Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 aprile 2025
Primi interventi urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. (Ordinanza n. 1139).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice;
Considerata la necessita' di dover disporre, senza alcun indugio, degli strumenti necessari a garantire una gestione coordinata delle cerimonie funebri di Papa Francesco, del conclave e dell'intronizzazione del nuovo Pontefice, con l'obiettivo prioritario di assicurare l'assistenza necessaria alle persone che giungono nella Capitale per parteciparvi, promuovendo, in raccordo con le competenti autorita', la continuita' operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonche' nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;
Considerato che per l'evento si prevede un massiccio afflusso di persone nella Capitale;
Considerato che il summenzionato decreto-legge sancisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisca, tra l'altro, il coordinamento di tutte le attivita', operando in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, nonche' con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative;
Ravvisata la necessita' di disporre degli strumenti necessari per una organizzata e coordinata gestione degli eventi, garantendo tutta l'assistenza necessaria alle persone coinvolte;
Atteso che la situazione in atto necessita di una tempestivita' e flessibilita' di azione tali da non consentire l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga all'ordinamento vigente;
Acquisiti gli esiti del Comitato operativo del 21, 22 e 23 aprile 2025;

Dispone:

Art. 1
Coordinamento delle attivita'

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 54 del 2025, puo' avvalersi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' della struttura del Dipartimento della protezione civile e puo' nominare soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o partecipate dalle amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l'urgente disponibilita' di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attivita' oggetto della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l'erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo pattuito.
3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' altresi' avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali gia' stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile e pienamente operativi.
4. Il Sindaco di Roma Capitale, per un'eventuale migliore dislocazione dei bagni chimici nelle aree di Roma Capitale, puo' avvalersi degli accordi quadro stipulati dal Dipartimento della protezione civile, che devono essere adeguatamente rendicontati ai fini della liquidazione delle spese sostenute.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.
 
Art. 2
Piani operativi di settore

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile garantisce l'attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.
2. Il Sindaco di Roma Capitale - Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 garantisce sin da subito, per il tramite delle proprie strutture, l'attivazione e l'impiego del dispositivo gia' predisposto per la gestione degli eventi giubilari, per far fronte alle prime fasi di gestione delle attivita' connesse alla presente ordinanza. Tale dispositivo viene opportunamente potenziato e rimodulato, in base alle necessita', con le ulteriori risorse afferenti al Servizio nazionale della protezione civile.
3. Il direttore generale dell'Azienda regionale emergenza sanitaria- ARES 118 della Regione Lazio, garantisce la redazione di uno o piu' piani sanitari, che interverranno a supporto del dispositivo gia' presente sul territorio della medesima regione.
4. Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, il Prefetto di Roma predispone uno o piu' piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le forze di polizia e le forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilita', nonche' con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell'ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all'apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.
5. Il direttore del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita' del Ministero dell'interno-viabilita' Italia, nell'ambito del Comitato operativo nazionale assicura il costante monitoraggio della viabilita' extraurbana in considerazione del notevole afflusso di persone dirette nella Capitale.
6. Il Dipartimento della protezione civile, tramite il centro operativo aereo unificato-COAU, in coordinamento con l'ENAC e l'ENAV garantisce il costante monitoraggio degli arrivi e delle partenze dagli aeroporti italiani.
7. Il Sindaco di Roma Capitale predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.
 
Art. 3
Deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6 -bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
decreto legislativo n. 259 del 2003, articoli 2, comma 1, lettera ee) e 98-vicies-ter, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020 recante «Allertamento e sistema di allarme pubblico IT-Alert in riferimento alle attivita' di protezione civile»;
leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonche' dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:
22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;
38, 41, comma 4, Allegato I.8 (art. 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilita' tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;
17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalita' i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7;
120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonche' allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo n. 36 del 2023, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalita' descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse gia' espletate dal Capo del Dipartimento della protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. E' facolta' dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
 
Art. 4
Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attivita' di assistenza alla popolazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attivita' previste dall'art. 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.
2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale.
3. Le regioni e le province autonome intervenute a supporto con squadre di volontari che operano nell'ambito delle colonne mobili regionali provvedono, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche dando corso alle relative anticipazioni, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'evento in discorso. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei rimborsi spettanti.
4. Per le attivita' di cui ai commi 2 e 3 svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale o operanti nell'ambito delle colonne mobili regionali, sono autorizzate le spese di vitto, alloggio e gestione dei mezzi e delle attrezzature effettuate in loco e per l'eventuale allestimento delle aree previamente autorizzate.
5. In alternativa a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le regioni e le province autonome possono sostenere direttamente le spese di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 relativamente alle organizzazioni di volontariato facenti parte delle rispettive colonne mobili, anche provvedendo alle relative anticipazioni, rendicontando i relativi oneri al Dipartimento della protezione civile, che dara' corso alla relativa liquidazione a valere sulle risorse emergenziali disponibili per l'evento in rassegna.
6. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attivita' finalizzate alla gestione dell'evento, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.
7. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.
 
Art. 5

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del
Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, e' corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite. Il predetto limite e' da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti gia' autorizzati da vigenti disposizioni.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, direttamente impegnati nelle attivita' di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalita' di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente ordinanza nonche' limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l'evento giubilare.
4. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della protezione civile e' subordinato alla presentazione di appositi Piani di impiego, contenenti la programmazione delle attivita' e la quantificazione dei fabbisogni, per l'approvazione da parte del medesimo Dipartimento come di seguito specificato:
per la Regione Lazio e per Roma Capitale, i piani di impiego sono sottoposti direttamente dalle predette amministrazioni;
per il personale delle altre regioni, delle strutture operative e dei comuni attivati per il tramite dell'ANCI, i piani di impiego sono sottoposti attraverso i rappresentanti in seno al Comitato operativo nazionale della protezione civile.
5. Nei piani di impiego di cui al presente articolo possono essere, altresi', indicate, le spese relative all'utilizzo di mezzi e materiali, nonche' altre spese direttamente connesse con l'evento sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche in sede di comitato operativo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8.
 
Art. 6

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del
Dipartimento della protezione civile

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato per le attivita' di cui alla presente ordinanza e' corrisposto, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, in deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ovvero dei rispettivi ordinamenti, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cento ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnati nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, e' riconosciuta, per il periodo dal 22 aprile 2025 al 20 maggio 2025 e comunque fino al termine della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 8.
4. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato, altresi', a provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 29 marzo 2014, n. 50 - confermate dall'art. 1, comma 590, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e da ultimo modificate dall'art. 21, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 - gia' previste dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e dall'art. 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008 a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 7
Utilizzo gestori di telecomunicazioni e IT-Alert

1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile puo':
a) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l'utilizzo anche di sistemi mobili.
b) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni;
c) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.
 
Art. 8
Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. I soggetti e le strutture di cui alla presente ordinanza possono motivatamente chiedere l'anticipazione degli oneri assunti, comunque in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo. Il rimborso degli oneri avviene previa rendicontazione delle spese sostenute e approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalita' di rendicontazione e rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nonche' limitatamente alla parte eccedente le risorse stanziate a tal fine per l'evento giubilare.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2025

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano