Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 dicembre 2024
Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione 2023/2430 della Commissione.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Visto l'art. 90-bis del citato regolamento, rubricato «Controlli e sanzioni riguardanti norme di commercializzazione», il cui paragrafo 3 prevede «Gli Stati membri eseguono controlli, in base a un'analisi del rischio, al fine di verificare se i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, siano conformi alle norme stabilite nella presente sezione e, se del caso, applicano sanzioni amministrative» ed il cui paragrafo 6, lettera c), prevede «La Commissione puo' adottare atti di esecuzione che stabiliscano...in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autorita' competenti dell'esecuzione dei controlli, nonche' le norme relative al contenuto e alla frequenza dei controlli e alla fase di commercializzazione cui tali controlli si devono applicare»;
Visto l'art. 91 del citato regolamento, rubricato «Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame» il cui primo comma prevede «La Commissione puo' adottare atti di esecuzione... b) che stabiliscano le modalita' di applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto... f) che stabiliscano le modalita' di applicazione delle misure di cui all'art. 89... g) che fissino le regole per l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto e' stato preparato o trasformato, per le procedure di certificazione e i documenti commerciali e per i documenti di accompagnamento e i registri da tenere»;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 della Commissione del 17 agosto 2023 «che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023, «che stabilisce disposizioni relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)» e, in particolare, l'art. 4 - rubricato «Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione» - il cui comma 3 prevede «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi, relativi alle modalita' tecniche e applicative, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale»;
Visto l'art. 33, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha attribuito, tra l'altro, al Ministero dell'agricoltura «funzioni e compiti nelle seguenti aree funzionali ... qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita'; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'art. 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante «Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39» e, in particolare, l'art. 5 - rubricato «Accertamento delle violazioni» - il cui comma 1, prevede «L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni», ed il cui comma 3 precisa che «I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», il cui comma 1065 dell'art. 1 prevede «Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ... sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301 sui «mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 agosto 2011, n. 5462, recante «Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» e, in particolare, l'art. 3 - rubricato «Funzioni dell'organismo di coordinamento», il cui comma 5, lettera h) prevede che all'Agenzia siano attribuiti compiti, a livello nazionale, di «coordinamento dei controlli, in qualita' di autorita' nazionale competente, al fine di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, come modificato dall'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che ha istituito Agecontrol S.p.a., ed il cui comma 1-bis prevede «"AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attivita' in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura: a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306"; d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116»;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, prot. 45910, registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 280;
Considerato che il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023, ha stabilito per gli Stati membri, tra l'altro, l'obbligo di designare un'unica autorita' nazionale competente del coordinamento e di individuare gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di conformita';
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto reca le norme di applicazione del Capo II del regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023 (Controlli di conformita' alle norme di commercializzazione), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) individuazione dell'autorita' di coordinamento quale unica autorita' competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate;
b) individuazione di uno o piu' organismi di controllo, in attuazione delle previsioni relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429;
c) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori dei settori e dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, prevista dall'art. 3, par. 1 del regolamento, anche all'esito delle informazioni raccolte durante i controlli di conformita';
d) definizione delle condizioni per la registrazione nella banca dati degli operatori;
e) gestione e autorizzazione degli operatori riconosciuti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, dall'organismo di controllo;
f) individuazione delle attivita' e delle procedure affinche' i controlli di conformita' siano effettuati in maniera selettiva, in base a un'analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione stabilite dagli articoli 75 e 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, e da identificare eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente a dette norme.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del decreto, si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento (UE) di esecuzione n. 2023/2430 della Commissione del 17 agosto 2023;
b) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
c) «Autorita' di coordinamento»: l'unica autorita' competente incaricata del coordinamento e dei contatti nelle materie disciplinate dal regolamento;
d) «AGEA»: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo di coordinamento;
e) «Organismo di controllo»: organismo incaricato dell'applicazione del regolamento, in attuazione delle previsioni relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli, di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429;
f) «Agecontrol»: Agecontrol S.p.a.;
g) «regione»: la regione o la provincia autonoma competente per territorio;
h) «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che sia in possesso fisico dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 - per i quali e' prevista l'osservanza di una norma di commercializzazione specifica o generale - responsabile dell'osservanza di tali norme, ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzazione degli stessi;
i) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 al fine di esporli o metterli in vendita, venderli, commercializzarli in ogni altro modo; o che svolge effettivamente una delle attivita' menzionate con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione;
j) «operatore riconosciuto»: operatore autorizzato ad operare secondo le modalita' previste dall'art. 4 del regolamento;
k) «controlli di conformita'»: i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, ai sensi degli articoli 73 e successivi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
l) «manuale»: manuale operativo delle procedure, allegato al decreto;
m) «B.D.N.O.O.»: la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo;
n) «norma di commercializzazione specifica o norma specifica»: la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei prodotti elencati all'art. 4, par. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429;
o) «norma di commercializzazione generale o norma generale»: la norma di commercializzazione generale, come definita all'art. 76, par. 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e descritta nell'allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica.
 
