Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 febbraio 2025, n. 19
Testo del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2025), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante: «Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonche' per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorita' di vigilanza.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Contributo straordinario per la fornitura di energia
elettrica e gas naturale

1. Per l'anno 2025, ai fini del riconoscimento di un contributo straordinario del valore di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 25.000 euro, si provvede con deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto di quelle destinate alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per la finalita' di cui al comma 1, e' disposto il trasferimento al GSE delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al 31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate a misure per il contrasto all'incremento dei costi energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.».
3. Entro il 10 aprile 2025, le risorse gia' trasferite al Gestore dei Servizi Energetici ai fini della salvaguardia del relativo equilibrio economico-finanziario, ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 113/2024/R/com del 28 marzo 2024, in attuazione dei decreti del Ministro della transizione ecologica n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022, comprensive degli eventuali interessi maturati, sono restituite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per essere destinate alle finalita' di cui al comma 1.
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 107, le parole da: «non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell'Unione europea con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto»;
b) al comma 109 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La gestione del contributo e' operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla societa' PagoPA S.p.a. Le attivita' istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nelle quali e' ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui al presente comma».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo stoccaggio
di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire alla
sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi
energetici (GSE), anche tramite accordi con societa'
partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e
attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa
di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un
servizio di riempimento di ultima istanza tramite
l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e
della sua successiva vendita nei termini e con le modalita'
stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore
pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui
al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero della
transizione ecologica, sentita l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15
luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della transizione ecologica il
programma degli acquisti da effettuare per il servizio di
riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e
l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1, e' disposto il
trasferimento al GSE delle risorse individuate nella
comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli
importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al
31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi
maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono
versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate
a misure per il contrasto all'incremento dei costi
energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 48-bis,
107 e 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
Omissis.
48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina
dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli
concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2024 nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro
entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal
1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025;
Omissis.
107. Al fine di sostenere la competitivita' del sistema
produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali
e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica
nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso
la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e
il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti
attraverso il riciclo, e' concesso agli utenti finali, per
l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di
elettrodomestici ad elevata efficienza energetica,
individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti
in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione
europea, con corrispondente smalti mento
dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica
inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto.
Omissis.
109. Per le finalita' di cui al comma 107 e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del
made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni
di euro per l'anno 2025. Il contributo e' attribuito a
valere sulle risorse del fondo nel limite dello
stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di
spesa. La gestione del contributo e' operata mediante la
piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
gestita dalla societa' PagoPA S.p.a. Le attivita'
istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle
risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia. I predetti gestori operano sulla base
di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e
del made in Italy, nelle quali e' ripartito il compenso
spettante a ciascun gestore, comunque nel limite
complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui
al presente comma.
Omissis.».
 
Art. 1 bis

Disposizioni per la promozione della costituzione di
comunita' energetiche rinnovabili

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonche' le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e' aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31 (Comunita' energetiche rinnovabili). - 1. I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche
rinnovabili, purche' siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunita' e' quello
di fornire benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunita' e non quello di realizzare
profitti finanziari;
b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo i
cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI,
anche partecipate da enti territoriali, associazioni,
aziende territoriali per l'edilizia residenziale,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende
pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica,
enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi,
enti del Terzo settore e associazioni di protezione
ambientale nonche' le amministrazioni locali individuate
nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione
alla comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire
l'attivita' commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta e volontaria, fermo restando che
l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di
cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui
sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al
comma 2, lettera a).
(omissis).».
 
Art. 1 ter

Entrata in esercizio di impianti asserviti
a comunita' energetiche

1. Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorche' prima della regolare costituzione della comunita' energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto e' stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunita'. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023.
 
Art. 1 quater

Misure urgenti per il rafforzamento della tutela dei
crediti della Cassa per i servizi energetici e ambientali

1. I crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) nei confronti di soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie sono assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore.
2. Restano ferme le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste dalla normativa vigente in favore della CSEA per il recupero dei propri crediti.
 
Art. 2

Disposizioni urgenti per la fornitura di energia elettrica
ai clienti vulnerabili

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalita' stabilite dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita', utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima.»;
b) al comma 2-bis:
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;
c) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e la societa' Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovvero mediante la stipulazione, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga durata.».
2. Nell'ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nel rispetto delle finalita' previste dal medesimo Regolamento, sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, anche con modalita' flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.
2-bis. Non e' pignorabile l'immobile di proprieta' di un soggetto vulnerabile ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l'unico immobile di proprieta' del debitore, purche' vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un'abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, a garanzia del proprio credito, il condominio puo', in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i clienti forniti nell'ambito del servizio a tutele graduali che dovessero acquisire la qualifica di clienti vulnerabili continuano a essere serviti nel medesimo servizio fino alla fine del periodo di assegnazione dello stesso, ferma restando la loro facolta' di concludere in ogni momento un nuovo contratto nell'ambito del mercato libero, ovvero con l'esercente il servizio di maggior tutela competente per area territoriale.
3-bis. I clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele graduali, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, o, se gia' operante, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione della
direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Clienti vulnerabili e in condizioni di
poverta' energetica). - 1. Sono clienti vulnerabili i
clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente
svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n.
124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano
in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche
alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non
interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative
di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di
maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge
4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al
comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia
elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di
cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia
elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle
attivita' di commercializzazione del servizio medesimo,
determinati sulla base di criteri di mercato. La societa'
Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e
modalita' stabilite dall'ARERA, la funzione di
approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica
all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il
servizio di vulnerabilita', utilizzando gli strumenti
disponibili sui mercati regolamentati dell'energia
elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti
bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso
selezionati all'esito di procedure competitive gestite
dalla societa' medesima. Il servizio di vulnerabilita' e'
esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti
abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di
cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25
agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure
competitive svolte dalla societa' Acquirente unico Spa ai
sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, l'ARERA
disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in
particolare:
0a) la decorrenza del servizio da una data non
anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali
di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017,
n. 124;
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di
energia elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non
superiore a quattro anni, mediante procedure competitive
relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita', massima
partecipazione e non discriminazione;
c) l'entita' del corrispettivo massimo di
assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto
dalla lettera e-bis);
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere
l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in
maniera separata rispetto a ogni altra attivita';
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio di
vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello
svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita'
diverse da quella di commercializzazione del servizio
stesso;
3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilita',
lo stesso marchio con cui svolge attivita' al di fuori del
servizio medesimo;
e-bis) che, al momento della presentazione
dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva,
i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di
avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti
il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di
subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono
titolari al momento della cessazione del servizio medesimo,
correlati allo stesso servizio, sulla base delle
informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai
relativi rapporti giuridici messe a disposizione dei
soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo
rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla
lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in
relazione alla rappresentazione di dette informazioni,
stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181;
e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla
base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto
della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis)
del presente comma e del conseguente minor reintegro dei
costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125;
e-quater) che i soggetti che esprimono la
manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis)
siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di
aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in
coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio
di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive
disciplinate ai sensi del comma 2-bis, la societa'
Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura
entro sei mesi dalla conclusione della precedente.
2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio
di vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai
clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto
un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il
servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, e la societa' Acquirente unico
S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento
sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza,
dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, ovvero mediante la stipulazione, con operatori del
mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure
competitive gestite dalla societa' medesima, di contratti
bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che
i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi
a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da
maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga
durata.
(omissis).».
- Il Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo
sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE)
2021/1060, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 16 maggio
2023, n. L 130.
- Si riporta il testo dell'articolo 2818 del codice
civile:
«Art. 2818 (Provvedimenti da cui deriva). - Ogni
sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o
all'adempimento di altra obbligazione ovvero al
risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e'
titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti
giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 «Misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2007,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14
agosto 2007:
«Art. 1 (omissis). - 2. A decorrere dal 1° luglio 2007
i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di fornitura di energia elettrica
come clienti vincolati, secondo modalita' stabilite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e di
scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In
mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i
clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica
sul mercato libero e' garantita dall'impresa di
distribuzione, anche attraverso apposite societa' di
vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad
essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese
connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e
un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono
automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.
(omissis).».
 
Art. 3

Misure di riduzione del costo dell'energia per le imprese

1. E' autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2024, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta definitivamente acquisita all'erario.
3. In sede di riparto dei proventi dell'anno 2024 non si applica il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativamente alla destinazione di risorse al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.
4. All'articolo 51, comma 1-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole «individuati con le modalita' di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221,» sono inserite le seguenti: «di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW».
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, con la medesima deliberazione di cui al predetto comma 1, e' data attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali, al netto di quelle destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1.
6. Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, sono trasferiti dal registro delle imprese al sistema informativo integrato gestito dalla societa' Acquirente unico Spa i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l'impatto dei costi dell'energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sugli esiti del monitoraggio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 «Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra»:
«Art. 27 (Misure a favore dei settori o sottosettori
esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio). - Omissis.
2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico il "Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale", per sostenere la transizione
energetica di settori o di sottosettori considerati esposti
a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica,
dando priorita' a interventi di riconversione sostenibili,
caratterizzati da processi di decarbonizzazione che
escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili
diversi dal carbone.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 «Attuazione delle
direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che
modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla
decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra»:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti
in conformita' con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto
corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE
trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi
maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria
dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone
contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti
proventi sono successivamente versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo
quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese
di investimento degli stati di previsione interessati, con
vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi
unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva
2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione separata e
non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si
provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per
cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e'
assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del
comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e
del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura
del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle
imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche
alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui
al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto
dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia'
destinate alle misure di cui al comma 7.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero
delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al
comma 8:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la
trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare
l'impegno dell'Unione europea in materia di energia
rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione
sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre
tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione
europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli
convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la
produzione di energia elettrica da autoconsumatori di
energia da fonti rinnovabili e comunita' di energia
rinnovabile;
d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e
a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere,
foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui
misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e
a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in
particolare delle zone marine protette e habitat marini
protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei
paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre
2016, n. 204;89
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati
e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla
lettera d);
f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo
mediante silvicoltura nell'Unione;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e
marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali,
internazionali e dell'Unione europea, anche mediante
l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio,
il controllo e il contrasto dell'inquinamento;
h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico
sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare
quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi
e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche
nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di
rimozione del carbonio, come la cattura direttamente
dall'atmosfera e il suo stoccaggio;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni, nonche' a forme e modalita' di
trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla
decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del
trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e
le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7
e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24,
comma 3-bis e all'articolo 43, comma 2-quinquies nonche' e
le spese amministrative connesse alla gestione del sistema
diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5, nonche'
le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro,
per il supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a
prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace
attuazione delle attivita' di cui al presente comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26
delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra,
in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla
transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le
parti sociali, e investire nel miglioramento del livello
delle competenze e nella riqualificazione professionale dei
lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione,
compresi i lavoratori del trasporto marittimo;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali
all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica;
r-bis) affrontare eventuali rischi residui di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori
coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
sostenendo la transizione e promuovendone la
decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia di
aiuti di Stato;
r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il
settore marittimo, compreso il miglioramento
dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante
riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti,
tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili
alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e
l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili;
l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative,
tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione
delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli
aeroporti conformemente alle norme unionali sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per
un trasporto aereo sostenibile.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo
del comma 4, nella misura massima complessiva di 600
milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al
Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', nella misura
massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il
sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo
1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.
9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di
cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma,
della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e'
destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del
trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore
marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1-quater,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24 febbraio
2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
21 aprile 2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Autorita' di audit dei fondi strutturali e di
investimento europei e altre misure in materia di fondi
strutturali europei). - (omissis).
1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione
europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure
di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate
nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e
dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai
sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di
cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si
rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di
cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative
risorse disponibili, di investimenti per il potenziamento
delle infrastrutture idriche, individuati con le modalita'
di cui all'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, di agevolazioni per la
fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici in
bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW
nonche' di iniziative normative volte alla previsione di
agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas
riconosciute in particolare ai clienti domestici
economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di
salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 7, del
decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 «Disposizioni urgenti
per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle
imprese a forte consumo di energia e in materia di
ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio
2023», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9
dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
febbraio 2024, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 7 febbraio 2024:
«Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di procedure
competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato
al dettaglio dell'energia elettrica). - (omissis)
7. Per le finalita' di cui al comma 1, per assicurare
un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a
tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia
elettrica, nonche' per garantire la tempestiva adozione
delle occorrenti misure correttive, la societa' Acquirente
unico Spa effettua, secondo criteri e modalita' definiti
dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, specifiche attivita' di monitoraggio
relativamente alle condizioni di fornitura di energia
elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici
successivamente alla conclusione delle procedure
competitive di cui agli articoli 16-ter, comma 2, del
decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonche'
alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da
parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette
procedure competitive. Gli esiti delle attivita' di cui al
primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa
dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per
materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con
cadenza annuale a decorrere da detta data.
(omissis).».
 
Art. 3 bis

Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento
di energia elettrica

1. Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «in qualita' di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario» sono sostituite dalle seguenti: «in qualita' di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 «Attuazione
della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e
che abroga la direttiva 2005/89/CE», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Sistemi semplici di produzione e consumo). -
1. Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione,
le configurazioni di autoconsumo, e' classificato come
sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui
una linea elettrica collega una o piu' unita' di produzione
gestite, in qualita' di produttore, dalla medesima persona
fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, ad una
unita' di consumo gestita da una persona fisica in qualita'
di cliente finale o ad una o piu' unita' di consumo
gestite, in qualita' di cliente finale, dalla medesima
persona giuridica o da persone giuridiche diverse purche'
tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.
(omissis).».
 
Art. 3 ter
Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine
della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo
formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market
coupling europeo

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non e' compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 e' attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia»;
c) le lettere a), c) e d) del comma 3 sono abrogate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-bis (Integrazione stabile delle fonti
rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle
efficienze risultanti ai clienti finali). - 1. Al fine di
garantire la piena integrazione e remunerazione di medio
termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato
elettrico nonche' di trasferire ai consumatori partecipanti
al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta
integrazione, il GSE attraverso procedure concorsuali al
ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, attuate secondo regole
operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per
differenza a due vie, che conferiscono il diritto a
regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno
prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato
dell'offerta che deve essere definito in modo da coprire
esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli
impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali
contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di
cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte
rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio
nazionale. La sottoscrizione dei contratti non e'
compatibile con altri schemi di supporto per fonti
rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del
contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili
sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione
storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo
periodo sono stabilite le procedure relative al controllo
degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel
corso della durata contrattuale.
2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali
di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali
dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali
consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e
le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla
dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito dell'impresa e aggregatori. Tali procedure sono
definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte
obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di
energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE,
prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia
attraverso la stipulazione di contratti per differenze
diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato
del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo
contrattuale di esercizio dal lato della domanda),che si
perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla
conclusione delle procedure concorsuali dal lato
dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i
criteri per garantire la completa copertura del GSE tra
diritti assegnati dal lato della domanda e diritti
acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per
cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure
concorsuali di cui al comma 1 e' attribuita alle imprese
assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione
dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai
predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto
delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle
singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono disciplinati sistemi di
garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle
imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla
costituzione e al finanziamento integrale del sistema di
garanzia.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro della
transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti:
b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere
l'energia nella sua disponibilita' derivante da impianti a
fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe
onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo
termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia
di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul
posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima
energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali,
alle piccole e medie imprese, come definite dalla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori
e che partecipino al servizio di interrompibilita' e
riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione
dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 3 quater

Disposizioni per la transizione energetica delle strutture
assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 e' inserito il seguente:
«361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361».

Riferimenti normativi

- La legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, S.O.
 
