Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2025
Disciplina dei criteri e delle modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA,
LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;
Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;
Visto l'art. 165, quinto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 15 della citata legge n. 168 del 2023, che, fra l'altro, prevede che «nei casi di condanna per il delitto previsto dall'art. 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'art. 164.»;
Visto l'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge 19 luglio 2019, n. 69, ai sensi del quale «Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'art. 165 del codice penale ... sono a carico del condannato»;
Visto l'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale «I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.»;
Visto l'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, che prevede che: «Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299, comma 2.»;
Visto l'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, ultimo comma, come introdotto dalla citata legge 24 novembre 2023, n. 168, ai sensi del quale: «Nei casi di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, primo comma, numero 1), del codice penale.»;
Visto, in particolare, l'art. 18 della citata legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Riconoscimento e attivita' degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato», che prevede, fra l'altro, che ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, «il Ministro della giustizia e l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attivita' dei medesimi enti e associazioni»;
Visto l'art. 72 comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede che gli uffici locali di esecuzione penale esterna svolgono ogni attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, n. 78, ed in particolare l'art. 7, comma 2, lettera c), che istituisce la Direzione generale per la giustizia di comunita', prevedendo le relative competenze;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5, recante «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previa acquisizione, in data 3 novembre 2021, del parere positivo della Conferenza unificata, che definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, ed in particolare la Priorita' 1.5 «Rafforzare la prevenzione terziaria della recidiva per uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza contro le donne» dell'Asse «Prevenzione», e l'Asse «Perseguire e Punire»;
Tenuto conto che la prosecuzione della validita' del Piano, oltre il termine del 31 dicembre 2023, e' stata oggetto di specifica informativa al Consiglio dei ministri da parte della Ministra per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nella seduta del 28 dicembre 2023;
Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere e successive modificazioni, acquisita in data 14 settembre 2022 in rep. atti n. 184/CSR;
Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che modifica l'art. 12 (Norma transitoria) dell'intesa del 14 settembre 2022, acquisita in data 25 gennaio 2024, in rep. atti n. 9/CSR;
Ritenuto necessario istituire un sistema di riconoscimento ed accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale e programmi di prevenzione destinati ai soggetti imputati per i medesimi reati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale;
Ritenuto, altresi', di adottare ai medesimi fini ed affetti linee guida per lo svolgimento dell'attivita' dei medesimi enti e associazioni;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decretano:

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente decreto si definiscono, in attuazione dell'art. 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168 e nel quadro dell'intesa di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e successive modifiche, i criteri e le modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati ai soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, e ai soggetti indagati o imputati per i medesimi reati ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale e si adottano linee guida per lo svolgimento dell'attivita' dei medesimi enti e associazioni.
 
Allegato A

LINEE GUIDA

Art. 1.

Lavoro in rete e multidisciplinarieta'

1. I C.U.A.V. operano in modo integrato con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e con la rete dei servizi antiviolenza.
2. La valutazione iniziale, la predisposizione dei programmi, lo svolgimento e la valutazione dell'esito dei percorsi di cui al presente decreto sono svolte da equipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente e specificamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori, al fine di garantire la capacita' di fornire risposte adeguate a bisogni complessi.
3. L'equipe e' formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere.
4. L'equipe puo' comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.
5. Nel caso di utenti che non utilizzano adeguatamente la lingua italiana, il C.U.A.V. si avvale di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.
6. I C.U.A.V. possono avvalersi di una supervisione clinica a supporto del personale delle equipe.

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «intesa»: l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022, in rep. atti n. 184/CSR, come modificata dall'intesa del 25 gennaio 2024, in rep. atti n. 9/CSR;
b) «C.U.A.V.»: i centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di cui all'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) «elenco dei C.U.A.V.»: l'elenco dei C.U.A.V. accreditati istituito presso il Ministero della giustizia;
d) «elenco o registro regionale dei C.U.A.V.»: l'elenco o il registro dei C.U.A.V. istituito presso le regioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'intesa.
 
Art. 2.
Accesso al C.U.A.V., definizione del programma e svolgimento del
percorso.

1. I percorsi di recupero devono essere strutturati in modo da consentire al giudice, all'atto dell'ammissione del condannato al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, di definire la tipologia e la durata piu' idonee dei percorsi, anche tenendo conto del tipo di violenza commessa e delle esigenze del caso concreto.
2. La richiesta di accesso al percorso deve essere avanzata al C.U.A.V. personalmente dall'interessato, anche congiuntamente al difensore.
3. Il C.U.A.V. svolge i colloqui di valutazione iniziali finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive necessarie per lo svolgimento del percorso e per definire gli obiettivi individuali del programma, tenendo conto anche del tipo di reato e di violenza commessa e delle altre esigenze del caso concreto.
4. Il programma redatto comprende l'indicazione degli obiettivi del percorso e degli strumenti operativi prescelti per il loro raggiungimento, e deve consentire di valutare la sua adeguatezza rispetto alle indicazioni dell'autorita' giudiziaria e la sua specifica idoneita' in relazione alle complessive circostanze del fatto.
5. Di ogni attivita' svolta nel percorso e' redatto un verbale che viene inserito nel fascicolo del programma.

 
Art. 3
Enti e associazioni abilitati all'organizzazione dei percorsi di
recupero e dei programmi di prevenzione
1. I percorsi di recupero per i soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, e i programmi di prevenzione per gli imputati e gli indagati per i medesimi reati, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale possono essere svolti esclusivamente presso i C.U.A.V. che sono inseriti nell'elenco di cui all'art. 4 e che sono costituiti ai sensi dell'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e gestiti dai seguenti soggetti:
a) enti pubblici e locali;
b) enti del servizio sanitario;
c) enti ed organismi del terzo settore;
d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata.
 
Art. 3.

Modifica del programma e sospensione o interruzione del percorso

1. Salvo quanto eventualmente previsto nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone la partecipazione al percorso, il programma predisposto inizialmente dal C.U.A.V. puo' essere modificato, con riferimento alla durata del percorso e ai suoi contenuti, sulla base dell'andamento del caso specifico e delle informazioni rilevanti fornite o acquisite da enti e strutture della rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e dei servizi antiviolenza.
2. Eventuali sospensioni del percorso possono essere concordate in ragione di specifiche e documentate esigenze organizzative dell'attivita' feriale o festiva del C.U.A.V. o di indifferibili e documentate esigenze inerenti a serie ragioni di salute dell'autore delle condotte o dei prossimi congiunti, ovvero a serie ragioni di lavoro o di studio dell'autore stesso.
3. Salvi i casi legati a documentate esigenze di salute, tali sospensioni non possono comunque comportare il prolungamento del tempo per il completamento del programma per oltre un quarto della sua originaria durata.
4. La mancata partecipazione al percorso o la sua partecipazione con modalita' incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma comportano l'interruzione del percorso.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, l'interruzione del percorso o il suo mancato completamento nel termine previsto nel provvedimento che lo ha disposto equivalgono ad esito negativo.

 
Art. 4
Accreditamento degli enti e delle associazioni e istituzione
dell'elenco

1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', procede al riconoscimento, a mezzo di accreditamento, degli enti e delle associazioni di cui all'art. 3 e provvede al loro inserimento nell'elenco di cui al comma 2.
2. L'elenco dei C.U.A.V. accreditati e' istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. Presso il Dipartimento ne e' responsabile il Capo dipartimento, o persona da lui delegata, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato.
3. Il responsabile dell'elenco, al fine di esercitare la vigilanza sullo stesso nonche' sull'attivita' degli iscritti, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero, degli U.E.P.E. nonche' della collaborazione dei C.U.A.V.; il responsabile cura altresi' l'aggiornamento dell'elenco medesimo.
4. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che assicurano la rapida elaborazione dei relativi contenuti con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.
5. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nonche' aggiornato con cadenza almeno trimestrale. La pubblicazione e l'aggiornamento sono comunicati senza indugio alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita'.
6. L'elenco e' articolato in una parte accessibile al pubblico ed una ad accesso riservato. Nella parte accessibile al pubblico sono consultabili i dati identificativi del C.U.A.V., comprensivi di codice fiscale o partita I.V.A., numero e data di iscrizione all'elenco. Nella parte ad accesso riservato, sono indicati e consultabili soltanto dai C.U.A.V. e da coloro che ricoprono la carica di Autorita' garanti interessate, nell'esercizio delle potesta' loro conferite dalla legge, i dati relativi a:
a) requisiti per l'inserimento nell'elenco, di cui agli articoli 6 e 7;
b) richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'elenco e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.
7. Ai soggetti cui e' data facolta' di accesso alla parte riservata e' altresi' consentito l'accesso, su richiesta, alla documentazione relativa ai C.U.A.V., ivi inclusi i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'elenco.
 
