Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 30
Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali.


IL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;
Visto in particolare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 62 che:
a) al comma 1 prevede che con regolamento, dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita;
b) al comma 2 affida al regolamento di cui al comma 1, le iniziative formative di carattere nazionale sia per la valutazione di base che per la valutazione multidimensionale, nonche' il trasferimento delle risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano e la relativa attivita' di monitoraggio;
c) al comma 3, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025;
Visto l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 che prevede dal 1°gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 recante «Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il sostegno»;
Rilevato che l'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - in qualita' di societa' in house della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e' specializzata anche nella formazione del personale pubblico;
Rilevato che le iniziative di cui al punto precedente consistono, a titolo non oneroso, nell'opera prestata dai componenti dell'organo di coordinamento e, a titolo oneroso, nell'opera degli esperti, nella implementazione della necessaria piattaforma informatica, nella produzione e stampa del materiale informativo, dei testi e delle dispense, nonche' nelle attivita' di formazione nazionali;
Considerato che la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) e' l'organizzazione che raggruppa le piu' rappresentative associazioni di persone con disabilita' e dei loro familiari sul territorio nazionale e che la Federazione Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilita' (FAND) e' l'organizzazione che raggruppa le piu' rappresentative associazioni storiche di persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, e' stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilita';
Acquisito il concerto del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione e del merito, rispettivamente con le note n. 15314 in data 28 ottobre 2024, n. 8968 in data 30 settembre 2024, n. 129565 in data 1°ottobre 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 9 ottobre 2024;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 216 del 10 gennaio 2025;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito «decreto legislativo», il presente regolamento disciplina le iniziative formative di carattere nazionale, nonche' il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione integrata, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, rispettivamente previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m) e lettera n) del decreto legislativo.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato ( (e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta) ), sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante: «Delega
al Governo in materia di disabilita'» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.
- Si riportano gli articoli 32 e 33 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione
della condizione di disabilita', della valutazione di base,
di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 maggio
2024:
«Art. 32 (Misure di formazione). - 1. Al fine di
garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti
nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti
nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del
progetto di vita, con regolamento dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi dell'
art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le misure di formazione dei
soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' del
personale delle unita' di valutazione multidimensionale e
dei servizi pubblici scolastici, della formazione
superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione
delle attivita' previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28
e 29.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce:
a) iniziative formative di carattere nazionale
congiunte per la fase della valutazione di base, nonche'
rivolte al personale dell'unita' di valutazione
multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo
settore;
b) trasferimenti di risorse alle regioni per
formazione di carattere territoriale, previa
predisposizione di un piano, e relativa attivita' di
monitoraggio.
3. Per l'attuazione del presente articolo e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per
l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede ai sensi dell'art. 34.».
«Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1°
gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle
modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
di base disciplinata dal Capo II del presente decreto.
All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e
2025, si provvede con le risorse indicate dall'art. 9,
comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di
sperimentazione della durata di dodici mesi, volta
all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il
principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e
centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo
III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita'
di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui
all'art. 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive
rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente
per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che
confluiscono nel budget di progetto di cui all'art. 28.
3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono
stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.
4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione
di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di
disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla
sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si
applicano le previgenti disposizioni.».
- Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024,
n. 71 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport,
di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il
regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia
di universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024, convertito dalla legge
29 luglio 2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 177 del 30 luglio 2024:
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela
dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione
dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di
assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della
formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui
all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella
predisposizione, organizzazione e attuazione dei
procedimenti di valutazione di base, di valutazione
multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di
cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024,
n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno,
sono di seguito individuati i territori, a livello
provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione
disciplinate dall'art. 33, commi 1 e 2, del medesimo
decreto:
a) Brescia;
b) Catanzaro;
c) Firenze;
d) Forli-Cesena;
e) Frosinone;
f) Perugia;
g) Salerno;
h) Sassari;
i) Trieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita', di seguito denominato "Dipartimento",
nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge
le attivita' di cui al comma 1:
a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalita'
della scienza, del mondo universitario, delle associazioni
del Terzo settore operanti in favore delle persone con
disabilita' o, comunque, tra esperti di disabilita',
nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui
cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e
cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il predetto contingente e' aggiuntivo
rispetto a quello previsto dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 303 del 1999;
b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro
servizi, assistenza, studi e formazione per
l'ammodernamento delle P.A., in qualita' di societa' in
house della predetta Presidenza ai sensi dell'art. 7, comma
2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni
con le amministrazioni, gli enti e le associazioni
destinatari delle attivita' formative.
2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2,
lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2024.
3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a),
cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui
all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, sono disciplinate le attivita' formative nei
territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma
1 del presente articolo e possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo
periodo del presente comma, anche rideterminando la misura
dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4,
a valere sulle risorse del fondo di cui al citato art. 32,
comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024.
Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma
2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo
gratuito.
4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo,
sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi
assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla
specifica formazione ed esperienza professionale e,
comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e
complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei
contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il
rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute
nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per
il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio
dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa
complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000
euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il
limite di cui all'art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.
5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto
dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, con riferimento alle attivita' formative
relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il
Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della
societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al
comma 2:
a) redige il sillabo delle attivita' formative e
definisce i relativi obiettivi di apprendimento e
contenuti;
b) eroga la formazione;
c) individua i materiali formativi da predisporre e
diffondere;
d) definisce il cronoprogramma delle attivita'
formative;
e) individua i destinatari delle attivita'
formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e,
comunque, nel numero massimo di 2.500 unita';
f) realizza una piattaforma informatica a supporto
delle attivita' formative.
5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5
si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno
2024.
6. Per la partecipazione alle attivita' formative non
sono previsti alcun compenso, indennita', emolumento,
gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le
eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono
rimborsate ai partecipanti alle attivita' formative secondo
quanto previsto per il personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1
milione per l'anno 2024.
7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai
commi 2, 4, 5 e 6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54
milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di
cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al
31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'art. 33 del
citato decreto legislativo nei territori individuati dal
comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri
per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi
dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla
sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso
e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al
citato art. 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.
62.
7-ter. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare
entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti:
"da adottare entro il 30 novembre 2025".
7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n.
62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 31, comma 2, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di
cui all'art. 33, le risorse sono ripartite a livello
nazionale, in proporzione alla popolazione residente";
b) all'art. 33:
1) al comma 3, le parole: "e i territori
coinvolti" sono soppresse;
2) al comma 4, e parole: "ed i territori
coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti:
"per la procedura".».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo
3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.
 
Allegato 1 (articolo 5, comma 5 - monitoraggio delle risorse assegnate alle Regioni)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Piani formativi

1. Le iniziative formative integrate sono previste:
a) dal piano formativo a carattere nazionale per i territori ove non si svolgono le sperimentazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106;
b) dai piani formativi territoriali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del decreto legislativo.
2. I piani di cui al comma 1:
a) stabiliscono il sillabo delle attivita' formative e i relativi obiettivi di apprendimento;
b) stabiliscono le iniziative formative da erogare in presenza, in modalita' mista o a distanza, prevedendo moduli formativi rivolti congiuntamente a piu' d'una delle tipologie di destinatari di cui all'articolo 4;
c) indicano i materiali formativi;
d) individuano i destinatari delle iniziative formative rispettivamente nell'ambito dei soggetti di cui agli articoli 4 e 6;
e) definiscono il cronoprogramma delle iniziative formative;
f) in relazione alle attivita' di cui all'articolo 4, ripartiscono le attivita' tra gli esperti di cui all'articolo 9, individuando per ciascuna i relativi referenti nonche' le figure di coordinamento;
g) individuano le misure di coordinamento tra le iniziative di carattere nazionale e territoriale.
3. Il piano formativo di carattere nazionale e' approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito Dipartimento, su proposta del Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8.
4. I piani formativi territoriali sono redatti dalle Regioni in conformita' al piano formativo di carattere nazionale e alle indicazioni fornite dal Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8. Per la redazione dei suddetti piani, le Regioni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente. I predetti piani sono inviati al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8 per l'approvazione.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'art. 9 del decreto-legge 31
maggio 2024, n. 71 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Iniziative formative di carattere nazionale

