Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi



Con decreto ministeriale n. 5329/2024 dell'8 aprile 2024, le polveri propellenti denominate «PSBG 20» e «PSBG 30» sono classificate nella I categoria di cui all'art. 82 del regio-decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'allegato «A» al medesimo regio-decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0161 1.3C assegnato dal Ministero per la transizione ecologica e la sfida demografica (Spagna).
Per i citati esplosivi il sig. Stefano Fiocchi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.a.» con sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo LOM 22EXP1231 del 13 ottobre 2022 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (Modulo «D») LOM 22EXP9360 del 16 dicembre 2022, rilasciati dall'organismo notificato «LOM» (Spagna).
Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla «Fabrica de Municiones de Granada, S.L.U.» presso il proprio stabilimento sito in Granada - (Spagna).
Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sugli imballaggi degli stessi deve essere, altresi', apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.