Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025 (vai al sommario) |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
COMUNICATO |
Legge regionale 31 marzo 2025, n. 1. Disposizioni in materia tributaria. |
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(Omissis);
Art. 2. Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006
1. L' art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF). - 1. Per l'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro; b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro; c) di 1,70 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro. 2. Per l'anno d'imposta 2026, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro; b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro; c) di 1,55 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro. 3. A decorrere dall'anno d'imposta 2027, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro; b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro; c) di 1,40 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.». (Omissis). |
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