Gazzetta n. 102 del 5 maggio 2025 (vai al sommario)
LEGGE 15 aprile 2025, n. 63
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalita' di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 della Costituzione della
Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
298 del 27 dicembre 1947
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.».
 
Art. 2

Fondo per iniziative di solidarieta'
in favore dei familiari delle vittime

1. Ai fini di cui alla presente legge, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarieta' in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione e' cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali ulteriori iniziative di solidarieta' sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo il seguente ordine:
a) il coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e i figli se a carico;
b) i figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
c) l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
d) i genitori;
e) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico;
f) i parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;
g) i fratelli e le sorelle non conviventi.
5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 e' assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a).

Note all'art. 2:
- Si riporta il comma 36, dell'articolo 1, della legge
20 maggio 2016, n. 76 recante: «Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
118 del 21 maggio 2016:
«36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile.».
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:
a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonche' l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
c) chiunque subisca un'invalidita' permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.
2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Note all'art. 3:
Per i riferimenti al comma 36, dell'articolo 1, della
legge 20 maggio 2016, n. 76, si vedano le note all'articolo
2.
- Si riporta l'articolo 12 del Codice di procedura
penale:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha
connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati
commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu'
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono
stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.».
 
Art. 4

Individuazione degli eventi dannosi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresi' definiti, per ciascun evento:
a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 3;
b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;
c) le modalita' di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;
d) le ulteriori iniziative di solidarieta' sociale di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
 
Art. 5

Assunzioni dirette

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 1 della legge 23 novembre 1998,
n. 407 recante: «Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998:
«Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa" sono
soppresse. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998
e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.
3. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli
interessati devono presentare apposita domanda».
4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre
1990, n. 302, il secondo periodo e' soppresso.».
 
Art. 6

Borse di studio

1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
 
Art. 7

Cittadinanza italiana

1. Allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonche' ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, puo' essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

Note all'art. 7:
Per i riferimenti al comma 36, dell'articolo 1, della
legge 20 maggio 2016, n. 76, si vedano le note all'articolo
2.
- Si riporta l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 recante: «Nuove norme sulla cittadinanza», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992:
«Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana puo' essere
concessa con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono
stati cittadini per nascita, o che e' nato nel territorio
della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede
legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero
quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello
Stato.»
 
Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio