Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 15 aprile 2025, n. 59
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Principi generali

1. La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredita' degli abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi della Nativita', quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
2. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate nonche' gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
3. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 9 e 33 della Costituzione
della Repubblica Italiana, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni. La legge
dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali.».
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».
 
Art. 2

Promozione

1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e salvaguarda le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 lo Stato promuove e assicura:
a) la diffusione, a livello nazionale e internazionale, della conoscenza delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici;
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale nonche' degli eventi a essi connessi, svolti in abiti storici.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Comitato scientifico per il riconoscimento
e la riproduzione degli abiti storici

1. E' istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, di seguito denominato «Comitato scientifico», con compiti generali di:
a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilita' delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicita', veridicita' e fedelta', nonche' accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione mediante provvedimento, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;
b) autorizzazione all'iscrizione negli Elenchi di cui all'articolo 4, su richiesta presentata dai soggetti interessati, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;
c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresi' le modalita' di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 4

Elenchi nazionali

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti l'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e l'Elenco nazionale delle manifestazioni, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, svolti in abiti storici.
2. Alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
3. Il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'Elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;
b) i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici;
c) le modalita' per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici.
4. L'Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e' pubblicato e aggiornato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
5. Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
 
Art. 5

Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identita' culturale e del patrimonio spirituale della societa' italiana. Nella Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche con la collaborazione degli enti e degli organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attivita' di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Note all'art. 5:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.
 
Art. 6

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attivita' di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 7

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale
nella Giornata nazionale

1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, pari complessivamente a 300.000 euro per l'anno 2024, a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 350.000 euro per l'anno 2025 e a 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio