Gazzetta n. 98 del 29 aprile 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2025 |
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di San Luca. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel Comune di San Luca (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2019; Visto il decreto emesso in data 10 giugno 2024, con il quale il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ha nominato un commissario per provvedere all'ordinaria gestione del comune in quanto le elezioni comunali, pur convocate, non si sono potute tenere per mancanza di candidature; Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2025;
Decreta:
Art. 1
La gestione del Comune di San Luca (Reggio Calabria) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da: dott. Antonio Reppucci - prefetto a riposo; dott.ssa Matilde Mule' - viceprefetto; dott. Rosario Fusaro - dirigente di seconda fascia Area I. |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il Comune di San Luca (Reggio Calabria), e' attualmente gestito da un commissario prefettizio nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in quanto le elezioni che avrebbero dovuto svolgersi nella tornata amministrativa dell'8 e 9 giugno 2024, pur convocate, non si sono tenute per mancanza di candidature. All'esito di indagini svolte dalle forze dell'ordine che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio di San Luca, il Prefetto di Reggio Calabria ha disposto con decreto del 26 giugno 2024, il cui termine e' stato prorogato per ulteriori tre mesi, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito nella seduta del 5 febbraio 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore f.f. della Repubblica direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri - ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi dell'ingerenza della criminalita' organizzata di tipo mafioso sull'amministrazione comunale elettiva di San Luca, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. Le risultanze di natura giudiziaria e le indagini degli organi di polizia susseguitesi negli anni hanno attestato l'elevato tasso di criminalita' assunto dai numerosi gruppi malavitosi presenti sul territorio di San Luca tutti riconducibili sotto l'assetto operativo nell'organizzazione di stampo mafioso denominata «ndrangheta»; cosche mafiose la cui pericolosita' e' stata acclarata nei numerosi procedimenti giudiziari che hanno interessato quel territorio, circostanza che trova conferma anche nel fatto che numerosi (oltre duecento) cittadini di San Luca risultano detenuti per reati riconducibili al crimine organizzato, quali associazione di tipo mafioso e associazione per traffico illecito di sostanze stupefacenti; a questi si aggiungono i soggetti, altrettanto numerosi, ritenuti contigui o fiancheggiatori del locale contesto malavitoso. Peraltro, la particolare pervasivita' della criminalita' organizzata nella vita amministrativa di San Luca ha gia' comportato nell'anno 2000 e nel 2013 lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 TUOEL. Le continue e pressanti interferenze operate dalle locali cosche mafiose sulla vita dell'ente locale, tese a condizionare anche gli aspetti piu' minuti dell'ordinaria gestione del comune, hanno reso difficile anche il sorgere spontaneo di proposte alternative del Governo locale improntate al rispetto della legalita' e della tutela degli interessi pubblici. Tali difficolta' di rappresentanza sono emerse in maniera emblematica soprattutto durante le fasi pre-elettorali, quando i cittadini sono chiamati a organizzarsi in formazioni politiche per il rinnovo degli organi elettivi. Proprio in questi momenti si e' registrata, frequentemente, la mancata presentazione di liste elettorali in competizione con la conseguenza che la gestione dell'ente, a causa della mancanza di candidature, e' stata assicurata da una gestione commissariale. Cio' si e' verificato, come sopra evidenziato anche nella tornata amministrativa dell'8 e 9 giugno 2024 quando nessuna lista si e' presentata agli elettori di San Luca, per cui il prefetto di Reggio Calabria, con provvedimento del 10 giugno 2024, ha nominato un commissario prefettizio, ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. La relazione prefettizia ha evidenziato che l'amministrazione comunale eletta nel maggio del 2019, dopo numerose gestioni commissariali, risulta essere in gran parte interessata da pregiudizi di polizia e stretti legami di parentela e affinita' degli amministratori con esponenti della criminalita' organizzata, a cominciare dallo stesso sindaco eletto, dai numerosi componenti della giunta comunale e dell'organo consiliare e in particolare tra i consiglieri di maggioranza. Rilievi vengono evidenziati anche sulla continuita' amministrativa dell'ente locale che sarebbe stata assicurata per l'omessa applicazione del procedimento di decadenza previsto dallo statuto comunale nei riguardi di ben otto consiglieri comunali ai quali non sono state contestate le tre assenze consecutive, senza giustificazione, alle sedute regolarmente convocate dell'organo consiliare. Tali condotte omissive hanno di fatto consentito, in alcuni casi documentati, la continuazione della gestione dell'ente che altrimenti non sarebbe stata piu' garantita per carenza del quorum richiesto per la legittimita' delle sedute consiliari come sottolinea la relazione prefettizia. A questo riguardo, viene rimarcato il fatto che l'irregolare condotta tenuta nei procedimenti di decadenza di molti componenti il consiglio comunale ha evitato, nei fatti, lo scioglimento anticipato del comune ai sensi dell'art. 141 TUOEL e sotto altri profili, avrebbe inciso quantomeno sulla formazione della volonta' nelle decisioni dell'attivita' amministrativa. La relazione prefettizia si e' soffermata sulla figura dell'ex primo cittadino di San Luca, evidenziandone il ruolo rivestito anche nel corso di passate amministrazioni in cui e' stato piu' volte vice sindaco e assessore. Di particolare rilevanza e' la circostanza che l'ex sindaco, insieme ad un ex assessore e ai membri del direttivo della locale societa' calcistica e' stato interessato, in data 25 gennaio 2025, da un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, su richiesta della locale procura della Repubblica, nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata «Patto Comune». L'ex sindaco e' indagato per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 353 del codice penale (turbata liberta' degli incanti in concorso), a cui si aggiunge l'accusa di aver commesso illeciti per l'abusiva apertura di luoghi di pubblico spettacolo, per falsita' ideologica e per omissione di atti di ufficio e cio' in riferimento alle attribuzioni del sindaco in materia di incolumita' pubblica e sicurezza urbana. A questo riguardo, si sottolinea che dal contenuto del predetto provvedimento giudiziario applicativo di misure cautelari emerge un preoccupante quadro amministrativo dell'ente locale; infatti, sembra essere appurata l'esistenza di «un manifesto e totale condizionamento e assoggettamento degli organi elettivi dell'Ente alle ingerenze e volonta' mafiose, laddove sindaco e giunta non hanno deliberatamente voluto opporsi ad esse, ma anzi ne sono divenuti compiacenti e portavoce, fino ad abdicare le funzioni istituzionali proprie e consentire un uso distorto dell'azione di Governo, asservita ad esclusivo vantaggio di interessi personali, familiari e criminali». I lavori della commissione di accesso hanno, inoltre, evidenziato diffuse anomalie nelle attivita' degli uffici comunali che si evincono anche dalle risultanze della predetta operazione di polizia giudiziaria nelle quali «si da' atto che il condizionamento mafioso e' denominatore comune dell'apparato amministrativo». Sulla base di tali presupposti il prefetto di Reggio Calabria ha riferito che sono emersi elementi significativi nei riguardi di due dipendenti comunali, entrambi indagati per vicende riguardanti la conduzione dei loro uffici per i quali viene chiesta l'applicazione delle misure di rigore di cui all'art 143, comma 5, Tuoel, in relazione a quanto riscontrato nell'ambito delle attivita' di indagine condotte dall'autorita' giudiziaria. Il lavoro dell'organo ispettivo ha altresi' rilevato, negli anni tra il 2019 e il 2024, un'evidente disorganizzazione che spesso ha dato luogo ad illegittimita' delle procedure amministrative, rivelando altresi' atteggiamenti omissivi consistenti nella mancata adozione di regolamenti comunali, nell'inefficienza dei servizi e della gestione del personale. La relazione prefettizia si e' soffermata, in particolare, sulle attivita' poste in essere dall'amministrazione comunale nell'affidamento della gestione dello stadio comunale in favore di un'associazione sportiva, decisione rivelatasi illegittima in quanto il predetto impianto sportivo risulta tenuto in esercizio nonostante sia privo della licenza di agibilita' di cui all'art. 68 Tulps e di un adeguato impianto di depurazione, con conseguente sversamento incontrollato di rifiuti non trattati e, dunque, con potenziale danno alla salute pubblica e all'ambiente. Inoltre, la struttura e' stata affidata alla suddetta societa' sportiva per i periodi 2021/2022 e 2022/2023 in assenza delle necessarie concessioni comunali e per gli anni 2021/2022 anche senza contratto; tale gestione e' infatti avvenuta sulla base di ripetuti nulla osta sindacali che di fatto hanno consentito l'utilizzo illegittimo di un impianto pubblico da parte di soggetti privati sine titulo e gratuitamente. A questo proposito, la commissione di accesso ha tenuto a sottolineare che tali vistose irregolarita' sono state determinate da influenze esterne e che l'associazione beneficiaria dell'impianto e' storicamente vicina a una delle locali cosche di ndrangheta; infatti, da informative delle forze di polizia si ha notizia che la compagine societaria risultava composta da soggetti direttamente contigui alla criminalita' organizzata per vincoli di parentela o di frequentazione, alcuni dei quali colpiti da ordinanza di custodia cautelativa per reati aggravati dall'aver agevolato una famiglia mafiosa del reggino. Ulteriori elementi sono emersi in merito alla gestione irregolare dello stadio comunale da parte della predetta societa' che ha proseguito per anni ad utilizzarlo nonostante l'omesso pagamento dei canoni di affitto e delle utenze, beneficiando anche degli oneri derivanti dall'ordinaria manutenzione della struttura sportiva di cui si e' fatto carico il Comune di San Luca. Rilievi vengono mossi anche in merito alla gestione dei terreni demaniali dati in concessione a privati per finalita' agricole o pastorali. L'attivita' ispettiva ha riscontrato gravi carenze negli atti concessori e nelle conseguenti attivita' di controllo. Le verifiche documentali effettuate dalla commissione d'accesso hanno rilevato l'esistenza di occupazioni di terreni senza il relativo titolo autorizzativo, ovvero la continuazione nel godimento del bene pubblico da parte di soggetti gia' concessionari che tuttavia, negli anni, non hanno mantenuto i requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione comunale in quanto morosi nei pagamenti dei canoni agricoli ovvero raggiunti da informative interdittive antimafia. Peraltro, viene rilevato che occupanti di tali beni sono spesso soggetti contigui o appartenenti alle locali cosche mafiose, talvolta aventi anche finalita' fraudolente volte ad ottenere fondi comunitari riservati agli operatori agricoli o zootecnici. Tutto cio' e' stato consentito a seguito della sostanziale assenza di controlli da parte dell'ente locale pur se prescritti dagli stessi regolamenti comunali di San Luca. Anche in materia urbanistica ed edilizia gli esiti ispettivi hanno rivelato notevoli criticita' e la totale assenza di atti di indirizzo da parte dell'amministrazione nell'osservanza di quanto prescritto dalla normativa di settore. In particolare, viene evidenziata l'assoluta inerzia degli uffici comunali nel contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, irregolarita' urbanistiche praticate, per lo piu', da soggetti vicini agli ambienti malavitosi. Tali condotte omissive, da attribuire all'amministrazione comunale, hanno spesso favorito gli interessi della locale criminalita' organizzata. Analoghe irregolarita' emergono anche nella gestione dei cinquantotto alloggi popolari che risultano in gran parte occupati da soggetti controindicati senza che il comune abbia mai provveduto a porre in essere azioni tese a ripristinare la legalita'. Al contrario, risulta che l'amministrazione comunale uscente ha omesso di eseguire quindici ordinanze di sgombero gia' emesse in passato dal commissario prefettizio, nonche' di provvedere all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in situazioni di degrado urbano. E' al riguardo emblematico che l'amministrazione comunale abbia sottoscritto contratti di fornitura del servizio idrico a favore di alcuni degli occupanti abusivi degli alloggi comunali. Per quanto attiene alla regolarita' delle procedure relative ai pubblici appalti, la ricognizione effettuata dalla commissione di accesso ha fatto emergere talune irregolarita' nella fase istruttoria concernente la liquidazione di fatture prive di identificativo di gara (CIG) e pagamenti effettuati in assenza del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche' alcune anomalie nell'utilizzo di variante nel progetto di realizzazione del depuratore comunale. L'organo ispettivo, inoltre, si e' soffermato sulla gestione dell'area mercatale posta a servizio di un luogo religioso molto caro alla cittadinanza sanluchese. A questo proposito sono state segnalate numerose criticita', tutte sintomatiche di un evidente sviamento dell'azione amministrativa in favore di interessi riconducibili agli ambienti della locale malavita organizzata. Nello specifico, si fa riferimento a irregolarita' nelle procedure di rilascio delle licenze commerciali agli ambulanti richiedenti, molti dei quali contigui alle consorterie mafiose di San Luca, oltreche' alle occupazioni abusive di spazi mercatali. Tali ricorrenti illegittimita' sono ritenute frutto del condizionamento esercitato sull'ente locale dalla criminalita' organizzata, in particolare nei confronti di un ex amministratore comunale il quale peraltro e' indagato, come gia' evidenziato, unitamente all'ex sindaco nell'ambito della predetta operazione di polizia giudiziaria. La illegittima gestione della cosa pubblica si manifesta anche nelle numerose criticita' rilevate nell'ambito economico finanziario; in particolare, viene evidenziata l'esistenza di una forma di «disavanzo occulto» dei conti comunali e di un errato calcolo della cassa vincolata. Vengono segnalate inefficienze nella riscossione dei tributi locali e nelle azioni di recupero degli indebiti risultanti dall'ampia area di elusione finanziaria; sul punto specifico viene fatto rilevare che tra i soggetti morosi vi sono anche alcuni ex amministratori comunali nonche' numerosi soggetti controindicati contigui alle locali famiglie mafiose. Rilevanza assumono inoltre le illegittimita' commesse nella quantificazione errata delle indennita' di carica da assegnare al sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio comunale, errori che hanno determinato un danno erariale di circa 60.000 euro che andranno a pesare sul gia' precario bilancio comunale. Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Reggio Calabria hanno, dunque, fatto emergere condizionamenti dell'amministrazione comunale elettiva di San Luca, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. Il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire anche quando sia gia' stato emesso provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzione ed effetti. Nell'ipotesi di San Luca, come evidenziato, il comune e' tuttora amministrato da un commissario prefettizio nominato ai sensi dell'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 570/60, il quale esercita, in sostituzione degli organi ordinari, i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale. Pertanto, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di San Luca (Reggio Calabria), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' degli articoli 144 e 145 TUOEL sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalita' ed al recupero delle esigenze della collettivita'. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 25 marzo 2025
Il Ministro dell'interno: Piantedosi |
| Art. 2
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2025
MATTARELLA
Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Piantedosi, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Reg. n. 1056 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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