Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2023, n. 230
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 13;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 45, 46, e 47;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina sulle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di trasferimento delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Anpal»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 11 ottobre 2021 con il quale e' stata istituita l'Unita' di missione per il coordinamento delle attivita' di gestione degli interventi previsti nel PNRR;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto-legge 24 maggio 2023, n. 48, recante «Disposizioni urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al lavoro al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
Visto il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) «... a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ...» di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' la soppressione di ANPAL «... a decorrere dalla medesima data ...»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»;
Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali il 5 settembre 2023 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 ottobre 2023 e depositato in data 8 novembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto, nell'ambito del quale opera il Consigliere diplomatico;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio legislativo;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.
3. La durata massima degli incarichi di cui al comma 2, nonche' quella del Consigliere diplomatico e del portavoce, ove nominato, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 4 e 10, e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita', in ogni momento, di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario, e, comunque, in caso di incarichi su proposta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, non puo' essere superiore alla permanenza in carica del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato proponenti. Gli incarichi dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento, inclusi gli incarichi dei Vice Capo di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo e quelli di livello dirigenziale non generale presso gli uffici di diretta collaborazione, restano fermi fino alla scadenza del mandato del Ministro, fatte salve le cause di cessazione o revoca anticipata previste dai rispettivi decreti di conferimento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di cui al comma 2, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico, dal Portavoce, ove nominato, e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui all'articolo 12, comma 1, e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.09.1988.
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n.
204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
4.01.2023:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ((fino al 30 ottobre
2023))
, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi
decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato».
- Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 45, 46 e 47 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30.08.1999:
«Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. Nei Ministeri
costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:
a) i dipartimenti;
b) le direzioni generali.
2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da dipartimenti non puo' essere istituita
la figura del segretario generale. Nei Ministeri
organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario
generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge
o regolamento, e' soppresso. I compiti attribuiti a tale
ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il
regolamento di cui all'articolo 4.».
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e restituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale,)) si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene
conferito in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio, dei poteri di cui ai precedenti
commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi
secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza,
nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio
del potere di proposta per il conferimento degli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
«Art. 45 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di politiche
sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e
riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle
persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, in materia di tutela
previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei
trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul
trattamento giuridico, economico, previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e
protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche
in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei
rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione
per la soluzione di controversie collettive di lavoro;
rappresentativita' sindacale; politiche previdenziali e
assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e
indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del
personale; programmazione generale del fabbisogno del
Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di
reclutamento del personale; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di
banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici;
acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento
della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi,
ricerca e studio sulle attivita' di competenza del
Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di
vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione
vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle
risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione
europea o a questo complementari».
«Art. 47 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
tre, in riferimento alle aree funzionali di cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello
dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici,
ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e
all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni
generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2.
3. Presso il ministero continua ad operare il
comitato nazionale delle pari opportunita' di cui
all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125».
- Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
129 del 31-05-2021, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 30.07.2021:
«Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa). - 1.
Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi
previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative
attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle
esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di
riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di
missione di livello dirigenziale generale fino al
completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre
2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici
dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il relativo provvedimento
di organizzazione interna, con decreto del Ministro di
riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il
punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal
Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la
presentazione alla Commissione europea delle richieste di
pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del
medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al
predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari
e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti
e delle riforme, nonche' l'avanzamento dell'attuazione dei
relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le
specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
3. La medesima struttura vigila affinche' siano
adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le
regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per
assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e
rendicontazione, la regolarita' della spesa ed il
conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni
altro adempimento previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attivita' di
supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero
finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali,
nonche' attivita' di supporto all'attuazione di politiche
pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze
di programmazione e attuazione del PNRR.
4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla
regolarita' delle procedure e delle spese e adotta tutte le
iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare
le irregolarita' e gli indebiti utilizzi delle risorse.
Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i
conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i
protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7.
Essa e' inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di
recupero e restituzione delle risorse indebitamente
utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento
pubblico.
5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche
in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi,
intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli
altri strumenti previsti per la selezione dei singoli
progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole
di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato
raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla
concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli
bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in
seguito alla presentazione delle relative domande ammesse
al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con
l'Unione europea.
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali piu'
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di
interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di
periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e
continui sui progetti di investimento e sulle ricadute
economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali
nonche' sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli
ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura
un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette
sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai
tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis e'
autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di
euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al
coordinamento delle attivita' di gestione nonche' al loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di
consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio
sulle relative misure di incentivazione e sostegno al
settore del turismo, il Ministero del turismo puo' svolgere
le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, mediante
il ricorso alle modalita' semplificate di cui all'articolo
10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
6-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e
degli interventi di competenza del Ministero del turismo
previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle
strettamente connesse al coordinamento delle attivita' di
gestione nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e
controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle
misure di sostegno e incentivazione del settore del
turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e'
autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista
dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno
2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a
procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei
principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, un contingente fino a 120 unita' di personale
non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo
e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo
nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo -
aziende alberghiere. L'individuazione delle unita' di
personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate
da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il
Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del
turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale fine, all'articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55, le parole: «Nelle more dell'adozione del regolamento
di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del turismo».
All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente
comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro
per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a
4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del
presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a
3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189".
- Si riporta l'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.04.2022,
convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del
29.06.2022:
«Art. 15 (Rafforzamento della struttura organizzativa
dell'ANPAL). - 1. Al fine di potenziare le funzioni di
coordinamento della rete dei servizi per le politiche del
lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione
organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione e' incrementata di un numero
complessivo di 43 unita' di personale, di cui due dirigenti
di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello
dirigenziale non generale e 40 unita' appartenenti
((all'Area III, posizione economica F1. L'ANPAL e'
autorizzata, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, il contingente di personale di cui al primo
periodo.
Il contingente di personale di livello non
dirigenziale e' assunto tramite l'avvio di procedure
concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie
esistenti.
4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale
di cui al comma 4-bis e' autorizzata una spesa pari ad euro
1.283.627 per l'anno 2022 e ad euro 2.200.503 a decorrere
dall'anno 2023. E', altresi', autorizzata, per l'anno 2022,
una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle
relative procedure concorsuali pubbliche.
4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli
stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con
corrispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente
rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno
22 giugno 2023, n. 75, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione
del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22.06.2023,
convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.
112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
16.08.2023:
«Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato
nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace
coordinamento dei servizi e delle politiche attive del
lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse
europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive
del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra
previsione di legge, sono attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del
medesimo Ministero, ((da adottare, entro il 30 novembre
2023, con le modalita' di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204))
e,
conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL
e' soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione
di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali provvede, altresi', alla riorganizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova
organizzazione ministeriale.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra
nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono
trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad
eccezione del personale appartenente al comparto ricerca,
che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse
finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un
assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale
differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione
di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai
sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del
regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il
decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono
disciplinati il trasferimento delle risorse umane,
finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro
nei contratti ancora in corso, nonche' le modalita' e le
procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma
1 e', altresi', disciplinato il trasferimento del personale
dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP,
unitamente alle correlate risorse finanziarie. E'
conseguentemente rideterminata la dotazione organica del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' svolte dal personale del
comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento
delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nonche' per obiettivi di interesse comune di
analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del
lavoro e sociali, il Ministero medesimo puo' avvalersi,
fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale
dell'INAPP fino a un numero massimo di unita' di personale
pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attivita' e il
contingente di personale interessato sono regolati da
apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri
restano a carico dell'ente di appartenenza.
2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL,
appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il
contratto collettivo nazionale relativo al personale degli
enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del
comma 2 del presente articolo, puo' chiedere il
trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra
quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL e' deliberato
dagli organi in carica alla data di cessazione
dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data di
cessazione dell'ANPAL, ed e' trasmesso, per l'approvazione,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di
legge o in norme di rango secondario e' da intendersi
riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del
presente decreto.
5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e
nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non
dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso
l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi
istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri
relativi al trattamento economico, compresi quelli
accessori, restano a carico degli enti di provenienza.
6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali, di inclusione, coesione e
protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli
organismi europei e internazionali, nelle materie di
competenza;
b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche
in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei
rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione
per la soluzione di controversie collettive di lavoro;
rappresentativita' sindacale; politiche previdenziali e
assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza;
c) amministrazione generale; servizi comuni e
indivisibili; affari generali e attivita' di gestione del
personale; programmazione generale del fabbisogno del
Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di
reclutamento del personale; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di
banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici;
acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento
della comunicazione istituzionale; attivita' di analisi,
ricerca e studio sulle attivita' di competenza del
Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi
europei e internazionali, nelle materie di competenza.
2. Il Ministero svolge, altresi', i compiti di
vigilanza su enti e attivita' previsti dalla legislazione
vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle
risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione
europea o a questo complementari.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e
il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a quindici, ivi compresi i capi
dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione
dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.».
6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) e'
aggiunta la seguente:
«b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».
6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato, per il biennio 2024-2025, a
reclutare, con corrispondente incremento della dotazione
organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda
fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali
pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL,
determinata ai sensi del comma 1, la societa' ANPAL Servizi
S.p.a. assume la denominazione di «Sviluppo Lavoro Italia
S.p.A.» e tutte le disposizioni normative riferite alla
societa' ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite
alla suddetta societa'.
8. La societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e'
soggetto in house del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo
analogo sulla societa' Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli
indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
10. Il consiglio di amministrazione della societa' e'
composto da cinque membri, di cui tre, compreso il
Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia
e delle finanze e uno nominato su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. La societa' si avvale, altresi', di un comitato
consultivo strategico composto di dieci membri, in
rappresentanza delle parti sociali piu' rappresentative. Il
comitato e' presieduto dal presidente del consiglio di
amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi
componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque
denominati.
12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito
delle proprie competenze costituzionali e delle risorse
disponibili a legislazione vigente, favoriscono la
collaborazione e ogni forma utile di integrazione su
programmi definiti di attivita', tra la societa' e i propri
uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei
servizi e delle politiche attive del lavoro.
13. Lo statuto della societa' e' corrispondentemente
adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «e dell'ANPAL» e
le parole: «, sentita l'ANPAL» sono soppresse.
15. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A decorrere
dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato,
non superiore a 7.846 unita' ripartite tra le diverse
qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, e' definita
con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa
approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica
sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni
dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni
dirigenziali di livello non generale.».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per
l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato», incompatibili con il
medesimo provvedimento.
16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «del personale del
comparto ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «del
personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche
attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro
dall'anno 2023».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 4, 14, 19 e 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9.05.2001:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia
di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14
del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8
del d. lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d. lgs.
n.80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di
cui all'articolo 4, comma 1.
A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive
generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini' dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato.
Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'articolo
12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto- legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,
riservare o avocare a se' o altrimenti adottare
provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso
di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in
caso di grave inosservanza delle direttive generali da
parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio
per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi
i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi».
«Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite
apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono
reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui
all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi
di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti,
in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19,
comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per
le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei limiti dei
posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la
prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale
criterio di precedenza ai fini del transito, della data di
maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di
data di maturazione, della maggiore anzianita' nella
qualifica dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei
dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'
articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi
collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio
della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera
scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti
e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del
rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al
trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza
complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati
informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle
amministrazioni dello Stato».
 

