Gazzetta n. 95 del 24 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 19 marzo 2025
Aggiornamento dei riferimenti a norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato: «Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi».


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le successive modifiche ed integrazioni intervenute del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 e in particolare il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che dispone all'art. 2 il cambio di denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 recante Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 rubricato Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 3-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, secondo cui «I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3», nonche' dal successivo art. 57, comma 1, il quale dispone che «Il riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, alle norme tecniche di cui agli allegati II e X puo' essere modificato o variato con provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, in relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi»;
Considerata la necessita' di aggiornare i riferimenti a norme tecniche ormai superate contenuti nel citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento riferimenti a norme tecniche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150

1. Agli allegati II e X del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'Allegato II, rubricato «Metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori in metallo prezioso»:
i. nella sezione «Platino», le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11210 - Gioielleria - Determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria - Metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio»;
ii. nella sezione «Platino», sono infine aggiunte le parole «Metodo IV: Norma UNI EN ISO 11494, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione del platino nelle leghe di platino - Metodo ICP-OES che utilizza un elemento di riferimento interno (standard interno).»;
iii. nella sezione «Palladio» le parole «Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina»;
iv. nella sezione «Palladio», sono infine aggiunte le parole «Metodo II: Norma UNI EN ISO 11495, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione del palladio nelle leghe di palladio - Metodo ICP-OES che utilizza un elemento di riferimento interno (standard interno).»;
v. nella sezione «Oro», le parole «Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico» sono sostituite con le parole «Metodo I: Norma UNI EN 11426, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione dell'oro - Metodo della coppellazione (saggio al fuoco)»;
vi. nella sezione «Argento», le parole «Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio» sono sostituite con le parole «Metodo I: UNI EN 11427, Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione dell'argento - Potenziometria con l'utilizzo di bromuro di potassio»;
vii. nella sezione «Argento», le parole «Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio» sono sostituite dalle parole «Metodo II: UNI EN ISO 13756 Gioielleria e metalli preziosi - Determinazione dell'argento - Potenziometria con l'utilizzo di cloruro di sodio o cloruro di potassio»;
b) nell'Allegato X, rubricato «Norme di riferimento per i laboratori di analisi e gli organismi di certificazione»:
i. al punto 1 (art. 48, comma 1 e art. 51, comma 2), le parole «UNI CEI EN 45001 sul funzionamento dei laboratori di prova» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura)»;
ii. al punto 2 (art. 49, comma 1), le parole «UNI EN 30011 - parte 1ª sull'attivita' di verifica ispettiva dei sistemi qualita'» sono sostituite dalle parole «UNI EN ISO 19011 (Linee guida per audit di sistemi di gestione)»;
iii. al punto 3 (art. 50, comma 2), le parole «UNI CEI EN 45003 sui sistemi di accreditamento dei laboratori di prova e taratura» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17011 (Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformita')»;
iv. al punto 4 (art. 51, comma 1), le parole «UNI CEI EN 45011» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Valutazione della conformita' - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi)» e le parole «UNI CEI EN 45012» sono sostituite dalle parole «UNI CEI EN ISO/IEC 17021 (Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione)».
 
Art. 2
Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), diventano efficaci a far data dalla pubblicazione del presente decreto, ai sensi del successivo art. 4.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), divengono efficaci trascorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto ai sensi del successivo art. 4.
3. Nei termini di cui al comma 2, tutti i soggetti interessati provvedono all'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dei rispettivi certificati di accreditamento.
 
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4
Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2025

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 359