Art. 4.

Sicurezza della vittima

1. Al fine di assicurare la sicurezza delle persone che hanno subito violenza, nei C.U.A.V. e' esclusa in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra le parti.
2. Il C.U.A.V. assicura che l'eventuale contatto con la persona vittima di violenza avvenga unicamente tramite il suo rappresentante processuale, ove nominato, ovvero i servizi che la hanno in carico, esclusivamente allo scopo di comunicare adeguate informazioni sull'accesso dell'autore al percorso di recupero o al programma di prevenzione, nonche' sul contenuto e i limiti del percorso ovvero del programma intrapreso, sull'eventuale interruzione anticipata degli stessi e sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei confronti della vittima.
3. Se nello stesso centro si svolgono attivita' e programmi sia con le persone che hanno subito violenza che con gli autori di comportamenti violenti, e' assicurato che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire entrambe le parti.

 
Art. 5
Termini per la trasmissione degli elenchi regionali e delle domande
di accreditamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, i percorsi di recupero e i programmi di prevenzione di cui al presente decreto possono essere svolti esclusivamente presso i C.U.A.V. inseriti nell'elenco di cui all'art. 4.
2. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1, le regioni e le province autonome trasmettono gli elenchi o registri regionali dei C.U.A.V. al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia entro il 30 marzo di ciascun anno.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno i C.U.A.V. iscritti negli elenchi o registri regionali dei C.U.A.V. possono inviare la domanda di accreditamento e iscrizione di cui all'art. 8 al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, comprovando il possesso dei requisiti di cui all'art. 7. Nello stesso termine, i Centri non iscritti negli elenchi o registri regionali dei C.U.A.V. possono inviare la domanda di cui all'art. 8 al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, comprovando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7.
 
Art. 5.

Valutazioni

1. La valutazione iniziale e' finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per lo svolgimento del percorso e ha ad oggetto la qualita' ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni ostative non trattate (tra le quali dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettivita'), l'intenzione e la concreta possibilita' di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma e la valutazione iniziale del rischio.
2. La valutazione finale consiste nella verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici del percorso, definiti nel programma, e comprende anche la valutazione finale del rischio, la autovalutazione dell'interessato ed una valutazione unitaria conclusiva. La valutazione positiva non puo' basarsi esclusivamente sulla regolare partecipazione alle attivita' previste dal programma.
3. Le valutazioni sono svolte dall'equipe multidisciplinare con metodi e strumenti validati dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale. Nelle relazioni contenenti la valutazione iniziale e conclusiva l'equipe da' conto dei metodi e degli strumenti utilizzati, degli altri criteri di riferimento seguiti e degli elementi posti a fondamento delle conclusioni raggiunte.
4. Le relazioni di cui al comma 3 sono trasmesse a cura del C.U.A.V. all'U.E.P.E., ai fini dell'accertamento dell'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, attraverso la valutazione dell'esito condotta da un gruppo di lavoro interprofessionale dedicato.

 
Art. 6
Requisiti strutturali ed esperienziali per l'accreditamento dei
C.U.A.V.

1. Ai fini dell'accreditamento, gli enti ed organismi di cui all'art. 3 devono:
a) avere maturato comprovate esperienze e competenze professionali specifiche nella relazione e nel trattamento nei riguardi degli uomini autori di violenza sulle donne, orientate agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 6, dell'intesa;
b) assicurare le prestazioni minime garantite di cui all'art. 5 dell'intesa;
c) possedere tutti gli ulteriori requisiti, anche formativi, previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'intesa.
2. Gli enti ed organismi del terzo settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera d) dello stesso comma, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) essere registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) avere nello statuto tra gli scopi sociali o tra le finalita', in maniera prevalente, attivita' specificamente legate alla prevenzione ed al contrasto della violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della convenzione di Istanbul;
c) svolgere, da almeno tre anni, in via ordinaria e con carattere di continuita', attivita' di prevenzione e contrasto alla violenza maschile conducendo programmi per il trattamento e il recupero di uomini autori di comportamenti violenti. Lo svolgimento delle suddette attivita' puo' risultare anche dalla attribuzione e spesa di risorse pubbliche specificamente destinate e riscontrate in bilancio e dalla sottoscrizione di specifici protocolli con l'autorita' giudiziaria nel quadro dell'art. 165, quinto comma, del codice penale o di accordi ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' attestato dai richiedenti mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il responsabile dell'elenco verifica la sussistenza dei requisiti e ha facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 6.

