Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2025, n. 62 |
Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater concernenti, rispettivamente, l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e in particolare l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 2, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e in particolare l'articolo 23-ter; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e, in particolare, l'articolo 1, comma 470; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'articolo 1, comma 936, ai sensi del quale la dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 19-quinquies, comma 3, che dispone l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno 2022, di un numero complessivo di quaranta unita' di personale, di cui uno dirigente di livello dirigenziale generale, tre dirigenti di livello dirigenziale non generale e trentasei unita' appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 28, comma 2-ter, che, in relazione alla struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, incrementa la dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca di quaranta unita', delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita' appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, ai sensi del quale, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonche' l'articolo 9, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021; Considerato che per il Ministero dell'universita' e della ricerca l'incremento della dotazione organica previsto dalla citata tabella A dell'allegato 1 al decreto-legge n. 44 del 2023 e' pari a due unita' dirigenziali di prima fascia e due unita' dirigenziali di seconda fascia; Considerato che l'articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal citato articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023, specifica che il numero degli uffici dirigenziali generali del Ministero dell'universita' e della ricerca e' pari a otto; Considerato, pertanto, che la dotazione organica dirigenziale di prima fascia del Ministero dell'universita' e della ricerca e' complessivamente pari a dieci unita', di cui otto previste dal citato articolo 51-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 44 del 2023, e due unita' derivanti dall'incremento della dotazione organica disposto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023; Ritenuto di procedere alla riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al fine di incrementarne l'efficacia e l'efficienza; Ritenuto che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 dicembre 2024; Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Organizzazione del Ministero
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero». 2. Il Ministero e' articolato nelle seguenti otto direzioni generali, coordinate da un segretario generale: a) direzione generale per la sostenibilita' e la programmazione del sistema della formazione superiore; b) direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) direzione generale del diritto allo studio; d) direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica; e) direzione generale dell'internazionalizzazione; f) direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria; g) direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca; h) direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione. 3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e' assicurato dal segretario generale. 4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente. 5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. 6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu' direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e' preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999: «Art. 51-bis (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica. 2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione. Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a otto, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.». - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1989. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; c-bis); d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); e); f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'. 2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. 3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente capitale pubblico. 5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. 6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate. 7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni. 10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione. 12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo. 13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.». - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 151 del 1° luglio 1998: «Art. 2 (Competenze del CIPE). - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni: a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1; b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR; c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione; d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche. 2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' coordinato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 8 agosto 1999. - La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. - La legge 15 luglio 2002, n. 145 recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2002. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante: «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009. - Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». - La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. - Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante: «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma legge. 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giungo 2014: «Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo. 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 471, dopo le parole "autorita' amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici"; b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative indipendenti e"; c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni". 3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto. 4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014. 61 5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo. 5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualita' di componente di organi di societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.». - Si riporta il comma 470, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: «470. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione e' integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.». - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 gennaio 2020 e' convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020. - Si riporta il comma 936, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020: «936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del comma 941.». - Si riporta l'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2033, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022: «Art. 19-quinquies (Misure urgenti per il rafforzamento della qualita' della formazione universitaria specialistica del settore sanitario). - 1. 2. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, la vigente dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca e' incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero complessivo di 40 unita' di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unita' appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unita' di personale ivi previste, e' altresi' autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. 5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 6.». - Si riporta l'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022: «Art. 28 (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonche' disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali). - 1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). - 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonche' di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, alle universita' che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonche' con altre universita', pubbliche amministrazioni e societa' pubbliche, e' attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5. 3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Rettore dell'universita' proponente, i Rettori delle altre eventuali universita' sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. 4. I Patti: a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalita', anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialita' e della competitivita' dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresi' prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese; b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti gia' assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali; c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle universita' e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori; d) assicurano la complementarita' dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero la fusione di universita' ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. 5. I Patti sono definiti e proposti dalle universita' interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. Possono proporre i Patti le sole universita' che hanno sede in regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri: a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto; b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea; c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto. 7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacita' dei Patti, in relazione alle discipline per le quali e' proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorita' per le discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonche' del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010. 8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonche' la rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della qualita' della formazione e della relativa attivita' di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi e' valutato dal Ministero dell'universita' e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle universita' ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresi', la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalita' di cui al comma 2. 9. In sede di prima applicazione, le universita' interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 2-bis. Al fine di rafforzare l'attivita' di valutazione dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, comma 2: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis"; 2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: "se previsto dai rispettivi bandi,"; b). 2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' costituita da un numero complessivo di quaranta unita' di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unita' appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unita' di personale previste al medesimo primo periodo e' altresi' autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni e' stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unita' per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, e' effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed e' disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'universita' e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. E' fatta salva la possibilita' di sostituzione nei casi di incompatibilita' o, comunque, in ogni altro caso di necessita'. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo e' calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non gia' previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni. 2-quinquies. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino al numero massimo di dodici unita', della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, puo' essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Si riporta l'articolo 1, commi 1-3, e l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023, convertito con legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023: «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.". 2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 202316, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilita', le unita' di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalita' tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Omissis.». «Art. 9 (Riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca e potenziamento dell'attivita' di ricerca). - 1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: "finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la diffusione della cultura scientifica e artistica;" sono inserite le seguenti: "supporto alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonche' valutazione dei progetti di ricerca;"; b) all'articolo 51-quater, le parole: "pari a sei" sono sostituite dalle seguenti: "pari a otto". 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' abrogato; b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo e' soppresso; c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati; d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2-bis, la lettera b) e' abrogata; 2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi. 2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purche' siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza". 2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attivita' di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno e' consentito lo svolgimento di attivita' extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purche' prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. Le universita' possono altresi' istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita' e oggettivita'.". 3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, "Istruzione e Ricerca" - componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione" e di favorire l'apporto delle migliori professionalita' accademiche e di ricerca nonche' il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le universita' statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilita' ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonche' di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo' essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita'. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca.". 4-bis. In relazione alle accresciute attivita', anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennita' accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante: «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 recante: «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2021 recante: «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021. - Il decreto-legge 22 aprile, n. 44 del 2023 recante: «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2023. |
| Allegato 1
(articolo 12)
Tabella A
================================================= | Personale dirigenziale: | | +=====================================+=========+ |Dirigenti di prima fascia |10* | +-------------------------------------+---------+ |Dirigenti di seconda fascia |46** | +-------------------------------------+---------+ |Totale dirigenti |56 | +-------------------------------------+---------+ |* esclusa la posizione di prima | | |fascia prevista, per gli uffici di | | |diretta collaborazione, per gli anni | | |2021-2027, dall'articolo 64 c. 6-ter | | |del decreto-legge n. 77/2021 | | |**comprese le 6 unita' di personale | | |dirigenziale di livello non generale | | |da destinarsi agli uffici di diretta | | |collaborazione del Ministro. | | +-------------------------------------+---------+ |Personale non dirigenziale: | | +-------------------------------------+---------+ |Area Funzionari | | +-------------------------------------+---------+ |Area Assistenti | | +-------------------------------------+---------+ |Area Operatori | | +-------------------------------------+---------+ |Totale aree | | +-------------------------------------+---------+ |TOTALE COMPLESSIVO | | +-------------------------------------+---------+ |
| Art. 2
Segretariato generale
1. Il segretario generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita, in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione, le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle di seguito indicate: a) istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione del Ministro e relativa attuazione; b) proposta al Ministro, sentito il Capo di Gabinetto, delle linee generali dell'organizzazione dell'Amministrazione; c) coordinamento delle attivita' delle direzioni generali al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima, potendo anche sollecitare o, previa diffida, sostituire le direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali; e) raccordo con le direzioni generali per le attivita' inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; f) formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle direzioni generali necessari a garantire la continuita' dell'azione amministrativa; h) coordinamento delle attivita' connesse alla misurazione e valutazione della performance; i) esame di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e verifiche sulla relativa attuazione; l) coordinamento dei rapporti con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con le altre autorita', agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero. 2. Il segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento, da parte del Segretario generale, delle funzioni di coordinamento e vigilanza di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa del Ministero, ferma restando la titolarita' dei rispettivi programmi, di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle relative risorse finanziarie, esercitano le attivita' programmatiche e i poteri di spesa connessi ai predetti programmi previa comunicazione al segretario generale.
Note all'art. 2: - Si riportano gli articoli 4 e 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.». «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 6 (Il segretariato generale). - 1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.». - Si riporta l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. 9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unita' organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita' organizzativa a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. - Si riporta l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - Omissis 2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. Omissis.». |
| Art. 3 Direzione generale per la sostenibilita' e la programmazione del sistema della formazione superiore
1. La direzione generale per la sostenibilita' e la programmazione del sistema della formazione superiore svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) promozione e valutazione della sostenibilita' del sistema della formazione superiore, in termini di attivita' didattica, di ricerca e di terza missione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche disponibili e tenendo conto della capacita' di attrarre risorse nazionali e internazionali; b) finanziamento del sistema universitario, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani e alla «no tax area»; c) finanziamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; d) programmazione degli obiettivi pluriennali della formazione superiore, in raccordo con la direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) finanziamento degli interventi di investimento, anche nel settore dell'edilizia e delle altre risorse strumentali, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; f) valutazione degli impatti del finanziamento pubblico, e in particolare modo dei fondi nazionali e europei, compreso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla comunita' scientifica e territoriale di riferimento, anche attraverso analisi dei dati relativi alle pubblicazioni scientifiche, all'attivita' di diffusione della conoscenza, al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, alla valorizzazione di infrastrutture, laboratori, impianti per la ricerca applicata anche in sinergia e collaborazione con imprese, attivita' conto terzi, realizzazione di brevetti e creazione di start-up e spin-off, anche in attuazione delle iniziative del PNRR; g) controlli previsti dalla normativa vigente sulle istituzioni della formazione superiore e sui consorzi universitari, compreso il monitoraggio dei bilanci; h) coordinamento delle attivita' dirette all'attuazione della contabilita' economico-patrimoniale; i) coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo delle istituzioni e dei consorzi stessi; l) istruttoria dei procedimenti per la designazione dei rappresentanti del Ministero presso gli organi di revisione contabile delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. |
| Art. 4 Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 1. La direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) istituzione e accreditamento delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' di ogni altra istituzione della formazione superiore; b) controllo sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti adottati da universita' e da fondazioni e consorzi universitari sottoposti al controllo ministeriale, nonche' sugli statuti, sugli ordinamenti didattici e sui regolamenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori; d) istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); f) cura, per quanto di competenza, dei rapporti con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e con il Consiglio universitario nazionale (CUN); g) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari; h) programmazione, reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di competenza statale; i) indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi incluse la mobilita', la materia disciplinare, il trattamento economico e le relazioni sindacali; l) accreditamento dei corsi di studio delle istituzioni universitarie, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di ogni altra istituzione della formazione superiore; riconoscimento delle scuole superiori di mediazione linguistica e accreditamento dei relativi corsi; m) istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli universitari ad honorem; n) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore in ambito medico e sanitario; cura dei rapporti, nelle materie di cui alla presente lettera, con il Ministero della salute, con le Regioni e con l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie; o) attuazione degli indirizzi e delle strategie per la promozione artistica relativamente al comparto delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. |
| Art. 5
Direzione generale del diritto allo studio
1. La direzione generale del diritto allo studio svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione ai corsi di studio universitari a numero programmato a livello nazionale; b) attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio, anche attraverso il monitoraggio del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni; c) attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi in favore degli studenti della formazione superiore; d) valorizzazione del merito degli studenti nelle universita' e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) accreditamento, riconoscimento e finanziamento dei collegi universitari di merito e, per quanto di competenza statale, di residenze universitarie; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito; f) attuazione degli indirizzi e delle strategie in materia di sport universitario; g) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, nonche' cura, per quanto di competenza, dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); h) indirizzi in materia di servizi di orientamento, tutorato, tirocini e avviamento lavorativo delle istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento; i) raccordo col Ministero dell'istruzione e del merito in materia di formazione degli insegnanti, programmazione e accreditamento dei relativi corsi di studio.
Note all'art. 5: - La legge 14 novembre 2000, n. 338 recante: «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari» e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000. |
| Art. 6 Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica
1. La direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) promozione, programmazione e incentivazione della ricerca; b) valorizzazione delle carriere dei ricercatori e tecnologi, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali ed europei; c) promozione dell'accesso, con uguali opportunita', ai finanziamenti nazionali per la ricerca da parte di persone o gruppi svantaggiati o meno rappresentati; d) predisposizione, attuazione e valutazione d'impatto dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; e) coordinamento e valutazione d'impatto della partecipazione italiana a programmi nazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le amministrazioni regionali; f) autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; g) autorita' di certificazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; h) sostegno e incentivazione, in coordinamento con le altre direzioni generali competenti, della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attivita' di indirizzo del relativo settore; i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; l) gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; m) incentivazione, agevolazione e valutazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi nonche' delle attivita' di trasferimento tecnologico; n) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attivita' di indirizzo strategico e valutazione degli enti pubblici di ricerca nonche' istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo dei medesimi enti pubblici di ricerca; o) supporto alla funzione di indirizzo nonche' vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); p) coordinamento, attuazione e monitoraggio del programma nazionale per la ricerca (PNR) e dei suoi aggiornamenti annuali; q) coordinamento della partecipazione degli enti pubblici di ricerca ai consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC) e relativo finanziamento a valere sulle risorse nazionali e sui programmi operativi nazionali per la ricerca e la formazione superiore cofinanziati dai fondi europei; r) indirizzo, normazione generale, coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni private di ricerca, e compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull'Agenzia «ItaliaMeteo»; s) analisi, predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attivita' di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni, enti di ricerca privati e altri organismi operanti nel comparto della ricerca, riconosciuti da apposite norme e finanziati dal Ministero; t) istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori di consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati che ricevono contributi a carico del bilancio del Ministero; u) incentivazione e valutazione delle attivita' di promozione e valorizzazione sociale ed economica dei risultati della ricerca; v) promozione e sostegno della ricerca per la competitivita' del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale per lo sviluppo di innovazioni trasformative, quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie digitali (automotive e big data), nonche' di processi di transizione verde (green economy) inclusiva e sostenibile. 2. Nell'ambito della direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Note all'art. 6: - Si riporta il comma 870, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006: «870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.». - Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 7
Direzione generale dell'internazionalizzazione
1. La direzione generale dell'internazionalizzazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) integrazione internazionale e armonizzazione europea del sistema della formazione superiore nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore; b) promozione e armonizzazione, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea; attivita' relative al programma quadro di ricerca e innovazione; cura dei rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con le Nazioni Unite e altri organismi internazionali; c) monitoraggio della normativa dell'Unione europea in materia di formazione superiore e ricerca, partecipazione alla fase ascendente dei procedimenti normativi dell'Unione europea e dei procedimenti preparatori relativi ai Consigli europei anche al fine di favorire l'integrazione tra lo spazio europeo dell'istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca; d) partecipazione alle attivita' degli organismi europei e internazionali in materia di formazione superiore, scienza e ricerca e degli incontri correlati a livello sovranazionale; e) partecipazione e finanziamento delle organizzazioni internazionali impegnate nella ricerca scientifica in ambito bilaterale e multilaterale, curando i rapporti con le altre amministrazioni centrali e regionali; f) cura delle attivita' legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; g) supporto alla funzione di indirizzo e promozione dei programmi internazionali di mobilita'; h) cura delle procedure relative all'uso dei titoli accademici esteri e certificazione dei titoli accademici italiani per l'uso all'estero; i) riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all'estero; l) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali in materia di formazione superiore e ricerca, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; m) cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC) nell'ambito della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 148; n) promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori; o) promozione e coordinamento della partecipazione, per quanto di competenza del sistema della formazione superiore, allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2; p) filiazioni e accreditamento delle universita' estere.
Note all'art. 7: - La legge 11 luglio 2002, n. 148 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno», e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002. - Il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 recante: «Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2023, e' convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 10 del 13 gennaio 2024. |
| Art. 8 Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria
1. La direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) supporto alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; b) supporto alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; c) attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in tema di formazione superiore specialistica in ambito medico e sanitario; promozione della qualita' della formazione universitaria specialistica del settore sanitario e della programmazione in tale ambito dell'offerta formativa degli atenei, armonizzandola con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; d) accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, anche di area sanitaria, e dei relativi corsi; promozione dell'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario; e) riconoscimento delle scuole di psicoterapia e accreditamento dei relativi corsi; f) cura delle attivita' collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con riferimento alle scuole di specializzazione del settore sanitario, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; g) cura dei rapporti, nelle materie di competenza della direzione generale, con il Ministero della salute e con le regioni; h) accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); i) coordinamento degli adempimenti ministeriali riguardanti i master universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); l) programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione; m) programmazione e gestione degli esami di Stato per l'iscrizione agli ordini e ai collegi professionali; procedure di accesso all'esercizio professionale.
Note all'art. 8: - Si riportano gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante: «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999: «Art. 43. - 1. Presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto: a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale; b) di un numero e di una varieta' di procedure pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione; c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione; d) delle coesistenze di specialita' affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare; e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualita' delle prestazioni professionali; f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui all'articolo 38, comma 1. 2. L'accreditamento delle singole strutture e' disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: a) tre rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; c) tre presidi della facolta' di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; d) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalita' definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla data dell'elezione dei rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici in formazione specialistica nominati, su designazione delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, uno per ciascuna delle tre aree funzionali cui afferiscono le scuole di specializzazione. 4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa fra il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. L'Osservatorio propone ai Ministri della sanita' e dell'universita', ricerca scientifica e tecnologica le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1. Art. 44. - 1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo e' istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonche' da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da un preside di facolta' designato dai presidi delle facolta' di medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella commissione e' assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio puo' articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica lo standard di attivita' assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. 2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al Ministero della sanita' e al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile decorso del termine i ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto. 3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attivita' dell'Osservatorio e' disciplinata dai protocolli d'intesa fra universita' e regione e negli accordi fra le universita' e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'Osservatorio fornisce altresi' elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale.». - Si riporta l'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992: «Art. 6-ter (Fabbisogno di personale sanitario). - 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita', sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura e' determinato, altresi', il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. 2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso nell'attivita' lavorativa. 3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanita' i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.». - Si riporta l'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante: «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999: «Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale. 2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa. 3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanita' e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola. 5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.». - Si riporta il comma 472, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: «472. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attivita' del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo.». |
| Art. 9
Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
1. La direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) promozione e valutazione d'impatto della ricerca finanziata con fondi nazionali; b) definizione delle procedure e dei criteri per la selezione e valutazione dei progetti di ricerca, in raccordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) e con le competenze e le attivita' delle altre direzioni generali del Ministero; c) definizione e attuazione, in raccordo con il CNVR e con l'ANVUR, delle procedure e dei criteri per la valutazione dell'impatto, scientifico-tecnologico e socio-economico, dei progetti di ricerca finanziati con risorse del Ministero, delle istituzioni della formazione superiore e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero; d) nomina dei revisori e dei componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi definitivi dal CNVR; e) definizione delle procedure e dei criteri per la formazione degli elenchi di revisori nazionali e internazionali necessari per le attivita' di competenza delle direzioni generali del Ministero; f) definizione delle procedure e dei criteri di monitoraggio dei progetti di ricerca, in raccordo con il CNVR e con le competenze e le attivita' delle altre direzioni generali del Ministero; g) gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con le competenze e le attivita' delle direzioni generali del Ministero; h) raccolta, studio, analisi, comparazione e diffusione dei dati per le materie di competenza, nonche' delle migliori pratiche di valutazione della ricerca adottate a livello europeo e internazionale; i) gestione del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; l) finanziamento delle iniziative a sostegno della promozione e della diffusione della cultura scientifica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 113, nonche' supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita' del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della medesima legge n. 113 del 1991; m) definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attivita' di ricerca, come individuati con apposito decreto ministeriale; n) attivita' connesse all'accesso al contributo del 5 per mille del gettito IRPEF di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica; o) valutazione e finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative anche in tema di aerospazio, quali il Programma nazionale ricerche aerospaziali (PRORA), e di iniziative progettuali in tema di green technologies; p) supporto alla attivita' di indirizzo nonche' sostegno, valutazione e finanziamento della ricerca in Artico e in Antartide, ai sensi della normativa vigente; q) definizione delle procedure e delle misure in materia di sicurezza della ricerca.
Note all'art. 9: - Il riferimento all'articolo 1 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: «Art. 1 (Programmazione). - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale 3. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura 4. 4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione. 5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche. 6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Si riporta l'articolo 2-quater della legge 28 marzo 1991, n. 113 recante: «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991: «Art. 2-quater. - 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' istituito, con decreto del Ministro, un Comitato tecnico-scientifico. 2. Il Comitato, presieduto dal Ministro, e' formato da cinque componenti nominati dal Ministro stesso, da un rappresentante della Conferenza dei rettori, da un rappresentante dell'Assemblea della scienza e della tecnologia, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esperti nella diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento all'editoria, alla comunicazione e alla didattica. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento per le attivita' previste dalla presente legge, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta. 3. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.». - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante: «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017. |
| Art. 10 Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione
1. La direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione svolge, in raccordo con le altre direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, le seguenti funzioni: a) amministrazione e gestione del personale del Ministero; b) supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali e coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; c) predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro; d) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; e) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; f) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; g) gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; h) attivita' di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse direzioni generali; i) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle direzioni generali del Ministero; l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonche' quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete; m) gestione dei servizi generali per l'amministrazione; n) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi; o) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet; p) svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; q) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; r) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati; s) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni; t) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; u) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; v) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore; z) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale del Ministero; aa) gestione dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, in raccordo con le direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy; bb) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore universita' e ricerca; cc) elaborazione di studi e analisi funzionali all'attivita' delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza; dd) progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, agli studenti e alle imprese, in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attivita' del Ministero; ee) cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attivita' di comunicazione; ff) cura delle relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca; gg) cura di pubblicazioni, produzione editoriale, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore e ricerca; hh) promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero; ii) elaborazione del piano di comunicazione annuale; ll) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e dei siti tematici; mm) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico; nn) studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attivita' di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza; oo) rapporti con gli organismi di consultazione interni al Ministero operanti nelle materie connesse alle competenze della direzione generale; pp) attivita' connesse agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonche' attivita' connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190; qq) attivita' connesse alla protezione dei dati personali. 2. Nell'ambito della direzione generale di cui al presente articolo opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante: «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997: «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza». - Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese195 mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. E' fatta salva la facolta' di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di societa' in house.». - Per i riferimenti alla legge 7 giugno 2000, n. 150 si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'articolo 1 della citata legge 6 novembre 2012, n. 190: «Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - 1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. 2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione: a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis; c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonche' sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo; f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti; f-bis); g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione e' adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attivita' degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. 3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorita' nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; c) d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari. 6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione. 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 32 di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. Omissis.». - Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: «Art. 3 (Uffici di Statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.». |
| Art. 11
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note alle premesse. - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». |
| Art. 12 Dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e del personale non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree funzionari, assistenti e operatori del Ministero sono individuate nella tabella A, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, presente nella tabella A, di cui all'Allegato 1, sono comprese sei unita' da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. Nell'ambito e nei limiti della dotazione organica del personale dirigenziale generale, e' conferita presso il Segretariato generale una posizione dirigenziale di prima fascia per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, il Ministro con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola il Ministero. Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 14, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 14 (Organismo indipendente della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;65 g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.». - Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'articolo 2. |
| Art. 13
Revisione periodica dell'organizzazione ministeriale
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per accertarne funzionalita' ed efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si vedano le note all'articolo 11. |
| Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti. 2. I riferimenti alle direzioni generali di cui al precedente assetto organizzativo, contenuti nella normativa vigente, ove non diversamente previsto, si intendono riferiti al segretariato generale o alle direzioni generali competenti per materia in base a un criterio di prevalenza. Nei casi dubbi, l'ufficio competente e' individuato dal segretario generale, sentiti i direttori generali interessati. 3. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 11 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle rispettive competenze. 4. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 15
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 775 |
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