Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2025 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del partito politico «Forza del Popolo»


STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DI FORZA DEL POPOLO
Indice
Capo I - Denominazione e simbolo, sede legale, carattere, scopo, finalita', principi:
Art. 1. - Denominazione e simbolo;
Art. 2. - Sede legale;
Art. 3. - Carattere, scopo, finalita', principi;
Art. 4. - Struttura confederale del partito;
Art. 5. - Rappresentanza di genere e delle minoranze.
Capo II - Organi deliberativi, esecutivi, di controllo e di garanzia:
Art. 6. - Tesseramento, qualifica di soci e composizione dell'Assemblea generale;
Art. 7. - Trattamento dei dati personali;
Art. 8. - Diritti e doveri degli iscritti. Modalita' di partecipazione alle attivita' di partito;
Art. 9. - Organi nazionali e periferici del partito;
Art. 10. - L'Assemblea generale;
Art. 11. - Il presidente dell'Assemblea generale;
Art. 12. - Deliberazioni dell'Assemblea generale che impegnano il partito;
Art. 13. - L'Assemblea nazionale;
Art. 14. - Deliberazioni dell'Assemblea nazionale;
Art. 15. - Il presidente dell'Assemblea nazionale;
Art. 16. - Il segretario dell'Assemblea nazionale;
Art. 17. - Il segretario politico nazionale (o segretario generale);
Art. 18. - Il tesoriere nazionale;
Art. 19. - Il collegio sindacale;
Art. 20. - Il Collegio nazionale di garanzia;
Art. 21. - Il presidente di Confederazione;
Art. 22. - Il Comitato politico nazionale;
Art. 23. - Sfiducia degli organi nazionali e periferici eletti.
Capo III - Scelta delle candidature per le cariche elettive:
Art. 24. - Selezione dei candidati alle elezioni interne;
Art. 25. - Selezione dei candidati alle consultazioni esterne;
Art. 26. - Incandidabilita' e incompatibilita';
Art. 27. - Doveri degli eletti.
Capo IV - Principi della gestione finanziaria:
Art. 28. - Fonti di finanziamento;
Art. 29. - Divieto di distribuzione utili o riserve;
Art. 30. - Rendiconto e bilancio;
Art. 31. - Controllo contabile;
Art. 32. - Fonti di finanziamento degli organi periferici.
Capo V - Gestione e risoluzione dei conflitti:
Art. 33. - Misure disciplinari;
Art. 34. - Procedimento disciplinare;
Art. 35. - Procedure di composizione conciliativa dei conflitti;
Art. 36. - Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi;
Art. 37. - Giurisdizione;
Art. 38. - Regole per la trasparenza.
Capo VI - Norme finali:
Art. 39. - Modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito;
Art. 40. - Scioglimento del partito;
Art. 41. - Norma transitoria;
Art. 42. - Norma di rinvio.

Capo I
Denominazione e simbolo, sede legale,
carattere, scopo, finalita', principi

Art. 1.
Denominazione e simbolo

E' costituito il partito politico denominato «Confederazione nazionale di Forza del popolo», anche inteso come «Confederazione nazionale delle Federazioni regionali delle Associazioni politiche di base di Forza del popolo», anche semplicemente indicato come «Confederazione» o «Partito», anche semplicemente inteso come «Forza del popolo», quest'ultima denominazione da spendere e da inserire in via preferenziale nella comunicazione sociale e sulle liste delle competizioni elettorali.
Il partito e' contraddistinto dal simbolo, come risultante dalla rappresentazione grafica che si trova in calce al presente statuto e che ne e' parte integrante, cosi' descritto: «Cerchio perfetto con colore blu predominante con inscritto «fdp», acronimo di Forza del popolo, in bianco e sotto inscritto per esteso «FORZA DEL POPOLO» con baffo rosso decorativo in basso a destra; tutto inserito all'interno di decorazione rossa e verde, intermezzata da fondo bianco e perimetro esterno in blu». Il segretario generale e' titolare, in qualita' di legale rappresentante del partito, del simbolo e della denominazione del partito, rilascia in qualunque ambito le autorizzazioni per il loro uso, le revoca, diffida all'utilizzo non autorizzato.

Art. 2.
Sede legale

Il partito Forza del popolo ha sede legale a Ravanusa (AG), in piazza Goffredo Mameli n. 24.

Art. 3.
Carattere, scopo, finalita', principi

Il partito ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, unisce in associazione politica nazionale tutti gli iscritti alle associazioni politiche di base (generalmente, su base comunale) che si propongono di promuovere iniziative politiche e amministrative di qualunque livello ed hanno sottoscritto il manifesto dell'originario movimento politico «Forza del popolo» e che siano convergenti in Federazioni regionali o interregionali che a loro volta abbiano sottoscritto il manifesto di Forza del popolo, quest'ultimo conservato presso la sede dell'associazione e pubblicato sul sito internet ufficiale della stessa. Il partito trova i suoi principi ispiratori nel manifesto di Forza del popolo e si prefigge di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione. Il partito si fonda sul principio di uguaglianza formale e sostanziale, secondo lo spirito degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Tale principio guida sia la partecipazione alle cariche interne sia la partecipazione alle candidature per gli organismi elettivi locali, regionali, nazionali. Il partito non partecipa ad elezioni europee. Forza del popolo garantisce ai propri iscritti pari opportunita' tra i generi e non consente ne' tollera alcuna differenza di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri che i predetti saranno tenuti a osservare nei confronti del partito. Forza del popolo assicura, a tal fine, che i propri organi interni siano rappresentati da un numero non inferiore al trenta percento per ciascun genere uomo/donna. Allo stesso modo, il partito non pone limite alcuno alla partecipazione politica e organizzativa di ciascuno anche con riferimento all'appartenenza a minoranze linguistiche, religiose, culturali.

Art. 4.
Struttura confederale del partito

La struttura del partito e' di tipo confederale ed implica che: i tesserati che abbiano interesse a svolgere attivita' e/o militanza, quindi alla partecipazione diretta alla vita del partito, siano attivi in una associazione politica di base (APB), equivalente ad una sezione territoriale del partito;
le APB di una regione, o gruppo di regioni, siano coordinate in una Federazione regionale o interregionale;
le Federazioni regionali o interregionali siano articolazioni della Confederazione nazionale, denominata Forza del popolo, che e' il partito.
Per il funzionamento delle articolazioni periferiche si applica con estensione analogica la disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto che regolano le attivita' dell'Assemblea generale.

Art. 5.
Rappresentanza di genere e delle minoranze

Il partito promuove, attraverso azioni positive, l'obiettivo di garantire un'adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito. Tutti gli organi collegiali, compreso il comitato politico nazionale, dovranno essere composti, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso. Almeno un terzo delle vice-presidenze degli organi collegiali deve essere attribuito al genere meno rappresentato. Nel Comitato politico nazionale il numero dei componenti di ciascun genere uomo/donna non puo' essere inferiore al trenta per cento del totale. Forza del popolo assicura che i propri organi interni a qualunque livello siano rappresentati da un numero non inferiore al trenta percento per ciascun genere uomo/donna. Il partito adotta un sistema proporzionale di elezione per tutti gli organi non esecutivi, assicurando cosi' la rappresentanza delle minoranze, qualora presenti. Cio' avviene nel collegio sindacale, nei dipartimenti tematici e nel collegio di garanzia. Con lo scopo di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne, sia per quanto concerne le cariche associative che per la scelta dei candidati per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello, sono utilizzati i seguenti metodi: fatta eccezione per le elezioni di organi monocratici, ogni votante puo' indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a tre. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei candidati. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione e nel caso di nuova parita' viene scelto il candidato piu' anziano. Non e' previsto alcun quorum minimo di voti. Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto il rapporto tra il numero dei candidati e quello delle candidate non rispetti il quorum minimo di un terzo del totale delle candidature in favore del gruppo, uomini o donne, meno rappresentato, si procedera' alla progressiva esclusione, fra coloro che risulterebbero eletti, dei meno votati fra gli appartenenti al gruppo piu' rappresentato, sostituendoli con il piu' votato o la piu' votata fra i non eletti, appartenente al gruppo meno rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il gruppo meno rappresentato non abbia raggiunto la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti appartenenti al gruppo meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non e' stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al gruppo, uomini o donne, meno rappresentato.

