Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2025 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 23 aprile 2025, n. 55
Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 1 recante revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifica della disciplina
sugli acconti dovuti per l'anno 2025

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d'imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d'imposta 2024».
2. Il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e' incrementato di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio