Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2025
Riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia per il triennio 2024-2026.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
Visto in particolare, l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 81 del 2007, il quale nell'istituire il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, denominato «Fondo», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro «per i rapporti con le regioni», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo;
Visto l'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2010)», nei quali sono trasfusi i contenuti dell'Accordo di Milano siglato in data 30 novembre 2009, che prevede, a far data dal 1° gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e di Bolzano allo Stato, nel finanziamento delle attivita' di perequazione in favore dei comuni confinanti con le citate province;
Considerato che, ai sensi dell'accordo citato, le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, a titolo di concorso alla finanza pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni confinanti con le province autonome stesse e che, pertanto, detti comuni non sono piu' destinatari dei finanziamenti perequativi previsti dal Fondo;
Visto l'articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che prevede un'assegnazione al Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 12, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2016 e del 3 marzo 2023;
Visto il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, recante «Modalita' di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli e l'on. Giancarlo Giorgetti sono stati nominati, rispettivamente, Ministro senza portafoglio e Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie;
Ritenuto opportuno semplificare le procedure ed emanare un decreto per stabilire le modalita' di erogazione del Fondo per il triennio 2024-2026;
Ritenuto che l'utilizzo del Fondo deve essere volto al finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio e, al contempo, di miglioramento delle condizioni di vita, nonche' allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;
Ravvisata pertanto, l'opportunita' di definire, nell'ambito del provvedimento di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo, anche specifici ambiti di intervento per la realizzazione dei progetti;
Ravvisata altresi', l'opportunita' di confermare, nell'ambito del presente decreto di determinazione delle modalita' di erogazione delle risorse del Fondo, l'asseverazione dei comuni confinanti con dette Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, gia' sancita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020 sulla base della certificazione dell'elenco dei comuni effettuata dall'Istituto geografico militare e comunicata al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota n. 1707 del 23 gennaio 2008;
Considerato che l'elenco dei comuni delle macroaree costituite dai territori confinanti con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, risulta quello di cui all'allegato 1 al presente decreto;
Ritenuto di non penalizzare i comuni di confine che, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a compimento il percorso di fusione o fusione per incorporazione in un altro comune;
Ritenuto pertanto che, per i comuni di confine che hanno perfezionato il percorso di fusione o fusione per incorporazione in un altro comune, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, il periodo transitorio durante il quale il nuovo comune beneficia dell'assegnazione di una quota per ogni comune di confine confluito, possa essere congruamente quantificato in dieci anni alla data di inizio del triennio di riferimento 2024-2026;
Ritenuto pertanto che, nell'ipotesi in cui il periodo transitorio di cui sopra non sia giunto a compimento alla data di inizio del triennio 2024-2026, ai comuni risultanti dal procedimento di fusione o fusione per incorporazione debba essere assegnato un numero di quote del finanziamento pari al numero dei comuni di confine confluiti e che, qualora il termine di dieci anni sia gia' decorso alla medesima data, all'ente risultante dalla fusione o fusione per incorporazione debba essere erogata una sola quota;
Viste la nota del 15 luglio 2024, prot. MIN._2117 di richiesta del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, e la nota del 24 luglio 2024, prot. MEF - GAB - 33532, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso il concerto sullo schema di decreto;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12 settembre 2024 e riportato nel repertorio degli atti n. 107/CU del 12 settembre 2024;
Sentita la competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica che, nel corso della seduta del 29 ottobre 2024, ha espresso parere non ostativo sullo schema di decreto;
Sentita la competente Commissione parlamentare della Camera dei deputati che, nella riunione del 23 ottobre 2024, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale», di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse ammontano a 10.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, incrementata delle risorse eventualmente disponibili e derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e dalle revoche delle precedenti annualita' dello stesso Fondo, e' destinata al finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale.
2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si intendono i comuni il cui territorio confina con quello delle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia.
3. Per «macroarea» si intende il complesso dei comuni confinanti con la Regione autonoma Valle d'Aosta o con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
4. Per «interventi» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalita' e tempi di attuazione.
5. Il finanziamento di specifici interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale, in conformita' all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concerne la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni, anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualita' della vita.
 
Allegato 1
Comune confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Destinatari del Fondo

1. I destinatari del Fondo sono i comuni i cui territori confinano con le Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e costituiscono rispettivamente la macroarea Valle d'Aosta e la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
2. I comuni beneficiari sono elencati nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante e che indica anche la macroarea di appartenenza per ciascun comune.
 
