Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 marzo 2025, n. 57 |
Regolamento recante disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita' di giuoco»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui, «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge»; Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia' in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 9 agosto 2023, n. 111»; Visto, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che prevede l'inserimento, all'interno degli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, di clausole relative a penali contrattuali predisposte nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento, tenendo conto di specifiche condizioni minime e prevedendo riduzioni dell'importo delle penali in caso di pronto adempimento da parte del concessionario; Visto, altresi', il successivo comma 3, del citato articolo 8 che affida ad un regolamento l'attuazione di dette disposizioni, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale; Acquisita la proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134/2025, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 25 febbraio 2025; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 8929 del 26 febbraio 2025;
Adotta il seguente regolamento
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle convenzioni relative alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante: «Disciplina delle attivita' di giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1948. - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - La legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1989. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. - Si riporta l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 20 ottobre 2001: «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 63 del 15 marzo 2002. - Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002. - Si riporta l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: «Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu' incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma. 9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote sociali della predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto. 10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei monopoli"; b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64"; c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato"; d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate"; 2) al comma 1, le parole: "del territorio e'" sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre"; 3) ai commi 3-bis e 4, le parole: `del territorio sono sostituite dalle seguenti: 'delle entrate. d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 'pubbliche amministrazioni sono inserite le seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,'. 11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta l'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: «Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attivita' criminose. 2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu' vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali: 1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; 2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; 3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; 4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco; 5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili; 6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto; 7) impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili; b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilita' nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati; c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite; d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita' dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle societa' concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»); e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti; f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza; g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonche' le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni; i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validita' per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera; l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico; m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza; n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche' della disciplina riguardante le responsabilita' di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attivita' di gioco e della relativa raccolta; o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito; p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione; q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.». - Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante: «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024: «Art. 8 (Penali convenzionali). - 1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contengono clausole relative a penali contrattuali predisposte, oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento, tenendo conto delle seguenti condizioni minime: a) misura della penale non superiore complessivamente al 7 per cento delle somme dovute, rispettivamente, all'Agenzia in caso di mancato o ritardato versamento delle stesse, nonche' degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di quello stabilito per l'effettivo versamento, salva l'applicazione dell'articolo 1384 del codice civile; b) misura della penale non superiore a euro 5.000 in caso di ritardo superiore a trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprieta' intellettuale, sulla base di quanto previsto dalle convenzioni accessive alle concessioni; c) misura della penale non superiore complessivamente al 0,5 per cento della differenza tra la raccolta, le vincite e l'imposta o l'utile erariale dell'anno precedente, a fronte di inadempimento, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa grave, agli obblighi previsti dalla convenzione accessiva alla concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonche' a fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione. 2. L'importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale e' ridotto alla meta' se il concessionario effettua il versamento di quanto eventualmente dovuto, oltre che della penale stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione 3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Tipologia degli inadempimenti che danno luogo a penali convenzionali e metodologia di definizione delle penali
1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici prevedono, in caso di inadempimento delle clausole convenzionali e di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nelle convenzioni stesse, l'applicazione di penali contrattuali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nel rispetto delle condizioni minime ivi previste, nonche' dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita' e gradualita', e in conformita' al presente regolamento. 2. Il valore della penale e' definito dagli schemi di convenzione in misura fissa per gli inadempimenti consistenti nella omissione di attivita' obbligatorie essenziali per la prosecuzione della concessione che comportano la sospensione della raccolta o nella violazione di divieti specifici che prevedono, in caso di plurima reiterazione, la possibilita' di adottare un provvedimento di decadenza. 3. Il valore della penale e' definito in misura fissa, moltiplicata per i giorni di ritardo, per il mancato compimento di attivita' da svolgersi con tempestivita' o per il mancato rispetto degli specifici termini convenzionali, che non comportano la sospensione della raccolta. 4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, gli schemi di convenzione definiscono limiti di valore minimi e massimi della penale, in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche' della recidivita' del comportamento del concessionario.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Criteri per l'individuazione della penale concretamente applicabile all'inadempimento
1. Ferma restando l'applicazione delle condizioni minime e delle riduzioni delle penali previste dall'articolo 8 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se la convenzione di concessione prevede un limite di valore minimo e massimo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento, determina l'importo della penale da applicare al singolo inadempimento convenzionale individuando una componente fissa collegata all'evento e due componenti variabili, collegate alla gravita' dell'inadempimento e alla recidivita' della condotta del concessionario, secondo i seguenti criteri: a) applicazione, in tutti i casi di inadempimento, del limite di valore minimo della penale, come componente fissa legata all'evento; b) applicazione di una quota della penale, fino al 30 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravita' dell'inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l'incedere annuale della concessione; c) applicazione di una quota della penale, fino al 70 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva valutata su base annua, che aumenta, in misura lineare, ogni biennio con l'incedere della concessione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se, a seguito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio, emergono fatti o elementi tali da attenuare la responsabilita' del concessionario: a) nei casi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, la penale puo' essere applicata nella misura fissa, ridotta fino alla percentuale del 30 per cento; b) nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, la penale puo' essere applicata nella misura minima prevista dalla convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 4
Procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'accertamento e alla contestazione degli inadempimenti convenzionali che generano una penale, entro i termini di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile. 2. L'accertamento e' effettuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite: a) analisi documentale, nel caso in cui l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni, certificazioni, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A., nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, qualora l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attivita' o nell'adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, misurabili tramite gli applicativi di controllo all'uopo predisposti; c) analisi tecnico/informatica della documentazione prodotta dal concessionario, nel caso in cui l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attivita' o nell'adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, per le quali e' necessaria la presentazione di specifici report tecnici da parte del concessionario. 3. Ai fini della contestazione dell'irrogazione delle penali collegate ai livelli di servizio, la rilevazione dei livelli di servizio e' effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei S.p.A., in conformita' a quanto previsto nell'atto di convenzione, sulla base dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.a., sul sistema centralizzato e sul sistema del concessionario. Le modalita' di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio e i risultati della rilevazione dei livelli di servizio devono essere conoscibili dal concessionario. 4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica la contestazione al concessionario tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che il concessionario e' tenuto a comunicare al momento della stipula della convenzione di concessione o, se modificato, a quello da ultimo comunicato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 5. La contestazione riporta: a) i dati del concessionario; b) le annualita' a cui si riferisce l'inadempimento; c) l'indicazione dell'inadempimento contestato, con riferimento all'articolo e al comma della convenzione di concessione in cui l'inadempimento e' previsto; d) una breve descrizione dell'inadempimento contestato; e) l'importo della penale irrogabile; f) l'indicazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni o documenti a discarico del procedimento. 6. Alla contestazione devono essere allegati elementi probatori, dati analitici e risultanze estratte dalle banche dati, dal sistema centralizzato e dal sistema del concessionario, individuati con le analisi di cui al comma 2, in modo da consentire al concessionario la completa ed esatta individuazione dell'evento che ha prodotto l'inadempimento. 7. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario puo' richiedere di essere audito. L'audizione ha luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta. Resta fermo il termine di cui al comma 5, lettera f). 8. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, lettera f), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli emette, entro il successivo termine di novanta giorni, il provvedimento di irrogazione della penale ovvero di accoglimento parziale o totale delle osservazioni, con conseguente rimodulazione dell'importo della penale o di archiviazione della contestazione. 9. Gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportano trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quanto gia' previsto dalla normativa vigente.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 2946 del codice civile: «Art. 2946 (Prescrizione ordinaria). - Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni». |
| Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 marzo 2025
Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 533 |
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