Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2024, n. 23
Regolamento concernente approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», e, in particolare, l'articolo 55 che istituisce l'Agenzia italiana per la gioventu'; ente pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, disponendo, al comma 2, che l'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti nelle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021;
Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma europeo Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma europeo «Corpo europeo di solidarieta'» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 («European Solidarity Corps»);
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», e in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha istituito l'Agenzia nazionale per i giovani;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 596;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156, recante «Regolamento concernente emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 288, dell'11 dicembre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici»;
Vista l'informativa sindacale fornita in data 7 dicembre 2023, n. prot. 8390/2023;
Considerato che nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia nazionale per i Giovani e' stata indicata quale Agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il capitolo Youth e Sport e del Corpo europeo di Solidarieta' (di seguito ESC);
Considerato che sulla base del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 55 in base al quale le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia politiche giovanili;
Considerato che il richiamato articolo 55, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, sia emanato il nuovo Statuto dell'istituita Agenzia italiana per la gioventu';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1491, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1584, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;
Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'

1. E' approvato lo Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu', allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. Nella gestione dei programmi europei «Erasmus+ per il periodo 2021-2027», istituito con regolamento (UE) n. 2021/817, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e «European Solidarity Corps», di cui al regolamento (UE) n. 2021/888, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, nonche' dei futuri programmi europei nel settore delle politiche giovanili, sono fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni coinvolte.
3. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- Il testo dell'art. 55 del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione
e della politica agricola comune», pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e' il seguente:
«Art. 55 (Agenzia italiana per la gioventu'). - 1. E'
istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente
pubblico non economico dotato di personalita' giuridica e
di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti
gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia
nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi
individuati dai programmi europei e in attuazione della
decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine,
coopera con le altre Agenzie o Autorita' delegate per i
settori istruzione e formazione e svolge attivita' di
cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e
dello sport, anche a livello internazionale e con le
comunita' degli italiani all'estero d'intesa con il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, nonche' attivita' di coordinamento,
promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla
cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla
partecipazione dei giovani, e funzioni di autorita'
abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la
gioventu' le dotazioni finanziarie, strumentali e di
personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa.
L'Agenzia italiana per la gioventu' succede alla soppressa
Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi
e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi
il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione
Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per
la gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui
3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16
funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventu' e'
autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio
civile universale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o
protocolli di intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello
statuto, l'Autorita' politica delegata in materia di
politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di
amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventu',
organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
comprovata esperienza in materia di politiche giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre
membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia
e delle finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e'
coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto
dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della
dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento
dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al
primo periodo, la gestione corrente e' assicurata da un
commissario straordinario, nominato con decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche
giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia
italiana per la gioventu', da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorita'
politica delegata in materia di politiche giovanili, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, continua ad
applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n.
156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i
giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto
dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il
programma «Gioventu' in azione» per il periodo 2007-2013,
e' pubblicata nella GUCE L 327 del 24 novembre 2006.
- Il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+:
il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione,
la gioventu' e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n.
1288/2013, e' pubblicato nella GU L 189 del 28 maggio 2021.
- Il Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il
programma «corpo europeo di solidarieta'» e abroga i
regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, e'
pubblicata nella GU L 202 dell'8 giugno 2021.
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293 (Disciplina dell'attivita' di Governo ed
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.
444, e' il seguente:
«Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). -
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine
di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi
scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita'.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel
comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001 n. 106, supplemento
ordinario n. 112.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il
recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e
2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito
comunitario relative all'assistenza a terra negli
aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al
prelievo venatorio), convertito con modificazioni dalla
legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' il seguente:
«Art. 5 (Agenzia nazionale per i giovani). - 1. In
attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e'
costituita, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con
sede in Roma. Le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per le
politiche giovanili e dal Ministro della solidarieta'
sociale.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 (ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012.
- Il comma 596 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022) e' il seguente:
«596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni
ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese,
spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e
di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e
organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono
stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli
enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre
all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti.
I predetti compensi e i gettoni di presenza sono
determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e
tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 agosto 2022, n. 143 (Regolamento in attuazione dell'art.
1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in
materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro
emolumento spettante ai componenti gli organi di
amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari,
degli enti pubblici) e' pubblicato nella GU Serie Generale
n.222 del 22 settembre 2022.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2007, n. 156 (Regolamento concernente: «Emanazione dello
statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani») e'
pubblicato nella GU n. 218 del 19 settembre 2007.

Note all'art. 1:
- Il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce «Erasmus+:
il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione,
la gioventu' e lo sport» e che abroga il regolamento (UE)
n. 1288/2013 e' pubblicato nella GUCE, L 189 del 28 maggio
2021.
- Il Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il
programma «corpo europeo di solidarieta'» e abroga i
regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 e' pubblicato
nella GUCE, L 202/32 del 8 giugno 2021.
 
Allegato

STATUTO DELL'AGENZIA ITALIANA
PER LA GIOVENTU'

Art. 1.

Natura giuridica e sede legale

1. L'Agenzia italiana per la gioventu', di seguito Agenzia, e' ente pubblico non economico, dotato di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia ha sede legale a Roma. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie e uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

 
Art. 2

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 688

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2007, n. 156, recante il Regolamento concernente:
«Emanazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per i
giovani», abrogato dal presente regolamento, e' stato
pubblicato nella GU n. 218 del 19 settembre 2007.
 
Art. 2.

Finalita' istituzionali

1. L'Agenzia, con particolare riferimento ai settori della gioventu' e dello sport, promuove la cittadinanza europea, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e democratica della Nazione; sostiene l'acquisizione di competenze trasversali, la ricerca, la formazione e i processi educativi; incoraggia i valori della solidarieta', della tolleranza e della coesione sociale; promuove la cooperazione europea e internazionale in materia di politiche per la gioventu', d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 
Art. 3.

Attivita'

1. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali l'Agenzia:
a) e' ente attuatore di programmi europei e delle relative strategie affidati all'Agenzia dall'amministrazione competente tra cui, in particolare, i programmi di cui alla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006; al regolamento (UE) 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; al regolamento n. 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018; al regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021; al regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, nonche' ulteriori e successivi programmi europei in materia;
b) favorisce la conoscenza e la comprensione reciproca dei giovani di diverse nazioni attraverso la formazione e la promozione degli scambi e del dialogo interculturale;
c) contribuisce al miglioramento della qualita' dei sistemi di sostegno delle attivita' dei giovani e della capacita' delle organizzazioni della societa' civile nei settori, in particolare, della gioventu' e dello sport, attraverso la cooperazione a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
d) svolge attivita' di cooperazione nei settori delle politiche della gioventu' e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunita' degli italiani all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
e) svolge attivita' di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche, in particolare sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani;
f) svolge funzioni di autorita' abilitata alla formazione di animatori socioeducativi;
g) e' autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Agenzia collabora con altre agenzie o autorita' nazionali, europee e internazionali delegate per i settori dell'istruzione e della formazione nonche' con ogni altro ente pubblico o privato utile allo scopo.
3. L'Agenzia puo' svolgere tutte le attivita' strumentali al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, tra cui:
a) stipulare convenzioni o contratti, quali la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di attivita', studi e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Agenzia, che potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire la collaborazione tra l'Agenzia, gli operatori dei settori di attivita' dell'ente e il pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attivita' di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'attivita' dell'Agenzia, sentite, laddove competenti, le istituzioni universitarie e le istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica AFAM;
h) svolgere attivita' commerciale solo occasionale e comunque strumentale a quella istituzionale.

 
Art. 4.

Indirizzo e vigilanza

1. L'Agenzia e' sottoposta, secondo modalita' idonee a garantirne l'autonomia, all'indirizzo e alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili che, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede a:
a) approvare i programmi delle attivita', nonche' i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio;
b) adottare direttive al fine di indicare all'Agenzia gli obiettivi da raggiungere ed eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
c) acquisire dati e informazioni e verificare il perseguimento dei fini istituzionali;
d) approvare le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni;
e) valutare le eventuali responsabilita' del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, adottando le conseguenti determinazioni.
2. Per consentire l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, lettera a), i programmi delle attivita', i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio, corredati della relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono inviati per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.
3. Per consentire l'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, lettere b) e c), l'Agenzia trasmette periodicamente alla struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili i dati relativi alle iniziative intraprese e agli obiettivi conseguiti.

