Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 5 febbraio 2024 |
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, nonche' nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022 nei territori dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani. (Ordinanza n. 1067). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 853 del 24 gennaio 2022 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle Province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2022 con cui gli effetti dello stato di emergenza in argomento, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Cattolica Eraclea, in Provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in Provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in Provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in Provincia di Trapani, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022 con la quale lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, e' stato prorogato per dodici mesi; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, e' integrato di euro 23.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attivita' di cui alle lettere b) e c) dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 con cui la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, e' integrata di euro 35.600.000,00 a valere sulle disponibilita' relative all'annualita' 2023 del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo; Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per attivare gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono state rese disponibili solo con l'adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, per cui si rende necessario prevede nello schema di ordinanza, che entro sessanta giorni dall'adozione della stessa il soggetto responsabile provvede ad integrare il Piano degli interventi; Considerato che con nota in data 28 dicembre 2023, in vigenza quindi dello stato di emergenza, il Commissario delegato ha inviato per l'approvazione del Dipartimento della protezione civile una rimodulazione del Piano degli interventi, a valere sulle risorse stanziate con la richiamata delibera del Consiglio dei ministri in data 16 marzo 2023 e che tale rimodulazione e' in fase istruttoria da parte degli uffici del Dipartimento della protezione civile; Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi approvati o pianificati e ancora non ultimati; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario
1. La Regione Siciliana e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 853 del 24 gennaio 2022, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 853/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il soggetto responsabile provvede, altresi' al completamento degli interventi: contenuti nella rimodulazione del Piano degli interventi in istruttoria alla data di adozione della presente ordinanza, previa approvazione del Dipartimento della protezione civile; di cui alla lettera d), comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018 con le risorse stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 predisponendo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un'integrazione del Piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. Le eventuali somme relativi ad interventi non approvati dal Dipartimento della protezione civile, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 853/2022. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di cui al comma 2 una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 6334, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 853/2022, che viene al medesimo intestata fino al 29 dicembre 2025. Le eventuali somme non attribuite a interventi approvati dal Dipartimento della protezione civile, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10. 6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 853/2022. 7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita' speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione. 8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate indicando almeno: lo stato di attuazione, la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticita' - l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori, le economie maturate. 9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita' speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalita' di cui al comma 10. 10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile. 12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione conclusiva. 13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione. 14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2024
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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