Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 2 aprile 2025 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 1135). |
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IL CAPO del Dipartimento della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile; Visto il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1109 del 5 novembre 2024 e n. 1114 del 28 novembre 2024 relative agli eventi verificatisi a partire dal 17 ottobre 2024, con le quali sono state disciplinate le prime misure volte a fronteggiare il contesto emergenziale in rassegna; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, e' integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106 del 20 ottobre 2024 con cui sono state disciplinate le prime misure di immediato sostegno per la popolazione colpita e le attivita' economiche e produttive interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito, a partire dal 17 settembre 2024, il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini nonche' la correlata ordinanza del Presidente della giunta regionale della Regione Emilia-Romagna n. 172 del 20 novembre 2024; Ravvisata, altresi', la necessita' di integrare le disposizioni gia' adottate per l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna assicurando il necessario raccordo nella gestione delle misure di immediato sostegno tra gli eventi di settembre e di ottobre 2024 che hanno colpito il territorio regionale; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Prime misura economiche di immediato sostegno ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare, in via di somma urgenza, le prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive per fronteggiare le piu' urgenti necessita' previste dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 dell'OCDPC n. 1109/2024, le procedure di cui all'OCDPC n. 1106/2024 e i conseguenti atti regionali correlati si applicano anche al presente contesto emergenziale. 2. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente dai comuni interessati per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna per i contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per le attivita' economiche e produttive, l'esito delle istruttorie delle domande di acconto entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto, che e' fissato al 30 giugno 2025. 3. Il Commissario delegato acquisisce, rispettivamente dai comuni interessati per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna per i contributi alla popolazione e dal soggetto attuatore individuato per le attivita' economiche e produttive, l'esito delle istruttorie delle domande di saldo entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di adozione della presente ordinanza e, in seguito, al trentesimo giorno di ciascun mese fino a trenta giorni dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo, che e' fissato al 30 settembre 2025. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025 indicata in premessa. |
| Art. 2 Modifiche e integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106/2024
1. Al fine di uniformare la gestione istruttoria delle domande di contributo, i termini di cui all'art. 1, comma 11, e all'art. 3, comma 9, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1106/2024, relativi alla presentazione della domanda di acconto inerente alle prime misure economiche di immediato sostegno, sono prorogati al 30 giugno 2025. 2. Conseguentemente i termini di cui all'art. 1, comma 12, e all'art. 3, comma 10, della richiamata ordinanza, relativi alla presentazione della domanda di saldo inerente alle medesime misure sono prorogati al 30 settembre 2025. 3. Dalla data di adozione della presente ordinanza, il Commissario delegato acquisisce l'esito delle istruttorie di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 11 e 12, e all'art. 3, commi 9 e 10, dell'OCDPC n. 1106/2024 al trentesimo giorno di ciascun mese. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano |
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