Tabella A

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE
+------------------------------------------+------------------------+ | QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE | DOTAZIONE ORGANICA | +------------------------------------------+------------------------+ | DIRIGENTI |   | +------------------------------------------+------------------------+ | DIRIGENTI 1^ FASCIA | 15 *  | +------------------------------------------+------------------------+ | DIRIGENTI 2^ FASCIA | 65 **  | +------------------------------------------+------------------------+ | AREA FUNZIONARI | 782  | +------------------------------------------+------------------------+ | AREA ASSISTENTI | 492  | +------------------------------------------+------------------------+ | AREA OPERATORI | 23  | +------------------------------------------+------------------------+ | TOTALE COMPLESSIVO | 1377 | +------------------------------------------+------------------------+
* oltre a tale contingente vanno considerate ulteriori 9 unita' ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e dell'art. 21 comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012 n. 214, cosi' ripartite: n. 5 dirigenti di 1^ fascia componenti del collegio dei sindaci dell'INPS; n. 4 dirigenti di 1^ fascia componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL. ** n. 6 dirigenti di seconda fascia, a decorrere dall'annualita' 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
 
Art. 2
Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione con il Ministro, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
2. All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente di livello dirigenziale generale, con funzioni di studio, ricerca, analisi e progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del Ministero. Tale incarico concorre a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi del richiamato comma 10 ed e' attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.
3. L'Ufficio di Gabinetto puo' essere articolato in distinte aree organizzative, con provvedimento del dirigente di livello generale preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», sentito il Capo di Gabinetto.
4. L'Ufficio di Gabinetto, in particolare, cura:
a) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, previa sottoposizione degli stessi al Capo di Gabinetto;
b) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo, anche in collaborazione con la Segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio legislativo, ove necessario. Le risposte relative al sindacato ispettivo sono elaborate previa acquisizione degli elementi informativi da parte dei competenti Uffici ministeriali e sono inoltrate al Capo di Gabinetto che le sottopone all'attenzione del Ministro;
c) la gestione delle proprie risorse umane;
d) la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione;
e) la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita;
f) l'istruttoria volta all'adozione, da parte del Capo di Gabinetto, dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero, previa acquisizione delle valutazioni della Direzione generale competente per materia.
5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed internazionali, l'Ufficio di Gabinetto, con il supporto del Consigliere diplomatico, cura il coordinamento dell'attivita' internazionale, assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Note all'art. 2:
- Per l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 dell'1.09.1999:
«Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea). - 1. Il
Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e lo sviluppo del processo di
integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la
responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il
coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni comunitarie».
 
Art. 3
Capo di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
2. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', riferendone al medesimo Ministro, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Capi Dipartimento. In particolare, si occupa degli affari e degli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con i Capi Dipartimento e con le altre strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.
3. Il Capo di Gabinetto, inoltre, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c) ed e), assicura la pianificazione da parte delle strutture competenti di progetti strategici in relazione alle priorita' politiche anche di rilievo europeo, nonche' il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da detti progetti.
4. Il Capo di Gabinetto puo' nominare fino a due Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, che possono essere scelti anche tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione.
5. Il Vice Capo di Gabinetto che abbia funzioni vicarie e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto; il Vice Capo di Gabinetto senza funzioni vicarie e' nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto. Entrambi gli incarichi sono conferiti per la durata massima del mandato del Ministro e possono essere revocati in qualsiasi momento.

Note all'art. 3:
- Per l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 4
Consigliere diplomatico del Ministro

1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo.
2. Il Consigliere diplomatico e' nominato con decreto del Ministro, previa intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
3. Il Consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e in raccordo con i competenti Uffici del Ministero, promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio legislativo.
 
Art. 5
Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro e assicura il supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo della Segreteria, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.
3. Il Capo della Segreteria svolge anche altri compiti specifici assegnatigli dal Ministro.
 
Art. 6
Segreteria particolare del Ministro

1. Alla Segreteria particolare del Ministro e' preposto il Segretario particolare, alle dirette dipendenze del Ministro, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
 
Art. 7
Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico all'attivita' istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico, quali convegni, conferenze e tavole rotonde.
2. L'attivita' di supporto di cui al precedente comma 1 e' svolta in raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione, con i dipartimenti e le direzioni generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro.
3. Il Responsabile della Segreteria tecnica e' scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
 
Art. 8
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti del Ministero e degli uffici dirigenziali generali, garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa.
2. L'Ufficio legislativo, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento;
c) fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sull'interpretazione delle norme di competenza del Ministero;
d) segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di interesse del Ministero;
e) svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali e la formazione delle relative leggi di adeguamento in collaborazione con il Consigliere diplomatico;
f) ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione e dei dipartimenti, nonche', limitatamente alle questioni interpretative che presentano profili di interesse generale, delle direzioni generali;
g) svolge funzione di assistenza di natura tecnico-giuridica e cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la Conferenza unificata, nonche' con le autorita' amministrative indipendenti, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio di Stato;
h) sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale;
i) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, gli adempimenti in materia di aiuti di stato.
3. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
4. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio, di cui uno con funzioni vicarie e di cui almeno uno scelto tra dirigenti di seconda fascia appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.
5. Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbia funzioni vicarie e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; il Vice Capo senza funzioni vicarie e' nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo. In ogni caso l'incarico e' conferito per la durata massima del mandato governativo e puo' essere revocato in qualsiasi momento.

Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI».
- Per l'articolo 23, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 9
Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9, il personale addetto alle funzioni proprie dell'Ufficio stampa e il Capo dell'Ufficio medesimo devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce.

Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150, recante: «Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 136 del 13.06.2000:
«Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,
che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale,
sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli
uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai
quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto
previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione
di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento
del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto
a quello previsto dai predetti contratti collettivi
nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro».
 
Art. 10
Portavoce

1. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
2. Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di diretta collaborazione.

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.
150, recante: "Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 136 del 13.06.2000:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'».
 
Art. 11
Segreterie del Vice Ministro
e dei Sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.
2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato e sono nominati, con decreto del Ministro, su richiesta del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato degli stessi.
3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si applica l'articolo 13, comma 7.
4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie strutture e dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.
 
Art. 12
Personale degli Uffici
di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e' stabilito complessivamente in novanta unita'. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 e' assegnato agli uffici di diretta collaborazione con decreto del Ministro. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, resta fermo il contingente gia' assegnato agli uffici di diretta collaborazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro il contingente complessivo di novanta unita', di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, nel limite del venti per cento del predetto contingente e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio, esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione. La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione esperti e consulenti a titolo gratuito, anche estranei alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nelle materie di competenza del Ministero, nominati con decreto del Ministro, il cui incarico non puo' superare la permanenza in carica del Ministro che li ha nominati, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro, per il venir meno del rapporto fiduciario.
5. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale in numero non superiore a uno di livello generale presso l'Ufficio di Gabinetto e a cinque di livello non generale, di cui in numero massimo di tre presso l'Ufficio di Gabinetto, tra i quali il dirigente del Centro di costo Gabinetto, e due presso l'Ufficio legislativo. Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono attribuiti con decreto del dirigente dell'Ufficio di Gabinetto di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2 del presente decreto, e possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale ultimo caso, essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.
6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, assegnando unita' di personale delle aree assistenti e operatori del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 13, comma 7.

Note all'art. 12:
- Per l'articolo, 19, comma 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 13
Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
c) per il Capo della Segreteria, il Segretario particolare del Ministro, il Consigliere diplomatico, nonche' per i Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa e' da intendersi unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del presente decreto;
e) per il Portavoce una indennita' determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio, e comunque non superiore al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Al Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo e' corrisposto il seguente trattamento economico:
a) in caso di pubblico dipendente, oltre al trattamento economico fondamentale percepito presso l'amministrazione di provenienza, una indennita' pari al 25% del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
b) in caso di soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, trattamento pari a quello riconosciuto agli esperti di cui al decreto del Ministro 12 novembre 2019 n. 161;
c) in caso di dirigente di livello dirigenziale non generale del Ministero, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, spetta esclusivamente l'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato di cui al comma 5.
3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un emolumento accessorio, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai sensi del medesimo comma 1.
4. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale e' corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
6. Nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compenso connesso ai rapporti di collaborazione e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 novembre 2019, n. 161. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
7. Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttivita' e per la qualita' della prestazione individuale. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tre fasce retributive la cui assegnazione per ciascun Ufficio di diretta collaborazione e' determinata dal Ministro con proprio provvedimento. L'assegnazione della predetta indennita' al personale beneficiario e' determinata, sulla base della distribuzione delle fasce retributive, con provvedimento del Capo di Gabinetto o, in caso di nomina del direttore generale dell'Ufficio di Gabinetto, con provvedimento del medesimo, sentiti il Capo di Gabinetto e i responsabili degli altri Uffici di cui all'articolo 1, comma 2.

Note all'art. 13:
- Per l'articolo, 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 27.12.2011:
«Art. 23-ter (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis.
5-ter.
5-quater.
5-quinquies.
5-sexies.».
- Per l'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per l'articolo, 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente e'
determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai
risultati deve costituire almeno il 30 per cento della
retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto
della retribuzione individuale di anzianita' e degli
incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della
spesa e di uniformita' e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la
retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi
5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle
successive modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personali dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle
universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.
Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e'
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati
sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai
sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».
 
Art. 14
Modalita' di gestione

1. La gestione delle risorse umane e degli stanziamenti di bilancio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nonche' ogni adempimento datoriale delegabile, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dirigente di livello generale di cui all'articolo 2, comma 2, preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro», o, in mancanza, al Capo di Gabinetto, che possono delegare i relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dei competenti Uffici del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi con riferimento, in particolare, ai trattamenti economici individuali e alle indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e alle spese da imputare ai capitoli di bilancio a gestione unificata.

Note all'art. 14:
- Per l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22.08.1997:
"Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».
 
Art. 15
Organismo indipendente di valutazione
della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'OIV e' costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'OIV, ivi incluso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta.
4. La nomina dell'OIV e' effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
5. Al Presidente dell'OIV e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), determinato con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
6. Ai componenti dell'OIV e' corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla complessita' della struttura organizzativa dell'amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Note all'art. 15:
- Si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2009:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance): commi 1, 2, 4 e 5. - 1. Ogni amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo
indipendente di valutazione della performance. Il
Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta
istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di
valutazione.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i
servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita,
in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.
Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di
cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del
sistema della valutazione, della trasparenza e integrita'
dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita'
riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al
Dipartimento della funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui
all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei
dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di
cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione
delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a
tutti gli atti e documenti in possesso
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito
senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a
tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi
incluso il sistema di controllo di gestione, e puo'
accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione,
al fine di svolgere le verifiche necessarie
all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire
anche in collaborazione con gli organismi di controllo di
regolarita' amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi
irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione
effettua ogni opportuna segnalazione agli organi
competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance
di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile
per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui
al Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica
permanente deve possedere una specifica professionalita' ed
esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riportano gli artt. 1 e 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18.08.1999:
«Art. 1 (principi generali del controllo interno). -
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di
regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di
correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti
di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti
(valutazione e controllo strategico).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:
a) l'attivita' di valutazione e controllo
strategico supporta l'attivita' di programmazione
strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto
n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono
direttamente agli organi di indirizzo
politico-amministrativo;
b) il controllo di gestione e l'attivita' di
valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto
alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti che
rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unita'
organizzativa interessata;
c) l'attivita' di valutazione dei dirigenti
utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e'
svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e'
demandato il controllo di gestione medesimo;
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato;
e) e' fatto divieto di affidare verifiche di
regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette
al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti,
al controllo strategico.
3. Gli enti locali e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le
normative regolamentari alle disposizioni del presente
decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e
delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e
contabile.
4. Il presente decreto non si applica alla
valutazione dell'attivita' didattica e di ricerca dei
professori e ricercatori delle universita', all'attivita'
didattica del personale della scuola, all'attivita' di
ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.
5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma
6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
disposizioni relative all'accesso ai documenti
amministrativi non si applicano alle attivita' di
valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto
all'accesso dei dirigenti di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo.
6.»
«Art. 8(Direttiva annuale del Ministro). - 1. La
direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del
decreto n. 29, costituisce il documento base per la
programmazione e la definizione degli obiettivi delle
unita' dirigenziali di primo livello. In coerenza ad
eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parita'
e pari opportunita' previsti dalla legge, la direttiva
identifica i principali risultati da realizzare, in
relazione anche agli indicatori stabiliti dalla
documentazione di bilancio per centri di responsabilita' e
per funzioni obiettivo, e determina, in relazione alle
risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento,
eventualmente indicando progetti speciali e scadenze
intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei
servizi di controllo interno di cui all'articolo 6,
definisce altresi' i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione.
2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai
sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29,
eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce
elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.».
- Si riportano gli articoli 14 e 14-bis del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2009:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance. ((Il Dipartimento della
funzione pubblica assicura la corretta istituzione e
composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.))