Art. 3

Criteri per la ripartizione del Fondo

1. La ripartizione degli stanziamenti per le annualita' 2024, 2025 e 2026 di cui all'articolo 1, comma 1, e' effettuata in base alla popolazione ed alla superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento per la macroarea Valle d'Aosta e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia.
2. In caso di presentazione della domanda da parte di un'unione di comuni o da piu' comuni in forma aggregata, le risorse finanziarie sono proporzionate al numero di comuni confinanti, tenendo conto di quanto definito nell'articolo 5.
3. Le eventuali somme derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e dalle revoche integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
4. Con bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attivita' internazionale delle autonomie regionali e locali del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di seguito denominato «Coordinatore dell'Ufficio I», da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Dipartimento, sono definite, tra l'altro, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.
 
Art. 4

Ambiti di intervento

1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo riguardano uno o piu' dei seguenti ambiti:
a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:
1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;
2) per le ristrutturazioni e le ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici);
3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili;
4) per il miglioramento della viabilita' comunale e intercomunale;
5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi;
b) progettazione e realizzazione di servizi:
1) socio - sanitari;
2) di assistenza sociale;
3) scolastici;
4) di trasporto;
5) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
6) di diffusione dell'informatizzazione e implementazione dei servizi di e-government;
7) di telecomunicazione;
8) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessita';
9) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;
c) azioni di sostegno all'attivita' turistica ed alla sicurezza:
1) acquisto e posa in opera di applicativi e beni durevoli da destinare alla sorveglianza;
2) acquisto di beni durevoli da destinare all'attivita' turistica.
2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi e di azioni di sostegno all'attivita' turistica ed alla sicurezza, sono destinati alla realizzazione di infrastrutture in una misura pari almeno al 50 per cento del finanziamento.
3. Al fine di assicurare la massima valorizzazione dei fondi disponibili e una compiuta efficacia dei relativi interventi nell'ambito territoriale di riferimento, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di seguito denominato «Dipartimento», assegna attraverso un unico bando le risorse stabilite dal Fondo per le annualita' 2024, 2025 e 2026 nonche' quelle disponibili derivanti dai residui, dalle economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e dalle revoche delle precedenti annualita' dello stesso Fondo.
 
Art. 5

Limitazioni di finanziamento

1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari di cui all'allegato 1, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento e' determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni di cui all'allegato 1.
2. Per i comuni di cui all'allegato 1 rispetto ai quali non sia decorso, alla data del 1° gennaio 2024, il termine di dieci anni dal perfezionamento del percorso di fusione o fusione per incorporazione, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e' assegnata per ciascuna annualita' del triennio stesso, una quota per ogni comune di confine confluito.
3. Nei casi in cui il termine di dieci anni di cui al comma 2 sia gia' decorso alla medesima data del 1° gennaio 2024, all'ente risultante dalla fusione o fusione per incorporazione e' erogata una sola quota.
 
Art. 6

Progettazione e realizzazione degli interventi

1. Con il Fondo sono finanziabili, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) punto 1, sia la progettazione, sia la realizzazione degli interventi, per ognuno dei tre esercizi finanziari, nei limiti del relativo stanziamento.
2. La progettazione e' finanziabile anche qualora alla data di presentazione della domanda di finanziamento non sia gia' stata predisposta e approvata dall'ente che ha presentato la domanda, all'ultimo livello previsto dalle norme alla data della pubblicazione del bando.
 
Art. 7

Domanda di finanziamento

1. La domanda di finanziamento, a seguito del bando per gli anni 2024, 2025 e 2026 pubblicato dal Dipartimento, puo' essere presentata dai comuni di cui all'allegato 1 alternativamente in forma singola o in forma aggregata o da unioni di comuni di cui fanno parte.
2. Nel caso in cui il progetto preveda un cofinanziamento, la relativa delibera comunale e' allegata alla domanda di finanziamento.
3. Le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento e le condizioni di erogazione del Fondo sono definite con bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I sulla base delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 8
Verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di
finanziamento

1. L'ammissione al finanziamento degli interventi e' subordinata alla verifica della corrispondenza tra i contenuti e gli obiettivi dei progetti presentati e gli ambiti di intervento di cui all'articolo 4, nonche' al rispetto di quanto previsto dal bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I.
2. La verifica e' svolta da un'apposita Commissione, di cui all'articolo 9.
 
