Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 14 gennaio 2025, n. 30 |
Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali. |
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IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»; Visto in particolare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 62 che: a) al comma 1 prevede che con regolamento, dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita; b) al comma 2 affida al regolamento di cui al comma 1, le iniziative formative di carattere nazionale sia per la valutazione di base che per la valutazione multidimensionale, nonche' il trasferimento delle risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano e la relativa attivita' di monitoraggio; c) al comma 3, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025; Visto l'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 che prevede dal 1°gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II dello stesso decreto legislativo; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 recante «Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il sostegno»; Rilevato che l'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - in qualita' di societa' in house della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, e' specializzata anche nella formazione del personale pubblico; Rilevato che le iniziative di cui al punto precedente consistono, a titolo non oneroso, nell'opera prestata dai componenti dell'organo di coordinamento e, a titolo oneroso, nell'opera degli esperti, nella implementazione della necessaria piattaforma informatica, nella produzione e stampa del materiale informativo, dei testi e delle dispense, nonche' nelle attivita' di formazione nazionali; Considerato che la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) e' l'organizzazione che raggruppa le piu' rappresentative associazioni di persone con disabilita' e dei loro familiari sul territorio nazionale e che la Federazione Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilita' (FAND) e' l'organizzazione che raggruppa le piu' rappresentative associazioni storiche di persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, e' stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilita'; Acquisito il concerto del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione e del merito, rispettivamente con le note n. 15314 in data 28 ottobre 2024, n. 8968 in data 30 settembre 2024, n. 129565 in data 1°ottobre 2024; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 9 ottobre 2024; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2024; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 216 del 10 gennaio 2025;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, di seguito «decreto legislativo», il presente regolamento disciplina le iniziative formative di carattere nazionale, nonche' il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione integrata, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, rispettivamente previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m) e lettera n) del decreto legislativo. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato ( (e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta) ), sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante: «Delega al Governo in materia di disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. - Si riportano gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 maggio 2024: «Art. 32 (Misure di formazione). - 1. Al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, con regolamento dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonche' del personale delle unita' di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attivita' previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 2. Il decreto di cui al comma 1 definisce: a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte per la fase della valutazione di base, nonche' rivolte al personale dell'unita' di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo settore; b) trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e relativa attivita' di monitoraggio. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'art. 34.». «Art. 33 (Fase di sperimentazione). - 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'art. 9, comma 7. 2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'art. 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'art. 28. 3. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS. 4. Le modalita' per la procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Alle istanze di accertamento della condizione di disabilita', presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.». - Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024: «Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' e di formazione dei docenti referenti per il sostegno). - 1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attivita' di sperimentazione disciplinate dall'art. 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto: a) Brescia; b) Catanzaro; c) Firenze; d) Forli-Cesena; e) Frosinone; f) Perugia; g) Salerno; h) Sassari; i) Trieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito denominato "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attivita' di cui al comma 1: a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalita' della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque, tra esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente e' aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999; b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualita' di societa' in house della predetta Presidenza ai sensi dell'art. 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attivita' formative. 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024. 3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attivita' formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito. 4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attivita' formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della societa' o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2: a) redige il sillabo delle attivita' formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; b) eroga la formazione; c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; d) definisce il cronoprogramma delle attivita' formative; e) individua i destinatari delle attivita' formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unita'; f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attivita' formative. 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. 6. Per la partecipazione alle attivita' formative non sono previsti alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attivita' formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2024. 7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, e' autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. 7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'art. 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilita' connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di eta' e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato art. 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. 7-ter. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025". 7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 31, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'art. 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente"; b) all'art. 33: 1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse; 2) al comma 4, e parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura".».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. |
| Allegato 1 (articolo 5, comma 5 - monitoraggio delle risorse assegnate alle Regioni)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Piani formativi
1. Le iniziative formative integrate sono previste: a) dal piano formativo a carattere nazionale per i territori ove non si svolgono le sperimentazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; b) dai piani formativi territoriali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. 2. I piani di cui al comma 1: a) stabiliscono il sillabo delle attivita' formative e i relativi obiettivi di apprendimento; b) stabiliscono le iniziative formative da erogare in presenza, in modalita' mista o a distanza, prevedendo moduli formativi rivolti congiuntamente a piu' d'una delle tipologie di destinatari di cui all'articolo 4; c) indicano i materiali formativi; d) individuano i destinatari delle iniziative formative rispettivamente nell'ambito dei soggetti di cui agli articoli 4 e 6; e) definiscono il cronoprogramma delle iniziative formative; f) in relazione alle attivita' di cui all'articolo 4, ripartiscono le attivita' tra gli esperti di cui all'articolo 9, individuando per ciascuna i relativi referenti nonche' le figure di coordinamento; g) individuano le misure di coordinamento tra le iniziative di carattere nazionale e territoriale. 3. Il piano formativo di carattere nazionale e' approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita', di seguito Dipartimento, su proposta del Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8. 4. I piani formativi territoriali sono redatti dalle Regioni in conformita' al piano formativo di carattere nazionale e alle indicazioni fornite dal Gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8. Per la redazione dei suddetti piani, le Regioni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali dispongono a legislazione vigente. I predetti piani sono inviati al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8 per l'approvazione.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Iniziative formative di carattere nazionale
1. La formazione di carattere nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si attua a cura del Dipartimento, con le modalita' previste dal relativo piano formativo anche attraverso: a) gli esperti di cui all'articolo 9; b) l'acquisto di servizi mediante affidamento alla societa' di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che li realizza direttamente o li acquista; c) piattaforma informatica implementata dalla societa' cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che: 1) fornisce supporto tecnico e amministrativo al Dipartimento; 2) supporta i soggetti coinvolti nella formazione; 3) rende disponibili i relativi materiali; 4) facilita lo svolgimento della formazione mista e a distanza; d) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolte nelle attivita' formative, nel rispetto dei contenuti previsti dal piano formativo di carattere nazionale di cui all'articolo 2; e) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 2. Le iniziative formative di cui al presente articolo hanno ad oggetto la formazione sui procedimenti di cui ai Capi II e III del decreto legislativo, con particolare riferimento: a) al quadro normativo; b) all'accomodamento ragionevole; c) al certificato medico introduttivo; d) all'orientamento del processo valutativo in base all'ICD e agli strumenti descrittivi ICF; e) al questionario WHODAS; f) ai criteri secondo ICF per individuare il profilo di funzionamento; g) alla valutazione multidimensionale tenendo conto delle indicazioni ICD e ICF; h) al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita; ai criteri di redazione e ai contenuti del progetto di vita; i) alla coprogettazione del progetto di vita; l) alla definizione del budget di progetto; m) all'autogestione del budget di progetto e agli obblighi di informazione alla persona con disabilita'; n) prestazioni atipiche. 3. Le iniziative formative di cui al presente articolo coinvolgono sino a un massimo di 4.000 soggetti, individuati ai sensi dell'articolo 4. 4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 5,64 milioni nel 2025, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo, nonche', per gli esperti, nel limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 6.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti all'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 si vedano le note alle premesse. - Si riportano gli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017, Supplemento ordinario n. 43: «Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore). - 1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.». «Art. 56 (Convenzioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attivita' o servizi sociali di interesse generale, se piu' favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialita', pubblicita', trasparenza, partecipazione e parita' di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralita' professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attivita' concretamente svolta, alle finalita' perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacita' tecnica e professionale, intesa come concreta capacita' di operare e realizzare l'attivita' oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. 3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'art. 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalita' di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita', la verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.». - Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 4
