Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2023, n. 167
Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in particolare l'articolo 1, comma 2;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 22, comma 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2020, n. 58, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2022, repertorio n. 401, pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, recante «Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura»;
Ritenuto di utilizzare parte delle nuove posizioni dirigenziali per incrementare il numero di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici nella seduta del 6 luglio 2023;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1228/2023, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169

1. Al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «diciassette»;
2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresi', previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
3) al comma 2, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «diciassette»;
b) all'articolo 18:
1) al comma 1, le parole «ad eccezione di quello di cui al numero 2),» sono soppresse;
2) al comma 5, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
3) al comma 5, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «tredici»;
c) all'articolo 21, comma 4, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
d) all'articolo 23, comma 6, la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
e) all'articolo 33:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) i Musei reali di Torino;
2) la Pinacoteca di Brera;
3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
4) le Gallerie degli Uffizi;
5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;
6) il Parco archeologico del Colosseo;
7) il Museo nazionale romano;
8) la Galleria Borghese;
9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
13) il Parco archeologico di Pompei;
14) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) le Residenze reali sabaude;
2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Liguria;
3) il Palazzo Ducale di Mantova;
4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna;
5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia;
6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
7) il Complesso monumentale della Pilotta;
8) le Gallerie Estensi;
9) i Musei nazionali di Ferrara;
10) i Musei nazionali di Ravenna;
11) i Musei nazionali di Bologna;
12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;
13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine;
14) i Musei nazionali di Siena;
15) i Musei nazionali di Pisa;
16) i Musei nazionali di Lucca;
17) i Parchi archeologici della Maremma;
18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria;
19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche;
20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo;
21) le Gallerie nazionali d'arte antica;
22) il Museo etrusco di Villa Giulia;
23) il Museo delle Civilta';
24) il Parco archeologico dell'Appia antica;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) Villa Adriana e Villa d'Este;
27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii;
28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
29) le Ville monumentali della Tuscia;
30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;
31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;
32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise;
33) il Palazzo Reale di Napoli;
34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini;
35) i Musei nazionali del Vomero;
36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;
37) il Parco archeologico di Ercolano;
38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
40) il Castello Svevo di Bari;
41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
42) i Musei nazionali di Matera;
43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa;
44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria;
46) i Musei nazionali di Cagliari.»;
2) al comma 6, quarto periodo, le parole «, fatta eccezione dell'incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che e' conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5» sono soppresse;
f) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di tredici, inclusa la Direzione musei statali citta' di Roma, e operano in una o piu' Regioni o in una citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell'articolo 33, comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale Musei o di Direttore Musei statali della citta' di Roma possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.»;
g) all'articolo 43, comma 3, le parole «; la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore» sono soppresse;
h) all'articolo 48, comma 1, Tabella A le parole
«Dirigenti di prima fascia 27
Dirigenti di seconda fascia 192*
Totale dirigenti 219»
sono sostituite dalle seguenti:
«Dirigenti di prima fascia 32
Dirigenti di seconda fascia 198*
Totale dirigenti 230».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti (36) per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n.
264:
«Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.».
- Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 52. (Attribuzioni). - 1. Il ministero della
cultura esercita, anche in base alle norme del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico
approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni
culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e
audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte
in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.
2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento
per l'informazione e l'editoria, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, in materia di
diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
promozione delle attivita' culturali.
Art. 53. (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
dello Stato nelle seguenti aree funzionali:
a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;
b) gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;
c) promozione dello spettacolo, delle attivita'
cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi,
dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni
cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e
multimediali;
d) promozione delle attivita' culturali; sostegno
all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e
altre istituzioni di cultura;
e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione
nelle materie di competenza;
f) promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del
patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle
biblioteche nazionali;
g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e
valorizzazione degli archivi statali;
h) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria;
i) promozione delle imprese culturali e creative,
della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica
e architettonica e partecipazione alla progettazione di
opere destinate ad attivita' culturali;
i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito
sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.
Art. 54. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui
all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello
dirigenziale generale non puo' essere superiore a
trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del
Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato
deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza,
il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e
comunque per un periodo non superiore a cinque anni,
riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree
colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la
dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, commi 6 e 7,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95,
S.O.:
«Art. 22. (Disposizioni sul personale e sulla
cultura). - 1.- 5-quinquies (omissis)
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini
e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli
istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e
degli enti locali, ciascun istituto o luogo della cultura
di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia
speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo
2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga
ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente,
di competenze o servizi professionali nella gestione di
beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata
massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000
euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o
luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun
istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo
provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo
periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio,
assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di
pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della
procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente
comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000
euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, a
1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, gli
incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura
conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica
internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono
essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata
sulla base di una valutazione positiva dei risultati
ottenuti, per ulteriori quattro anni. ».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 4, 18, commi 1 e 5,
21, comma 4, 23, comma 6, 33, 43 e 48, comma 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,
n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio
2020, n. 16, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4. (Uffici e funzioni di livello dirigenziale
generale). - 1. Il Ministero si articola in undici uffici
dirigenziali di livello generale centrali e diciassette
uffici dirigenziali di livello generale periferici,