Art. 3

Autorita' di coordinamento ed organismo di controllo

1. Il Ministero svolge funzioni di verifica sulla regolare applicazione del regolamento e di coordinamento delle attivita' svolte dalle altre autorita' competenti.
2. AGEA e' l'autorita' nazionale competente per il coordinamento dei controlli, incaricata di assicurare l'osservanza delle normative dell'Unione europea in materia di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane.
L'autorita' di coordinamento provvede a:
a) estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi di rischio definita nel manuale e nelle disposizioni attuative, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli, di cui all'art. 3 del regolamento, nonche' su qualsiasi altra informazione acquisita ed utile ai fini del controllo;
b) adottare, per ciascuna campagna di commercializzazione, il programma nazionale delle attivita', sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del presente decreto, ed in conformita' alle disposizioni attuative;
c) garantire l'uniformita' della banca dati e dei suoi elementi, nonche' dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'art. 3, par. 4 del regolamento;
d) emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, sulla base di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto, per assicurarne l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale tra gli organismi che eseguono i controlli, e per verificarne l'efficacia e la correttezza, anche con visite in loco;
e) effettuare le comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorita' di coordinamento.
3. Agecontrol e' l'organismo incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane, sia per il mercato interno che per l'importazione e l'esportazione, della gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO) e dell'esercizio della potesta' sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo n. 306/2002, fatte salve le competenze attribuite alle regioni. Agecontrol provvede, inoltre, alla formazione specifica delle figure professionali addette alla verifica della conformita' dei prodotti ortofrutticoli per l'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1.
4. Le regioni e le province autonome possono svolgere controlli aggiuntivi di conformita', avvalendosi della banca dati nazionale e in conformita' al manuale e alle disposizioni attuative emanate da AGEA, informandone l'autorita' di coordinamento ed il Ministero.
 
Art. 4

Comitato di coordinamento

1. E' costituito il Comitato di coordinamento composto da: due rappresentanti del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di segretario; quattro rappresentanti delle regioni, designati unitamente a quattro rappresentanti supplenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; due rappresentanti di AGEA; un rappresentante di Agecontrol con funzioni consultive.
2. Il Comitato, con funzioni consultive, ha i seguenti compiti:
a) proporre, per ciascuna campagna di commercializzazione, il programma nazionale delle attivita', ripartito per regioni e province autonome, in conformita' alle disposizioni del regolamento, al decreto ed alle disposizioni attuative emanate da AGEA;
b) redigere ed aggiornare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, per assicurare l'uniformita' di esecuzione a livello nazionale tra gli organismi responsabili dei controlli, al fine di verificarne l'efficacia e la conformita';
c) effettuare il monitoraggio delle attivita' di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
d) acquisire le risultanze dei controlli e le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione degli stessi ai fini dell'adozione, da parte di AGEA, delle misure d'intervento necessarie.
 
