Gazzetta n. 97 del 28 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 marzo 2025 |
Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, in attuazione della direttiva 2002/59/CE. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 16, 18 e 62 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e l'art. 59 del relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativo alla costituzione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera m), in cui e' definita l'amministrazione competente individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera n) in cui si definiscono le autorita' nazionali competenti e dunque il Comando generale delle capitanerie di porto indicato quale autorita' nazionale competente (National Competent Authority - NCA) ed ove si indicano altresi', a livello locale, le Local Competent Authority LCA e dunque: 1) le autorita' marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione; 2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio; 3) le Autorita' VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, in particolare l'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che prevede che «L'amministrazione renda disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalita' tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti»; Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'art. 8, comma 10, che prevede i sistemi attraverso i quali si svolgono le procedure amministrative correlate all'arrivo e alla partenza delle navi; Vista la direttiva 2014/100/UE della Commissione del 28 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; Visto il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 4, recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all'acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017; Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, recante «Direttiva sui comparti di specialita' delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente «Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il regolamento UE 2016/399 recante «Codice delle frontiere Schengen»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 121 del 2021, che prevede, ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge n. 179 del 2012, e' designato autorita' nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 135, «Regolamento recante le modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239»; Tenuto conto di quanto previsto dal Piano del mare, redatto ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, quale strumento di programmazione di cui si dotano Governo e Parlamento per avviare una politica marittima unitaria e strategica; Considerato tutto quanto sopra esposto, al fine di dare completa attuazione all'architettura di sistema per garantire il flusso e lo scambio dei dati relativi al monitoraggio e all'informazione del traffico marittimo, si rende necessario procedere con l'emanazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2005; Ritenuto opportuno, nell'economia di corretta gestione dei rapporti tra le amministrazioni, procedere ad adottare un unico decreto interministeriale condiviso tra i diversi ministeri, anche in considerazione della circostanza che lo scambio dei dati tra le diverse amministrazioni sara' garantito dall'autorita' nazionale competente mediante la realizzazione di specifica interfaccia con il sistema VTMIS;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina le modalita' tecniche attraverso le quali l'amministrazione, cosi' come definita all'art. 2, comma 1, lettera a), assicura il flusso e lo scambio dei dati relativi al monitoraggio ed alle informazioni del traffico marittimo raccolti dal sistema di monitoraggio integrato (Vessel Traffic Monitoring Information System, VTMIS - nazionale). |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) amministrazione: l'autorita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che agisce quale National Competent Authority NCA ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere n) del decreto legislativo medesimo; b) organi preposti: l'insieme degli organi deputati alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile e al soccorso pubblico nonche' alla salute pubblica; c) formato elettronico strutturato: la codifica digitale funzionale alla conservazione e trattazione diretta dei dati tramite computer; d) interfaccia M2M: l'insieme delle tecnologie e dei servizi informatici che permettono il trasferimento automatico delle informazioni da macchina a macchina con limitata o nessuna interazione umana; e) Vessel Traffic Monitoring and Information System - VTMIS nazionale: il sistema in dotazione alle autorita' competenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, attraverso il quale vengono espletate le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera t-duodecies) del medesimo decreto legislativo. |
| Art. 3
Interoperabilita' tra i sistemi e scambio dei dati e informazioni
1. L'interconnessione e l'interoperabilita' tra il VTMIS ed i sistemi nella disponibilita' degli organi preposti sono predisposte per garantire che lo scambio dei dati sia effettuato per via elettronica e realizzate mediante accordi di cooperazione da concludere con le amministrazioni interessate. 2. In caso di indisponibilita' dei sistemi informativi, sono assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare, in sede di definizione dei sistemi, negli accordi di cooperazione con gli organi preposti, di cui al comma 1, che consentano analogo scambio di dati, informazioni e documenti. 3. Tutte le informazioni sul traffico marittimo sono trasmesse in formato elettronico strutturato attraverso delle interfacce di comunicazione condivise con ciascun organo preposto. 4. L'amministrazione, su richiesta degli organi preposti, provvede all'aggiornamento delle prescrizioni ed istruzioni tecniche definite con gli accordi di cui al comma 1. |
| Art. 4
Protezione dei dati
1. L'amministrazione e gli organi preposti sono titolari autonomi del trattamento dei dati effettuato tramite il sistema VTMIS e sono competenti ad assicurare che lo stesso si svolga nel rispetto della normativa vigente per garantirne la riservatezza. 2. I titolari del trattamento adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema di scambio delle informazioni per la riservatezza dei dati scambiati attraverso il VTMIS e ne individuano le modalita' e i tempi di conservazione, nonche' le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento, con particolare riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, al sistema. |
| Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti conseguenti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2025
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini
Il Ministro dell'interno Piantedosi
Il Ministro della difesa Crosetto
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Il Ministro della salute Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1398 |
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