Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2025 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex articolo 22 della legge n. 240/2010


Il giorno 18 marzo 2025 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22, legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18 gennaio 2024).
Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo (firmato).


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|Per le Organizzazioni | |
|sindacali: |Per le Confederazioni: |
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|CISL FSUR (firmato) |CISL (firmato) |
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|FLC CGIL (firmato) |CGIL (firmato) |
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|FED. UIL SCUOLA RUA (non | |
|firmato) |UIL (non firmato) |
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|SNALS CONFSAL (firmato) |CONFSAL (firmato) |
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|FED. GILDA UNAMS (firmato) |CGS (firmato) |
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|ANIEF (firmato) |CISAL (firmato) |
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Allegato

CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE
SUL CONTRATTO DI RICERCA EX ART. 22, LEGGE N. 240/2010
(ART. 178, COMMA 1, LETT. G DEL CCNL 18 GENNAIO 2024)

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto e' sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.
2. Le disposizioni del presente contratto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79 (di seguito legge n. 240/2010).
3. L'art. 22, al comma 6, della legge n. 240/2010 demanda alla contrattazione collettiva esclusivamente l'individuazione dell'«importo del contratto di ricerca» ivi disciplinato. Conseguentemente al personale di cui al comma 2 non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL 18 gennaio 2024 nonche' dagli altri CCNL del comparto o dell'area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.
4. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

 
Art. 2.

Contratto di ricerca

1. L'importo del contratto di ricerca di cui al all'art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010 e' definito dal singolo ente in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22 della legge n. 240/2010.
2. In ogni caso l'importo del contratto di cui al comma 1 non puo' essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non puo' essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
3 Resta fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 240/2010.
4. Ferme restando specifiche norme di settore, i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, dell'art. 22, della legge n. 240/2010, ne' possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.