Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2023
Individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF e adozione delle tabelle nazionali di corrispondenza.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 69 recante «Istruzione e formazione tecnica superiore»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17, recante «Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.» e, in particolare l'art. 45, avente ad oggetto «Apprendistato di alta formazione e di ricerca»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 8 dicembre 2017, n. 60, recante «Modifiche ai requisiti di accreditamento ai Corsi universitari»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, 8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;
Visto il regolamento UE n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446, recante «Definizione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, delle classi dei corsi di laurea a orientamento professionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;
Visto il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 gennaio 2021, di adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui all'art. 3, comma 5, del sopracitato decreto legislativo n. 13/2013, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Riforma 1.2 «Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)» del PNRR;
Vista in particolare, la Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Considerato che detto investimento «mira al potenziamento dell'offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, universita' e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorita' locali e sistemi educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0»;
Vista la legge 9 novembre 2021, n. 163 recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»;
Visto l'accordo ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e, in particolare, l'art. 3, commi 1, 2 e 4, l'art. 5, comma 1, lettera b) e l'art. 8, comma 2, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite le risorse pari a euro 450.001.611,101 in favore delle Fondazioni ITS «Academy», che negli anni 2020 e 2021 abbiano avuto almeno un percorso di formazione attivo, finalizzati al potenziamento dei laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l'ampliamento della offerta formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 10 maggio 2023, n. 84, con il quale sono state ripartite le ulteriori risorse per il potenziamento dei laboratori di altri quattordici Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di nuova costituzione, che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari a euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori «ITS Academy» nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
Visto il target M4C1-20 dell'Investimento 1.5, che prevede un aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS);
Vista la milestone europea M4C1-10 «Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli atti normativi per l'efficace entrata in vigore della legislazione primaria entro il 31 dicembre 2023;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88, recante «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalita' per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 maggio 2023 n. 89, di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy;
Visti i decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 24 maggio 2023, nn. 682, 683 e 684, attuativi dell'art. 2 della predetta legge n. 163/2021, mediante i quali sono stati resi abilitanti gli ordinamenti didattici delle Classi di laurea a orientamento professionale L-P01, L-P02 e L-P03 di cui al decreto ministeriale n. 446/2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, concernente la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonche' dei presupposti e delle modalita' per la sospensione e la revoca dell'accreditamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta plenaria n. 114 del 16 novembre 2023;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge 15 luglio 2022, n. 99 e definisce:
a) le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy;
b) le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello.
 
Allegato 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI recante
"I NUOVI PERCORSI FORMATIVI DI SESTO LIVELLO DEL QUADRO
EUROPEO DELLE QUALIFICHE (EQF) DEGLI ITS ACADEMY -
AREE TECNOLOGICHE, FIGURE PROFESSIONALI NAZIONALI DI
RIFERIMENTO, AMBITI DI ARTICOLAZIONE E STANDARD MINIMI DI
COMPETENZE TECNOLOGICHE E TECNICO-PROFESSIONALI"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
2.1 Tabella di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di V-VI livello EQF degli ITS Academy di cui all'articolo 3, comma 2
della legge n. 99/2022 e i percorsi di laurea

Parte di provvedimento in formato grafico
2.2 Tabella di corrispondenze tra le nuove figure professionali nazionali di VI livello EQF degli ITS Academy di cui di cui di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 99/2022 e i
percorsi di laurea

Parte di provvedimento in formato grafico
2.3. Tabella di corrispondenza tra le figure professionali nazionali di V-VI livello EQF degli ITS Academy di cui alla legge n. 99/2022 e i percorsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Percorsi formativi di sesto livello EQF e figure professionali
nazionali di riferimento

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorita' definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, nonche' nell'ambito delle aree tecnologiche definite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203, le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy, della durata di sei semestri, con almeno tremila ore di formazione, sono definite nell'allegato 1 al presente decreto, il quale ne costituisce parte integrante.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 rispondono alle specifiche esigenze, provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, in merito alla richiesta di profili di alta qualificazione professionale, e prevedono un elevato numero di ore di tirocinio, di durata non inferiore al quarantacinque per cento del monte orario complessivo.
3. Al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilita' in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali, di cui al comma 1 sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (codici ISTAT CP2021; codici ISTAT ATECO; codici ESCO), nonche' del Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
4. Il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, e' definito all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203.
5. Le figure professionali di cui al comma 1 possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. In tale caso, gli standard nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonche' alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti, elementi, o modifiche.
6. I profili di cui al comma 5 sono proposti annualmente dall'ITS Academy alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa.
7. L'articolazione nei profili a livello territoriale e' espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze, i quali, in particolare, devono:
a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse;
b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese;
c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro;
d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali.
8. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99/2022, il Comitato nazionale ITS Academy propone l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area, previo confronto tecnico con i rappresentanti delle regioni.
 
Art. 3

Requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy

1. L'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy e' consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno ottocento ore.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), della legge n. 99/2022, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in eta' lavorativa, e' assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza gia' acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto e' esercitabile anche da coloro che, gia' in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF.
3. Il riconoscimento di crediti e' applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c), della legge n. 99/2022, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
4. La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, viene effettuata dalle Fondazioni ITS Academy che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento.
5. Le Fondazioni ITS Academy definiscono altresi' i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico.
 
Art. 4

Diplomi

1. Al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e' rilasciato il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello EQF, sulla base del modello adottato ai sensi del decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, concernente «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalita' per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonche' ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99».
2. I diplomi di cui al comma 1, recanti l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.
3. Per favorire la riconoscibilita' e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il diploma e' corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement.
4. In via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla legge n. 99/2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi, nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui al presente decreto, hanno la stessa validita' nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
 
Art. 5

Tabelle nazionali di corrispondenza

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge 15 luglio 2022, n. 99, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, per il conseguimento di diplomi a conclusione dei percorsi formativi ITS Academy, di diplomi a conclusione dei percorsi di laurea a orientamento professionale, nonche' per il riconoscimento di crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, in percorsi accademici del sistema AFAM e per incrementare le opportunita' di formazione e ulteriore qualificazione professionale dei giovani, a livello terziario, per una rapida transizione nel mondo del lavoro, il presente decreto definisce le modalita' per rendere trasparente e sostenere il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi formativi ITS Academy di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza.
2. Le tabelle n. 2.1, 2.2 e 2.3 di cui all'allegato 2 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, individuano le corrispondenze tra le figure professionali nazionali degli ITS Academy, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 20 ottobre 2023, n. 203 e tra le nuove figure professionali di sesto livello EQF di cui all'art. 2 del presente decreto, con le classi di laurea correlate ai fini dei passaggi e dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea, nonche' in percorsi accademici di primo livello del sistema AFAM, e viceversa.
3. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento degli ITS Academy, di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 99/2022, con le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», nonche' con i corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico del sistema AFAM, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 30 settembre 2009, n. 123, al decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 e, infine, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 3 febbraio 2010, n. 17.
4. I crediti sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti all'art. 6, della medesima legge n. 99/2022.
 
Art. 6

Decorrenza delle nuove figure professionali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto afferenti alle figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF) degli ITS Academy si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025.
 
Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
2. Le regioni a statuto speciale attuano il presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 295