Art. 5
Banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo -
B.D.N.O.O.

1. La banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo (B.D.N.O.O.), realizzata da AGEA all'interno del SIAN, e' messa a disposizione di Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, e delle regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 5 del regolamento, ed in base alle procedure contenute nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.
2. Sono tenuti all'iscrizione nella B.D.N.O.O. tutti gli operatori che detengono i prodotti di cui all'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429 al fine di esporli o metterli in vendita, venderli, commercializzarli in ogni altro modo, o che svolgono effettivamente una di queste attivita', con riguardo ai settori e ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione.
Tali attivita' riguardano la vendita a distanza, via internet o con altri canali, le stesse attivita' svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi, le attivita' svolte nell'Unione e/o nell'ambito di esportazioni a destinazione di Paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da Paesi terzi.
3. Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati.
4. Gli operatori provvedono alla loro iscrizione nella banca dati, ed ai successivi eventuali aggiornamenti, dopo l'accreditamento tramite le funzionalita' SIAN, secondo le modalita' previste dalle disposizioni attuative emanate da AGEA.
5. Agecontrol cura, nell'ambito della banca dati, le operazioni di verifica e l'eventuale risoluzione delle anomalie relative alle domande di iscrizione presentate dagli operatori.
6. Agecontrol ha facolta' di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformita', ulteriori informazioni per gli operatori gia' iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio della banca dati.
7. Nella banca dati sono acquisiti gli esiti dei controlli di conformita' eseguiti e le eventuali sanzioni.
8. Le informazioni contenute nella banca dati, utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori secondo l'analisi di rischio, sono riportate nel manuale.
9. Gli operatori esteri che svolgono la loro attivita' sul territorio nazionale sono tenuti all'iscrizione alla banca dati nazionale.
10. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.
 
Art. 6

Esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione

1. Fermo restando i casi di esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione previsti dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, non sono soggetti all'obbligo di conformita':
a) i prodotti di una determinata regione venduti al minuto in tale regione, in caso di consumo locale tradizionale consolidato o in casi eccezionali e debitamente giustificati;
b) i prodotti originari dell'UE che non sono conformi alle norme di commercializzazione a causa di una circostanza di «forza maggiore» che consente agli Stati membri di decidere che i prodotti possono essere commercializzati nel loro territorio, alle condizioni da essi specificate.
3. Le procedure per l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, art. 5, par. 1, lettera iv), e par. 2, lettera c), sono definite nelle disposizioni attuative emanate da AGEA. I prodotti esentati dall'obbligo di conformita' alle norme di commercializzazione perche' destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da Paesi terzi o esportati verso tali Paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate da AGEA.
 
Art. 7
Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di
esportazione

1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli destinati al consumo sottoposti alla norma specifica nonche' quelli sottoposti alla norma generale, indicati nel manuale, sono soggetti, sul mercato interno e in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale sulla base di un'analisi di rischio, secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento, del manuale e delle disposizioni attuative emanate da AGEA.
2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato V del regolamento, mentre nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, i relativi metodi di controllo sono definiti nelle disposizioni attuative emanate da AGEA e nel manuale.
3. Gli operatori forniscono ad Agecontrol le informazioni, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalita' riportate dalle disposizioni attuative emanate da AGEA e dal manuale.
4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'art. 5, comma 10 del decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione.
5. Se dai controlli emergono irregolarita' significative, l'autorita' di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli relativi agli operatori interessati, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.
6. Nelle fasi di importazione ed esportazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonche' su quelli soggetti a norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, e su quelli indicati all'art. 5, par. 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, ad esclusione delle partite che, sulla base dell'analisi del rischio, non necessitano di un controllo.
7. Il certificato di conformita', previsto dall'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo.
8. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate da AGEA indicano la percentuale minima di controllo sulle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformita' rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'art. 8 del regolamento.
9. Qualora un prodotto sottoposto al controllo di conformita' alla norma di commercializzazione generale, elencato nel manuale e nelle disposizioni applicative emanate da AGEA, riporti, tra le indicazioni esterne, informazioni non richieste dalle norme di commercializzazione di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2023/2429, ma riconducibili alle norme adottate dalla Commissione economica europea delle Nazioni unite (UNECE), per tale prodotto sara' richiesto di conformarsi a tali norme in relazione alle indicazioni aggiuntive.
10. Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne da' immediata comunicazione all'autorita' di coordinamento.
11. L'autorita' di coordinamento informa l'organismo di controllo delle notifiche ricevute ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1 del regolamento, al fine di consentire l'esecuzione dei necessari accertamenti.
12. Gli organismi di controllo, di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del decreto, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'autorita' di coordinamento, al Ministero ed alle regioni una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.
 
Art. 8

Operatori riconosciuti

1. Gli operatori classificati nella categoria di rischio piu' bassa, ai sensi dell'art. 4 del regolamento possono, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, presentare richiesta - fatta salva la presentazione di particolari garanzie di conformita' alle norme di commercializzazione - per essere autorizzati a:
a) controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso Paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalita' prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA;
b) compilare e firmare, previa assegnazione di univoco numero di protocollo da parte di Agecontrol, il certificato di conformita' di cui all'art. 7 del regolamento, secondo le modalita' prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA;
c) apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l'etichetta il cui facsimile figura nell'allegato I del regolamento, per gli ortofrutticoli freschi e le banane prodotti nell'Unione;
d) utilizzare il certificato di esenzione di cui all'allegato II del regolamento, per le banane prodotte in Paesi terzi, secondo le modalita' prescritte nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata di almeno un anno. Agecontrol, sulla base di un'analisi di rischio determinata dall'autorita' di coordinamento, esegue i controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, di cui all'art. 4, par. 3 del regolamento, e dell'esenzione per le banane, di cui all'art. 7, par. 2 del regolamento che, qualora non risultino piu' rispettate, vengono revocate. Ogni operatore e' sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.
3. In caso di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, il certificato di conformita' viene emesso da Agecontrol con univoco numero di protocollo. Agecontrol certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato.
4. In caso di riconoscimento dell'esenzione dei controlli per le banane, sulla base di quanto previsto dal regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, Agecontrol certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato. L'autorita' di coordinamento redige ed aggiorna l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e fissa le condizioni per i casi di revoca.
 
Art. 9

Comunicazioni

1. L'autorita' di coordinamento e' responsabile delle notifiche di cui all'art. 11 del regolamento.
2. L'autorita' di coordinamento comunica alla Commissione europea, al Ministero e alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dall'organismo di controllo, nel corso dell'anno precedente.
3. L'autorita' invia alle autorita' di coordinamento dei Paesi interessati le informazioni di cui all'art. 7, comma 10 del decreto, non appena ricevute dagli organismi di controllo.
 
Art. 10

Accertamento delle violazioni

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 306/2002, gli organismi di controllo provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed all'applicazione delle relative sanzioni, in attuazione delle procedure e delle previsioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Se in occasione dei controlli di cui all'art. 7, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, il personale incaricato prende atto della non conformita' alla norma di commercializzazione generale, lo stesso applica la relativa sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 306/2002.
3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate da Agecontrol e' effettuato a favore dell'Autorita' di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA.
4. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dalle regioni e province autonome, e' effettuato a favore dell'Autorita' di coordinamento, secondo le modalita' indicate al comma precedente.
5. Gli organismi di controllo, in base all'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, possono effettuare la notifica degli atti derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, con le modalita' prescritte dall'art. 6 del decreto legislativo n. 82/2005.
 
Art. 11

Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale del 3 agosto 2011, n. 5462 recante «Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione» e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del decreto, entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il decreto e' inviato agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 20 dicembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 86