Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013810/XVJ/CE/C del 10 gennaio 2024, l'esplosivo denominato «bi-directional destruct charge (BDDC)» e' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0048 1.1D, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 13 maggio 2016.
In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0031 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento puo' essere fabbricato nella quantita' contraddistinta dai seguenti seriali identificativi S/N: 00001, 00002, 00004, 00005, 00006, 00008, 00009, 00011, 00013.
L'esplosivo denominato «interrupter» e' classificato nella V categoria - gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0384 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 6 maggio 2019.
In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0032 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento puo' essere fabbricato nella quantita' contraddistinta dai seguenti seriali identificativi S/N: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0010, 0012, 0013, 0014, 0016, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029.
L'esplosivo denominato «flexible confined detonating cord assembly (FCDCA)» e' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0410 1.4D, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 10 settembre 2020.
In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0030 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento puo' essere fabbricato nella quantita' contraddistinta dai seguenti seriali identificativi:
P/N D11963-1 con S/N: 000001, 000002, 000004, 000007, 000008;
P/N D11963-2 con S/N: 000014, 000016, 000017, 000018, 000019;
P/N D11963-3 con S/N: 000021, 000022, 000023, 000024, 000026, 000027;
P/N D11963-4 con S/N: 000032, 000034, 000036, 000038, 000039, 000040.
L'esplosivo denominato «initiator detonator booster assembly (IDBA)» e' classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed iscritto nell'allegato A al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0456 1.4S, assegnato dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d'America in data 30 ottobre 2019.
In accordo a quanto indicato nel modulo G (conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico) n. 0080.EXP.21.0029 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 16 settembre 2021, l'esplosivo in argomento puo' essere fabbricato nella quantita' contraddistinta dai seguenti seriali identificativi S/N: 00003, 0004, 00006, 00010, 00012, 00013, 00016, 00017, 00018, 00019, 00020, 00021, 00022, 00024, 00025, 00026, 00027, 00028, 00029, 00030, 00031, 00033.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 2008, su tali detonatori devono essere riportati gli elementi di marcatura sicura indicati nella relazione tecnica allegata all'istanza.
Per gli esplosivi sopra elencati il sig. Salvatore Spinosa, titolare in nome e per conto della societa' «Avio S.p.a.» delle licenze ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in Colleferro (RM) - via Ariana km 5,200, ha presentato la citata documentazione dalla quale risulta che i prodotti in argomento sono fabbricati presso lo stabilimento della ditta «Ensign-Bickford Aerospace & Defense» sito in Simsbury, CT 06070, U.S.A..
Tali prodotti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilita' degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Sull'imballaggio degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonche' gli estremi del presente provvedimento di classificazione.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.