IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 29 novembre 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 44 rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione»; Viste, in particolare, le seguenti disposizioni dell'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni: a) il comma 7-bis, il quale dispone che «con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non e' disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a piu' procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento»; b) il comma 7-ter, il quale dispone che «con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b)»; c) il comma 7-quater, secondo cui «gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Visto l'accordo di partenariato 2021-2027 dell'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022, oggetto della presa d'atto da parte del CIPESS con delibera n. 36 del 2 agosto 2022; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani nazionali di ripresa e resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (di seguito anche PNRR), istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato dalle decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 12 novembre 2024; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 75, della legge n. 178 del 2020 con il quale il FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' incrementato di 729,70 milioni di euro per l'anno 2027; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 2 con il quale la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600,00 milioni di euro per l'anno 2029, 500,00 milioni di euro per l'anno 2030 e 370,00 milioni di euro per l'anno 2031; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'art. 77, comma 3, il quale prevede che la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' incrementata di 200 milioni di euro nell'anno 2021; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2029; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'art. 56, comma 1, il quale prevede che le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025; Rilevato che, alla luce delle assegnazioni sopra indicate, la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' di complessivi 91,43 miliardi di euro, come individuata nelle premesse della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25; Viste le seguenti norme di legge con cui sono disposte le riduzioni delle risorse del FSC 2021-2027 per complessivi 23,27 miliardi di euro; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, all'art. 1, il comma 73, che ha destinato 729,70 milioni di euro per la proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici; il comma 169 che ha destinato 3.500 milioni di euro per la decontribuzione al Sud; il comma 172, che ha destinato 2.107,80 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; il comma 187 che ha destinato 312 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta potenziato per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno; il comma 194 che ha destinato 60 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo finalizzato a promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016; il comma 200 che ha destinato 45 milioni di euro al Fondo per il sostegno dei comuni marginali (contrasto fenomeni di deindustrializzazione); Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e in particolare, l'art. 32, comma 1, che ha destinato 35 milioni di euro al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attivita' di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare, l'art. 11-ter, che ha destinato 100 milioni di euro per misure urgenti per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione ambientale delle aree dove insistono le baraccopoli di Messina; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare, l'art. 77, comma 10, lettera c), che ha destinato 200 milioni di euro per la copertura di misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare, l'art. 57, che ha destinato 90,40 milioni di euro al credito d'imposta nelle Zone economiche speciali (ZES), ed, altresi', l'art. 36-bis che ha destinato 80 milioni di euro per il finanziamento di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare, l'art. 12, comma 1, che ha destinato 161,515 milioni di euro per la costituzione di un «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in particolare, l'art. 14, comma 4, che ha destinato 290 milioni di euro al credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare. l'art. 37, comma 4, che ha destinato 9 milioni di euro per l'estensione del credito di imposta nelle ZES; Visto il decreto-legge n. 50 del 2022, e, in particolare, l'art. 42, comma 5-ter, che ha destinato 40 milioni di euro all'incremento del fondo di cui all'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; altresi', l'art. 42, comma 5-quater che ha destinato 10 milioni di euro a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR; l'art. 58, comma 4, lettera g), che ha destinato 1.500 milioni di euro a copertura delle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che ha disposto il definanziamento del FSC per 3.000 milioni di euro e ulteriori riduzioni, per 1.758,80 milioni di euro, connesse a specifiche finalita', di seguito riportate: 1.467 milioni di euro, per il rifinanziamento del credito imposta nuovi beni strumentali Mezzogiorno (art. 1, comma 266); 65,20 milioni di euro, per il rifinanziamento del credito d'imposta per investimenti nelle ZES (art. 1, comma 267); 165,60 milioni di euro, per il rifinanziamento del credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, comma 269); un milione di euro, per il rifinanziamento del credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (art. 1, comma 270); 60 milioni di euro, per il rifinanziamento della Zona franca urbana sisma Centro Italia (art. 1, comma 747); e inoltre l'art. 1, comma 697, come modificato dall'art. 18, comma 4-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, come modificato dall'art. 10, comma 5-bis del decreto-legge n. 60 del 2024, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che destina 440 milioni di euro per il sostegno per interventi per spese in conto capitale della Regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico (in prededuzione dalla quota da attribuire alla Regione Calabria nell'ambito della programmazione 2021-2027); Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che all'art. 52, comma 3, dispone il finanziamento per 35 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» e per 250 milioni di euro in favore di interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale a valere sul FSC; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'art. 1, comma 273, che autorizza la spesa complessiva di 2.318 milioni di euro per il finanziamento del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, imputate rispettivamente sulla quota afferente alle amministrazioni centrali, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera b), n. 1), della legge n. 178 del 2020, per un importo di 718 milioni di euro, e sulle risorse imputate per la Regione Siciliana e la Regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, per un importo complessivo di 1.600 milioni di euro; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e, in particolare, all'art. 1: il comma 8, lettera h), che, ai fini della realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non piu' finanziati con le risorse del PNRR, prevede il versamento di un importo complessivo di 4.908 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel FSC 2021-2027; e il comma 10-bis che, al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, destina 115 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse FSC 2021-2027, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera b), n. 1), della legge n. 178 del 2020; Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che destina 200 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, per le zone logistiche semplificate (ZLS), mediante corrispondente riduzione delle risorse del FSC 2021-2027, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera b), n. 1), della legge n. 178 del 2020; Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2024 e in particolare l'art. 9-ter, comma 11, lettere b) e c), che destina un importo complessivo di 412,96 milioni di euro per la realizzazione di interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, mediante corrispondente riduzione di risorse FSC 2021-2027, imputata rispettivamente sulla quota afferente alle amministrazioni centrali, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera b), n. 1), della legge n. 178 del 2020, per un importo di 206,96 milioni di euro, e sulla quota imputata per la Regione Campania dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, per un importo di 206 milioni di euro; Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico», convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che destina un importo nel limite massimo di 560 milioni di euro per il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera b), n. 1), della legge n. 178 del 2020; Considerato l'importo di 15,616 miliardi di euro di risorse FSC 2021-2027 vincolato al cofinanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Viste, altresi', le ulteriori seguenti norme di legge, con cui sono stati disposti utilizzi delle risorse FSC 2021-2027 per un totale di 2.685,06 milioni di euro; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 189, e la relativa delibera di assegnazione del CIPESS n. 48 del 2021, con il quale sono assegnati 150 milioni di euro al Ministero dell'universita' e della ricerca nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza e il comma 191 che prevede la destinazione, di 100 milioni di euro al finanziamento del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6, comma 178, lettera f), del decreto-legislativo n. 88 del 2011; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e in particolare, l'art. 9, comma 5-bis, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro, al fine di garantire la sostenibilita' dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'art. 24-bis, che destina 60 milioni di euro quali contributi in favore di infrastrutture sportive e piscine nelle regioni del Sud Italia, per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed inoltre l'art. 37, comma 2, che destina 250 milioni di euro per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo»; Visto il decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare, l'art. 5, comma 3-bis, e la relativa delibera di assegnazione del CIPESS del 9 luglio 2024, n. 39, che destina 20 milioni di euro per interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione della «zona Falcata» di Messina; nonche' l'art. 27, comma 3, del medesimo decreto-legge che destina 4,50 milioni di euro alla Regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il Comune di Massafra e il Comune di Taranto; l'art. 42, comma 5-bis, che destina 200 milioni di euro per rafforzare il progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati»; Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, ha destinato 28 milioni di euro per il finanziamento delle farmacie rurali; Visto l'art. 52, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 13 del 2023 e la relativa delibera di assegnazione del CIPESS del 20 luglio 2023, n. 17, che destina 41 milioni di euro alla Regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 47 del 10 novembre 2014; Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale», convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 e, in particolare, l'art. 1 che destina un importo di 30 milioni di euro per interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano; Visti l'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 e la relativa delibera di assegnazione del CIPESS del 7 novembre 2024, n. 68, con cui e' assegnato in favore del Comune di Lampedusa e Linosa un importo complessivo di 45 milioni di euro, al fine di fronteggiare la grave situazione socioeconomica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo; Visti l'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 60 del 2024 e la relativa delibera CIPESS 1° agosto 2024, n. 55, con cui e' assegnato un importo complessivo di 1.218 milioni di euro al Commissario straordinario del Governo per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, con imputazione sulla quota della Regione Campania indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023; Visti l'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 2024, l'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2024, nonche' la relativa delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 42, con cui e' assegnato, in anticipazione, un importo complessivo di 388,56 milioni di euro in favore della Regione Campania per il completamento degli interventi finanziati dal POR FESR Campania 2014-2020 e non ultimati, a valere sulla quota regionale di risorse FSC 2021-2027 indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023; Visto, inoltre, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e, in particolare, l'art. 58, comma 4, lettera f), il quale prevede che, a parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni ivi previste, si provveda quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del FSC, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che detta riduzione - ai sensi dell'art. 56, comma 2, del medesimo decreto-legge - e' imputata in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; qualora la predetta programmazione 2014-2020 non dovesse presentare la necessaria disponibilita', con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa e' corrispondentemente incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del FSC 2021-2027; nelle more del completamento delle procedure di definanziamento, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza del totale delle riduzioni disposte sulle risorse del Fondo; Visto l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 che prevede lo stanziamento di 250 milioni di euro, a valere su FSC 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da assegnarsi con delibera del CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito della programmazione 2021-2027, per il finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR», che ha disposto la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui all'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, il quale nel testo vigente prevede, in particolare, che: le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo, della legge n. 178 del 2020); la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020); con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando nel caso delle risorse destinate alle amministrazioni centrali una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali (art. 1, comma 178, lettera b), della legge n. 178 del 2020); sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento (art. 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020); con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione, sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020); a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'accordo per la coesione (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020); le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma 178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020); Visti, infine, l'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, relativo alle modalita' di applicazione del sistema sanzionatorio e di trasferimento delle risorse FSC; nonche' l'art. 4 del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione mediante il sistema nazionale di monitoraggio; Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Viste le seguenti delibere CIPESS di assegnazione di risorse FSC 2021-2027, per un importo complessivo di 31,125 miliardi di euro, per specifiche finalita': la delibera n. 47 del 27 luglio 2021, di assegnazione di 68,80 milioni di euro per il completamento dell'ampliamento della stazione navale in Mar Grande nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo dell'area di Taranto; la delibera n. 79 del 22 dicembre 2021, di assegnazione, a titolo di anticipazione, di complessivi 2.561,80 milioni di euro alle regioni ed alle province autonome per interventi di immediato avvio o completamento di interventi in corso; la delibera n. 1 del 15 febbraio 2022, di assegnazione di 4.680,09 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per il finanziamento di progetti infrastrutturali per la mobilita' sostenibile e, in particolare, relativi a rete stradale, primaria e secondaria, rete ferroviaria e opere di interesse regionale; la delibera n. 7 del 14 aprile 2022, n. 