Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2025 (vai al sommario)
REGIONE UMBRIA
COMUNICATO
Legge regionale 11 aprile 2025, n. 2 - Disposizioni in materia di tributi regionali


(Omissis);

Art. 1.
Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul
reddito delle persone fisiche, di Imposta regionale sulle attivita'
produttive e relative norme finanziarie
1. Nelle more del riordino della fiscalita' degli enti territoriali, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:
a) fino a 15.000,00 euro, maggiorazione dello 0,5 per cento;
b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 1,79 per cento;
c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro maggiorazione del 1,89 per cento;
d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione del 2,1 per cento.
2. Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1, lettere a) e b), non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.
3. Per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 e' disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 150,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, compreso tra 28.001,00 e 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 68/2011.
Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non puo', comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.
4. Dopo il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' maggiorata di 0,40 punti percentuali.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 e' gia' stata ridotta o aumentata con legge regionale.».
(Omissis).