 
Art. 5

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
2. I compensi del Presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinati nel rispetto di limiti, criteri e procedure definiti dalla normativa vigente per gli enti di elevato profilo strategico, tra i quali rientra l'Agenzia per la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala delle priorita' politico-strategiche definite dal Governo e dalle Autorita' vigilanti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

 
Art. 6.

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente, scelto tra soggetti aventi comprovata e pluriennale esperienza in materia di politiche giovanili, e' il rappresentante legale e istituzionale dell'Agenzia e ne e' responsabile.
In particolare, il Presidente:
a) rappresenta l'Agenzia, anche in giudizio, e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e private, con gli enti e le istituzioni nazionali, europee e internazionali;
b) determina le linee operative per la realizzazione degli obiettivi definiti nell'ambito dei Programmi europei e negli atti di indirizzo di cui all'articolo 4;
c) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e assicura l'unitaria azione dell'Agenzia;
d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori;
e) ha potere generale di proposta verso il Consiglio di amministrazione;
f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del dirigente con funzioni di coordinamento nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia;
g) sottopone per la deliberazione al Consiglio di amministrazione i documenti programmatici annuali e in particolare i bilanci di previsione, le relative variazioni e il bilancio di esercizio predisposti dal dirigente competente, nonche' gli atti ad essi allegati ai sensi della normativa vigente;
h) adotta tutti i provvedimenti che sono demandati alla sua competenza dai regolamenti o dal Consiglio di amministrazione;
i) riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli obiettivi e agli indirizzi impartiti;
l) in caso di urgenza, provvede, secondo le modalita' prestabilite dal Consiglio di amministrazione, alle deliberazioni di competenza di quest'ultimo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un Vice-Presidente deputato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento. In mancanza, il Presidente e' sostituito dal consigliere di amministrazione con maggiore anzianita' nella carica.

 
Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Agenzia; ha competenza in materia di programmazione e di verifica del raggiungimento degli obiettivi e approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.
2. In particolare, su proposta del Presidente, il Consiglio di amministrazione:
a) promuove le attivita' dell'Agenzia e, nell'ambito degli indirizzi generali e delle priorita' strategiche definiti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili delibera le strategie di sviluppo, gli obiettivi e le priorita' delle attivita' dell'Agenzia e ne verifica l'attuazione;
b) delibera sulle modifiche dello Statuto e sui regolamenti dell'Agenzia;
c) approva i documenti di programmazione;
d) delibera il documento programmatico annuale e in particolare i bilanci di previsione e le relative variazioni, il bilancio di esercizio e le relazioni di accompagnamento;
e) delibera l'assegnazione delle funzioni ai dirigenti e, in particolare, la nomina del dirigente con funzioni di coordinamento;
f) delibera l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia e individua risorse finanziarie, strumentali e umane da destinare alle diverse aree;
g) delibera in ordine alla partecipazione a enti, societa', consorzi;
h) delibera l'accettazione di donazioni, eredita' o legati;
i) delibera l'adozione del Piano della performance e la Relazione sulla performance, nonche' il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 150 del 2009, e gli eventuali aggiornamenti annuali dello stesso;
l) delibera in ordine alla programmazione e definizione su base triennale degli obiettivi della gestione, sentito il dirigente-coordinatore, che a sua volta consulta i dirigenti o i responsabili delle unita' organizzative, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
m) verifica, con il supporto dei dirigenti, l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui alla lettera precedente durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
n) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi;
o) valuta le eventuali responsabilita' dei dirigenti, adottando le conseguenti determinazioni;
p) delibera la programmazione triennale del fabbisogno del personale, ivi incluse le relative azioni di formazione, sentito il dirigente competente, nonche' il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente Statuto;
q) delibera l'autorizzazione al dirigente-coordinatore a bandire le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato;
r) adotta, nei limiti indicati nel regolamento interno di amministrazione e contabilita', i provvedimenti concernenti il patrimonio immobiliare, mutui, assicurazioni e fondi di investimento;
s) delibera in ordine ad ogni altra materia di indirizzo e programmazione non espressamente riservata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ad altri organi;
t) adotta il regolamento interno di organizzazione e funzionamento.
3. Inoltre, il Consiglio di amministrazione:
a) sovrintende all'andamento dell'Agenzia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione agli obiettivi fissati;
b) il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 9 del presente Statuto, in ordine alla valutazione annuale e all'attribuzione dei premi ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente.
4. Il Consiglio di amministrazione e' formato da tre componenti, il Presidente e altri due componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, con mandato quinquennale rinnovabile per una sola volta. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o piu' consiglieri, si provvede alla sostituzione con le medesime modalita' di cui al periodo precedente. I consiglieri nominati ai sensi del periodo precedente decadono con la scadenza del quinquennio di durata del mandato del Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte l'anno in occasione dell'approvazione del documento programmatico annuale del bilancio di previsione e le relative variazioni, e del bilancio di esercizio, e ogni qualvolta la sua convocazione sia disposta dal Presidente.
6. Ciascun consigliere puo' motivatamente chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione e, con un preavviso di almeno cinque giorni, l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. In caso di richiesta, il Consiglio viene convocato entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
7. La convocazione e' fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail con avviso di ricevimento, e indica l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Pur in mancanza di convocazione, il Consiglio si considera costituito quando siano intervenuti tutti i suoi componenti e gli aventi diritto ad intervenire e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede dell'Agenzia sia altrove e possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonche' prendere visione dei documenti rilevanti. In tale ipotesi, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario.
9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parita' di voti prevale quello del Presidente.
10. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e' sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.