Capo II
Organi deliberativi, esecutivi, di controllo e di garanzia

Art. 6.
Tesseramento, qualifica di soci e composizione
dell'Assemblea generale

Sono soci del partito coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, al compimento del diciottesimo anno di eta', condividono finalita' e principi del manifesto di Forza del popolo e di questo statuto nel rispetto del decreto-legge n. 149/2013, della Costituzione italiana e dell'ordinamento dell'Unione europea, e che ne facciano richiesta secondo le modalita' di seguito indicate. Il tesseramento e' consentito anche a stranieri residenti in Italia con diritto di elettorato attivo in Italia in occasione di elezioni amministrative. La richiesta di tesseramento vale come adesione ai principi, agli scopi e alle finalita' del partito. Il tesseramento e' individuale e ha valore per l'anno corrente della richiesta di iscrizione fino al trentuno dicembre. La forma del tesseramento familiare e' consentita per ragioni di semplificazione, tuttavia l'iscrizione, anche in tale forma, rimane a titolo individuale. Il numero dei soci e' illimitato. Non vi e' distinzione in termini di diritti e di doveri tra soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del partito. Il socio fondatore puo' fregiarsi di tale status. Sono soci ordinari coloro i quali si sono tesserati successivamente alla fondazione del partito e che, al pari dei fondatori, si impegnano a contribuire all'attuazione dei principi statutari mediante la propria personale e gratuita collaborazione. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati rivolta in forma libera al segretario dell'Assemblea nazionale o a suo delegato. L'accettazione della domanda di ammissione e' deliberata automaticamente se non interviene nel termine di trenta giorni dalla domanda un diniego motivato del segretario dell'Assemblea nazionale o di suo delegato. In caso di diniego, l'interessato viene entro trenta giorni informato con comunicazione scritta; l'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione puo' chiedere al presidente dell'Assemblea nazionale di essere ascoltato entro trenta giorni dalla richiesta per fornire chiarimenti sulle motivazioni che lo hanno spinto a chiedere il tesseramento. A seguito di audizione dell'interessato, il presidente dell'assemblea entro trenta giorni dall'audizione formula proposta motivata di iscrizione o motiva le ragioni per il rigetto dell'istanza. La proposta del presidente dell'Assemblea nazionale e' comunicata al diretto interessato e all'Assemblea nazionale, che alla prima riunione utile, comunque entro il termine di trenta giorni, decide a maggioranza dei voti dei presenti per l'accoglimento della richiesta di iscrizione o per il suo rigetto. Decorsi trenta giorni senza pronuncia dell'Assemblea nazionale, la richiesta deve intendersi accolta. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea nazionale a maggioranza semplice dei presenti. Con la richiesta di tesseramento, l'iscritto accetta di essere registrato nel libro soci del partito, denominato registro del tesseramento, che costituisce l'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede del partito, che si impegna al rispetto delle norme in materia di privacy, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti. Dopo il primo tesseramento, non va ripetuta ulteriore richiesta di iscrizione per gli anni successivi. Il tesseramento si intende rinnovato tacitamente con il pagamento della quota sociale per l'anno successivo, che equivale a conferma della volonta' di restare tesserato del partito.
La qualita' di iscritto, sia per i soci fondatori che per i soci ordinari, si perde nei seguenti casi:
a) recesso volontario del tesserato, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al presidente dell'Assemblea generale;
b) in caso di morte;
c) per decadenza automatica a seguito di mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del partito o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attivita' contrarie agli interessi del partito o comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nel partito.
La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 7.
Trattamento dei dati personali

La protezione dei dati personali e' assicurata in conformita' di quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni. Forza del popolo non raccoglie dati sensibili, ne' attraverso siti internet ne' di presenza. La tutela dei dati inseriti dall'utente attraverso formulari su siti internet del partito, ad esempio in occasione di campagne sociali, e' sotto la responsabilita' esclusiva del segretario generale. In ogni caso, la richiesta dei dati e' limitata a dati personali (generalita') e non si estende mai a dati sensibili (stato di salute, orientamento religioso, eccetera). La tutela dei dati personali di chi rivolge istanza di tesseramento al partito politico e' sotto la responsabilita' esclusiva del suo legale rappresentante, quindi del segretario generale. Questi dati non possono essere ceduti, per nessuna ragione, a terzi. Per il tesseramento sono richiesti soltanto i seguenti dati personali: cognome, nome, citta' di residenza o di domicilio, telefono ed e-mail. In occasione della prima votazione interna a cui partecipa un nuovo tesserato, questi viene censito presso un ufficio elettorale interno della confederazione con compilazione e firma di un modulo nelle mani di apposito delegato del segretario generale (il cui nominativo e' indicato sul sito internet del partito). Con il censimento il tesserato autorizza all'uso del proprio codice fiscale al solo fine di effettivo inserimento nella compagine sociale per la regolare gestione dei libri sociali e per la validita' delle delibere assembleari. Il tesserato viene sempre informato che il responsabile del trattamento dei dati personali e' il legale rappresentante pro tempore del partito, che puo' delegare altri responsabili (indicati sul sito ufficiale del partito) e che puo' esercitare i propri diritti con raccomandata indirizzata alla sede legale o con e-mail all'indirizzo privacy@forzadelpopolo.org e PEC forzadelpopolo@pec.it - a cui rivolgersi per informazioni o per richiedere l'immediata cancellazione dei propri dati personali. Con il tesseramento, l'iscritto acconsente all'inserimento in gruppi telematici per le attivita' sociali previamente comunicate sul sito ufficiale del partito.

Art. 8.
Diritti e doveri degli iscritti.
Modalita' di partecipazione alle attivita' di partito

Gli iscritti al partito hanno diritto di:
concorrere alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione mediante l'elezione diretta del segretario e degli organi elettivi previsti dal presente statuto;
essere informati ai fini di una partecipazione consapevole e attiva alla vita del partito;
essere coinvolti nei processi decisionali;
proporre iniziative politiche, culturali e sociali;
proporre la propria candidatura alle cariche elettive interne se iscritti da almeno un anno;
proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali se iscritti da almeno un anno;
ricorrere all'organismo di garanzia qualora si ritengano violate le norme del codice civile, del presente statuto o altre fonti di rango inferiore.
Gli iscritti al partito hanno il dovere di:
contribuire al finanziamento del partito attraverso il versamento della quota annuale di iscrizione;
partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
contribuire a diffondere la proposta politica del partito;
rispettare lo statuto e le regole interne del partito.
In virtu' dell'art. 1 della vigente legge n. 17/1982, nonche', dell'art. 18, comma 2 della Costituzione italiana, non sono ammissibili soggetti appartenenti ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni, salvo che l'appartenenza si sia conclusa da almeno cinque anni prima della data di iscrizione al partito. Il giuramento professionale e il giuramento per l'assunzione di una funzione pubblica non sono ostativi all'iscrizione al partito. L'inosservanza di quanto precede comporta l'espulsione dal partito, previo accertamento della circostanza mediante procedimento disciplinare. Gli iscritti hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione di tutti gli organi istituzionali delle associazioni di base, dei coordinamenti regionali e della Confederazione stessa. Soltanto gli iscritti possono avere cariche nel partito. Gli iscritti hanno il dovere del rispetto, della correttezza, della lealta' nei confronti degli altri iscritti e degli ideali del partito, come sanciti nel manifesto di Forza del popolo. Le mancanze a tali doveri possono costituire materia di giudizio innanzi al Collegio nazionale di garanzia su istanza di altri iscritti.

Art. 9.
Organi nazionali e periferici del partito

Sono organi nazionali del partito:
l'Assemblea generale degli iscritti di Forza del popolo;
il presidente dell'Assemblea generale;
l'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;
il presidente dell'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;
il segretario dell'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;
il segretario politico nazionale (o segretario generale);
il tesoriere nazionale;
il collegio sindacale;
il Collegio nazionale di garanzia;
il presidente di Confederazione;
il Comitato politico nazionale.
Sono organi periferici del partito:
la Federazione regionale, equivalente ad un coordinamento regionale;
l'Associazione politica di base (APB), equivalente ad una sezione territoriale.
Per il funzionamento delle articolazioni periferiche si applica con estensione analogica la disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto che regolano le attivita' dell'Assemblea generale.

Art. 10.
L'Assemblea generale

L'Assemblea generale degli iscritti di Forza del popolo e' da intendere quale assemblea dei soci ed e' l'organo associativo permanente sovrano costituito da tutti gli iscritti. L'Assemblea generale si riunisce su base nazionale, anche attraverso piattaforme informatiche, o su base regionale in seduta diffusa, anche asincrona, attraverso le Associazioni politiche di base.
L'Assemblea generale e' convocata dal presidente dell'Assemblea generale in via ordinaria almeno una volta ogni semestre con comunicazione inviata attraverso posta elettronica o ordinaria, e in ogni modalita' idonea a portare la convocazione a conoscenza degli aventi diritto alla partecipazione, almeno trenta giorni prima dell'assemblea stessa.
Tale cadenza minima e' valevole anche per tutte le altre assemblee territoriali. Una convocazione annua deve avere natura politico-congressuale per la conferma o per la definizione degli obiettivi politici e della modalita' per il loro raggiungimento. L'altra convocazione annua riguarda l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza, nonche' sulla programmazione delle attivita' e sulle proposte del Comitato politico nazionale e dell'Assemblea nazionale dei delegati. Nelle deliberazioni per l'approvazione dei bilanci e quelle che riguardano la responsabilita' degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto. Non e' stabilito quorum per l'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza semplice degli intervenuti votanti.
L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal presidente dell'Assemblea generale, motu proprio o su richiesta:
del presidente dell'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;
del segretario politico nazionale;
di una Federazione, nella persona del rispettivo presidente;
di cento iscritti di qualunque APB (anche di APB diverse) quando si intenda porre in discussione questioni tali da rendere opportuna l'acquisizione di un voto di indirizzo politico da parte della generalita' degli iscritti.
L'Assemblea generale elegge:
il presidente dell'Assemblea generale;
il presidente dell'Assemblea nazionale;
il segretario politico nazionale;
il tesoriere nazionale;
il presidente del Collegio nazionale di garanzia;
il presidente di Confederazione.
Per l'elezione delle predette cariche, l'Assemblea generale non ricorre al voto elettronico.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sul bilancio preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del Comitato politico nazionale;
b) eleggere le cariche sociali come sopra indicate;
c) deliberare sulle linee di politica generale, attraverso l'approvazione di atti di indirizzo politico, votati di presenza in forma scritta e con voto palese negli appositi uffici elettorali;
d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o del simbolo;
e) deliberare sullo scioglimento del partito;
f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Comitato politico nazionale; da una Federazione, nella persona del rispettivo presidente; o da cento iscritti di qualunque APB (anche di APB diverse), quando si intenda porre in discussione questioni tali da rendere opportuno acquisire il voto di indirizzo politico della generalita' degli iscritti.
Per il funzionamento delle articolazioni periferiche si applica con estensione analogica la disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto che regolano le attivita' dell'Assemblea generale.

Art. 11.
Il presidente dell'Assemblea generale

Il presidente dell'Assemblea generale presiede l'Assemblea generale degli iscritti, e' garante di ultima istanza per il rispetto dei meccanismi democratici interni, e' portavoce nazionale di diritto per quanto attiene all'organizzazione del partito e siede di diritto nel Comitato politico nazionale. Il presidente dell'Assemblea generale e' eletto da quest'ultima per cinque anni a maggioranza semplice senza quorum. Il presidente dell'Assemblea generale e' garante interno nel partito per il rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali. Il responsabile legale della protezione dei dati personali e' il segretario generale. Il presidente dell'Assemblea generale e' soggetto alla disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Art. 12.
Deliberazioni dell'Assemblea generale che impegnano il partito

L'Assemblea generale e' l'unico organo che puo' impegnare la linea del partito. In via ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando partecipano la meta' degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, relative alle modifiche dello statuto, della denominazione e del simbolo, dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio non ha diritto di voto il tesoriere nazionale ed il segretario politico nazionale. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilita' degli organi politici i componenti di tali organi non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte normalmente con votazione per alzata di mano e in forma palese. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale. Il presidente, anche su istanza di singoli tesserati, formula preventivamente l'ordine del giorno, che puo' comprendere dibattiti su questioni politiche, mozioni e deliberazioni. E' sempre inserito quale ultimo punto all'ordine del giorno le «varie ed eventuali», da discutere solo al termine dei precedenti punti, e con l'impossibilita' di procedere nello stesso ad altro che a discussioni politiche, senza atti aventi conseguenze politiche o giuridiche, quali mozioni o deliberazioni. Le modalita' di decisione sono le seguenti: dopo la redazione dell'atto di convocazione in forma scritta dell'Assemblea generale, che contiene indicazione di luogo, data, ora, quesiti e generalita' dei candidati alle cariche statutarie, il presidente dell'Assemblea generale, attraverso ogni mezzo idoneo per il raggiungimento dello scopo, comunica a ciascun iscritto la convocazione medesima, con indicazione dettagliata dell'ordine del giorno, ed indica gli eventi, anche in via telematica, in cui avviene la discussione, nonche' l'ubicazione dei seggi elettorali, costituiti dalle Associazioni politiche di base attraverso le Federazioni, ove recarsi per esprimere in forma scritta il proprio voto. Il Collegio nazionale di garanzia e' garante delle operazioni elettorali. Le risultanze delle consultazioni sono riportate in verbali di ciascuna Federazione, che raccolgono le segnalazioni di tutte le APB di ciascuna Federazione in un unico documento chiamato «Verbale federale delle operazioni di voto - Federazione "nome della federazione"». Ciascun presidente di Federazione trasmette il proprio verbale al presidente dell'Assemblea nazionale che provvede senza indugio a collazionare in unum i verbali di tutte le Federazioni, cosi' costituendo il documento chiamato «Verbale generale delle operazioni di voto». Il presidente dell'Assemblea nazionale invia senza indugio il «Verbale generale delle operazioni di voto» al presidente dell'Assemblea generale, al segretario generale e, attraverso ciascun presidente di Federazione, a tutti i membri dell'Assemblea nazionale. Ciascun membro dell'Assemblea nazionale potra' porre in rilievo osservazioni entro quarantotto ore. In tal caso, le osservazioni andranno unite al «Verbale generale delle operazioni di voto». Spirato il termine per le osservazioni, il presidente dell'Assemblea nazionale, entro le successive ventiquattro ore attestera' la conclusione delle operazioni elettorali, informando senza indugio il presidente dell'Assemblea generale, che proclamera' gli eletti o dara' attuazione o trasmettera' agli organi competenti le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale. E' ammesso a chiunque tra i tesserati che abbia interesse diretto il ricorso al Collegio nazionale di garanzia per richiedere in forma libera l'annullamento delle deliberazioni assunte che abbiano compromesso il suo effettivo diritto di partecipazione. Parimenti, e' ammesso ricorso a chiunque tra i tesserati evidenzi violazioni di carattere generale in grado di compromettere l'interesse legittimo ad una gestione interna del partito conforme a questo statuto. La presentazione del ricorso non sospende le decisioni adottate. Il ricorso viene deciso, previa audizione del ricorrente, senza indugio, garantendo al ricorrente il diritto, su sua richiesta, a comparire entro il termine di otto giorni innanzi all'Assemblea generale per argomentare le proprie ragioni. I ricorsi aventi carattere personale vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. E' ammesso reclamo solo per un riesame dei fatti posti alla base della decisione. I ricorsi aventi carattere di interesse collettivo vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. Entro il successivo termine di otto giorni, il ricorrente ha il diritto di convertire in mozione congressuale i motivi del suo ricorso. La conversione in mozione congressuale viene comunicata dal presidente dell'Assemblea generale a tutti gli iscritti, con invito ad esprimersi in senso favorevole o contrario in forma scritta. Se detta mozione riceve il sostegno di almeno cento tesserati, viene convocato Congresso nazionale per la discussione generale. Non sussiste in Assemblea generale differenza alcuna nel diritto di partecipazione tra soci fondatori e soci ordinari. E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea anche in video-conferenza mediante idonea piattaforma, purche' l'assemblea non sia convocata per deliberare. Le modalita' di accesso, di verifica dei partecipanti e di esercizio del diritto di voto verranno indicate nella convocazione dell'assemblea stessa. All'assemblea partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa prima della data fissata per la riunione dell'assemblea. L'Assemblea generale, in quanto sovrana, e' competente in via esclusiva a deliberare a maggioranza dei due terzi dei votanti le modifiche statutarie, la denominazione del partito e il relativo emblema. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Non e' consentita la delega del voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Nelle assemblee in presenza, le deliberazioni possono essere assunte con votazione per alzata di mano, salvo che venga richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno il dieci percento dei presenti. L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'Assemblea generale o, in sua assenza dal presidente dell'Assemblea nazionale. Con atto motivato, il presidente dell'Assemblea generale puo' disporre che l'assemblea sia presieduta e diretta dal segretario generale. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale.

Art. 13.
L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale dei delegati delle federazioni e' organo esecutivo, di coordinamento, non ha funzione di indirizzo politico ed e' costituita da tutti i membri dei coordinamenti regionali, secondo un rapporto di delegazione tra le associazioni di base (coordinamenti comunali) e le federazioni (coordinamenti regionali), costituito da ciascun rappresentante di ogni associazione di base, nonche' da un delegato per ogni dieci iscritti ad ogni associazione di base, a cui si aggiungono le figure operative di carattere nazionale che risiedono legalmente sul territorio regionale. L'Assemblea nazionale e' soggetta alla sovranita' dell'Assemblea generale e di quest'ultima e' organo strumentale, operativo ed esecutivo attraverso i propri delegati. L'Assemblea nazionale elegge a maggioranza semplice dei votanti, a scrutinio palese, il proprio segretario, che rimane in carica per cinque anni ed e' rieleggibile. Tutte le operazioni devono essere verbalizzate. L'Assemblea nazionale vaglia e risponde alle note, mozioni o richieste di carattere organizzativo a qualunque titolo pervenute all'attenzione del suo presidente; coordina le attivita' culturali, politiche e sociali sui territori; assiste e coordina le Federazioni e le Associazioni politiche di base sui territori in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; ne stimola e monitora le attivita'; organizza gli uffici elettorali per le votazioni dell'Assemblea generale e ne dirige le attivita' d'intesa con il Collegio nazionale di garanzia. Ogni iniziativa di carattere organizzativo dell'Assemblea nazionale deve essere comunicata per iscritto dal suo presidente al segretario politico nazionale, che ne fa rapporto all'Assemblea generale. L'Assemblea nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in forma telematica, a livello consultivo, operativo e deliberativo. Nel caso di deliberazione su aspetti meramente organizzativi, e' obbligatoria la registrazione audio o video della seduta, da mettere a disposizione dell'Assemblea generale. I delegati vengono eletti a maggioranza semplice dei presenti presso le associazioni politiche di base secondo le regole assembleari indicate dagli articoli 10 e 12 di questo statuto per l'Assemblea generale e nel rispetto dell'art. 5 di questo statuto, durano in carica un anno e sono rinnovabili di anno in anno senza alcun limite.

Art. 14.
Deliberazioni dell'Assemblea nazionale

Per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale si applicano le forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto, in quanto compatibili, con le seguenti distinzioni. L'Assemblea nazionale in via ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando partecipano la meta' degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte normalmente con votazione per alzata di mano o con dichiarazione verbale e in forma palese. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale, a cui si allega la registrazione audio disposta dal segretario dell'Assemblea nazionale. Il presidente dell'Assemblea nazionale, anche su istanza di singoli delegati, formula preventivamente l'ordine del giorno, che puo' comprendere dibattiti su questioni politiche, mozioni e deliberazioni. E' sempre inserito quale ultimo punto all'ordine del giorno le «varie ed eventuali», da discutere solo al termine dei precedenti punti, e con l'impossibilita' di procedere nello stesso ad altro che a discussioni politiche, senza atti aventi conseguenze politiche o giuridiche, quali mozioni o deliberazioni. Ad ogni assemblea va data lettura sommaria del verbale dell'assemblea precedente e dato rilievo di non intervenuta opposizione. E' ammesso a chiunque tra i delegati che abbia interesse diretto il ricorso al Collegio nazionale di garanzia per richiedere in forma libera l'annullamento delle deliberazioni assunte che abbiano compromesso il suo effettivo diritto di partecipazione. Parimenti, e' ammesso ricorso a chiunque tra i delegati evidenzi violazioni di carattere generale in grado di compromettere l'interesse legittimo ad una gestione interna del partito conforme a questo statuto. La presentazione del ricorso non sospende le decisioni adottate. Il ricorso viene deciso, previa audizione del ricorrente, senza indugio, garantendo al ricorrente il diritto, su sua richiesta, a comparire entro il termine di otto giorni innanzi all'Assemblea generale per argomentare le proprie ragioni. I ricorsi aventi carattere personale vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. E' ammesso reclamo solo per un riesame dei fatti posti alla base della decisione. I ricorsi aventi carattere di interesse collettivo vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. Entro il successivo termine di otto giorni, il delegato ricorrente ha il diritto di convertire in mozione congressuale i motivi del suo ricorso. La conversione in mozione congressuale viene comunicata dal presidente dell'Assemblea nazionale al presidente dell'Assemblea generale e da questi ultimo a tutti gli iscritti, con invito ad esprimersi in senso favorevole o contrario in forma scritta. Se detta mozione riceve il sostegno di almeno cento tesserati, viene convocato Congresso nazionale per la discussione generale.

Art. 15.
Il presidente dell'Assemblea nazionale

Il presidente dell'Assemblea nazionale e' eletto dall'Assemblea generale senza quorum e a maggioranza semplice e dura in carica per cinque anni. Non e' dotato di poteri propri, ponendosi al contempo come garante e come capo della segreteria tecnica del comitato politico nazionale, che tramite il suo ufficio di presidenza ne impartisce compiti e attivita'.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea nazionale nei seguenti casi:
1) alla scadenza quinquennale;
2) per la predisposizione di bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea generale;
3) se lo richiede il segretario politico nazionale (segretario generale);
4) se lo richiede il presidente dell'Assemblea generale;
5) se lo richiedono almeno dieci delegati di qualunque Federazione (anche diverse);
6) se lo richiede il presidente del Collegio di garanzia;
7) per eleggere il segretario dell'Assemblea nazionale;
8) ordinariamente per la programmazione dell'azione politica.
Il presidente dell'Assemblea nazionale puo' nominare a sua discrezione quali componenti dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale fino a venti tesserati. Dette nomine sono strettamente di carattere fiduciario. All'interno dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale, il presidente puo' nominare un vice presidente vicario e due vice-presidenti. In mancanza, e in caso di impedimento del presidente, le funzioni del presidente vengono assunte ad interim dal piu' anziano dei coordinatori regionali.

Art. 16.
Il segretario dell'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale vota il suo segretario, eletto a maggioranza semplice dei votanti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il segretario nazionale dura in carica per cinque anni, rinnovabili attraverso nuova votazione. Il segretario dell'Assemblea nazionale svolge funzioni di coordinamento politico sui territori ed e' esponente politico di rilievo nazionale. In tale veste, e' portavoce nazionale del partito e siede nel Comitato politico nazionale, del cui Ufficio di presidenza e' membro di diritto.

Art. 17.
Il segretario politico nazionale (o segretario generale)

Il segretario politico nazionale e' il legale rappresentante del partito ed e' il destinatario delle notifiche presso l'indirizzo della sede legale. Il segretario generale e' il «capo politico», attua l'indirizzo politico votato a maggioranza dall'Assemblea generale, e' il principale portavoce nazionale del partito e puo' delegare altri portavoce. Assume le funzioni di segretario generale. E' legalmente responsabile di tutte le attivita' del partito per il rispetto della normativa a tutela della privacy. I candidati alla Segreteria politica rendono nota la propria candidatura attraverso una relazione scritta da porre all'attenzione dell'Assemblea generale. E' eletto per cinque anni, rinnovabili, dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei votanti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il segretario generale puo' nominare fino a tre vicesegretari all'interno del Comitato politico nazionale, di cui uno con funzioni vicarie. Il segretario generale assegna le funzioni di governo del partito ai componenti del Comitato politico nazionale, nominando i responsabili dei dipartimenti tematici. Il segretario generale nomina all'interno del Comitato politico nazionale un segretario con funzioni meramente di gestione degli atti amministrativi e dell'archivio generale del partito.

Art. 18.
Il tesoriere nazionale

Il tesoriere e' eletto, tra i tesserati, dall'Assemblea generale a maggioranza semplice dei votanti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Dura in carica cinque anni, rinnovabili. Il tesoriere tiene la contabilita' e sovraintende alle questioni economico-finanziarie, riferendo alle Federazioni attraverso l'Assemblea nazionale. Partecipa al Comitato politico nazionale, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza. Il tesoriere nazionale ha tutti i poteri necessari alla gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali del partito. Ha potere di firma per l'attivazione di conti correnti. Il tesoriere nazionale agisce secondo le direttive del segretario politico nazionale, in conformita' delle linee guida programmatiche indicate dal comitato politico nazionale e dei bilanci approvati dall'Assemblea generale. Il tesoriere nazionale puo' nominare un suo vicario fiduciario tra i componenti del Comitato politico nazionale. In mancanza, e in caso di impedimento, le funzioni del tesoriere vengono assunte ad interim dal presidente dell'Assemblea nazionale. Il tesoriere nazionale coordina i tesorieri federali, assicura l'unita' di intenti nella gestione delle risorse e la loro equanime distribuzione sui territori, vigila sul rispetto delle norme generali contabili e fiscali e di quelle interne al partito, promuove la massima efficacia ed efficienza della spesa. Il tesoriere nazionale puo' essere coadiuvato a sua discrezione da altri componenti del Comitato politico nazionale. Al tesoriere e' conferito il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste.

Art. 19.
Il collegio sindacale

Il collegio sindacale e' composto da tre titolari, di cui uno e' il presidente, piu' due supplenti. L'Assemblea nazionale elegge, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto, il collegio sindacale, indicandone il presidente e assicurando che la maggior parte del collegio, ossia due titolari piu' un supplente, appartengano ad eventuali minoranze in Assemblea generale. Il collegio sindacale attua il controllo democratico sulla gestione delle risorse finanziarie ed esterna le risultanze del controllo nelle relazioni che accompagnano i bilanci. I membri del collegio hanno diritto di accesso agli atti relativi alla gestione. I membri del collegio durano in carica cinque anni, rinnovabili. Ricorrendo i presupposti indicati dalla normativa in vigore sulla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti (art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149), il segretario generale incarica una societa' di revisione o revisori contabili iscritti nel relativo albo professionale per la certificazione dei bilanci e/o del rendiconto annuale del partito e di quant'altro previsto dalla legge.

Art. 20.
Il Collegio nazionale di garanzia

Il Collegio nazionale di garanzia e' composto dal suo presidente, coadiuvato da tre vice-presidenti nazionali nominati dallo stesso Presidente su base strettamente fiduciaria tra i tesserati che puo' in qualunque momento revocare, e da ventuno componenti designati dall'Assemblea nazionale che li elegge a maggioranza semplice per cinque anni, assicurando che un terzo di essi appartengano ad eventuali minoranze in Assemblea generale e nel rispetto della dovuta rappresentanza di genere. Il presidente del Collegio nazionale di garanzia viene eletto dall'Assemblea nazionale a maggioranza semplice senza alcun quorum, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il presidente del Collegio nazionale di garanzia dura in carica per cinque anni, rinnovabili. Il Collegio nazionale di garanzia e' organo collegiale giudicante di disciplina interna rispetto ai valori del manifesto di Forza del popolo, alle norme del presente statuto e alle norme interne del partito. Ad esso possono essere demandate anche funzioni consultive, su richiesta degli organi nazionali e periferici, nonche' funzioni interpretative del manifesto e delle norme dell'ordinamento interno su motivata richiesta di qualunque iscritto. Il collegio in funzione giudicante agisce sia come organo giudicante di grado unico, quando e' adito dagli organi nazionali del partito per dirimere questioni insorte tra organi nazionali; sia come organo giudicante di primo grado su questioni disciplinari, sia come organo giudicante di secondo grado in sede di reclamo. In primo grado, si riunisce e decide in collegio di tre componenti estratti a sorte tra i ventuno secondo le norme indicate nel capo V del presente statuto. In secondo grado, si riunisce e decide in collegio di sette componenti estratti a sorte. Alle decisioni a seguito di reclamo non partecipano i componenti del collegio che hanno deciso in prima istanza. Su questioni che non siano di carattere collegiale, il Collegio di garanzia decide secondo diritto collegialmente a maggioranza assoluta, con voto palese. In tutti i casi, nel verbale in cui viene riportata la decisione deve risultare il voto di ognuno dei componenti, anche in caso di astensione. I verbali del collegio sono accessibili da parte di ogni iscritto, oltre che dalle parti interessate. Il Collegio nazionale di garanzia, d'intesa con il presidente dell'Assemblea generale, dell'Assemblea nazionale e del Comitato politico nazionale, e' responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione delle consultazioni elettorali interne dell'Assemblea generale. Il presidente dell'Assemblea generale ha diritto di accesso a tutti i documenti del Collegio nazionale di garanzia e rapporta costantemente all'Assemblea generale attraverso la Gazzetta a cadenza periodica del partito pubblicata sul sito internet ufficiale. Le misure disciplinari, il procedimento disciplinare, le procedure di composizione conciliativa dei conflitti, le attivita' del collegio di garanzia con riferimento a commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi sono indicate dal capo V di questo statuto. La sede del Collegio nazionale di garanzia e' presso la sede legale del partito, con domicilio digitale PEC: collegionazionaledigaranzia-fdp@pec.it

Art. 21.
Il presidente di Confederazione

Il presidente di Confederazione e' il garante dell'unita' della Confederazione ed e' espressione pubblica dell'indirizzo politico del partito. Egli e' portavoce nazionale, propone atti di indirizzo politico; e' membro di diritto di tutti gli organi collegiali nazionali e periferici, con funzioni di garante; partecipa nell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea generale, nella Segreteria generale, nell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale; siede di diritto come osservatore nel Collegio nazionale di garanzia; e' membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato politico nazionale. Il presidente confederale viene eletto, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto, dall'Assemblea generale con maggioranza semplice senza quorum, dura in carica cinque anni ed e' rieleggibile.

