Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 19 febbraio 2025
Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana (PSA) nel periodo 1° dicembre 2023 - 31 ottobre 2024.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107 e 108, Sezione 2, «Aiuti concessi dagli Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, «Normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'art. 9 in cui la peste suina africana e' categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 «che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate»;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 «che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014»;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, inerente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante «Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10;
Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF, prot. n. 1195, del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della peste suina africana»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.», in particolare l'art. 26, comma 1 e comma 3, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di importo pari a 35 milioni di euro;
Viste le modifiche all'art. 2, comma 2-quinquies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», riportate nell'allegato alla legge di conversione del 7 aprile 2022, n. 9, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 aprile 2022, n. 90, che provvede alla riduzione delle iniziali risorse di 35 milioni di euro, previste dal summenzionato «Fondo di parte corrente», a 25 milioni di euro, a seguito della corresponsione dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 a supporto delle attivita' del Commissario straordinario per la peste suina africana;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2024, n. 236, ed in particolare l'art. 16-bis, che al comma 1, al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, ha introdotto nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entita' del reale danno economico patito, riconoscendo a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del medesimo comma a titolo di rimborso per le spese di gestione;
Visto altresi' il comma 3 del medesimo art. 16-bis, in base al quale «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gia' nella disponibilita' dell'AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;
Considerato che la filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che pertanto e' necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilita' di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto;
Ritenuto che occorre definire un livello massimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subito danni indiretti dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono stanziati euro 10 milioni (dieci milioni/00) ai sensi dell'art. 16-bis del decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
 
Allegato
TABELLA A

PROSPETTO DANNI INDIRETTI nel periodo 01/12/2023 - 31/10/2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 le piccole e medie imprese (PMI), cosi come definite nell'allegato I del regolamento 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all'interno che all'esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto;
b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso;
c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio).
2. Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:
a) verri;
b) scrofe;
c) scrofette;
d) suini da ingrasso;
e) suinetti.
3. Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.
 
Art. 3

Interventi ammessi e entita' degli indennizzi

1. Il sostegno e' finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:
a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
c) prolungamento vuoto sanitario;
d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).
2. Per le imprese di cui al precedente articolo, il sostegno e' determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che e' parte integrante del presente decreto.
3. Gli indennizzi sono calcolati in proporzione alle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto e questi, sono decurtati degli eventuali rimborsi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/690.
4. Per il calcolo degli indennizzi di cui all'intervento a) e d) della tabella A, questi sono calcolati rispettivamente sulla base dei valori medi per ogni categoria di suini da vita e da riproduzione e della media dei costi standard pubblicati da ISMEA, ai sensi del decreto ministeriale 19 agosto 1996, n. 587, e riscontrabili al seguente link: (https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin a/4489).
Per gli indennizzi di cui agli interventi b) e c), si fa riferimento ai corrispondenti valori riportati in tabella A, calcolati sulla base delle quotazioni della CUN pubblicata da Borsa merci telematica.
 
Art. 4

Cumulo

1. I sostegni di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato o dell'Unione europea, purche' riguardino costi ammissibili diversi e solo se il cumulo non comporti il superamento dell'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) n. 2022/2472.
 
Art. 5

Presentazione della domanda

1. I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.
2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza delle restrizioni alla movimentazione degli animali, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 ed il 31 ottobre 2024, decurtati delle voci di cui all'art. 3, comma 3.
3. AGEA Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, paragrafo 2. A tal fine, AGEA Coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano, eventualmente, ridotti proporzionalmente cosicche' il predetto massimale non sia superato. Ciascun organismo pagatore verifica preventivamente la compatibilita' dei contributi di cui al presente decreto con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuto di stato nel settore agricolo ed agroalimentare.
4. AGEA Coordinamento trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste una relazione dettagliata semestrale sullo stato di avanzamento dell'erogazione degli indennizzi. E' riconosciuto a favore di AGEA un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente provvedimento, a titolo di rimborso per le spese di gestione sostenute.
 
Art. 6

Trasparenza

1. Una sintesi delle informazioni del presente regime sara' inviata alla Commissione europea almeno dieci giorni lavorativi prima dall'entrata in vigore del presente decreto secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472 , come stabilito all'art. 9;
2. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni sul proprio sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/202 fornendo le seguenti informazioni:
informazioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione o un link a queste ultime;
testo integrale del regime dei sostegni, comprese le eventuali modifiche, o un link per l'accesso a tale testo;
informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione in merito a ciascun pagamento individuale di importo superiore a 10.000,00 euro.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del MASAF.
Roma, 19 febbraio 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 301