 
Art. 8.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa. Vigila, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e del regolamento interno di amministrazione e contabilita', sull'osservanza della legge, del presente Statuto, verifica l'integrita' del patrimonio dell'ente, la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali, e collabora, nei limiti delle proprie competenze, con il Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio dei revisori, in particolare, esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti i documenti programmatici, sui bilanci di previsione sulle variazioni ai medesimi, sui bilanci di esercizio, sulle operazioni finanziarie, sulle partecipazioni in enti, consorzi e societa', sull'inesigibilita' dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonche' sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Collegio dei revisori effettua il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Collegio dei revisori svolge, inoltre, tutte le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
4. Il Collegio dei revisori e' formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del connesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Un componente del Collegio e' designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il presidente del Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.
6. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
7. Il Collegio dei revisori si riunisce, anche in modalita' telematica, almeno ogni tre mesi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonche' prendere visione dei documenti rilevanti.
8. Il Collegio e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio e' redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

 
Art. 9.

Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. Il Consiglio di amministrazione nomina, determinandone il compenso nel rispetto di criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.
2. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito in forma monocratica.
3. L'Organismo indipendente di valutazione esercita in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione.
4. La durata dell'incarico dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta.
 
Art. 10.

Organizzazione dell'Agenzia

1. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti eventualmente pendenti in capo alla precedente struttura.
2. L'organizzazione dell'Agenzia e' articolata in tre servizi di livello dirigenziale non generale, incaricati delle funzioni amministrative e di quelle a carattere operativo.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 11 del presente Statuto, previa determinazione dei criteri di scelta, il Consiglio di amministrazione individua ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, un dirigente, cui affidare il coordinamento dell'attivita' degli uffici e l'assegnazione del personale ai servizi e agli uffici, secondo quanto indicato dall'articolo 55, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2023, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Con regolamenti interni, adottati dal Consiglio di amministrazione e approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, l'Agenzia adegua la propria organizzazione nel rispetto del presente Statuto.
5. Le delibere concernenti la variazione della dotazione organica del personale sono approvate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 
Art. 11.

Personale

1. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventu' e' definita dalla legge.
2. Per specifiche esigenze cui non possa farsi fronte con la dotazione organica e' fatta salva la possibilita' di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La programmazione triennale del fabbisogno di personale e' predisposta ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 
Art. 12.

Relazioni sindacali

1. L'Agenzia opera nel rispetto delle forme, procedure e modalita' di relazione con le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

 
Art. 13.

Regolamento interno
di amministrazione e contabilita'

1. Il regolamento interno di amministrazione e contabilita', che definisce i principi e le modalita' della gestione contabile, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 
Art. 14.

Rapporti con altre amministrazioni

1. L'Agenzia regola i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione con altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni.

 
Art. 15.

Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite dal finanziamento previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, nonche' dalle risorse attribuite nell'ambito dei Programmi europei gestiti dalla Agenzia stessa e da ogni altra risorsa alla stessa attribuita da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attivita' alla stessa affidate o da enti pubblici e privati, anche a titolo di liberalita', in conformita' alle prescrizioni di legge.

 
Art. 16.

Patrocinio

1. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali, l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.