Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 febbraio 2025 |
Modalita' di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all'intervento M5C1 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione - nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visti gli Operational Arrangements (OA) siglati il 23 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma apposta dal Ministro pro-tempore dell'economia e delle finanze; Vista la comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilence Facility, RRF) a due anni dalla sua entrata in vigore, nella quale sono definite la metodologia per la valutazione del raggiungimento delle milestones e targets e la metodologia per determinare l'importo da sospendere in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi alla base di una richiesta di pagamento; Visto la decisione del consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 recante la nuova versione della CID aggiornata al 2023; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1, dell'art. 7 del citato decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44; Visto il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 agosto 2023, recante «Modalita' di riparto della seconda quota di risorse del PNRR e destinate all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL)», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2023; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del «Piano nazionale nuove competenze» (PNC), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021; Visto il decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023, di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 1° marzo 2024, che all'art. 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento programma GOL» pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2024; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024 recante «Piano nuove competenze - transizioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2024; Ritenuto necessario procedere alla ripartizione alle regioni e province autonome delle risorse concernenti il citato programma, nonche' all'assegnazione degli obiettivi che le medesime regioni e province autonome si impegnano a raggiungere negli anni 2024 e 2025; Sentito il comitato direttivo di GOL, di cui all'art. 4 del citato decreto del Ministro lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, nella riunione dell'8 maggio 2024; Acquisita in data 9 gennaio 2025 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Risorse
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», e' assegnata alle regioni e alle province autonome la quota delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 1.800.000.000 di euro per l'annualita' finanziaria 2024 e 1.028.600.000 di euro per l'annualita' finanziaria 2025. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui e' assegnato il peso di seguito indicato: a) flusso beneficiari NASPI anno 2022; peso assegnato: 0,20; b) persone in cerca di occupazione media anno 2023; peso assegnato: 0,40; c) persone prese in carico programma GOL anno 2023 percorso 1; peso assegnato: 0,10; d) persone prese in carico programma GOL anno 2023 percorso 2, 3 e 4; peso assegnato: 0,30. 3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella tabella 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Si precisa che la tabella include le risorse, per un importo di 600 milioni di euro per l'anno 2024 e di 600 milioni di euro per l'anno 2025, gia' assegnate come anticipazione «a titolo di prima quota» dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 agosto 2023, che all'art. 1, comma 6, ne prevedeva l'assegnazione definitiva con successivo decreto di riparto. 4. Le regioni e le province autonome procedono all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto interministeriale 5 novembre 2021, alla luce delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Il nuovo quadro finanziario e' adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui e' inviato per l'esame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della bozza di nuovo quadro finanziario. 5. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, in sede di aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL secondo le modalita' di cui al comma 4, le regioni potranno formalizzare la loro eventuale disponibilita' ad una riduzione delle risorse assegnate, mantenendo comunque immutati gli obiettivi di beneficiari trattati e di soggetti da coinvolgere in attivita' di formazione. Le eventuali risorse oggetto di riduzione rientrano, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, nella quota delle risorse disponibili di cui al comma 1 per essere destinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al finanziamento di appositi progetti di innovazione e sperimentazione nell'ambito della medesima misura PNRR. |
| Allegato A Tabella 1 - Criteri di riparto e somme attribuite alle Regioni e Province Autonome - assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del PNRR, annualita' 2024 e 2025.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2 - Obiettivi da assegnare alle Regioni e Province Autonome - annualita' 2024.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3 - Obiettivi da assegnare alle Regioni e Province Autonome - annualita' 2025.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Obiettivi
1. Fermi restando gli obbiettivi di persone raggiunte dal programma con attivita' formative concluse previsti per ciascuna regione dall'art. 2 decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2023 e riportati in tabella 3 dell'allegato A del medesimo decreto, il presente decreto stabilisce per ciascuna regione gli ulteriori obiettivi incrementali di seguito riportati. E' fissato per ciascuna regione e provincia autonoma l'obiettivo del numero di beneficiari del programma entro il 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025, come riportato nella tabella 2 e nella tabella 3 dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle e', altresi', riportato, in misura proporzionale alle risorse assegnate all'art. 1, l'obiettivo per ciascuna regione e provincia autonoma del numero di persone che partecipano nel 2024 e nel 2025 alla formazione professionale, sia in termini di attivita' avviata sia in termini di attivita' conclusa. Per l'obiettivo di persone avviate a formazione da conseguire entro il 31 dicembre 2025, si tiene conto di tutte le attivita' formative avviate entro la medesima data a condizione che per gli allievi siano riscontrabili evidenze e attestazioni relative ad unita' di competenza acquisite secondo gli standard definiti nella circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. All'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento programma GOL», l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Tali percorsi possono concorrere dalla data di adozione del programma GOL al raggiungimento degli obiettivi del programma in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale». 2. Le attivita' di tirocinio in quanto formazione in situazione di lavoro promosse per i lavoratori presi in carico nel programma e finanziate con le relative risorse possono concorrere, dalla data di adozione del programma GOL, al raggiungimento degli obiettivi in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale purche' le competenze acquisite dai beneficiari siano coerenti con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. I raggiunti dal programma collocati nel percorso «4. Percorso lavoro ed inclusione», in coerenza con gli esiti della specifica valutazione del fabbisogno, possono essere indirizzari verso percorsi formativi sia di aggiornamento che di riqualificazione. Tali percorsi formativi, una volta conclusi, concorrono dalla data di adozione del programma GOL al raggiungimento degli obiettivi del programma in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale purche' le competenze acquisite dai beneficiari siano coerenti con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la garanzia occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» e al e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del «Piano nazionale nuove competenze» (PNC), cosi' come modificati e integrati, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento programma GOL» e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2024 recante «Piano nuove competenze transizioni». 4. Fermo restando il rispetto dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, nei casi di correzioni di natura puramente materiale che non influiscono sull'attuazione del programma nonche' nei casi di mero aggiornamento o raccordo con atti di regolazione nazionale o comunitaria sopravvenuti, le modifiche all'allegato A al presente decreto potranno essere adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 196 |
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