1. La formazione di carattere nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si attua a cura del Dipartimento, con le modalita' previste dal relativo piano formativo anche attraverso:
a) gli esperti di cui all'articolo 9;
b) l'acquisto di servizi mediante affidamento alla societa' di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che li realizza direttamente o li acquista;
c) piattaforma informatica implementata dalla societa' cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che:
1) fornisce supporto tecnico e amministrativo al Dipartimento;
2) supporta i soggetti coinvolti nella formazione;
3) rende disponibili i relativi materiali;
4) facilita lo svolgimento della formazione mista e a distanza;
d) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolte nelle attivita' formative, nel rispetto dei contenuti previsti dal piano formativo di carattere nazionale di cui all'articolo 2;
e) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Le iniziative formative di cui al presente articolo hanno ad oggetto la formazione sui procedimenti di cui ai Capi II e III del decreto legislativo, con particolare riferimento:
a) al quadro normativo;
b) all'accomodamento ragionevole;
c) al certificato medico introduttivo;
d) all'orientamento del processo valutativo in base all'ICD e agli strumenti descrittivi ICF;
e) al questionario WHODAS;
f) ai criteri secondo ICF per individuare il profilo di funzionamento;
g) alla valutazione multidimensionale tenendo conto delle indicazioni ICD e ICF;
h) al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita; ai criteri di redazione e ai contenuti del progetto di vita;
i) alla coprogettazione del progetto di vita;
l) alla definizione del budget di progetto;
m) all'autogestione del budget di progetto e agli obblighi di informazione alla persona con disabilita';
n) prestazioni atipiche.
3. Le iniziative formative di cui al presente articolo coinvolgono sino a un massimo di 4.000 soggetti, individuati ai sensi dell'articolo 4.
4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5,64 milioni nel 2025, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo, nonche', per gli esperti, nel limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 6.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'art. 9 del decreto-legge 31
maggio 2024, n. 71 si vedano le note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, Supplemento
ordinario n. 43:
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo
settore). - 1. In attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e
dei servizi nei settori di attivita' di cui all'art. 5,
assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo
settore, attraverso forme di co-programmazione e
co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel
rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti
ed in particolare di quelle relative alla programmazione
sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti
partner.».
«Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu'
favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale
delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. L'individuazione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale con
cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei
principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza,
partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale devono
essere in possesso dei requisiti di moralita'
professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita'
concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla
capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta
capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di
convenzione, da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla
formazione e all'aggiornamento dei volontari.
3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui
propri siti informatici gli atti di indizione dei
procedimenti di cui al presente articolo e i relativi
provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi'
formare oggetto di pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione
trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Le convenzioni devono contenere disposizioni
dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie
a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della
convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della
dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa
nazionale o regionale, degli standard organizzativi e
strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata
del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita'
dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale
qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei
volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi
pubblici, le coperture assicurative di cui all'art. 18, i
rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a
rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli
oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di
risoluzione del rapporto, forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica
dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso
delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita'
delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a
titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,
e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla
quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto
della convenzione.».
- Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo
3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Destinatari della formazione di carattere nazionale