Art. 3 quinquies

Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione
dei sistemi di accumulo

1. Al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacita' di accumulo di energia da fonte rinnovabile, necessaria a gestire in sicurezza la crescita di generazione rinnovabile non programmabile in conformita' al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno 2025, puo' avvalersi del supporto operativo del Gestore dei servizi energetici in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Art. 3 sexies

Disposizioni in materia di iter autorizzativi
degli impianti di accumulo

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera aa), dopo la parola: «elettrochimico» sono inserite le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici»;
b) all'allegato C, dopo la parola: «elettrochimico», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o di accumulatori elettrici termomeccanici».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'allegato B, sez. I, punto 1,
lettere f) e aa), ed il testo dell'allegato C, del decreto
legislativo 25 novembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi
amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», come
modificato dalla presente legge:
«(Allegato B)
(Articolo 8)
Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi
relativi a:
(omissis);
f) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di
cui alle lettere a), b), c), e d) della sezione I
dell'allegato A nonche' da quelli di cui alla presente
sezione, di potenza fino a 1 MW;
(omissis);
aa) impianti di accumulo elettrochimico o di
accumulatori elettrici termomeccanici ubicati
esclusivamente all'interno del perimetro di impianti
industriali di qualsiasi natura, anche non piu' operativi o
in corso di dismissione, di impianti di produzione di
energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava
o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e
gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione
dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, ne'
richiede variante agli strumenti urbanistici adottati.
(omissis).».
«Allegato C)
(Articolo 9)
Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I - Interventi di competenza regionale
(omissis);
t) impianti di accumulo elettrochimico o di
accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti
ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza
uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora
realizzati;
u) impianti di accumulo elettrochimico o di
accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree
diverse da quelle individuate alla lettera aa) della
sezione I dell'allegato B, in grado di erogare
autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica
nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW;
(omissis).
p) impianti di accumulo elettrochimico o di
accumulatori elettrici termomeccanici ubicati in aree
diverse da quelle individuate alla lettera aa) della
sezione I dell'allegato B, in grado di erogare
autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica
nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
q) impianti di accumulo elettrochimico o di
accumulatori elettrici termomeccanici connessi o asserviti
ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
(omissis).».
 
Art. 4

Disposizioni in favore delle famiglie e delle
microimprese vulnerabili

1. Al fine di contenere il maggior onere sostenuto per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dalle famiglie vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell'ARERA 24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, sono accertate le maggiori entrate relative all'imposta sul valore aggiunto derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Per le predette finalita', con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un ammontare di risorse pari alle maggiori entrate accertate ai sensi del presente comma, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e' iscritto in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Lo schema del decreto di cui al secondo periodo, corredato di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato.
2. Il decreto di cui al primo periodo del comma 1 puo' essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale, individuato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in relazione alle contrattazioni avvenute nel Punto di Scambio Virtuale del gas naturale nel bimestre solare precedente, risulta maggiore, per almeno il venti per cento, del valore di riferimento del prezzo del gas naturale, espresso in euro per megawattora, indicato nell'ultimo documento di programmazione presentato alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel predetto documento di programmazione.
3. L'ARERA, con proprie deliberazioni, individua, in favore dei soggetti di cui al comma 1, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel limite delle risorse finanziarie affluite al fondo di cui al comma 1.
4. Dall'adozione dei decreti previsti dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 60 dell'articolo 1,
della legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»:
«60. - Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente
articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia
a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di
cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE)
2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le
microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della
medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime
date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele
graduali per i clienti finali senza fornitore di energia
elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire
ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle
condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA
stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato
articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per
i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente
impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a
quelli gia' individuati dalla medesima direttiva.».
 
