Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 9 aprile 2025
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai Paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva 2 recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal «Consorzio tutela Radicchio rosso di Treviso Igp e Radicchio variegato di Castelfranco Igp», che possiede i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Radicchio rosso di Treviso», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 10 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 163 del 2 luglio 1996;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Veneto competente per territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Radicchio rosso di Treviso», cosi' come modificato;

Provvede

ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Radicchio rosso di Treviso».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA I, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Radicchio rosso di Treviso», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 9 aprile 2025

Il dirigente: Gasparri
 
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Radicchio rosso di Treviso»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata al radicchio rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie Cichorium intybus L. - varieta' silvestre, che comprende i tipi tardivo o precoce. Caratteristiche del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto dall'I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso» deve presentare le caratteristiche di seguito indicate.
1. «Radicchio rosso di Treviso» tardivo:
a) aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm;
b) colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale) bianca;
c) sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e croccante nella consistenza;
d) calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 10-25 cm.
I cespi di calibro inferiore del «Radicchio rosso di Treviso» tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione.
Il profilo merceologico del «Radicchio rosso di Treviso» tardivo e' cosi' definito:
perfetto grado di maturazione;
spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;
nervatura principale di color bianco;
buona consistenza del cespo;
pezzatura medio-grande;
uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi;
toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;
fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 6 cm.
2. «Radicchio rosso di Treviso» precoce:
a) aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso;
b) colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente sviluppato;
c) sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di consistenza mediamente croccante;
d) calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo (senza radice) 15-25 cm.
Il profilo merceologico del «Radicchio rosso di Treviso» precoce e' cosi' definito:
perfetto grado di maturazione;
colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da fini nervature bianche;
buona consistenza del cespo;
pezzatura medio-grande;
uniformita' nel calibro dei cespi;
toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature.

 
Art. 3.

Zona geografica delimitata

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le produzioni di radicchio rosso esclusivamente e totalmente realizzate entro i territori delle Province di Treviso, Padova e Venezia di seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.
1. La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio rosso di Treviso» del tipo tardivo comprende, nell'ambito delle Province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.
Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zero Branco.
Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Scorze'.
2. La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio rosso di Treviso» del tipo precoce comprende, nell'ambito delle Province di Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei comuni di seguito elencati.
Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.
Provincia di Padova: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea.

 
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta dei registri di produzione e confezionamento nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

La produzione del «Radicchio rosso di Treviso» precoce e tardivo, inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.
Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate entro il periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 agosto di ciascun anno.
In caso di trapianto, questo dovra' essere effettuato:
a) entro il 31 agosto di ciascun anno per la tipologia «precoce»;
b) entro il 30 settembre di ciascun anno per la tipologia «tardivo».
Per il «Radicchio rosso di Treviso» tardivo e precoce la densita' di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e successivo diradamento delle piantine, non deve superare le otto piante per mq.
Le operazioni di raccolta per il «Radicchio rosso di Treviso» tardivo si effettuano a partire dal 10 ottobre. Le operazioni di raccolta per il «Radicchio rosso di Treviso» precoce si effettuano a partire dal 1° settembre.
Le operazioni di coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso», compreso il confezionamento, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.
I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel precedente art. 2 fuori dalla zona di produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.
Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei cespi al confezionamento avviene attraverso fasi successive di lavorazione per ognuno dei due tipi di radicchio indicati all'art. 1. 1) «Radicchio rosso di Treviso» tardivo
Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.
Fase di pre-forzatura
Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato radicale vengono pulite dalle foglie piu' esterne e dalla terra eventualmente rimasta aderente alla radice. Quindi i cespi vengono raccolti in mazzi oppure collocati in gabbie retinate o traforate; in entrambi i casi il colletto delle singole piante deve risultare di altezza omogenea.
Effettuata la preparazione dei mazzi la fase di pre-forzatura potra' essere svolta ponendo detti mazzi o gabbie in locali condizionati.
Fase di forzatura - imbianchimento
La forzatura-imbianchimento e' l'operazione fondamentale e insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici, merceologici ed estetici del «Radicchio rosso di Treviso» tardivo. Si realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che, in assenza di luce, si vengono a trovare prive, o quasi, di pigmenti clorofilliani, mettendo cosi' in evidenza la colorazione rosso intensa della lamina fogliare, perdendo la consistenza fibrosa, assumendo croccantezza ed un sapore gradevolmente amarognolo.
La forzatura del «Radicchio rosso di Treviso» tardivo avviene mediante utilizzazione di acqua risorgiva avente una temperatura compresa tra gli 11 e i 20° C.
I cespi vengono collocati verticalmente in ampie vasche protette ed immersi fino in prossimita' del colletto per il tempo necessario al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al precedente art. 2.
Fase di toilettatura.
Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si liberano i cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportano le foglie deteriorate o prive dei requisiti minimi fino ad ottenere un germoglio con le sue caratteristiche previste, si taglia e si scorteccia il fittone in misura proporzionale alle dimensioni del cespo.
L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto. Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato. 2) «Radicchio rosso di Treviso» precoce
Fase di toilettatura.
Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi vengono mondati dalle foglie esterne non rispondenti ai requisiti minimi e quindi si effettua la toilettatura del colletto e del fittone. Di seguito il radicchio si colloca in capaci recipienti colmi di acqua corrente per essere lavato. Si eliminano le eventuali foglie prive dei requisiti di qualita' e si avvia al confezionamento.
Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso» le produzioni massime per ettaro di superficie coltivata non devono superare i seguenti limiti:
1) tardivo kg 20.000/Ha;
2) precoce kg 30.000/Ha.
Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto finito non puo' superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:
1) tardivo kg 0,400;
2) precoce kg 0,500.

