Gazzetta n. 20 del 25 gennaio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2023
Disciplina dei processi di mobilita' fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato art. 29-bis;
Visto il comma 1 dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato da ultimo dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed il comma 1.1 dello stesso art. 30, inserito dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 che disciplinano l'istituto della «mobilita' volontaria», che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, prevedendo, in determinate fattispecie, il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e stabilendo in materia, per gli enti locali e per il servizio sanitario nazionale, specifiche discipline e, per il personale della scuola, la conferma delle disposizioni vigenti;
Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice civile, configurandosi la predetta fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni;
Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico;
Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono che il passaggio in altra amministrazione del dipendente e' disposto nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza e che, salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;
Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del personale in disponibilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 con cui, in attuazione del citato 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati definiti i criteri generali per l'equiparazione tra le aree e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione nonche' le tabelle di corrispondenza tra i rispettivi livelli economici previsti dai contratti collettivi vigenti alla data di emanazione dello stesso decreto del Presidente del consiglio dei ministri;
Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede la stipula di appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza;
Rilevato che, in attuazione del predetto art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento alla contrattazione relativa ai trienni 2016-2018 e 2019-2021 sono stati definiti i nuovi comparti di contrattazione con accorpamento, in taluni casi, di preesistenti comparti e che i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 hanno modificato sia i previgenti sistemi di classificazione del personale sia le previgenti strutture della retribuzione attribuendo trattamenti tabellari e differenziali stipendiali che assumono, a parita' di inquadramento, valori diversi per ciascun CCNL;
Rilevato che, conseguentemente, al fine di consentire la definizione di corrispondenze coerenti con tale nuovo assetto, si rende necessario emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Ritenuto di confermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali, i principi generali posti a base del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, secondo cui per individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale e' necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l'equiparazione tra le aree e le categorie di inquadramento del personale mediante il confronto tra gli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed alle famiglie professionali, indicati nelle declaratorie delle medesime aree e categorie nonche' nei contratti collettivi nazionali integrativi;
Ritenuto di dover disciplinare i criteri generali della corrispondenza tra i rispettivi livelli economici previsti dai contratti collettivi tenendo conto dei nuovi sistemi di classificazione del personale e delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione alla fase di primo inquadramento, rinviando ad una successivo decreto la disciplina di tali criteri con riferimento ai differenziali stipendiali che saranno conseguiti per effetto delle progressioni economiche da attuarsi secondo le nuove discipline introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al predetto triennio;
Considerato che l'equiparazione tra le aree e le categorie di inquadramento del personale interessato ai processi di mobilita' volontaria di cui trattasi deve essere comunque accertata dall'amministrazione all'atto dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonche' dei criteri definiti dal presente decreto;
Ritenuto altresi' di confermare il criterio secondo cui le determinazioni per l'effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita' volontaria devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l'individuazione del livello economico di inquadramento;
Stabilito che, alla luce della predetta nuova disciplina contrattuale, la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base del criterio della prossimita' degli importi complessivi della retribuzione tabellare e dei differenziali stipendiali di prima applicazione previsti dai nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto di destinazione;
Rilevato altresi' che le corrispondenze stabilite dal presente decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento in posizioni professionali il cui accesso e' riservato al pubblico concorso;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente»;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale per le finalita' ivi previste le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione, di cui il citato piano triennale dei fabbisogni del personale ne costituisce apposita sezione;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 1-bis, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree prevedendo, altresi', che la contrattazione collettiva individui un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione, e che le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;
Visto il CCNQ del 3 agosto 2021 per la definizione dei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il predetto triennio 2019-2021 relativi al personale non dirigenziale dei comparti Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, sanita', ed in particolare la disciplina dell'ordinamento professionale e della retribuzione tabellare e dei differenziali stipendiali;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, e, in particolare, l'art. 32, che prevede le corrispondenze professionali in caso di mobilita';
Ritenuto di non considerare nel presente decreto il personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in quanto il relativo trattamento economico per il triennio 2019-2021 e' ancora in corso di definizione, nonche' i dipendenti dell'ENAC, dell'AGID e degli enti pubblici di ricerca per i quali non e' stato ancora definito il nuovo sistema di classificazione;
Ritenuto opportuno, in ragione della specificita' dell'ordinamento professionale, escludere dall'ambito di applicazione del presente decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento professionale di alcuni contratti collettivi, nonche' i profili professionali di ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in materia di mobilita' e, ove compatibili, i criteri del presente decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui il Sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con cui ilo Ministro senza portafoglio Sen. Paolo Zangrillo e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 26 luglio 2023;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative con nota 68420 in data 31 ottobre 2023;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto ha la finalita' di disciplinare i processi di mobilita' fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.
2. I criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti e non trovano applicazione al personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nonche' al personale dell'ENAC, dell'AGID e degli enti pubblici di ricerca.
3. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C e' inquadrato nell'area professionale piu' elevata prevista nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 adottati da ciascuna amministrazione.
 
Art. 2

Criteri di inquadramento

1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le aree e le categorie previste per le amministrazioni di provenienza e di destinazione, mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, delle competenze professionali, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle declaratorie delle medesime aree e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.
2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita' volontaria deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni previste per le aree e categorie di provenienza e di destinazione.
3. La mobilita' volontaria del personale inquadrato nell'ulteriore area di elevata qualificazione prevista dall'art. 52, comma 1-bis, del legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' consentita, tenuto conto della specifica e differente disciplina ordinamentale e del trattamento economico di tale nuova area, nei limiti delle posizioni di elevata qualificazione previste nei relativi piani dei fabbisogni, a valere sulle facolta' assunzionali, oppure, limitatamente al trattamento accessorio, sui rispettivi fondi ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali.
4. La corrispondenza tra i livelli economici nell'ambito dell'area o categoria di inquadramento giuridico e' individuata sulla base del confronto tra il trattamento economico di provenienza, in godimento da parte del dipendente all'atto del trasferimento, e quello dell'amministrazione di destinazione, prendendo come riferimento l'importo complessivo della retribuzione tabellare e del differenziale stipendiale attribuito in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione o corrispondente voce retributiva secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali. Al dipendente trasferito e' attribuito un trattamento economico, composto dalla retribuzione tabellare dell'area o categoria di inquadramento ai sensi dei commi 1 e 2 e dal differenziale stipendiale dell'amministrazione di destinazione, o corrispondente voce retributiva. Tale differenziale e' individuato mediante approssimazione per eccesso del valore risultante dalla differenza tra il complessivo trattamento economico di provenienza e il tabellare di destinazione come determinato ai sensi del precedente periodo.
5. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria prevista dall'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'eventuale maggior onere derivante dall'arrotondamento per eccesso di cui al comma precedente e' compensato a valere sulle facolta' assunzionali dell'amministrazione di destinazione, previste a legislazione vigente. Nel caso in cui l'approssimazione per eccesso non sia applicabile nell'ambito dell'area di inquadramento, l'individuazione del nuovo differenziale previsto per l'amministrazione di destinazione avviene mediante approssimazione per difetto.
 
Art. 3

Trattamento economico e previdenziale

1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta salva l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti mantengono:
a. il trattamento economico fondamentale e accessorio ove piu' favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facolta' assunzionali;
b. la facolta' di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
 
Art. 4

Efficacia

1. Il presente decreto e' da riferire alla vigente disciplina contrattuale e trova attuazione in sede di prima applicazione dei nuovi sistemi di classificazione del personale e fino all'applicazione da parte delle amministrazioni della nuova disciplina prevista per le progressioni economiche dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021. Ai i successivi adeguamenti, si provvede secondo la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 5

Regioni a statuto speciale e Province autonome
di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai processi di mobilita' che coinvolgono, ove previsti, gli specifici comparti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 novembre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
Zangrillo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3331