Art. 22.
Il Comitato politico nazionale

Il Comitato politico nazionale e' formato da:
presidente di Confederazione;
segretario politico nazionale;
tesoriere nazionale;
presidente dell'Assemblea generale;
presidente dell'Assemblea nazionale;
segretario dell'Assemblea nazionale;
responsabile nazionale per la comunicazione del partito;
coordinatori delle federazioni regionali.
Nel comitato il numero dei componenti di ciascun genere uomo/donna non puo' essere inferiore al trenta per cento del totale. Il Comitato politico nazionale e' collegialmente responsabile della politica del partito e della gestione delle risorse. Ogni decisione di profilo politico, assunta dal Comitato politico nazionale, deve essere sempre ratificata dall'Assemblea generale degli iscritti di Forza del popolo nelle forme dell'assemblea straordinaria previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il Comitato politico nazionale e' presieduto da un Ufficio di presidenza composto dal presidente di Confederazione, dal segretario generale e dal segretario dell'Assemblea nazionale. Le attivita' del Comitato politico nazionale si svolgono secondo le medesime regole dell'assemblea previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Art. 23.
Sfiducia degli organi nazionali e periferici eletti

Ciascun organo nazionale o periferico puo' essere sfiduciato con richiesta scritta e motivata di almeno cento delegati da rivolgere al presidente del Collegio nazionale di garanzia, che entro trenta giorni dalla richiesta convoca il Congresso nazionale per la discussione innanzi all'Assemblea generale. La discussione generale non puo' avvenire prima di novanta giorni dalla convocazione del congresso e non dopo i centoventi giorni. L'Assemblea generale decide nelle forme dell'assemblea straordinaria previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Capo III
Scelta delle candidature per le cariche interne ed elettive

Art. 24.
Selezione dei candidati alle elezioni interne

Sei mesi prima della naturale scadenza del mandato degli organi nazionali o periferici, il presidente dell'Assemblea generale comunica l'apertura di un termine, non inferiore a giorni trenta, per la proposta di candidatura di ciascun singolo tesserato a ciascuna singola carica da rinnovare. Nei trenta giorni successivi, il presidente dell'Assemblea generale pubblica l'elenco delle candidature e il presidente dell'Assemblea nazionale convoca su quel territorio un congresso a cui hanno diritto di partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, solo i tesserati ivi residenti per votare le cariche sociali, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il congresso per il rinnovo delle cariche sociali non puo' avvenire prima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato e deve tenersi almeno trenta giorni prima della medesima scadenza. I partecipanti al congresso votano a maggioranza semplice, con voto palese e per alzata di mano, per eleggere tra i candidati le cariche. La procedura si svolge sotto la vigilanza del Collegio nazionale di garanzia. I congressi cittadini e regionali sono presieduti dal presidente di federazione o coordinatore regionale. Il congresso nazionale e' presieduto dal presidente dell'Assemblea generale. Le operazioni di voto sono soggette a verbalizzazione, a cui si allega la registrazione audio dei lavori congressuali. La verbalizzazione e' estesa anche alle possibili contestazioni delle operazioni di voto. Concluse le operazioni di voto, il presidente dell'Assemblea generale trasmette i verbali al presidente dell'Assemblea nazionale, per un vaglio sul rispetto delle quote uomo/donna, e al Comitato politico nazionale per un vaglio sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dettati da questo statuto. A seguito di nullaosta del presidente dell'Assemblea nazionale e dell'Ufficio di presidenza del Comitato politico nazionale, il presidente dell'Assemblea generale ufficializza i risultati con la pubblicazione delle nuove cariche sociali sul sito internet del partito. In caso di rilievi posti dall'Assemblea nazionale sul mancato rispetto delle quote uomo/donna o della partecipazione delle eventuali minoranze in Assemblea generale, si procede secondo le forme indicate nell'art. 5 di questo statuto. In caso di rilievi posti dall'Ufficio di presidenza del Comitato politico nazionale, previa audizione del diretto interessato, si procede a convocazione di assemblea per una nuova deliberazione, da tenersi entro trenta giorni. L'esito dei precedenti vagli che escluda dalle cariche sociali chi era candidato, va comunicato in forma scritta e motivata al diretto interessato, che ha diritto di accesso agli atti e di reclamo, con ricorso scritto. I ricorsi in materia di candidature vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste e relativa pubblicazione nell'albo pretorio del partito sul sito internet o di convocazione di assemblea per nuova deliberazione da parte del Comitato politico nazionale. Il termine decorre dal momento della conoscenza effettiva dell'atto da parte del diretto interessato. I ricorsi sono di competenza esclusiva del Collegio nazionale di garanzia e vengono decisi entro quarantotto ore dalla presentazione. Il giudizio del Collegio nazionale di garanzia e' inappellabile, mentre e' sempre consentito il ricorso alla autorita' giudiziaria. Per i ricorsi si applicano le regole dettate dagli articoli 34 e 35 di questo statuto.

Art. 25.
Selezione dei candidati alle consultazioni esterne

Su proposta del segretario politico, il comitato politico nazionale effettua una pre-selezione delle possibili candidature alle elezioni tenendo conto dei principi della rappresentativita' di genere, della tutela delle minoranze e delle competenze dei candidati e le sottopone al vaglio dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale dirama l'elenco delle possibili candidature e comunica, in persona del suo presidente, l'apertura di un termine, non inferiore a giorni dieci, per la proposta di candidatura di ciascun singolo tesserato a ciascuna singola competizione elettorale. Nei trenta giorni successivi, se richiesto da almeno il 20% dei tesserati residenti nel territorio interessato dalla consultazione elettorale, il presidente dell'Assemblea nazionale convoca su quel territorio un congresso a cui hanno diritto di partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, solo i tesserati ivi residenti per votare il candidato o i candidati nel caso in cui le richieste di candidatura eccedessero il numero di candidabili. I partecipanti al congresso votano a maggioranza semplice, con voto palese e per alzata di mano, per designare i candidati. La procedura si svolge sotto la vigilanza del Collegio nazionale di garanzia. Il Congresso e' presieduto dal presidente di federazione o coordinatore regionale del territorio interessato. Il Congresso nazionale e' presieduto dal presidente dell'Assemblea generale. Le operazioni di voto sono soggette a verbalizzazione, con allegazione della registrazione audio dei lavori. La verbalizzazione e' estesa anche alle possibili contestazioni delle operazioni di voto. Le operazioni congressuali sono disciplinate dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. In caso di scioglimento anticipato del Parlamento, i superiori termini procedurali sono ridotti a un quarto. Non potra' ricorrere a questa procedura il tesserato attivamente coinvolto nei coordinamenti regionali che avranno tenuto congresso per la designazione dei candidati. Le candidature per ogni tipo di carica istituzionale e per ogni organo rappresentativo, in ambito locale, regionale, nazionale sono aperte a tutte le donne e a tutti gli uomini di maggiore eta' iscritti al partito da almeno un anno. Qualora si tratti di elezione di carattere locale, nella scelta si tiene in considerazione la rappresentativita' territoriale del candidato. Il Comitato politico nazionale prende in esame tutte le proposte e delibera le candidature, valutando in particolar modo l'adesione dei candidati ai principi del Manifesto di Forza del popolo; puo' derogare per comprovate ed oggettive condizioni il termine di anzianita', riducendolo secondo necessita' dichiarata dal Comitato politico nazionale. I ricorsi in materia di candidature vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste da parte del Comitato politico nazionale. I ricorsi sono di competenza esclusiva del Collegio nazionale di garanzia e vengono decisi entro quarantotto ore dalla presentazione. Il giudizio del Collegio nazionale di garanzia e' inappellabile, mentre e' sempre consentito il ricorso alla autorita' giudiziaria. Per i ricorsi si applicano le regole dettate dagli articoli 34 e 35 di questo statuto.