Destinatari della formazione di carattere nazionale
1. I destinatari della formazione di cui all'articolo 3 sono individuati tra il personale tecnico, sanitario, amministrativo a vario titolo coinvolto nelle procedure di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo: a) dalle Regioni, per il tramite della struttura competente, al fine di formare il personale che eroga le iniziative formative di carattere territoriale: 1) per il Servizio sanitario regionale, nel numero massimo di tre per azienda sanitaria locale, di cui un dirigente; 2) per gli ambiti territoriali sociali, nel numero massimo di tre per ambito, di cui un dirigente; 3) per il collocamento mirato, nel numero massimo di uno per ufficio; 4) per il proprio personale amministrativo, nel numero massimo di dieci per regione; b) dall'INPS, nel numero massimo di due per ufficio territoriale; c) dall'INAIL, nel numero massimo di due per direzione territoriale; d) da ANCI, nel numero massimo di uno ogni 50 comuni; e) dagli Uffici scolastici regionali, nel numero massimo di uno ogni cinquanta istituzioni scolastiche autonome; f) dal Consiglio universitario nazionale, nel numero massimo di uno ogni 10.000 studenti iscritti ai corsi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; g) dalle federazioni nazionali degli esercenti le professioni sanitarie, nel numero massimo di cento; h) dal consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, nel numero massimo di dieci; i) dalle federazioni o associazioni del terzo settore che partecipano o sono invitati permanenti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', nel numero di cinque per provincia; l) dalle organizzazioni sindacali che partecipano al predetto Osservatorio, nel numero di uno per organizzazione; m) dalla Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attivita' di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel numero massimo di cinque. 2. Per la partecipazione in qualita' di discente alle iniziative formative non e' dovuto alcun compenso, indennita', emolumento, gettone ne' altre utilita' comunque denominate. Le spese di missione sono rimborsate nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, e nella misura prevista per l'equivalente personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Sono, altresi', destinatari della formazione di cui all'articolo 3 le persone con disabilita' e le relative famiglie, limitatamente alla fruizione dei materiali, testi e dispense nonche' dei video.
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985: «Art. 16. - Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.». |
| Art. 5
Iniziative formative di carattere territoriale
1. Alla realizzazione delle iniziative formative di carattere territoriale individuate dai piani di cui all'articolo 2, comma 4, provvedono le Regioni. 2. Le Regioni possono assicurare le iniziative formative in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, nel rispetto dei contenuti previsti dai piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2, attraverso: a) i soggetti coinvolti nella formazione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1; b) protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti, le associazioni coinvolti nelle attivita' formative; c) convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite di spesa di 21,35 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo. Le menzionate risorse finanziarie sono trasferite alle Regioni in misura proporzionale alla popolazione residente sulla base del riparto definito con decreto del Ministro per le disabilita', da adottare, entro il mese di febbraio 2025. 4. Il trasferimento delle risorse alle Regioni e' subordinato all'approvazione dei relativi piani formativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. 5. Le Regioni destinatarie delle risorse provvedono, con cadenza quadrimestrale, a rendicontarne l'utilizzo al gruppo di coordinamento di cui all'articolo 8, attraverso il prospetto di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le risorse finanziarie non spese secondo i quantitativi e le tempistiche dei piani formativi approvati, fatti salvi eventuali scostamenti temporali richiesti ed approvati dal gruppo di coordinamento, sono versate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalita' ed entro i termini indicati coi decreti di cui al comma 3, secondo periodo.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si vedano le note all'art. 3. - Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6
Destinatari delle iniziative formative di carattere territoriale
1. Le Regioni individuano i soggetti cui destinare le iniziative formative, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, comma 2, tra: a) il personale del Servizio sanitario regionale; b) il personale degli ambiti territoriali sociali, sentita l'ANCI regionale; c) il personale del collocamento mirato; d) il personale dei Comuni, sentita l'ANCI regionale; e) esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali e educatori, che operano in regime convenzionato o in enti che hanno un rapporto convenzionale con pubbliche amministrazioni; f) il personale scolastico; g) il personale delle universita' e degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; h) i referenti degli enti del terzo settore e delle associazioni che operano in favore delle persone con disabilita'; i) i referenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgano attivita' di assistenza, istruzione o educazione in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222; l) persone con disabilita' e loro familiari; m) referenti di altri enti pubblici ritenuti dalla singola Regione interessati dalle attivita', stante l'organizzazione del territorio.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti all'art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222 si veda nelle note all'art. 4. |
| Art. 7
Iniziative formative rivolte al personale INPS e INAIL
1. L'INPS e l'INAIL pianificano le iniziative rivolte al proprio personale e provvedono a realizzarle nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, avvalendosi prioritariamente del personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c). |
| Art. 8
Gruppo di coordinamento
1. Al fine di assicurare uniformita' delle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5 e' costituito il «Gruppo di coordinamento nazionale per le iniziative formative per l'attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024», di seguito «Gruppo di coordinamento». 2. Il Gruppo di coordinamento e' istituito con decreto del Ministro per le disabilita' presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' ed e' presieduto dal Capo del medesimo Dipartimento o da un suo delegato. 3. Il Gruppo di coordinamento e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti componenti designati: a) due, dal Ministro per le disabilita'; b) tre, dal Ministro della salute; c) uno, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; d) uno, dal Ministro dell'istruzione e del merito; e) uno, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione; f) due, dalla Conferenza delle Regioni; g) due, dall'ANCI; h) uno, dall'INPS; i) uno, dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap; l) uno, dalla Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilita'. 4. I soggetti di cui al comma 3, lettere dalla b) alla l), designano i propri rappresentanti entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. Decorso tale termine, il Gruppo di coordinamento avvia in ogni caso le proprie attivita', nelle more delle designazioni mancanti. 5. Il Gruppo di coordinamento opera sino a marzo 2026, con il supporto degli esperti di cui all'articolo 9, e svolge i seguenti compiti: a) formula proposte in merito alle iniziative formative di cui agli articoli 3 e 5; b) redige il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2; c) monitora l'attuazione delle iniziative formative di cui al presente regolamento, condividendo le informazioni con gli esperti di cui all'articolo 9; d) approva i piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2. 6. Il Gruppo di coordinamento si riunisce, su richiesta del presidente, almeno una volta a quadrimestre, nonche' ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. 7. Le funzioni di segreteria del Gruppo di coordinamento sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite la societa' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). 8. Al presidente e ai componenti del Gruppo di coordinamento non spettano, per lo svolgimento dell'incarico, compensi, indennita', gettoni, emolumenti o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi delle spese o indennita' di missione.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 9
Esperti
1. Il Dipartimento realizza le iniziative formative nazionali di cui all'articolo 3 anche avvalendosi di esperti individuati anche ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, tra personalita' della scienza, dell'accademia, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilita' o, comunque, tra esperti ad altro titolo di disabilita'. 2. Gli esperti di cui al comma 1, nel numero massimo di 50, sono designati nel numero di 26 dal Ministro per le disabilita', nel numero di 12 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nel numero di 12 dal Ministro della salute. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 50.000 euro al lordo di ogni onere a carico dell'Amministrazione. 4. Agli esperti e' riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 500.000 euro. 5. Gli esperti: a) supportano il Gruppo di coordinamento nel redigere il piano formativo a carattere nazionale di cui all'articolo 2; b) esprimono al Gruppo di coordinamento il parere tecnico sui piani formativi di carattere territoriale di cui all'articolo 2; c) curano la redazione del contenuto dei materiali, testi, e dispense e la produzione di video da somministrare a livello nazionale o, eventualmente, territoriale verificando la qualita' di quelli redatti o prodotti da altri soggetti; d) provvedono all'erogazione delle iniziative di carattere nazionale di cui all'articolo 3, ovvero sovraintendono a quelle assicurate dal soggetto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b). 6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 si provvede, nel limite di spesa di euro 3,01 milioni nel 2025, a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo. 7. Resta ferma la possibilita' di ricorrere all'opera di esperti che si rendano disponibili a titolo gratuito o a esperti di disabilita', nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le disabilita', ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di cui al presente comma, e' aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 303 del 1999. 8. Le funzioni di segreteria degli esperti sono assicurate dal Dipartimento a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche tramite il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
Note all'art. 9: - Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° ottobre 1999 - Supplemento ordinario n. 167: Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi' restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa. 2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo. 4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. 5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all' art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale di prestito e' restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza. 5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'art. 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo. 5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo. 5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneita', non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attivita' delle predette strutture. 6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione. 7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.». - Per i riferimenti all'art. 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 10
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilita'. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 gennaio 2025
Il Ministro per le disabilita' Locatelli
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone
Il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 759 |
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