Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2025 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
DELIBERA 25 febbraio 2025 |
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2023 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni). (Delibera n. 7/2025). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 25 febbraio 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari disviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attivita' e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 e, in particolare, l'art. 4 il quale: a) al comma 1 stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, prevedendo che alla data della messa in esercizio del deposito nazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 314 del 2003, tali misure siano trasferite al territorio che ospita il deposito in misura proporzionale all'allocazione dei rifiuti radioattivi; b) al comma 1-bis prevede che l'assegnazione annuale del contributo e' effettuata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA; Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato art. 4 prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto; Visto l'art. 1, comma 20, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale, tra l'altro, stabilisce che in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue, di cui all'art. 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all'art. 51 della medesima deliberazione, non sono piu' soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori e che a decorrere dall'anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22 del medesimo art. 1; Considerato, altresi', che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, e che tali risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA, al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», che individuano nell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di seguito ISIN, l'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione; Considerato che l'art. 9 del predetto decreto legislativo n. 45 del 2014 dispone che le funzioni dell'autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN e che ogni riferimento, in particolare all'ISPRA, contenuto in tutte le disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti; Visto il nuovo regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni e i compiti di autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale; Preso atto che in data 1° agosto 2018 e' divenuto operativo l'ISIN nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, che erano gia' posti in capo al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare: 1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dall'art. 41, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), con cui il Ministero della transizione ecologica e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Vista la nota prot. n. 0003291 del 7 febbraio 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la proposta di ripartizione, per l'anno 2023, delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare corredata della relativa documentazione istruttoria comprensiva della relazione predisposta dall'ISIN nel dicembre 2024 posta a base della proposta medesima; Vista la nota prot. 0004217 del 19 febbraio 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha integrato la documentazione trasmessa al DIPE con la citata nota del 7 febbraio 2025, allegando: la nota prot. n. 0003892 del 3 febbraio 2023 con la quale la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di seguito CSEA, ha richiesto al predetto Dicastero, tra l'altro, il versamento delle somme di cui all'art. 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; il decreto del direttore generale della DG competitivita' ed efficienza energetica del MASE prot. AOO _ENE n. 4184 del 6 febbraio 2023 di impegno e contestuale trasferimento in favore della CSEA delle risorse per l'esercizio finanziario 2023; Vista la medesima nota prot. n. 0003291 del 7 febbraio 2025 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha trasmesso al DIPE il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 dicembre 2024 repertoriato al n. 454, di ripartizione delle misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile nucleare per l'annualita' 2023; Considerato che con il citato decreto del 27 dicembre 2024 e' approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2023, del contributo in favore dei comuni e delle province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile radioattivo, nonche' dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art. 4, del decreto-legge n. 314 del 2003, come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; Vista, altresi', la relazione predisposta dall'ISIN, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione dei criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani esplicitati nella relazione medesima, dalla quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della quota spettante ai comuni confinanti, sono stati applicati i dati ISTAT aggiornati al 2024 per la determinazione del parametro relativo alle superfici interessate, e i dati ISTAT sulle Sezioni di censimento relativi al 2021, per la determinazione del parametro sulla popolazione residente all'interno delle superfici interessate; Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; Considerato che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», ha previsto la costituzione delle citta' metropolitane, ridefinendo il sistema delle province e disciplinando le unioni e fusioni di comuni; Tenuto conto, in particolare, che l'art. 1, comma 16, della citata legge n. 56 del 2014 ha stabilito che dal 1° gennaio 2015 la Citta' metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente Provincia di Roma, subentrando ad essa in tutti i rapporti e in tutte le funzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del CIPESS, e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Considerato che il Regolamento sopra citato, anche ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»; Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente piu' anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS sara' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Ministro che ha svolto funzioni di Presidente del Comitato; Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato; Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Delibera: 1. Criteri di ripartizione. Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003 richiamato in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: a) la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso; b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente. 2. Ripartizione tra comuni e province. 2.1. In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2003, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2023, pari a 15.000.000,00 euro sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 2.2. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di: tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversita', difesa del mare e dell'ambiente costiero, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile. 2.3. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e' calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto, secondo i dati ISTAT aggiornati al 2024 per la determinazione del parametro relativo alle superfici interessate, e i dati ISTAT sulle Sezioni di censimento relativi al 2021, per la determinazione del parametro sulla popolazione residente all'interno delle superfici interessate. 2.4 Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al punto 3: gli Enti locali comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i CUP degli interventi in conto capitale da realizzare ai fini dell'espletamento, da parte del medesimo Ministero, delle verifiche ritenute opportune, da concludersi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazioni e/o chiarimenti che sospendono i predetti termini; concluse le verifiche di cui al punto precedente, il suddetto Ministero autorizza CSEA all'erogazione delle risorse agli Enti beneficiari secondo la procedura di cui al punto 3. 3. Modalita' di erogazione delle somme. 3.1. Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalita' previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da ciascun ente locale interessato. 3.2. Gli atti amministrativi con i quali gli enti locali sopra individuati dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento a valere sulle suddette risorse finanziarie devono recare il CUP dei progetti stessi, pena nullita' dei relativi atti, con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. Gli stessi enti locali danno notizia, con periodicita' annuale, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonche' in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei citati progetti, con particolare riferimento al vincolo di destinazione delle risorse, indicandone il CUP, la presente delibera di assegnazione delle risorse, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale. Il monitoraggio dei progetti di investimento avviene attraverso il sistema informativo previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011 da parte dei soggetti titolari dei CUP. Le informazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e pubblicate dagli enti locali sui propri siti istituzionali sono coerenti e verificate con i dati presenti sul predetto sistema di monitoraggio. 3.3. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e' chiamato a relazionare a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2026, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse, in base alla rendicontazione che gli enti beneficiari sono chiamati a presentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le informazioni concernenti l'attivita' di relazione a questo Comitato e quelle relative alla rendicontazione delle risorse sono desunte anche sulla base dei dati presenti sul sistema di cui al punto 3.2 soprattutto per quel che concerne l'avanzamento dei pagamenti relativi agli interventi.
Il Ministro delle imprese e del made in Italy con funzioni di Presidente Urso Il Segretario Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 539 |
| Allegato
Tabella riparto compensazioni anno 2023
Parte di provvedimento in formato grafico |
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