Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2023, n. 180
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 20;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE)»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'articolo 33, comma 5-sexies;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi»;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e, in particolare, l'articolo 6;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 4, ai sensi del quale il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica», nonche' gli articoli 12 e 13;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;
Informate le Organizzazioni sindacali in data 24 luglio 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128

1. Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e' sostituito dal seguente: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ed energetica»;
2) al comma 2, le parole «Ministro della transizione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
c) all'articolo 2:
1) al comma 1, lettera a), le parole «dieci direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dodici direzioni generali»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC);
b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC);
c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF);
d) direzione generale tutela della biodiversita' e del mare (TBM).»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB);
b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA);
c) direzione generale valutazioni ambientali (VA);
d) direzione generale sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (SPC).»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA);
b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF)»;
5) al comma 6, lettera b), le parole «del settore pubblico» sono soppresse;
6) al comma 8, le parole «convocazione della» e la parola «temporaneo» sono soppresse;
7) al comma 9, lettera e), dopo le parole «sul piano interno,» sono inserite le seguenti: «in collaborazione con il DiAG e»;
8) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
«9-bis. Ciascun dipartimento svolge attivita' di studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie di competenza, al fine di assicurare gli elementi conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Ministero.»;
9) al comma 12, dopo le parole «in house» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle societa' controllate, degli enti e dei soggetti vigilati» e le parole da «dei requisiti richiesti» fino a «agenzie vigilate» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa europea e nazionale»;
d) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversita'; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «coordinamento della gestione degli atti convenzionali con enti e societa'» sono inserite le seguenti: «o altri soggetti istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 12»;
4) al comma 5, dopo le parole «Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)» sono inserite le seguenti: «, al Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM)» e dopo le parole «le politiche di coesione,» sono inserite le seguenti: «i programmi e»;
5) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC, la gestione unitaria delle attivita' relative al contenzioso del Ministero secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis).
8-ter. Presso il Dipartimento e' istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui e' preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;
e) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell'economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle risorse idriche e gestione dei distretti idrografici; esercizio e attuazione delle direttive nel settore della fornitura e della distribuzione di acqua potabile; coordinamento delle autorita' di bacino distrettuale; valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza statale; politiche per la eco-sostenibilita' dei prodotti e dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni ambientali.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 5, la parola «collabora» e' sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;
4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Presso il Dipartimento e' istituita una segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui e' preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale di cui alla allegata tabella A.»;
f) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilita' e continuita' degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitivita' energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilita' sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore energetico e in materia di geo risorse; economicita' e sicurezza del sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza; infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari; regolamentazione delle infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico; servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse; programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonche' di promozione di nuove tecnologie per la transizione energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento della qualita' dell'aria.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 5, la parola «collabora» e' sostituita dalle seguenti: «partecipa alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di propria competenza, in collaborazione»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio trasversale a ciascuna direzione generale, alla elaborazione delle strategie per la transizione e la competitivita' del sistema energetico nazionale e al disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione delle predette strategie, nonche' al coordinamento delle azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.»;
g) all'articolo 6:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «risorse umane e acquisti (RUA)» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC)»;
2.2) alla lettera a), le parole da «procedimenti di riconoscimento» a «requisiti previsti» sono soppresse;
2.3) alla lettera b), le parole «protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679;» sono soppresse;
2.4) alla lettera d), la parola «tecnologici» e' sostituita dalla seguente: «tecnici»;
2.5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) gestione unitaria delle attivita' relative al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera a), fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma 2;»;
2.6) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' elaborazione del Piano integrato di attivita' e organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
2.7) alla lettera h), le parole da «individuazione del fabbisogno» a «gestione unificata» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera g), individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi di acquisito»;
2.8) dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei, tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la cultura ambientale ed energetica.»;
h) all'articolo 7:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale innovazione tecnologica»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)» sono sostituite dalle seguenti: «innovazione tecnologica (ITEC)»;
2.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) promozione dell'innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilita' dei flussi informativi interni al Ministero, riorganizzazione dei processi, promozione degli open data, coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti informatiche, dei dati e dei servizi web;»;
2.3) alla lettera g), le parole «supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «gestione delle relative procedure di acquisto»;
2.4) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) attivita' relative ai sistemi digitali di monitoraggio interno al Ministero.»;
i) all'articolo 8:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «attivita' europea e internazionale (AEI)» sono sostituite dalle seguenti: «affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)»;
2.2) alla lettera a), prima delle parole «partecipazione del Ministero» sono inserite le seguenti: «collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della»;
2.3) alla lettera c), dopo le parole «di Oslo» sono inserite le seguenti: «e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»;
2.4) dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
«c-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere diplomatico;»;
2.5) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) supporto tecnico per la predisposizione dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;
2.6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) strategia per lo sviluppo sostenibile in sede nazionale, europea e internazionale, nonche' verifica dell'attuazione della medesima in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli altri strumenti internazionali;»;
2.7) dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
«g-bis) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;»;
2.8) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle relative al Fondo italiano per il clima istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
2.9) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
«h-bis) sviluppo di strumenti per la finanza sostenibile e la green economy;
h-ter) promozione delle iniziative e degli interventi in materia di bioeconomia;»;
2.10) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
«i-bis) coordinamento della partecipazione del Ministero ai programmi europei a gestione diretta della Commissione europea, con particolare riferimento alla funzione di punto di contatto nazionale del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali competenti per materia.»;
l) all'articolo 9:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «patrimonio naturalistico e mare (PNM)» sono sostituite dalle seguenti: «tutela della biodiversita' e del mare (TBM)»;
2.2) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»;
a-ter) progetti e iniziative in materia di educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h-bis) e di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g);»;
2.3) la lettera e) e' soppressa;
2.4) alla lettera h):
2.4.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.4.2) dopo le parole «decisioni dell'UE» sono inserite le seguenti: «nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo nell'»;
2.4.3) dopo le parole «con gli organismi» inserire le seguenti: «europei e»;
2.5) dopo la lettera i), e' inserita la seguente:
«i-bis) supporto tecnico per la partecipazione al CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;»;
2.6) alla lettera m), le parole «Direzione generale valutazioni ambientali (VA)» sono sostituite dalla seguente: «PIF»;
m) all'articolo 10:
1) alla rubrica, dopo le parole «economia circolare» sono aggiunte le seguenti: «e bonifiche»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «(EC)» sono sostituite dalle seguenti: «e bonifiche (ECB)»;
2.2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la responsabilita' estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto»;
2.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)»;
c-ter) vigilanza sui consorzi e sui sistemi autonomi di gestione dei rifiuti;»;
2.4) la lettera d) e' soppressa;
2.5) alla lettera e):
2.5.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.5.2) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;
2.5.3) le parole «Direzione generale attivita' europea ed internazionale» sono sostituite dalla seguente: «AEIF»;
2.6) le lettere f) e g) sono soppresse;
2.7) alla lettera h), la parola «ITC» e' sostituita dalla seguente: «ITEC»;
2.8) la lettera i) e' soppressa;
2.9) alla lettera l), le parole «Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica» sono sostituite dalla seguente: «DEE»;
2.10) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:
«l-bis) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e controllo di interventi;
l-ter) finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani;
l-quater) programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi di bonifica in materia di amianto;
l-quinquies) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la riqualificazione dei siti;
l-sexies) titolarita' ed esercizio delle azioni e degli interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonche' delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e dalle altre direzioni generali;
l-septies) gestione dei contenziosi in tema di danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto a ecomafie in tutto il territorio nazionale;
l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per le materie di competenza.»;
n) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «e delle risorse idriche (USSRI)» sono sostituite dalle seguenti: «e delle acque (USSA)»;
2.2) alla lettera a), le parole «ivi inclusa la realizzazione di» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli»;
2.3) alla lettera b), la parola «eco-compatibile» e' sostituita dalla seguente: «sostenibile»;
2.4) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi»;
2.5) alla lettera d), dopo le parole «alla partecipazione del Ministro alle» sono inserite le seguenti: «conferenze istituzionali permanenti delle» e le parole «autorita' di distretto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di bacino distrettuale»;
2.6) alla lettera f), dopo le parole «infrastrutture critiche» sono inserite le seguenti: «per la fornitura e la distribuzione dell'acqua potabile» e la parola «ITC» e' sostituita dalla seguente: «ITEC»;
2.7) le lettere g), h), i), l), m) sono soppresse;
2.8) alla lettera n):
2.8.1) la parola «AEI», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.8.2) dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;
2.8.3) dopo le parole «con gli organismi» sono inserite le seguenti: «europei e»;
2.9) alla lettera o), le parole «in materia ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «nelle materie di competenza»;
2.10) alla lettera p), le parole «e profili di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «per le materie di competenza»;
o) all'articolo 12, comma 1:
1) alla lettera c), dopo le parole «VIA statale nonche'» e' inserita la seguente: «autorizzazioni»;
2) alla lettera d), la parola «AEI», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «AEIF» e dopo le parole «decisioni dell'UE;» sono inserite le seguenti: «supporto all'Ufficio legislativo nell'»;
3) la lettera g) e' soppressa;
p) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Direzione generale sostenibilita' dei prodotti e dei consumi). - 1. La Direzione generale sostenibilita' dei prodotti e dei consumi (SPC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) politiche integrate di prodotto e di eco-sostenibilita' dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (acquisti pubblici verdi);
b) attuazione e implementazione del sistema dei criteri ambientali minimi (CAM);
c) promozione dell'eco-progettazione e dell'eco-innovazione;
d) riconoscimento del marchio Ecolabel e delle certificazioni ambientali, nonche' processi di adesione al sistema europeo di eco-gestione e audit (EMAS);
e) promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale;
f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti, nonche' promozione dell'uso sostenibile dei medesimi;
g) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle materie di competenza, dando informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza.»;
q) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi). - 1. La Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, per gli aspetti relativi:
1) alla gestione e allo sviluppo delle fonti primarie di energia convenzionale, rinnovabile e nucleare;
2) alla diversificazione delle fonti e delle tecnologie energetiche e geominerarie;
3) alla tutela e alla promozione delle filiere tecnologiche nazionali o importate, con particolare riferimento alle filiere relative a materie prime critiche;
b) tutela dell'integrita' delle filiere energetiche, nonche' sviluppo minerario nazionale;
c) autorizzazioni in materia di infrastrutture a mezzo di reti energetiche per la trasmissione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di competenza statale;
d) autorizzazioni per impianti di produzione di energia da qualunque fonte primaria, anche rinnovabile, di competenza statale;
e) concessioni di trasmissione, trasporto, dispacciamento e distribuzione dell'energia;
f) sicurezza degli approvvigionamenti con riferimento alla diversificazione delle fonti primarie di origine nazionale, anche off-shore;
g) scorte energetiche strategiche, piani di sicurezza energetica con altri Stati membri; piani di emergenza e di intervento in caso di crisi del sistema energetico, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 7;
h) autorizzazioni relative agli stoccaggi di gas metano, alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo, nonche' alla adduzione del gas naturale liquefatto (GNL);
i) impianti strategici di lavorazione e depositi dei prodotti petroliferi, ivi inclusa la logistica primaria dei prodotti medesimi, e dei carburanti alternativi;
l) relazioni, per le materie di competenza, con le associazioni e le imprese dei settori di competenza, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., nonche' con le istituzioni e gli enti nazionali ed europei di settore;
m) rapporti con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare sull'intero territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture, anche mediante la stipula di intese e accordi;
n) statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;
o) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
p) cura dei rapporti con le organizzazioni e gli organismi internazionali, nonche' con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attivita', in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, e rapporti multilaterali con organizzazioni internazionali e agenzie nel settore energetico e delle materie prime; promozione di tecnologie energetiche italiane all'estero;
q) nuove tecnologie sostenibili nel settore minerario e per l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; decommissioning degli impianti e riuso dei medesimi per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione, per gli aspetti di competenza, ai processi di pianificazione dell'uso del mare;
r) funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse nella sua articolazione centrale e periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare; programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle predette attivita' ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
s) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria; rilascio dei titoli minerari per le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e attuazione delle pianificazioni per la transizione energetica per la sostenibilita' delle attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi;
t) servizi tecnici di geomonitoraggio, di analisi e di sperimentazione;
u) funzioni e compiti di ufficio unico per gli espropri in materia di energia;
v) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti delle aliquote di prodotto e accordi con le regioni per l'utilizzazione delle royalties a favore dei territori;
z) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.»;
r) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche). - 1. La Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE) svolge le funzioni di competenza del Ministero, anche in materia di sviluppo e promozione non finanziaria degli investimenti in decarbonizzazione e in sicurezza energetica, nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF, relativamente:
1) alla gestione e allo sviluppo di vettori energetici, ivi incluso il gas naturale;
2) al coordinamento dei vettori energetici di cui al numero 1) con le fonti primarie di energia;
3) alla diversificazione dei vettori energetici di cui al numero 1) e alla integrazione dei medesimi nel sistema energetico;
4) allo sviluppo delle infrastrutture nell'ottica della promozione di investimenti in decarbonizzazione, sicurezza ed economicita' dei prezzi delle energie;
b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, sviluppo delle reti energetiche di trasmissione, trasporto e distribuzione dell'energia, ivi inclusa la approvazione dei piani decennali di sviluppo delle reti e l'integrazione dei sistemi energetici;
c) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, lettera f), sicurezza degli approvvigionamenti; diversificazione delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia; attivita' inerenti la protezione delle infrastrutture critiche energetiche da minacce fisiche e cibernetiche; supporto alla ITEC relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
d) strumenti di mercato per la promozione delle fonti rinnovabili come vettori energetici; sviluppo dei sistemi energetici distribuiti, dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della domanda al mercato;
e) produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno e relativi sistemi incentivanti;
f) produzione, trasporto e stoccaggio di gas verdi, incluso il biometano;
g) mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e mercato dei prodotti petroliferi;
h) misure per l'approvvigionamento, anche a termine, delle risorse funzionali alla sicurezza e all'adeguatezza dei sistemi energetici, ivi inclusi i sistemi di accumulo dell'energia;
i) in collaborazione con la DEE, integrazione negli usi finali delle energie secondarie nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, anche con riferimento ai settori hard-to-abate e alla mobilita' pesante terrestre, marittima e dell'aviazione civile;
l) monitoraggio dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas e dei prezzi dei prodotti petroliferi;
m) politiche e strumenti di riduzione della CO2, ivi compresa la disciplina delle attivita' di cattura, trasporto e stoccaggio della CO2;
n) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;
o) relazioni, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, i concessionari di servizio pubblico, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' con le istituzioni e gli enti europei di settore;
p) rapporti con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A.;
q) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali delle forniture;
r) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attivita' in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF;
s) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza.
2. Presso la direzione generale operano il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001, in qualita' di organo tecnico consultivo, il Comitato per l'emergenza petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.»;
s) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Direzione generale domanda ed efficienza energetica). - 1. La Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF, relativamente alla gestione e allo sviluppo degli usi finali nei settori industriale, terziario, agricolo e civile e alla diversificazione delle tecnologie nei predetti settori;
b) mobilita' sostenibile; mobilita' elettrica e carburanti alternativi, ivi compresi biocarburanti ed e-fuel; gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, rete di distribuzione dei carburanti in rapporto alle esigenze di mobilita' sostenibile, infrastrutture di ricarica elettrica;
c) efficienza energetica in tutti i settori di impiego e sistemi di qualificazione e normazione tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia; incentivazione, anche di livello europeo, per il risparmio e l'efficienza energetica; etichettatura energetica;
d) misure di incentivazione per l'efficienza energetica a finanziamento statale e gestione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
e) mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, nonche' monitoraggio e affordability dei relativi prezzi;
f) misure di tutela dei consumatori energetici, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, e misure di contrasto alla poverta' energetica;
g) gestione e trasporto dei materiali radioattivi, indirizzi e monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti nucleari dismessi e deposito nazionale dei rifiuti nucleari; individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con la ECB, di misure per la corretta gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito derivanti dalla passata stagione di produzione di energia elettrica da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma nazionale;
h) promozione e gestione di accordi e di intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di ricerca europei e internazionali finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia e alla non proliferazione nucleare e allo sviluppo tecnologico; osservatorio sulle tecnologie nucleari;
i) analisi, monitoraggio e studi nei settori di competenza; relazioni con organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei settori di competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti, stipulati in coordinamento con il DiAG;
l) cura e sviluppo delle relazioni istituzionali, per le materie di competenza, con associazioni e imprese, con l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' con le istituzioni e gli enti europei di settore;
m) rapporti, per quanto di competenza, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., Acquirente Unico S.p.A., Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A., l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, nonche' con la Societa' gestione impianti nucleari - Sogin S.p.A.;
n) promozione, nelle materie di competenza, di intese e accordi con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali per assicurare su tutto il territorio nazionale l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative negli ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e l'omogeneita' dei livelli essenziali delle forniture;
o) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei propri settori di attivita' in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF;
p) collaborazione con la AEIF nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa europea sul piano interno nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle materie di competenza.
