' quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, e' ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento; 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata e' inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; e' onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo piu' economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile; c) se il regime di aiuti di Stato applicabile impone l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing: 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto; 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al piu' tardi al termine del contratto di locazione; 3) se il riscatto non e' effettuato dal locatario entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al contratto di leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato; d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b) e i costi di acquisto del bene non sono ammissibili al contributo. |
| Art. 21 Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione delle operazioni
1. Le spese relative alle operazioni cofinanziate nell'ambito del AMIF, del ISF e del BMVI, sono ammissibili se la localizzazione delle attivita' progettuali e' coerente con la natura e la tipologia di azioni ammissibili ai sensi dei rispettivi regolamenti. |
| Art. 22 Stabilita' delle operazioni
1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060. 2. Fatte salve le diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. 3. In caso di insussistenza dei requisiti di stabilita' ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le previsioni del medesimo articolo 65.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 23 Spese relative all'assistenza tecnica
1. Le spese per le attivita' di preparazione, gestione, formazione, sorveglianza, valutazione, informazione, visibilita' e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami e gestione dei contenziosi, controllo e audit dei programmi, nonche' quelle per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacita' delle autorita' e organismi pubblici nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti alle attivita' di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, sono ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le retribuzioni o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, del personale impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, purche' formalmente preposto allo svolgimento di tali attivita', nonche' per consulenze professionali, per servizi tecnico-specialistici e per le dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma. 2. Sono ammissibili, altresi', le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacita' dei partner di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra detti partner. 3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 4. Ciascun fondo puo' sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi. 5. Sono ammissibili le spese per operazioni interrotte o sospese per cause di forza maggiore, come definite nel diritto dell'Unione europea, qualora non gia' garantite da assicurazione per annullamento e al netto di eventuali altri importi ricevuti a compensazione. 6. Per il FEAMPA, nell'ambito dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, in materia di sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sono ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacita' e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca nel territorio dello Stato.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1060, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 24 Spese relative alla capacita' amministrativa
1. In conformita' all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1058, sono ammissibili, nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti, le spese relative alle misure di sostegno per le autorita' del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attivita' pertinenti all'attuazione del FESR volte a migliorare la capacita' amministrativa, nonche' al rafforzamento della cooperazione con i partner all'interno o al di fuori dello Stato, tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, ivi compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 25 Disposizioni transitorie e finali
1. Per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la spesa e' ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari in tema di ammissibilita' della spesa relative al periodo di programmazione 2021-2027 richiamate nel presente regolamento, della normativa applicabile, con particolare riguardo a quella in materia di appalti pubblici e aiuti di stato, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, se compatibili con la legislazione europea e nazionale relativa al periodo di programmazione 2021-2027. 2. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. 3. Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi dell'articolo 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1113
Note all'art. 25: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2021/1058, si vedano le note alle premesse. |
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