IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025»; Vista l'ordinanza del 12 dicembre 2024, depositata in pari data, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha dichiarato conforme a legge una richiesta di referendum popolare abrogativo con la seguente denominazione: «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita': Abrogazione parziale» e con il seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro."?»; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 20 gennaio 2025, depositata il 7 febbraio 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 2025, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la suindicata richiesta di referendum popolare; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana il seguente decreto:
Il referendum popolare abrogativo, con la seguente denominazione: «Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennita': Abrogazione parziale», e' indetto sul seguente quesito: «Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennita' puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di quindici prestatori di lavoro."?». I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedi' 9 giugno 2025. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia |