Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 dicembre 2023
Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attivita' gestionali delle strutture sanitarie.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 117 della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e, in particolare, l'art. 11, comma 11;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale viene stabilito che le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanita' le informazioni relative alle proprie attivita' gestionali ed economiche;
Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, il Ministro della salute, con proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati sulle attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1997, concernente «Modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attivita' gestionali ed economiche delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2007, recante «Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attivita' gestionali delle strutture sanitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 gennaio 2013, recante «Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private» che ha disposto, tra l'altro, la cessazione della rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private (accreditate e non accreditate) attraverso il modello HSP.16, di cui al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006;
Visto l'Accordo quadro, del 22 febbraio 2001, tra il Ministero della sanita', le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (rep. atti n. 1158/CSR), che all'art. 6, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per lo sviluppo del NSIS;
Vista l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/CSR), la quale dispone all'art. 3 che:
la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalita' di alimentazione del NSIS sono affidati alla Cabina di regia e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;
il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 luglio 2016 (rep. atti n. 116/CSR), per l'evoluzione del NSIS e, in particolare, l'art. 1 che disciplina le funzioni e la composizione della Cabina di regia NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, di riadeguamento dei compiti, delle funzioni e delle modalita' di funzionamento della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 maggio 2019 con il quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 dicembre 2020 con il quale e' stato modificato l'art. 1 del citato decreto 11 maggio 2017 e individuata la nuova composizione della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2022, con cui e' stata modificata la composizione della Cabina di regia del NSIS;
Visto il decreto del 2 aprile 2015, n. 70, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 6 luglio 2021 (10160/21), in particolare la Missione 6 Salute, Component 1: Reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
Vista la riforma sulle reti di prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1 «Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale) che prevede la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente e clima e l'identificazione delle strutture ad essa deputate, che intende perseguire una nuova strategia sanitaria, sostenuta dalla definizione di un adeguato assetto istituzionale ed organizzativo, che consenta al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati, in linea con i migliori paesi europei e che consideri, sempre piu', il Servizio sanitario nazionale come parte di un piu' ampio sistema di welfare comunitario secondo un approccio one health e con una visione olistica («Planetary health»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonche' le relative modalita' di monitoraggio;
Visto il decreto del 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente il «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;
Considerata in particolare la necessita' di prevedere la rilevazione dei distretti sanitari, degli ospedali di comunita', delle case della comunita', nonche' delle centrali operative territoriali previste dal predetto nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, anche ai fini della istituzione dei sistemi informativi per la rilevazione delle prestazioni erogate dai medesimi ospedali di comunita' e case della comunita';
Rilevata la necessita' di prevedere la rilevazione delle reti ospedaliere di cui al decreto del 2 aprile 2015, n. 70, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' delle reti di assistenza territoriale di cui al decreto del 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerata l'opportunita' di interrompere la rilevazione dei dati di attivita' delle case di cura private attraverso il modello HSP.23, di cui al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006, in quanto i predetti dati sono disponibili attraverso il flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di adeguare ed integrare l'acquisizione dei dati per le finalita' di programmazione, di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza e di governo della spesa sanitaria, nonche' per il monitoraggio dell'attuazione del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, di cui al citato decreto n. 77/2022;
Considerato che formano oggetto di modifica del presente decreto unicamente i modelli di rilevazione delle attivita' gestionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
Vista la proposta di aggiornamento dei modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attivita' gestionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, approvata dalla Cabina di regia del NSIS nella seduta del 14 febbraio 2023;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep. atti n. 291/CSR);