1. I destinatari della formazione di cui all'articolo 3 sono individuati tra il personale tecnico, sanitario, amministrativo a vario titolo coinvolto nelle procedure di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo:
a) dalle Regioni, per il tramite della struttura competente, al fine di formare il personale che eroga le iniziative formative di carattere territoriale:
1) per il Servizio sanitario regionale, nel numero massimo di tre per azienda sanitaria locale, di cui un dirigente;
2) per gli ambiti territoriali sociali, nel numero massimo di tre per ambito, di cui un dirigente;
3) per il collocamento mirato, nel numero massimo di uno per ufficio;
4) per il proprio personale amministrativo, nel numero massimo di dieci per regione;
b) dall'INPS, nel numero massimo di due per ufficio territoriale;
c) dall'INAIL, nel numero massimo di due per direzione territoriale;
d) da ANCI, nel numero massimo di uno ogni 50 comuni;
e) dagli Uffici scolastici regionali, nel numero massimo di uno ogni cinquanta istituzioni scolastiche autonome;
f) dal Consiglio universitario nazionale, nel numero massimo di uno ogni 10.000 studenti iscritti ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) dalle federazioni nazionali degli esercenti le professioni sanitarie, nel numero massimo di cento;
h) dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, nel numero massimo di dieci;
i) dalle federazioni o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', nel numero di cinque per provincia;
l) dalle organizzazioni sindacali che partecipano al predetto Osservatorio, nel numero di uno per organizzazione;
m) dalla Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attivita' di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel numero massimo di cinque.
2. Per la partecipazione in qualita' di discente alle iniziative formative non e' dovuto alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le spese di missione sono rimborsate nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, e nella misura prevista per l'equivalente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Sono, altresi', destinatari della formazione di cui all'articolo 3 le persone con disabilita' e le relative famiglie, limitatamente alla fruizione dei materiali, testi e dispense nonche' dei video.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n.
222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in
servizio nelle diocesi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985:
«Art. 16. - Agli effetti delle leggi civili si
considerano comunque:
a) attivita' di religione o di culto quelle dirette
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari,
alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione,
educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita'
commerciali o a scopo di lucro.».
 
Art. 5

Iniziative formative di carattere territoriale

1. Alla realizzazione delle iniziative formative di carattere territoriale individuate dai piani di cui all'articolo 2, comma 4, provvedono le Regioni.
2. Le Regioni possono assicurare le iniziative formative in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, nel rispetto dei contenuti previsti dai piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2, attraverso:
a) i soggetti coinvolti nella formazione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1;
b) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolti nelle attivita' formative;
c) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 21,35 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo. Le menzionate risorse finanziarie sono trasferite alle Regioni in misura proporzionale alla popolazione residente sulla base del riparto definito con decreto del Ministro per le disabilita', da adottare, entro il mese di febbraio 2025.
4. Il trasferimento delle risorse alle Regioni e' subordinato all'approvazione dei relativi piani formativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
5. Le Regioni destinatarie delle risorse provvedono, con cadenza quadrimestrale, a rendicontarne l'utilizzo al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8, attraverso il prospetto di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le risorse finanziarie non spese secondo i quantitativi e le tempistiche dei piani formativi approvati, fatti salvi eventuali scostamenti temporali richiesti ed approvati dal gruppo di coordinamento, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalita' ed entro i termini indicati coi decreti di cui al comma 3, secondo periodo.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti agli articoli 55 e 56 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si vedano le note
all'art. 3.
- Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo
3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Destinatari delle iniziative formative
di carattere territoriale

1. Le Regioni individuano i soggetti cui destinare le iniziative formative, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, comma 2, tra:
a) il personale del Servizio sanitario regionale;
b) il personale degli ambiti territoriali sociali, sentita l'ANCI regionale;
c) il personale del collocamento mirato;
d) il personale dei Comuni, sentita l'ANCI regionale;
e) esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori, che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni;
f) il personale scolastico;
g) il personale delle universita' e degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) i referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilita';
i) i referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attivita' di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
l) persone con disabilita' e loro familiari;
m) referenti di altri enti pubblici ritenuti dalla singola Regione interessati dalle attivita', stante l'organizzazione del territorio.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti all'art. 16 della legge 20 maggio
1985, n. 222 si veda nelle note all'art. 4.
 
Art. 7

Iniziative formative
rivolte al personale INPS e INAIL

1. L'INPS e l'INAIL pianificano le iniziative rivolte al proprio personale e provvedono a realizzarle nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, avvalendosi prioritariamente del personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).
 