Obblighi e comunicazioni

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, il responsabile degli enti e delle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante comunica immediatamente all'interessato e all'U.E.P.E. competente la presa in carico, la valutazione iniziale, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri, la durata del programma, la sua eventuale modifica o interruzione e la valutazione finale.
2. La presa in carico da parte del C.U.A.V. puo' essere comunicata solo dopo la fase di valutazione.
3. Ai fini della successiva comunicazione all'autorita' giudiziaria competente per la valutazione di cui all'art. 165, quinto comma, del codice penale, il responsabile comunica prontamente all'U.E.P.E. le eventuali sospensioni del percorso di recupero di cui all'art. 3 del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante, nonche' qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi posti a carico del soggetto condannato relativa alla partecipazione al percorso di recupero, ivi inclusi le assenze ingiustificate ed il rifiuto a sottoporsi ai trattamenti previsti nel percorso di recupero.
4. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 282-quater, terzo periodo, del codice di procedura penale, il responsabile degli enti e delle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante, effettua le medesime comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, relative al programma di prevenzione svolto dall'indagato o imputato, al pubblico ministero e al giudice competenti per le valutazioni ai sensi dell'art. 299, comma 2, del codice di procedura penale.

 
Art. 7

Requisiti di onorabilita'

1. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui all'art. 3, lettera c), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera d), devono possedere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresi' applicate pene accessorie;
d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e' attestato dagli interessati mediante documentazione presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il responsabile dell'elenco verifica la sussistenza dei requisiti e ha facolta' di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 7.

Protocolli operativi

1. I protocolli operativi sottoscritti tra i Centri di cui all'art. 3 del decreto di cui le presenti linee guida costituiscono parte integrante e gli uffici giudiziari continuano ad applicarsi per le parti non incompatibili con il suddetto decreto e con le presenti linee guida.

Roma, 22 gennaio 2025

Il Ministro della giustizia
Nordio La Ministra per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita'
Roccella
 
Art. 8

Procedimento di accreditamento

1. La domanda di accreditamento e' presentata utilizzando il modello predisposto dal responsabile dell'elenco, reso disponibile sul sito del Ministero della giustizia ed e' trasmessa al Ministero stesso, unitamente alla documentazione indicata dal modello, in via telematica, mediante utilizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
2. Sulla domanda di accreditamento provvede il responsabile.
3. Il procedimento di accreditamento deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; puo' essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
4. I C.U.A.V. accreditati trasmettono annualmente al responsabile dell'elenco le attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti previsti dall'intesa.
5. I C.U.A.V. accreditati sono tenuti inoltre a comunicare al responsabile dell'elenco:
a) il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7;
b) l'avvio di procedimenti penali per delitti non colposi a carico di alcuno dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera c);
c) l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei medesimi soggetti.
6. Le richieste e le comunicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 1.
 
Art. 9

Condizioni di esercizio dell'attivita'

1. Nell'organizzazione dei percorsi di recupero e dei programmi di prevenzione, i soggetti di cui all'art. 3 devono soddisfare i requisiti organizzativi e formativi previsti dall'intesa e devono conformarsi alle linee guida di cui all'art. 16 a pena di revoca dell'inserimento nell'elenco.
 
Art. 10

Cause di sospensione dall'elenco

1. Costituiscono causa di sospensione dall'elenco di cui all'art. 4 per un periodo da sei a dodici mesi:
a) il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8, comma 5;
b) la mancata trasmissione delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi permanenti.
 
