Gazzetta n. 269 del 17 novembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2023, n. 164
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero della difesa.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 13, laddove e' previsto che al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 ottobre 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 20, 21 e 22;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconvertibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visti i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 238-bis, che al comma 6 prevede l'incremento di quattro unita' di personale, di cui due professori ordinari e due professori associati, connesso alla riconfigurazione del Centro alti studi per la difesa in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, gli articoli 4, 4-bis e 4-ter, concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa e di percorsi formativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e, in particolare, le disposizioni ivi recate al Libri: Primo, Titolo II, Capi IV, V, VI e VII e Quinto, Titolo I, Capo I, relative ai diversi profili connessi all'organizzazione del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 marzo 2013, n. 72 - Serie generale - concernente la struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013, Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87, il quale, al Quadro 1 - Ministero della difesa - ha rideterminato la dotazione organica complessiva del personale civile del Dicastero di livello dirigenziale e non dirigenziale;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 24 settembre 2020, concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro Ministeri istituzionali, foglio n. 3106;
Vista la nota n. M_D A3DFB29 REG2023 0045593 in data 8 settembre 2023, con cui il Ministero della difesa, sulla proposta di riorganizzazione, ha reso l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 759/2023, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2023;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni in materia di organizzazione
del Ministero della difesa

1. Ai fini dell'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa con le rimodulazioni organizzative e degli organici del personale civile dirigenziale, di livello generale e non generale, e non dirigenziale, recate dal Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dall'articolo 7, commi 2, lettera a), 3 e 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 81 e' abrogato;
b) al Libro Primo, Titolo II, Capo IV, dopo l'articolo 88, e' inserito il seguente Capo:

«Capo IV-bis
Ripartizione delle funzioni del Ministero della difesa

Art. 88-bis (Ripartizione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa). - 1. L'esercizio delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa recati dall'articolo 15, comma 2, del codice, sono cosi' ripartirti:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; sanita' militare interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
c) all'articolo 106:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, la parola: «undici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»;
1.2) la lettera o) e' soppressa;
2) al comma 2 la parola: «sette» e' soppressa;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113»;
d) all'articolo 110:
1) al comma 1, le parole: «e 112» sono sostituite dalle seguenti: «, 112 e 112-bis»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.»;
e) all'articolo 111:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «del bilancio e degli affari finanziari» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e»;
2) il comma 2 e' abrogato;
f) all'articolo 112:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «per le ispezioni amministrative» sono inserite le seguenti: «dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.»;
g) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:
«Art. 112-bis (Ufficio centrale del demanio e del patrimonio). - 1. L'Ufficio centrale del demanio del patrimonio dipende direttamente dal Ministro, e' diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero e, in particolare:
a) detiene e aggiorna l'inventario di beni demaniali della Difesa, razionalizzando, in una visione unitaria, gli immobili delle Forze armate;
b) cura le attivita' connesse all'acquisizione, all'amministrazione, alla valorizzazione, alla concessione, al couso, nonche' le procedure di dismissione e quelle per la sclassifica dei beni demaniali militari;
c) cura il complesso delle attivita' relative alle servitu' militari, alle limitazioni aeroportuali e agli altri vincoli connessi a beni demaniali militari;
d) presiede alle procedure di autorizzazione per attraversamenti di beni militari con condotte o altre tipologie di infrastrutture;
e) provvede al complesso delle attivita' connesse alle liquidazioni per limitazioni di proprieta' causate da fatti di servizio e delle indennita' da occupazione, alle espropriazioni, agli acquisti consensuali, ai piani regolatori delle zone militarmente rilevanti, nonche' ai vincoli storici, artistici, ambientali o paesaggistici relativi agli immobili in uso alla Difesa;
f) presiede alle procedure connesse con l'affitto di immobili di proprieta' privata o di enti pubblici non statali, nonche' con i raccordi ferroviari e i passi carrai e con il pagamento di canoni;
g) provvede alla costituzione e alla revoca di alloggi di servizio nonche' al complesso di attivita' connesse alla materia dei contributi per l'edilizia residenziale.»;
h) all'articolo 113:
1) al comma 2 dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) la Direzione generale dei lavori;»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.»;
3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.»;
i) all'articolo 114, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
l) all'articolo 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
m) all'articolo 116, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
n) dopo l'articolo 116 e' inserito il seguente:
«Art. 116-bis (Direzione generale dei lavori). - 1. La Direzione generale dei lavori, in particolare:
a) cura la progettazione, la realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali;
b) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
c) provvede, fino alla definizione degli specifici percorsi formativi, al riconoscimento dell'adeguata capacita' tecnico-professionale e dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai fini dell'acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio;
d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata nelle materie di competenza.