7, di assegnazione dell'importo complessivo di 2.000 milioni euro, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, in favore del Ministero dello sviluppo economico; la delibera n. 33 del 2 agosto 2022 di assegnazione di 200 milioni di euro per il finanziamento del contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Roma; delibera n. 35 del 2 agosto 2022, di assegnazione di un importo complessivo di 1.564,47 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per fronteggiare il fabbisogno finanziario afferente agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1 del 2022 derivante dall'incremento dei prezzi; la delibera n. 18 del 20 luglio 2023, di assegnazione in anticipazione di 5,66 milioni di euro alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica»; la delibera n. 1 del 29 febbraio 2024, che assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo complessivo di 720 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento ferroviario «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma-Pescara. Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa (lotti 1 e 2) - CUP J84E21001320008»; le delibere numeri 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 del 23 aprile 2024, n. 41 del 9 luglio 2024 e n. 70 del 7 novembre 2024, che hanno disposto l'assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020, delle risorse FSC 2021-2027 per complessivi 17,27 miliardi di euro, per il finanziamento degli accordi per la coesione relativi, rispettivamente, alle seguenti Regioni e Province autonome: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Bolzano, Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Sicilia e Campania; la delibera n. 45 del 9 luglio 2024, di assegnazione ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, di importo pari a 2,3 milioni di euro, per la copertura finanziaria dell'intervento su «palazzo Fienga»; la delibera n. 57 del 1° agosto 2024, di assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020 e dell'art. 10 del decreto-legge n. 60 del 2024, di un importo di 1.973,52 milioni di euro in favore della Regione Campania per il finanziamento di interventi aventi le caratteristiche di pronta cantierabilita' e di particolare rilevanza strategica, con imputazione sulla quota regionale indicata dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023; la delibera n. 71 del 7 novembre 2024, di assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020, di 80,51 milioni di euro per la realizzazione di un programma di sette interventi in occasione della celebrazione degli ottocento anni dalla morte di San Francesco d'Assisi; Viste le seguenti delibere CIPESS di definanziamento di risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo di 109,71 milioni di euro: la delibera n. 1 del 29 febbraio 2024, che revoca risorse FSC 2021-2027 pari a 100 milioni di euro, di cui all'assegnazione disposta con la delibera CIPESS n. 1 del 2022 in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'intervento «Potenziamento infrastrutturale direttrice Roma-Pescara. Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa (lotti 1 e 2) - CUP J84E21001320008», per il mancato rispetto dei termini per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante; la delibera n. 16 del 20 luglio 2023, che, dando seguito agli adempimenti previsti dai punti 1.5 e 1.6 della delibera CIPESS n. 79 del 2021, dispone la revoca di risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo pari a 9,71 milioni di euro; Vista la delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, che ha imputato programmaticamente alle regioni e province autonome un importo lordo di 32.365.610.895,00 euro, comprensivo delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS, corrispondente al 60 per cento della dotazione pro tempore disponibile del FSC per la programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse della medesima delibera; Considerato che la delibera CIPESS n. 25 del 2023 prevede, altresi', che, nell'ambito degli importi netti da assegnare a ciascuna regione o provincia autonoma all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa alla medesima delibera, potra' trovare attuazione l'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione, entro i limiti massimi di importo di cui alla medesima delibera; Considerato che a valere sulle risorse imputate programmaticamente dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023, sono stati definiti e sottoscritti gli accordi per la coesione delle regioni e province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020; Viste le delibere CIPESS 23 aprile 2024, n. 14, 9 luglio 2024 e n. 40, 7 novembre 2024, n. 69, che, in esito alle verifiche di cui all'art. 44, comma 7, lettera b), e comma 7-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, n. 34, che accertano il definanziamento degli interventi delle sezioni ordinarie dei PSC delle regioni e province interessate per un importo complessivo di circa 774 milioni di euro, imputati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022 alla riduzione del FSC 2014-2020, di cui all'art. 58, comma 4, lettera f), del medesimo decreto-legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 13126-A del 27 novembre 2024, come integrata con la nota acquisita al prot. DIPE n. 13528-A del 6 dicembre 2024, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che propone l'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali di un importo lordo di risorse FSC 2021-2027 pari a 15.062.022.187,19 euro, comprensivo delle assegnazioni gia' disposte con delibere CIPESS e con