Art. 11

Cause di cancellazione dall'elenco

1. Costituiscono causa di cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4:
a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
b) la divulgazione di dati sensibili relativi al percorso di recupero;
c) il perdurare della causa che ha dato luogo alla sospensione, allo spirare del termine di durata della sospensione medesima.
 
Art. 12

Procedura di contestazione

1. Il responsabile dell'elenco, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne da' comunicazione al C.U.A.V. con l'invito, entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, a fornire chiarimenti ed effettuare eventuali produzioni documentali.
2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile dell'elenco esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate, e assegna un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali.
3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile dell'elenco, con provvedimento motivato, dispone la sospensione del C.U.A.V., indicandone la durata, o la cancellazione. Il provvedimento e' comunicato all'interessato. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione e' altresi' annotato nell'elenco e comunicato alla regione nel cui elenco e' iscritto il C.U.A.V., per i provvedimenti di propria competenza.
4. In ogni fase della procedura di contestazione, il C.U.A.V. puo' dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile dell'elenco, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.
5. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate dal responsabile dell'elenco all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione.
 
Art. 13

Effetti della sospensione e della cancellazione

1. Il C.U.A.V., ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, da' immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, agli operatori ed ai partecipanti ai percorsi in corso, e attesta al responsabile dell'elenco l'adempimento di tale onere.
2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione il C.U.A.V. non puo' erogare i percorsi previsti dal presente decreto.
3. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per un anno al C.U.A.V. di chiedere l'iscrizione.
 
Art. 14
Prosecuzione dei percorsi di recupero nei casi di sospensione e
cancellazione

1. Nei casi di sospensione o cancellazione di un C.U.A.V. dall'elenco, i percorsi di recupero in corso avanti allo stesso Centro proseguono davanti ad altro C.U.A.V. della medesima regione o di regione limitrofa, designato su indicazione dell'U.E.P.E. territorialmente competente secondo il criterio della minore distanza geografica.
2. Il C.U.A.V. che riceve la designazione di cui al comma 1 non puo' rifiutare di svolgere il percorso, se non per giustificato motivo. In tal caso si provvede a nuova designazione sulla base del medesimo criterio.
3. Il C.U.A.V. sospeso o cancellato, quando il percorso prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti al Centro avanti al quale prosegue il percorso, che rilascia ricevuta di ricezione/consegna.
 
Art. 15

Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco di cui all'art. 4 e' disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di adozione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 16
Linee guida per lo svolgimento delle attivita' e dei programmi di
reinserimento e recupero per uomini autori di violenza.

1. Sono adottate le linee guida di cui all'allegato A al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.
2. Al fine di contribuire ad assicurare la costante qualita' dei percorsi di recupero e dei programmi di prevenzione, le linee guida di cui al comma 1 sono riviste e possono essere aggiornate con cadenza triennale, anche sulla base delle analisi e delle valutazioni svolte nell'ambito delle attivita' dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica istituito con decreto del Ministro della Giustizia del 4 ottobre 2022.
 
Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adeguamento ai requisiti e alle condizioni di esercizio di cui all'art. 9, i C.U.A.V. iscritti nell'elenco e/o registro regionale dei C.U.A.V. e gli altri enti o associazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano gia' operanti sulla base di specifici protocolli sottoscritti con l'autorita' giudiziaria nel quadro dell'art. 165, quinto comma, del codice penale ovvero sulla base degli accordi previsti nel quadro di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono continuare ad organizzare i percorsi di recupero e i programmi di prevenzione di cui al presente decreto non oltre il termine del periodo transitorio previsto dall'art. 12 dell'intesa, come modificato dall'art. 1 dell'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, acquisita in data 25 gennaio 2024, in rep. atti n. 9/CSR.
2. A decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, dell'operativita' dell'elenco di cui all'art. 4 ed entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del periodo transitorio di cui al comma 1, i C.U.A.V. possono richiedere l'inserimento nell'elenco con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3.
3. Dopo il periodo transitorio di cui sopra, i percorsi di recupero in corso avanti al Centro che non ha chiesto l'inserimento proseguono davanti ad altro C.U.A.V. della medesima regione o di regione limitrofa, designato ai sensi dell'art. 14.

Roma, 22 gennaio 2025

Il Ministro della giustizia
Nordio La Ministra per la famiglia, la natalita'
e le pari opportunita'
Roccella

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 749