Art. 9

Commissione per la verifica

1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, e' istituita presso il Dipartimento una apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento. La Commissione e' presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio I e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due componenti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale, designati dalla Conferenza unificata.
2. La Commissione, entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige e approva l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree.
3. Il supporto alla Commissione e' assicurato da una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso il Dipartimento.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
 
Art. 10

Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento

1. Gli elenchi dei comuni ammessi dalla Commissione al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento sono pubblicati sul sito web istituzionale del Dipartimento entro quindici giorni dalla data dell'approvazione di cui all'articolo 9, comma 2.
2. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.
 
Art. 11

Procedure di finanziamento

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 10, i comuni di cui all'allegato 1, alternativamente in forma singola o in forma aggregata, o le unioni di comuni di cui fanno parte, che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione all'ultimo livello previsto dalle norme e' gia' stata predisposta ed approvata, la inviano al Dipartimento e alla regione di riferimento unitamente alla relativa documentazione di approvazione del progetto. Entro i successivi quarantacinque giorni, la regione svolge un'istruttoria in merito al progetto e ne comunica gli esiti al Dipartimento.
2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, il Dipartimento eroga agli enti di cui al comma 1 le somme ad essi spettanti per la realizzazione degli interventi a valere sul primo esercizio finanziario, previa acquisizione da parte della regione competente degli esiti dell'istruttoria regionale di cui al comma 1. Entro il mese di febbraio dei due esercizi finanziari successivi, il Dipartimento eroga per ogni annualita' le ulteriori somme spettanti.
3. Agli enti di cui al comma 1 che non dispongono della progettazione approvata all'ultimo livello previsto dalle norme, il Dipartimento, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 10, eroga un importo pari al 20 per cento del finanziamento totale spettante anche ai fini della progettazione medesima.
4. Nei casi di cui al comma 3, la progettazione di ultimo livello e' avviata entro sei mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne e' data comunicazione al Dipartimento. In caso di mancata comunicazione dell'avvio entro tale data, il Dipartimento dispone la revoca del finanziamento.
5. La progettazione di ultimo livello e' approvata e trasmessa alla regione di riferimento, con contestuale comunicazione al Dipartimento, entro diciotto mesi dalla data di ricezione del 20 per cento del finanziamento totale di cui al comma 3, pena la decadenza dal diritto di ricevere la parte restante di finanziamento e la conseguente revoca dell'importo gia' erogato. La regione provvede all'istruttoria di cui al comma 1.
6. Il Dipartimento, previa acquisizione degli esiti dell'istruttoria regionale di cui al comma 1, eroga gli importi annualmente spettanti ai comuni di cui al comma 3 che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto, secondo quanto indicato dal comma 2.
 
Art. 12

Monitoraggio e revoca dei finanziamenti

1. Entro trenta giorni dalla data di completamento della realizzazione degli interventi finanziati nei termini fissati dal bando adottato dal Coordinatore dell'Ufficio I, il referente del progetto, indicato all'atto della domanda di finanziamento, predispone e trasmette alla regione competente, e per conoscenza al Dipartimento, una relazione finale corredata della rendicontazione delle spese effettuate. La regione esegue una valutazione di conformita' della realizzazione degli interventi finanziati al progetto secondo quanto previsto dal protocollo di cui all'articolo 13 e la trasmette al Dipartimento.
2. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, il Dipartimento comunica agli enti interessati le modalita' di recupero di eventuali economie.
3. Nel caso di esito negativo della valutazione di conformita' di cui al comma 1, la regione competente, sentito l'ente destinatario del finanziamento, trasmette una documentata relazione al Dipartimento proponendo la revoca totale o parziale del medesimo. Il Dipartimento, ove concordi con la proposta avanzata dalla regione, attiva le procedure per la revoca del finanziamento.
 
Art. 13

Protocolli d'intesa

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Dipartimento stipula con ciascuna delle due regioni interessate specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attivita' di istruttoria relativa ai progetti, di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, di rendicontazione delle spese sostenute e le relative tempistiche.
2. I protocolli di cui al comma 1 sono stipulati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo e' iscritta in apposito capitolo del Centro di responsabilita' n. 7, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2025

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Calderoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 704