Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2024
Approvazione della variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera d);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la parte III, concernente «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visto l'articolo 63, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale di seguito denominata «Autorita' di bacino»;
Visto l'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'articolo 51, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che suddivide l'intero territorio nazionale in distretti idrografici, e, in particolare, la lett. e), che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale, in cui confluiscono, tra gli altri, anche i bacini della Basilicata, gia' bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visti gli articoli 57, comma 1, lett. a), n. 2 e 65, comma 8, 66, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che in combinato disposto, disciplinano la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di bacino e dei relativi stralci;
Visto, in particolare, l'articolo 67, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che «Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorita' di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime»;
Dato atto che, nelle more della predisposizione a scala distrettuale del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, restano in vigore i piani stralcio predisposti dalle soppresse Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, ricadenti nel territorio del distretto dell'Appennino meridionale;
Visto il piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata, approvato dal Comitato istituzionale della medesima Autorita', con delibera n. 25 del 15 dicembre 2015;
Viste le Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della Basilicata, approvate, con delibera n. 26 del 5 dicembre 2001, dal Comitato istituzionale della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata, aggiornate con delibera n. 25 del 16 dicembre 2015;
Visto l'articolo 25 delle norme di attuazione del piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dell'ex Autorita' di bacino Basilicata, adottato con delibera n. 26 del 5 dicembre 2001, rubricato «Aggiornamento del piano stralcio», il quale prevede la nomina di un nucleo tecnico amministrativo, deputato all'espressione della proposta di parere relativamente alle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;
Visto l'articolo 26 delle norme di attuazione del citato piano stralcio, rubricato «Modalita' di espressione dei pareri», che prevede la nomina, da parte del Segretario generale, di apposite «Commissioni tecniche» con funzioni meramente istruttorie per il rilascio dei pareri di compatibilita' con la pianificazione di bacino;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Visto l'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla predetta legge n. 120 del 2020, il quale stabilisce l'obbligo di procedere comunque, laddove, il parere richiesto, quale atto consultivo attinente alla fase dell'istruttoria del procedimento tecnico-amministrativo, non sia stato reso nei tempi prescritti;
Considerato che, nelle more della predisposizione a scala distrettuale del piano di gestione del rischio da frana distrettuale, l'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale sta procedendo alla revisione ed omogeneizzazione dei piani di assetto idrogeologico - frane e alluvioni, ad oggi vigenti, a livello di perimetrazione della pericolosita' e del rischio del territorio distrettuale, compreso quello della Basilicata, nonche', alla definizione, in ambito distrettuale, del percorso tecnico-normativo di semplificazione e di omogeneizzazione delle norme dei piani stralcio;
Considerato che il parere di compatibilita' dell'Autorita' di bacino e' rilasciato ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dei piani stralcio;
Considerato, altresi', che l'Autorita' di bacino distrettuale, in merito ai contenuti delle norme citate, si e' adoperata per la semplificazione di detto iter tecnico-amministrativo relativo alle riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico frane e alluvioni e che, a tal fine, si e' reso necessario semplificare anche alcuni passaggi procedurali previsti dalle norme di attuazione, relative ai vari piani stralcio, ritenuti ripetitivi nell'ambito di taluni procedimenti amministrativi e non determinativi del provvedimento finale;
Vista la delibera n. 10, con la quale la Conferenza operativa, nella seduta del 16 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole alla modifica degli articoli 25 e 26 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata;
Vista la delibera n. 3, con la quale la Conferenza istituzionale permanente, nella seduta del 20 dicembre 2021, ha adottato, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il Progetto di variante alle Norme di attuazione del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico, approvato dall'Autorita' di bacino interregionale della Basilicata, inerente la semplificazione del procedimento per il rilascio dei pareri tecnico-amministrativi di cui agli articoli 25 e 26 delle NdA;
Dato atto che, a seguito della citata delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 3 del 20 dicembre 2021, gli articoli 25 e 26 delle NdA, con l'approvazione del progetto di variante alle NdA, hanno assunto la seguente formulazione:
Art. 25 c. 1 (Aggiornamento dei Piani Stralcio). - (...Omissis) Le valutazioni tecniche sono eseguite nella medesima modalita' impiegata nell'espressione dei pareri di cui al seguente art. 26.
Art. 26 (Modalita' di espressione dei pareri). - 1. I pareri e le valutazioni tecniche di cui agli articoli 4-bis, 10, 11, 16,17, 18, 21, 22, 25 e 30 delle presenti norme di attuazione sono espressi dal Segretario generale e/o dal dirigente delegato, entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento.
2. L'istruttoria per il rilascio dei pareri di compatibilita', ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dei Piani stralcio e' effettuata dagli uffici della S.T.O. dell'Autorita' di distretto.
3. L'Autorita' di distretto puo' chiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso i termini di conclusione del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Preso atto che l'Autorita' di bacino ha avviato la procedura di consultazione e di presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per un periodo di novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di variante nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2022;
Visto che non sono pervenute osservazioni in merito al Progetto di variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica della Regione Basilicata nella seduta del 2 marzo 2023 in merito al progetto di variante;
Vista la delibera n. 1 con cui la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, nella seduta del 19 aprile 2023, ha adottato la variante alle Norme di attuazione (NdA) del piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata, relativa alla semplificazione dell'iter del procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio delle valutazioni tecniche e dei pareri di cui agli articoli 25 e 26 delle predette NdA;
Vista la nota n. 46266 del 6 novembre 2023, con cui il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rappresenta di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento;
Visto il parere n. 304/CSR espresso, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 152 del 2006, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la variante alle Norme di attuazione (NdA) del Piano stralcio per la difesa del rischio idrogeologico della soppressa Autorita' di bacino interregionale della Basilicata di cui in premessa, ora confluita nell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, cosi' come adottata con delibera della Conferenza istituzionale permanente della predetta Autorita' di bacino distrettuale n. 1 del 19 aprile 2023, concernente la semplificazione del procedimento tecnico-amministrativo per il rilascio delle valutazioni tecniche e dei pareri di cui agli articoli 25 e 26 delle predette NdA, che vengono novellati in base alle disposizioni seguenti:
a) il primo comma dell'articolo 25 viene sostituito con:
«Art. 25 c. 1 (Aggiornamento dei Piani stralcio). - (...Omissis) Le valutazioni tecniche sono eseguite nella medesima modalita' impiegata nell'espressione dei pareri di cui al seguente art. 26.
b) l'articolo 26 viene interamente sostituito da:
Art. 26 (Modalita' di espressione dei pareri). - 1. I pareri e le valutazioni tecniche di cui agli articoli 4 bis, 10, 11, 16,17, 18, 21, 22, 25 e 30 delle presenti norme di attuazione sono espressi dal Segretario generale e/o dal dirigente delegato, entro il termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento.
2. L'istruttoria per il rilascio dei pareri di compatibilita', ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale e sull'integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti dei Piani stralcio e' effettuata dagli uffici della S.T.O. dell'Autorita' di distretto.
3. L'Autorita' di distretto puo' chiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. In questo caso i termini di conclusione del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta».
 
Art. 2

1. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia.
Roma, 15 febbraio 2024

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 582