Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 dicembre 2024
Modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' criteri di ripartizione delle risorse stanziate per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);
Visto l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;
Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;
Visto l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ha incrementato di ulteriori 15 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;
Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 che, modificando l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, innalza a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter attingendo ai fondi - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - stanziati dal comma 776 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 50894 del 3 luglio 2024 con il quale le risorse del capitolo 7416 sono state incrementate di euro 5,5 milioni a seguito del riparto delle somme allocate sul capitolo n. 3000, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alla quota, spettante al Ministero dell'interno, del Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»;
Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il quale assegna, per l'anno 2024, una quota non inferiore a euro 100.000, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al Comune di Caivano per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2020;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2021;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2022;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2023, con il quale sono stati modificati i termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento di cui al dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2022;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale sono state definite le modalita' di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2023;
Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalita' di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018, 27 maggio 2020, 9 ottobre 2021, 21 ottobre 2022 e 20 dicembre 2023 sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e 2023 per un ammontare complessivo di 166 milioni di euro;
Visto l'art. 11-bis, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, relativamente alle annualita' 2020, 2021 e 2022;
Visto l'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al citato art. 1, comma 676, dalla legge n. 197 del 2022, relativamente alle annualita' 2023, 2024 e 2025;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonche' all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;
Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non vengono trasferite ai territori delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riguardo alle somme stanziate relativamente all'anno 2024;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalita' di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonche' i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, cosi' come incrementate dall'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Le risorse, per l'anno 2024, sono incrementate di euro 5,5 milioni con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2024, a seguito del riparto delle somme allocate sul capitolo n. 3000, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alla quota del Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia» spettante al Ministero dell'interno.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;
c) «nuovo Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
d) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
e) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
f) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
g) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
h) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
i) «legge n. 197 del 2022»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197;
j) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici» e dall'art. 225 del «nuovo Codice dei contratti pubblici»;
k) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;
l) «finanziamento» o «finanziamenti»: la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 676, della «legge n. 197 del 2022», cosi' come incrementate dall'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 nonche' ulteriormente incrementate di 5,5 milioni di euro , con decreto del Ministro dell'interno n. 50894 del 3 luglio 2024, pari a 24,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»;
m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;
n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;
o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificita' dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;
p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i progetti relativi alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»;
q) «associazioni di comuni»: le associazioni dei comuni firmatari della convenzione di cui all'art. 30 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», stipulata per svolgere in modo coordinato il servizio di polizia municipale;
r) «unione di comuni»: l'ente locale di cui all'art. 32 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», costituito da due o piu' comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Requisiti di ammissibilita' delle richieste
degli enti interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;
c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilita' delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
2. Non e' ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l'importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.
3. Non e' ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia' realizzati a qualsiasi titolo.
4. Ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non sono ammessi al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le associazioni di comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino Alto Adige.
 
Art. 3

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste degli enti di cui all'art. 2 di ammissione al «finanziamento» per l'esercizio finanziario 2024 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.
2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo le modalita' indicate dall'art. 8.
 
Art. 4

Modalita' di presentazione delle richieste
e documentazione da allegare

1. Gli enti di cui all'art. 2 presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:
a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dagli enti ed agli atti in proprio possesso;
b) attesta l'indice di delittuosita', relativo all'anno precedente a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, registrato nel territorio del comune interessato e riferito alle sole tipologie di reato individuate nel paragrafo 3 delle «linee generali».
2. Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilita', redatte sul modello di cui all'allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:
a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalita' di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovra' espressamente indicare la quota di cofinanziamento;
b) dichiarazione attestante che l'intervento e' gia' inserito, ovvero che sara' inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;
c) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' del soggetto firmatario della richiesta di «finanziamento» (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identita' del delegante e del delegato).
3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non puo' essere superiore al 15% dell'importo che sara' posto a base d'asta e dovra' essere comprensivo delle seguenti voci:
a) progettazione in tutte le sue fasi;
b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;
c) regolare esecuzione/collaudo;
d) coordinamento della sicurezza;
e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).
 
Art. 5

Commissione di valutazione
delle richieste di finanziamento

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 2 ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento».
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti dell'area delle funzioni centrali dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Per le attivita' svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non e' previsto alcun compenso.
 
Art. 6

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dagli enti di cui all'art. 2 con le modalita' di cui all'art. 4, sono valutate dalla commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:
a) indice di delittuosita' del comune di cui all'attestazione prevista all'art. 4, comma 1, lett.b): da 0 a 25 punti con l'attribuzione di 25 punti al «progetto» del comune con l'indice di delittuosita' piu' alto e l'attribuzione ai «progetti» dei restanti comuni di un punteggio inferiore da stabilire proporzionalmente all'indice di delittuosita' riportato dai medesimi comuni;
b) entita' numerica della popolazione residente, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:
fino a 5.000 abitanti - 8 punti;
da 5.001 a 50.000 - 6 punti;
da 50.001 a 100.000 - 4 punti;
oltre 100.000 - 2 punti;
c) alle richieste presentate dalle unioni di comuni e dalle «associazioni di comuni» sara' in ogni caso attribuito, indipendentemente dalla fascia demografica di appartenenza, il punteggio di 10 punti;
d) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dall'ente e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sara' applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/ PCmax)x 10.
2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari a 45 punti.
3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:
a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni, e' stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;
b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;
c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione piu' elevato;
d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita' all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.
 
Art. 7

Formazione della graduatoria
e assegnazioni differenziate

1. La commissione di cui all'art. 5 procede alla valutazione delle richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.
2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresi', il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma 2 dell'«art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016», per la successiva redazione della graduatoria definitiva degli enti ammessi al «finanziamento».
 
Art. 8

Pubblicazione della graduatoria
e ammissione al «finanziamento»

1. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione amministrazione trasparente.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, i «progetti» sono ammessi a «finanziamento» secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilita' delle risorse finanziarie fissate in 24,5 milioni di euro per l'anno 2024, allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Capitolo 7416, piano gestionale n. 1: «Trasferimenti per l'installazione da parte dei comuni dei sistemi di videosorveglianza», iscritto nell'unita' di voto parlamentare 3.3 «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
3. I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione agli enti interessati.
 
Art. 9

Adempimenti successivi, verifiche,
controlli e perdita del «finanziamento»

1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. E' fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell'ente beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 17 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».
2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 17 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», dovra' essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».
3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sara' erogato il «finanziamento» con le seguenti modalita':
il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;
il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;
il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;
il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformita'.
4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate all'ente interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio e devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilita' dello Stato.
5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.
6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresi', alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici», del «nuovo Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.
7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.
8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
 
Art. 10

Effetti della decadenza e della revoca
del «finanziamento» e recupero delle somme

1. In caso di decadenza, il «finanziamento» e' concesso all'ente collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.
2. In caso di revoca del finanziamento, le somme riscosse dall'ente interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro ente con la procedura di cui al comma 1.
 
Art. 11

Disposizioni in favore del Comune di Caivano

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, per l'anno 2024, al Comune di Caivano e' destinata una quota non inferiore a euro 100.000,00 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, corrispondente all'importo indicato nella richiesta di finanziamento del progetto per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, presentato dal medesimo Comune alla Prefettura territorialmente competente e approvato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Alla richiesta di finanziamento presentata ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto, ad eccezione dell'art. 2 comma 1, lettera b) e comma 2, dell'art. 3, comma 2 e degli articoli 6 e 7.
 
Art. 12

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Ministro dell'interno
Piantedosi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 378