2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e il Comitato tecnico consultivo biocarburanti istituito ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.»;
t) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Direzione generale programmi e incentivi finanziari»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole «incentivi energia (IE)» sono sostituite dalle seguenti: «programmi e incentivi finanziari (PIF)»;
2.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della "intensita' di carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 1, lettera m);»;
2.3) la lettera c) e' soppressa;
2.4) alla lettera e), le parole «emobility manager» sono soppresse;
2.5) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica;
e-ter) relazioni con le organizzazioni europee e internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita' della direzione in coordinamento con la FTA, la MIE e la DEE;»;
2.6) alla lettera f), la parola «AEI», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «AEIF»;
2.7) alla lettera h), le parole «esercizio delle funzioni di autorita' di gestione dei» sono sostituite dalle seguenti: «gestione di»;
2.8) alla lettera l):
2.8.1) le parole «gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi, direttive e» sono soppresse;
2.8.2) dopo le parole «- ENEA» sono inserite le seguenti: «e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza»;
2.8.3) dopo le parole «GSE S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A.»;
2.9) alla lettera n), le parole «alle direzioni generali del Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «a FTA, MIE e DEE»;
2.10) alla lettera o), le parole da «attivita' di valutazione» a «in materia» sono soppresse;
u) all'articolo 16:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Capitanerie di porto e Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri»;
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso il Ministero opera il Reparto ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze funzionali del Ministro per le attivita' di tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera relativamente alle attivita' svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.»;
3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «attribuite al Ministero,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle di sicurezza energetica,» e le parole «transizione ecologica»» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza energetica»;
v) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.»;
z) all'articolo 19, comma 2, le parole «risorse umane e acquisiti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, risorse umane e contenzioso»;
aa) all'articolo 22:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, dopo le parole «istituzionali, istruisce» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 1,»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.»;
2) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;
3) al comma 4, dopo le parole «in ambito internazionale» sono inserite le seguenti: «ed europeo»;
4) il comma 5 e' abrogato;
5) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. L'Ufficio di gabinetto puo' dotarsi di un direttore di gabinetto e di uno o piu' dirigenti di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella A.»;
6) al comma 7, le parole da «in materia» a «annuali del Ministro,» sono soppresse e dopo le parole «sedi nazionali» sono inserite le seguenti: «, europee»;
bb) all'articolo 23:
1) al comma 1, le parole «esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri»;
2) al comma 2:
2.1) le parole «coordina l'attivita' relativa» sono sostituite dalla seguente: «sovrintende»;
2.2) le parole «giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale iva inclusa» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, nonche' cura»;
2.3) le parole «, per l'esame dei provvedimenti di competenza,» sono soppresse;
cc) all'articolo 24, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro al CITE, in raccordo con il DiAG.»;
dd) all'articolo 26:
1) al comma 2, le parole «iscritto in appositi albi professionali» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69»;
2) al comma 3, le parole da «, sovrintende» a «dell'intero Ministero» sono soppresse;
ee) all'articolo 28:
1) al comma 1, la parola «centodieci» e' sostituita dalla seguente: «centoquaranta» e dopo le parole «dagli stanziamenti di bilancio» sono aggiunte le seguenti: «, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unita', di consiglieri, esperti e consulenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominati»;
2) al comma 2, la parola «dieci» e' sostituita dalla seguente: «quindici» e la parola «ventisei» e' sostituita dalla seguente: «trentuno»;
ff) all'articolo 29:
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole «Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;» sono inserite le seguenti: «per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo della segreteria tecnica, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;»;
1.2) dopo le parole «per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,» sono inserite le seguenti: «per il Capo della segreteria del Ministro, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo della segreteria tecnica alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale del Ministero,»;
1.3) le parole «per il Capo della Segreteria Tecnica,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «al Capo della segreteria del Ministro e» sono soppresse e le parole «al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottanta»;
3) al comma 4, le parole «Ai dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti di prima ovvero seconda fascia»;
gg) all'articolo 30, i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
hh) la tabella A e' sostituita dalla seguente:
«Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

* di cui numero 2 incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 1 in caso di nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis, del presente regolamento.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista) e' pubblicata nella Gazz. Uff.
20 febbraio 1963, n. 49.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986,
n. 162 - S.O. n. 59.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato), pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 agosto 1997, n. 279 - S.O. n. 166:
«Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte,
su proposta del dirigente generale responsabile, con
decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1999,
n. 193.
- Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica
dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali; c-bis) politiche
di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente
delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico; c-ter) coordinamento delle misure
di contrasto e contenimento del danno ambientale e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono
trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti
dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le
funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59',
sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti
al ministero delle politiche agricole in materia di polizia
forestale ambientale.».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.».
«Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla
cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi
dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate
da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di
cui al periodo precedente si provvede ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Il ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del governo di cui all'articolo 11.».
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un
consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive
nei confronti del direttore generale e del comitato
direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato
direttivo sia composto di quattro membri, di cui due
designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo
statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze
degli organismi sopra indicati e la loro durata,
nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03,
comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri.
Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
«Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia
svolge in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite
dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del
ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo
88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui
all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra
nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe -
RID.».
«Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazz. Uff.
13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
maggio 2001, n. 112.
- Si riporta l'articolo 20 della legge 31 luglio 2002,
n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata
nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189:
«Art. 20 (Istituzione del Reparto ambientale marino).
- 1. Al fine di conseguire un piu' rapido ed efficace
supporto alle attivita' di tutela e di difesa dell'ambiente
marino e costiero, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto
ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di
porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.
- Si riporta il testo del comma 503 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. del 27
dicembre 2006, n. 299:
«503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture, e' autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al
fine di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, societa' e organismi di
diritto pubblico che svolgono attivita' nel medesimo
settore della SOGESID Spa.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a
norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2007, n.
142.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi
operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2007 n. 158 - S. O.
n. 157.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13
agosto 2007 n. 187.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009 - S.O. n.
197.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 31 dicembre 2009, n. 245.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea INSPIRE), e' pubblicato nella Gazz. Uff.
9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O.:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti).
- (omissis)
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(omissis).».
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265.
- Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249
(Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti
petroliferi), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio
2013, n. 22.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2012, n. 63.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4
gennaio 2013 n. 3.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013 n. 80.
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2016 n.
132.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18
luglio 2016 n. 166.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016 n. 213.
- La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
14 agosto 2017, n. 189.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 9 giugno 2018, n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia
di famiglia e disabilita'), convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 agosto 2018 n. 188:
«Art. 2 (Riordino delle competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). -
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza
ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di cui al
comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono
sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa" ;
b) al comma 2, le parole: su proposta del Ministro
per la coesione territoriale," sono sostituite dalle
seguenti: " , sulla proposta del Ministro delegato per il
Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» a "Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" sono sostituite
dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato
per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La
segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.".
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia'
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa
e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di
coordinamento interministeriale proprie della Presidenza
del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le
parole "di concerto con la struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la
Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il comma 9 et
abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del
Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il
dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di
programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei
ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare".
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c)
sono inserite le seguenti: "c-bis) politiche di promozione
per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse,
fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo
economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;";
b) all'articolo 37, comma 1, le parole: comma
5-bis," sono soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si provvede alla puntuale
quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da
allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il
presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e disponibili, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il
triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma
5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, si
provvede ad adeguare le strutture organizzative del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti
per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle
funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge
18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella Gazz. Uff. 21
settembre 2019, n. 222:
«Art. 5 (Organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare). - 1. All'articolo
37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma
1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali
definite all'articolo 35 del presente decreto.". Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri
derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale
di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
La dotazione organica dirigenziale del Ministero e'
rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di
livello generale e quarantotto posizioni di livello non
generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al
presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di
organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta
collaborazione, puo' essere adottato con le modalita' di
cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica;" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici
direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della
tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
«Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza
della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, pubblicato nella Gazz. Uff. 9
giugno 2021, n. 136:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e
organizzazione). - 1. Per assicurare la qualita' e la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare la
qualita' dei servizi ai cittadini e alle imprese e
procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a
realizzare la piena accessibilita' alle amministrazioni,
fisica e digitale, da parte dei cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa
alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al
comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e
le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a
tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse
proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le
amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi.
9. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 12 e 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazz. Uff. 11
novembre 2022, n. 264:
«Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica). - 1. Il Ministero della transizione ecologica
assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2:
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della
transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e
dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le
seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole:
"provvedimenti ad essi inerenti;" sono inserite le
seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a
garantire la sicurezza, la flessibilita' e la continuita'
degli approvvigionamenti di energia e a promuovere
l'impiego delle fonti rinnovabili;";
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"(Attribuzioni)";
b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica".
3. Le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della
transizione ecologica" e "Ministero della transizione
ecologica".
3-bis. In relazione alle accresciute attivita'
connesse agli interventi per la sicurezza energetica
nazionale e per la promozione della produzione di energia
da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica e' incrementato fino a un
massimo di trenta unita'. A tale ultimo fine e' autorizzata
la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a
975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della transizione ecologica.».
«Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle
politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme
restando le competenze delle singole amministrazioni, il
coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici
delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e
approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale,
contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal
punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con
particolare riferimento all'archeologia subacquea, al
turismo, alle iniziative a favore della pesca e
dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del
sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte
al miglioramento della continuita' territoriale da e per le
isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla
condizione insulare e alla valorizzazione delle economie
delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello
internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo
strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con
particolare riferimento alle concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le
politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle
Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche
di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e
dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo
e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni
del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi
competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste
all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a
partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con
funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile
alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e
delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti
alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per le politiche del
mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del
Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e
funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione
delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza
triennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli
strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti
e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta
le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e
ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del
Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.».
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O..
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazz.