norme di legge in favore di alcune amministrazioni centrali complessivamente pari a 9.264.560.259,19 euro, e di un importo netto da ripartire pari a 5.797.461.928 euro; Considerato che, alla data di approvazione della delibera CIPESS n. 25 del 2023 di imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome, l'ammontare residuo delle risorse FSC risultava pari a 21,577 miliardi di euro; Considerato che la proposta evidenzia che detto ammontare di risorse FSC residue e' stato oggetto di successive riduzioni disposte per legge, per un importo complessivo pari a 6,708 miliardi di euro, nonche' da delibere del CIPESS per specifiche finalita' per un importo complessivo pari a 158 milioni di euro; Considerato che la proposta segnala, altresi', che tali riduzioni sono state in parte compensate con il rientro nella disponibilita' FSC di complessivi 1,504 miliardi di euro, per effetto di abrogazioni di norme e della parziale riduzione della quota indisponibile ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, per effetto delle delibere del CIPESS n. 14 del 2024, n. 40 del 2024 e n. 69 del 2024; Considerato che, con le delibere del CIPESS n. 48 del 2021, n. 1 del 2022, n. 7 del 2022, n. 35 del 2022 e n. 1 del 2024 e, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, sono state disposte assegnazioni in anticipazione, a valere sulle risorse FSC 2021-2027, in favore di alcune amministrazioni centrali, per un ammontare complessivo pari a 9.264.560.259,19 euro; Preso atto della volonta' dell'amministrazione proponente di accantonare una quota delle risorse residue FSC 2021-2027, pari a 1,153 miliardi di euro, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 178, lettera a), della legge n. 178 del 2020; Considerato che la proposta evidenzia che in sede di riparto delle risorse sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti: le amministrazioni tradizionalmente destinatarie di risorse FSC; il vincolo prioritario di destinazione in favore di interventi infrastrutturali previsto dall'art. 1, comma 178, lettera b), n. 1, della legge n. 178 del 2020; le risorse gia' finalizzate nel PNRR, nel Piano nazionale complementare, nei programmi europei e in norme di legge; le finalita' di perequazione infrastrutturale; le specifiche priorita' strategiche, quali, ad esempio, investimenti in favore del miglioramento della qualita' della vita di persone affette da disabilita', per il potenziamento dei sistemi di sorveglianza e sicurezza pubblica e la digitalizzazione degli archivi, per le politiche di protezione civile, per interventi volti alla realizzazione di impiantistica sportiva nelle aree degradate, anche presso gli oratori, con il fine di contrastare la dispersione giovanile, e per il potenziamento dell'iniziativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale denominato «Turismo delle radici»; Considerato che resta fermo il vincolo di destinazione territoriale a livello complessivo dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord; Tenuto conto che la definizione e sottoscrizione dei citati accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascun Ministro interessato, in esito alla conclusione delle istruttorie da avviare nell'ambito del confronto interistituzionale, rappresenta condizione necessaria affinche' all'imputazione programmatica delle quote di cui alla presente delibera segua l'assegnazione delle risorse a ciascuna amministrazione; Considerato che la presente proposta di imputazione programmatica alle amministrazioni centrali e' stata sottoposta alla Cabina di regia, di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata in data 28 novembre 2024; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE prot. n. 13198 del 29 novembre 2024, predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della odierna seduta del Comitato; Viste la nota acquisita al prot. DIPE n. 14030-A del 17 dicembre 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato osservazioni e considerazioni sulla proposta sulla base della documentazione resa disponibile nell'immediatezza della riunione del Comitato, e la relativa nota di riscontro del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud acquisita al prot. DIPE n. 14463-A del 27 dicembre 2024; Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Delibera: 1. Imputazione programmatica delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 alle amministrazioni centrali. 1.1. La dotazione disponibile FSC 2021-2027, come individuata nelle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, e' imputata programmaticamente alle amministrazioni centrali per un importo complessivo lordo pari a 15.062.022.187,19 euro, come riportato nella tabella che segue, recante specifica indicazione delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibere del CIPESS.
Parte di provvedimento in formato grafico
1.2. Resta fermo il vincolo di destinazione territoriale a livello complessivo dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord. 2. Disposizioni finali. 2.1. La definizione e sottoscrizione degli accordi per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascun Ministro interessato, in esito alla conclusione delle istruttorie da avviare nell'ambito del confronto interistituzionale, rappresenta condizione necessaria affinche' all'imputazione programmatica delle quote di cui alla presente delibera segua l'assegnazione delle risorse a ciascuna amministrazione. 2.2. Le risorse del Fondo sviluppo e coesione devono essere destinate a spese di investimento.
Il Presidente: Meloni Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 350 |