Art. 26.
Incandidabilita' e incompatibilita'

Non e' candidabile chi non e' regolarmente tesserato, chi non ha autorizzato il trattamento dei propri dati personali, chi non e' in regola con il pagamento delle quote associative, chi e' iscritto a qualsiasi tipo di societa' segreta, chi e' gravato da ineleggibilita' secondo la legge e secondo le norme dell'organo elettivo in questione. Non puo' essere candidato chi ha subito, all'interno del partito, una sanzione disciplinare piu' grave della censura negli ultimi due anni.

Art. 27.
Doveri degli eletti

Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del partito per attuare il comune indirizzo politico. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota, stabilita dall'Assemblea nazionale, degli emolumenti lordi derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo e' causa di responsabilita' disciplinare, nonche' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica interna o esterna al partito. Il mancato pagamento del contributo e' causa di decadenza da cariche interne. Gli eletti hanno il dovere di informare periodicamente gli iscritti e gli elettori sulla loro attivita' istituzionale e di non arrecare danno al prestigio del partito con comportamenti rientranti nella propria sfera personale, quindi anche esulanti dalle attivita' politiche in senso proprio, che ne determinino biasimo sociale.

Capo IV
Principi della gestione finanziaria

Art. 28.
Fonti di finanziamento

Il finanziamento del partito e' costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali di soci e/o sostenitori e/o provenienti da terzi attraverso campagne di autofinanziamento, da manifestazioni o altre iniziative e dai beni mobili e immobili comunque acquisiti. Gli iscritti al partito hanno l'obbligo di contribuire al finanziamento delle attivita' politiche versando la quota annuale che viene stabilita periodicamente dall'Assemblea nazionale, con ratifica dell'Assemblea generale. Costituiscono fonti di finanziamento della Confederazione nazionale i contributi da parte degli eletti nelle istituzioni, stabiliti annualmente dall'Assemblea nazionale, comunque in misura non superiore ad un decimo della retribuzione lorda della carica elettiva. Le erogazioni liberali superiori ad una soglia stabilita dall'Assemblea nazionale possono essere accettate solamente dietro parere favorevole del Comitato politico nazionale. Le fonti di finanziamento devono essere pubblicate sul sito internet del partito.

Art. 29.
Divieto di distribuzione utili o riserve

Il partito non persegue alcun fine di lucro. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 30.
Rendiconto e bilancio

L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilita' del partito sono affidate al tesoriere nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici. Il tesoriere deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una propria relazione sull'andamento della gestione e da una relazione del segretario generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale, previa approvazione del comitato politico nazionale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito si applicano gli stessi principi di chiarezza e verita' applicabili alle societa' di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del segretario politico e la relazione dell'organo di revisione. Il tesoriere assicura la pubblicita' del bilancio nelle forme previste dalla legge. Il tesoriere nazionale redige annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo che, munito della relazione del collegio sindacale, viene sottoposto all'approvazione del Comitato politico nazionale che lo approva entro il 31 dicembre. In caso di mancata approvazione entro tale data si attiva l'esercizio provvisorio del bilancio, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione. Il tesoriere nazionale redige annualmente, entro il 31 maggio, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio consolidato che, muniti della relazione del collegio sindacale e/o della certificazione del revisore contabile, vengono sottoposti all'approvazione del Comitato politico nazionale che li vista e li trasmette con osservazioni al presidente dell'Assemblea generale per il voto finale di approvazione dell'Assemblea generale entro il 30 giugno. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito. I rendiconti, completi delle relazioni di cui sopra, sono pubblicati sul sito internet del partito non appena approvati.

Art. 31.
Controllo contabile

Il controllo contabile interno e' assicurato dal collegio sindacale. Il controllo contabile esterno e' assicurato da un revisore contabile iscritto all'albo o da una societa' di revisione iscritta all'albo, scelti con votazione dell'Assemblea nazionale e formalmente incaricati dal legale rappresentante del partito (segretario generale). Il tesoriere assicura l'accesso alla documentazione contabile ai fini del controllo. Il controllo sulla gestione finanziaria si estende a tutte le attivita' economiche e patrimoniali del partito, alle quote di iscrizione, ai trasferimenti di fondi agli organi periferici e ai contributi degli eletti alle attivita' del partito. Il controllo sulla gestione finanziaria si estende alle articolazioni periferiche del partito.

Art. 32.
Fonti di finanziamento degli organi periferici

Le fonti di finanziamento degli organi periferici consistono nei trasferimenti deliberati dall'Assemblea nazionale secondo una relazione annuale del segretario generale approvata a maggioranza semplice dall'Assemblea generale, nelle forme e nei termini previsti dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. In ogni caso, nella ripartizione delle quote del tesseramento e delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali, e' riservata una quota non inferiore al trenta per cento alle strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria. Inoltre, sono di competenza degli organi periferici tutti i contributi da parte degli eletti nelle istituzioni regionali e locali del rispettivo territorio, stabiliti annualmente dall'Assemblea nazionale, comunque non superiori ad un decimo della retribuzione lorda della carica elettiva, e ogni altra attivita' di raccolta ammessa dalla legge in occasioni di consultazioni elettorali in cui sia prevista la nomina di un mandatario elettorale. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito.

Capo V
Gestione e risoluzione dei conflitti

Art. 33.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:
il richiamo orale;
il richiamo scritto;
la censura;
la sospensione dalla carica interna al partito eventualmente ricoperta;
la sospensione;
l'espulsione.
Il richiamo orale e' un'ammonizione verbale per lievi violazioni di doveri o per chiarimenti tra piu' tesserati in disaccordo. Il richiamo scritto e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo per trasgressioni a doveri morali e politici. La censura e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo per trasgressioni gravi a doveri morali e politici. La sospensione dalla carica interna al partito eventualmente ricoperta ha natura cautelare in pendenza di procedimento disciplinare. La sospensione e' applicata per trasgressioni gravi e ripetute, non puo' superare la durata di dodici mesi, comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito. L'espulsione e' inflitta per gravissime violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al partito e comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito. Il mancato versamento dei contributi dovuti al partito determina mera decadenza. Tutte le misure disciplinari sono decise dal collegio nazionale di garanzia. Le domande di riammissione al partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di cinque anni dall'espulsione.