 
Art. 6.

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.
Per la produzione del «Radicchio rosso di Treviso» del tipo tardivo e precoce sono da considerarsi idonei terreni freschi, profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica caratterizzata da estati sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con temperature minime fino a meno 10° C.
I requisiti del «Radicchio rosso di Treviso» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di produzione. La storia, l'evoluzione, la piu' che secolare tradizione delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei terreni, l'andamento climatico, la temperatura dell'acqua della falda freatica, comprovano ampiamente il legame della coltura del «Radicchio rosso di Treviso» con l'ambiente dove attualmente e' coltivato.

 
Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' CSQA Certificazioni S.r.l. con sede a Thiene (VI) - I - Via San Gaetano n. 74, tel. (39) 0445 313011, fax (39) 0445 313070, e-mail: csqa@csqa.it - pec csqa@legalmail.it

 
Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della I.G.P. «Radicchio rosso di Treviso» deve essere confezionato in appositi contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purche' non eccedenti il peso complessivo di kg 10. E' ammesso il confezionamento dei cespi in forma singola anche attraverso l'utilizzo di idonei sacchetti «monocespo» in materiale per alimenti.
Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potra' essere commercializzato all'interno di appositi contenitori (bins), purche' non eccedenti il peso netto di 250 kg.
Su ciascun contenitore potra' essere apposta una copertura sigillante quale elemento di ulteriore garanzia per il consumatore finale. Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni sigillate superiori ad 1 kg di peso netto, il prodotto potra' venire estratto dalle cassette, con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi singoli al consumatore finale.
Sui contenitori stessi, indipendentemente dalla presenza o meno del sigillo, anche attraverso apposite etichette, devono essere indicati in caratteri di stampa ben visibili le diciture «Radicchio rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla specificazione «tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori potranno essere altresi' riportate anche eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.
Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, e/o sulla etichetta, inoltre, dovra' essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P., allegato al presente disciplinare, del quale ne costituisce parte integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i rapporti indicati, specificando altresi' la tipologia «precoce» o «tardivo» conformemente al modello allegato.
Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, e' costituito da una composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia la scritta «Radicchio rosso di Treviso I.G.P.», il tutto riquadrato da una bordatura rossa.
Tipo di carattere: Rockwell condensed.
Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.
L'indicazione «precoce» o «tardivo» e' apposta in caratteri bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica del corrispondente «Radicchio rosso di Treviso».
Il logo, inoltre, potra' essere inserito - a cura del soggetto preposto - anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio rosso di Treviso I.G.P.» o «Radicchio di Treviso I.G.P.» dovra' avere dimensioni, significativamente inferiori alle stesse, ad eccezione del marchio/ragione sociale dell'azienda produttrice e/o confezionatrice.
Nel caso di contenitori contenenti la tipologia precoce ed in cui il prodotto non sia visibile ad occhio nudo, la dicitura «precoce» dovra' accompagnare il nome della denominazione anche sul contenitore ed avere caratteri dalle medesime dimensioni.

Parte di provvedimento in formato grafico