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance e' costituito, di norma, in forma collegiale
con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica
definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni
possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica
individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma
associata tra piu' pubbliche amministrazioni.
3.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso ((, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativi;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della
funzione pubblica;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in
forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai
cittadini e agli altri utenti finali))
e ne assicura la
visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla
base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma
10, del decreto-legge n. 90 del 2014;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione
esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare,
procedono alla validazione della Relazione sulla
performance, tenendo conto anche delle risultanze delle
valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini
o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi
rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione
e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione
dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei
dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione,
secondo le modalita' indicate nel sistema di cui
all'articolo 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,
l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti
gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione,
utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati
personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo.
L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi
informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di
controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi
all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le
verifiche necessarie all'espletamento delle proprie
funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarita' amministrativa e
contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di
gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli
organi competenti.
5.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti
dell'amministrazione interessata o tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
«Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti
degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica
tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'
indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione
e' effettuata dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui
al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi
del Portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo
indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una
sola volta presso la stessa amministrazione, previa
procedura selettiva pubblica.
4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla
base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le
conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti
generali, di integrita' e di competenza individuati ai
sensi del comma 1.
5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti
gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione
continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale
dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.
6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione sono nulli in caso di
inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti
dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento
della funzione pubblica segnala alle amministrazioni
interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.»
 
Art. 16
Struttura tecnica permanente
per la misurazione della performance

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009, presso l'OIV e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
2. Il responsabile della Struttura tecnica e' nominato dal Ministro con proprio decreto, su proposta dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, e individuato tra il personale di cui al successivo comma 3, in possesso di specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
3. Alla Struttura tecnica e' assegnato un apposito contingente di personale non superiore a sei unita', incluso il responsabile, che rientra nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di cui alla tabella A.
4. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 13, comma 7, in quanto l'OIV non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
5. Agli oneri derivanti alla costituzione e dal funzionamento dell'OIV e della Struttura tecnica si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.

Note all'art. 16:
- Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 si veda nelle note all'articolo 15.
 
Art. 17
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto legislativo, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.
2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1, sono individuati undici uffici di livello dirigenziale generale, come di seguito articolati:
a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, in tre uffici di livello dirigenziale generale;
b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cinque uffici di livello dirigenziale generale;
c) il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi in tre uffici di livello dirigenziale generale.
3. Presso il Ministero, inoltre, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' previsto un posto di funzione dirigenziale di livello generale il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pari a sessantacinque posti funzione, di cui cinque incardinati presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del presente decreto e, complessivamente, undici presso gli Uffici di staff dei Dipartimenti e quarantanove presso le Direzioni generali.

Note all'art. 17:
- Per l'articoli articoli 45, 46 e 47 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 18
Capi dei Dipartimenti

1. I Capi dei Dipartimenti del Ministero, nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun Dipartimento, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale al Ministro.
3. Il Capo del Dipartimento, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento, opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche l'istituzione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative.

Note all'art. 18:
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 19
Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti
e dei Direttori generali

1. I Capi dei Dipartimenti e i dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti si riuniscono, anche in modalita' telematica, in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive, volte ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza e' convocata e presieduta dal Ministro o, su sua delega, dal Capo di Gabinetto. La convocazione, da effettuarsi periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale, puo' avvenire anche su proposta dei Capi dei Dipartimenti. In ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della Conferenza, i relativi esiti possono essere trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della Conferenza, e' assicurato dal Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.
 
Art. 20
Dipartimento per le politiche sociali,
del terzo settore e migratorie

1. Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie svolge le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero nelle seguenti aree:
a) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione dei Fondi, nazionali ed europei attinenti alle politiche sociali;
b) coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente;
c) valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali;
d) tutela dei minori;
e) promozione e regolazione del Terzo settore;
f) coordinamento delle misure finanziarie a sostegno delle attivita' di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore;
g) diffusione dell'informazione in materia di Terzo settore e promozione della cultura del volontariato, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
h) promozione, sviluppo e coordinamento delle politiche per l'inserimento nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale degli stranieri immigrati;
i) promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
l) programmazione e gestione delle risorse per le politiche migratorie;
m) promozione e sviluppo di attivita' di tutela e inclusione dei minori stranieri, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati e i minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza, in raccordo con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati;
n) coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza;
o) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo e all'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale;
p) definizione degli obiettivi e ambiti di intervento delle politiche di coesione, degli strumenti finanziari europei, della programmazione regionale unitaria e valutazione e attuazione di altre opportunita' di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati negli ambiti di competenza del Dipartimento;
q) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali nel settore delle politiche sociali e di inclusione finanziati dall'Unione europea;
r) svolgimento delle attivita' di competenza negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
s) in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero, cura i rapporti con l'Unione europea e la comunita' internazionale per la promozione delle politiche di inclusione sociale e delle altre materie di competenza del Dipartimento;
t) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
u) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
v) supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, ai comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza;
z) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza e degli altri atti strategici nazionali;
aa) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento;
bb) collaborazione con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
cc) rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
dd) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
ee) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano tre uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
3. Il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale e quattordici uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi tre posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola il Dipartimento per le politiche sociali, migratorie e del terzo settore sono i seguenti:
a) Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta';
b) Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti;
c) Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese.
 
Art. 21
Direzione generale per lo sviluppo sociale
e gli aiuti alle poverta'

1. La Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta', che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi;
b) svolge l'attivita' di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidita';
c) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite;
d) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali;
e) e' responsabile dell'attuazione dell'assegno di inclusione e, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, delle misure di inclusione sociale previste dalla normativa vigente;
f) promuove le politiche di contrasto alla poverta', alla esclusione sociale e alla grave emarginazione;
g) e' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
h) gestisce i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunita';
i) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
l) promuove e monitora le politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza, nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
m) per quanto di competenza, promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone con disabilita';
n) e' responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza;
o) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, l'attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali;
p) cura, in collaborazione con la Direzione per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca e la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e gli incentivi all'occupazione, l'attuazione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa;
q) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali;
r) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, attivita' di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali;
s) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
t) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
u) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
v) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
z) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Note all'art. 21:
- Si riporta l'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, recante: «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
13.10.2017:
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
a) un componente per ciascuna delle giunte
regionali e delle province autonome, designato dal
Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle
linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al
presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative
regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete
si articola in tavoli regionali e a livello di ambito
territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma
definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei
tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei
soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare
conflitti di interesse e ispirandosi a principi di
partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e
di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione
territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che
disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete
a livello territoriale sono comunicati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico
per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'
di cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita'
di funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento
dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate
dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per
la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e
della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche
a livello regionale e territoriale, non spetta alcun
compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
altro emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante
articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli
enti del Terzo settore rappresentativi in materia di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di
regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o
rimborso di spese. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente».
 
Art. 22
Direzione generale per le politiche migratorie
e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti

1. La Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) effettua, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri, e programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, in raccordo con le competenti amministrazioni dello Stato;
b) promuove, sviluppa e cura le politiche attive, l'inserimento e il reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, con particolare attenzione alle fasce piu' vulnerabili, sentita la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, in raccordo con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati;
c) monitora il mercato del lavoro dei migranti in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca e, in collaborazione con la medesima Direzione generale, cura l'interconnessione dei sistemi informativi in materia di politiche migratorie;
d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo, per quanto di competenza;
e) programma e gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie attribuite al Ministero;
f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati;
g) in raccordo con le competenti amministrazioni, promuove e sviluppa iniziative relative alla tutela dei minori stranieri e dei minori stranieri accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, incluso il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati e delle relative modalita' di soggiorno nel territorio nazionale, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM);
h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;
i) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
m) cura la cooperazione internazionale nell'ambito delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro;
n) stipula accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, in collaborazione con la Direzione generale delle politiche attive, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;
o) provvede alla valutazione, all'approvazione e al monitoraggio dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
p) coordina, con funzioni di segreteria, le attivita' del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei relativi Gruppi di lavoro, inclusa la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
s) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
t) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 25-quater del decreto-legge,
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del
23.10.2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 293 del 18.12.2018:
«Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto
al fenomeno del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere
la programmazione di una proficua strategia per il
contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso
sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova
strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento
lavorativo in agricoltura", di seguito denominato "Tavolo".
Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da
rappresentanti ((dell'Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale, dell'Autorita' politica delegata per
le pari opportunita',))
del Ministero dell'interno, del
Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo
della guardia di finanza, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Possono partecipare alle riunioni del Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del
settore nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero
non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche'
eventuali forme di collaborazione con le sezioni
territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua
costituzione e puo' essere prorogato per un ulteriore
triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni
istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una
segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse
umane e strumentali della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita
e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,
indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi
per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi
agli interventi in materia di politiche migratorie di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo
nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7
milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime
finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi
migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate" della missione
"Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La
spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del
Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche
migratorie.»
 
Art. 23
Direzione generale per le politiche del terzo settore
e della responsabilita' sociale delle imprese

1. La Direzione generale per le politiche del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca;
b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) cura, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi, la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore;
d) cura, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 117 del 2017;
e) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5, e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;
f) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017;
g) coordina le attivita' del Consiglio nazionale del terzo settore;
h) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa;
i) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR);
l) programma, sviluppa e attua le attivita' relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro;
m) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresi' i rapporti con l'Agenzia delle entrate;
n) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
o) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
q) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
r) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 23 dell'articolo 8 del
decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 02.03.2012, convertito, con
modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2012:
«23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e'
soppressa dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto
organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
primo periodo del presente comma, si fa fronte con le
risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche'
le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
altresi' trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more
delle modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante
riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente
comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma
sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo
settore e le formazioni sociali del predetto Ministero.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
- Si riportano gli articoli 45, 93, comma 5 e 95, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02.08.2017:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo
settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale
del Terzo settore, operativamente gestito su base
territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo
precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro
unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province
autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio
provinciale del Registro unico nazionale del Terzo
settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
non generale disponibile a legislazione vigente la propria
struttura competente di seguito indicata come "Ufficio
statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a
tutti gli interessati in modalita' telematica».
«5. Le reti associative di cui all'articolo 41, comma
2 iscritte nell'apposita sezione del Registro unico
nazionale del Terzo settore e gli enti accreditati come
Centri di servizio per il volontariato previsti
dall'articolo 61, appositamente autorizzati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere
attivita' di controllo ai sensi del comma 1, lettere a), b)
e c) nei confronti dei rispettivi aderenti».
«5. La vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476
e' esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Negli organi di controllo di tali enti deve essere
assicurata la presenza di un rappresentante
dell'Amministrazione vigilante. Gli enti medesimi
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il bilancio di cui all'articolo 13 entro dieci
giorni dalla sua approvazione. Al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali sono trasferite le competenze
relative alla ripartizione dei contributi di cui
all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e successive modificazioni».
- Si riporta l'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante: «Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167
del 27.07.2023:
«2. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149, le funzioni ispettive, al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte
delle imprese sociali».
 
Art. 24
Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative
e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro svolge le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero, ferme restando le competenze del Ministero della salute, nelle seguenti aree:
a) indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche del lavoro e della formazione, con particolare riguardo alle attivita' collegate al piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli altri soggetti svantaggiati, fermo restando le competenze delle regioni e province autonome;
b) promozione, coordinamento e gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo;
c) indirizzo, promozione e programmazione delle politiche per l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani;
d) gestione di programmi sperimentali di politiche attive del lavoro, anche cofinanziati con Fondi europei;
e) definizione degli standard di servizio in materia di servizi per il lavoro;
f) vigilanza degli enti di formazione professionale, degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati, dell'INL, dell'INAPP, di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
g) promozione, coordinamento e sperimentazione, in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
h) accreditamento, in accordo con le regioni e le provincie autonome, dei servizi per il lavoro;
i) incentivi all'occupazione, gestione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e degli altri interventi e fondi previsti dalla legislazione vigente a sostegno dell'occupazione;
l) ammortizzatori sociali e altre misure di sostegno al reddito;
m) applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
n) attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
o) tutela delle condizioni di lavoro e attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro;
p) rappresentanza e rappresentativita' sindacale;
q) contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro;
r) archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
s) conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro;
t) pari opportunita' di genere nel mondo del lavoro;
u) progettazione, sviluppo e gestione coordinata dei sistemi informativi del lavoro, in raccordo con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
v) programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali;
z) cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunita' internazionale per la promozione delle politiche del lavoro e delle altre materie di competenza del Dipartimento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero;
aa) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
bb) sistema previdenziale pensionistico;
cc) nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e designazione dei componenti ministeriali degli organi collegiali degli enti privati;
dd) esame dei documenti di bilancio e dei bilanci tecnici degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati;
ee) vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati;
ff) ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione dei finanziamenti degli istituti di patronato;
gg) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
hh) supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, ai comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza;
ii) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza e degli altri atti strategici nazionali;
jj) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento;
kk) collaborazione con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
ll) rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
mm) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
nn) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano tre uffici di staff di livello dirigenziale non generale.
3. Il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e' articolato in cinque uffici di livello dirigenziale generale e venticinque uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi tre posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro sono i seguenti:
a) Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
b) Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;
c) Direzione generale degli ammortizzatori sociali;
d) Direzione generale per le politiche previdenziali;
e) Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.
 
Art. 25
Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro;
b) svolge attivita' di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa;
c) svolge, d'intesa con i Ministeri competenti, le attivita' inerenti alle crisi aziendali;
d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali;
e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro;
f) svolge attivita' di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attivita' della Consigliera nazionale di parita', delle consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato nazionale di parita' e pari opportunita';
g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore;
h) effettua, in collaborazione con la Direzione generale dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive);
i) detiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale;
l) effettua, in collaborazione con la Direzione generale dell'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico;
m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle universita' abilitate alla certificazione e svolge attivita' di monitoraggio sulle attivita' delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale;
n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro;
o) cura la relazione annuale sull'attivita' di vigilanza in materia di trasporti su strada;
p) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dall'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;
q) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attivita' dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
r) cura la gestione del diritto di interpello di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
s) coadiuva il Capo dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarita' dei rapporti di lavoro;
t) rende il parere obbligatorio ai fini dell'iscrizione degli organismi paritetici nel repertorio degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
u) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
v) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
z) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
aa) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
bb) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Note all'art. 25:
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, recante: «Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 12.05.2004:
«Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La
Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa
con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati
dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili».
- Si riporta l'articolo 51, comma 1-bis, del
decreto-legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30.04.2008.
«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione».
 
Art. 26
Direzione generale delle politiche attive del lavoro,
dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, che si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro in materia di politiche attive per il lavoro;
b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
c) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato;
d) attua gli interventi in materia di copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formativa ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
e) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
f) coordina la gestione delle misure di politica attiva, del collocamento mirato e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati;
g) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione;
i) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito;
l) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi;
m) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;
n) garantisce la ripartizione delle risorse del bilancio dello Stato alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego;
o) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro;
p) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, alla progettazione, sviluppo e gestione di tutti i sistemi informativi in materia di lavoro, sviluppati in attuazione di normative nazionali, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
q) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, alla progettazione, sviluppo e gestione del portale dei servizi per il lavoro;
r) fornisce indirizzi generali per l'organizzazione dei servizi per il lavoro a livello regionale e delle provincie autonome;
s) definisce gli standard dei servizi per l'impiego pubblici e privati, ivi comprese la definizione della metodologia di profilazione degli utenti;
t) fornisce indirizzi per l'accreditamento dei servizi per il lavoro e gestisce l'albo informatico delle agenzie per il lavoro;
u) si occupa delle politiche europee di mobilita' dei lavoratori, ivi compresa la rete Eures;
v) provvede, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, alla tenuta del sistema informativo della formazione professionale e alla tenuta dell'albo nazionale degli enti accreditati alla formazione professionale;
z) coordina la materia degli incentivi all'occupazione;
aa) cura l'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di welfare con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive del lavoro e all'inserimento occupazionale;
bb) gestisce il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;
cc) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di autoimprenditorialita' ed autoimpiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
dd) coadiuva il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'INAPP e di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
ee) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
ff) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
gg) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
hh) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
ii) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Note all'art. 26:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo
settembre 2015, n. 151, recante: «Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
23.09.2015:
«Art. 1 (Collocamento mirato). - 1. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee
guida in materia di collocamento mirato delle persone con
disabilita' sulla base dei seguenti principi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio,
nonche' con l'INAIL, in relazione alle competenze in
materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilita' da lavoro, per l'accompagnamento e
il supporto della persona con disabilita' presa in carico
al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre
organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di
favorire l'inserimento lavorativo delle persone con
disabilita';
c) individuazione, nelle more della revisione delle
procedure di accertamento della disabilita', di modalita'
di valutazione bio-psico-sociale della disabilita',
definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di
inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e
dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di
indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla
valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in
ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di
lavoro da assegnare alle persone con disabilita', anche con
riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di
lavoro e' tenuto ad adottare;
e) promozione dell'istituzione di un responsabile
dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con
compiti di predisposizione di progetti personalizzati per
le persone con disabilita' e di risoluzione dei problemi
legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con
disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone con
disabilita' da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita'.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia'
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29.12.2000:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua e dei
percorsi formativi o di riqualificazione professionale per
soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con
accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni
territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di
Bolzano puo' essere istituito un fondo territoriale
intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si
possono articolare regionalmente o territorialmente e
possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi
destinati per misure di formazione a favore di apprendisti
e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in
tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di
riqualificazione professionale previsti dal Patto di
formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono
altresi' finanziare, in tutto o in parte, piani formativi
aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori
destinatari di trattamenti di integrazione salariale in
costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11,
21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Il presidente del collegio dei sindaci
e' nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con
decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni,
che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con proprieta' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui a
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i
cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici
di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle
risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno, di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 , nonche' di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui
il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione
degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attivita'
di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9.10.2003:
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito). - 1. I soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi
di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita'
di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi
di formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione
e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a
un fondo bilaterale appositamente costituito, anche
nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica
ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle
competenze del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito
di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della congruita',
rispetto alle finalita' istituzionali previste ai commi 1 e
2, dei criteri di gestione e delle strutture di
funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva,
entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione».
 
Art. 27
Direzione generale
degli ammortizzatori sociali

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali, che si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) gestisce il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
c) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'Assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei relativi aspetti contributivi;
d) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito;
e) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
f) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015;
g) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta' espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
h) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro;
i) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili;
l) svolge, in collaborazione con la Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito;
m) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
n) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
o) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
p) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
q) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Note all'art. 27:
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lett. a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 280 del 29.11.2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28.01.2009:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;»
- Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, recante: «Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del
20.05.1993, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
167 del 19.07.1993:
«Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per
consentire la realizzazione nelle aree di intervento e
nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di
nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per
la creazione di nuove iniziative produttive e di
riconversione dell'apparato produttivo esistente, con
priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino delle
partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di
sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla
promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche
attraverso interventi volti alla creazione di
infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi
effetti occupazionali, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria
del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1,
comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori
industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei
soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di
sviluppo locale connessi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di
promozione industriale partecipate dalle societa' per
azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della
GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma
1 sono determinati sulla base dei criteri di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1
possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni
pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
della quota di finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16
aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale».
- Si riporta l'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 03.07.2012.
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale,
accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale possono
prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle
regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi
per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere
oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
conclusi con accordo firmato da associazione sindacale
stipulante il contratto collettivo di lavoro della
categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al
comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7
trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991,
relativamente ai lavoratori interessati, mediante
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della
presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare
nuove assunzioni anche presso le unita' produttive
interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di
precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n.
223 del 1991».
- Si riporta l'articolo 41 decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23.09.2015:
«Art. 41 (Contratto di espansione). - 1. In via
sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto
previsto al comma 1-bis, e per gli anni 2022 e 2023, salvo
quanto previsto al comma 1-ter, nell'ambito dei processi di
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con
un organico superiore a 1.000 unita' lavorative che
comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica
dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo
sviluppo tecnologico dell'attivita', nonche' la conseguente
esigenza di modificare le competenze professionali in
organico mediante un loro piu' razionale impiego e, in ogni
caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalita',
l'impresa puo' avviare una procedura di consultazione,
secondo le modalita' e i termini di cui all'articolo 24,
finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di
espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con le associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale o con le loro
rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la
rappresentanza sindacale unitaria.
1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo
di unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a 100 unita', e, limitatamente agli
effetti di cui al comma 5-bis, a 100 unita', calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese
stabile con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di
unita' lavorative in organico di cui al comma 1 non puo'
essere inferiore a cinquanta, anche calcolate
complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di
imprese con un'unica finalita' produttiva o di servizi.
1-quater. Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la
piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di
imprese che occupano piu' di 1.000 dipendenti, per i
contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31
dicembre 2022 e non ancora conclusi, e' possibile, con
accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le
cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis,
entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine
originario del contratto di espansione. Restano fermi in
ogni caso l'impegno di spesa complessivo e il numero
massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma
5-bis, previsti nell'originario contratto di espansione.
2. Il contratto di cui al comma 1 e' di natura
gestionale e deve contenere:
a) il numero dei lavoratori da assumere e
l'indicazione dei relativi profili professionali
compatibili con i piani di reindustrializzazione o
riorganizzazione;
b) la programmazione temporale delle assunzioni;
c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato
dei contratti di lavoro, compreso il contratto di
apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) relativamente alle professionalita' in organico,
la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il
numero dei lavoratori interessati, nonche' il numero dei
lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal
comma 5.
3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento
straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non
continuativi.
4. Ai fini della stipula del contratto di espansione
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica
il progetto di formazione e di riqualificazione nonche' il
numero delle assunzioni.
5. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di 60
mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito di accordi di non opposizione e previo
esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori
interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il
periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a
pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di
lavoro, un'indennita' mensile, ove spettante comprensiva
dell'indennita' NASpI, commisurata al trattamento
pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, cosi' come
determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione
sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore
di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al
conseguimento del diritto, con esclusione del periodo gia'
coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della
risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al
presente comma sono riconosciuti entro il limite
complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno
2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8
milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della
procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non piu' di
sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione
di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui
all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non
opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta
dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce
per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte
della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennita'
mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato dal lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la
prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista
per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche
i contributi previdenziali utili al conseguimento del
diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della
NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di
lavoro per l'indennita' mensile e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della prestazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e il versamento a carico del datore di lavoro per i
contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto
alla pensione anticipata e' ridotto di un importo
equivalente alla somma della contribuzione figurativa di
cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22
del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo
della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di
imprese con un organico superiore a 1.000 unita' lavorative
che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione
di particolare rilevanza strategica, in linea con i
programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del
numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a)
del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una
assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il
consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei
versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al
precedente periodo, opera per ulteriori dodici mesi, per un
importo calcolato sulla base dell'ultima mensilita' di
spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.
Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma
1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi. Il datore di lavoro e' obbligato a
versare mensilmente all'INPS la provvista per la
prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni
caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. I
benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro
il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per
l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7
milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per
l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione
di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Per gli accordi stipulati
dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al presente comma
sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno
2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni
di euro per l'anno 2025 e ((68,4 milioni di euro)) per
l'anno 2026. (124)
6. La prestazione di cui ai commi 5 e 5-bis del
presente articolo puo' essere riconosciuta anche per il
tramite dei fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26 gia' costituiti o in corso di costituzione,
senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti
istitutivi.
7. Per i lavoratori che non si trovano nella
condizione di beneficiare della prestazione prevista dai
commi 5 e 5-bis e' consentita una riduzione oraria cui si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La
riduzione media oraria non puo' essere superiore al 30 per
cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei
lavoratori interessati al contratto di espansione. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro puo' essere concordata, ove
necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero
periodo per il quale il contratto di espansione e'
stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma
sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di
15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di
euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno
2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469
milioni di euro per l'anno 2023 e di 317,1 milioni di euro
per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di
consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto
limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali non puo' procedere alla sottoscrizione dell'accordo
governativo e conseguentemente non puo' prendere in
considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di
cui al comma 3 e al presente comma.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i
risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
8. L'impresa e' tenuta a presentare un progetto di
formazione e di riqualificazione che puo' intendersi
assolto, previa idonea certificazione definita con
successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro
abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario
per il conseguimento di una diversa competenza tecnica
professionale, rispetto a quella cui e' adibito il
lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda
anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto
deve contenere le misure idonee a garantire l'effettivita'
della formazione necessarie per fare conseguire al
prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui
sara' adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel
presente comma si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto,
che e' parte integrante del contratto di espansione,
descrive i contenuti formativi e le modalita' attuative, il
numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero
delle ore di formazione, le competenze tecniche
professionali iniziali e finali, e' distinto per categorie
e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma
1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.
9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e
l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennita', ai fini
della loro efficacia, devono essere depositati secondo le
modalita' stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i
lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e
gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni
caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al
trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione
alle procedure previste dal comma 5.
10. Il contratto di espansione e' compatibile con
l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto
legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del
decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute
e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto
2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014».
 