coordinati da un Segretario generale. Sono, altresi',
previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. Sono uffici dirigenziali di livello generale
periferici del Ministero i diciassette istituti dotati di
autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera
a), e comma 3, lettera a).
2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresi'
presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale
generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, di seguito PNRR:
a) l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR;
b) la Soprintendenza speciale per il PNRR,
istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77. ».
«Art. 18. (Direzione generale Musei). - 1. La
Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei
luoghi della cultura statali, con riferimento alle
politiche di acquisizione, prestito, catalogazione,
fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale
nazionale e coordina le direzioni regionali Musei. Svolge
altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del
patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101,
commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza
dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale
esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento,
controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario
generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle
attivita' svolte dalle direzioni regionali Musei e dai
direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33,
comma 3, lettera b), anche su proposta del Segretario
regionale.
Omissis
5. La Direzione generale Musei si articola in tre
uffici dirigenziali di livello non generale centrali,
nonche' in non piu' di tredici direzioni regionali Musei,
con competenze su una o piu' Regioni o su una citta'
metropolitana, uffici di livello dirigenziale non generale
periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. ».
«Art. 21. (Direzione generale Creativita'
contemporanea). - (omissis)
4. La Direzione generale Creativita' contemporanea si
articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale
centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.».
«Art. 23. (Direzione generale Cinema e audiovisivo).
- 6. La Direzione generale Cinema si articola in quattro
uffici dirigenziali di livello non generale centrali,
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. ».
«Art. 33. (Uffici dotati di autonomia speciale). - 1.
Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno
autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e
contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
2. Sono uffici dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) l'Archivio centrale dello Stato;
2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione
del patrimonio culturale - Digital Library;
3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle
arti e paesaggio di Roma;
b) quali uffici di livello dirigenziale non
generale:
1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
3) il Centro per il libro e la lettura;
4) l'Istituto centrale per gli archivi;
5) l'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi;
6) l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
7) l'Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane;
8) l'Istituto centrale per il patrimonio
immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la
demoetnoantropologia;
9) l'Istituto centrale per il restauro, che
subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro;
10) l'Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per
il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico
e librario;
11) l'Istituto centrale per la grafica;
12) l'Istituto centrale per l'archeologia;
13) l'Opificio delle pietre dure;
14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio
culturale subacqueo, con sede a Taranto;
15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le
aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31
dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a
Rieti.
3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i
seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della
cultura di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) i Musei reali di Torino;
2) la Pinacoteca di Brera;
3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
4) le Gallerie degli Uffizi;
5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i
Musei del Bargello;
6) il Parco archeologico del Colosseo;
7) il Museo nazionale romano;
8) la Galleria Borghese;
9) il Vittoriano e Palazzo Venezia;
10) la Galleria nazionale d'arte moderna e
contemporanea;
11) il Museo archeologico nazionale di Napoli;
12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte;
13) il Parco archeologico di Pompei;
14) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non
generale:
1) le Residenze reali sabaude;
2) i Musei nazionali di Genova - Direzione
regionale Musei Liguria;
3) il Palazzo Ducale di Mantova;
4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e
della Laguna;
5) il Museo storico e il Parco del Castello di
Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia;
6) il Museo nazionale dell'Arte digitale;
7) il Complesso monumentale della Pilotta;
8) le Gallerie Estensi;
9) i Musei nazionali di Ferrara;
10) i Musei nazionali di Ravenna;
11) i Musei nazionali di Bologna;
12) il Museo archeologico nazionale di Firenze;
13) le Ville e le residenze monumentali
fiorentine;
14) i Musei nazionali di Siena;
15) i Musei nazionali di Pisa;
16) i Musei nazionali di Lucca;
17) i Parchi archeologici della Maremma;
18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione
regionale Musei Umbria;
19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione
regionale Musei Marche;
20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo;
21) le Gallerie nazionali d'arte antica;
22) il Museo etrusco di Villa Giulia;
23) il Museo delle Civilta';
24) il Parco archeologico dell'Appia antica;
25) il Parco archeologico di Ostia antica;
26) Villa Adriana e Villa d'Este;
27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste
e Gabii;
28) il Parco archeologico di Cerveteri e
Tarquinia;
29) le Ville monumentali della Tuscia;
30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila;
31) i Musei archeologici nazionali di Chieti;
32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo
Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise;
33) il Palazzo Reale di Napoli;
34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei
Girolamini;
35) i Musei nazionali del Vomero;
36) i Musei e i parchi archeologici di Capri;
37) il Parco archeologico di Ercolano;
38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia;
40) il Castello Svevo di Bari;
41) il Museo archeologico nazionale di Taranto;
42) i Musei nazionali di Matera;
43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e
Venosa;
44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari;
45) il Museo archeologico nazionale di Reggio
Calabria;
46) i Musei nazionali di Cagliari.
4. Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della
spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi
istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche'
possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3
ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi
decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di
cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli
istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di
ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel
territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai
precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli uffici
da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi
archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente
articolo.
5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici
dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o piu'
decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e
4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui
al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle
strutture dirigenziali di livello generale da cui gli
stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli
uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli
istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al
comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei
parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono
conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165
del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli
istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi
della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti
secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma
7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai
Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con
l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono
essere altresi' conferite le funzioni di direttore
regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.».
«Art. 43. (Musei, aree e parchi archeologici e altri
luoghi della cultura). - (omissis)
3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati
di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei.
Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti
uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni
regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o
espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia,
belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero.»
«Art. 48. (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni
organiche).

Allegato

Tabella A
(Prevista dall'articolo 48, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia 32
Dirigenti di seconda fascia 198*
Totale dirigenti 230
* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro»
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede alle attivita' previste dal regolamento medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 ottobre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della cultura
Sangiuliano

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2805