Art. 4 bis

Misure per favorire l'installazione di energia da fonti
rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 13:
1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il relativo provvedimento autorizzatorio unico e' rilasciato sentita la regione costiera interessata»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «lettere a)» e' inserita la seguente: «, r)»;
b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici»;
c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
1) le parole: «o agrivoltaici» sono soppresse;
2) le parole: «, d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «e d)».
2. Al punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 13, del
citato decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Autorizzazione unica). - (omissis).
13. Fatta eccezione per gli interventi relativi a
impianti off-shore, nel caso degli interventi di cui
all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio
unico di cui al presente articolo e' rilasciato previa
intesa con la regione o le regioni interessate. Il
Ministero della cultura partecipa al procedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso
in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati
in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non siano
sottoposti a valutazioni ambientali. Nel caso degli
interventi relativi a impianti off-shore di cui
all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9
anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonche', per gli aspetti legati all'attivita' di pesca
marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e il relativo provvedimento
autorizzatorio unico e' rilasciato sentita la regione
costiera interessata. Nel caso degli interventi relativi a
impianti idroelettrici ricompresi nell'allegato C, sezione
I, lettere d) e z), o sezione II, lettere a), r) e v), si
esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al
comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la regione interessata. Si applica in ogni caso
l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'allegato A, sezione I, punto
1, del citato decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
come modificato dalla presente legge:
«(Allegato A)
(Articolo 7)
Allegato A
Interventi in attivita' libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attivita' libera gli
interventi relativi a:
Omissis.
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20
kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del
1968;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20
kW e altezza non superiore a 5 metri;
i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di
generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione,
realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della
portata esistente ne' del periodo in cui ha luogo il
prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non
alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche
alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento delle unita'
immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas con
potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
Omissis.».
- Per il testo dell'allegato B, sezione I, punto 1,
lettera f), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.
190, come modificato dalla presente legge, vedi i
riferimenti normativi all'articolo 3-sexies.
- Si riporta il testo dell'allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
«Norme in materia ambientale», come modificato dalla
presente legge:
«(Parte II - Allegato IV)
ALLEGATO IV
Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilita' di
competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
1. Agricoltura
(omissis).
d) progetti di gestione delle risorse idriche per
l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di
drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300
ettari;
d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento
di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da
realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente,
abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di
potenza superiore a 30 MW;
e) impianti di piscicoltura intensiva per superficie
complessiva oltre i 5 ettari;
(omissis).».
 
Art. 4 ter
Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti da fonti
rinnovabili e per la stabilizzazione dei prezzi energetici

1. All'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo e' applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 56, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 14 settembre 2020, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 56 (Disposizioni di semplificazione in materia di
interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di
energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonche' di
spalma incentivi). - (omissis).
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle
graduatorie di cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi
nel limite della potenza prevista in ciascuna procedura e
per ciascun gruppo di impianti con l'applicazione di una
decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari
ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a
quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri,
la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4
non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui
al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari
ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza
dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo e'
applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli
impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con
progetti di intervento sullo stesso sito, ai bandi di cui
al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui al
medesimo comma 3 e al comma 4.
(omissis).».
 
Art. 4 quater

Ulteriori disposizioni per la riduzione del costo dell'energia

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire in tempi piu' rapidi la riduzione del costo dell'energia a carico delle famiglie e delle imprese, all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 8. - (omissis).
1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari,
secondo il seguente ordine:
0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo
idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche
attraverso il ripristino delle condizioni di normale
esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi
di acqua immagazzinabili;
0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico,
cattura e trasporto di CO2, nonche' i relativi impianti
funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto
di conversione in bioraffinerie;
a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde
ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II
alla parte seconda e i connessi impianti da fonti
rinnovabili;
a-bis) i progetti di nuovi impianti concernenti le
derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW;
a-ter) gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione
unica di competenza statale di cui alla sezione II
dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190;
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di
impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici
on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i
progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a
70 MW.».
 
Art. 4 quinquies

Disposizioni per la riduzione dei costi energetici
nel settore sportivo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre il costo dell'energia sostenuto dagli impianti natatori e dalle piscine energivori gestiti da associazioni e societa' sportive iscritte nel registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, sono individuati le modalita' e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonche' le modalita' di erogazione dei contributi stessi, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5.238.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 4.762.000 euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nel bilancio della societa' Sport e salute Spa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
c) quanto alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 4.762.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 369 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:
«369. - Al fine di sostenere il potenziamento del
movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un
apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano", con una
dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7
milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti
collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare
l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle
persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b)
sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di
altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d)
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e)
garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva
quale insopprimibile forma di svolgimento della
personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza
nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al
presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il
28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39
«Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n.
86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli
organismi sportivi», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19
marzo 2021, n. 68.
- Per i riferimenti al decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, vedi i riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori
misure urgenti in materia di politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)», pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2022, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 novembre 2022,
n. 269.
- Si riporta il testo del comma 511 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«511. - Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro
per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente,
anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma
512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, e alla
Corte dei conti.».
 