Uff. 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le
predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle
rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di
soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo
19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non
generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
(omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 , 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 29 e
30 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 128, del 2021, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Funzioni). - 1. Il presente decreto
disciplina l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di seguito denominato
"Ministero". Il Ministero costituisce l'autorita' nazionale
di riferimento in materia ambientale ed energetica, ed
esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di
sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'articolo
35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione
degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi
internazionali.
2.Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica e' di seguito denominato "Ministro".».
«Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per
l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato
in:
a) tre dipartimenti e dodici direzioni generali;
b) uffici di diretta collaborazione del Ministro.
2. I Dipartimenti assumono la denominazione di
Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e
patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo
sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE).
3. Il Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) e' articolato
nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale
generale:
a) direzione generale comunicazione, risorse umane
e contenzioso (CORUC);
b) direzione generale innovazione tecnologica
(ITEC);
c) direzione generale affari europei,
internazionali e finanza sostenibile (AEIF);
d) direzione generale tutela della biodiversita' e
del mare (TBM).
4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e'
articolato nei seguenti quattro uffici di livello
dirigenziale generale:
a) direzione generale economia circolare e
bonifiche (ECB);
b) direzione generale uso sostenibile del suolo e
delle acque (USSA);
c) direzione generale valutazioni ambientali (VA);
d) direzione generale sostenibilita' dei prodotti e
dei consumi (SPC).
5. Il Dipartimento energia (DiE) e' articolato nei
seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale fonti energetiche e titoli
abilitativi (FTA);
b) direzione generale mercati e infrastrutture
energetiche (MIE);
c) direzione generale domanda ed efficienza
energetica (DEE);
d) direzione generale programmi e incentivi
finanziari (PIF).
6. I Capi dei dipartimenti, dai quali dipendono
funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello
dirigenziale generale in cui si articola ciascun
Dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione
e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente
raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi
svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono,
in particolare, all'assegnazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai
fini del perseguimento dei risultati complessivi della
gestione amministrativa, il Capo del dipartimento:
a) assicura la stretta integrazione tra le
attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni;
b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle
relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della
collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e
le altre amministrazioni ed enti;
c) fornisce, per il tramite dell'Ufficio di
Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del
Ministro.
7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
e del combinato disposto dell'articolo 5, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e dell'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esercitano
un'azione di indirizzo, di coordinamento anche tecnico e di
monitoraggio sull'attivita' degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano
direttive specifiche per l'espletamento dei poteri di
direzione e di indirizzo, nonche' per individuare categorie
di atti e di provvedimenti amministrativi di particolare
rilevanza, anche di spesa, di cui all'articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
riferimento a tali atti e provvedimenti e' previsto un
potere sostitutivo in caso di inerzia, nonche' il rilascio
di un preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica
di idoneita' al raggiungimento degli obiettivi e al
rispetto delle priorita', dei piani, dei programmi e delle
direttive, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Il
diniego del nulla osta e l'esercizio del potere sostitutivo
in caso di inerzia sono comunicati al Ministro per il
tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
8. I Capi dei dipartimenti assicurano il
coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la
Conferenza dei dipartimenti e delle direzioni generali,
nonche' attraverso l'istituzione e il coordinamento di
gruppi di lavoro per la trattazione di questioni specifiche
o per il perseguimento di particolari obiettivi che
necessitano del concorso di piu' dipartimenti o di piu'
direzioni generali, anche per gli atti di pianificazione
strategica.
9. I dipartimenti e le direzioni generali svolgono le
funzioni previste dal presente regolamento, nonche' ogni
altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente
normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, ivi incluse:
a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso,
nelle materie di rispettiva competenza;
b) la formulazione di proposte, nelle materie di
rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero
alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le
politiche di coesione, la programmazione regionale
unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi
fondi assegnati;
c) la promozione di strategie di intervento idonee
a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano
della mitigazione e dell'adattamento;
d) la formulazione di proposte concernenti la
ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive
competenze;
e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano
e i processi normativi dell'Unione europea (UE) attraverso
la partecipazione alla formazione delle politiche e delle
decisioni dell'UE e all'attuazione delle normative europee
sul piano interno, in collaborazione con il DiAG e
coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione.
9-bis. Ciascun dipartimento svolge attivita' di
studio e monitoraggio delle politiche afferenti le materie
di competenza, al fine di assicurare gli elementi
conoscitivi e informativi necessari allo svolgimento delle
funzioni e dei compiti del Ministero.
10. I dipartimenti e le direzioni generali possono
stipulare convenzioni e accordi con istituti superiori,
organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti
pubblici specializzati operanti a livello nazionale,
universita' statali e non statali e loro consorzi, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n.
349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al fine
di assicurare l'unitarieta' e l'economicita' dell'azione
dell'amministrazione.
11. Il Ministero si avvale, per i compiti
istituzionali e le attivita' tecnico-scientifiche e di
controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
12. Il Ministero si avvale, altresi', delle societa'
in house, nonche' delle societa' controllate, degli enti e
dei soggetti vigilati per le attivita' strumentali alle
finalita' ed alle attribuzioni istituzionali del Ministero
nel rispetto della normativa europea e nazionale.».
«Art. 3 (Dipartimento amministrazione generale,
pianificazione e patrimonio naturale). - 1. Il Dipartimento
amministrazione generale, pianificazione e patrimonio
naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma
3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle
risorse umane e del benessere organizzativo; gestione
unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di
acquisto e gestione del relativo processo; innovazione
tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi
informativi; comunicazione istituzionale; programmazione
europea, coordinamento degli affari europei e
internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e
bioeconomia; tutela della biodiversita'; aree protette;
difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri.
2. (abrogato)
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di:
pianificazione strategica e controllo anche in materia di
bilancio del Ministero; coordinamento della gestione degli
atti convenzionali con enti e societa' o altri soggetti
istituzionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2,
comma 12; elaborazione di indirizzi strategici, direttive
generali ed esercizio della vigilanza su ISPRA, ENEA,
Gestore dei servizi energetici (GSE s.p.a.) e relative
controllate, Societa' Gestione Impianti Nucleare (SO.G.I.N.
s.p.a.); esercizio del controllo analogo sulle societa' in
house del Ministero. Le funzioni di cui al presente comma
sono esercitate in coordinamento con i Dipartimenti per le
materie di competenza.".
4. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di
coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle
attivita' delle Direzioni generali nelle materie di
competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2 comma
7.
5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del
Ministro, per il tramite dell'Ufficio di gabinetto, al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), al Comitato
interministeriale per la transizione ecologica (CITE), al
Comitato interministeriale per le politiche del mare
(CIPOM) e agli altri comitati interministeriali comunque
denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, assicurando, altresi', il collegamento con il
Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per
la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato
Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di
competenza del Ministero, del Programma nazionale di
riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali;
coordina le politiche di coesione, i programmi e gli
strumenti finanziari europei, la programmazione regionale
unitaria ed ogni altro fondo europeo di competenza del
Ministero, esercitando anche le relative funzioni di
controllo.
6. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di
raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi
dell'UE attraverso il coordinamento degli altri
dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle
politiche e delle decisioni dell'UE e il monitoraggio
dell'attuazione delle normative europee sul piano interno
curata dall'Ufficio legislativo con il supporto dei singoli
dipartimenti.
7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza delle direzioni
generali afferenti e acquisisce l'informativa dagli altri
dipartimenti sui rapporti con gli organismi internazionali
di settore.
8. Il Dipartimento cura l'informazione e la
comunicazione istituzionale in raccordo con gli altri
dipartimenti secondo gli indirizzi degli uffici di diretta
collaborazione.
8-bis. Il Dipartimento assicura, mediante la CORUC,
la gestione unitaria delle attivita' relative al
contenzioso del Ministero secondo quanto previsto
all'articolo 6, comma 1, lettera f-bis).
8-ter. Presso il Dipartimento e' istituita una
segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle
funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui e'
preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della
dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di
livello non generale di cui alla allegata tabella A.».
«Art. 4 (Dipartimento sviluppo sostenibile). - 1. Il
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in
materia di politiche per lo sviluppo dell'economia
circolare, inclusa la definizione e la implementazione
della relativa strategia nazionale; gestione dei
procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti
di interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione degli
interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del
danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del
rischio idrogeologico; tutela quali-quantitativa delle
risorse idriche e gestione dei distretti idrografici;
esercizio e attuazione delle direttive nel settore della
fornitura e della distribuzione di acqua potabile;
coordinamento delle autorita' di bacino distrettuale;
valutazioni e autorizzazioni ambientali di competenza
statale; politiche per la eco-sostenibilita' dei prodotti e
dei consumi e acquisti pubblici verdi; certificazioni
ambientali.
2. (abrogato)
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di
coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle
attivita' delle direzioni generali nelle materie di
competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il
Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento partecipa alla formazione delle
politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di
propria competenza, in collaborazione con il DiAG secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza delle Direzioni
generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti
con gli organismi internazionali di settore al DiAG.
