Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2025 (vai al sommario)
LEGGE 23 aprile 2025, n. 64
Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di potenziare le attivita' di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unita' di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unita' di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano gia' prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa, per l'anno 2025, pari a euro 848.623 per il personale, a euro 24.948 per l'erogazione dei buoni pasto e a euro 60.946 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 934.517 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
Edizione straordinaria:
«Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del
Ministero della salute). - 1. Tenuto conto della necessita'
di potenziare le attivita' di vigilanza, di controllo
igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali
porti e aeroporti, anche al fine di adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze
sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato con durata non
superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari
medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29
unita' di personale non dirigenziale con il profilo
professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti
all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando
graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero
mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi
anche in modalita' telematica e decentrata. Al termine del
periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo
abbiano gia' superato in medesima qualifica e profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica,
l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito
positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale,
sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.».
- Si riporta il comma 361 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.».