2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialita' «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
o) all'articolo 122:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.»;
2) al comma 3 la parola «due» e' soppressa;
p) all'articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;
1.2) le parole: «, e' rideterminata in riduzione in centoquarantaquattro unita', comprensive di trentotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, e' rideterminata in riduzione in centodiciassette unita', comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 27.813 unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.»;
q) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «133 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «106 unita'»;
2) al comma 2, le parole: «, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di due unita' in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unita' in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unita' in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dell'incremento di due unita' in attuazione dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
3) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Il totale di 106 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.»;
r) all'articolo 966, comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 1), le parole: «3.630 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.681 unita'»;
1.2) al numero 2), le parole: «26.590 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «23.246 unita'»;
1.3) al numero 3), le parole: «63 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.824 unita'»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori: 30 unita';»
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri": 32 unita'.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 2022, n. 264:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato».
- Si riportano gli articoli 20, 21 e 22 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al ministero della
difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello
Stato, politica militare e partecipazione a missioni a
supporto della pace, partecipazione ad organismi
internazionali di settore, pianificazione generale e
operativa delle forze armate e interforze, pianificazione
relativa all'area industriale di interesse della difesa.
2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e
i compiti di cui all'art. 15 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
Art. 21 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in direzioni generali in numero non superiore a undici,
coordinate da un segretario generale.
2. L'articolazione del Ministero e' definita
dall'art. 16 del codice dell'ordinamento militare.
Art. 22 (Agenzia Industrie Difesa). - 1. I compiti e
le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti
dall'art. 48 del codice dell'ordinamento militare.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio
2001, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Omissis.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni», e' pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
il Codice dell'ordinamento militare, e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
novembre 2012, n. 265.
- La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega
al Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale e norme sulla medesima materia», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
il Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconvertibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6
novembre 2012, n. 190», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8,
recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di
revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e
organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012,
n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e
civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli
articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»,
sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 34.
- Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante
«Disposizioni integrative e correttive ai decreti
legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.
244», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2016, n. 126.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244», e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173,
recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1°
dicembre 2018, n. 132», e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020, n. 29.
- Si riporta il testo dell'art. 238-bis, comma 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio
2020, n. 128:
«Art. 238-bis (Misure urgenti per la realizzazione di
specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria
nazionale). - 1.-5. (omissis)
6. Per le esigenze di cui al presente articolo la
dotazione organica del personale civile del Ministero della
difesa di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
incrementata di quattro unita' di personale, di cui due
professori ordinari e due professori associati, da assumere
entro i limiti delle ordinarie facolta' assunzionali e
nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del
personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e
6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A
seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i
professori e i ricercatori del Centro alti studi per la
difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore
universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il
trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e
24 della medesima legge n. 240 del 2010.».
- La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante:
«Disposizioni di revisione del modello di Forze armate
interamente professionali, di proroga del termine per la
riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, lettera a),
3 e 4; del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
«Art. 7 (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della difesa). - 1. (omissis).
2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 16:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e), le parole: "due uffici
centrali" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici
centrali";
1.2) alla lettera g), le parole: "Commissariato
generale per le onoranze ai Caduti" sono sostituite dalle
seguenti: "Ufficio per la tutela della cultura e della
memoria della difesa";
2) al comma 2, dopo le parole: "l'area
tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente
titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; l'Ufficio
per la tutela della cultura e della memoria della difesa e'
disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II
del libro secondo, dal capo II del titolo III del libro
terzo e dal regolamento";
b) - i) (omissis)
3. Per la costituzione dell'ufficio centrale
aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e
per l'attuazione dei processi di riorganizzazione
strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a
potenziare i settori strategici della ricerca e
dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement
militare nonche' a valorizzare le professionalita' del
personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso
agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero
della difesa e' incrementata di due posizioni dirigenziali
di livello generale cosi' come indicato dalla tabella A di
cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2
annessi al presente decreto.
4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per
l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di
livello generale di cui al comma 3, si provvede, a
compensazione, mediante la soppressione di un numero di
posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al Ministero della
difesa e di un corrispondente ammontare di facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis e 4-ter
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144:
«Art. 4. (Disposizioni in materia di personale del
Ministero della difesa). - 1. Al codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo, titolo III, capo II:
1) all'art. 16, comma 2, le parole: "articolata
in" sono sostituite dalle seguenti: "articolata nella
Direzione nazionale degli armamenti, nelle" e le parole: "e
gli uffici centrali sono disciplinati" sono sostituite
dalle seguenti: "e negli uffici centrali, e' disciplinata";
b) al libro primo, titolo III, capo III:
1) all'art. 25, comma 2, lettera b), il numero 3)
e' sostituito dal seguente:
"3) al segretario generale della difesa e al
Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle
funzioni agli stessi affidate";
2) all'art. 28:
2.1) al comma 1, dopo le parole: "Il Segretario
generale della difesa," sono inserite le seguenti: "il
Direttore nazionale degli armamenti,";
2.2) al comma 2, dopo le parole: "limitatamente
ai compiti militari dell'Arma," sono inserite le seguenti:
"per il Direttore nazionale degli armamenti";
3) all'art. 33, comma 1, lettera b), le parole:
"e direzioni del Segretariato generale" sono sostituite
dalle seguenti: "coordinate dal segretario generale e delle
direzioni della Direzione nazionale degli armamenti";
c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:
1) la rubrica della sezione I e' sostituita dalla
seguente: "Direttore nazionale degli armamenti";
2) l'art. 40 e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Configurazione della carica di
Direttore nazionale degli armamenti). - 1. Il Direttore
nazionale degli armamenti e' scelto tra gli ufficiali in
servizio permanente con il grado di generale di corpo
d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate,
ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa o delle altre
amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo
alle stesse, se Il Segretario generale della difesa e' un
generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle
Forze armate. E' nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.
2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende
dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni
tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico
e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare,
dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di
assenza, impedimento o vacanza della carica e' sostituito
dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore
nazionale degli armamenti sono disciplinate dal
regolamento.";
3) all'art. 41:
3.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti";
3.2) al comma 1:
3.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"Direttore nazionale degli armamenti";
3.2.2) alla lettera b), le parole: "e
tecnico-amministrativa della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' delle attivita' di innovazione e
ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e
approvvigionamento dei sistemi d'arma";
3.2.3) la lettera c) e' abrogata;
3.2.4) alla lettera d), le parole: "nell'area
tecnico-amministrativa e" sono soppresse e le parole:
"Segretario generale" sono sostituite dalle seguenti:
"Direttore nazionale degli armamenti";
3.3) al comma 2, le parole: "Segretario generale
della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore
nazionale degli armamenti";
4) all'art. 42:
4.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Organi di supporto del Direttore nazionale degli
armamenti";
4.2) al comma 1:
4.2.1) all'alinea, le parole: "Segretario
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"Direttore nazionale degli armamenti";
4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: "i
direttori generali del Ministero" sono inserite le
seguenti: "facenti parte della Direzione nazionale degli
armamenti";
4.2.3) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) si avvale di un Vice direttore nazionale
degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio
permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o
grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore
nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale
civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle
altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore
nazionale degli armamenti e' un generale di corpo d'armata,
o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice
direttore nazionale degli armamenti e' nominato su proposta
del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale
degli armamenti, ai sensi dall'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
4.2.4) alla lettera c) le parole: "del
Segretariato generale della difesa, disciplinato", sono
sostituite dalle seguenti: "della Direzione nazionale degli
armamenti, disciplinata";
d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione
II:
1) la rubrica della sezione II e' sostituita
dalla seguente: "Direzione nazionale degli armamenti";
2) all'art. 43:
2.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Competenze della Direzione nazionale degli armamenti";
2.2) al comma 1, le parole: "il Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "la
Direzione nazionale degli armamenti" e le parole: "la
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "l'innovazione e
la ricerca tecnologica";
2.3) al comma 2, le parole: "del Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione nazionale degli armamenti" e le parole:
"dall'art. 106 del" sono sostituite dalla seguente: "dal";
3) all'art. 44, comma 1, le parole: "il
Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "la Direzione nazionale degli armamenti";
e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la
sezione II e' inserita la seguente:
"Sezione II-bis
Segretario generale della difesa
Art. 44-bis (Configurazione della carica di
segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario
generale della difesa e' scelto tra i dirigenti civili di
prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della
difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche
tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli
ufficiali in servizio permanente con il grado di generale
di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze
armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste
la qualifica dirigenziale civile. E' nominato ai sensi
dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di
stato maggiore della difesa.
2. Il Segretario generale assicura l'espletamento
delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro
della difesa e, limitatamente alle funzioni
tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.
In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica e'
sostituito dal Vice segretario generale.
3. Le ulteriori attribuzioni del segretario generale
della difesa sono disciplinate dal regolamento.
Art. 44-ter (Organi di supporto del segretario
generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della
difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i
dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni
dello Stato, se Il Segretario generale e' un generale di
corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate,
ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il
grado di generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, se Il Segretario
generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice
segretario generale e' nominato su proposta del Ministro
della difesa, sentito Il Segretario generale, ai sensi
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) del Segretariato generale della difesa,
disciplinato dal regolamento.";
f) al libro primo, titolo III, capo V:
1) all'art. 47:
1.1) al comma 1, lettera b), le parole: "dal
Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";
1.2) al comma 3, le parole: "dal Segretariato
generale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione
nazionale degli armamenti";
2) all'art. 50, comma 1, le parole: ", nominato
con decreto del Ministro della difesa," sono soppresse;
g) al libro primo, titolo III, capo VI:
1) all'art. 54, comma 2, lettera c), numero 3),
dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono
inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli
armamenti";
2) all'art. 57, comma 4, lettera c), numero 3),
dopo le parole: "Segretario generale della difesa" sono
inserite le seguenti: "e il Direttore nazionale degli
armamenti";
h) al libro secondo:
1) all'art. 282, comma 3, lettera a) le parole:
"Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "Direttore nazionale degli armamenti";
2) all'art. 306:
2.1) al comma 4, le parole: "la Direzione dei
lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficio centrale
competente";
2.2) al comma 5-bis, le parole: "Direzione dei
lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio centrale
competente";
3) all'art. 307, comma 10, le parole: "Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"Ufficio centrale competente";
4) all'art. 324, comma 10, le parole: "alla
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"all'Ufficio centrale competente";
5) all'art. 357, comma 1, le parole: "segretario
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"direttore dell'Ufficio centrale competente";
i) al libro terzo:
1) all'art. 553, comma 1, dopo le parole:
"Segretariato generale della difesa" sono inserite le
seguenti: "e alla Direzione nazionale degli armamenti";
l) al libro quarto:
1) all'art. 751, comma 4, dopo le parole: "e, per
quanto di interesse," sono inserite le seguenti: "il
Direttore nazionale degli armamenti e";
2) all'art. 833-bis, comma 2, le parole: "della
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale
competente";
3) all'art. 909, comma 2, lettera c), dopo le
parole: "Segretario generale" sono inserite le seguenti: "e
il Direttore nazionale degli armamenti";
4) all'art. 1041:
4.1) al comma 1, le parole: "partecipa, quale
componente," sono sostituite dalle seguenti: "e il
Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice
direttore nazionale degli armamenti militare se il
Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica
dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,";
4.2) al comma 2:
4.2.1) all'alinea, le parole: "Il Vice segretario
generale militare del Ministero della difesa," sono
sostituite dalle seguenti: "Il Vice segretario generale e
il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero
della difesa, se militari,";
4.2.2) alla lettera a), le parole: "il Vice
segretario generale militare del Ministero della difesa,"
sono sostituite dalle seguenti: "il Vice segretario
generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del
Ministero della difesa, se militari,";
5) all'art. 1094:
5.1) al comma 2-bis, le parole: "e segretario
generale" sono sostituite dalle seguenti: ", segretario
generale o Direttore nazionale degli armamenti";
5.2) al comma 3, le parole: "e Il Segretario
generale" sono sostituite dalle seguenti: ", Il Segretario
generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti";
6) all'art. 1378, comma 1, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: "c) al segretario generale della
difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se
militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica
dirigenziale civile, al Vice segretario generale o al Vice
direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del
personale militare dipendente, dell'area
tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale";
7) all'art. 1380, comma 3, lettera d), dopo le
parole: "Segretario generale," sono inserite le seguenti:
"Direttore nazionale degli armamenti,";
8) all'art. 1473, comma 1:
8.1) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
"e-bis) per i militari in servizio presso la
Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e
organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti";
8.2) alla lettera f), le parole: "ed e)" sono
sostituite dalle seguenti: ", e) ed e-bis)";
m) al libro nono:
1) all'art. 2186, comma 2, dopo le parole: "del
Segretariato generale della difesa," sono inserite le
seguenti: "della Direzione nazionale degli armamenti,";
2) all'art. 2190, comma 2, le parole: "dal
Segretariato generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "dalla Direzione nazionale degli armamenti";
3) all'art. 2259-ter:
3.1) al comma 2, le parole: "per l'area" sono
sostituite dalle seguenti: "e il Direttore nazionale degli
armamenti per le aree";
3.2) al comma 3, dopo le parole: "del segretario
generale della difesa," sono inserite le seguenti: "del
Direttore nazionale degli armamenti,".
2. Le disposizioni di adeguamento
dell'organizzazione del Ministero della difesa sono
adottate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni
di riorganizzazione di cui al presente articolo, Il
Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico
di Direttore nazionale degli armamenti e continua a
svolgere le relative funzioni.
3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 4-bis. (Disposizioni urgenti in materia di
percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)
1. All'art. 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono
sostituite dalle seguenti: "il sistema universitario
nazionale e quello della";
2) le parole: "ad ordinamento speciale della
difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle
scienze della difesa e della sicurezza" sono sostituite
dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento speciale di
alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze
della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero
della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del
Ministero dell'universita' e della ricerca, limitatamente
agli aspetti di competenza";
b) al comma 2:
1) le parole: "decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8
febbraio 2013, n. 45" sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14
dicembre 2021, n. 226";
2) le parole: "bandi annuali per corsi di
dottorato" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente
bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca";
3) la parola: "frequentatori" e' sostituita dalla
seguente: "partecipanti";
c) al comma 5, dopo le parole: "regolamenti
interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della
qualita' della ricerca, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione
periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.
19";
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A seguito dell'adozione del decreto di cui al
comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi
per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30
dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola
superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e
il trattamento economico dei professori e dei ricercatori
universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e
24 della medesima legge n. 240 del 2010";
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Le spese per il funzionamento e per le
attivita' istituzionali della Scuola di cui al comma 1,
comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non
docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle
strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico
del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non
gravano sui fondi di competenza del Ministero
dell'universita' e della ricerca".
2. All'art. 215 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, adottati di concerto con il Ministro
dell'istruzione e del merito, coerentemente con la
disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione
e con le specificita' dell'ordinamento militare, sono
adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il piu'
efficace funzionamento dei licei militari in materia di
ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni
connesse alla dirigenza scolastica nonche' di modalita' di
selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e
supplente".».
Art. 4-ter. (Corsi di formazione professionale del
personale militare). - 1. Al fine di garantire il
riconoscimento anche in ambito civile dei corsi
professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al
personale militare in servizio, di incentivare l'accesso
alle Forze armate nonche' di valorizzare il connesso
sistema di attivita' formative, dopo l'art. 1013 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' inserito il seguente:
"Art. 1013-bis (Corsi di formazione professionale).
- 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e
di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai
militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie
esigenze organizzative interne.
2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano
abilitazioni di cui all'art. 73, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze
riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate
in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale
di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 13
del 2013.
3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze
e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti,
con le quali sono definite le modalita' tecniche e
operative per l'attuazione delle disposizioni del presente
articolo".
2. Per le finalita' di cui al comma 1 del presente
articolo, all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) e'
inserito il seguente:
"4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti
del solo personale militare, in materia di individuazione,
validazione e certificazione di competenze riferite a
qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini
o collegi, acquisite all'esito delle attivita' formative di
cui all'art. 1013-bis del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo
comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti
alla competenza delle autorita' di cui al numero 4)".».
- Si riportano le rubriche dei Libri: Primo, titolo II,
Capi IV, V, VI e VII e Quinto, titolo I, Capo I, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90 recante testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2023, n. 95:
"Libro Primo
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
Titolo II
Amministrazione della difesa
Capo IV
Organi consultivi e di coordinamento
Capo V
Area tecnico operativa
Capo VI
Area tecnico amministrativa
Capo VII
Area tecnico industriale
Libro quinto
PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE
ARMATE
Titolo I
Personale civile
Capo I
Ripartizione delle dotazioni organiche".».
- Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013,
recante Struttura del Segretariato generale, delle
Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero
della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo
2013, n. 72.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 gennaio 2013, emanato ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2013,
Registro Ministeri istituzionali n. 2, fg. n. 372 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Ministro della difesa 24 settembre
2020, recante Individuazione dei posti di funzione
dirigenziale civili della difesa, articolata in posizioni
organizzative e relative fasce retributive, e' registrato
alla Corte dei conti in data 20 novembre 2020, Registro
Ministeri istituzionali, foglio n. 3106.

Note all'art. 1:
- Si riporta il quadro I del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013:


===================================================================
|Qualifiche dirigenziali, professori e ricercatori e| Dotazione |
|personale delle aree prima, seconda e terza | organica |
+===================================================+=============+
|Dirigenti | |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Dirigente 1ª fascia | 9|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Dirigente 2ª fascia | 108|
+---------------------------------------------------+-------------+
| Totale| 117|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Professori ordinari, | |
|straordinari, associati e | |
|ricercatori Totale| 26|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Terza Area Totale| 2.681|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Seconda Area Totale| 23.246|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Prima Area Totale| 1.824|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale qualifiche | |
|dirigenziali | 117|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale personale non | |
|dirigenziale | 27.777|
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale complessivo | 27.894|
+---------------------------------------------------+-------------+

===================================================================
|Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina |
| militare «Giancarlo Vallauri», con sede a Livorno |
| Dotazione organica del personale civile |
+=============================================+===================+
|Livelli economici | Dotazione organica|
+=============================================+===================+
|III livello | 3|
+---------------------------------------------+-------------------+
|IV livello | 2|
+---------------------------------------------+-------------------+
|V livello | 2|
+---------------------------------------------+-------------------+
|VI livello | 11|
+---------------------------------------------+-------------------+
|VII livello | 14|
+---------------------------------------------+-------------------+
|Totale complessivo | 32|
+---------------------------------------------+-------------------+


- Si riporta l'art. 2, commi 1, 2 e 5 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 recante Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156:
«Art. 2 (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali e
le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e
di livello non generale e le relative dotazioni organiche,
in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di
uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
per le amministrazioni destinatarie; per le restanti
amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale
dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
della procedura di soppressione e razionalizzazione delle
province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile
2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6
del presente articolo.
3-4. (omissis)
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.».
- Per il testo dell'art. 7, commi 2, lettera a), 3 e 4;
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale
della difesa) - 1. Il Segretariato generale della difesa,
composto da dieci strutture di livello dirigenziale
generale, e' cosi' ordinato:
a) - n) (omissis)
o) (soppressa)
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l),
m) ed n), dipendono uffici tecnici territoriali di livello
dirigenziale non generale retti da militari, preposti
all'attuazione di programmi e accordi nazionali e
internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e
materiali forniti dall'industria nazionale ed estera,
nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti
di competenza, alla certificazione di qualita' dei
fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti
per la presentazione al collaudo.
3. - 4. (omissis)
5. Il numero complessivo, la ripartizione fra
strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche
funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello
dirigenziale non generale assegnati al Segretariato
generale della difesa, ivi inclusi quelli di cui al comma
2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non
regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4, nel
rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di
funzione di cui al comma 4-bis del medesimo art. 113.».
- Si riporta il testo dell'art. 110 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 110 (Disposizioni comuni agli uffici centrali)
- 1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e
112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi si
avvale il Segretario generale per l'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105.
2. Gli uffici centrali di cui al comma 1 si
articolano in uffici dirigenziali di livello non generale,
compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui
all'art. 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche
funzioni sono determinati con decreto ministeriale di
natura non regolamentare emanato ai sensi dell'art. 113,
comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei
posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo art.
113.».
- Si riporta il testo dell'art. 111 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 111 (Ufficio centrale del bilancio e degli
affari finanziari). - 1. L'Ufficio centrale del bilancio e
degli affari finanziari, dipende direttamente dal Ministro,
e' diretto da un ufficiale generale o grado corrispondente
delle Forze armate e, in particolare:
a) - g) (omissis)
2. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 112 (Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative). - 1. L'Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative dipende direttamente dal Ministro, e'
diretto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del
Ministero e, in particolare:
a) - b) omissis.
2. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al
comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo
ispettivo di livello dirigenziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 113 (Principi e disposizioni comuni alle
direzioni generali). - 1. Omissis.
2. Sono direzioni generali del Ministero della
difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare
e della leva;
c-bis) la Direzione generale dei lavori;
d) la Direzione generale di commissariato e di
servizi generali.
3. (omissis)
4. Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei
posti di funzione dirigenziali di livello non generale
fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore delle disposizioni regolamentari che ne
determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno
o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non
regolamentare adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne e'
fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche
funzioni nell'ambito del Segretariato generale, degli
uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli
uffici tecnici territoriali.
4-bis. Il numero massimo degli uffici e dei posti di
funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto
dell'art. 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato per il Ministero
della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'art.
7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e'
rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 114 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 114 (Direzione generale per il personale
militare). - 1. La Direzione generale per il personale
militare, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico,
l'avanzamento, la disciplina, la documentazione
caratteristica e matricolare, le provvidenze, il
trattamento economico, le politiche per le pari
opportunita', la concessione e perdita di ricompense,
distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei
sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata
e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei
carabinieri;
b) provvede al recupero crediti a seguito di
provvedimenti della Corte dei conti;
c) cura il contenzioso di competenza, comprese le
transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di
personale.
2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale
generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e'
articolata in uffici dirigenziali di livello non generale,
il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati
con decreto ministeriale di natura non regolamentare
emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4».
- Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 115 (Direzione generale per il personale
civile). - 1. La Direzione generale per il personale
civile, in particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico,
l'impiego, la formazione, le variazioni delle posizioni di
stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e
matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari
opportunita', il trattamento economico e previdenziale del
personale civile della difesa, dei professori delle
accademie e istituti militari di formazione e dei
magistrati militari;
b) cura il contenzioso di competenza, comprese le
transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di
personale.
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in uffici dirigenziali di livello non generale,
il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati
con decreto ministeriale di natura non regolamentare
emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 116 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 116 (Direzione generale della previdenza
militare e della leva). - 1. La Direzione generale della
previdenza militare e della leva, in particolare:
a) provvede alle attivita' connesse con la
sospensione e l'eventuale ripristino del servizio
obbligatorio di leva di cui all'art. 1929 del codice;
b) cura il trattamento di pensione normale e
privilegiato ordinario, nonche' il trattamento
previdenziale spettante al personale militare;
c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei
periodi di servizio computabili ai fini pensionistici;
d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento
della dipendenza delle infermita' da causa di servizio
riguardante il personale militare;
e) provvede alla trattazione delle materie relative
al reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la
disciplina, del personale del servizio dell'assistenza
spirituale, del personale militare dell'Associazione dei
cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e
del personale del Corpo militare della Croce rossa
italiana, nonche', limitatamente al personale del servizio
assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
f) cura il contenzioso di competenza, comprese le
transazioni e ogni altra attivita' demandata in materia di
personale.
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in uffici dirigenziali di livello non generale,
il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati
con decreto ministeriale di natura non regolamentare
emanato ai sensi dell'art. 113, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 122 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 122 (Direzione generale di commissariato e di
servizi generali). - 1. La Direzione generale di
commissariato e di servizi generali, in particolare:
a) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo
tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento,
trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione,
riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della
normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai
materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi,
nonche' ad altri materiali di uso ordinario. Cura, inoltre,
l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
l'attivita' contrattuale relativa all'erogazione
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la
gestione amministrativa degli asili nido;
b) assolve alle incombenze amministrative relative
al servizio dei trasporti interessanti le Forze armate,
alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle
esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali,
nonche' all'acquisizione di altri servizi;
c) cura la formazione, quando effettuata presso gli
organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato
militare e civile per le unita' operative e per gli organi
addestrativi, logistici e territoriali;
d) .
2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente
civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e'
articolata in uffici dirigenziali di livello non generale,
ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le
cui specifiche funzioni sono determinati con decreto
ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi
dell'art. 113, comma 4.
3. Dalla Direzione generale dipendono uffici tecnici
territoriali di livello dirigenziale non generale retti da
militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi
nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed
estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei
contratti di competenza, alla certificazione di qualita'
dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei
prodotti per la presentazione al collaudo.
4. La Direzione generale del commissariato e dei
servizi generali provvede, altresi', all'amministrazione
dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per
gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda
per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per
riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al
funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle
norme di contabilita' di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 964 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 964 (Determinazione della dotazione organica).
- 1. In attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 74, commi
1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
dell'art. 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dell'art. 2, commi 1, lettera a), 2
e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e
dell'art. 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74, la dotazione organica complessiva dei
dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si
applica il CCNL area 1 - dirigenti, e' rideterminata in
riduzione in centodiciassette unita', comprensive di
ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non
generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri,
centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di
manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove
negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo
indipendente di valutazione della performance del Ministro
della difesa.
2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e
nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato in
applicazione dell'art. 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la
dotazione organica complessiva del personale civile di
livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in
riduzione in 27.813 unita' in modo da assicurare la
riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di
tale personale.
3. Negli articoli 965 e 966 e', rispettivamente,
stabilita la ripartizione:
a) delle posizioni dirigenziali di prima e di
seconda fascia, di cui al comma 1;
b) delle unita' organiche di personale di cui al
comma 2, per le diverse aree.».
- Si riporta il testo dell'art. 965 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 965 (Ripartizione delle dotazioni organiche dei
dirigenti). - 1. La dotazione organica complessiva dei
dirigenti del Ministero della difesa di cui all'art. 964,
comma 1 e' cosi' ripartita:
a) dirigenti di prima fascia: 11 unita';
b) dirigenti di seconda fascia: 106 unita'.
2. Il numero di cui al comma 1, lettera a), tiene
conto della riduzione di una unita' dirigenziale generale
civile, operata in attuazione dell'art. 1, commi 404,
lettera a) e 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di
due unita' in attuazione dell'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unita' in
attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche'
dell'incremento di due unita' in attuazione dell'art. 7,
comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74,
3. Il totale di 106 unita' di cui al comma 1, lettera
b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali
civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'art. 1,
comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unita'
dirigenziali civili di seconda fascia, operata in
attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 74, commi 1, lettera
a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia,
operata ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, lettera a), del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15
unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai
sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unita'
dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unita' dirigenziali
civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'art. 7,
comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e
comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non
generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri
tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di
manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli
uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo
indipendente di valutazione della performance del Ministero
della difesa.».
- Si riporta il testo dell'art. 966 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 966 (Ripartizione delle dotazioni organiche del
personale civile di livello non dirigenziale). - 1. La
dotazione organica complessiva del personale civile di
livello non dirigenziale del Ministero della difesa, di cui
all'art. 964, comma 2 e' cosi' ripartita:
a) Aree:
1) area 3^: 2.681 unita';
2) area 2^: 23.246 unita';
3) area 1^: 1.824 unita';
b) professori ordinari, straordinari, associati e
ricercatori: 30 unita';
1) professori ordinari e straordinari: 24 unita';
2) professori associati: 31 unita';
3) ricercatori: 6 unita';
c) Istituto per le telecomunicazioni e
l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri":
32 unita'.».
 
Art. 2

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro della difesa
Crosetto

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3789