Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2025, n. 57
Regolamento recante disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita' di giuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui, «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli e il subentro della medesima Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia' in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 9 agosto 2023, n. 111»;
Visto, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, che prevede l'inserimento, all'interno degli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, di clausole relative a penali contrattuali predisposte nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento, tenendo conto di specifiche condizioni minime e prevedendo riduzioni dell'importo delle penali in caso di pronto adempimento da parte del concessionario;
Visto, altresi', il successivo comma 3, del citato articolo 8 che affida ad un regolamento l'attuazione di dette disposizioni, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale;
Acquisita la proposta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134/2025, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 25 febbraio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 8929 del 26 febbraio 2025;

Adotta
il seguente regolamento

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle convenzioni relative alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
recante: «Disciplina delle attivita' di giuoco», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1948.
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante:
«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1989.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Si riporta l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il
rilancio dell'economia», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 20 ottobre 2001:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione
di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad
una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di
cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a
scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto
dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei
decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33, recante: «Regolamento concernente
l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e
scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n.
383 del 2001», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
63 del 15 marzo 2002.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 luglio 2002, n. 158, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002.
- Si riporta l'art. 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per
lo svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI
e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di
natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi
decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab
s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: ",
l'agenzia del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"e dei monopoli";
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge,
inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64";
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,
dopo le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti:
"e dei monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le
funzioni gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato";
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'"
sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: `del territorio
sono sostituite dalle seguenti: 'delle entrate.
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: 'pubbliche amministrazioni sono inserite le
seguenti: ', ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,'.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'articolo 15 della legge 9 agosto 2023,
n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma
fiscale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
14 agosto 2023:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino
delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici,
fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di
vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori
e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che
devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per «partner
contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
«trasporto valori»);
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme
restando le competenze del Ministero dell'interno in
materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo
unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia
dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate
per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 25
marzo 2024, n. 41, recante: «Disposizioni in materia di
riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a
distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto
2023, n. 111», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2024:
«Art. 8 (Penali convenzionali). - 1. Gli schemi di
convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a
distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto contengono
clausole relative a penali contrattuali predisposte, oltre
che nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita'
in funzione della gravita' dell'inadempimento, tenendo
conto delle seguenti condizioni minime:
a) misura della penale non superiore
complessivamente al 7 per cento delle somme dovute,
rispettivamente, all'Agenzia in caso di mancato o ritardato
versamento delle stesse, nonche' degli interessi nella
misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui
alla legge 7 marzo 1996, n. 108, calcolati dal giorno
successivo alla scadenza di quello stabilito per
l'effettivo versamento, salva l'applicazione dell'articolo
1384 del codice civile;
b) misura della penale non superiore a euro 5.000
in caso di ritardo superiore a trenta giorni nella
presentazione di documentazione ovvero di adempimento a
prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di
proprieta' intellettuale, sulla base di quanto previsto
dalle convenzioni accessive alle concessioni;
c) misura della penale non superiore
complessivamente al 0,5 per cento della differenza tra la
raccolta, le vincite e l'imposta o l'utile erariale
dell'anno precedente, a fronte di inadempimento, qualora
imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa
grave, agli obblighi previsti dalla convenzione accessiva
alla concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a)
e b), nonche' a fronte del mancato rispetto dei livelli di
servizio previsti dalla convenzione di concessione.
2. L'importo complessivo della somma dovuta a titolo
di penale convenzionale e' ridotto alla meta' se il
concessionario effettua il versamento di quanto
eventualmente dovuto, oltre che della penale stessa, entro
sette giorni dal ricevimento della contestazione
3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente articolo, incluse quelle relative
al procedimento di accertamento, contestazione e
irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e
contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonche'
per la precisa individuazione dei criteri e dei dati
adottati nella determinazione del valore complessivo della
penale.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 25 marzo
2024, n. 41, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Tipologia degli inadempimenti che danno luogo a penali convenzionali
e metodologia di definizione delle penali

1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici prevedono, in caso di inadempimento delle clausole convenzionali e di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nelle convenzioni stesse, l'applicazione di penali contrattuali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nel rispetto delle condizioni minime ivi previste, nonche' dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita' e gradualita', e in conformita' al presente regolamento.
2. Il valore della penale e' definito dagli schemi di convenzione in misura fissa per gli inadempimenti consistenti nella omissione di attivita' obbligatorie essenziali per la prosecuzione della concessione che comportano la sospensione della raccolta o nella violazione di divieti specifici che prevedono, in caso di plurima reiterazione, la possibilita' di adottare un provvedimento di decadenza.
3. Il valore della penale e' definito in misura fissa, moltiplicata per i giorni di ritardo, per il mancato compimento di attivita' da svolgersi con tempestivita' o per il mancato rispetto degli specifici termini convenzionali, che non comportano la sospensione della raccolta.
4. Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3, gli schemi di convenzione definiscono limiti di valore minimi e massimi della penale, in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche' della recidivita' del comportamento del concessionario.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 3

Criteri per l'individuazione della penale concretamente applicabile
all'inadempimento

1. Ferma restando l'applicazione delle condizioni minime e delle riduzioni delle penali previste dall'articolo 8 commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se la convenzione di concessione prevede un limite di valore minimo e massimo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento, determina l'importo della penale da applicare al singolo inadempimento convenzionale individuando una componente fissa collegata all'evento e due componenti variabili, collegate alla gravita' dell'inadempimento e alla recidivita' della condotta del concessionario, secondo i seguenti criteri:
a) applicazione, in tutti i casi di inadempimento, del limite di valore minimo della penale, come componente fissa legata all'evento;
b) applicazione di una quota della penale, fino al 30 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravita' dell'inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l'incedere annuale della concessione;
c) applicazione di una quota della penale, fino al 70 per cento della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva valutata su base annua, che aumenta, in misura lineare, ogni biennio con l'incedere della concessione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, se, a seguito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio, emergono fatti o elementi tali da attenuare la responsabilita' del concessionario:
a) nei casi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, la penale puo' essere applicata nella misura fissa, ridotta fino alla percentuale del 30 per cento;
b) nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, la penale puo' essere applicata nella misura minima prevista dalla convenzione di concessione, anche con riferimento alla valutazione della eventuale recidiva.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 4

Procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle
penali convenzionali

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'accertamento e alla contestazione degli inadempimenti convenzionali che generano una penale, entro i termini di prescrizione ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile.
2. L'accertamento e' effettuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite:
a) analisi documentale, nel caso in cui l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nella trasmissione o presentazione di documenti, relazioni, attestazioni, certificazioni, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) analisi dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.A., nel sistema centralizzato o nel sistema del concessionario, qualora l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attivita' o nell'adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, misurabili tramite gli applicativi di controllo all'uopo predisposti;
c) analisi tecnico/informatica della documentazione prodotta dal concessionario, nel caso in cui l'adempimento convenzionale che si assume violato consista nello svolgimento di specifiche operazioni, attivita' o nell'adozione di specifiche regole tecniche o procedure informatiche, per le quali e' necessaria la presentazione di specifici report tecnici da parte del concessionario.
3. Ai fini della contestazione dell'irrogazione delle penali collegate ai livelli di servizio, la rilevazione dei livelli di servizio e' effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto del partner tecnologico Sogei S.p.A., in conformita' a quanto previsto nell'atto di convenzione, sulla base dei dati presenti nelle banche dati del partner tecnologico Sogei S.p.a., sul sistema centralizzato e sul sistema del concessionario. Le modalita' di rilevazione, gli strumenti di monitoraggio e i risultati della rilevazione dei livelli di servizio devono essere conoscibili dal concessionario.
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica la contestazione al concessionario tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che il concessionario e' tenuto a comunicare al momento della stipula della convenzione di concessione o, se modificato, a quello da ultimo comunicato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. La contestazione riporta:
a) i dati del concessionario;
b) le annualita' a cui si riferisce l'inadempimento;
c) l'indicazione dell'inadempimento contestato, con riferimento all'articolo e al comma della convenzione di concessione in cui l'inadempimento e' previsto;
d) una breve descrizione dell'inadempimento contestato;
e) l'importo della penale irrogabile;
f) l'indicazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni o documenti a discarico del procedimento.
6. Alla contestazione devono essere allegati elementi probatori, dati analitici e risultanze estratte dalle banche dati, dal sistema centralizzato e dal sistema del concessionario, individuati con le analisi di cui al comma 2, in modo da consentire al concessionario la completa ed esatta individuazione dell'evento che ha prodotto l'inadempimento.
7. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario puo' richiedere di essere audito. L'audizione ha luogo non oltre quindici giorni dalla richiesta. Resta fermo il termine di cui al comma 5, lettera f).
8. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 5, lettera f), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli emette, entro il successivo termine di novanta giorni, il provvedimento di irrogazione della penale ovvero di accoglimento parziale o totale delle osservazioni, con conseguente rimodulazione dell'importo della penale o di archiviazione della contestazione.
9. Gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportano trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quanto gia' previsto dalla normativa vigente.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 2946 del codice civile:
«Art. 2946 (Prescrizione ordinaria). - Salvi i casi
in cui la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo 2025

Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 533