6-bis. Presso il Dipartimento e' istituita una
segreteria tecnica per il supporto tecnico-scientifico alle
funzioni attribuite al Dipartimento medesimo, cui e'
preposto un Capo segreteria individuato nell'ambito della
dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale di
livello non generale di cui alla allegata tabella A.».
«Art. 5 (Dipartimento energia). - 1. Il Dipartimento
energia (DiE) esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 5,
le competenze del Ministero in materia di mercati
energetici; sicurezza, flessibilita' e continuita' degli
approvvigionamenti energetici; efficienza e competitivita'
energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione
dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati
incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e
gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilita'
sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di
finanziamento, anche europeo, in materia di energie
rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio;
analisi, programmazione e studi di settore energetico e in
materia di geo risorse; economicita' e sicurezza del
sistema energetico nazionale con garanzia di resilienza;
infrastrutture e sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari; regolamentazione delle infrastrutture
energetiche; normativa tecnica nel settore energetico;
servizi minerari per gli idrocarburi e le geo risorse;
programmi e misure di ricerca e di sviluppo, nonche' di
promozione di nuove tecnologie per la transizione
energetica; sviluppo delle politiche per il miglioramento
della qualita' dell'aria.
2. (omissis)
3. Al Dipartimento sono demandate le funzioni di
coordinamento anche tecnico e di monitoraggio sulle
attivita' delle direzioni generali nelle materie di
competenza secondo le modalita' di cui all'articolo 2,
comma 7.
4. Nelle materie di propria competenza il
Dipartimento supporta il DiAG nelle funzioni di cui
all'articolo 3, comma 5.
5. Il Dipartimento partecipa alla formazione delle
politiche e delle decisioni dell'UE nelle materie di
propria competenza, in collaborazione con il DiAG secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.
6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza delle direzioni
generali afferenti e fornisce l'informativa sui rapporti
con gli organismi internazionali di settore al DiAG.
7. Il Dipartimento provvede, secondo un approccio
trasversale a ciascuna direzione generale, alla
elaborazione delle strategie per la transizione e la
competitivita' del sistema energetico nazionale e al
disegno di strumenti e meccanismi funzionali all'attuazione
delle predette strategie, nonche' al coordinamento delle
azioni per il monitoraggio, il controllo e la gestione
delle situazioni di crisi ed emergenza energetica.
8. Presso il Dipartimento opera la Segreteria tecnica
di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio
1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni
attribuite al Dipartimento medesimo.».
«Art. 6 (Direzione generale comunicazione, risorse
umane e contenzioso). - 1. La Direzione generale
comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC) svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) coordinamento dei processi partecipativi,
comunque denominati, del Ministero e gestione delle
attivita' in tema di accesso civico generalizzato;
organizzazione e gestione dell'Ufficio per le relazioni con
il pubblico;
b) affari generali, reclutamento e concorsi,
riqualificazione ed aggiornamento professionale del
personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico
del personale e dei componenti degli organi collegiali
operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della
matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del
personale non dirigenziale; supporto al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
supporto agli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli
adempimenti in materia di trasparenza;
c) politiche e azioni per il benessere
organizzativo e la formazione attiva del personale;
relazioni sindacali; politiche e azioni per le pari
opportunita' nella gestione del personale; organizzazione e
gestione dell'Ufficio per il «Comitato unico di garanzia»
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
d) amministrazione e manutenzione degli spazi del
Ministero e relativi impianti tecnici; cura delle sedi del
Ministero; ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e
ufficio del consegnatario;
e) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di
tutte le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' alla tutela della
salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle attivita' connesse;
f) gestione del contenzioso relativo al personale;
cura dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio
per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f-bis) gestione unitaria delle attivita' relative
al contenzioso del Ministero nei giudizi civili, penali e
amministrativi svolte dai dipartimenti e dalle altre
direzioni generali ai sensi dell'articolo 2, comma 9,
lettera a), fatto salvo quanto previsto all'articolo 10,
comma 1, lettera l-septies) e all'articolo 23, comma 2;
g) gestione dei processi collegati al sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e
individuale e gestione del ciclo della performance,
compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione
di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione,
nonche' elaborazione del Piano integrato di attivita' e
organizzazione della pubblica amministrazione (PIAO) di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113;
h) fatta eccezione per quanto previsto all'articolo
7, comma 1, lettera g), individuazione del fabbisogno di
beni e servizi e gestione unificata dei relativi processi
di acquisito; gestione delle procedure di acquisizione di
beni e servizi e lavori, sulla base dei documenti tecnici
predisposti dalle direzioni generali interessate che
mantengono la competenza per gli atti contabili sui
capitoli assegnati e assicurano la partecipazione nelle
commissioni di gara.
h-bis) comunicazione istituzionale ed elaborazione
del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi
dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in
coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in
coordinamento con i dipartimenti e gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, delle informazioni relative
alle politiche del Ministero; iniziative e progetti di
comunicazione pubblica, anche a valere su fondi europei,
tesi a promuovere le politiche, le buone prassi e la
cultura ambientale ed energetica.».
«Art. 7 (Direzione generale innovazione tecnologica).
- 1. La Direzione generale innovazione tecnologica (ITEC)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) promozione dell'innovazione tecnologica,
digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi,
organizzazione unificata e condivisa del sistema
informativo del Ministero e dei necessari strumenti a
presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza
informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali,
digitalizzazione e tracciabilita' dei flussi informativi
interni al Ministero, riorganizzazione dei processi,
promozione degli open data, coordinamento strategico,
pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e
gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti
informatiche, dei dati e dei servizi web;
b) gestione ed implementazione del sito internet
del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri
portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei
sistemi per l'informazione geografica e la
geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche
connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che
istituisce una infrastruttura per l'informazione
territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
c) coordinamento ed attuazione, per i profili di
competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione
digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale
secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale
(AGID);
d) attivita' relative allo svolgimento delle
funzioni di Autorita' NIS (Network and Information
Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in
attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive
modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e
lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e
sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in
coordinamento con l'Ufficio di gabinetto;
e) partecipazione alle attivita' dagli Organismi di
Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali
(UNI, CEI, ETSI, ITU);
f) analisi dei processi di gestione delle procedure
ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica
degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;
g) individuazione del fabbisogno di beni e servizi
Information Technology (IT) e gestione delle relative
procedure di acquisto;
h) attivita' relative ai sistemi digitali di
monitoraggio interno al Ministero.».
«Art. 8 (Direzione generale affari europei,
internazionali e finanza sostenibile (AEIF)). - 1. La
Direzione generale affari europei, internazionali e finanza
sostenibile (AEIF) svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) collaborazione con le competenti direzioni
generali ai fini della partecipazione del Ministero ai
processi di definizione delle politiche e della
legislazione europea e collaborazione con le competenti
direzioni generali nei processi di definizione e gestione
degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di
gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi
internazionali e della normativa ambientale europea e sul
reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;
b) coordinamento delle attivita' di rilevanza
europea delle direzioni generali dei dipartimenti nella
partecipazione alla formazione delle politiche e delle
decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della
normativa europea sul piano interno sulla base delle
informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve
le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo
23, comma 1;
c) cura dei rapporti con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza delle direzioni
generali afferenti al DiAG e acquisizione dell'informativa
con riferimento agli altri organismi internazionali di
settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della
Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
di Oslo e dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici
in raccordo con gli altri dipartimenti;
c-bis) coordinamento della partecipazione del
Ministero ai processi trasversali G7 e G20, in raccordo con
l'Ufficio di gabinetto e con l'Ufficio del Consigliere
diplomatico;
d) gestione dei rapporti del Ministero con gli
organi istituzionali dell'Unione europea e con le
organizzazioni internazionali, con particolare riguardo
all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio
d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO),
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), nonche' attuazione della Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 16 marzo 2001, n. 108;
e) supporto al Ministro per la partecipazione al
Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente,
al Comitato interministeriale per gli affari europei
(CIAE), nonche', per quanto di competenza del Ministero,
per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma
(PNR);
f) supporto tecnico per la predisposizione
dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) ai
sensi dell'articolo 3, comma 5;
g) strategia per lo sviluppo sostenibile in sede
nazionale, europea e internazionale, nonche' verifica
dell'attuazione della medesima in coerenza con gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e degli
altri strumenti internazionali;
g-bis) programmi e progetti per lo sviluppo
sostenibile e Forum per lo sviluppo sostenibile;
h) cura delle iniziative di cooperazione
internazionale ambientale, ivi comprese quelle relative al
Fondo italiano per il clima istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234;
h-bis) sviluppo di strumenti per la finanza
sostenibile e la green economy;
h-ter) promozione delle iniziative e degli
interventi in materia di bioeconomia;
i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita'
relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di
precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei
dipartimenti e delle direzioni generali competenti per
materia.
i-bis) coordinamento della partecipazione del
Ministero ai programmi europei a gestione diretta della
Commissione europea, con particolare riferimento alla
funzione di punto di contatto nazionale del programma
europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, in
collaborazione con i dipartimenti e le direzioni generali
competenti per materia.».
«Art. 9 (Direzione generale tutela della
biodiversita' e del mare). - 1. La Direzione generale
tutela della biodiversita' e del mare (TBM)svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) aree protette terrestri, montane e marine, e
Rete Natura 2000;
a-bis) procedimenti di riconoscimento delle
associazioni di protezione ambientale ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti
previsti;
a-ter) progetti e iniziative in materia di
educazione ambientale, in collaborazione con la CORUC e la
AEIF, rispettivamente per le funzioni di cui all'articolo
6, comma 1, lettera h-bis) e di cui all'articolo 8, comma
1, lettera g);
b) supporto nell'elaborazione delle politiche di
tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonche', per i profili
di competenza del Ministero, pianificazione paesaggistica;
c) tutela e promozione del capitale naturale, della
diversita' bioculturale e della biodiversita' terrestre,
montana e marina, anche per quanto concerne la
predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale
per la biodiversita';
d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di
flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo
alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli
ecosistemi forestali;
e) (soppressa)
f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni
all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato
di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli
ecosistemi naturali e sulla biodiversita';
g) attuazione, per i profili di competenza, delle
Convenzioni UNESCO sul patrimonio naturalistico del 1972 e
sul patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB
(Uomo e Biosfera) e degli altri programmi e accordi
internazionali per la tutela, promozione e valorizzazione
dei patrimoni naturalistici e delle tradizioni connesse,
anche mediante la realizzazione di iniziative di supporto
ai territori;
h) collaborazione con la AEIF nella partecipazione
alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE
nelle materie di competenza; supporto all'Ufficio
legislativo nell'attuazione della normativa europea sul
piano interno nelle materie di competenza; cura dei
rapporti con gli organismi europei e internazionali nelle
materie di competenza; attuazione della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione (CITES), della Convenzione sulla
diversita' biologica (CBD), della Convenzione per la
protezione del Mar Mediterraneo, dell'Accordo Pelagos,
dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel
Mediterraneo, della Convenzione sulla conservazione delle
specie migratrici, dando informativa alla AEIF; supporto
all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attivita'
relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di
precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle
materie di competenza;
i) supporto nell'elaborazione delle politiche per
il mare e le zone umide, gestione integrata della fascia
costiera marina, e attuazione della Strategia marina;
i-bis) supporto tecnico per la partecipazione al
CIPOM ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
l) sicurezza in mare con particolare riferimento al
rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e
all'inquinamento marino prodotto dalle attivita'
economico-marittime; valutazione degli effetti conseguenti
all'esecuzione degli interventi;
m) politiche per il contrasto all'inquinamento
atmosferico prodotto dalle attivita' marittime e portuali e
per la riduzione della CO2, in collaborazione con la PIF;
n) promozione della cultura del mare e del
patrimonio naturalistico connesso; avvio e sviluppo della
marittimita' e portualita' partecipata e sostenibile per i
profili di competenza del Ministero;
o) vigilanza del patrimonio naturalistico nazionale
in ambito terrestre e marino.
2. Presso la Direzione generale ha sede il Comitato
per la sicurezza delle operazioni a mare di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
145.».
«Art. 10 (Direzione generale economia circolare e
bonifiche). - 1. La Direzione generale economia circolare e
bonifiche (ECB) svolge le funzioni attribuite al Ministero
nei seguenti ambiti:
a) promozione delle politiche per l'economia
circolare, inclusa la responsabilita' estesa del produttore
(EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto;
b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul
ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza
sull'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione
dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei
gestori ambientali;
c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell'attuazione
del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del
Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR);
c-ter) vigilanza sui consorzi e sui sistemi
autonomi di gestione dei rifiuti;
d) (soppressa)
e) collaborazione con la AEIF nella partecipazione
alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE;
attuazione della normativa europea sul piano interno nelle
materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi
europei e internazionali nelle materie di competenza, dando
informativa AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e alla
AEIF nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e
alle fasi di precontenzioso curando le attivita'
istruttorie nelle materie di competenza;
f) (soppressa)
g) (soppressa)
h) attivita' inerenti alla protezione delle
infrastrutture critiche da minacce fisiche e cibernetiche;
nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITEC
relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE)
2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
dell'unione, e successive modificazioni;
i) (soppressa)
l) supporto alla DEE nell'individuazione, per i
profili di competenza, di misure per la corretta gestione
dei rifiuti radioattivi e del combustile nucleare esaurito
derivanti dalla passata stagione di produzione di energia
elettrica da fonte nucleare;
l-bis) gestione dei procedimenti di messa in
sicurezza e bonifica dei siti di interesse nazionale, anche
in coordinamento con le gestioni commissariali dei siti
medesimi; gestione del relativo contenzioso, monitoraggio e
controllo di interventi;
l-ter) finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica ambientale dei siti orfani;
l-quater) programmazione, monitoraggio e controllo
degli interventi di bonifica in materia di amianto;
l-quinquies) definizione dei criteri per
l'individuazione dei siti inquinati, per la messa in
sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e la
riqualificazione dei siti;
l-sexies) titolarita' ed esercizio delle azioni e
degli interventi, anche preventivi, in materia di danno
ambientale, avvalendosi del supporto dell'ISPRA, nonche'
delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del
Governo e dalle altre direzioni generali;
l-septies) gestione dei contenziosi in tema di
danno ambientale, monitoraggio sull'affidamento delle
azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e
penale, anche mediante l'adozione di ordinanze per la
riparazione; prevenzione e contrasto dei danni ambientali e
adozione di programmi di sistemi di indagine e di contrasto
a ecomafie in tutto il territorio nazionale;
l-opties) cura degli aspetti connessi alla gestione
del geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza
per le materie di competenza.».
«Art. 11 (Direzione generale uso sostenibile del
suolo e delle acque). - 1. La Direzione generale uso
sostenibile del suolo e delle acque (USSA) svolge le
funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e attuazione delle politiche di
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi
incluse quelle di programmazione e finanziamento degli
interventi diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato
rischio idrogeologico;
b) definizione e attuazione delle politiche per
l'uso sostenibile del suolo e per il contrasto alla
desertificazione;
c) definizione e attuazione delle politiche per
l'uso sostenibile delle risorse idriche, anche al fine di
contrastare gli effetti derivanti dai fenomeni siccitosi;
d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di
Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle conferenze
istituzionali permanenti delle autorita' di bacino
distrettuale; indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei
rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle
Autorita' di distretto; monitoraggio e verifica delle
attivita' delle autorita' di bacino distrettuale e delle
misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
e) definizione dei piani di gestione delle acque e
prevenzione del rischio alluvioni;
f) attivita' inerenti alla protezione delle
infrastrutture critiche per la fornitura e la distribuzione
dell'acqua potabile da minacce fisiche e cibernetiche;
nell'ambito delle proprie competenze, supporto alla ITEC
relativamente all'applicazione del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65;
g) (soppressa)
h) (soppressa)
i) (soppressa)
l) (soppressa)
m) (soppressa)
n) collaborazione con la AEIF nella partecipazione
alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE;
supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della
normativa europea sul piano interno nelle materie di
competenza; cura dei rapporti con gli organismi europei e
internazionali nelle materie di competenza; attuazione
della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla
desertificazione e dei programmi intergovernativi
idrogeologici nell'ambito dell'UNESCO e quelli relativi
all'acqua, dando informativa alla AEIF; supporto
all'Ufficio legislativo e alla AEIF nelle attivita'
relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di
precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle
materie di competenza;
o) esercizio delle funzioni di autorita' di
gestione dei programmi operativi nazionali, finanziati con
il contributo dei fondi strutturali e di investimento
europei e nella titolarita' del Ministero, nelle materie di
competenza;
p) cura degli aspetti connessi alla gestione del
geoportale nazionale in termini di servizi all'utenza per
le materie di competenza.».
«Art. 12 (Direzione generale valutazioni ambientali).
- 1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti
ambiti:
a) attivita' connesse a situazioni a rischio di
incidente rilevante, per quanto di competenza del
Ministero;
b) concertazione di piani e programmi di settore,
di competenza di altre amministrazioni a carattere
nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto
ambientale;
c) gestione delle procedure di valutazione di
impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica,
e autorizzazione integrata ambientale (VIA, VAS e AIA),
avvalendosi delle rispettive commissioni; autorizzazioni
alla movimentazione di fondali marini per attivita' ed
opere sottoposte a VIA statale nonche' autorizzazioni agli
scarichi in mare da piattaforma;
d) collaborazione con la AEIF nella partecipazione
alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE;
supporto all'Ufficio legislativo nell'attuazione della
normativa europea sul piano interno nelle materie di
competenza; cura dei rapporti con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza, dando
informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e
alla AEIF nelle attivita' relative alle procedure
d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le
attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
e) prevenzione e protezione dall'inquinamento
acustico e da campi elettromagnetici;
f) prevenzione e protezione da radiazioni
ionizzanti;
g) (soppressa).».
«Art. 15 (Direzione generale programmi e incentivi
finanziari). - 1. La Direzione generale programmi e
incentivi finanziari (PIF) svolge le funzioni di competenza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione e gestione di programmi nazionali di
finanziamento per la riduzione della "intensita' di
carbonio" nei settori esclusi dal sistema di scambio delle
quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai
trasporti e fermo restando quanto previsto all'articolo
13-bis, comma 1, lettera m);
b) gestione di interventi e strumenti di
incentivazione idonei a governare gli effetti dei
cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e
dell'adattamento, connessi al settore energetico;
c) (soppressa)
d) gestione delle misure di agevolazione nel
settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR);
e) gestione di incentivi per la riduzione della CO2
e dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano per la
mobilita' sostenibile;
e-bis) prevenzione dall'inquinamento atmosferico e
fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della
concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi
a inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e
biologica;
e-ter) relazioni con le organizzazioni europee e
internazionali e con le amministrazioni di altri Stati nei
settori di attivita' della direzione in coordinamento con
la FTA, la MIE e la DEE;
f) collaborazione con la AEIF nella partecipazione
alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE;
attuazione della normativa europea sul piano interno nelle
materie di competenza; cura dei rapporti con gli organismi
internazionali nelle materie di competenza, dando
informativa alla AEIF; supporto all'Ufficio legislativo e
alla AEIF nelle attivita' relative alle procedure
d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando le
attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
g) attivita' inerenti alla programmazione negoziata
e all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi
di programma quadro in materia di energia;
h) gestione di programmi operativi nazionali,
finanziati con il contributo dei fondi strutturali e di
investimento europei e nella titolarita' del Ministero, in
materia di energia;
i) gestione delle misure di finanziamento per lo
sviluppo di nuove tecnologie energetiche sostenibili e per
la ricerca nel settore energetico;
l) rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile -
ENEA e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), per le materie di competenza;
cura delle relazioni con il Gestore dei servizi elettrici -
GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema elettrico - RSE S.p.A. per
gli aspetti connessi alla gestione di misure di
incentivazione di competenza della direzione;
m) elaborazione e monitoraggio del Piano per la
ricerca di sistema del settore elettrico e indirizzi ai
soggetti attuatori; partecipazione a programmi europei e
internazionali di ricerca e di sviluppo e promozione, anche
all'estero, di nuove tecnologie per la transizione
energetica;
n) attivita' finalizzate alle verifiche del
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato e
supporto a FTA, MIE e DEE per le attivita' di notifica di
misure specifiche;
o) analisi comparate e proposte per
l'ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in
materia di energia e transizione energetica;
p) organizzazione di piani di controlli e ispezioni
sulla realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di
incentivazione, anche avvalendosi del Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
carabinieri.».
«Art. 16 (Capitanerie di porto e Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei
Carabinieri). - 1. Le capitanerie di porto dipendono
funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 135 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed esercitano funzioni di
vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente
marino e costiero. Presso il Ministero opera il Reparto
ambientale marino, istituito ai sensi dell'articolo 20
della legge 31 luglio 2002, n. 179 e posto alle dipendenze
funzionali del Ministro per le attivita' di tutela e difesa
dell'ambiente marino e costiero, con compiti di raccordo
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera relativamente alle attivita'
svolte dalle Capitanerie di porto anche ai fini del
perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro.
2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero, comprese quelle di sicurezza energetica, dal
Ministro dipende il Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi
dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, incluso il Comando carabinieri per la tutela
ambientale e la sicurezza energetica ai sensi dell'articolo
8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro
si avvale, altresi', dei reparti delle altre forze di
polizia, previa intesa con i Ministri competenti.».
«Art. 17 (Dotazioni organiche). - 1. I posti di
funzione dirigenziale del Ministero sono determinati
secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica di livello
dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al
presente regolamento, possono essere attribuiti fino a due
incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a uno in caso di
nomina del direttore di gabinetto ai sensi dell'articolo
22, comma 6-bis, del presente regolamento.
3. Ciascun dirigente generale provvede ad indicare,
nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti in
servizio presso il Ministero, un vicario, che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di
vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale generale, le
funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la
maggiore anzianita' in ruolo in servizio presso ciascuna
direzione generale.
4. Le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale del Ministero sono determinate secondo
l'allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del
presente regolamento. Al fine di assicurare la necessaria
flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle
effettive esigenze operative, si provvede ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».
«Art. 19 (Struttura tecnica permanente). - 1. Presso
l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, competente per le attivita'
istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni
dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie
all'esercizio delle relative funzioni.
2. La Struttura tecnica e' formata da un contingente
di quattro unita' di personale di livello non dirigenziale,
individuato nell'ambito del personale in servizio presso il
Ministero, assegnato dal Direttore generale comunicazione,
risorse umane e contenzioso su proposta dell'Organismo.
3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente
e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del
personale assegnato alla Struttura e deve possedere una
specifica professionalita' ed esperienza nel campo della
misurazione della performance nelle amministrazioni
pubbliche come espressamente previsto dall'articolo 14,
comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.».
«Art. 22 (Ufficio di gabinetto). - 1. Il Capo di
gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi
compiti istituzionali, istruisce, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 23, comma 1, ed esamina gli atti ai
fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attivita' di
supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i
quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'
della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire
il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro,
assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra
funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo
tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
gestione del Ministero. Cura la partecipazione del
Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero,
ai comitati interministeriali e alle cabine di regia
operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 5.
2. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro tra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori
universitari, ovvero fra soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate
alle funzioni da svolgere e dotati di elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di
gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate
dal Ministro, comprese le attivita' inerenti al cerimoniale
e alle onorificenze, ed e' articolato in distinte aree
amministrative e tecniche, cui sono preposti un Vice Capo
di gabinetto con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capo di
gabinetto, di cui uno scelto tra gli ufficiali dell'Arma
dei Carabinieri. Tali incarichi sono attribuiti dal
Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
professori universitari e soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate
alle funzioni da svolgere e dotati di elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali,
culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
4. L'Ufficio di gabinetto, in coordinamento con
l'Ufficio del Consigliere diplomatico, assicura la coerenza
tra l'indirizzo politico e le posizioni negoziali in ambito
internazionale ed europeo del Ministero, coordinando, per i
profili di rilevanza politica, la partecipazione del
Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle
politiche e della legislazione europea e degli accordi
internazionali in campo ambientale, e al Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE),
verificandone l'attuazione a livello nazionale e il
rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.
5. (abrogato)
6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera
l'Organo centrale di sicurezza di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
novembre 2015, n. 5, per i compiti e le funzioni in materia
di tutela amministrativa delle informazioni per la
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto
da personale individuato nel limite del contingente di cui
all'articolo 28.
6-bis. L'Ufficio di gabinetto puo' dotarsi di un
direttore di gabinetto e di uno o piu' dirigenti di livello
non generale, nell'ambito della dotazione organica dei
posti di funzione dirigenziale di cui alla allegata tabella
A.
7. L'Ufficio di gabinetto coordina gli apporti delle
direzioni generali e cura la partecipazione del Ministero
nelle competenti sedi nazionali, europee ed
internazionali.».
«Art. 23 (Ufficio legislativo). - 1. L'Ufficio
legislativo coordina e definisce gli schemi dei
provvedimenti normativi di competenza del Ministero di
natura legislativa, regolamentare e non regolamentare;
esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei
ministri; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto
della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la
qualita' del linguaggio normativo, nonche' il corretto
recepimento e la completa attuazione della normativa
dell'Unione europea.
2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il
Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura
gli atti del sindacato ispettivo sovrintende al contenzioso
internazionale, unionale, costituzionale e ai ricorsi
straordinari al Capo dello Stato, nonche' cura la
formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
della richiesta di autorizzazione alla costituzione di
parte civile nei processi penali, cura i rapporti con il
Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di
particolare rilevanza su richiesta del Ministro.
3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di
valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
costituito da un coordinatore, individuato nel limite del
contingente di cui all'articolo 28, e da referenti
designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni
generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo
di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui
all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
coordina le attivita' relative alle procedure d'infrazione
e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto
istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali
competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di
gabinetto; monitora le attivita' relative alla
partecipazione alla formazione delle politiche e delle
decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.
4. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo
dell'Ufficio legislativo il quale e' nominato dal Ministro
tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra
professori universitari in materie giuridiche e avvocati
del libero foro iscritti al relativo albo professionale da
almeno quindici anni e soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita'
ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.
5. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte
aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio
legislativo con funzioni vicarie e uno o piu' Vice Capi.
Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, nonche' a professori
universitari in materie giuridiche, avvocati del libero
foro e soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.».
«Art. 24 (Uffici di segreteria del Ministro). - 1. La
Segreteria del Ministro, assicura il supporto
all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla
predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli
interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione
di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da
quella prevista dai commi 3 e 5.
2. Alla Segreteria del Ministro e' preposto il Capo
della segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e
adempie, su suo mandato, ai compiti specifici assegnatigli
dallo stesso.
3. Alla Segreteria particolare del Ministro e'
preposto il Segretario particolare che cura l'agenda e la
corrispondenza riservata del Ministro nonche' i rapporti
dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del
suo incarico istituzionale.
4. Il Segretario particolare e il Capo della
segreteria sono nominati dal Ministro fra soggetti, anche
estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un
rapporto strettamente fiduciario.
5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di supporto
tecnico al Ministro per l'elaborazione ed il monitoraggio
delle politiche ambientali ed energetiche, operando in
raccordo con i dipartimenti e le direzioni generali e gli
altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di
rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella
di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
La segreteria tecnica cura la partecipazione del Ministro
al CITE, in raccordo con il DiAG.
6. Alla Segreteria tecnica e' preposto il Capo della
segreteria tecnica, nominato dal Ministro tra soggetti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso
di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai
settori di competenza del Ministero. Il Capo della
segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per
l'informazione territoriale ed ambientale di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del
2010.».
«Art. 26 (Ufficio stampa e comunicazione). - 1.
L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi
dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i
rapporti con il sistema e gli organi di informazione
nazionali e internazionali, effettua il monitoraggio
dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna
stampa con riferimento ai profili di competenza del
Ministero, e promuove e sviluppa, anche in raccordo con le
strutture amministrative del Ministero, programmi ed
iniziative editoriali di informazione istituzionale.
2. All'Ufficio stampa e comunicazione e' preposto il
Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, il quale e'
nominato dal Ministro fra operatori del settore
dell'informazione o comunque tra soggetti, anche
appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di
comprovata esperienza maturata nel campo della
comunicazione istituzionale o dell'editoria, oltre che
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti di cui
all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge
7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce che cura
i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli
organi di informazione.».
«Art. 28 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal
successivo del comma 3, e' assegnato personale dipendente
del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti,
organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa,
di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nel numero massimo di centoquaranta unita', nel
rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio, oltre a un contingente, nel numero massimo di
otto unita', di consiglieri, esperti e consulenti, in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, a titolo gratuito
e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, cui
non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque
denominati.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono
essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del
contingente di cui al comma 1, fino a quindici consiglieri
giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra
magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
professori universitari, ricercatori di enti pubblici di
ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a trentuno
esperti e consulenti in possesso di particolari
professionalita' e specializzazioni nella materia oggetto
dell'incarico, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla
pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato. La durata degli incarichi di cui al presente
comma non puo' essere superiore alla scadenza del mandato
del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente per le competenze degli addetti al
Gabinetto e alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e
di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal
Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un
contingente di personale dipendente del Ministero o di
altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese
pubblici in posizione di comando o collocamento fuori
ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unita',
nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio. Nell'ambito delle predette unita' puo' essere
assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al
comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al
Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo
dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio
legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria
del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al
Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere
diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione,
al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del
Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».
«Art. 29 (Trattamento economico). - 1. Ai
responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui
all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, cosi' articolato: per il Capo di gabinetto, in
una voce retributiva di importo non superiore a quello
massimo del trattamento economico fondamentale del Capo
dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante per gli
incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo
dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, in
una voce retributiva di importo non superiore a quello
massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale,
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio
da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali dello stesso Ministero; per il Capo
della segreteria tecnica, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
dello stesso Ministero; per il Consigliere diplomatico, per
i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per
il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato,
in una voce retributiva di importo non superiore alla
misura massima del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non
generale ed in un emolumento accessorio di importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale
trattamento, se piu' favorevole, integra, per la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi
dei predetti Uffici, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico, e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla
misura massima dell'emolumento accessorio spettante al Capo
Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il Capo
dell'Ufficio legislativo, alla misura massima
dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo
della segreteria del Ministro, alla misura massima
dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali di livello generale del Ministero, per il Capo
della segreteria tecnica alla misura massima
dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali di livello generale del Ministero, per il
Consigliere diplomatico del Ministro e per i Capi delle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della
Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura
massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti
di livello dirigenziale non generale dello stesso
Ministero. L'emolumento accessorio di cui al precedente
periodo non puo' comunque essere superiore alla misura
massima derivante dall'applicazione dell'articolo 13, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Al Capo Ufficio stampa e comunicazione e'
riconosciuto il trattamento economico equiparato a quello
di capo redattore previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva,
in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente
articolo. Al portavoce del Ministro e' riconosciuto un
trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7,
comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie, al
Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e
al Segretario particolare del Ministro e' corrisposto un
trattamento economico, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, fondamentale ed accessorio, non superiore a
quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda fascia
del Ministero della transizione ecologica, aumentata,
quanto al trattamento accessorio, fino all'ottanta per
cento, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale. Per i dipendenti
pubblici, tale trattamento se piu' favorevole, integra per
la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai
detti Capi e Vice Capi ufficio, dipendenti da pubbliche
amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento economico, e' corrisposto un emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore alla misura massima dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del
Ministero, aumentato del cinquanta per cento, e comunque
non superiore alla misura massima derivante
dall'applicazione dell'articolo 13, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e comunque nel limite delle
risorse disponibili, a legislazione vigente, per le
competenze degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie
particolari.
4. Ai dirigenti di prima ovvero di seconda fascia,
assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura non
superiore ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo
di gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di importo non superiore all'ottanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione posseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della
prestazione individuale, nel rispetto dei vincoli imposti
dagli stanziamenti di bilancio.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli
Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21,
comma 2, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
effettivi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari
disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria
dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta
collaborazione sostitutiva dei compensi per il lavoro
straordinario, degli istituti retributivi finalizzati
all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento
dei servizi. In attesa di specifica disciplina
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata,
senza aggravi di spesa, con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, come richiamato dall'articolo 7 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici
del Ministro di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un
trattamento economico massimo parametrato all'indennita'
massima di diretta collaborazione aumentata fino al 60 per
cento, determinato dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico, nel rispetto dei vincoli imposti dagli
stanziamenti di bilancio. Agli esperti e ai collaboratori
di cui all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento
economico complessivo omnicomprensivo determinato con
apposito contratto individuale, da stipularsi con il Capo
dell'Ufficio di gabinetto, nel rispetto dei vincoli imposti
dagli stanziamenti di bilancio.
7. Al Consigliere diplomatico aggiunto e' corrisposto
un trattamento economico analogo a quello previsto per il
Consigliere diplomatico.».
«Art. 30 (Norme transitorie, finali ed abrogazioni).
- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' abrogato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019,
n. 138.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. Gli incarichi dei soggetti preposti agli Uffici di
diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla
scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro, del
Viceministro, o dei Sottosegretari di Stato che li hanno
attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi
momento.
5. (abrogato)
6. Le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale del Ministero, determinate secondo l'allegata
Tabella B che costituisce parte integrante del presente
regolamento, tengono conto anche delle risorse indicate nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo
al trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie al Ministero di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
7. Dall'attuazione del presente provvedimento non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del
presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2
e 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero definendone i relativi compiti. Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base del decreto di cui al primo periodo, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale.
2. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il primo periodo si applica anche agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. I contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 3921

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della citata legge n. 400, del 1988, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis
del citato decreto legislativo n. 300, del 1999
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(omissis)
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articoli 2, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale). - (omissis)
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito
degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7,
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le
procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i
rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante
conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina
del presente comma. Per un numero corrispondente alle
unita' di personale risultante in soprannumero all'esito
delle procedure di conferimento degli incarichi
dirigenziali, e' costituito, in via transitoria e non oltre
il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di
incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali
previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione
organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non
puo' superare il valore degli effettivi soprannumeri, si
riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa
dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in
applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'
con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati
del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali
dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al
presente comma e' fatta salva la possibilita', per esigenze
funzionali strettamente necessarie e adeguatamente
motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti
di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data
di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di
riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi
dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione
percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del
medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con
decimali, si procedera' all'arrotondamento all'unita'
superiore;
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 165, del 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali - Art.
19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13
del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale
si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128
del 2021:
«Art. 28 (Personale degli Uffici di diretta
collaborazione). - 1. Agli Uffici di diretta collaborazione
del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal
successivo del comma 3, e' assegnato personale dipendente
del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti,
organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa,
di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nel numero massimo di centodieci unita', nel rispetto
dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono
essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del
contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri
giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra
magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari,
professori universitari, ricercatori di enti pubblici di
ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ventisei
esperti e consulenti in possesso di particolari
professionalita' e specializzazioni nella materia oggetto
dell'incarico, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla
pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato. La durata degli incarichi di cui al presente
comma non puo' essere superiore alla scadenza del mandato
del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a
legislazione vigente per le competenze degli addetti al
Gabinetto e alle segreterie particolari.
3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e
di ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal
Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un
contingente di personale dipendente del Ministero o di
altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese
pubblici in posizione di comando o collocamento fuori
ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unita',
nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di
bilancio. Nell'ambito delle predette unita' puo' essere
assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al
comma 2.
4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al
Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo
dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio
legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria
del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al
Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere
diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione,
al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del
Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».