Art. 28
Direzione generale
per le politiche previdenziali

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali, che si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli enti previdenziali, pubblici e privati;
b) vigila, sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, sugli enti previdenziali pubblici;
c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in INPS;
e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni;
f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INPS;
g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale;
h) cura le procedure di nomina degli organi dell'INPS degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori;
i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente alle diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'INPS;
l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo;
m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:
1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale;
2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP;
3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere;
4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita', nonche' l'approvazione delle relative delibere;
5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali;
6) il controllo sull'attivita' di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP;
n) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
o) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia;
p) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, il Capo dipartimento nelle funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
s) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
t) gestisce il contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
u) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Note all'art. 28:
- Si riporta il comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01.08.1994:
«7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni
di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente».
 
Art. 29
Direzione generale per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative

1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni, ferme restando le competenze attribuite in materia al Ministero della salute anche in riferimento all'attivita' e alle risorse finanziarie di INAIL:
a) vigila, indirizza e coordina, anche sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario, l'attivita' dell'INAIL;
b) cura le procedure di nomina degli organi dell'INAIL, nonche' dei comitati e della Commissione scientifica per l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali operanti presso l'INAIL;
c) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie all'INAIL;
d) gestisce il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attivita' formative, nonche' per le attivita' promozionali destinate alle piccole e medie imprese;
e) cura l'attivita' istruttoria, l'esame e il monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi INAIL;
f) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
i) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti;
l) cura le attivita' connesse alle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati;
m) cura la tenuta del repertorio degli organismi paritetici di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
n) coadiuva il Capo Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) coadiuva, per quanto di competenza ed in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali, il Capo dipartimento nelle funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
p) cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
q) collabora con l'Ufficio legislativo per le attivita' inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
r) cura i rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
s) gestisce il contenzioso e gli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
t) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Note all'art. 29:
- Si riportano gli articoli 6, 12, 51, comma 1-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30.04.2008:
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul Lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative ((alle differenze
di genere e a quelle relative))
alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. ((Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuati le modalita'
e i termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l) ))
.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione
sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti;
le funzioni di segreteria sono svolte da personale del
((Ministero del lavoro e delle politiche sociali))
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati
a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni
di prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati
forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre
2010, le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite
con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle
suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione
delle medesime.
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione
del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i
codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria,
che, in considerazione delle specificita' dei settori
produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita' sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli
di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse
all'attuazione delle direttive comunitarie e delle
convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo 17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16)
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30. ((La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese.))

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.».
«Art. 12 (Interpello). - 1. Gli organismi associativi
a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti
pubblici nazionali, le regioni e le province autonome,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e' istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per
gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da due
rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti
di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza».
«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
- Si riporta il comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: «Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1.08.1994:
«7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni
di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente».
 
Art. 30

Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il
personale e i servizi

1. Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree:
a) programmazione strategica del Ministero;
b) politica finanziaria ed economica, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero;
c) innovazione e trasformazione digitale nell'Amministrazione;
d) definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti;
e) programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri Dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata;
f) predisposizione e cura degli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
g) gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale;
h) amministrazione generale, spese strumentali, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008;
i) gestione delle attivita' e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica;
l) cura dei rapporti amministrativi con le societa' di cui all'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, fermi restando i rapporti operativi con la societa' di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del citato decreto legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse;
m) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; gestione e sviluppo delle infrastrutture comuni del Ministero, comprese le reti locali e geografiche, i servizi di posta elettronica, eventuali servizi comuni e generalizzati;
n) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;
o) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi del settore lavoro e politiche sociali;
p) elaborazioni e analisi comparative rispetto a modelli e a sistemi di lavoro, di servizi per l'impiego e politiche sociali a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza dei lavoratori e a supporto e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche sociali, migratorie e del terzo settore;
q) coordinamento statistico, rapporti con il Servizio statistico nazionale, gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche;
r) coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione e dell'attuazione della normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati personali;
s) coordinamento, in collaborazione con l'Ufficio stampa, delle attivita' in materia di comunicazione istituzionale, comprese la redazione del Piano annuale, e in relazione alla quale svolge nei confronti dell'utenza le iniziative di promozione della conoscenza dell'attivita' del Ministero, attraverso i siti web istituzionali e le piattaforme social e anche coordinando le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; adempimenti connessi alla legge 7 giugno 2000, n. 150; promozione di eventi e manifestazioni;
t) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione;
u) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali nelle materie di competenza, ivi incluso il Piano Integrato di Attivita' e Innovazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione e della performance;
v) sviluppo della programmazione delle attivita' e dei processi innovativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interfunzionali, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di piu' Direzioni generali del Ministero;
z) attivita' connesse alle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, assicurando il supporto, la consulenza e le azioni di coordinamento nei confronti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero;
aa) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
bb) negli ambiti di competenza, supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), e agli altri Comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
cc) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Dipartimento e degli altri atti strategici nazionali;
dd) supporto alle attivita' del Ministro in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, all'organizzazione e alla pianificazione delle attivita' del Ministero;
ee) coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza;
ff) attivita' dell'Autorita' di Audit;
gg) attivita' di audit interno orientata al miglioramento della gestione;
hh) cura dei rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
ii) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento;
ll) gestione del contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
mm) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.
2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano cinque uffici di staff di livello dirigenziale non generale, di cui uno per l'Autorita' di Audit, uno per il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e uno per la comunicazione istituzionale.
3. Il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale e ventuno uffici di livello dirigenziale non generale, compresi cinque posti funzioni presso gli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per le politiche del personale e dei servizi generali;
b) Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica;
c) Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca.
5. Nell'ambito del Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi opera l'Unita' di missione per il coordinamento delle attivita' di gestione degli interventi previsti nel PNRR, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2021.

Note all'art. 30:
- Si riportano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante:
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
06.07.2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 14.8.2012:
«3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo
Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le
attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici
delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla
Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono
trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei
S.p.A., e sono svolte sulla base delle strategie di
sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi
dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero
dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il
Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema
informativo della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021,
stipula un apposito accordo con la Societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la
conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle
soluzioni informatiche, della connettivita' e per
l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello
relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facolta' e'
riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti
per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al
sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021
con uno o piu' provvedimenti del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi
previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione
delle attivita' informatiche dello Stato 2013-2016 sono
rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli
accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli
Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed
applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli
applicati nell'ambito delle attivita' di customer
satisfaction, approvati dal Comitato di governo della
convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti
della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri
accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a
seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al
secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze,
ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5,
comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti
della fiscalita', entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto
regolativo con la Societa' di cui all'articolo 83, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
il Sistema informativo della fiscalita'. Fino alla stipula
del nuovo atto regolativo, continuano ad avere vigore gli
istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di
servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa.
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di
Consip S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con
provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale
di committenza e di e-procurement continuano ad essere
svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione e
lavori pubblici. La medesima societa' svolge, inoltre, le
attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Consip
S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma
di razionalizzazione degli acquisti, procedure di
aggiudicazione di contratti di concessione di servizi.
Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonche' i tempi e le
modalita' di realizzazione delle attivita', si avvale di
Consip S.p.A, nella sua qualita' di centrale di
committenza, per le acquisizioni di beni e servizi».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 81, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
136 del 09.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 7.8.2021:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati».
- Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13-11-2012:
«7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».
 
Art. 31
Direzione generale per le politiche
del personale e i servizi generali

1. La Direzione generale delle politiche del personale e dei servizi generali, che si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale e a tutte le strutture organizzative del Ministero:
a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati; l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano;
b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;
c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;
d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale, nonche' organizzazione delle competenze;
e) cessazioni dal servizio;
f) mobilita', comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale;
g) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;
h) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali;
i) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo;
l) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree;
m) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima;
n) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;
o) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale;
p) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;
q) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Universita' e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;
r) gestione delle attivita' di segreteria tecnica e organizzativa della Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti e dei Direttori generali;
s) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti;
t) cura del contenzioso relativo alla gestione del personale del Ministero e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-bis del codice di procedura civile;
u) organizzazione, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD);
v) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione;
z) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
2. Presso la Direzione generale per le politiche del personale e i servizi generali, opera la Segreteria principale di sicurezza NATO-UE/S.
 
