Gazzetta n. 15 del 19 gennaio 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2023
Definizione dei termini e delle modalita' del trasferimento di funzioni e documentazione dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale», e, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera d), che prevede che l'Agenzia medesima e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto;
Visto, altresi', l'art. 17, commi 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 82 del 2021, che rinvia all'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei termini e delle modalita', mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, per il trasferimento delle funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 82 del 2021, nonche' per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del medesimo e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie e umane da parte delle amministrazioni cedenti, nonche' affida alle amministrazioni cedenti la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), del medesimo art. 17, prevedendo che a decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite;
Visto, altresi', l'art. 18, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, il quale prevede che le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi dello stesso decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 222, recante:
«Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 223, recante:
«Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 17, comma 5, del decreto-legge n. 82 del 2021, secondo i termini e le modalita' definite nel presente decreto;
Vista la nota di assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 36962 del 7 settembre 2023;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, i termini e le modalita' per assicurare, mediante opportune intese, il trasferimento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale delle funzioni gia' assicurate dal Ministero dell'economia e delle finanze, quale Autorita' competente, in collaborazione con Banca d'Italia e Consob, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, nonche' per il trasferimento della relativa documentazione, anche classificata, e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie da parte dell'amministrazione cedente.
2. Il presente decreto fissa, altresi', i termini per il trasferimento in capo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021.
 
Art. 2

Trasferimento di funzioni

1. A decorrere dalla data di efficacia del presente decreto, vengono trasferite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualita' di Autorita' nazionale competente NIS di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2018, tutte le funzioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, gia' assicurate, nel settore bancario e nel settore infrastrutture dei mercati finanziari, dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con Banca d'Italia e Consob, ai sensi delle disposizioni vigenti.
 
Art. 3

Trasferimento della documentazione

1. Il trasferimento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento, si conclude entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni in materia di tutela delle informazioni classificate.
 
Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze svolge una ricognizione delle risorse, anche in conto residui, dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e dei rapporti contrattuali in corso, connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento.
2. La ricognizione e' comunicata all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro dieci giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al presente comma, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale subentra, alle stesse condizioni, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalita', nuovi contratti.
4. Fino alla data di subentro dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nei rapporti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad adottare gli atti contabili necessari su richiesta dell'Agenzia medesima.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.
Roma, 24 novembre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
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