Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 dicembre 2023
Determinazione annuale delle borse di studio per i tirocini formativi svolti nell'anno 2023 presso gli uffici giudiziari.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari;
Visti i commi 8-bis ed 8-ter del predetto art. 73, come introdotti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», a norma dei quali e' attribuita agli ammessi allo stage una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, attribuita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;
Visto l'art. 22, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, a norma del quale le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, resesi disponibili annualmente, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario e in mancanza di disponibilita' delle risorse della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Rilevato che le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio per l'anno 2023, sono state determinate nella misura di euro 7.147.931, di cui euro 1.589.306 rinvenibili nell'ambito delle residue disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il medesimo esercizio finanziario, iscritte sul capitolo di bilancio 1536 dello Stato di previsione del Ministero della giustizia ed euro 5.558.625 relative alle risorse di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, che saranno assegnate al Ministero della giustizia per lo stesso anno 2023, all'esito del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via di perfezionamento;

Decreta:

Art. 1

Determinazione annuale delle risorse destinate
alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' determinato, per l'anno 2023, nel limite di euro 7.147.931, comprensivo degli importi necessari alle esigenze di cui all'art. 2.
2. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 2023 a valere sulle residue disponibilita' del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' sulle risorse di cui dall'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
 
Art. 2

Misure relative agli aventi diritto per il tirocinio
svolto nell'anno 2022

1. La Direzione generale dei magistrati provvede alla definizione delle eventuali posizioni degli aventi diritto per l'assegnazione delle borse di studio relative al tirocinio svolto nel corso dell'anno 2022 presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
 
Art. 3

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio
per i tirocini formativi dell'anno 2023

1. Le borse di studio sono attribuite ai soggetti che ne fanno richiesta secondo le indicazioni e i requisiti dettagliati in apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.
2. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.
 
Art. 4

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio e' determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.
2. La graduatoria verra' predisposta sulla base delle domande di borsa di studio presentate ai sensi della circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3 comma 1, ed in seguito a validazione delle stesse da parte della Corte di cassazione, delle Corti di appello della Procura generale presso la Corte di cassazione e delle Procure generali presso le Corti di appello, nonche' del Segretario generale della giustizia amministrativa - validazione che avverra' entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ai fini della formazione della graduatoria si terra' conto del valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. In caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'.
3. Entro i quaranta giorni successivi alla scadenza del termine per la validazione delle domande, ai sensi del comma precedente, verra' predisposta una graduatoria nell'ambito delle domande presentate e validate. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 1.
4. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 1, sono attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2023.
5. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate nella circolare della Direzione generale dei magistrati di cui all'art. 3, comma 1. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio, di cui al periodo precedente, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.
 
Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, nel prosieguo «GDPR»), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalita' di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il direttore dell'Ufficio II.
 
Art. 6

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 30 dicembre 2023

Il Ministro
della giustizia
Nordio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 654