Art. 8

Gruppo di coordinamento

1. Al fine di assicurare uniformita' delle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5 e' costituito il «Gruppo di coordinamento nazionale per le iniziative formative per l'attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024», di seguito «Gruppo di coordinamento».
2. Il Gruppo di coordinamento e' istituito con decreto del Ministro per le disabilita' presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' ed e' presieduto dal Capo del medesimo Dipartimento o da un suo delegato.
3. Il Gruppo di coordinamento e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti componenti designati:
a) due, dal Ministro per le disabilita';
b) tre, dal Ministro della salute;
c) uno, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
d) uno, dal Ministro dell'istruzione e del merito;
e) uno, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione;
f) due, dalla Conferenza delle Regioni;
g) due, dall'ANCI;
h) uno, dall'INPS;
i) uno, dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap;
l) uno, dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilita'.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere dalla b) alla l), designano i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. Decorso tale termine, il Gruppo di coordinamento avvia in ogni caso le proprie attivita', nelle more delle designazioni mancanti.
5. Il Gruppo di coordinamento opera sino a marzo 2026, con il supporto degli esperti di cui all'articolo 9, e svolge i seguenti compiti:
a) formula proposte in merito alle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5;
b) redige il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2;
c) monitora l'attuazione delle iniziative formative di cui al presente regolamento, condividendo le informazioni con gli esperti di cui all'articolo 9;
d) approva i piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2.
6. Il Gruppo di coordinamento si riunisce, su richiesta del presidente, almeno una volta a quadrimestre, nonche' ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
7. Le funzioni di segreteria del Gruppo di coordinamento sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite la societa' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
8. Al presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento non spettano, per lo svolgimento dell'incarico, compensi, indennita', gettoni, emolumenti o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi delle spese o indennita' di missione.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 9

Esperti

1. Il Dipartimento realizza le iniziative formative nazionali di cui all'articolo 3 anche avvalendosi di esperti individuati anche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, tra personalita' della scienza, dell'accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque, tra esperti ad altro titolo di disabilita'.
2. Gli esperti di cui al comma 1, nel numero massimo di 50, sono designati nel numero di 26 dal Ministro per le disabilita', nel numero di 12 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel numero di 12 dal Ministro della salute.
3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 50.000 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione.
4. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 500.000 euro.
5. Gli esperti:
a) supportano il Gruppo di coordinamento nel redigere il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2;
b) esprimono al Gruppo di coordinamento il parere tecnico sui piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2;
c) curano la redazione del contenuto dei materiali, testi, e dispense e la produzione di video da somministrare a livello nazionale o, eventualmente, territoriale verificando la qualita' di quelli redatti o prodotti da altri soggetti;
d) provvedono all'erogazione delle iniziative di carattere nazionale di cui all'articolo 3, ovvero sovraintendono a quelle assicurate dal soggetto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b).
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 si provvede, nel limite di spesa di euro 3,01 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo.
7. Resta ferma la possibilita' di ricorrere all'opera di esperti che si rendano disponibili a titolo gratuito o a esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le disabilita', ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di cui al presente comma, e' aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 303 del 1999.
8. Le funzioni di segreteria degli esperti sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
205 del 1° ottobre 1999 - Supplemento ordinario n. 167:
Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi'
restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31,
comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4-bis,
in materia di reclutamento del personale di ruolo, il
Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura
non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una
riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita'
di qualifica, del personale di altre amministrazioni in
servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti
professionali adeguati e comprovati nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art.
11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in
bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il
personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all' art. 39, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito
utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il
Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione
alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i
contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed
esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di
avere effetto i decreti di utilizzazione del personale
estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e
segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale
di prestito e' restituito entro sei mesi alle
amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando
o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica
e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture
della Presidenza.
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le
procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in
deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura
eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il
servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o
altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni
ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2,
2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.
801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e
di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni
di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non
possono determinare alcun pregiudizio, anche per
l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di
appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'art. 7,
secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il
conferimento al personale di cui al presente comma di
qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse,
da parte delle competenti amministrazioni, anche quando
comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi,
dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede
l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la
cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga
posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'.
Il predetto personale e' collocato in posizione
soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui
conferiti nel periodo di servizio prestato presso la
Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle
strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter
sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento
delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro
intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella
consistenza organica del personale di cui agli articoli
9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si
provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio
della Presidenza e, previo accordo, delle altre
amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita'
delle predette strutture.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere
il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
sui decreti di cui all'art. 8.».
- Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo
3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita'.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 gennaio 2025

Il Ministro per le disabilita'
Locatelli

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 759