Art. 5

Misure urgenti per la trasparenza e la confrontabilita' delle
offerte dei mercati al dettaglio di energia elettrica e gas

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce, con proprio provvedimento, le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilita' delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilita' delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi. Con il provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce altresi' termini e modalita' per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti gia' in essere alla data di acquisto dell'efficacia del provvedimento stesso. Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo, l'ARERA stabilisce le modalita' con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalita' semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilita'. Le comunicazioni di cui al terzo periodo recano in evidenza la dicitura: «Proposta di modifica unilaterale del contratto». L'ARERA aggiorna il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma.
2. In caso di inosservanza del provvedimento adottato ai sensi del comma 1, l'ARERA esercita i poteri sanzionatori alla medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Riferimenti normativi

- La legge 14 novembre 1995, n. 481 «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'», e' stata pubblicata nella
Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
 
Art. 5 bis
Riconoscimento della figura professionale del consulente per la
gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni

1. E' riconosciuta la figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, quale professionista che coadiuva gli utenti nel monitoraggio e nella gestione delle predette utenze, cui si applica la disciplina prevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. La predetta figura professionale possiede adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonche' del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza; cura e aggiorna costantemente la propria formazione professionale.
2. La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni puo' essere attestata da un'associazione professionale costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui il professionista risulti iscritto. Previe le necessarie verifiche, le attestazioni possono essere rilasciate dalle citate associazioni, sotto la responsabilita' del loro rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 4 del 2013.
3. Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilita' della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, in conformita' alla norma UNI 11782:2020, puo' essere attestato da un ente di certificazione accreditato dall'associazione Accredia. Ai fini dell'attestazione di cui al primo periodo, e' riconosciuta l'equivalenza delle certificazioni rilasciate in altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o in Svizzera.

Riferimenti normativi

- La legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate», e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
«Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.
 
Art. 6
Disposizioni per l'effettivita' della tutela nell'ambito dei
procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorita' di settore

1. All'articolo 45, comma 6-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole «di misure cautelari», sono inserite le seguenti: «che assicurino il piu' utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati» e, dopo le parole «anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio», sono inserite le seguenti «avvalendosi, ove necessario, delle facolta' disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».
2. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro, sempreche' la sanzione non sia piu' contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione, comporta l'oscuramento del sito internet.».
2-bis. Al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressivita' e proporzionalita' per le famiglie e le imprese, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 48 e' inserito il seguente:
«48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonche' per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 48-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, valutati in 8,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 6-bis,
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 «Attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - (omissis).
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare,
con atto motivato, l'adozione di misure cautelari che
assicurino il piu' utile e tempestivo perseguimento degli
interessi tutelati, anche prima dell'avvio del procedimento
sanzionatorio avvalendosi, ove necessario, delle facolta'
disciplinate dall'articolo 2, comma 20, della legge 14
novembre 1995, n. 481.
(omissis).»
- Si riporta il testo del comma 545 dell'articolo 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», come
modificato dalla presente legge:
«545. - Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione
fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e
garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra
forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di
spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari,
anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei
sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto
non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e
con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a
180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata
attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le
modalita' stabilite dal comma 546, con la rimozione dei
contenuti, o, nei casi piu' gravi, con l'oscuramento del
sito internet attraverso il quale la violazione e' stata
posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. In
ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del presente comma per importi
complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e
sempreche' la sanzione non sia piu' contestabile in
giudizio per decorso dei termini o per intervenuto
giudicato dell'eventuale impugnazione comporta
l'oscuramento del sito internet. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, effettua i
necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio
ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se
del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente comma. Non e' comunque sanzionata la vendita
ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli
di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata da una
persona fisica in modo occasionale, purche' senza finalita'
commerciali.».
- Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2024, n.
207, come modificata dalla presente legge, vedi i
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n.
280, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazz. Uff. 27
dicembre 2004, n. 302.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.