Gazzetta n. 103 del 6 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 10 marzo 2025
Modifica agli articoli 17 e 30 del decreto 23 dicembre 2022, relativi rispettivamente all'eco-schema 1 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale» e al «Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione» e modifica all'articolo 4 del decreto 23 dicembre 2024, recante «Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare gli articoli 17 e 30;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2023, recante modifiche del decreto 23 dicembre 2022, e in particolare l'art. 4, che modifica l'art. 17, del decreto 23 dicembre 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 28 settembre 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalita' e di ammissibilita'»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 7 novembre 2023, recante «Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densita' di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, «Modifica all'art. 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del d.m. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero della salute del 1° agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 231 del 2 ottobre 2024, recante «Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall'eco-schema 1 pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2025, recante Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi;
Considerato che la modifica apportata al Piano strategico della PAC 2023-2027, approvata con la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024, varia, nell'ambito dell'eco-schema 1, il periodo di osservazione per il livello 1 mentre per il livello 2 prevede la deroga all'adesione al sistema SQNBA per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni fino a 20 UBA, per tutto il periodo di programmazione a condizione che i controlli relativi all'impegno del pascolamento siano effettuati dalle amministrazioni (regionali/provinciali) territorialmente competenti;
Considerato che, a partire dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito per la coltivazione di pomodoro da trasformazione e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varieta' iscritte nei registri delle varieta' o nel catalogo comune europeo;
Considerato che, al fine di permettere agli agricoltori di fronteggiare le difficolta' derivanti dal reperimento di sementi certificate, a seguito della segnalazione delle organizzazioni del settore, per l'anno di domanda 2024, e' stata riconosciuta la sussistenza delle cause di forza maggiore, invocate dagli agricoltori che non sono stati in grado di rifornirsi di sementi e materiale di propagazione certificati, consentendo loro di fare ricorso anche a materiale di propagazione ottenuto da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV) purche' al secondo anno consecutivo di autorizzazione;
Considerato che nel monitorare l'evolversi della situazione di difficolta' di approvvigionamento del materiale di propagazione certificato e iscritto al catalogo comune delle varieta' per gli anni di domanda successivi al 2024, si e' convenuto sulla necessita' di permettere, per la produzione del pomodoro per la trasformazione ai fini del sostegno accoppiato, il ricorso a materiale di propagazione ottenuto da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purche' al secondo anno consecutivo di autorizzazione, anche per gli anni 2025 e seguenti;
Considerato che la modifica apportata al Piano strategico della PAC 2023-2027, approvata con la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell'11 dicembre 2024, consente il ricorso a materiale di propagazione ottenuto da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purche' al secondo anno consecutivo di autorizzazione, anche per gli anni 2025 e seguenti, ai fini del sostegno accoppiato per il pomodoro da trasformazione;
Ritenuto, pertanto, necessario adeguare alle suddette modifiche il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022;
Ritenuto di concentrare in capo ad AGEA sia la fase istruttoria e sia il pagamento degli aiuti previsti dal decreto 23 dicembre 2024 al fine di accelerarne l'erogazione agli agricoltori che hanno subito i danni per la siccita';
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 17 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022
relativo all'eco-schema 1 «Pagamento per la riduzione
dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale»

1. Il comma 2, dell'art. 17, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, e' integralmente sostituito dal seguente:
«a) livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che durante il periodo di osservazione previsto al comma 2-bis, rispettano le seguenti condizioni:
1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI per specie e orientamento produttivo;
2. hanno valori DDD superiori al valore indicato dall'allegato XI ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022.»
b) livello 2: adesione al Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
2. Il comma 2-bis, dell'art. 17, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il periodo di osservazione per l'anno di domanda 2025 inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025 senza riduzione del premio. A decorrere dall'anno di domanda 2026 il periodo di osservazione decorre dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre ed e' prevista una soglia di tolleranza di trenta giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attivita' dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.»
3. Il comma 2-ter dell'art. 17, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, e' soppresso.
4. Il comma 7, dell'art. 17, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente:
«7. Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o piu' turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densita' del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'organismo di coordinamento con le modalita' dal medesimo stabilite. Il rispetto dell'impegno di pascolamento e' verificato dalla regione o provincia autonoma che ha autorizzato la deroga. Le regioni e le province autonome che decidono di avvalersi di tale facolta', entro il 31 gennaio dell'anno di domanda comunicano all'autorita' di gestione nazionale e ad Agea Coordinamento la volonta' di esercitare tale opzione. Per l'anno 2025 tale scadenza e' posticipata al 31 marzo.»
5. Il comma 9, dell'art. 17, decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente:
«9. I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al termine del periodo di osservazione dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.»
 
Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Con la modifica dell'art. 30, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, a partire dall'anno di domanda 2025, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, in caso di difficolta' derivanti dal reperimento di materiale di propagazione di varieta' certificate, puo' utilizzare materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV) purche' al secondo anno consecutivo di autorizzazione.
Con la modifica dell'art. 4, del decreto ministeriale 23 dicembre 2024 si specifica che il compito di effettuare l'istruttoria e il controllo e i pagamenti delle domande di sostegno a valere sul fondo emergenziale, e' affidato ad Agea, organismo pagatore. Oneri eliminati
Denominazione dell'onere: il presente provvedimento elimina i seguenti oneri
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1, comma 2
comunicazione;
domanda;
documentazione;
altro.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
A partire dall'anno di domanda 2025 gli allevamenti di piccole dimensioni (fino a 20 UBA) possono, in deroga, non aderire al sistema di qualita' nazionale benessere animale (SQNBA) per accedere al premio previsto dall'eco-schema 1, livello 2.
Inoltre, nell'ambito dell'eco-schema 1, con la modifica dell'art. 17, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, e' previsto che a partire dall'anno di domanda 2025 il periodo di osservazione del consumo di antibiotici inizia il 1° gennaio 2025 e termina il 30 settembre 2025; mentre dall'anno di domanda 2026, tale periodo parte dal 1° ottobre dell'anno precedente e termina il successivo 30 settembre. Oneri introdotti
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2
comunicazione;
domanda;
documentazione;
altro.
In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in APV deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'APV e' al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo.
 
Art. 2

Modifica dell'art. 30
del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. L'art. 30, comma 5, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, e' sostituito dal seguente:
«5. Dall'anno di domanda 2025, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione e' tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varieta' iscritte nei registri delle varieta' o nel catalogo comune europeo, ferma restando la possibilita', in caso di difficolta' derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purche' al secondo anno consecutivo di autorizzazione. Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in APV deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l'APV e' al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l'iscrizione al catalogo.»
 
Art. 3

Modifica dell'art. 4
del decreto ministeriale 23 dicembre 2024

1. L'art. 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2024, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Istruttoria). - 1. AGEA Organismo pagatore provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti entro il 30 aprile 2025. Eventuali pagamenti integrativi gravanti sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti entro il 31 luglio 2025, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.»
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 378