Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 9 aprile 2025, n. 58
Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonche' del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di piu' regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle citta' metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di piu' enti, puo' essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
b) al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada» sono soppresse;
c) al comma 7-bis:
1) le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1» sono soppresse;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione temporanea e' disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto»;
d) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
della strada», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 18 maggio 1992, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei
limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di
garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del
servizio di trasporto pubblico nonche' del traffico
ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e
quelle atletiche devono essere autorizzate.
L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in cui devono
avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa e'
rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di
Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare atletiche o
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano il territorio di piu'
regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o
dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa
con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il
nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti
alla data di effettuazione della gara. Per le gare con
veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di
Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province e dalle citta' metropolitane per
le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi
interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le
autorizzazioni di piu' enti, puo' essere indetta una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
193, i veicoli che partecipano alle competizioni
motoristiche sportive di cui al presente articolo possono
circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del
percorso della competizione e per il tempo strettamente
necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'articolo 124 del
codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'assicurazione deve
coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazione
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle
strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia
sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo
renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o
podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con
pattini, che si svolgono all'interno del territorio
comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla
polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto
comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai fini della predisposizione del
programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto
alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di
inconvenienti o incidenti.
7-bis Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti. La sospensione temporanea e'
disposta, per le competizioni che si svolgono interamente
nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli
altri casi, dal prefetto.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 173 ad euro 694, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una
somma da euro 866 ad euro 3.464, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
8-bis.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad
euro 344, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 173
ad euro 694, se si tratta di competizione sportiva con
veicoli a motore. In caso di violazione del provvedimento
di sospensione temporanea della circolazione di cui al
comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 6, comma 12.».