Art. 32
Direzione per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della
gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica

1. La Direzione generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) formazione dei documenti di programmazione e di bilancio, in attuazione delle linee di indirizzo definite dal Ministro;
b) attivita' di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione e assestamento;
c) coordinamento del sistema di contabilita' economico-analitica per centri di costo in aderenza alle norme di contabilita' pubblica e del regolamento di autonomia finanziaria, definizione delle modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi;
d) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi in raccordo con tutte le strutture del Ministero;
e) servizio di economato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi non informatici e gestione dell'Ufficio del Consegnatario dei beni non informatici;
f) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali di tutti i Dipartimenti;
g) svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante;
h) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici;
i) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento;
l) coordinamento delle attivita' propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici;
m) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici;
n) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) rapporti con l'Agenzia del demanio;
p) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione generale;
q) gestione del contenzioso e degli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
r) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
 
Art. 33
Direzione generale per l'innovazione
e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca

1. La Direzione generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca, che si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale, svolge le seguenti funzioni:
a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalita' operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali;
b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane;
c) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche;
d) definizione ed implementazione di metodi e soluzioni informatiche per la valorizzazione del patrimonio informativo del Ministero;
e) promozione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale italiana;
f) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonche' all'accessibilita';
g) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale e con altri organismi incaricati delle attivita' informatiche nella pubblica amministrazione;
h) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero in materia di lavoro e politiche sociali;
i) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, in collaborazione con gli altri dipartimenti;
l) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, consegnatario dei beni informatici;
m) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
n) sviluppo e gestione tecnica del portale internet istituzionale e sviluppo e gestione della rete intranet;
o) individuazione dei fabbisogni tecnologici del Ministero in raccordo con gli altri Dipartimenti;
p) individuazione, in collaborazione con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, delle soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di tutti i sistemi informatici in materia di lavoro, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
q) individuazione, in collaborazione con la Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta', delle soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di tutti i sistemi informatici in materia di politiche sociali, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali;
r) pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi e dei flussi informativi del Ministero in raccordo con gli altri dipartimenti e con gli enti esterni al Ministero;
s) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale, previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) attivita' di supporto e coordinamento per le attivita' statistiche e di ricerca di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni pubbliche;
u) adempimenti degli obblighi in materia statistica; promozione di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici; pubblicazioni statistiche in materia di mercato del lavoro e politiche sociali;
v) coordinamento, in raccordo con le competenti Direzioni generali, dell'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
z) attivita' di ricerca in materia di lavoro e politiche sociali, in raccordo con le direzioni generali competenti;
aa) supporto all'attivita' prelegislativa per quanto di competenza della Direzione generale;
bb) cura delle relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza;
cc) gestione del contenzioso e degli affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
dd) altre attivita' assegnate dalla normativa vigente negli ambiti di competenza.
2. Il titolare dell'incarico di Direzione generale di cui al presente articolo assume le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione digitale.

Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione
digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
16.05.2005:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della
riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla
lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti
l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis.
j-bis) pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e
di telecomunicazione al fine di garantirne la
compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda
digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano
triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma
2. Il difensore civico, accertata la non manifesta
infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore
generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.»
- Si riporta l'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del
18.10.2023:
«Art. 99 (Osservatorio del mercato del lavoro). - 1.
Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul
mercato del lavoro dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e delle misure di contenimento adottate, in
maniera da programmare efficacemente adeguate strategie
occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e per
la formazione, e' istituito presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il
mercato del lavoro (di seguito denominato "Osservatorio").
2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:
a) studio ed elaborazione dei dati relativi
all'occupazione con particolare riferimento all'analisi per
competenze, caratteristiche settoriali, territoriali,
sociali, demografiche e di genere;
b) individuazione e definizione dei fabbisogni
generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche
per effetto dei mutamenti conseguenti all'emergenza
epidemiologica;
c) individuazione di aree prioritarie verso cui
indirizzare azioni e interventi per il superamento degli
squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e
contrasto al lavoro irregolare;
d) supporto all'individuazione dell'offerta
formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle
richieste dei nuovi profili professionali emergenti;
e) analisi di impatto e valutazione delle politiche
occupazionali e di sostegno al reddito attivate;
3. L'Osservatorio promuove la costituzione di
Osservatori regionali aventi analoghe finalita', ove non
gia' costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di
coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli
Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di un
Comitato scientifico appositamente istituito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti
dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP,
delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti.
Ai componenti dell'Osservatorio e del Comitato scientifico
non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono individuati i dati, anche individuali,
e le amministrazioni titolari del trattamento, che li
mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica
per le finalita' di cui al comma 2.
6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed e' assicurata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente».
 
Art. 34
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Note all'art. 34:
- Per l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 35
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni
organiche del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla Tabella A, sono compresi cinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e undici presso gli Uffici di staff dei Capi Dipartimento, come previsto nell'articolo 17, comma 4, del presente decreto.
3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, di cui alla Tabella A, e' compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come previsto nell'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.
4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel ruolo del personale del Ministero.
6. Oltre al contingente di cui al precedente comma 3, vanno considerate ulteriori nove unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, cosi' ripartite: cinque dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INPS; quattro dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL.
7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Note all'art. 35:
- Per l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 si veda nelle note all'articolo 27.
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011:
«5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si
interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.»
 
Art. 36
Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero le risorse umane, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, e le connesse risorse finanziarie e strumentali dell'ANPAL nel limite di tre posizioni di livello dirigenziale generale, otto posizioni dirigenziali di livello non generale e centotredici unita' di personale non dirigenziale.
2. Con le modalita' di cui all'articolo 34 e' individuato il personale trasferito ricompreso nelle posizioni dirigenziali e non dirigenziale di cui al comma 1, nonche' il personale a tempo determinato in servizio presso ANPAL.
3. Al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nel Ministero e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'ANPAL, ove superiore, e quelle riconosciute presso il Ministero.
4. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza. Il Ministero puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' necessarie a garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo ad ANPAL all'atto della soppressione, ivi comprese le operazioni di pagamento a valere sui capitoli di spesa, nonche' sui conti correnti aperti presso la tesoreria.
5. I beni mobili, informatici e strumentali, utilizzati dall'ANPAL per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali sono trasferiti in proprieta' al Ministero. I beni di cui al primo periodo sono individuati sulla base delle risultanze esposte nel bilancio di chiusura dell'ANPAL. L'atto di individuazione dei beni oggetto di trasferimento costituisce titolo per il discarico dalla contabilita' erariale. Le risorse di cui al primo periodo sono individuate con decreto del Ministro. Dalla data di soppressione il Ministero subentra all'ANPAL nei contratti di servizio in corso.
6. Relativamente ai servizi e ai rapporti giuridici gia' instaurati da ANPAL, al fine garantire la piena operativita', nonche' le corrette modalita' di cessione o cessazione dei contratti in essere con il relativo subentro del Ministero, presso la struttura cui e' affidata la gestione delle spese comuni e per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, si provvede sulla base di elenco dettagliato che dove essere fornito da ANPAL, rispetto ai rapporti giuridici gia' instaurati.
7. Per le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, presso le contabilita' speciali intestate all'ANPAL per la gestione dei fondi europei, si procede, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, alle attivita' di subentro e alla rettifica di intestazione al Ministero che individua i nuovi funzionari delegati.
 
Art. 37
Trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto
ricerca, all'INAPP con le correlate risorse finanziarie

1. E' trasferito all'INAPP il personale a tempo indeterminato, dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale e' applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, nel limite massimo di 131 unita', unitamente alle correlate risorse finanziarie. Con le modalita' di cui all'articolo 34, e' individuato il predetto personale, unitamente alle risorse finanziarie.
 
Art. 38

Accordi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INAPP
e disposizioni transitorie

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di garantire la continuita' delle attivita' svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero, nonche' per obiettivi di interesse comune di analisi, il Ministero medesimo puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente di personale dell'INAPP fino ad un massimo di unita' di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL, mediante apposita convenzione non onerosa. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.
2. In fase di prima attuazione, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, al fine di garantire la continuita' amministrativa, le funzioni di ANPAL, trasferite al Ministero, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, continuano ad essere svolte dal personale trasferito dall'ANPAL.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, ciascuna Direzione generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
4. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dei Capi Dipartimento e dirigenziali seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Note all'art. 38:
- Per l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 22
giugno 22 giugno 2023, n. 75 si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 39
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance».
 
Art. 40
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Meloni
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2963