Art. 34.
Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare viene avviato su segnalazione scritta da parte di almeno un tesserato o d'ufficio da parte del presidente del Collegio di garanzia, che dara' avvio al procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla conoscenza dell'illecito. La contestazione viene notificata dal presidente del collegio di garanzia all'interessato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. Non sono ammesse contestazioni collettive, vigendo il principio di responsabilita' personale. Non possono costituire oggetto di procedimento disciplinare le opinioni politiche. All'incolpato e' garantito il diritto di difesa, fondato sui principi di chiara contestazione degli addebiti e di effettivo contraddittorio. L'interessato ha diritto di accedere gratuitamente e nel piu' breve tempo possibile agli atti del procedimento e di farsi assistere nel giudizio disciplinare da un suo fiduciario. Ogni eventuale osservazione e difesa deve essere fatta pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. Il Collegio di garanzia decide entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruzione del fascicolo con provvedimento non esecutivo. In via cautelare puo' essere disposta la sospensione dalla carica interna. E' ammesso reclamo solo per un riesame dei fatti posti alla base della decisione. E' ammesso reclamo al Collegio di garanzia nazionale nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il reclamo, e' deciso entro sessanta giorni dal Collegio nazionale di garanzia in differente composizione rispetto a quella della prima decisione con provvedimento immediatamente esecutivo. Il Collegio nazionale di garanzia decide sempre in composizione di sette membri, compreso il presidente.

Art. 35.
Procedure di composizione conciliativa dei conflitti

Tutte le controversie interne insorte tra singoli tesserati, tra tesserati e organi di partito, tra organi nazionale e periferici, tra organi nazionali, tra organi periferici, devono essere affrontate in prima battuta nell'ottica di una risoluzione bonaria. Il tentativo di conciliazione non sospende l'iter di cui all'art. 34. L'audizione personale dei diretti interessati e' finalizzata alla loro discolpa e all'instaurazione di un dialogo collaborativo, secondo una funzione di formazione degli iscritti alla mediazione politica. I principi del partito non sono oggetto di mediazione tra le parti. Sono oggetto di mediazione i comportamenti, le opinioni personali, i rapporti interpersonali. Il raggiungimento di un accordo conciliativo tra parti in disputa determina la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere non estingue i possibili rilievi che il Collegio nazionale di garanzia e' tenuto a perseguire disciplinarmente, ove risultassero gravemente offesi i principi e la reputazione pubblica del partito. Della composizione bonaria va redatto verbale sottoscritto da tutte le parti in conflitto e dall'organo giudicante. La procedura di massima e' la seguente: fermi termini e iter procedimentali di cui all'art. 34, in alternativa, il presidente dell'Assemblea generale, il presidente dell'Assemblea nazionale, il segretario politico nazionale, il segretario dell'Assemblea nazionale, il presidente di Confederazione o il presidente del Collegio nazionale di garanzia, tenta nei modi piu' diretti, spersonalizzanti e rapidi, lo svolgimento di tentativi di conciliazione. La conciliazione raggiunta interrompe l'iter di cui all'art. 34. Ove non si giunga a conciliazione, il procedimento disciplinare prosegue. Ai fini della decisione, il Collegio nazionale di garanzia tiene conto della condotta tenuta da ciascuna parte nei tentativi di conciliazione.

Art. 36.
Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi

Laddove si appuri a seguito di istruttoria e di decisione del Collegio nazionale di garanzia l'impossibilita' di funzionamento di un organo collegiale nazionale o territoriale, oppure, omissioni o commissioni di irregolarita' di carattere amministrativo manifestino carenze idonee a impedire il conseguimento degli obiettivi preposti, il Comitato politico nazionale, d'intesa con il Collegio nazionale di garanzia, puo' sospendere con effetto immediato qualsiasi organo del partito e a seguito di istruttoria innanzi al Collegio nazionale di garanzia, nominare un Commissario provvisorio o un Commissario ad acta per la ricostituzione dell'organo o per il suo definitivo scioglimento. Ai soggetti commissariati e' garantita la possibilita' di deferire la decisione all'Assemblea generale, che vota le risoluzioni proposte da chiunque a maggioranza semplice, secondo le procedure indicate dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il segretario politico nazionale puo', in caso di gravissime irregolarita', previo deferimento della questione al Collegio nazionale di garanzia, previo consulto e nulla osta del presidente dell'Assemblea generale, che immediatamente informera' l'Assemblea generale, previo consulto e nulla osta del presidente dell'Assemblea nazionale, che immediatamente informera' l'Assemblea nazionale, commissariare in via cautelare i coordinamenti regionali o cittadini attraverso diffida scritta ad interrompere attivita' lesive dell'immagine del partito. Il commissariamento cautelare avviene attraverso la nomina di un responsabile che ha il compito di svolgere accertamenti, audizioni e tentativi di conciliazione. In caso di commissariamento disposto in via cautelare dal segretario politico nazionale, il Collegio nazionale di garanzia deve intervenire immediatamente attivando le procedure di cui all'art. 34 e, comunque, confermare con proprio atto motivato il commissariamento cautelare entro dieci giorni. Per la conferma definitiva del commissariamento si applicano le norme dell'art. 34, con termini ridotti alla meta'. Il commissariamento definitivo avviene attraverso la nomina di un responsabile che ha il compito di promuovere nel piu' breve tempo possibile un congresso pubblico per la discussione e per la novazione delle cariche, nelle forme di cui agli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Art. 37.
Giurisdizione

Ciascun tesserato di Forza del popolo, con la sua richiesta di adesione al partito, e' consapevole ed accetta che e' tenuto ad osservare il presente statuto, la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento dell'Unione europea e che per qualunque controversia interna al partito e' previsto l'esperimento di un tentativo conciliativo nei limiti consentiti dall'ordinamento, in particolare nelle forme indicate dall'art. 35 di questo statuto, e potra' sempre rivolgersi all'autorita' giudiziaria civile per la tutela di ogni suo diritto e per l'applicazione delle regole statutarie.

Art. 38.
Regole per la trasparenza

Sul sito internet del partito vengono pubblicati l'atto costitutivo e lo statuto, i regolamenti, l'elenco delle erogazioni liberali e dei finanziamenti ricevuti, curriculum e certificati penali dei candidati alle elezioni secondo le norme di legge. Il rendiconto economico e finanziario del partito viene pubblicato sul sito entro il 15 luglio di ogni anno o entro diverso termine indicato dalla legge. Tutte le pubblicazioni sul sito internet devono essere aggiornate in tempo reale rispetto ai documenti materialmente depositati presso la sede legale. Sul sito internet e' pubblicato l'organigramma nazionale delle cariche interne elette; inoltre, sono pubblicate le relazioni periodiche degli organi nazionali, le convocazioni di assemblee, raduni, convegni e congressi, la comunicazione di selezione di candidati a ruoli interni o alle consultazioni elettorali, la comunicazione di eventi di formazione politica, le linee guida per la partecipazione attiva a ciascun contesto. Il partito garantisce la trasparenza e l'accesso alle informazioni attraverso un sito internet (www.forzadelpopolo.org) che rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di verita', nonche' di trasparenza assicurando la pubblicazione on-line in apposito albo pretorio delle delibere di tutti gli organi nazionali e periferici.

Capo VI
Norme finali

Art. 39.
Modifiche dello statuto, del simbolo
e della denominazione del partito

L'Assemblea generale, in quanto sovrana, e' competente in via esclusiva a deliberare a maggioranza dei due terzi dei votanti le modifiche statutarie, la denominazione del partito e il relativo emblema, secondo la disciplina degli articoli 10 e 12 del presente statuto. In osservanza delle procedure di modifica dettate dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 4 del decreto-legge n. 149/2013, ogni futura modifica del presente statuto sara' sottoposta alla Commissione competente di cui all'art. 9, comma 3 della legge n. 96/2012.

Art. 40.
Scioglimento del partito

Lo scioglimento del partito e' deliberato dall'Assemblea generale, in seduta straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 del presente statuto. Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'Assemblea generale stabilira' le modalita' della liquidazione e della devoluzione del fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41.
Norma transitoria

Le cariche in essere al momento dell'approvazione del presente statuto rimangono vigenti fino alla scadenza prevista in precedenza.

Art. 42.
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico