Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2025, n. 61
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, nonche' la determinazione delle aree funzionali e dell'ordinamento del medesimo Ministero;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 23-ter;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale» e, in particolare, l'articolo 13, comma 1;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», in particolare, l'articolo 1, comma 345;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'articolo 1, comma 936;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 64, comma 6-ter;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89, recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative in data 16 dicembre 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico soggetto.»;
b) all'articolo 9:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i limiti ivi previsti, puo' essere inserito anche il personale di altre amministrazioni assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuera' ad essere erogato dall'amministrazione medesima.»;
2) al comma 5, primo periodo, le parole: «Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,»;
c) all'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per il segretario particolare del Ministro, per il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio di cui al primo periodo, con decreto del Ministro puo' essere attribuita al segretario particolare del Ministro e al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle responsabilita' e agli obblighi di reperibilita' connessi, un'indennita' aggiuntiva di importo massimo pro capite di 45.000 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di cumulo in capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario particolare e di capo della segreteria e' corrisposta un'indennita' aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;»;
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «86.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 30.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «120.000 euro annui, nel limite massimo pro capite di 45.000 euro annui,».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificato o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 51-bis, 51-ter,
51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999:
«Art. 51-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero
dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica
musicale e coreutica.
2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi
compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei
limiti di cui all'art. 51-ter, eccettuate quelle
attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa
l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'art. 1,
comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in
ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali. E' fatta
altresi' salva l'autonomia delle istituzioni universitarie,
degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica.
Art. 51-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo,
programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria,
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di
ogni altra istituzione appartenente al sistema
dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti
tecnici superiori; programmazione degli interventi,
indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento delle universita', delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del
merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione
in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e
internazionali in materia di istruzione universitaria e
alta formazione artistica musicale e coreutica,
armonizzazione europea e integrazione internazionale del
sistema universitario e di alta formazione artistica
musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi
culturali stipulati a cura del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e
vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non
strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
formazione di grado universitario e di alta formazione
artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni
d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle
amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra
istruzione universitaria, istruzione scolastica e
formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
nelle universita' e negli enti di ricerca nonche' nelle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca
pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a
programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno
della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti
con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con
il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di
indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la
gioventu' e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure
di competenza del Ministero dell'universita' e della
ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
europeo internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo
per le agevolazioni anche con riferimento alle aree
depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica;
finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella
loro configurazione di European Research Infrastructure
Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009
del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi
nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento
degli enti privati di ricerca e delle attivita' per la
diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto
alle attivita' degli Osservatori, nazionale e regionali,
per la formazione sanitaria specialistica di cui agli
articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, nonche' alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per
le professioni sanitarie di cui all'art. 10 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle
attivita' di ricerca delle universita', degli enti pubblici
di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di
eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione
tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico
e privato, nonche' valutazione dei progetti di ricerca;
altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
Art. 51-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a otto, in relazione alle aree
funzionali di cui all'art. 51-ter.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri
e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali
di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e
del patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello
Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo
del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a
carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. - La
sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei
quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte
dei conti e i presidenti di sezione preposti al
coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per
tipologia di controllo o per materia e deliberano con un
numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e'
presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e'
composta dai presidenti di sezione preposti al
coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a
funzioni di controllo, individuati annualmente dal
Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per
ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle
sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo
di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i componenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche
sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 84 85. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
- La legge 15 luglio 2002, n. 145 recante:
«Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 24 luglio 2002.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle
misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2012.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2013.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto -legge
24 aprile 2014, n. 66 recante: «Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A
decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo
riferito al primo presidente della Corte di cassazione
previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le
riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo operano con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia
organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento
ai principi di cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
pubblicano nel proprio sito internet i dati completi
relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del
consiglio di amministrazione in qualita' di componente di
organi di societa' ovvero di fondi controllati o
partecipati dalle amministrazioni stesse.».
- Si riporta il comma 345, dell'art. 1, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente
di personale di diretta collaborazione presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
individuato in 190 unita', inclusive della dotazione
relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla
medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le
competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono
corrispondentemente ridotti di euro 222.000.».
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante:
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 2020 e' convertito con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020, n. 12.
- Si riporta il comma 936, dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020:
«936. Al fine di assicurare l'esercizio delle
maggiori funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti
dell'Unione europea e internazionali nel campo della
formazione superiore e della ricerca e, in particolare,
alla nuova programmazione europea della ricerca, la
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della
ricerca e' incrementata di tre posizioni dirigenziali di
livello non generale, di cui una destinata alla diretta
collaborazione ai sensi dell'art. 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla copertura delle tre
posizioni dirigenziali di livello non generale di cui al
periodo precedente si provvede anche mediante l'indizione
di appositi concorsi pubblici, per i quali il Ministero
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare
le relative procedure. Ai fini dell'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di 459.750 euro annui a
decorrere dall'anno 2021, cui si provvede ai sensi del
comma 941.».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 64 (Semplificazione delle procedure di
valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure
attuative del PNRR nel campo della ricerca). - 1. All'art.
20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole «tramite
appositi comitati,» e «, tenendo conto in particolare dei
principi della tecnica di valutazione tra pari» sono
soppresse.
2. L'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca). - 1. Al fine di promuovere la qualita'
della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione, e' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR
e' composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di
elevata qualificazione scientifica internazionale,
appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari,
nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal
Ministro dell'universita' e della ricerca e gli altri
dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del
principio della parita' di genere, dal Consiglio
universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
universita' italiane, dalla Consulta dei presidenti degli
enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e
dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla
European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei
ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato e' regolarmente
costituito con almeno dieci componenti.
2. Il CNVR, in particolare:
a) indica i criteri generali per le attivita' di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel
rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca di cui all'art. 20,
tenendo in massima considerazione le raccomandazioni
approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte;
b) nomina i componenti dei comitati di valutazione,
ove previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca di cui all'art. 20;
c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle
procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca
di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o
convenzione con essi;
d) definisce i criteri per la individuazione e
l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e
professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione
tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca;
e) predispone rapporti specifici sull'attivita'
svolta e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la
pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle
relazioni del CNVR.
3. Il CNVR definisce le proprie regole di
organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno
il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati
in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di
componente del CNVR e' di durata quinquennale, non
rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene
nominato in sostituzione resta in carica per la durata
residua del mandato. Il compenso dei componenti del
Comitato e' stabilito nel decreto di nomina, nel limite
previsto dall'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
Ministero dell'universita' e della ricerca.".
3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale
per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 e'
composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti
per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed e' integrato nella sua piena
composizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca
nel rispetto del principio della parita' di genere. Sono
fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del
Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca"
devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
4. All'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole "Comitato nazionale dei garanti per la
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato
nazionale per la valutazione della ricerca".
5. All'art. 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, la lettera b) e' abrogata.
6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di
selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di
ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la
valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di
cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
L'incremento di cui al presente comma e le somme
eventualmente non impiegate per l'attivazione delle
convenzioni di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 550,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a
promuovere l'attivita' di valutazione degli esperti
tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al
limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo
del citato art. 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020,
nonche' alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed
istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio
nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo
svolgimento di attivita' di supporto specialistico e di
analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di
verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel
settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli
previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e
a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 240,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla
quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della
ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attivita'
di ricerca.
6-bis. Anche al fine di supportare l'attivita' del
Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato
ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure
concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all'art. 1,
comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sessantanove unita' di personale da inquadrare nell'Area
III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'art.
1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Per
l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal
presente comma e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di
euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a
euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva
del contingente previsto dall'art. 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, e' incrementata,
nei limiti della dotazione organica del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di quindici unita' di
personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i
medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato art. 9, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'universita' e della ricerca e' istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione
finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli
uffici di diretta collaborazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'art. 1, comma
3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e'
incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000
euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli investimenti, il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato,
entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle
convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT
della societa' Consip Spa, servizi professionali di
assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data
management, la definizione di strategie e soluzioni per il
cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca. Per le
finalita' del primo periodo del presente comma e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.
6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di
consentire una maggiore flessibilita' gestionale e una piu'
efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno
2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui
all'art. 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione
del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo e'
rideterminata, altresi', la consistenza del fondo per la
retribuzione della posizione e di risultato del personale
dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio
presso il Ministero dell'universita' e della ricerca. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a
950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'art. 1,
comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "non dirigenziale" sono soppresse.
6-quater. Per le finalita' di sviluppo, sperimentazione
e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalita'
strumentali di gestione amministrativa e contabile
finalizzate a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione
amministrativa e per potenziare le attivita' a supporto
degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali,
nonche' al fine di avviare tempestivamente le procedure di
attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di
supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi
di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione e'
autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di alta
professionalita' pari a cinquanta unita', da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento
del suddetto contingente di personale, il Ministero
dell'istruzione e' autorizzato a bandire, senza il previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita', apposite
procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso, oltre
che del titolo di studio previsto per il profilo
professionale di inquadramento e della conoscenza della
lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al
profilo professionale richiesto. I bandi di selezione
stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi
attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del
candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza
della lingua inglese nonche' dell'eventuale altra lingua
straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta
del candidato, in un grado non inferiore al livello di
competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto
nelle sedi e secondo le modalita' indicate
dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti
allo svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle
procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita' e le modalita' di composizione delle
commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle
procedure concorsuali previste dal presente comma e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater
e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e
di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalita' degli uffici
del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, ovvero ai sensi dell'art. 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, si provvede
all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo
Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di
organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre
posizioni dirigenziali di livello generale.
Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di
prima fascia e' corrispondentemente incrementata. Nelle
more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione ai
sensi del primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di
livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero
di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi
dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo
svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca
per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Per le medesime finalita' la
dotazione finanziaria per gli uffici di diretta
collaborazione e' incrementata di 300.000 euro per l'anno
2021 , di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata la spesa
nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di
euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'art. 1, comma 385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore
della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso
l'Accademia nazionale dei Lincei e' prorogato per l'anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Al fine di realizzare interventi di investimento
finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane
disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle
istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare
rilievo storico ed architettonico delle medesime
istituzioni e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica a titolo di
cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.
7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
rifinanziata dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre
2019, n. 160;
b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle
somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'art. 1,
comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
rifinanziata dall'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
8. All'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al
comma 2, la parola "50" e' sostituita dalla seguente "75".
9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui
oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione
di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio
dell'Unione europea.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio die ministri
30 settembre 2020, n. 164 recante: «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del
14 dicembre 2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 settembre 2020, n. 165 recante: «Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'universita' e della ricerca» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 aprile 2023, n. 89 recante: «Regolamento concernente
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio
2023.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 9 e 10 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 165, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 4 (Segreteria del Ministro). - 1. La segreteria
del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del
medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello
stesso e ne cura il cerimoniale. Il capo della segreteria
coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui
partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici
riguardanti l'attivita' istituzionale e i rapporti politici
del medesimo.
2. Della segreteria fa parte il segretario
particolare del Ministro, che cura i rapporti personali del
Ministro nello svolgimento dei compiti
politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta
della corrispondenza.
3. Il capo della segreteria e il segretario
particolare del Ministro sono nominati dal Ministro tra
soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione,
sulla base di un rapporto di natura fiduciaria. Tali
incarichi sono cumulabili anche in capo ad un unico
soggetto.».
«Art. 9 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
Uffici di diretta collaborazione e' stabilito
complessivamente in sessantuno unita'. Tale contingente e'
incrementato, nei limiti della dotazione organica del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di quindici
unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al
2027. Entro tale limite il Ministro, con proprio
provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel
decreto degli Uffici di diretta collaborazione,
scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del
Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
1-bis. Nel decreto di cui al comma 1 ed entro i
limiti ivi previsti, puo' essere inserito anche il
personale di altre Amministrazioni assegnato a qualsiasi
titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del
Ministro che, svolgendo un servizio istituzionale, mantiene
il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza,
senza alcun onere di rimborso del trattamento economico
fondamentale, che continuera' ad essere erogato
dall'amministrazione medesima.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al
comma 1 sono compresi, per lo svolgimento di funzioni
attinenti ai compiti di diretta collaborazione, sei unita'
di personale di livello dirigenziale non generale. I
relativi incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'art.
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165; in tal caso essi concorrono a determinare il limite
degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del
Ministero. Il contingente di personale con qualifica
dirigenziale fa parte del contingente complessivo del
personale con qualifica dirigenziale del Ministero
dell'universita' e della ricerca.
2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, in
aggiunta al contingente di cui al comma 1, e' istituito un
posto di funzione di livello dirigenziale generale,
assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto.
3. Il Ministro puo' individuare collaboratori
estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato in numero non superiore a venti, nei limiti
della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in
tal senso, a complessiva invarianza di spesa. Il Ministro
puo', inoltre, chiamare a collaborare con gli Uffici di cui
all'art. 2, nei limiti della capienza dei pertinenti
capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva
invarianza di spesa, non piu' di venti esperti o consulenti
di alta professionalita' o specializzazione nelle materie
di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o
mediante contratti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata
massima di tutti gli incarichi e' limitata alla permanenza
in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del
Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
Nei casi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, l'incarico prevede la facolta'
di recesso anticipato unilaterale da parte del Ministro. In
caso di incarichi conferiti su proposta del sottosegretario
di Stato, la relativa durata non puo' essere superiore alla
permanenza in carica del sottosegretario di Stato
proponente. Gli incarichi di cui al presente comma sono da
intendersi aggiuntivi rispetto al contingente di cui al
comma 1.
4. Le posizioni di capo di gabinetto, capo
dell'Ufficio legislativo, capo dell'Ufficio stampa, capo
della segreteria del Ministro, segretario particolare del
Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro,
consigliere diplomatico del Ministro, capi delle segreterie
dei sottosegretari di Stato nonche' le posizioni dei
componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance sono da intendersi aggiuntive rispetto al
contingente di cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, il
personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni,
assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto
in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa
retribuita, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di
personale di cui al comma 1, si applica l'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. L'assegnazione del personale, delle risorse
finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta
collaborazione e' disposta con provvedimento del Capo di
Gabinetto.».
«Art. 10 (Trattamento economico). - 1. Ai
responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta
un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con
la modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche' dall'art. 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
composto come segue:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti
agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero
incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio
da fissare in un importo equivalente alla misura massima
del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di
risultato, spettante al segretario generale del Ministero;
b) per il capo dell'Ufficio legislativo e per il
presidente dell'organismo indipendente di valutazione della
performance di cui all'art. 11, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti a Uffici di
livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato,
spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali
dello stesso Ministero;
c) per il segretario particolare del Ministro, per
il capo della segreteria del Ministro, per il consigliere
diplomatico, per il capo della segreteria tecnica e per i
capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una
voce retributiva di importo non superiore alla misura
massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti a Uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
Uffici dirigenziali non generali del Ministero. Fermo
restando il trattamento economico fondamentale e accessorio
di cui al primo periodo, con decreto del Ministro puo'
essere attribuita al segretario particolare del Ministro e
al capo della segreteria del Ministro, in relazione alle
responsabilita' e agli obblighi di reperibilita' connessi,
un'indennita' aggiuntiva di importo massimo pro capite di
45.000,00 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per
entrambe le posizioni, di 85.000,00 euro annui, al lordo
degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. In caso di cumulo in
capo ad un unico soggetto degli incarichi di segretario
particolare e di capo della segreteria e' corrisposta
un'indennita' aggiuntiva non superiore a 80.000,00 euro
annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro e,
se nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento
economico conforme a quello previsto dal contratto
collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di
redattore capo. Il trattamento economico del Capo
dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e
onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle
funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'art. 7,
comma 3.
2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli
Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una
retribuzione di posizione variabile in misura equivalente
ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa fascia del Ministero nonche' un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata
con decreto del Ministro, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta del capo di
gabinetto, di importo pari a due terzi della retribuzione
di posizione complessiva. Con decreto del Ministro puo'
essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo
Ufficio legislativo, in relazione alle responsabilita'
connesse all'incarico, un'indennita' avente natura di
retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa,
per tutte le posizioni attivabili, di 120.000.000 euro
annui, nel limite massimo pro capite di 45.000,00 euro
annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Nel caso
dei vice capo di gabinetto e vice capo dell'Ufficio
legislativo, con incarico attribuito ai sensi dell'art. 9,
comma 2, o appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta
indennita' si somma a quella sostitutiva della retribuzione
di risultato. Al dirigente con funzione dirigenziale di
livello generale previsto dall'art. 9, comma 2-bis, e'
corrisposta una retribuzione ai sensi dall'art. 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Al personale non dirigenziale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti,
nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste
dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita'
accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli
istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici
stessi. La misura dell'indennita' e' determinata ai sensi
dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 con decreto del Ministro, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa.
4. Il trattamento economico del personale di cui
all'art. 9, comma 3, e' determinato dal Ministro all'atto
del conferimento dell'incarico, nel limite delle risorse
disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della
spesa del Ministero, missione "Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche", programma
"Indirizzo politico".».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 791