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Modelli di rilevazione dei dati delle attivita'
gestionali delle strutture sanitarie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni richieste con i nuovi modelli sottoelencati e riportati in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) FLS.11 - Dati di struttura e di organizzazione dell'azienda sanitaria locale (rilevazione annuale);
b) FLS.12 - Convenzioni nazionali di medicina generale e di pediatria (rilevazione annuale);
c) FLS.18 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (rilevazione annuale);
d) FLS.21 - Attivita' di assistenza sanitaria di base - (rilevazione annuale);
e) STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie (rilevazione annuale);
f) STS.14 - Apparecchiature tecnico-biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie extraospedaliere - (rilevazione annuale);
g) STS.21 - Assistenza specialistica territoriale. Attivita' clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale (rilevazione annuale);
h) STS.24 - Assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale (rilevazione annuale);
i) HSP.11 - Dati anagrafici delle strutture di ricovero - (rilevazione annuale);
l) HSP.11-bis - Dati anagrafici degli istituti facenti parte della struttura di ricovero (rilevazione annuale);
m) HSP.12 - Posti letto per disciplina delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (rilevazione annuale);
n) HSP.13 - Posti letto per disciplina delle case di cura private (rilevazione annuale);
o) HSP.14 - Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture di ricovero (rilevazione annuale);
p) HSP.22-bis - Posti letto medi delle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate (rilevazione mensile);
q) HSP.24 - Pronto soccorso e sale operatorie (rilevazione mensile);
r) RIA.11 - Istituti o centri di riabilitazione (rilevazione annuale).
2. I modelli di cui al comma 1 sostituiscono quelli utilizzati per la rilevazione degli anni precedenti, disciplinati con il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano le necessarie disposizioni per assicurare il rispetto degli obblighi di rilevazione dei dati da parte delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico del proprio territorio.
 
Allegato 1

MODELLI DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI ED ECONOMICHE
DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modalita' per la compilazione
e la sottoscrizione dei modelli

1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative che accompagnano ciascuno di essi.
2. Tutti i modelli devono essere sottoscritti dal responsabile specificatamente individuato dall'ordinamento dell'azienda sanitaria, dell'azienda ospedaliera, dell'azienda ospedaliera universitaria, dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
 
Art. 3
Termini di invio
e aggiornamento dei modelli

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i termini di trasmissione dei modelli sono i seguenti:
a) ai fini della rilevazione delle aziende sanitarie e delle strutture attive al 1° gennaio dell'anno, i modelli FLS.11, STS.11, HSP.11, HSP.11-bis e RIA.11 - Quadri A, B, C ed E devono essere inviati entro il 31 gennaio dell'anno di rilevazione;
b) qualora in corso d'anno si apra una nuova struttura, entro un mese dalla data di apertura deve essere trasmesso il relativo modello di rilevazione dei dati anagrafici HSP.11, HSP.11-bis, STS.11, RIA.11 - Quadri A, B, C, E completo della data di apertura della struttura;
c) entro un mese dalla data di apertura devono essere altresi' trasmessi i relativi modelli di rilevazione dei dati delle dotazioni strutturali STS.14, HSP.12, HSP.13, HSP.14;
d) qualora in corso d'anno si chiuda definitivamente una struttura, entro un mese dalla data di chiusura deve essere aggiornato il relativo modello di rilevazione dei dati anagrafici HSP.11, HSP.11-bis, STS.11, RIA.11 - Quadri A, B e C, comunicando la data di chiusura;
e) ai fini della rilevazione dei dati delle dotazioni strutturali delle aziende e delle strutture attive al 1° gennaio dell'anno, i modelli FLS.12, STS.14, HSP.12, HSP.13, HSP.14 devono essere inviati entro il 30 aprile dell'anno di rilevazione;
f) ai fini della rilevazione dei dati di attivita' la cui periodicita' di rilevazione e' annuale, i modelli FLS.18, FLS.21, RIA.11 - Quadri F, G, H, I, STS.21, STS.24 devono essere inviati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione;
g) ai fini della rilevazione dei dati di attivita' la cui periodicita' di rilevazione e' mensile, i modelli HSP.22-bis e HSP.24 devono essere inviati trimestralmente entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.
 
Art. 4
Validazione dei dati

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il mese successivo a ciascuna delle scadenze indicate all'art. 3, validano i dati dei modelli di rilevazione di cui all'art. 1, utilizzando l'applicazione «Validazione dei modelli informativi» del NSIS.
 
Art. 5
Anagrafica delle reti ospedaliere
e territoriali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le regioni comunicano e mantengono aggiornate le informazioni anagrafiche delle reti ospedaliere, di cui al decreto del 2 aprile 2015, n. 70, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' delle reti di assistenza territoriale, di cui al decreto del 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso l'applicazione «Monitoraggio della rete di assistenza» del NSIS.
2. Le variazioni delle reti ospedaliere e territoriali, accorpamenti, nascite e cessazioni devono essere comunicate tempestivamente in modo da assicurare che, alla data di decorrenza delle variazioni, l'anagrafica delle reti ospedaliere e territoriali del NSIS risulti aggiornata.
3. In particolare, al 1° gennaio dell'anno, l'anagrafica delle reti ospedaliere e territoriali del NSIS dovra' aver recepito tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente.
 
Art. 6
Anagrafica delle aziende sanitarie

1. Le regioni comunicano e mantengono aggiornate le informazioni anagrafiche delle aziende sanitarie, dei distretti sanitari e quelle relative agli ambiti territoriali di competenza, attraverso l'applicazione «Monitoraggio della rete di assistenza» del NSIS.
2. Le variazioni degli ambiti territoriali di competenza di ciascuna azienda sanitaria e di ciascun distretto sanitario, accorpamenti, nascite e cessazioni devono essere comunicate tempestivamente in modo da assicurare che, alla data di decorrenza delle variazioni, l'anagrafica delle aziende sanitarie e dei distretti sanitari del NSIS risulti aggiornata.
3. In particolare, al 1° gennaio dell'anno, l'anagrafica delle aziende sanitarie e dei distretti sanitari del NSIS dovra' aver recepito tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente. La rilevazione degli ulteriori dati riferiti alle caratteristiche organizzative delle aziende sanitarie sara' effettuata attraverso il modello FLS.11, con riferimento ai codici delle aziende sanitarie che risultano attive nell'anagrafica dell'applicazione «Monitoraggio della rete di assistenza» del NSIS.
4. Con successivo decreto verranno definite le modalita' ed i termini entro i quali la rilevazione dei dati del modello FLS.11 verra' sostituita dall'applicazione «Monitoraggio della rete di assistenza» del NSIS.
 
Art. 7
Ritardi e inadempienze

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche', per i dati inclusi nel programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Il conferimento dei dati nelle modalita' e nei contenuti di cui al presente decreto e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/CSR).
 
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse personali, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno di rilevazione 2023, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute le informazioni anagrafiche relative alle strutture sanitarie territoriali e agli istituti e centri di riabilitazione attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto esclusivamente con:
a) il modello STS.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), senza valorizzare i contenuti informativi «Codice distretto», di cui al Quadro C.1, «3 - Interna a Casa della Comunita'» e «Codice Casa della Comunita'», di cui al Quadro L;
b) il modello RIA.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), - valorizzando i soli Quadri A, B, C ed E.
2. I modelli di cui al comma 1 devono essere inviati entro il 31 gennaio 2024.
3. Qualora, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, si apra una nuova struttura sanitaria territoriale o un istituto o centro di riabilitazione, entro un mese dalla data di apertura deve essere trasmesso il relativo modello di rilevazione, di cui al comma 1, completo della data di apertura della struttura.
4. Qualora, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2024, si chiuda definitivamente una struttura sanitaria territoriale o un istituto o centro di riabilitazione, entro un mese dalla data di chiusura deve essere aggiornato il relativo modello di rilevazione, di cui al comma 1, comunicando la data di chiusura.
5. Per l'anno di rilevazione 2023, non sono rilevate le dotazioni strutturali e le attivita' delle strutture territoriali che erogano esclusivamente i seguenti tipi di assistenza:
a) attivita' di Ospedale di comunita';
b) attivita' di Centrale operativa territoriale;
c) attivita' di Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.).
6. Per l'anno di rilevazione 2023, i dati di attivita' degli istituti o centri di riabilitazione sono inviati con il modello RIA.11, di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), - Quadri F, G, H e I entro il 31 gennaio 2024.
7. Il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006 e' abrogato dal 1° febbraio 2024.
Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 22 dicembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 261